Articolo 3 della Legge 28 ottobre 1962, n. 1602
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 dicembre 1962
Art. 3.
Gli inscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della competente Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.
L' articolo 3 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente