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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/11/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 111/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZANGHERI DAMON, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Varese (VA), Via Volta n. 6, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
Nei confronti di:
(P.I. ), con sede in Bologna (BO), Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. BIGATTI BARBARA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese (VA), Piazza Cacciatori delle Alpi n. 1, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Controparte_3 C.F._2 il patrocinio dell'avv. DAGNONI FULVIO, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Varese (VA), Via Cavour n. 35, come da procura in atti;
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: Responsabilità civile da sinistro stradale.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 20.6.2025)
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e/o diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie e/o declaratorie di legge e/o del caso: in via preliminare
- Rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata dal sig. ; Controparte_3
in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. in ordine al Controparte_4 sinistro oggetto di causa, e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno biologico patito dall'attore quantificato in € 39.114,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo;
in via subordinata, accertare la misura percentuale di responsabilità del sig.
in relazione al medesimo sinistro e, per l'effetto, condannarlo in misura Controparte_4 proporzionale al risarcimento del danno biologico subito dall'attore tenuto conto Parte_1
delle risultanze dell'espletata TU.
In ogni caso
- condannare i convenuti a rifondere all'attore le spese di lite, secondo i parametri attualmente in vigore, oltre spese ed accessori di legge (€ 237,00 per C.U., oltre € 27,00 per marca da bollo), oltre spese per TU ( € 915,00, doc. 11) e spese per TP (€ 976,00, doc. 12), in base ai principi della soccombenza e della causalità̀, valorizzando la mancata partecipazione alla procedura di negoziazione promossa dall'attore e la mancata correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale prodromica alla presente vertenza.
Con ogni più ampia riserva nei limiti e termini di legge, In via istruttoria:
Sin d'ora, ai sensi degli artt. 191 ss. c.p.c. chiede ammettersi, occorrendo, una consulenza tecnica medico-legale, diretta a verificare il danno patito dall'attore e l'esatta entità e/o misura del pregiudizio all'integrità̀ psico-fisica subito. Con ogni più ampia riserva nei limiti e ai sensi di legge.
Si insite sulle istanze istruttorie precedentemente formulate. Dalla memoria n. 2:
- si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta sui capitoli di prova eventualmente formulati dalle controparti;
pagina 2 di 13 - si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) “Vero che il 25.05.2019, alle ore 13.00 circa, in Luino (VA), Via Gorizia, mentre Lei conduceva il motoveicolo di suo padre , andando da Luino verso Mesenzana, appena superata la rotonda in Controparte_3
prossimità del n. 48, sorpassava sulla sinistra il motoveicolo condotto dal sig. CP_5
che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia e, nel tentare di chiudere il soprasso, rientrando sulla corsia di marcia a destra, urtava il predetto motoveicolo facendolo cadere”
- con il teste . Controparte_4
- si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale:
2) “Vero che qualche giorno dopo il 25.05.2019, Lei si trovava con il sig. con la CP_6 madre di quest'ultimo e con Suo figlio e dichiarava che la responsabilità del Persona_1 sinistro era da addebitarsi totalmente alla manovra di guida effettuata da suo figlio”
-con l'interrogatorio formale di ”. Controparte_3
Per (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 20.6.2025) CP_1
“Voglia il Tribunale adito, adversis rejectis, così giudicare: nel merito: previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'attore in merito al danno alla moto per i motivi di cui in atti, disattendere e respingere le domande tutte formulate nei confronti di , perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui Controparte_1
in atti, datosi atto che ha provveduto a risarcire integralmente i danni subiti da parte CP_1
attrice mediante la corresponsione dell'importo complessivo di euro 6.792,00=; in subordine: ritenuto e dichiarato che la responsabilità nella causazione del sinistro in contesto sia da attribuire al comportamento tenuto da entrambi i protagonisti, graduata la medesima, da attribuire in misura maggiore all'attore, liquidare a favore di quest'ultimo il danno nella misura che parrà di giustizia, tenuto conto dell'importo di €. 6.792,00= corrisposto da e CP_1
trattenuto a titolo di acconto.
Per le spese la legge.”
Per RO CA: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 19.6.2025)
“In via preliminare: dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno proposto dall'attore, verso il litisconsorte necessario;
Controparte_3
pagina 3 di 13 in principalità, nel merito: rigettare la domanda proposta dall'attore poiché Parte_1
infondata in fatto e diritto;
in subordine: condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante, a mallevare e tenere indenne il Signor dagli esborsi che Controparte_3
dovesse inopinatamente affrontare per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali.
In ogni caso: con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale Controparte_1
verificatosi in data 25.5.2019 in Luino, Via Gorizia, quantificati nella somma di euro 48.206,94, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, o, in subordine, nella diversa somma ritenuta di giustizia, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Ha dedotto che: - in data 25.5.2019, alle ore 13.00, in Luino (VA), Via Gorizia, in prossimità del n. 48, si era verificato il sinistro stradale tra il motoveicolo di proprietà del sig. , CP_6
padre del conducente e odierno attore, e la moto del sig. Parte_1 Controparte_3
guidata dal figlio ed assicurata da Controparte_4 Controparte_1
- a seguito del sinistro, la compagnia assicuratrice aveva inizialmente liquidato in CP_1
favore del sig. unicamente il danno patrimoniale, tenendo conto di un presunto concorso Pt_1
di colpa tra i conducenti nella misura del 50%, nella misura di euro 792,00 per i danni al veicolo e agli indumenti;
- ad avvisto dell'attore, dal modello della constatazione amichevole redatto dai conducenti coinvolti emergeva la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'incidente; in CP_3
particolare, dal grafico si evinceva che i motoveicoli A (condotto dal sig. e B CP_3
(condotto dal sig. ) viaggiavano nella stessa direzione di marcia su Via Gorizia Pt_1
(carreggiata composta da due corsie a doppio senso di circolazione) andando da Luino verso
Mesenzana; i motoveicoli uscivano da una rotatoria (indicata con un semicerchio) e mentre il motoveicolo B condotto dall'attore proseguiva la propria marcia mantenendosi fermo sulla corsia di destra sulla quale già viaggiava, il motoveicolo A condotto dal sig. lo sorpassava CP_3
pagina 4 di 13 sulla sinistra, ma non riusciva a completare correttamente la manovra e, quindi, rientrando sulla corretta corsia di marcia a destra, lo urtava, facendolo cadere;
-a causa della caduta, l'attore aveva subito un trauma agli arti inferiori, ferite lacero contusive e abrasive, trauma al gomito destro e polso sinistro, cervicalgia post traumatica, con iniziale prognosi di 20 giorni;
dopo ulteriori accertamenti, era accertata frattura composta dello scafoide carpale, per cui era effettuato un intervento chirurgico di osteosintesi ed innesto in data
22.1.2020;
- a seguito della presentazione della documentazione medica, l'assicurazione gli aveva riconosciuto l'ulteriore importo di euro 6.000,00 per i danni non patrimoniali subiti, somma trattenuta a titolo di acconto, ma non satisfattiva del pregiudizio effettivamente patito.
