Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Proced. n. 9851/2024 R.G.
All'udienza del 27.5.2025 davanti al Giudice dr.ssa Liana Pernice chiamata la causa promossa da
E Parte_1 Parte_2 contro
E , Controparte_1 CP_2 sono presenti:
l'avv. Katia Vella per i ricorrenti;
e i resistenti personalmente.
L'avv. Vella discute la causa richiamando le conclusioni adottate in precedenza e chiede che venga decisa dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.
Liana Pernice - G.O.T.
Dalle ore 13.00 alle ore 15.00, viene sospesa la camera di consiglio.
Liana Pernice - G.O.T.
1
Liana Pernice G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9851 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa in data 27.5.2025, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., avente ad oggetto
“restituzione bene immobile in comodato, indennità di occupazione “
TRA
(cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliati in Palermo presso lo studio C.F._2 legale dell'avv. Katia Vella (domicilio digitale: , che li rappresenta Email_1
e difende, per procura ad litem in atti,
RICORRENTI
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
e (cod. fisc. ), nata a [...] il [...], residenti CP_2 C.F._4 entrambi in Palermo vicolo Paterna n. 11 – interno 7,
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con ricorso depositato in data 3.8.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza rispettivamente il 20.9.2024 ( ) e il 27.11.2024 ( Controparte_1 Pt_3
), signori e , nel convenire in giudizio
[...] Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Palermo i signori e , esponevano: Controparte_1 Parte_3
- di avere concesso in comodato, in attesa che venisse stipulato un contratto di locazione, ai resistenti l'immobile, di cui erano proprietari in forza del rogito ricevuto dal notaio il 26.10.1990 rep. N. 32317 – racc. n. 9568, sito in Persona_1
2 Palermo in vicolo Paterna n. 11, piano terzo, int. 7), distinto in catasto al foglio 129, particella 1032, sub. 42;
- che, tuttavia, una volta immessi nella detenzione dell'immobile, e Controparte_1
si erano rifiutati, benché più volte sollecitati in tal senso, sia di stipulare il Parte_3 contratto di locazione, come convenuto, sia di rilasciare l'immobile;
.- che a seguito di richiesta di restituzione (atto di diffida del 15.3.2018), i resistenti detenevano l'immobile senza titolo.
Chiedevano, dopo avere premesso di avere esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo il 16.7.2024, la condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile e al pagamento di una indennità di occupazione sine titulo, da liquidarsi in via equitativa seppur con riferimento al suo valore locativo, sino al rilascio, oltre al rimborso degli oneri condominiali sostenute pari ad e. 1071,00.
I resistenti, nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si costituivano in giudizio, anche se presenti personalmente all'udienza dell'11.2.2025.
Indi, la causa, istruita con la produzione dei documenti offerta dai ricorrenti, era rinviata per discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 27.5.2025, e all'esito della camera di consiglio decisa sulle conclusioni da questi adottate.
2.- Merito della lite.
2.1.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei resistenti, i quali nonostante la notifica nelle date del 20.9.2024 e 27.11.2024 del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si sono costituiti in giudizio.
2.2.- Nel merito, la domanda è fondata, ancorché nei termini di seguito precisati.
Giova premettere che, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è conseguentemente legittimato a richiederne la restituzione (cfr. Cass. n.
8840/2007). Non è necessario che il soggetto che agisce in restituzione dimostri di essere il proprietario del bene. Egli deve dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto allegare e provare di essere in possesso di un titolo diverso per il suo godimento (cfr. Cass. n. 20371/2013).
Orbene, nella specie costituisce circostanza pacifica, non contestata dai resistenti all'udienza dell'11.2.2025, di detenere l'immobile di Vicolo Paterna n.
11 terzo piano int. 7 (cfr. altresì certificato di resistenza dei resistenti in atti) da potere dei ricorrenti sulla base di un contratto (di comodato, secondo i ricorrenti, di locazione, privo della forma scritta, secondo i resistenti).
