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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1578/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione e divorzio domanda congiunta instaurato da
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Legione Trentina 36, C.F.: C.F._1
e
, nato in [...] il [...], residente in [...]
Damiano Chiesa 16, C.F.: C.F._2
entrambi rappresentati, difesi ed assistiti dall'avv. Elène Tamanini (C.F.:
), posta certificata: , ed entrambi C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Dro (38074 – TN), via Michelotti 11, giusta procura di data 22 maggio2024 allegata al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 06 aprile 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 11 giugno 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06 aprile 2025.
All'udienza del 11 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2)
Affidamento dei figli e piano genitoriale (con espresso rinvio a quanto già esposto in premessa): 2.1) I due figli minori restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui i figli stanno presso ciascun genitore. Le questioni di maggior importanza per i figli come salute, scuola, educazione dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori. 2.2) I figli avranno collocazione paritaria presso ciascun genitore, con residenza anagrafica presso la casa materna;
La casa familiare, in via
Damiano Chiesa 16, di proprietà esclusiva del sig. resta in uso esclusivo al marito, Parte_2
mentre la moglie si è già trasferita in affitto in altra residenza;
2.3) I figli staranno con ciascun genitore con pari frequenza, alternando settimanalmente, per cui: a) 1 settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, da venerdì a domenica con la madre;
b) 2 settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, da venerdì a domenica con il padre;
Entrambi i genitori potranno comunque accordarsi direttamente con i figli, vista la loro età, per altri ulteriori momenti insieme preavvisando l'altro genitore. La presente regolamentazione potrà comunque essere modificata in base all'accordo dei genitori tenuto conto delle esigenze dei figli. 2.4) Festività natalizie, Pasquali
e vacanze: Le vacanze di Natale saranno suddivise a metà tra i genitori;
i figli trascorreranno il giorno di Natale e la Vigilia o S. Stefano e così ultimo dell'anno e Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti. Ugualmente il giorno di Pasqua e
Pasquetta e le relative vacanze scolastiche. VACANZE ESTIVE: i figli trascorreranno due/tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi preferibilmente entro il mese di Maggio e comunque con congruo anticipo. Tutte le altre festività, sospensioni scolastiche ed i ponti nel corso dell'anno, qui non espressamente citati, verranno suddivisi a metà tra i genitori, rispettando l'alternanza. 2.5) Le parti hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti di residenza.
Le parti concordano sin d'ora che ove uno dei genitori volesse portare i figli all'estero in vacanza dovrà darne comunicazione all'altro genitore ed informarlo sugli spostamenti che verranno effettuati.
2.6) I genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia dei minori sia per loro stessi.
3) Contributo al mantenimento dei figli.
Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile di 400,00€ per ciascun figlio, complessivi 800,00€ mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della madre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) Gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta verranno usufruite al 50% da ciascun genitore, ferma una diversa deducibilità in base all'effettiva assunzione di spesa da parte di ciascun genitore;
le parti si impegnano reciprocamente a fornirsi la documentazione a supporto.
5) L'assegno Unico Universale Inps, l'assegno Provinciale ed ogni altro emolumento pubblico verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
6) Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise per il 70% a carico del padre e per il
30% a carico della madre;
per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si farà riferimento al protocollo del CNF del 17 novembre 2017. Si espongono qui di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori, concordando la non necessità di accordo per le spese inferiori ad €150,00:
6.1 Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo:
A) SPESE MEDICHE: a) visit e specialistiche prescritte dal medico curante od urgenti presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche ed ortodontiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico;
e) lenti a contatto e occhiali da vista prescritti e con montatura standard;
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a Istituti pubblici di scuola Superiore;
b) libri di testo e materiale specifico richiesto dalla scuola;
c) trasporto pubblico extraurbano;
C) : manutenzione, assicurazione, bollo, revisione auto/moto qualora i genitori CP_1
avessero concordato l'acquisto.
6.2 Spese straordinarie da suddividersi previo accordo tra i genitori: tali spese saranno da concordare se superiori ad €150,00:
A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a scuole private;
b) corsi universitari e di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
soggiorni di studio all'estero;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, e quant'altro di interesse dei figli;
d) campi estivi, grest, campeggi.
D) ALTRE SPESE DI NATURA STRAORDINARIA: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per l'acquisto di computer, telefono cellulare, motorino e autovettura, lezioni di scuola guida
(teoria e pratica), ecc. . 6.3) Vengono suddivise al 50% le spese per cappotti, giacconi, scarpe invernali o trekking, e altri indumenti importanti, da cerimonia o comunque costosi.
6.4) Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore:
6.5) Il genitore che ritiene una spesa utile o necessaria per i figli per cui sia necessario il previo accordo invierà una proposta all'altro (tramite sms, whatsapp, e-mail, ecc.), indicando la tipologia di spesa e l'esatto ammontare. Ove l'altro genitore non comunicherà eventuali e motivati dissensi entro 10 giorni, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza a fronte dell'esibizione di scontrino o fattura.
7) Il sig. riconosce di dover restituire alla sig.ra la cifra di €13.500,00, a Parte_2 Pt_1
lui prestata dalla moglie nel corso del matrimonio.
Eccetto quanto al primo paragrafo del presente punto 7), Le parti dichiarano di avere risolto ogni altro rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale. Le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie all'interesse della prole, al buon costume o all'ordine pubblico.
La causa va, inoltre, rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, avendo le parti anche richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 06 aprile 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 13 ottobre 2007 nel comune di Spiazzo (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n.
2 - P. II – Serie
A- Anno 2007).
Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 13 giugno 2025
Il Presidente rel.
Laura Di Bernardi