si è costituita in data 21.4.2024 contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, chiedendo preliminarmente di dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore in merito al danno patrimoniale alla moto non essendo di sua proprietà, nel merito di rigettare le domande formulate da parte avversa in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine, ritenuta la responsabilità nella causazione del sinistro ascrivibile al comportamento di entrambe le parti, di liquidare in favore dell'attore il danno nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'importo di euro 6.792,00 già corrisposto dall'assicurazione.
Ha contestato la ricostruzione dell'incidente ex adverso svolta, sostenendo invece che fosse stato l'attore a sorpassare sulla destra il motociclo condotto dal Sig. cagionando Pt_1 CP_3
l'evento, come suggerito dai danni riportati dai due motocicli (parte anteriore sinistra del motoveicolo condotto dall'attore e la parte posteriore destra del motoveicolo condotto dal Sig.
; ha dedotto che, in ogni modo, allo scopo di procedere a una soluzione CP_3 CP_1
transattiva della vicenda, aveva corrisposto all'attore, a titolo di risarcimento del danno, l'importo complessivo di €. 6.792,00 in due soluzioni, di cui euro 6.000 a ristoro delle lesioni ed euro 792 a titolo di ristoro del danno auto e del vestiario. Ha contestato le richieste risarcitorie di parte attrice, in particolare quelle riguardanti la quantificazione del danno biologico, in quanto contrastanti con gli accertamenti svolti dal medico fiduciario dell'assicurazione, del danno morale, in assenza di specifiche allegazioni, del danno patrimoniale alla moto in assenza di legittimazione attiva dell'attore, non proprietario del veicolo, nonché del danno al vestiario in assenza di prova.
pagina 5 di 13 Con ordinanza riservata del 26.4.2022 il g.i., qualificata l'azione esercitata dall'attore quale azione ex art. 144 Codice Ass. private, considerato che a mente del comma 3 della succitata norma “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, configurandosi una ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. n. 21896/2017), disponeva ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
si è costituito in data 2.9.2022, preliminarmente eccependo l'intervenuta Controparte_3
prescrizione ex art. 2947, 2° comma, c.c. dell'azione di risarcimento verso lo stesso azionata;
nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in via subordinata di condannare la convenuta in persona del legale rappresentante, a manlevare e tenerlo indenne Controparte_1
dagli esborsi che dovesse affrontare per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali.
Ha contestato la ricostruzione della cinematica del sinistro stradale effettuata dall'attore, allegando che appariva evidente la condotta imprudente tenuta da che, alla guida Parte_1
del motociclo Husqvarna 125, con una manovra tanto repentina quanto avventata, aveva tentato di sorpassare, sulla destra, la motocicletta , a sua volta impegnata nella manovra di svolta CP_7 destrorsa su di un'area di parcheggio situata sul margine della Via Gorizia, all'altezza del civico
48/C (in prossimità della sede della , direzione Luino-Brissago Valtravaglia;
che Parte_2
in ogni caso, se per pura ipotesi il mezzo condotto dal fosse stato in fase di CP_3
sopravanzamento, allora il conducente della Husqvarna 125, avrebbe omesso di favorirne il completamento della manovra;
che risultava conforme alla realtà che fosse stato invece il veicolo dell'attore a tentare il sorpasso o il sopravanzamento del mezzo antagonista alla sua destra, urtandolo, per l'effetto, sul lato posteriore destro;
ha inoltre contestato la pretesa risarcitoria ex adverso azionata in relazione al quantum in assenza di compiuta prova.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. con ordinanza del 12.5.2023 erano respinte le istanze di prova orale articolate dalla parte attrice e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Medio tempore assegnata la controversa a questo g.i., con ordinanza del 6.5.2024 la causa era rimessa sul suolo per lo svolgimento di TU medico legale, depositata in data
31.1.2025, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 3.7.2025 la causa era trattenuta in pagina 6 di 13 decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Considerato in diritto
1. Le istanze istruttorie
La causa si appalesa istruita e matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali in atti e degli esiti della TU medico legale svolta in corso di causa. E' corretta e deve essere confermata l'ordinanza in data 12.5.2023 con cui sono state respinte le istanze di prova orale articolate dall'attore, da quest'ultimo riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve essere infatti ribadita l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte attrice per incapacità a testimoniare del teste indicato, , conducente del veicolo coinvolto Testimone_1
nel sinistro, in quanto, pur essendo rimasto estraneo al presente giudizio, riveste in realtà la qualifica di litisconsorte facoltativo ed è dunque portatore di un interesse nella causa che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, con conseguente incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (sul punto Corte Cass. n. 13501/2022, ord. secondo cui “il conducente di un veicolo non può essere teste in un processo che riguarda un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, perché è titolare di un interesse giuridico tale da renderlo incapace a testimoniare nel giudizio che ha per oggetto la richiesta di risarcimento danni per tale episodio”).