3 I ricorrenti, in altri termini, hanno provato di avere avuto la disponibilità dell'immobile (nella specie perché proprietari), di averlo consegnato ai resistenti sulla base di un titolo obbligatorio (nella specie un contratto di comodato, senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c., ma le conclusioni non muterebbero anche in presenza di un contratto di locazione nullo per difetto di forma ex art. 1 L. n. 431/1988 e non reg. to), e di averne successivamente chiesto il rilascio infruttuosamente (art. 1809 c.c.).
Conseguentemente, gravava sui resistenti, pacificamente nel godimento del bene, presso il quale non a caso è stato notificato il ricorso introduttivo, in applicazione dei comuni principi sull'onere della prova ex art. 2679 cod. civ., di essere in possesso di un diverso titolo valido legittimante la detenzione dell'immobile. Una tale prova, tuttavia non è stata fornita dai resistenti che hanno scelto di non costituirsi formalmente in giudizio.
I resistenti, per quanto sopra, vanno condannati a restituire l'immobile ai ricorrenti.
Tenuto conto della destinazione a residenza familiare, si ritiene congruo fissare il termine di rilascio al 15.9.2025.
3.- Dalla occupazione senza titolo dell'immobile consegue, poi, il diritto dei ricorrentI al risarcimento danni. Con riguardo a tale domanda giova premettere che “..il risarcimento del danno da illecita occupazione, nella misura in cui leda il diritto di proprietà (inteso come facoltà di godere del proprio bene) non può essere inteso come “danno in re ipsa” ma va inquadrato come “danno normale”, previlegiando dunque la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. E' stato infatti osservato che
<< quando l'azione lesiva attinge…[…].. il contenuto del diritto di proprietà (“il
diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso..[..]. La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno…[…].. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante
l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta
4 possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. [….].. (Così, Tribunale di
Palermo n. 521/2023 che richiama Cass. s.u. n. 33645/2022).
Orbene, nell'ipotesi in esame deve considerarsi in primo luogo la natura fruttifera dell'immobile, che non a caso le parti intendevano stipulare un contratto di locazione. In secondo luogo, va tenuto conto del principio ricavabile dall'art. 1590 cod. civ. secondo cui il conduttore in mora nella restituzione dell'immobile è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (arg., ex plurimis, Cass.
17.2.2014 n. 3616). Ne che consegue che, tenuto conto dei limiti oggettivi della domanda, i resistenti vanno condannati in solido a corrispondere in favore dei ricorrenti un indennizzo per l'occupazione sine titulo, che, alla luce dell'estensione dell'immobile, dei riferimenti catastali dell'immobile emergenti dalle visure e di quanto dichiarato dai resistenti all'udienza dell'11.2.2025, si determina equitativamente in €. 370,00 al mese, in valore monetario attuale e comprensivo anche degli oneri condominiali anticipati, a decorrere dalla domanda giudiziale sino l rilascio. Con gli interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
4.- Spese.
Le spese vanno poste a carico dei resistenti nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe:
.- condanna e a rilasciare in favore di Controparte_1 Parte_4
e l'immobile sito in Palermo in vicolo Parte_1 Parte_2
Paterna n. 11, piano terzo (int. 7), distinto in catasto al foglio 129, particella
1032, sub. 42, per la data del 15.9.2025;
.- condanna i resistenti in solido a corrispondere ai ricorrenti per le causali di cui in motivazione, la somma di €. 370,00 al mese, al valore attuale e comprensivo anche degli oneri condominiali anticipati, a decorrere dalla domanda giudiziale sino al rilascio, con gli interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
.- rigetta nel resto le domande avanzate dai ricorrenti;
.- condanna i resistenti a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida, complessivamente, in €. 2.850,00 (di cui €. 350,00 per esborsi), oltre spese generali, iva e cpa.
5 Palermo, li 27.5.2025.
Il Giudice Liana Pernice – G.O.T.
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