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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/12/2024, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2604 V.G. anno 2024, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandra Costoli e C.F._2
dell'Avv. Andrea Pizzuto, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 6.12.2024, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto Parte_3
l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Fosdinovo il 20.12.2015; che dalla loro unione era nata la figlia (27.4.2017); Per_1
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite, siccome rispondenti all'interesse della prole, le condizioni concordate in punto: di affidamento congiunto e di diritto di visita e di permanenza;
di collocazione anagrafica della minore;
di assegnazione della casa familiare;
di contributo al mantenimento della minore a carico del padre e di misura della partecipazione alle spese di carattere straordinario a carico dei genitori;
vanno inoltre recepite le ulteriori condizioni di carattere patrimoniale, di cui al punto 11 del ricorso;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nato alla Spezia il 26.4.1984, e Parte_1
nata alla Spezia il 18.3.1984 (matrimonio celebrato in Fosdinovo il Parte_2
20.12.2015 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune indicato all'anno 2015,
Parte II, Serie C, n. 20), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fosdinovo di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 10.12.2024
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2604 V.G. anno 2024, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandra Costoli e C.F._2
dell'Avv. Andrea Pizzuto, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 6.12.2024, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto Parte_3
l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Fosdinovo il 20.12.2015; che dalla loro unione era nata la figlia (27.4.2017); Per_1
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite, siccome rispondenti all'interesse della prole, le condizioni concordate in punto: di affidamento congiunto e di diritto di visita e di permanenza;
di collocazione anagrafica della minore;
di assegnazione della casa familiare;
di contributo al mantenimento della minore a carico del padre e di misura della partecipazione alle spese di carattere straordinario a carico dei genitori;
vanno inoltre recepite le ulteriori condizioni di carattere patrimoniale, di cui al punto 11 del ricorso;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nato alla Spezia il 26.4.1984, e Parte_1
nata alla Spezia il 18.3.1984 (matrimonio celebrato in Fosdinovo il Parte_2
20.12.2015 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune indicato all'anno 2015,
Parte II, Serie C, n. 20), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fosdinovo di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 10.12.2024
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli