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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 2177-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. IO LAURENZI Presidente
dott. Nunzio Daniele BUZZANCA Consigliere
dott.ssa SA CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n 2177-2025 in grado di appello, proposto con ricorso ex art. 473 bis. 30 c.p.c depositato il 21.07.2025
DA
, C.F: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BRA) il 20 ottobre 1953, residente in [...], elettivamente domiciliata in 20141
MILANO – Via Giuseppe Ripamonti n.44, presso lo Studio dell'avv. Francesca Lucci, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata in atti . Ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera (N. 2025/5870 ) resa dal COA di Milano nella seduta del giorno
16/09/2025 .
APPELLANTE
CONTRO
, CF. nato a [...] il 4 maggio Controparte_1 C.F._2
1952 ed ivi residente in [...] rappresentato e difeso in virtù di procura alle
1 liti allegata in atti dall'Avv. Alessandra Suergiu presso il cui studio in Cagliari nella Via Alghero n.
4 è eletto domicilio
APPELLATO
Con l'intervento del PG
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.452/2025 - n. cronol.1085/2025 del Tribunale di
MILANO pubblicata il 20 gennaio 2025 all'esito del procedimento R.G. 38974/2020 di scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE .
A parziale riforma della sentenza n.452/2025 - n. cronol.1085/2025 n. 5336/2017 del Tribunale di
Milano, Giudice est. Dott.ssa DI PEPPE VALENTINA, depositata in data 20 gennaio 2025 e non notificata, NEL MERITO: In via principale: 1): Disporre a carico del Sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di assegno divorzile l'importo di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese. 2): Accertare e dichiarare ai sensi dell'art.12 bis della Legge n. 898/1970 il diritto della SIa alla quota del 40% del T.F.R. maturato dal Parte_1
ricorrente prima dello scioglimento del matrimonio. 3): Revocare la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in sentenza a carico dell'appellante per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata: Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie Controparte_1
a titolo di assegno divorzile l'importo di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese. IN VIA ISTRUTTORIA:
A): Si chiede di ammettere i mezzi istruttori dedotti in atti e non ammessi che vengono di seguito trascritti: 1): Disporre una CTU contabile che verifichi la capacità reddituale patrimoniale del
SI accertando i redditi fondiari, i redditi da capitale, i redditi da lavoro e i Controparte_1
redditi diversi del medesimo derivanti anche da partecipazioni sociali;
nonché accertando la consistenza del patrimonio immobiliare e la consistenza di depositi bancari, titoli e denaro, e a tal fine acquisisca informazioni specifiche attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate. 2): Disporre ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c. ordine rivolto all'PS, corrente in
Via Filippo Turati n.4/D – 09045 QUARTU SAEL (CA), di esibizione e di acquisizione della documentazione relativa alla pensione lorda complessiva percepita dal ricorrente. 3):
Disporre ai sensi dell'art.210 c.p.c. ordine rivolto alla , con sede Controparte_2
legale in Via Antoniotto Uso dimare n.31 – 00154 ROMA (RM), di esibizione e di acquisizione della documentazione relativa alla c.d. indennità di risoluzione del rapporto di agenzia (F.I.R.R.)
2 erogata al SI . 4): Disporre ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c. ordine Controparte_1 rivolto all'AGE – DIREZIONE PROVINCIALE di CAGLIARI – Ufficio territoriale di CAGLIARI 2, corrente in via Cesare Pintus - 09134 CAGLIARI, di esibizione e di acquisizione della documentazione relativa ai contratti di locazione stipulati dal SI in qualità Controparte_1 di locatore nonché dei contratti di locazione stipulati da . 5): Disporre ai sensi Parte_2 degli artt.210 e 213 c.p.c. ordine rivolto all'AGE – DIREZIONE PROVINCIALE di CAGLIARI –
Ufficio territoriale di CAGLIARI 2, corrente in via Cesare Pintus - 09134 CAGLIARI, di esibizione
e di acquisizione della documentazione relativa alle istanze di riconoscimento dei benefici previsti dal DECRETO RILANCIO presentate da . 6): Disporre ai sensi degli artt.210 e Controparte_1
213 c.p.c. ordine rivolto al , corrente in Viale Controparte_3
Bonaria n.33 - 09134 CAGLIARI, di esibizione e di acquisizione tutti i documenti e i rapporti contabili relativi al deposito amministrato 61080292.0, composto da n.3 fondi (Arca Obb Europa –
Arca Rr Div. Bond P- Arca Te), nonché al conto corrente 70710335.0 intestato a
[...]
. 7): Disporre ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c. ordine rivolto al CP_1 [...]
, corrente in Viale Bonaria n.33 - 09134 CAGLIARI, di Controparte_3
esibizione e di acquisizione di tutti i documenti e dei rapporti contabili relativi a tutti i rapporti in corso con il SI (tranne i documenti relativi al deposito amministrato Controparte_1
61080292.0 e al conto corrente 70710335.0). 8): Disporre ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c. ordine rivolto all'PS, corrente in Via Filippo Turati n.4/D – 09045 QUARTU SAEL (CA), di esibizione e di acquisizione della documentazione relativa alla pensione lorda complessiva percepita dalla SIa , C.F.: , nata il [...] in [...]_3
Quartu Sant'Elena (CA). B): Non ammettere i mezzi istruttori ex adverso dedotti e non ammessi;
C): Nella denegata ipotesi di loro ammissione, in tutto o in parte, ammettere la SIa
alla prova contraria diretta ed indiretta, così come formulata in Parte_1 atti e con i testi ivi indicati. IN OGNI CASO: 1): Condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento di spese ed onorari di causa, comprese IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese generali 15%. 2): Condannare il Sig. al risarcimento danni per lite temeraria Controparte_1 ex art.96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. 3): Accertare e dichiarare il SI
[...]
decaduto dalla produzione del documento “copia matrice pagamento postale emesso il CP_1
17 maggio 2012” e disporre lo stralcio del medesimo dal fascicolo cartaceo del ricorrente depositato in data 20 settembre 2022; 4): Accertare e dichiarare il SI Controparte_1
decaduto dalla produzione di ogni eventuale documento relativo ad una presunta pensione che la
SIa percepirebbe. Nell'ipotesi in cui la parte ricorrente Parte_1 ribadisse l'istanza di produzione di documenti relativi alla presunta pensione e/o ad altri presunti
3 redditi della SIa , si chiede di essere ammessi a prova contraria Parte_1 anche per quanto riguarda la tardività dell'istanza avversaria
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto dalla SIa
[...]
avverso la sentenza n. 452/2025- n. cronol. 1085/2025 del Tribunale di Milano – Parte_1
Sezione IX Civile- perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al pagamento in favore del SI CP_4
delle spese, del compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge anche del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI DEL PG
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe, Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; Deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig , con ricorso depositato il 21.10.2020, ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
Milano di voler dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Quartu Sant'Elena (CA) in data 22.09.2007 con la sig.ra e di revocare l'assegno di Parte_1
mantenimento riconosciuto in favore della moglie a seguito della separazione consensualmente omologata con decreto n. 1749/2019 del 19/02/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari .
2. In data 20.04.2021 si è costituita in giudizio la la quale, pur Parte_1
associandosi alla domanda di divorzio, ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di € 1.000,00 ovvero, in subordine, un assegno pari a quello già corrispostole a titolo di mantenimento di € 800,00, nonché di disporre indagini tributarie al fine di accertare l'effettiva situazione economico-patrimoniale del signor . CP_1
3. Il Tribunale di Milano , all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 452/2025 pubblicata il
20/01/2025 ha così statuito:
3.1.dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Controparte_1 Controparte_5
, contratto matrimonio a Quartu Sant'Elena (CA) in data 22.09.2007, iscritto nei registri dello
[...]
Stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena all'anno 2007, parte 1, n. 80 e trascritto nei registri dello Stato civile di Milano al n. 319, parte 2, serie C, anno 2007;
4 3.2.rigetta la domanda di assegno divorzile in favore della parte resistente;
3.3 condanna la sig.ra a rifondere integralmente le spese di lite al sig. liquidate in Parte_3 CP_4
Euro € 5.000,00.
4. Avverso la sentenza n. 452/2025 pubblicata il 20/01/2025 dal Tribunale di Milano la sig.ra ha proposto appello lamentando: Parte_1
4.1) Erronea valutazione della situazione economico-patrimoniale dell'obbligato SI CP_1
omesso esame di fatti e di prove decisive, rigetto immotivato di istanze istruttorie e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 nella sentenza n. 452/2025, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile.
