Sentenza 13 aprile 2007
Massime • 2
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorchè il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. (Nella specie, relativa a più rapporti di comodato di cose mobili intercorsi tra le parti, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, correggendone la motivazione nella parte in cui aveva preteso dall'attore anche la prova dell'acquisto di ogni singolo bene).
A norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio. Le esigenze di conoscenza che detto evento comporta per gli eredi non sussistono, invece, allorquando, immutata la parte, l'evento interruttivo riguardi il procuratore.
Commentari • 3
- 1. Fiscalità Immobiliare Archivihttps://dirittoimmobiliare.org/
Con la sentenza n. 494/19/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha aggiunto un nuovo tassello ai requisiti per ottenere il bonus prima casa. Il bonus, com'è noto, consiste in una notevole agevolazione dell'imposta di registro usufruibile per chi acquisti un'immobile rientrate in alcune categorie (vengono eccettuate le abitazioni A/1 residenziali ed A/8 ville e A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi). Tale beneficio viene concesso sempre che l'immobile sia situato nel comune in... Nella vigenza di contratto di leasing immobiliare stipulato fra una società di leasing ed un utilizzatore, in base all'art. 9 co. 1 del d.lgs. n. 23/2011, l'imposta municipale unica (IMU) sarà …
Leggi di più… - 2. Fiscalità Immobiliare Archivihttps://dirittoimmobiliare.org/
Con la sentenza n. 494/19/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha aggiunto un nuovo tassello ai requisiti per ottenere il bonus prima casa. Il bonus, com'è noto, consiste in una notevole agevolazione dell'imposta di registro usufruibile per chi acquisti un'immobile rientrate in alcune categorie (vengono eccettuate le abitazioni A/1 residenziali ed A/8 ville e A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi). Tale beneficio viene concesso sempre che l'immobile sia situato nel comune in... Nella vigenza di contratto di leasing immobiliare stipulato fra una società di leasing ed un utilizzatore, in base all'art. 9 co. 1 del d.lgs. n. 23/2011, l'imposta municipale unica (IMU) sarà …
Leggi di più… - 3. tassato solo il locatore nel contrattoEdgardo Diomede D'Ambrosio Borselli · https://dirittoimmobiliare.org/ · 16 marzo 2015
La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta con la sentenza 1039/03/14 depositata il 16 dicembre 2014 ha riaffermato il principio già pacificamente espresso dalla Corte di Cassazione (si vedano le sentenze Cass. Sez. 3, n. 8840 del 2007, 15433 del 2011 e n. 20371 del 2013) per il quale il rapporto derivante dal contratto di locazione e che si instaura tra il locatore e il conduttore ha una natura personale, tale per cui chiunque abbia la disponibilità di fatto di un bene può validamente decidere di concederlo o meno in locazione. La conseguenza più interessante (per chi abbia un immobile in comproprietà ed intenda darlo in locazione) è che, come ribadito dalla Ctp di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2007, n. 8840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8840 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SCARANO LU Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato ASTOLFO DI AMATO, difeso dall'avvocato MARICONDA Vincenzo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UF TT, UF RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato MANFREDINI Ornella, che li difende unitamente all'avvocato PIERFRANCO LEONZI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
OS AN;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 15290/03 proposto da:
OS AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che la difende unitamente all'avvocato ANDREA FINZI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ON VI, elettivamente domiciliato in ROMA via NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato ASTOLFO Di AMATO, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO MARICONDA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
UF TT, UF RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 159/02 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione prima civile, emessa il 21/11/01, depositata il 13/03/02, R.G. 236/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/03/'07 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato Emilio BATTAGLIA (per delega Avv. Astolfo DI AMATO, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito di un rapporto di comodato il comodante DO AL ha rivendicato alcuni beni dati in comodato (arredi e complementi di arredamento) nei confronti degli eredi del comodatario, l'avv. LU FO.
Confermando sostanzialmente la decisione di primo grado la Corte d'Appello di Brescia ha osservato che, trattandosi di più rapporti di comodato (anziché di un unico rapporto come dedotto dal comodante), e di dazioni di oggetti diversi in tempi diversi - in un arco temporale di circa dieci anni - ben potevano esservi state causali diverse. I Giudici di appello ponevano in evidenza che, data anche la qualità dei soggetti, ingegnere l'uno (DO) ed avvocato l'altro (FO), ben poteva essere che alcuni oggetti fossero stati donati dall'uno all'altro a titolo di ricompensa per pareri o consigli professionali.
Del tutto logico, ad avviso dei Giudici di appello, era pertanto il procedimento logico seguito dal Tribunale che aveva preteso non solo la prova di ogni acquisto dei beni da parte dell'attore, ma anche la prova della collocazione degli stessi nello studio o nella abitazione dell'amico e la prova che questo avesse ammesso l'altruità della cosa, con l'impegno di restituirlo al comodante.
Sarebbe stato, infatti, inammissibile ribaltamento dell'onere della prova ritenere invece che il Tribunale dovesse motivare per quale ragione non accoglieva tutte le allegazioni dell'attore. Avverso questa decisione il DO ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da quattro distinti motivi .