Deve essere altresì ribadita l'inammissibilità della istanza di interrogatorio formale formulata da parte attrice, essendo l'unico capitolo in tal senso articolato generico e, quindi, in contrasto con il disposto dell'art. 230 c.p.c. (a mente del quale “l'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici”) e, comunque, non idoneo a provocare la confessione in ordine ai fatti di causa oggetto di accertamento nel presente procedimento.
2. L'eccezione di prescrizione svolta da Controparte_3
Sempre in via preliminare, è infondata e deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 c. 2 c.c. sollevata dal convenuto nella sua qualità di proprietario del mezzo e CP_3
responsabile del danno, litisconsorte necessario nell'azione ex art. 144 c. 3 Codice Ass. private.
Infatti, se è ben vero che ai sensi dell'art. 144 c. 4 Cod Ass. private l'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui pagina 7 di 13 sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (art. 2947 c. 2 c.c.), d'altro canto ai sensi dell'art. 1310 c. 1 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri codebitori. Ne consegue che gli atti interruttivi della prescrizione promossi dall'odierno attore nei confronti della compagnia assicurativa (Cfr. doc. 8 attore) hanno effetto anche riguardo al responsabile del danno L'eccezione di CP_3
prescrizione è dunque infondata e deve essere disattesa.
3. La dinamica del sinistro
Nel merito, la dinamica del sinistro si appalesa incerta e non sufficientemente provata, posto che le scarne risultanze probatorie in atti non consentono di ricostruire le condotte dei due conducenti e di pervenire a una valutazione, anche graduata, delle rispettive responsabilità.
E' infatti pacifico che in data 25.5.2019, alle ore 13.00, in Luino (VA), Via Gorizia, in prossimità del n. 48, si è verificato il sinistro stradale tra il motoveicolo di proprietà del sig. , CP_6
padre del conducente e odierno attore, e la moto del sig. Parte_1 Controparte_3
guidata dal figlio ed assicurata da Controparte_4 Controparte_1
Le uniche indicazioni in ordine alla dinamica dell'evento emergono dalla constatazione amichevole redatta dalle parti in occasione del sinistro stradale (doc. 4 attore). Dal grafico dell'incidente riportato nel modello CAI (sotto riportato) si evince che i due motoveicoli, all'uscita da una rotatoria, stavano percorrendo la Via Gorizia in Luino (VA), procedendo nello stesso senso di marcia, il sig. (veicolo B sul grafico) sulla destra (casella 16 punto b) e il Pt_1
sig. (veicolo A) sulla sinistra, intento ad entrare su di un'area di parcheggio (Casella CP_3
5 punto b):
Alla luce di tali elementi, le parti forniscono due ricostruzioni differenti del dinamica dell'incidente: l'attore deduce che il motoveicolo A -condotto dal sig. lo avrebbe CP_3
sorpassato sulla sinistra ma, non riuscendo a completare correttamente la manovra, lo avrebbe pagina 8 di 13 urtato facendolo cadere. Il convenuto afferma invece che l'attore (motoveicolo B), CP_3
con una manovra imprudente, avrebbe tentato di sorpassarlo sulla destra, mentre era impegnato in una manovra di svolta destrorsa su di un'area di parcheggio situata sul margine della Via Gorizia.
In assenza di ulteriori riscontri probatori (non sono indicati testimoni diretti dei fatti e devono ritenersi inammissibili le istanze di prova orale articolate dall'attore per le ragioni già esplicitate in corso di causa e ribadite al par. 1 che precede) entrambe le ricostruzioni fornite dalle parti si appalesano plausibili ma invero non provate.
In assenza di elementi che consentano di ricostruire efficacemente le condotte dei due conducenti e di pervenire a una valutazione delle rispettive responsabilità, non può dirsi dunque superata la presunzione di cui all'art. art. 2054, c. 2, c.c., secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, di tal che la responsabilità dell'evento deve essere ascritta in pari misura (50%) ad entrambi i conducenti.
4. La domanda risarcitoria
Va premesso che la parte attrice non ha reiterato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale alla moto, espressamente rinunciata in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., come pure di risarcimento del danno patrimoniale al vestiario, domanda non riproposta in sede di scritti conclusivi e rispetto alla quale non sono stati articolati mezzi di prova che, dunque, deve parimenti intendersi rinunciata.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve invece ritenersi parzialmente fondata nei termini di quanto segue, con la precisazione che, presunto il concorso di responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro ex art. art. 2054, c. 2, c.c. per le ragioni di cui al paragrafo che precede, il risarcimento deve essere dimidiato nella misura del 50%.
Quanto alla determinazione dell'entità del danno risarcibile, devono essere considerate le risultanze della TU svolta in corso di causa, che si appalesa condivisibile in quanto scevra da vizi logici o giuridici, svolta nel contraddittorio tra le parti e basata su una accurata indagine peritale. Sulla base degli accertamenti svolti, ivi da ritenersi richiamati e cui amplius si rimanda, la TU ha ritenuto giustificato il riconoscimento nei confronti di di una inabilità Parte_1
temporanea biologica assoluta di 1 giorno, coincidente con il ricovero ospedaliero;
di una pagina 9 di 13 inabilità temporanea biologica parziale, al 75%, di 60 giorni, coincidente con la prognosi iniziale di Pronto Soccorso e con il mantenimento di stecca post-intervento; di una inabilità temporanea biologica parziale, di 90 giorni, al 50%, e di ulteriori 90 giorni, al 25% per la necessaria riabilitazione funzionale;
nonché il riconoscimento di postumi permanenti invalidanti menomanti la validità del soggetto (c.d. danno biologico) nella misura del 10% (dieci percento); sono state inoltre ritenute congrue e ripetibili le spese mediche allegate in atti pari all'importo di euro
2.107,34.