Sul motivo sostiene l'appellante che la statuizione si fonda su una ricostruzione erronea della situazione economico-patrimoniale del marito derivante, in via diretta e causale, da un lato, dal travisamento di elementi istruttori rilevanti e decisivi emersi nel corso del giudizio e, dall'altro, dal rigetto delle istanze istruttorie da lei ritualmente formulate in primo grado e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Evidenzia quindi che le omissioni e valutazioni distorte hanno inficiato sulla corretta ricostruzione del quadro fattuale, determinando l'adozione di una decisione viziata sotto il profilo logico- giuridico poiché il Giudice di primo grado :
A. ha ritenuto sussistente una riduzione della capacità reddituale del sig. basandosi sul suo CP_1
pensionamento avvenuto al tempo della separazione, omettendo di considerare sia il trattamento di fine rapporto documentato con i due bonifici – non menzionati nella sentenza - effettuati in data 3 agosto 2021 (uno dell'importo di € 13.600,00 e l'altro di € 7.000,00) e sia il miglioramento, successivamente all'omologa della separazione consensuale, delle condizioni economiche del marito;
B ha ritenuto che i risparmi del SI sarebbero stati “progressivamente erosi negli anni” CP_1
per far fronte alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili di sua proprietà circostanza che risulta in contrasto con la documentazione fiscale relativa alle suddette spese di manutenzione straordinaria prodotta dalla difesa avversaria;
C pur valutando cospicuo il patrimonio immobiliare del SI non ha però, individuato CP_1
precisamente i singoli immobili né ha chiarito quali siano stati quelli acquisiti successivamente all'omologa della separazione consensuale;
inoltre non ha adeguatamente valutato i documenti
5 prodotti, dai quali si evince l'acquisto mortis causa dell'appartamento di proprietà della sorella
. Parte_2
Ritiene quindi l'appellante che il Giudice, con una corretta e completa valutazione dei documenti allegati in atti, avrebbe dovuto accertare che la situazione economico-patrimoniale del SI non ha subito alcun decremento né per il suo pensionamento né per le spese di CP_1
manutenzione straordinaria effettuate sui suoi beni immobili essendo tali spese soggette ai benefici fiscali ed alle agevolazioni;
anzi, la posizione economica del si è incrementata, dopo la CP_1 separazione, in virtù del TFR e dell'eredità ricevuta dalla sorella motivo per cui ella ritiene di aver diritto a vedersi riconoscere l'assegno divorzile.
Sul motivo evidenzia l'appellante violazione di legge ed in particolare :
A): Violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.
Osserva l'appellante che il Giudice di primo grado non ha motivato in alcun modo sul rigetto degli ordini di esibizione da lei richiesti in relazione ai dati bancari, fiscali e previdenziali (PS,
, , AGENZIA DELLE ENTRATE), necessari per verificare CP_2 Controparte_3
i redditi effettivi, le indennità di fine rapporto e le situazioni successorie incidenti sul tenore di vita.
Nel caso di specie la motivazione è apparente in quanto non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento
B): Violazione dell'art. 5, comma 6, Legge n.898/1970.
Sostiene l'appellante che la mancata considerazione delle entrate straordinarie (TFR, eredità) e dei benefici fiscali ottenuti dal integra violazione dell'art. 5, comma 6, Legge n.898/1970. È CP_1
incontestabile che il Tribunale di MILANO ha violato la legge, applicando in maniera non corretta l'art. 5, comma 6, Legge n.898/1970, in quanto ha omesso una valutazione logica del miglioramento sopravvenuto nella condizione patrimoniale del SI CP_1
4.2): Erronea valutazione del materiale probatorio, travisamento dei fatti circa l'inadeguatezza dei mezzi della SIa vizi di motivazione e violazione dello art. 132, comma 2, n. 4, Parte_1
c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 nella sentenza n.
452/2025, con riferimento all'esclusione dell'assegno divorzile. II.1): Capo della sentenza impugnato.
6 Rileva l'appellante che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la donazione dell'appartamento di 57 mq in via Caldera a MILANO oltre alla presenza di redditi minimi e saltuari nonché la mera possibilità di introiti dal Brasile, potevano escludere la necessità di un assegno divorzile, in assenza di prove concrete e attuali circa sulla sua effettiva autosufficienza economica.
Evidenzia quindi che il Giudice ha erroneamente motivato :
- valorizzando le sue dichiarazioni rese nelle sommarie informazioni testimoniali (SIT) del
31.01.2014 [cfr. All.2), ritenendole decisive ai fini della prova di una presunta donazione dell'immobile sito in Milano – via Caldera, in aperto contrasto con l'atto pubblico di acquisto di tale appartamento;
- nella parte in cui si afferma che “la resistente non ha contestato” le allegazioni del ricorrente circa la presunta titolarità della SIa di immobili in Brasile e di una rendita derivante Parte_1
dal precedente matrimonio.
Dichiara la che la ricostruzione della sua situazione economica per come operata dal Parte_1
Giudice di prime cure risulta manifestamente in contrasto con la documentazione prodotta e con le richieste istruttorie, in forza delle quali può ritenersi che ella non disponeva direttamente dei beni immobili situati in Brasile, né traeva da essi alcuna rendita effettiva.
Evidenzia l'appellante che gli errori, le omissioni e i travisamenti nella ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale hanno determinato la violazione dell'art.132, comma 2, n.4
c.p.c.
La motivazione resa dal Giudice di prime cure si rivela ulteriormente viziata da una insanabile contraddittorietà logico-giuridica, nella misura in cui ha ritenuto “non provata” l'inadeguatezza dei mezzi dell'odierna appellante dopo aver ignorato (laddove afferma “sul punto la resistente non ha contestato”) e di fatto escluso l'esame di rilevanti elementi istruttori (procura notarile estera e capitolo di prova testimoniale) ritualmente prodotti e volti a dimostrare l'esatto contrario della tesi del ricorrente.
4.3): Omessa valutazione del nesso causale tra sacrificio lavorativo/personale della moglie e disparità economica: esclusione della funzione compensativa dell'assegno divorzile, travisamento dei fatti e mancata considerazione di prove decisive nella sentenza n. 452/2025 – Violazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 e dei principi di solidarietà post coniugale.
7 Sostiene l'appellante che la motivazione si fonda su una ricostruzione manifestamente erronea dell' apporto da lei fornito alla vita familiare, avendo ella sacrificato la propria realizzazione lavorativa e personale per dedicarsi alla cura della casa e dell'intero nucleo familiare (compresa la cognata contribuendo in modo sostanziale al benessere del medesimo;
la decisione Parte_2
impugnata risulta viziata sotto il profilo logico-giuridico, anche a causa del travisamento di prove decisive e del rigetto delle istanze istruttorie ritualmente proposte dall'odierna appellante, sino alla fase di precisazione delle conclusioni.
Lamenta la che il Giudice di primo grado ha escluso il sacrificio personale e Parte_1 lavorativo della moglie, nonché l'assistenza concretamente prestata da quest'ultima all'intero nucleo familiare – inclusa la cognata – fondando la propria decisione su mere Parte_4
contestazioni generiche del SI prive di qualsiasi riscontro documentale;
di contro, è CP_4
stata completamente omessa la valutazione della documentazione specifica e dettagliata da lei prodotta , la cui rilevanza ai fini del giudizio non è stata minimamente considerata. Tale omissione ha determinato un vizio sostanziale nella ricostruzione di uno dei presupposti fondamentali per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
4.4): Violazione dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 con riferimento alla funzione compensativa dell'assegno di divorzio.
Il Giudice di primo grado - laddove ha ritenuto “indimostrato” sia il sacrificio delle proprie attitudini professionali sia il contributo dato dalla SIa al patrimonio del marito - Parte_1 ha applicato un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 in aperto contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di funzione compensativa dell'assegno di divorzio.
Conclude quindi chiedendo in via principale: 1) disporre a carico del Sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di assegno divorzile l'importo di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese;
2) accertare e dichiarare ai sensi dell'art.12 bis della Legge n. 898/1970 il diritto della SIa alla quota del 40% del T.F.R. maturato dal Parte_1
ricorrente prima dello scioglimento del matrimonio;
3) revocare la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in sentenza a carico dell'appellante per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata: disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie a Controparte_1 titolo di assegno divorzile l'importo di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese.
