Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice -
dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 769/2024 promossa da:
LI , con il patrocinio dell'avv. MAGHERNINO ANTONIO, _1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Severo (FG) alla Via C. D'Ambriso, n.6
RICORRENTE contro
, con il patrocinio degli avv.ti STARACE MATTEO ANTONIO e Controparte_1
ALBANESE ELENA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo (FG) alla Via
Checchia Rispoli, n.30
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 05.5.2024 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co4 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 16.02.2024 li ha convenuto in giudizio di _1
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con quest'ultimo in data CP_1
27.10.2003 e che da tale unione sono nati due figli: (n.ta in San Severo in data Persona_1
14.01.2006) e (n.to in San Severo il 24.12.2010); che è stata pronunciata la separazione Per_2
1
11.10.2021 (pubbl. il 13.10.2021); che i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Giudice della separazione avevano previsto, per quanto qui interessa, l'affidamento condiviso di , la Per_2
previsione di un diritto di visita in suo favore da parte del di , la corresponsione di un CP_1
assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli per complessivi € 600,00 mensili (€ 300,00 ciascun figlio) e l'assegnazione della casa coniugale, già di proprietà della a quest'ultima; Parte_2
che il di non avrebbe corrisposto le spese straordinarie in favore dei figli;
che dal momento CP_1
della separazione hanno continuato a vivere separati e non vi è più possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra di loro.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto “ogni consequenziale pronuncia in ordine all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento dei figli minori, che non dovrà essere inferiore alla somma prevista nella separazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , che, non opponendosi Controparte_1
alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed eccependo “la carenza probatoria” del ricorso depositato dalla li ha dedotto: che la li asseritamente, Pt_1 Pt_1 avrebbe “ostacolato l'esercizio del diritto-dovere di visita del padre”, tanto che i figli si “rifiutano di avere con il genitore alcun tipo di rapporto, nonostante gli sforzi da questi profusi e tesi al recupero di un minimo di intesa”; che la è insegnante di Scuola Media Inferiore, con un Parte_2 reddito annuo di € 27.757,00, oltre a beneficiare interamente A.U.U. ed essere proprietaria della casa coniugale e di terreni agricoli, produttivi di reddito;
che lui ha un reddito basso, che non gli permette il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli così come stabilito nel procedimento di separazione;
che non è proprietario di alcun bene immobili;
che sostiene le spese di
€ 2.520,00 annuali come costi per la locazione di un locale in San Severo e € 1.810,00 per “polizze responsabilità civile per la circolazione”, oltre ad € 630,00 annui “per tasse di proprietà” sui mezzi agricoli.
Pertanto, il resistente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiaratosi disponibile al pagamento come assegno di mantenimento in favore dei figli della minor somma di € 300,00 mensili per entrambi, ha chiesto: disporsi l'affidamento condiviso di , Per_2
con la previsione di un diritto di visita in suo favore e la condanna alle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori, dichiarati antistatari.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il precedente Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 20/05/2024, all'esito della quale, al fine di verificare la possibilità di un accordo, ha rinviato all'udienza del 24/06/2024, successivamente rinviata all'udienza del
2 30/09/2024.
In tale udienza il precedente Giudice ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato ex art. 473 bis.22 co 4 c.p.c. all'udienza del 03/02/2025, successivamente rinviata all'udienza del
05/05/2025.
All'udienza del 05/05/2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente e non contestata da parte resistente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L. 898/1970 prevede che il Giudice pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando “accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause prevista dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n.2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”
e quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.2333/2021 del 11.10.2021 (publ. il 13.10.2021), il cui relativo procedimento si è concluso, poi, con sentenza definitiva del Tribunale di Foggia n.544/2024 (pubbl. il 21/02/2024), e la circostanza che dal momento della pronuncia di separazione fino alla proposizione del ricorso divorzile il 16.02.2024, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito davanti al Giudice rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'assegno di divorzio.
Nulla va disposto sull'assegno divorzile, in quanto non è stato richiesto dalla ricorrente (ex multis
Cass. civ. n.32643/2022, Cass. civ. n.29920/2021, Cass. civ. n.3925/2012 secondo le quali l'assegno divorzile è subordinato al principio della domanda).
3 3. Sull'affidamento di Per_2
La ricorrente ha chiesto di pronunciare “ogni provvedimento consequenziale in ordine all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento dei figli minori, che non dovrà essere inferiore alla somma prevista nella separazione”. La ricorrente ha affermato che in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti il Giudice della separazione, con ordinanza del
17/05/2021, ha adottato la misura dell'affidamento condiviso. La li Quadri, con note scritte depositate in vista dell'udienza del 30/09/2024 e con la comparsa conclusionale, ha chiesto di disporsi in conformità dei provvedimenti di cui all'ordinanza del 17/05/2021. Il resistente non si è opposto.