Tenendo conto delle valutazioni della TU come sopra esposte, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata con riferimento ai parametri di cui alle “Tabelle redatte dall'osservatorio sulla Giustizia civile di Milano” nella loro versione più aggiornata (Edizione
2024) in relazione al danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente del bene salute
(le disposizioni del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, che ha introdotto la c.d. Tabella unica nazionale si applicano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore).
Pertanto, in considerazione della percentuali di danno non patrimoniale risarcibile secondo le risultanze della TU (10% invalidità permanente, inabilità temporanea assoluta 1 giorno, inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni, al 50% di 90 giorni e ulteriori 90 giorni al
25%), tenuto conto dell'età di all'epoca dei fatti ( è nato l'[...] Parte_1 Parte_1
e dunque, all'epoca dei fatti, maggio 2019, aveva diciannove anni), il danno non patrimoniale risarcibile deve essere quantificato in complessivi euro 36.825,50.
Non può riconoscersi alcun aumento rispetto ai valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), in assenza di una compiuta allegazione e di prova in ordine alla sussistenza di peculiarità, quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali o di sofferenza soggettiva, che giustifichino un aumento dei valori medi in un'ottica di personalizzazione del danno (Cfr. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, Osservatorio di
Milano, Tabelle aggiornate "Edizione 2024”).
Pertanto, applicata la decurtazione del 50% in ragione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, c. 2, c.c. e decurtata la somma di euro 6,000,00 già versata dalla compagnia pagina 10 di 13 assicuratrice nei confronti dell'attore a titolo di ristoro del danno non patrimoniale (Cfr. doc. 6 attore -non anche l'importo di euro 792 corrisposti ad altro titolo per il rimborso del pregiudizio patrimoniale motociclo e vestiario- cfr. doc. 2 attore), il danno risarcibile deve essere determinato in euro 12.412,75. (euro 36.825,50 : 2 – 6.000). All'attore spettano anche gli interessi compensativi del ritardo con cui ottiene il risarcimento;
tali interessi, in ossequio all'insegnamento di Cass. S. n. 1712/95, devono essere calcolati in misura legale sul valore capitale del danno determinato o "devalutato" all'epoca del sinistro (maggio 2019), e poi via via sul capitale incrementato in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente.
Spetta inoltre all'attore il rimborso del 50% delle spese mediche e di cura stimate congrue e ripetibili in sede di TU pari ad euro 1.053,67 (Euro 2.107,34 : 2) oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo effettivo.
5. Conclusioni
Richiamato quanto precede ed applicati gli artt. 2054 c.c., 144 cod. ass. e 1917 c.c.,
[...]
nella sua qualità di assicurazione RCA del motoveicolo di Controparte_1 [...]
(il rapporto assicurativo non è in contestazione), e devono essere CP_3 Controparte_3 condannati in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore dei seguenti Parte_1
importi:
- euro 12.412,75, oltre interessi e rivalutazione come specificato al paragrafo che precede, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- euro 1.053,67, oltre interessi come specificato al paragrafo che precede, a titolo di rimborso delle spese mediche e di cura.
Solo subordinatamente all'eventuale pagamento da parte di in favore Controparte_3
dell'attore delle somme accertate nella presente sentenza, la predetta compagnia assicuratrice deve essere condannata a rifondere allo stesso tutte le somme che saranno versate CP_1 all'attore in conseguenza delle statuizioni che precedono.
6. Le spese di lite
pagina 11 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'attore a carico solidale di e secondo i Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
parametri medi di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
Il fondo spese disposto in favore del TU con ordinanza del 29.5.2024 (in assenza di ulteriore istanza di liquidazione pervenuta dal TU) deve essere posto in via definitiva a carico solidale di e Nulla sulle spese di TP dell'attore in Controparte_1 Controparte_3
assenza di prova dei pagamenti e degli esborsi sostenuti in favore del consulente.
Subordinatamente all'eventuale pagamento da parte di in favore dell'attore Controparte_3
delle somme accertate nella presente sentenza a titolo di spese di lite, la predetta compagnia assicuratrice deve essere condannata a rifondere allo stesso tutte le somme che saranno versate all'attore in conseguenza delle statuizioni che precedono.
Nulla può essere invece disposto nel caso di specie a carico della compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle spese di lite sostenute dal litisconsorte necessario in difetto Controparte_3
di specifica domanda ex art. 1917 c. 3 c.c. (se non tardivamente dopo la precisazione delle conclusioni in sede di comparsa conclusionale) nonché in assenza di qualsivoglia contestazione da parte di in ordine alla copertura assicurativa e alla ammissibilità dell'azione diretta CP_8 svolta dall'attore nei suoi confronti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5479 del 19/03/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la concorrente responsabilità dei conducenti e Parte_1 Controparte_4
ex art. 2054, c. 2, c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa occorso in Luino in data
25.5.2019 da ascriversi nella misura del 50% ciascuno per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto:
2. Condanna nella sua qualità di assicurazione RCA del Controparte_1
motoveicolo di e nella sua qualità di proprietario del Controparte_3 Controparte_3 mezzo, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore dei seguenti importi: Parte_1
pagina 12 di 13 - euro 12.412,75 oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- euro 1.053,67 oltre interessi come specificato in parte motiva a titolo di rimborso delle spese mediche e di cura;
3. Condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore dell'attore , che si liquidano in euro 5.000 per Parte_1
compensi, oltre ad euro 264,00 per rimborso spese documentate ex actis (CU e marca), oltre al 15
% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
4. Pone il fondo spese disposto in favore del TU con ordinanza del 29.5.2024 definitivamente a carico solidale di e Controparte_1 Controparte_3
5. Subordinatamente all'eventuale pagamento da parte di in favore Controparte_3
dell'attore delle somme accertate nella presente sentenza, la predetta compagnia assicuratrice deve essere condannata a rifondere allo stesso tutte le somme che saranno versate CP_1
all'attore in conseguenza delle statuizioni che precedono;
6. Respinge la domanda di rimborso a carico dell'assicurazione delle spese di lite sostenute da Controparte_3
Varese, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA Carimati
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZANGHERI DAMON, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Varese (VA), Via Volta n. 6, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
Nei confronti di:
(P.I. ), con sede in Bologna (BO), Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. BIGATTI BARBARA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese (VA), Piazza Cacciatori delle Alpi n. 1, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Controparte_3 C.F._2 il patrocinio dell'avv. DAGNONI FULVIO, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Varese (VA), Via Cavour n. 35, come da procura in atti;
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: Responsabilità civile da sinistro stradale.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 20.6.2025)
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e/o diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie e/o declaratorie di legge e/o del caso: in via preliminare
- Rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata dal sig. ; Controparte_3
in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. in ordine al Controparte_4 sinistro oggetto di causa, e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno biologico patito dall'attore quantificato in € 39.114,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo;
in via subordinata, accertare la misura percentuale di responsabilità del sig.
in relazione al medesimo sinistro e, per l'effetto, condannarlo in misura Controparte_4 proporzionale al risarcimento del danno biologico subito dall'attore tenuto conto Parte_1
delle risultanze dell'espletata TU.
In ogni caso
- condannare i convenuti a rifondere all'attore le spese di lite, secondo i parametri attualmente in vigore, oltre spese ed accessori di legge (€ 237,00 per C.U., oltre € 27,00 per marca da bollo), oltre spese per TU ( € 915,00, doc. 11) e spese per TP (€ 976,00, doc. 12), in base ai principi della soccombenza e della causalità̀, valorizzando la mancata partecipazione alla procedura di negoziazione promossa dall'attore e la mancata correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale prodromica alla presente vertenza.
Con ogni più ampia riserva nei limiti e termini di legge, In via istruttoria:
Sin d'ora, ai sensi degli artt. 191 ss. c.p.c. chiede ammettersi, occorrendo, una consulenza tecnica medico-legale, diretta a verificare il danno patito dall'attore e l'esatta entità e/o misura del pregiudizio all'integrità̀ psico-fisica subito. Con ogni più ampia riserva nei limiti e ai sensi di legge.
Si insite sulle istanze istruttorie precedentemente formulate. Dalla memoria n. 2:
- si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta sui capitoli di prova eventualmente formulati dalle controparti;
pagina 2 di 13 - si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) “Vero che il 25.05.2019, alle ore 13.00 circa, in Luino (VA), Via Gorizia, mentre Lei conduceva il motoveicolo di suo padre , andando da Luino verso Mesenzana, appena superata la rotonda in Controparte_3
prossimità del n. 48, sorpassava sulla sinistra il motoveicolo condotto dal sig. CP_5
che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia e, nel tentare di chiudere il soprasso, rientrando sulla corsia di marcia a destra, urtava il predetto motoveicolo facendolo cadere”
- con il teste . Controparte_4
- si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale:
2) “Vero che qualche giorno dopo il 25.05.2019, Lei si trovava con il sig. con la CP_6 madre di quest'ultimo e con Suo figlio e dichiarava che la responsabilità del Persona_1 sinistro era da addebitarsi totalmente alla manovra di guida effettuata da suo figlio”
-con l'interrogatorio formale di ”. Controparte_3
Per (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 20.6.2025) CP_1
“Voglia il Tribunale adito, adversis rejectis, così giudicare: nel merito: previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'attore in merito al danno alla moto per i motivi di cui in atti, disattendere e respingere le domande tutte formulate nei confronti di , perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui Controparte_1
in atti, datosi atto che ha provveduto a risarcire integralmente i danni subiti da parte CP_1
attrice mediante la corresponsione dell'importo complessivo di euro 6.792,00=; in subordine: ritenuto e dichiarato che la responsabilità nella causazione del sinistro in contesto sia da attribuire al comportamento tenuto da entrambi i protagonisti, graduata la medesima, da attribuire in misura maggiore all'attore, liquidare a favore di quest'ultimo il danno nella misura che parrà di giustizia, tenuto conto dell'importo di €. 6.792,00= corrisposto da e CP_1
trattenuto a titolo di acconto.
Per le spese la legge.”
Per RO CA: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 19.6.2025)
“In via preliminare: dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno proposto dall'attore, verso il litisconsorte necessario;
Controparte_3
pagina 3 di 13 in principalità, nel merito: rigettare la domanda proposta dall'attore poiché Parte_1
infondata in fatto e diritto;
in subordine: condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante, a mallevare e tenere indenne il Signor dagli esborsi che Controparte_3
dovesse inopinatamente affrontare per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali.
In ogni caso: con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale Controparte_1
verificatosi in data 25.5.2019 in Luino, Via Gorizia, quantificati nella somma di euro 48.206,94, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, o, in subordine, nella diversa somma ritenuta di giustizia, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Ha dedotto che: - in data 25.5.2019, alle ore 13.00, in Luino (VA), Via Gorizia, in prossimità del n. 48, si era verificato il sinistro stradale tra il motoveicolo di proprietà del sig. , CP_6
padre del conducente e odierno attore, e la moto del sig. Parte_1 Controparte_3
guidata dal figlio ed assicurata da Controparte_4 Controparte_1
- a seguito del sinistro, la compagnia assicuratrice aveva inizialmente liquidato in CP_1
favore del sig. unicamente il danno patrimoniale, tenendo conto di un presunto concorso Pt_1
di colpa tra i conducenti nella misura del 50%, nella misura di euro 792,00 per i danni al veicolo e agli indumenti;
- ad avvisto dell'attore, dal modello della constatazione amichevole redatto dai conducenti coinvolti emergeva la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'incidente; in CP_3
particolare, dal grafico si evinceva che i motoveicoli A (condotto dal sig. e B CP_3
(condotto dal sig. ) viaggiavano nella stessa direzione di marcia su Via Gorizia Pt_1
(carreggiata composta da due corsie a doppio senso di circolazione) andando da Luino verso
Mesenzana; i motoveicoli uscivano da una rotatoria (indicata con un semicerchio) e mentre il motoveicolo B condotto dall'attore proseguiva la propria marcia mantenendosi fermo sulla corsia di destra sulla quale già viaggiava, il motoveicolo A condotto dal sig. lo sorpassava CP_3
pagina 4 di 13 sulla sinistra, ma non riusciva a completare correttamente la manovra e, quindi, rientrando sulla corretta corsia di marcia a destra, lo urtava, facendolo cadere;
-a causa della caduta, l'attore aveva subito un trauma agli arti inferiori, ferite lacero contusive e abrasive, trauma al gomito destro e polso sinistro, cervicalgia post traumatica, con iniziale prognosi di 20 giorni;
dopo ulteriori accertamenti, era accertata frattura composta dello scafoide carpale, per cui era effettuato un intervento chirurgico di osteosintesi ed innesto in data
22.1.2020;
- a seguito della presentazione della documentazione medica, l'assicurazione gli aveva riconosciuto l'ulteriore importo di euro 6.000,00 per i danni non patrimoniali subiti, somma trattenuta a titolo di acconto, ma non satisfattiva del pregiudizio effettivamente patito.