8 5. Si è costituito il sig. che ha chiesto il rigetto dell'appello . Controparte_1
Preliminarmente l'appellato ha evidenziato che il gravame proposto si sviluppa come una mera e confusionaria riproposizione delle argomentazioni e delle istanze istruttorie dedotte nel giudizio di primo grado che, disattese con motivazione articolata ed esaustiva del Tribunale, sono state artatamente e pedissequamente riformulate ritenendo quindi l'appello non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità .
Sul primo motivo di gravame, afferma l'appellato che il Giudice di primo grado ha correttamente ricostruito la sua carriera lavorativa nonché la sua nuova posizione di quiescenza, avvenuta all'epoca della separazione consensuale;
risulta essere stata analizzata nel dettaglio l'intervenuta e significativa modifica della sua posizione reddituale ridottasi sensibilmente a far data dall'anno
2019 .
Osserva il DESSI' che il Giudice ha, inoltre, analizzato il suo patrimonio immobiliare e dalla documentazione è emerso che non tutti gli immobili sono stati concessi in locazione e gli introiti di quelli locati -considerati gli immobili sfitti, i ritardi e i mancati pagamenti- non costituiscono solo guadagno ma fonte di ingenti spese e oneri, specie per la necessaria manutenzione straordinaria.
Dichiara l'appellato di aver riportato la progressiva erosione del suo portafoglio e comunque il suo attuale reddito che , per come documentato dalle dichiarazioni dei redditi e dalle fatture dei pagamenti sostenuti in atti, risulta di gran lunga inferiore a quello relativo agli anni precedenti;
aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto d'appello, la somma da lui percepita al termine della propria attività lavorativa di ben quarant'anni non gli è stata erogata a titolo di TFR ma proviene dall' ed è già inclusa nel saldo bancario allegato in atti . CP_2
Conferma l'appellato che la possiede in Brasile svariate proprietà immobiliari Parte_1
introitate a seguito del divorzio dal suo precedente marito italiano che aveva investito , in quel
Paese, cospicue somme proprio ed inoltre ella percepisce una rendita di circa 400,00 euro mensili derivanti dall'attività lavorativa lì svolta.
Evidenzia l'appellato che il Giudice ha correttamente sostenuto che “neppure sussistono, infine, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, quanto al profilo assistenziale”, precisando che tale presupposto risulta già in parte essere stato da lui assolto con l'acquisto della casa nell'anno
2012, per un valore -dalla stessa dichiarato e riconosciuto- di euro 130.000,00, consentendo all'appellante di far fronte alle esigenze abitative proprie e del figlio” (pag. 9 della citata sentenza).
9 Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata con vittoria di spese di lite .
6. Con decreto presidenziale del 22.07.2025 è stata fissata la trattazione della causa al 09.10.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita rilevando che la domanda relativa all'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali, in punto di onere della prova, che gravano sulla parte richiedente l'assegno che , peraltro , non era presente all'udienza del 04.05.2021 di comparizione delle parti avanti il presidente in quanto in Brasile dagli inizi di febbraio 2021 ; quindi, nel condividere il contenuto dell'ordinanza resa in data 19.02.2022 dal Tribunale, si ritiene che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti .
Lamenta l'odierna appellante, con due distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che il Tribunale oltre a non aver adeguatamente valutato la documentazione ed il patrimonio immobiliare e comunque il miglioramento – dopo la separazione - delle condizioni economiche del ha anche travisato i fatti circa l'inadeguatezza dei suoi CP_1
mezzi economici non tenendo conto della sussistenza dei presupposti per riconoscere in suo favore l'assegno divorzile.
L'appello proposto dalla sig.ra è infondato e va rigettato. Parte_1
Osserva in proposito questa Corte che, come noto e come costantemente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, i presupposti su cui si fonda il riconoscimento dell'assegno di divorzio sono del tutto diversi da quelli dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, considerato che all'assegno divorzile è attribuita una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, presupponendo il riconoscimento dell'assegno divorzile che sia accertata l'inadeguatezza dei mezzi economici o l'impossibilità per l'ex coniuge di procurarseli per ragioni oggettive.
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso
10 l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio”. (Cass., sez. un. N. 35385/2023).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che non sussistono i presupposti per disporre il chiesto assegno divorzile, ove si consideri che :
- i sigg.ri e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1 civile a Quartu Sant'Elena (CA) in data 22.09.2007 e dalla loro unione non sono nati figli;
- si sono separati consensualmente, con decreto di omologa n. 1749/2019 del 19/02/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari, concordando un assegno di mantenimento a carico del in favore CP_1 della moglie dell'importo mensile di € 800,00.
A seguito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio ed all'esito dell'istruttoria di primo grado e comunque dall'esame dei documenti prodotti dalle parti è stato riscontrato che:
il sig. : CP_1
- ha svolto la professione di agente di commercio fino al pensionamento avvenuto nel 2019 allorquando è stata concordata fra i coniugi la separazione consensuale pur avendo interrotto la loro convivenza sin dal 2012 ;
11 - è proprietario di 8 unità immobiliari tutte detenute in sul territorio del Comune di CP_3
Quartu Sant'Elena e che alcune sono state concesse in locazione ad eccezione di due unità destinate alla sua abitazione principale;
- percepisce redditi costituiti sia dalla pensione e dalle locazione degli immobili di cui è proprietario e quindi nel 730/2024 per i redditi del 2023 ha dichiarato un reddito lordo imponibile di € 28.137,00 oltre all'importo che percepisce dalle locazione indicato in €32.280,00 con un mensile netto di € 3.533,16 detratti le imposte e gli oneri deducibili e la cedolare;
nel 730/2025 per i redditi del 2024 ha dichiarato un reddito lordo imponibile di € 29.591,00 oltre all'importo che percepisce dalle locazione indicato in € 32.280,00 con un mensile netto di € 3.629,00 detratti le imposte e gli oneri deducibili e la cedolare secca;
- rispetto al periodo antecedente alla separazione , come appurato dal Tribunale, i suoi redditi sono sicuramente diminuiti registrando un significativo decremento rispetto ai pregressi redditi da lavoro
(quando il suo uno stipendio annuo lordo era di circa € 50.000,00) pur avendo egli percepito, al termine della propria attività lavorativa di ben quarant'anni e non a titolo di TFR ma proveniente dall' , la somma già inclusa nel saldo bancario di cui agli atti;
CP_2
- ha documentato che i suoi risparmi sui conti correnti e i titoli inizialmente indicati nell'importo pari a € 80.000,00 nel 2018, sono stati progressivamente erosi negli anni per far fronte alle spese di manutenzione straordinaria – documentate - degli immobili di proprietà (divenendo poi a fine
2021 pari a € 22.000: cfr. all. 3; allo stato attuale i risparmi hanno subito delle contrazioni in peius;
La sig.ra – oggi 71enne – - vive attualmente con il figlio disabile Parte_1 Per_1
(invalido al 80%) risulta :
- aver lavorato fino all'epoca del matrimonio (avvenuto nel 2007) come custode in uno stabile a
Milano ove le era stato concesso in uso gratuito anche la casa ove viveva, percependo all'epoca una paga netta mensile di € 800,00 per 13 mensilità;
- dopo il matrimonio si è trasferita in ha smesso di lavorare ma , nel 2011 ha interrotto CP_3
la convivenza con il marito ed è rientrata a Milano;
- nel luglio 2012 è divenuta proprietaria dell'immobile sito in Milano Via Caldara - ove tuttora vive, acquistato per € 100.000,00 (cfr. doc. 26) e l'importo è stato integralmente corrisposto dal che, per l'acquisto della casa e le relative spese accessorie, avrebbe sostenuto un esborso CP_1 di € 130.000,00 ; la donazione dell'appartamento è stata appurata dal Giudice di primo grado che ha correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dalla stessa nella sua querela Parte_1
12 contro il marito ove è riportato : “poco dopo acquistava e mi intestava un appartamentino a Milano dove andavo a vivere” (All. 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) ed ancora, nel corso del procedimento penale a carico del ove, nelle sommarie informazioni testimoniali (SIT) CP_1
del 31.01.2014 rese a seguito di una sua denuncia querela contro il marito[cfr. All.2), sub doc. 9 , la signora dichiara “la casa di Milano l'ha intestata a me” e ”poco dopo acquistava e mi intestava un appartamentino a Milano dove andavo a vivere”) .