Preliminarmente bisogna ribadire che il procedimento di separazione è terminato con la sentenza del Tribunale di Foggia n.544/2024 del 20/02/2024 (pubbl. il 21/02/2024) che ha confermato i provvedimenti adottati in sede presidenziale di quel procedimento, tra cui anche l'affidamento condiviso di . Per_2
La coppia, si ribadisce, ha avuto due figli: (n.ta in San Severo in data 14.01.2006) e Persona_1
(n.to in San Severo il 24.12.2010). Per_2
Pertanto, essendo maggiorenne, alcun provvedimento deve essere adottato nei suoi Persona_1
confronti.
Invece per quanto riguarda l'altro figlio prossimo all'età di 15 anni, si può affermare Per_2
quanto segue.
Nella presente fattispecie trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 337 bis e ss. cc in materia di affidamento e mantenimento dei figli. Infatti, le disposizioni di cui al capo II del
Titolo IX del Libro I del Codice civile regolamentano l'esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio o all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Tali norme disciplinano, cioè, tutte quelle situazioni nelle quali il vincolo che lega o legava la coppia genitoriale è in fase patologica e sia in disgregazione il nucleo familiare che detti genitori hanno costituito.
L'art. 337 ter c.c. prevede, più nello specifico, che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando
“prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
4 Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017,
Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012; Cass. civ. n.18867/2011; Cass. civ.
n.24526/2010).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Pertanto, il Tribunale al fine di adottare i provvedimenti relativi al minore, deve valutare non solo la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, ma anche la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori. Il Tribunale, inoltre, deve adottare la soluzione che esprima il miglior interesse del bambino, valutate tutte le circostanze del caso.
Inoltre, si aggiunge, il Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti in materia di prole minorenne, dovendo tenere presente solo il miglior interesse del minore (c.d. best interest of the child), non è vincolato al principio della domanda, potendo adottare le misure che ritiene più idonee e rispondenti all'interesse di quest'ultimo (si veda ex multis Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022; Cass. civ. 5777/2022 Cass. civ. Ord. n.3206/2019; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. sez. I
n.25055/2017; Cass. civ. Sez. I n.11412/2014).
Nel caso di specie non è emersa alcuna inidoneità educativa della li e di _1
di , che si prendono cura, entrambi in maniera adeguata, di . CP_1 Per_2
Non è provata la circostanza affermata dalla ricorrente che il di non abbia contribuito al CP_1
mantenimento dei figli, anche versando le spese straordinarie in loro favore.
Parimenti, non provata risulta l'affermazione del resistente secondo cui la ricorrente avrebbe
“manipolato” i figli e non permettendo alcun tipo di rapporto tra il padre e gli stessi, tra cui anche
. Per_2
5 Infatti, proprio a ragione della mancanza di motivi di inidoneità genitoriale della li
[...]
e del di , entrambe le parti hanno richiesto un affidamento _1 CP_1
condiviso di . Per_2
Per tali motivi, il Tribunale ritiene più opportuno agli interessi di che lo stesso venga Per_2
affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, li e di _1 CP_1
con collocamento prevalente presso la madre, con cui convive già dal momento della
[...]
separazione.
Per quanto riguarda il diritto di visita padre-figlio, si prevede quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa semplice intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore
14:00 alle ore 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
4. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare “ogni provvedimento consequenziale” al divorzio, in ordine al mantenimento e collocamento dei figli. Più in particolare la ricorrente, con note depositate in vista dell'udienza del 30.9.2024 e nella comparsa conclusionale, ha chiesto disporsi in conformità dell'ordinanza del 17/05/2021, con cui il Giudice della separazione ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti. Il resistente non si opposto all'assegnazione della casa coniugale, affermando, inoltre, di essere già di proprietà della ricorrente.
Preliminarmente bisogna ribadire che il procedimento di separazione è terminato con la sentenza del Tribunale di Foggia n.544/2024 del 20/02/2024 (pubbl. il 21/02/2024) che ha confermato i provvedimenti adottati in sede presidenziale di quel procedimento, tra cui anche l'assegnazione della casa coniugale alla già proprietaria della stessa. Parte_2
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che
6 pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento (si veda ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013 n.21334).
Ciò sulla base del principio, affermato dalla Cassazione, secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023; si veda anche Cass. 18 settembre 2013 n. 21334 secondo cui “il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela
l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”).
Pertanto, essendo stato collocato presso la madre e vivendo, pacificamente, con lei anche Per_2
maggiorenne e non economicamente indipendente, la casa coniugale, già di Persona_1
proprietà della ricorrente, deve essere assegnata a li . _1
5. Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare “ogni provvedimento consequenziale” in ordine al mantenimento dei figli. Più in particolare la ricorrente, con note depositate in vista dell'udienza del 30.9.2024 e con la comparsa conclusionale, ha chiesto disporsi in conformità dell'ordinanza con cui il Giudice della separazione ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti. La ricorrente ha basato la propria richiesta sulla circostanza che i figli siano ancora impegnati nel loro percorso di studi: frequentando la scuola, mentre l'Università. Il Per_2 Persona_1
resistente si è dichiarato disponibile al versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli, ma nel minor importo di complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), in considerazione della sua situazione economica.
Si ricorda che la coppia ha avuto due figli: di anni 19, e , prossimo a Persona_1 Per_2
compiere i 15 anni.
7 Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli, si può distinguere tra la disciplina prevista per i minori di età e quella per i figli maggiorenni.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il
Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Per quanto riguarda, invece, i figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare
(es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Infine, per quanto riguarda l'onere della prova, questo è a carico del richiedente l'assegno, che deve dimostrare i requisiti che giustificano l'assegno o il loro permanere.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo,
8 nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Orbene, nel caso di specie, in base ai principi sopra esposti, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore dei figli, e , in quanto ancora, pacificamente, Persona_1 Per_2
impegnati nel loro percorso formativo scolastico ( ) e universitario ( . Per_2 Persona_1
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno si può osservare quanto segue.
ha 47 anni e presso di lei convivono entrambi i figli. La ricorrente ha Parte_3 depositato proprie dichiarazioni di redditi per l'anno di imposta 2020 di € 25.738,00 come reddito da lavoro dipendente e € 15.487,00 come volume di affari derivante dall'attività di impresa agricola (cfr. P.F. 2021 e Modello IVA 2021); per l'anno di imposta 2021 di € 25.107,00 come reddito da lavoro dipendente e € 6.512,00 come volume di affari derivante dall'attività di impresa agricola (cfr. P.F. 2022 e Modello Iva 2022); per l'anno di imposta 2022 di € 27.757,00 come reddito da lavoro dipendente e € 10.547,00 come volume di affari derivante dall'attività di impresa agricola (cfr. P.F. 2023 e Modello Iva 2023). Non vi sono altre e più aggiornate dichiarazioni dei redditi.
ha 51 anni e ha prodotto dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta Controparte_1
2020 di € 7.724,00 (cfr. Modello 730/2021); per il periodo di imposta 2021 di € 7.179,00 (cfr.
Modello 730/2022); per il periodo di imposta 2022 di € 392,00 (cfr. Modello 730/2023).
Tali dichiarazioni del di , tuttavia, risultano palesemente inattendibili rispetto alla giacenza CP_1
media dei conti corrente del resistente e alle operazioni da lui effettuate, che inducono a ritenere che su tali conti confluiscono importi nettamente maggiori (cfr. estratto conto e Popolare Pt_4
Bari). Gli importi in dichiarazione dei redditi non risultano nemmeno compatibili con quanto dichiarato dal resistente, che ha affermato di sostenere un esborso di € 2.520,00 annui per la locazione di un locale in San Severo, adibito a garage per ricovero di mezzi agricoli, di € 1.810,00 per polizze R.C.A., € 630,00 per tasse di proprietà (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, il resistente ha contratto, oltre alle quattro polizze R.C.A., anche una polizza infortuni
Allianz (cfr. attestato polizze). Pertanto, gli esborsi che il resistente afferma di CP_2
9 sostenere sicuramente presuppongono una liquidità nettamente maggiore, rispetto a quella effettivamente dichiarata.
Pertanto, in considerazione di tutto quanto appena affermato e tenendo conto che entrambi i figli vivono pacificamente presso la li il Tribunale ritiene opportuno che il di Pt_1 CP_1 corrisponda in favore dei figli e la somma complessiva di € 600,00 Persona_1 Per_2
mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da versare alla li , entro e non oltre Pt_1 _1 il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 tra il
Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
6. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito della controversia, che ha visto la soccombenza del resistente sul riconoscimento in favore dei figli dell'assegno di mantenimento, le spese di lite, ex art. 92 c.p.c., devono porsi a carico del di e si liquidano in base al D.M. n.55/2014 così come CP_1
modificato dal D.M. n.147/2022, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata) dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo (FG) in data 27.10.2003 tra li , nata a [...] il [...] e di _1
nato a [...] il [...] (Atto n.264 – Parte II – Serie A – CP_1
Ufficio 1 – Anno 2003);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• affida in via condivisa di a li e di Per_2 CP_1 _1 CP_1
con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita così disciplinato: il
[...]
padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così
10 regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14:00 alle ore 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• assegna la casa coniugale, già di proprietà della ricorrente, a quest'ultima, così come da parte motiva;
• pone a carico del di la corresponsione di un assegno di mantenimento in CP_1
favore dei figli di e di complessivi € 600,00 Persona_1 CP_1 Persona_3 mensili (€ 300,00 ciascun figlio) da versarsi alla entro il 5 di Parte_3 ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
l'A.U.U., se dovuto, spetterà nella misura del 50% ad entrambi i genitori;
• condanna il di alla refusione delle spese di lite da corrispondere in favore CP_1 della li , che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, _1
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 27 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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