si è costituita in data 21.4.2024 contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, chiedendo preliminarmente di dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore in merito al danno patrimoniale alla moto non essendo di sua proprietà, nel merito di rigettare le domande formulate da parte avversa in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine, ritenuta la responsabilità nella causazione del sinistro ascrivibile al comportamento di entrambe le parti, di liquidare in favore dell'attore il danno nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'importo di euro 6.792,00 già corrisposto dall'assicurazione.
Ha contestato la ricostruzione dell'incidente ex adverso svolta, sostenendo invece che fosse stato l'attore a sorpassare sulla destra il motociclo condotto dal Sig. cagionando Pt_1 CP_3
l'evento, come suggerito dai danni riportati dai due motocicli (parte anteriore sinistra del motoveicolo condotto dall'attore e la parte posteriore destra del motoveicolo condotto dal Sig.
; ha dedotto che, in ogni modo, allo scopo di procedere a una soluzione CP_3 CP_1
transattiva della vicenda, aveva corrisposto all'attore, a titolo di risarcimento del danno, l'importo complessivo di €. 6.792,00 in due soluzioni, di cui euro 6.000 a ristoro delle lesioni ed euro 792 a titolo di ristoro del danno auto e del vestiario. Ha contestato le richieste risarcitorie di parte attrice, in particolare quelle riguardanti la quantificazione del danno biologico, in quanto contrastanti con gli accertamenti svolti dal medico fiduciario dell'assicurazione, del danno morale, in assenza di specifiche allegazioni, del danno patrimoniale alla moto in assenza di legittimazione attiva dell'attore, non proprietario del veicolo, nonché del danno al vestiario in assenza di prova.
pagina 5 di 13 Con ordinanza riservata del 26.4.2022 il g.i., qualificata l'azione esercitata dall'attore quale azione ex art. 144 Codice Ass. private, considerato che a mente del comma 3 della succitata norma “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, configurandosi una ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. n. 21896/2017), disponeva ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
si è costituito in data 2.9.2022, preliminarmente eccependo l'intervenuta Controparte_3
prescrizione ex art. 2947, 2° comma, c.c. dell'azione di risarcimento verso lo stesso azionata;
nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in via subordinata di condannare la convenuta in persona del legale rappresentante, a manlevare e tenerlo indenne Controparte_1
dagli esborsi che dovesse affrontare per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali.
Ha contestato la ricostruzione della cinematica del sinistro stradale effettuata dall'attore, allegando che appariva evidente la condotta imprudente tenuta da che, alla guida Parte_1
del motociclo Husqvarna 125, con una manovra tanto repentina quanto avventata, aveva tentato di sorpassare, sulla destra, la motocicletta , a sua volta impegnata nella manovra di svolta CP_7 destrorsa su di un'area di parcheggio situata sul margine della Via Gorizia, all'altezza del civico
48/C (in prossimità della sede della , direzione Luino-Brissago Valtravaglia;
che Parte_2
in ogni caso, se per pura ipotesi il mezzo condotto dal fosse stato in fase di CP_3
sopravanzamento, allora il conducente della Husqvarna 125, avrebbe omesso di favorirne il completamento della manovra;
che risultava conforme alla realtà che fosse stato invece il veicolo dell'attore a tentare il sorpasso o il sopravanzamento del mezzo antagonista alla sua destra, urtandolo, per l'effetto, sul lato posteriore destro;
ha inoltre contestato la pretesa risarcitoria ex adverso azionata in relazione al quantum in assenza di compiuta prova.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. con ordinanza del 12.5.2023 erano respinte le istanze di prova orale articolate dalla parte attrice e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Medio tempore assegnata la controversa a questo g.i., con ordinanza del 6.5.2024 la causa era rimessa sul suolo per lo svolgimento di TU medico legale, depositata in data
31.1.2025, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 3.7.2025 la causa era trattenuta in pagina 6 di 13 decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Considerato in diritto
1. Le istanze istruttorie
La causa si appalesa istruita e matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali in atti e degli esiti della TU medico legale svolta in corso di causa. E' corretta e deve essere confermata l'ordinanza in data 12.5.2023 con cui sono state respinte le istanze di prova orale articolate dall'attore, da quest'ultimo riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve essere infatti ribadita l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte attrice per incapacità a testimoniare del teste indicato, , conducente del veicolo coinvolto Testimone_1
nel sinistro, in quanto, pur essendo rimasto estraneo al presente giudizio, riveste in realtà la qualifica di litisconsorte facoltativo ed è dunque portatore di un interesse nella causa che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, con conseguente incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (sul punto Corte Cass. n. 13501/2022, ord. secondo cui “il conducente di un veicolo non può essere teste in un processo che riguarda un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, perché è titolare di un interesse giuridico tale da renderlo incapace a testimoniare nel giudizio che ha per oggetto la richiesta di risarcimento danni per tale episodio”).
Deve essere altresì ribadita l'inammissibilità della istanza di interrogatorio formale formulata da parte attrice, essendo l'unico capitolo in tal senso articolato generico e, quindi, in contrasto con il disposto dell'art. 230 c.p.c. (a mente del quale “l'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici”) e, comunque, non idoneo a provocare la confessione in ordine ai fatti di causa oggetto di accertamento nel presente procedimento.
2. L'eccezione di prescrizione svolta da Controparte_3
Sempre in via preliminare, è infondata e deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 c. 2 c.c. sollevata dal convenuto nella sua qualità di proprietario del mezzo e CP_3
responsabile del danno, litisconsorte necessario nell'azione ex art. 144 c. 3 Codice Ass. private.
Infatti, se è ben vero che ai sensi dell'art. 144 c. 4 Cod Ass. private l'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui pagina 7 di 13 sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (art. 2947 c. 2 c.c.), d'altro canto ai sensi dell'art. 1310 c. 1 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri codebitori. Ne consegue che gli atti interruttivi della prescrizione promossi dall'odierno attore nei confronti della compagnia assicurativa (Cfr. doc. 8 attore) hanno effetto anche riguardo al responsabile del danno L'eccezione di CP_3
prescrizione è dunque infondata e deve essere disattesa.
3. La dinamica del sinistro
Nel merito, la dinamica del sinistro si appalesa incerta e non sufficientemente provata, posto che le scarne risultanze probatorie in atti non consentono di ricostruire le condotte dei due conducenti e di pervenire a una valutazione, anche graduata, delle rispettive responsabilità.
E' infatti pacifico che in data 25.5.2019, alle ore 13.00, in Luino (VA), Via Gorizia, in prossimità del n. 48, si è verificato il sinistro stradale tra il motoveicolo di proprietà del sig. , CP_6
padre del conducente e odierno attore, e la moto del sig. Parte_1 Controparte_3
guidata dal figlio ed assicurata da Controparte_4 Controparte_1
Le uniche indicazioni in ordine alla dinamica dell'evento emergono dalla constatazione amichevole redatta dalle parti in occasione del sinistro stradale (doc. 4 attore). Dal grafico dell'incidente riportato nel modello CAI (sotto riportato) si evince che i due motoveicoli, all'uscita da una rotatoria, stavano percorrendo la Via Gorizia in Luino (VA), procedendo nello stesso senso di marcia, il sig. (veicolo B sul grafico) sulla destra (casella 16 punto b) e il Pt_1
sig. (veicolo A) sulla sinistra, intento ad entrare su di un'area di parcheggio (Casella CP_3
5 punto b):
Alla luce di tali elementi, le parti forniscono due ricostruzioni differenti del dinamica dell'incidente: l'attore deduce che il motoveicolo A -condotto dal sig. lo avrebbe CP_3
sorpassato sulla sinistra ma, non riuscendo a completare correttamente la manovra, lo avrebbe pagina 8 di 13 urtato facendolo cadere. Il convenuto afferma invece che l'attore (motoveicolo B), CP_3
con una manovra imprudente, avrebbe tentato di sorpassarlo sulla destra, mentre era impegnato in una manovra di svolta destrorsa su di un'area di parcheggio situata sul margine della Via Gorizia.
In assenza di ulteriori riscontri probatori (non sono indicati testimoni diretti dei fatti e devono ritenersi inammissibili le istanze di prova orale articolate dall'attore per le ragioni già esplicitate in corso di causa e ribadite al par. 1 che precede) entrambe le ricostruzioni fornite dalle parti si appalesano plausibili ma invero non provate.
In assenza di elementi che consentano di ricostruire efficacemente le condotte dei due conducenti e di pervenire a una valutazione delle rispettive responsabilità, non può dirsi dunque superata la presunzione di cui all'art. art. 2054, c. 2, c.c., secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, di tal che la responsabilità dell'evento deve essere ascritta in pari misura (50%) ad entrambi i conducenti.
4. La domanda risarcitoria
Va premesso che la parte attrice non ha reiterato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale alla moto, espressamente rinunciata in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., come pure di risarcimento del danno patrimoniale al vestiario, domanda non riproposta in sede di scritti conclusivi e rispetto alla quale non sono stati articolati mezzi di prova che, dunque, deve parimenti intendersi rinunciata.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve invece ritenersi parzialmente fondata nei termini di quanto segue, con la precisazione che, presunto il concorso di responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro ex art. art. 2054, c. 2, c.c. per le ragioni di cui al paragrafo che precede, il risarcimento deve essere dimidiato nella misura del 50%.
Quanto alla determinazione dell'entità del danno risarcibile, devono essere considerate le risultanze della TU svolta in corso di causa, che si appalesa condivisibile in quanto scevra da vizi logici o giuridici, svolta nel contraddittorio tra le parti e basata su una accurata indagine peritale. Sulla base degli accertamenti svolti, ivi da ritenersi richiamati e cui amplius si rimanda, la TU ha ritenuto giustificato il riconoscimento nei confronti di di una inabilità Parte_1
temporanea biologica assoluta di 1 giorno, coincidente con il ricovero ospedaliero;
di una pagina 9 di 13 inabilità temporanea biologica parziale, al 75%, di 60 giorni, coincidente con la prognosi iniziale di Pronto Soccorso e con il mantenimento di stecca post-intervento; di una inabilità temporanea biologica parziale, di 90 giorni, al 50%, e di ulteriori 90 giorni, al 25% per la necessaria riabilitazione funzionale;
nonché il riconoscimento di postumi permanenti invalidanti menomanti la validità del soggetto (c.d. danno biologico) nella misura del 10% (dieci percento); sono state inoltre ritenute congrue e ripetibili le spese mediche allegate in atti pari all'importo di euro
2.107,34.