Tali “ confessioni” sono sicuramente decisive ai fini della prova della donazione da parte del del predetto immobile;
a tal riguardo, a parere della Corte, non può essere accolta la CP_1 censura dell'appellante che , per smentire la sua stessa dichiarazione sostiene che il giudice di primo grado non ha correttamente valutato la produzione dell'atto pubblico posto che, in assenza di prova e comunque della tracciabilità dell'importo dalla stessa pagato per l'acquisto dell'immobile, deve ritenersi che con la sola produzione dell'atto pubblico non risulta essere stata assolta la prova provata dell'esborso da lei sostenuto per l'acquisto dell'appartamento;
- non ha documentato eventuali redditi da pensione - né propri né del figlio disabile, deducendo di aver vissuto dal 2013 – ossia dall'epoca della separazione di fatto a oggi - esclusivamente grazie all'assegno corrispostole dal marito;
- dall'esame delle sue dichiarazioni dei redditi e dalla documentazione bancaria risultano emolumenti per varie attività lavorative occasionali (cfr. bonifico di € 1.150 corrispostole in data
24/04/2019 a titolo di incasso retribuzione e/o pensione da Green coop. Soc. coop.; € 828,00 bonificato da in data 12/08/2019; ancora, € 960 in data 11/08/2020 da PS;
Parte_5 prestazioni occasionali, €400 in data 14/08/2020 a titolo di compensi;
€794,40 in data 17/08/2021 a titolo di retribuzione e/o pensione), oltre a ulteriori trasferimenti in denaro da parte del figlio e a svariati versamenti in contanti (cfr. ad esempio, € 1000 in data 17/07/2019). Per_2
- essere altresì titolare in Brasile di altre proprietà immobiliari provenienti dal precedente matrimonio, oltre che titolare di una rendita – allegazioni fornite dal che sul punto, la CP_1
resistente non ha contestato sebbene la circostanza non può essere smentita dal documento, sottoscritto da tale sig.ra che, nel confermare la titolarità di beni immobili Persona_3 in Brasile in capo all'appellante , ha però dichiarato che la di lei sorella, a cui era stata conferita la procura alla vendita , non ha versato alla stessa il relativo ricavato .
A parere di questa Corte la motivazione del Tribunale, che non ha riconosciuto in favore dell'appellante l'assegno divorzile, è esente da censure e deve essere confermata atteso che:
13 A) non sussistono i presupposti per disporre in favore della il chiesto assegno Parte_1
divorzile, in funzione perequativa- compensativa ove si consideri :
- che la convivenza matrimoniale tra la sig.ra ed il sig. è durata solo 5 anni Parte_1 CP_1
dal 22.09.2007 fino al 2011-2012 (vedasi allegato n. 4 al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - s.i.t. del 31 gennaio 2014 rese dall'appellante- a seguito di denuncia penale contro il CP_1
al Commissariato di P.S. Mecenate di Milano), periodo in relazione al quale non vi è prova dell'avvenuto incremento o consolidamento del patrimonio familiare ad opera della sig.ra
Parte_1
- che non è stato dimostrato che parte appellante, tenuto anche conto del periodo minimo di matrimonio, abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali per curare la famiglia poiché risulta che ha lasciato il lavoro di portiera di uno stabile in Milano ove aveva in uso un immobile - circostanza non contestata- per trasferirsi in con il marito e di non aver voluto continuare CP_3
a lavorare, sebbene il sig. la incoraggiasse a trovare un'occupazione – circostanza CP_1
dichiarata e non contestata - avendo ella la capacità lavorativa in assenza di accertata inabilità;
B) non sussistono i presupposti per riconoscere alla un assegno divorzile in Parte_1 funzione assistenziale rilevando che la domanda dell'ex coniuge richiedente l'assegno non soddisfa le condizioni di legge ovvero : mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive .
Oltre alla carenze probatorie, non avendo l'appellante nulla dedotto , anche nel presente gravame, quanto alla sussistenza di eventuali redditi pensionistici (né quanto alla pregressa attività lavorativa svolta, né a un'eventuale pensione sociale, di cui pure astrattamente sussisterebbero i presupposti); deve tenersi conto, come appurato dal Tribunale, che vi è un principio di prova in atti dell'esistenza di varie attività lavorative svolte dalla quanto meno dal 2019 in avanti, nonché, Parte_1
soprattutto - quanto meno ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - delle rendite brasiliane collegate al suo patrimonio mobiliare e/o immobiliare .
Secondo le allegazioni dell'appellato- che la resistente non ha tuttavia contestato - la Parte_1
sarebbe titolare in Brasile di svariate proprietà immobiliari introitate dal suo precedente matrimonio, oltre che di una rendita di circa 400,00 € mensili derivanti dall'attività lavorativa svolta
(si vedano poi, sul punto, le dichiarazioni rese in data 31.01.2014 dalla resistente nel corso del p.p.
n. 15603/2013 RGNR all'epoca promosso a carico del laddove la sig.ra dichiarava CP_4 Parte_1 di essere titolare di “un conto privato ma non voglio dirlo a lui perché ho paura che essendo mio marito me li porti via” sub all. 4 cit.)
14 La non ha provato , essendosi separata di fatto già nel 2012 allorquando ella aveva Parte_1
59 anni- ma ufficializzata solo nell'anno 2019, di essersi attivamente impegnata nella ricerca di un'occupazione in linea con le sue competenze professionali in assenza di patologie invalidanti ai fini lavorativi.
Si deve osservare che non basta dichiarare di non lavorare per avere diritto all'assegno in funzione assistenziale , ma è necessario fornire con evidenza le azioni concrete poste in essere per la ricerca di un lavoro come: candidature inviate a diverse aziende, partecipazione a colloqui di lavoro ed iniziative di formazione professionale per aggiornare le proprie competenze
La prova dell'impegno per la ricerca di un lavoro è fondamentale, il coniuge che chiede l'assegno non può limitarsi ad affermare di non trovare lavoro, ma deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottenerlo;
nel caso de quo la nulla ha documentato Parte_1
A parere di questa Corte , in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 3354 del 2025 il diritto al mantenimento non deve essere considerato automatico ma richiede una concreta ed attiva ricerca di lavoro da parte del richiedente che deve dimostrare come , nonostante gli sforzi, non riesca a trovare un'occupazione adeguata .
La capacità lavorativa è un criterio essenziale per determinare il diritto all'assegno. È responsabilità del richiedente fornire prove di un'infruttuosa ricerca occupazionale;
spetta al richiedente dimostrare l'attivazione sul mercato del lavoro compatibile con le proprie capacità professionali in assenza di adeguati redditi propri.
Per la Cassazione quindi le differenze reddituali non sono rilevanti se manca la prova della ricerca attiva di impiego poiché, dopo lo scioglimento del vincolo coniugale, gli ex coniugi dovrebbero mirare a una propria autosufficienza economica. Secondo la giurisprudenza più recente, il divorzio segna la fine del progetto di vita comune e l'inizio di percorsi individuali e quindi pur permanendo un dovere di solidarietà post-coniugale (che si manifesta con l'assegno solo se necessario), ciascun ex coniuge ha il dovere primario di attivarsi per essere economicamente autonomo, mettendo a frutto le proprie capacità lavorative e professionali.
In conclusione questa Corte condivide la motivazione del Tribunale di Milano ritenendo non sussistenti i presupposti per riconoscere in favore della un assegno divorzile né in Parte_1
funzione compensativa perequativa né in funzione assistenziale rilevando che tale profilo risulta essere stato già assolto con l'avvenuto acquisto, ad opera del , della casa sita in Milano CP_1
15 Via Caldera intestata alla circostanza che le ha pure consentito, sin dal 2012, di far Parte_1
fronte oltre che alle proprie esigenze abitative anche del figlio disabile.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Non sussistono i presupposti per l'ulteriore condanna del titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit. essendo la sig.ra ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n.452/2025 - n. cronol.1085/2025 del Parte_1
Tribunale di MILANO pubblicata il 20 gennaio 2025 all'esito del procedimento R.G. 38974/2020 così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in Parte_1 favore del sig. quantificate nell'importo di €. 3.996, 00 oltre 15% per spese Controparte_1
generali CPA ed Iva se dovuta;
Così deciso in Milano il 9 ottobre 2025
Il Consigliere Ausiliario est. Il Presidente
SA AS IO NZ
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. IO LAURENZI Presidente
dott. Nunzio Daniele BUZZANCA Consigliere
dott.ssa SA CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n 2177-2025 in grado di appello, proposto con ricorso ex art. 473 bis. 30 c.p.c depositato il 21.07.2025
DA
, C.F: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BRA) il 20 ottobre 1953, residente in [...], elettivamente domiciliata in 20141
MILANO – Via Giuseppe Ripamonti n.44, presso lo Studio dell'avv. Francesca Lucci, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata in atti . Ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera (N. 2025/5870 ) resa dal COA di Milano nella seduta del giorno
16/09/2025 .
APPELLANTE
CONTRO
, CF. nato a [...] il 4 maggio Controparte_1 C.F._2
1952 ed ivi residente in [...] rappresentato e difeso in virtù di procura alle
1 liti allegata in atti dall'Avv. Alessandra Suergiu presso il cui studio in Cagliari nella Via Alghero n.
4 è eletto domicilio
APPELLATO
Con l'intervento del PG
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.452/2025 - n. cronol.1085/2025 del Tribunale di
MILANO pubblicata il 20 gennaio 2025 all'esito del procedimento R.G. 38974/2020 di scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE .
A parziale riforma della sentenza n.452/2025 - n. cronol.1085/2025 n. 5336/2017 del Tribunale di
Milano, Giudice est. Dott.ssa DI PEPPE VALENTINA, depositata in data 20 gennaio 2025 e non notificata, NEL MERITO: In via principale: 1): Disporre a carico del Sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di assegno divorzile l'importo di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese. 2): Accertare e dichiarare ai sensi dell'art.12 bis della Legge n. 898/1970 il diritto della SIa alla quota del 40% del T.F.R. maturato dal Parte_1
ricorrente prima dello scioglimento del matrimonio. 3): Revocare la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in sentenza a carico dell'appellante per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata: Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie Controparte_1
a titolo di assegno divorzile l'importo di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese. IN VIA ISTRUTTORIA:
A): Si chiede di ammettere i mezzi istruttori dedotti in atti e non ammessi che vengono di seguito trascritti: 1): Disporre una CTU contabile che verifichi la capacità reddituale patrimoniale del
SI accertando i redditi fondiari, i redditi da capitale, i redditi da lavoro e i Controparte_1
redditi diversi del medesimo derivanti anche da partecipazioni sociali;
nonché accertando la consistenza del patrimonio immobiliare e la consistenza di depositi bancari, titoli e denaro, e a tal fine acquisisca informazioni specifiche attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate. 2): Disporre ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c. ordine rivolto all'PS, corrente in
Via Filippo Turati n.4/D – 09045 QUARTU SAEL (CA), di esibizione e di acquisizione della documentazione relativa alla pensione lorda complessiva percepita dal ricorrente. 3):
Disporre ai sensi dell'art.210 c.p.c. ordine rivolto alla , con sede Controparte_2
legale in Via Antoniotto Uso dimare n.31 – 00154 ROMA (RM), di esibizione e di acquisizione della documentazione relativa alla c.d. indennità di risoluzione del rapporto di agenzia (F.I.R.R.)
2 erogata al SI . 4): Disporre ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c. ordine Controparte_1 rivolto all'AGE – DIREZIONE PROVINCIALE di CAGLIARI – Ufficio territoriale di CAGLIARI 2, corrente in via Cesare Pintus - 09134 CAGLIARI, di esibizione e di acquisizione della documentazione relativa ai contratti di locazione stipulati dal SI in qualità Controparte_1 di locatore nonché dei contratti di locazione stipulati da . 5): Disporre ai sensi Parte_2 degli artt.210 e 213 c.p.c. ordine rivolto all'AGE – DIREZIONE PROVINCIALE di CAGLIARI –
Ufficio territoriale di CAGLIARI 2, corrente in via Cesare Pintus - 09134 CAGLIARI, di esibizione
e di acquisizione della documentazione relativa alle istanze di riconoscimento dei benefici previsti dal DECRETO RILANCIO presentate da . 6): Disporre ai sensi degli artt.210 e Controparte_1
213 c.p.c. ordine rivolto al , corrente in Viale Controparte_3
Bonaria n.33 - 09134 CAGLIARI, di esibizione e di acquisizione tutti i documenti e i rapporti contabili relativi al deposito amministrato 61080292.0, composto da n.3 fondi (Arca Obb Europa –
Arca Rr Div. Bond P- Arca Te), nonché al conto corrente 70710335.0 intestato a
[...]
. 7): Disporre ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c. ordine rivolto al CP_1 [...]
, corrente in Viale Bonaria n.33 - 09134 CAGLIARI, di Controparte_3
esibizione e di acquisizione di tutti i documenti e dei rapporti contabili relativi a tutti i rapporti in corso con il SI (tranne i documenti relativi al deposito amministrato Controparte_1
61080292.0 e al conto corrente 70710335.0). 8): Disporre ai sensi degli artt.210 e 213 c.p.c. ordine rivolto all'PS, corrente in Via Filippo Turati n.4/D – 09045 QUARTU SAEL (CA), di esibizione e di acquisizione della documentazione relativa alla pensione lorda complessiva percepita dalla SIa , C.F.: , nata il [...] in [...]_3
Quartu Sant'Elena (CA). B): Non ammettere i mezzi istruttori ex adverso dedotti e non ammessi;
C): Nella denegata ipotesi di loro ammissione, in tutto o in parte, ammettere la SIa
alla prova contraria diretta ed indiretta, così come formulata in Parte_1 atti e con i testi ivi indicati. IN OGNI CASO: 1): Condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento di spese ed onorari di causa, comprese IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese generali 15%. 2): Condannare il Sig. al risarcimento danni per lite temeraria Controparte_1 ex art.96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. 3): Accertare e dichiarare il SI
[...]
decaduto dalla produzione del documento “copia matrice pagamento postale emesso il CP_1
17 maggio 2012” e disporre lo stralcio del medesimo dal fascicolo cartaceo del ricorrente depositato in data 20 settembre 2022; 4): Accertare e dichiarare il SI Controparte_1
decaduto dalla produzione di ogni eventuale documento relativo ad una presunta pensione che la
SIa percepirebbe. Nell'ipotesi in cui la parte ricorrente Parte_1 ribadisse l'istanza di produzione di documenti relativi alla presunta pensione e/o ad altri presunti
3 redditi della SIa , si chiede di essere ammessi a prova contraria Parte_1 anche per quanto riguarda la tardività dell'istanza avversaria
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto dalla SIa
[...]
avverso la sentenza n. 452/2025- n. cronol. 1085/2025 del Tribunale di Milano – Parte_1
Sezione IX Civile- perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al pagamento in favore del SI CP_4
delle spese, del compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge anche del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI DEL PG
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe, Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; Deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig , con ricorso depositato il 21.10.2020, ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
Milano di voler dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Quartu Sant'Elena (CA) in data 22.09.2007 con la sig.ra e di revocare l'assegno di Parte_1
mantenimento riconosciuto in favore della moglie a seguito della separazione consensualmente omologata con decreto n. 1749/2019 del 19/02/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari .
2. In data 20.04.2021 si è costituita in giudizio la la quale, pur Parte_1
associandosi alla domanda di divorzio, ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di € 1.000,00 ovvero, in subordine, un assegno pari a quello già corrispostole a titolo di mantenimento di € 800,00, nonché di disporre indagini tributarie al fine di accertare l'effettiva situazione economico-patrimoniale del signor . CP_1
3. Il Tribunale di Milano , all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 452/2025 pubblicata il
20/01/2025 ha così statuito:
3.1.dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Controparte_1 Controparte_5
, contratto matrimonio a Quartu Sant'Elena (CA) in data 22.09.2007, iscritto nei registri dello
[...]
Stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena all'anno 2007, parte 1, n. 80 e trascritto nei registri dello Stato civile di Milano al n. 319, parte 2, serie C, anno 2007;
4 3.2.rigetta la domanda di assegno divorzile in favore della parte resistente;
3.3 condanna la sig.ra a rifondere integralmente le spese di lite al sig. liquidate in Parte_3 CP_4
Euro € 5.000,00.
4. Avverso la sentenza n. 452/2025 pubblicata il 20/01/2025 dal Tribunale di Milano la sig.ra ha proposto appello lamentando: Parte_1
4.1) Erronea valutazione della situazione economico-patrimoniale dell'obbligato SI CP_1
omesso esame di fatti e di prove decisive, rigetto immotivato di istanze istruttorie e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 nella sentenza n. 452/2025, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile.
Sul motivo sostiene l'appellante che la statuizione si fonda su una ricostruzione erronea della situazione economico-patrimoniale del marito derivante, in via diretta e causale, da un lato, dal travisamento di elementi istruttori rilevanti e decisivi emersi nel corso del giudizio e, dall'altro, dal rigetto delle istanze istruttorie da lei ritualmente formulate in primo grado e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Evidenzia quindi che le omissioni e valutazioni distorte hanno inficiato sulla corretta ricostruzione del quadro fattuale, determinando l'adozione di una decisione viziata sotto il profilo logico- giuridico poiché il Giudice di primo grado :
A. ha ritenuto sussistente una riduzione della capacità reddituale del sig. basandosi sul suo CP_1
pensionamento avvenuto al tempo della separazione, omettendo di considerare sia il trattamento di fine rapporto documentato con i due bonifici – non menzionati nella sentenza - effettuati in data 3 agosto 2021 (uno dell'importo di € 13.600,00 e l'altro di € 7.000,00) e sia il miglioramento, successivamente all'omologa della separazione consensuale, delle condizioni economiche del marito;
B ha ritenuto che i risparmi del SI sarebbero stati “progressivamente erosi negli anni” CP_1
per far fronte alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili di sua proprietà circostanza che risulta in contrasto con la documentazione fiscale relativa alle suddette spese di manutenzione straordinaria prodotta dalla difesa avversaria;
C pur valutando cospicuo il patrimonio immobiliare del SI non ha però, individuato CP_1
precisamente i singoli immobili né ha chiarito quali siano stati quelli acquisiti successivamente all'omologa della separazione consensuale;
inoltre non ha adeguatamente valutato i documenti
5 prodotti, dai quali si evince l'acquisto mortis causa dell'appartamento di proprietà della sorella
. Parte_2
Ritiene quindi l'appellante che il Giudice, con una corretta e completa valutazione dei documenti allegati in atti, avrebbe dovuto accertare che la situazione economico-patrimoniale del SI non ha subito alcun decremento né per il suo pensionamento né per le spese di CP_1
manutenzione straordinaria effettuate sui suoi beni immobili essendo tali spese soggette ai benefici fiscali ed alle agevolazioni;
anzi, la posizione economica del si è incrementata, dopo la CP_1 separazione, in virtù del TFR e dell'eredità ricevuta dalla sorella motivo per cui ella ritiene di aver diritto a vedersi riconoscere l'assegno divorzile.
Sul motivo evidenzia l'appellante violazione di legge ed in particolare :
A): Violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.
Osserva l'appellante che il Giudice di primo grado non ha motivato in alcun modo sul rigetto degli ordini di esibizione da lei richiesti in relazione ai dati bancari, fiscali e previdenziali (PS,
, , AGENZIA DELLE ENTRATE), necessari per verificare CP_2 Controparte_3
i redditi effettivi, le indennità di fine rapporto e le situazioni successorie incidenti sul tenore di vita.
Nel caso di specie la motivazione è apparente in quanto non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento
B): Violazione dell'art. 5, comma 6, Legge n.898/1970.
Sostiene l'appellante che la mancata considerazione delle entrate straordinarie (TFR, eredità) e dei benefici fiscali ottenuti dal integra violazione dell'art. 5, comma 6, Legge n.898/1970. È CP_1
incontestabile che il Tribunale di MILANO ha violato la legge, applicando in maniera non corretta l'art. 5, comma 6, Legge n.898/1970, in quanto ha omesso una valutazione logica del miglioramento sopravvenuto nella condizione patrimoniale del SI CP_1
4.2): Erronea valutazione del materiale probatorio, travisamento dei fatti circa l'inadeguatezza dei mezzi della SIa vizi di motivazione e violazione dello art. 132, comma 2, n. 4, Parte_1
c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 nella sentenza n.
452/2025, con riferimento all'esclusione dell'assegno divorzile. II.1): Capo della sentenza impugnato.
6 Rileva l'appellante che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la donazione dell'appartamento di 57 mq in via Caldera a MILANO oltre alla presenza di redditi minimi e saltuari nonché la mera possibilità di introiti dal Brasile, potevano escludere la necessità di un assegno divorzile, in assenza di prove concrete e attuali circa sulla sua effettiva autosufficienza economica.
Evidenzia quindi che il Giudice ha erroneamente motivato :
- valorizzando le sue dichiarazioni rese nelle sommarie informazioni testimoniali (SIT) del
31.01.2014 [cfr. All.2), ritenendole decisive ai fini della prova di una presunta donazione dell'immobile sito in Milano – via Caldera, in aperto contrasto con l'atto pubblico di acquisto di tale appartamento;
- nella parte in cui si afferma che “la resistente non ha contestato” le allegazioni del ricorrente circa la presunta titolarità della SIa di immobili in Brasile e di una rendita derivante Parte_1
dal precedente matrimonio.
Dichiara la che la ricostruzione della sua situazione economica per come operata dal Parte_1
Giudice di prime cure risulta manifestamente in contrasto con la documentazione prodotta e con le richieste istruttorie, in forza delle quali può ritenersi che ella non disponeva direttamente dei beni immobili situati in Brasile, né traeva da essi alcuna rendita effettiva.
Evidenzia l'appellante che gli errori, le omissioni e i travisamenti nella ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale hanno determinato la violazione dell'art.132, comma 2, n.4
c.p.c.
La motivazione resa dal Giudice di prime cure si rivela ulteriormente viziata da una insanabile contraddittorietà logico-giuridica, nella misura in cui ha ritenuto “non provata” l'inadeguatezza dei mezzi dell'odierna appellante dopo aver ignorato (laddove afferma “sul punto la resistente non ha contestato”) e di fatto escluso l'esame di rilevanti elementi istruttori (procura notarile estera e capitolo di prova testimoniale) ritualmente prodotti e volti a dimostrare l'esatto contrario della tesi del ricorrente.
4.3): Omessa valutazione del nesso causale tra sacrificio lavorativo/personale della moglie e disparità economica: esclusione della funzione compensativa dell'assegno divorzile, travisamento dei fatti e mancata considerazione di prove decisive nella sentenza n. 452/2025 – Violazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 e dei principi di solidarietà post coniugale.
7 Sostiene l'appellante che la motivazione si fonda su una ricostruzione manifestamente erronea dell' apporto da lei fornito alla vita familiare, avendo ella sacrificato la propria realizzazione lavorativa e personale per dedicarsi alla cura della casa e dell'intero nucleo familiare (compresa la cognata contribuendo in modo sostanziale al benessere del medesimo;
la decisione Parte_2
impugnata risulta viziata sotto il profilo logico-giuridico, anche a causa del travisamento di prove decisive e del rigetto delle istanze istruttorie ritualmente proposte dall'odierna appellante, sino alla fase di precisazione delle conclusioni.
Lamenta la che il Giudice di primo grado ha escluso il sacrificio personale e Parte_1 lavorativo della moglie, nonché l'assistenza concretamente prestata da quest'ultima all'intero nucleo familiare – inclusa la cognata – fondando la propria decisione su mere Parte_4
contestazioni generiche del SI prive di qualsiasi riscontro documentale;
di contro, è CP_4
stata completamente omessa la valutazione della documentazione specifica e dettagliata da lei prodotta , la cui rilevanza ai fini del giudizio non è stata minimamente considerata. Tale omissione ha determinato un vizio sostanziale nella ricostruzione di uno dei presupposti fondamentali per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
4.4): Violazione dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 con riferimento alla funzione compensativa dell'assegno di divorzio.
Il Giudice di primo grado - laddove ha ritenuto “indimostrato” sia il sacrificio delle proprie attitudini professionali sia il contributo dato dalla SIa al patrimonio del marito - Parte_1 ha applicato un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 in aperto contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di funzione compensativa dell'assegno di divorzio.
Conclude quindi chiedendo in via principale: 1) disporre a carico del Sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di assegno divorzile l'importo di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese;
2) accertare e dichiarare ai sensi dell'art.12 bis della Legge n. 898/1970 il diritto della SIa alla quota del 40% del T.F.R. maturato dal Parte_1
ricorrente prima dello scioglimento del matrimonio;
3) revocare la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in sentenza a carico dell'appellante per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata: disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie a Controparte_1 titolo di assegno divorzile l'importo di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese.