Tenendo conto delle valutazioni della TU come sopra esposte, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata con riferimento ai parametri di cui alle “Tabelle redatte dall'osservatorio sulla Giustizia civile di Milano” nella loro versione più aggiornata (Edizione
2024) in relazione al danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente del bene salute
(le disposizioni del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, che ha introdotto la c.d. Tabella unica nazionale si applicano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore).
Pertanto, in considerazione della percentuali di danno non patrimoniale risarcibile secondo le risultanze della TU (10% invalidità permanente, inabilità temporanea assoluta 1 giorno, inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni, al 50% di 90 giorni e ulteriori 90 giorni al
25%), tenuto conto dell'età di all'epoca dei fatti ( è nato l'[...] Parte_1 Parte_1
e dunque, all'epoca dei fatti, maggio 2019, aveva diciannove anni), il danno non patrimoniale risarcibile deve essere quantificato in complessivi euro 36.825,50.
Non può riconoscersi alcun aumento rispetto ai valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), in assenza di una compiuta allegazione e di prova in ordine alla sussistenza di peculiarità, quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali o di sofferenza soggettiva, che giustifichino un aumento dei valori medi in un'ottica di personalizzazione del danno (Cfr. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, Osservatorio di
Milano, Tabelle aggiornate "Edizione 2024”).
Pertanto, applicata la decurtazione del 50% in ragione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, c. 2, c.c. e decurtata la somma di euro 6,000,00 già versata dalla compagnia pagina 10 di 13 assicuratrice nei confronti dell'attore a titolo di ristoro del danno non patrimoniale (Cfr. doc. 6 attore -non anche l'importo di euro 792 corrisposti ad altro titolo per il rimborso del pregiudizio patrimoniale motociclo e vestiario- cfr. doc. 2 attore), il danno risarcibile deve essere determinato in euro 12.412,75. (euro 36.825,50 : 2 – 6.000). All'attore spettano anche gli interessi compensativi del ritardo con cui ottiene il risarcimento;
tali interessi, in ossequio all'insegnamento di Cass. S. n. 1712/95, devono essere calcolati in misura legale sul valore capitale del danno determinato o "devalutato" all'epoca del sinistro (maggio 2019), e poi via via sul capitale incrementato in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente.
Spetta inoltre all'attore il rimborso del 50% delle spese mediche e di cura stimate congrue e ripetibili in sede di TU pari ad euro 1.053,67 (Euro 2.107,34 : 2) oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo effettivo.
5. Conclusioni
Richiamato quanto precede ed applicati gli artt. 2054 c.c., 144 cod. ass. e 1917 c.c.,
[...]
nella sua qualità di assicurazione RCA del motoveicolo di Controparte_1 [...]
(il rapporto assicurativo non è in contestazione), e devono essere CP_3 Controparte_3 condannati in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore dei seguenti Parte_1
importi:
- euro 12.412,75, oltre interessi e rivalutazione come specificato al paragrafo che precede, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- euro 1.053,67, oltre interessi come specificato al paragrafo che precede, a titolo di rimborso delle spese mediche e di cura.
Solo subordinatamente all'eventuale pagamento da parte di in favore Controparte_3
dell'attore delle somme accertate nella presente sentenza, la predetta compagnia assicuratrice deve essere condannata a rifondere allo stesso tutte le somme che saranno versate CP_1 all'attore in conseguenza delle statuizioni che precedono.
6. Le spese di lite
pagina 11 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'attore a carico solidale di e secondo i Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
parametri medi di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
Il fondo spese disposto in favore del TU con ordinanza del 29.5.2024 (in assenza di ulteriore istanza di liquidazione pervenuta dal TU) deve essere posto in via definitiva a carico solidale di e Nulla sulle spese di TP dell'attore in Controparte_1 Controparte_3
assenza di prova dei pagamenti e degli esborsi sostenuti in favore del consulente.
Subordinatamente all'eventuale pagamento da parte di in favore dell'attore Controparte_3
delle somme accertate nella presente sentenza a titolo di spese di lite, la predetta compagnia assicuratrice deve essere condannata a rifondere allo stesso tutte le somme che saranno versate all'attore in conseguenza delle statuizioni che precedono.
Nulla può essere invece disposto nel caso di specie a carico della compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle spese di lite sostenute dal litisconsorte necessario in difetto Controparte_3
di specifica domanda ex art. 1917 c. 3 c.c. (se non tardivamente dopo la precisazione delle conclusioni in sede di comparsa conclusionale) nonché in assenza di qualsivoglia contestazione da parte di in ordine alla copertura assicurativa e alla ammissibilità dell'azione diretta CP_8 svolta dall'attore nei suoi confronti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5479 del 19/03/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la concorrente responsabilità dei conducenti e Parte_1 Controparte_4
ex art. 2054, c. 2, c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa occorso in Luino in data
25.5.2019 da ascriversi nella misura del 50% ciascuno per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto:
2. Condanna nella sua qualità di assicurazione RCA del Controparte_1
motoveicolo di e nella sua qualità di proprietario del Controparte_3 Controparte_3 mezzo, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore dei seguenti importi: Parte_1
pagina 12 di 13 - euro 12.412,75 oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- euro 1.053,67 oltre interessi come specificato in parte motiva a titolo di rimborso delle spese mediche e di cura;
3. Condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore dell'attore , che si liquidano in euro 5.000 per Parte_1
compensi, oltre ad euro 264,00 per rimborso spese documentate ex actis (CU e marca), oltre al 15
% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
4. Pone il fondo spese disposto in favore del TU con ordinanza del 29.5.2024 definitivamente a carico solidale di e Controparte_1 Controparte_3
5. Subordinatamente all'eventuale pagamento da parte di in favore Controparte_3
dell'attore delle somme accertate nella presente sentenza, la predetta compagnia assicuratrice deve essere condannata a rifondere allo stesso tutte le somme che saranno versate CP_1
all'attore in conseguenza delle statuizioni che precedono;
6. Respinge la domanda di rimborso a carico dell'assicurazione delle spese di lite sostenute da Controparte_3
Varese, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA Carimati
pagina 13 di 13