8 5. Si è costituito il sig. che ha chiesto il rigetto dell'appello . Controparte_1
Preliminarmente l'appellato ha evidenziato che il gravame proposto si sviluppa come una mera e confusionaria riproposizione delle argomentazioni e delle istanze istruttorie dedotte nel giudizio di primo grado che, disattese con motivazione articolata ed esaustiva del Tribunale, sono state artatamente e pedissequamente riformulate ritenendo quindi l'appello non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità .
Sul primo motivo di gravame, afferma l'appellato che il Giudice di primo grado ha correttamente ricostruito la sua carriera lavorativa nonché la sua nuova posizione di quiescenza, avvenuta all'epoca della separazione consensuale;
risulta essere stata analizzata nel dettaglio l'intervenuta e significativa modifica della sua posizione reddituale ridottasi sensibilmente a far data dall'anno
2019 .
Osserva il DESSI' che il Giudice ha, inoltre, analizzato il suo patrimonio immobiliare e dalla documentazione è emerso che non tutti gli immobili sono stati concessi in locazione e gli introiti di quelli locati -considerati gli immobili sfitti, i ritardi e i mancati pagamenti- non costituiscono solo guadagno ma fonte di ingenti spese e oneri, specie per la necessaria manutenzione straordinaria.
Dichiara l'appellato di aver riportato la progressiva erosione del suo portafoglio e comunque il suo attuale reddito che , per come documentato dalle dichiarazioni dei redditi e dalle fatture dei pagamenti sostenuti in atti, risulta di gran lunga inferiore a quello relativo agli anni precedenti;
aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto d'appello, la somma da lui percepita al termine della propria attività lavorativa di ben quarant'anni non gli è stata erogata a titolo di TFR ma proviene dall' ed è già inclusa nel saldo bancario allegato in atti . CP_2
Conferma l'appellato che la possiede in Brasile svariate proprietà immobiliari Parte_1
introitate a seguito del divorzio dal suo precedente marito italiano che aveva investito , in quel
Paese, cospicue somme proprio ed inoltre ella percepisce una rendita di circa 400,00 euro mensili derivanti dall'attività lavorativa lì svolta.
Evidenzia l'appellato che il Giudice ha correttamente sostenuto che “neppure sussistono, infine, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, quanto al profilo assistenziale”, precisando che tale presupposto risulta già in parte essere stato da lui assolto con l'acquisto della casa nell'anno
2012, per un valore -dalla stessa dichiarato e riconosciuto- di euro 130.000,00, consentendo all'appellante di far fronte alle esigenze abitative proprie e del figlio” (pag. 9 della citata sentenza).
9 Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata con vittoria di spese di lite .
6. Con decreto presidenziale del 22.07.2025 è stata fissata la trattazione della causa al 09.10.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita rilevando che la domanda relativa all'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali, in punto di onere della prova, che gravano sulla parte richiedente l'assegno che , peraltro , non era presente all'udienza del 04.05.2021 di comparizione delle parti avanti il presidente in quanto in Brasile dagli inizi di febbraio 2021 ; quindi, nel condividere il contenuto dell'ordinanza resa in data 19.02.2022 dal Tribunale, si ritiene che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti .
Lamenta l'odierna appellante, con due distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che il Tribunale oltre a non aver adeguatamente valutato la documentazione ed il patrimonio immobiliare e comunque il miglioramento – dopo la separazione - delle condizioni economiche del ha anche travisato i fatti circa l'inadeguatezza dei suoi CP_1
mezzi economici non tenendo conto della sussistenza dei presupposti per riconoscere in suo favore l'assegno divorzile.
L'appello proposto dalla sig.ra è infondato e va rigettato. Parte_1
Osserva in proposito questa Corte che, come noto e come costantemente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, i presupposti su cui si fonda il riconoscimento dell'assegno di divorzio sono del tutto diversi da quelli dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, considerato che all'assegno divorzile è attribuita una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, presupponendo il riconoscimento dell'assegno divorzile che sia accertata l'inadeguatezza dei mezzi economici o l'impossibilità per l'ex coniuge di procurarseli per ragioni oggettive.
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso
10 l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio”. (Cass., sez. un. N. 35385/2023).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che non sussistono i presupposti per disporre il chiesto assegno divorzile, ove si consideri che :
- i sigg.ri e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1 civile a Quartu Sant'Elena (CA) in data 22.09.2007 e dalla loro unione non sono nati figli;
- si sono separati consensualmente, con decreto di omologa n. 1749/2019 del 19/02/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari, concordando un assegno di mantenimento a carico del in favore CP_1 della moglie dell'importo mensile di € 800,00.
A seguito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio ed all'esito dell'istruttoria di primo grado e comunque dall'esame dei documenti prodotti dalle parti è stato riscontrato che:
il sig. : CP_1
- ha svolto la professione di agente di commercio fino al pensionamento avvenuto nel 2019 allorquando è stata concordata fra i coniugi la separazione consensuale pur avendo interrotto la loro convivenza sin dal 2012 ;
11 - è proprietario di 8 unità immobiliari tutte detenute in sul territorio del Comune di CP_3
Quartu Sant'Elena e che alcune sono state concesse in locazione ad eccezione di due unità destinate alla sua abitazione principale;
- percepisce redditi costituiti sia dalla pensione e dalle locazione degli immobili di cui è proprietario e quindi nel 730/2024 per i redditi del 2023 ha dichiarato un reddito lordo imponibile di € 28.137,00 oltre all'importo che percepisce dalle locazione indicato in €32.280,00 con un mensile netto di € 3.533,16 detratti le imposte e gli oneri deducibili e la cedolare;
nel 730/2025 per i redditi del 2024 ha dichiarato un reddito lordo imponibile di € 29.591,00 oltre all'importo che percepisce dalle locazione indicato in € 32.280,00 con un mensile netto di € 3.629,00 detratti le imposte e gli oneri deducibili e la cedolare secca;
- rispetto al periodo antecedente alla separazione , come appurato dal Tribunale, i suoi redditi sono sicuramente diminuiti registrando un significativo decremento rispetto ai pregressi redditi da lavoro
(quando il suo uno stipendio annuo lordo era di circa € 50.000,00) pur avendo egli percepito, al termine della propria attività lavorativa di ben quarant'anni e non a titolo di TFR ma proveniente dall' , la somma già inclusa nel saldo bancario di cui agli atti;
CP_2
- ha documentato che i suoi risparmi sui conti correnti e i titoli inizialmente indicati nell'importo pari a € 80.000,00 nel 2018, sono stati progressivamente erosi negli anni per far fronte alle spese di manutenzione straordinaria – documentate - degli immobili di proprietà (divenendo poi a fine
2021 pari a € 22.000: cfr. all. 3; allo stato attuale i risparmi hanno subito delle contrazioni in peius;
La sig.ra – oggi 71enne – - vive attualmente con il figlio disabile Parte_1 Per_1
(invalido al 80%) risulta :
- aver lavorato fino all'epoca del matrimonio (avvenuto nel 2007) come custode in uno stabile a
Milano ove le era stato concesso in uso gratuito anche la casa ove viveva, percependo all'epoca una paga netta mensile di € 800,00 per 13 mensilità;
- dopo il matrimonio si è trasferita in ha smesso di lavorare ma , nel 2011 ha interrotto CP_3
la convivenza con il marito ed è rientrata a Milano;
- nel luglio 2012 è divenuta proprietaria dell'immobile sito in Milano Via Caldara - ove tuttora vive, acquistato per € 100.000,00 (cfr. doc. 26) e l'importo è stato integralmente corrisposto dal che, per l'acquisto della casa e le relative spese accessorie, avrebbe sostenuto un esborso CP_1 di € 130.000,00 ; la donazione dell'appartamento è stata appurata dal Giudice di primo grado che ha correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dalla stessa nella sua querela Parte_1
12 contro il marito ove è riportato : “poco dopo acquistava e mi intestava un appartamentino a Milano dove andavo a vivere” (All. 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) ed ancora, nel corso del procedimento penale a carico del ove, nelle sommarie informazioni testimoniali (SIT) CP_1
del 31.01.2014 rese a seguito di una sua denuncia querela contro il marito[cfr. All.2), sub doc. 9 , la signora dichiara “la casa di Milano l'ha intestata a me” e ”poco dopo acquistava e mi intestava un appartamentino a Milano dove andavo a vivere”) .
Tali “ confessioni” sono sicuramente decisive ai fini della prova della donazione da parte del del predetto immobile;
a tal riguardo, a parere della Corte, non può essere accolta la CP_1 censura dell'appellante che , per smentire la sua stessa dichiarazione sostiene che il giudice di primo grado non ha correttamente valutato la produzione dell'atto pubblico posto che, in assenza di prova e comunque della tracciabilità dell'importo dalla stessa pagato per l'acquisto dell'immobile, deve ritenersi che con la sola produzione dell'atto pubblico non risulta essere stata assolta la prova provata dell'esborso da lei sostenuto per l'acquisto dell'appartamento;
- non ha documentato eventuali redditi da pensione - né propri né del figlio disabile, deducendo di aver vissuto dal 2013 – ossia dall'epoca della separazione di fatto a oggi - esclusivamente grazie all'assegno corrispostole dal marito;
- dall'esame delle sue dichiarazioni dei redditi e dalla documentazione bancaria risultano emolumenti per varie attività lavorative occasionali (cfr. bonifico di € 1.150 corrispostole in data
24/04/2019 a titolo di incasso retribuzione e/o pensione da Green coop. Soc. coop.; € 828,00 bonificato da in data 12/08/2019; ancora, € 960 in data 11/08/2020 da PS;
Parte_5 prestazioni occasionali, €400 in data 14/08/2020 a titolo di compensi;
€794,40 in data 17/08/2021 a titolo di retribuzione e/o pensione), oltre a ulteriori trasferimenti in denaro da parte del figlio e a svariati versamenti in contanti (cfr. ad esempio, € 1000 in data 17/07/2019). Per_2
- essere altresì titolare in Brasile di altre proprietà immobiliari provenienti dal precedente matrimonio, oltre che titolare di una rendita – allegazioni fornite dal che sul punto, la CP_1
resistente non ha contestato sebbene la circostanza non può essere smentita dal documento, sottoscritto da tale sig.ra che, nel confermare la titolarità di beni immobili Persona_3 in Brasile in capo all'appellante , ha però dichiarato che la di lei sorella, a cui era stata conferita la procura alla vendita , non ha versato alla stessa il relativo ricavato .
A parere di questa Corte la motivazione del Tribunale, che non ha riconosciuto in favore dell'appellante l'assegno divorzile, è esente da censure e deve essere confermata atteso che:
13 A) non sussistono i presupposti per disporre in favore della il chiesto assegno Parte_1
divorzile, in funzione perequativa- compensativa ove si consideri :
- che la convivenza matrimoniale tra la sig.ra ed il sig. è durata solo 5 anni Parte_1 CP_1
dal 22.09.2007 fino al 2011-2012 (vedasi allegato n. 4 al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - s.i.t. del 31 gennaio 2014 rese dall'appellante- a seguito di denuncia penale contro il CP_1
al Commissariato di P.S. Mecenate di Milano), periodo in relazione al quale non vi è prova dell'avvenuto incremento o consolidamento del patrimonio familiare ad opera della sig.ra
Parte_1
- che non è stato dimostrato che parte appellante, tenuto anche conto del periodo minimo di matrimonio, abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali per curare la famiglia poiché risulta che ha lasciato il lavoro di portiera di uno stabile in Milano ove aveva in uso un immobile - circostanza non contestata- per trasferirsi in con il marito e di non aver voluto continuare CP_3
a lavorare, sebbene il sig. la incoraggiasse a trovare un'occupazione – circostanza CP_1
dichiarata e non contestata - avendo ella la capacità lavorativa in assenza di accertata inabilità;
B) non sussistono i presupposti per riconoscere alla un assegno divorzile in Parte_1 funzione assistenziale rilevando che la domanda dell'ex coniuge richiedente l'assegno non soddisfa le condizioni di legge ovvero : mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive .
Oltre alla carenze probatorie, non avendo l'appellante nulla dedotto , anche nel presente gravame, quanto alla sussistenza di eventuali redditi pensionistici (né quanto alla pregressa attività lavorativa svolta, né a un'eventuale pensione sociale, di cui pure astrattamente sussisterebbero i presupposti); deve tenersi conto, come appurato dal Tribunale, che vi è un principio di prova in atti dell'esistenza di varie attività lavorative svolte dalla quanto meno dal 2019 in avanti, nonché, Parte_1
soprattutto - quanto meno ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - delle rendite brasiliane collegate al suo patrimonio mobiliare e/o immobiliare .
Secondo le allegazioni dell'appellato- che la resistente non ha tuttavia contestato - la Parte_1
sarebbe titolare in Brasile di svariate proprietà immobiliari introitate dal suo precedente matrimonio, oltre che di una rendita di circa 400,00 € mensili derivanti dall'attività lavorativa svolta
(si vedano poi, sul punto, le dichiarazioni rese in data 31.01.2014 dalla resistente nel corso del p.p.
n. 15603/2013 RGNR all'epoca promosso a carico del laddove la sig.ra dichiarava CP_4 Parte_1 di essere titolare di “un conto privato ma non voglio dirlo a lui perché ho paura che essendo mio marito me li porti via” sub all. 4 cit.)
14 La non ha provato , essendosi separata di fatto già nel 2012 allorquando ella aveva Parte_1
59 anni- ma ufficializzata solo nell'anno 2019, di essersi attivamente impegnata nella ricerca di un'occupazione in linea con le sue competenze professionali in assenza di patologie invalidanti ai fini lavorativi.
Si deve osservare che non basta dichiarare di non lavorare per avere diritto all'assegno in funzione assistenziale , ma è necessario fornire con evidenza le azioni concrete poste in essere per la ricerca di un lavoro come: candidature inviate a diverse aziende, partecipazione a colloqui di lavoro ed iniziative di formazione professionale per aggiornare le proprie competenze
La prova dell'impegno per la ricerca di un lavoro è fondamentale, il coniuge che chiede l'assegno non può limitarsi ad affermare di non trovare lavoro, ma deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottenerlo;
nel caso de quo la nulla ha documentato Parte_1
A parere di questa Corte , in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 3354 del 2025 il diritto al mantenimento non deve essere considerato automatico ma richiede una concreta ed attiva ricerca di lavoro da parte del richiedente che deve dimostrare come , nonostante gli sforzi, non riesca a trovare un'occupazione adeguata .
La capacità lavorativa è un criterio essenziale per determinare il diritto all'assegno. È responsabilità del richiedente fornire prove di un'infruttuosa ricerca occupazionale;
spetta al richiedente dimostrare l'attivazione sul mercato del lavoro compatibile con le proprie capacità professionali in assenza di adeguati redditi propri.
Per la Cassazione quindi le differenze reddituali non sono rilevanti se manca la prova della ricerca attiva di impiego poiché, dopo lo scioglimento del vincolo coniugale, gli ex coniugi dovrebbero mirare a una propria autosufficienza economica. Secondo la giurisprudenza più recente, il divorzio segna la fine del progetto di vita comune e l'inizio di percorsi individuali e quindi pur permanendo un dovere di solidarietà post-coniugale (che si manifesta con l'assegno solo se necessario), ciascun ex coniuge ha il dovere primario di attivarsi per essere economicamente autonomo, mettendo a frutto le proprie capacità lavorative e professionali.
In conclusione questa Corte condivide la motivazione del Tribunale di Milano ritenendo non sussistenti i presupposti per riconoscere in favore della un assegno divorzile né in Parte_1
funzione compensativa perequativa né in funzione assistenziale rilevando che tale profilo risulta essere stato già assolto con l'avvenuto acquisto, ad opera del , della casa sita in Milano CP_1
15 Via Caldera intestata alla circostanza che le ha pure consentito, sin dal 2012, di far Parte_1
fronte oltre che alle proprie esigenze abitative anche del figlio disabile.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Non sussistono i presupposti per l'ulteriore condanna del titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit. essendo la sig.ra ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n.452/2025 - n. cronol.1085/2025 del Parte_1
Tribunale di MILANO pubblicata il 20 gennaio 2025 all'esito del procedimento R.G. 38974/2020 così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in Parte_1 favore del sig. quantificate nell'importo di €. 3.996, 00 oltre 15% per spese Controparte_1
generali CPA ed Iva se dovuta;
Così deciso in Milano il 9 ottobre 2025
Il Consigliere Ausiliario est. Il Presidente
SA AS IO NZ
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