Resistono gli eredi dell'originario comodatario, uno dei quali (AN MA) propone anche ricorso incidentale deducendo la nullità del procedimento, per irregolarità della riassunzione, cui resiste AL DO con ricorso incidentale. TT e MA FO (altri eredi di LU FO) hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono innanzi tutto essere riuniti i ricorsi proposti tutti contro la medesima decisione.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il DO, in particolare, censura la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui la stessa ha ritenuto la esistenza di una serie di rapporti di comodato, con la necessità che l'attore provasse, per ciascuno di essi, l'esistenza di specifici accordi presi con il FO.
I testimoni sentiti, del resto, avevano inteso riferirsi, nella loro deposizione, al complesso dei beni indicati nei vari capitoli di prova, confermando che tutti erano di proprietà dell'ingegnere che li aveva acquistati e subito depositati nello studio e nella casa del FO, che aveva assunto l'impegno di restituirli al DO a semplice sua richiesta.
L'esistenza del rapporto di comodato, pertanto, doveva ritenersi dimostrata per tutti i beni (alcuni di questi, del resto, erano stati acquistati in una unica soluzione e formavano oggetto di un unico compendio (pag. 11, 12 ricorso).
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.. Nel corso del giudizio di primo grado, i testimoni avevano confermato che proprio per l'affettuosa amicizia intercorsa tra le parti, erano stati collocati nello studio e nella abitazione del FO numerosi oggetti acquistati dal DO. L'avv. FO L. aveva, comunque, sempre riconosciuto l'altruità dei beni e l'obbligo della relativa restituzione in favore del comodante.
Secondo i principi generali, sarebbe stato onere degli eredi del FO fornire la prova che la consegna dei beni per cui è causa fosse avvenuta per un titolo diverso dal comodato.
Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. I Giudici di appello non si erano affatto pronunciati in merito alla richiesta di risarcimento dei danni proposta dal DO (in conseguenza dei danni sofferti dagli arredi già detenuti dagli eredi del Buffoni, tra il momento della consegna e quello della restituzione).
Donde il vizio di violazione di norma di legge denunciato. Con il quarto motivo il ricorrente principale reclama la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio anche per il primo e secondo grado del giudizio.
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Con una interpretazione dei rapporti intercorsi tra le parti, attraverso un apprezzamento dei fatti che sfugge a qualsiasi censura, i Giudici di appello hanno accertato che nel caso di specie non vi era stato un unico contratto di comodato, ma una serie di contratti e per ciascuno di essi hanno richiesto la prova dell'acquisto del bene da parte dell'attore, della collocazione dello stesso nello studio o nella abitazione del FO, ed, infine, la prova che questi avesse ammesso non solo l'altruità della cosa, ma anche riconosciuto l'obbligo della restituzione, senza il quale non sarebbe configurabile un comodato e, pertanto, neppure l'obbligazione conseguente del successore del comodatario alla restituzione, ex art.1811 cod. civ.. La motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, nel senso che non occorre dare la prova della proprietà della cosa, essendo invece sufficiente la disponibilità materiale della cosa per poterla concedere ad altri in comodato: Cass. nn. 2599 del 1997, 12280 del 2000. Per costante giurisprudenza di questa S.C., chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è in conseguenza legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare o sia risolto (sent. n. 7422/99, 10627/98, 539/97; 470/97; 4119/84). La giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente, in questi casi, la prova della consegna della cosa e del rifiuto di restituzione da parte del convenuto a carico della quale cade l'onere di dare la prova di una ragione diversa del godimento del bene (Cass.n. 2599 del 1997). Poiché il comodante, nel caso di specie, non ha dato la dimostrazione delle circostanze sopra specificate, ed in particolar modo non ha fornito la prova della consegna del bene e del rifiuto di restituzione del comodatario, la decisione impugnata sfugge a tutte le censure.
Nessun danno conseguente al deterioramento dei mobili, intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione, infine, è stato non solo provato, ma neppure dedotto dall'attuale ricorrente (Cass. 12280 del 2000). Il DO, tra l'altro, non spiega neppure in quale atto del giudizio di primo e secondo grado avrebbe proposto una domanda di risarcimento del danno.
La pronuncia di condanna alle spese consegue al rigetto dei primi motivi del ricorso principale (rendendo inammissibile il quarto motivo dello stesso).
È ora possibile procedere all'esame del ricorso incidentale proposto da MA AN. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denuncia nullità del procedimento di riassunzione e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 303 cod. proc. civ., art. 305 cod. proc. civ., art. 156 cod. proc. civ. e art. 125 disp. att. cod. proc. civ..
L'ing. DO, dopo la morte del difensore delle parti appellate, avv. Mario Fragaglia, aveva riassunto il giudizio senza indicare nell'atto di riassunzione quei pur minimi requisiti ritenuti dalla giurisprudenza necessari ala sua validità.
Da ciò era derivata, conclude la ricorrente incidentale, la estinzione del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ.. Le censure sono infondate.
Solo in caso di morte della parte, infatti, è prescritto che il ricorso in riassunzione debba contenere gli estremi della domanda (art. 303 cod. proc. civ.). Proprio perché il processo interrotto, nel caso di specie, doveva continuare tra le stesse parti, era sufficiente il richiamo alla citazione introduttiva del giudizio, con la segnalazione della udienza già fissata per l'assegnazione della causa a sentenza, senza necessità di indicare i contenuti e gli estremi della domanda. Le esigenze di conoscenza, prescritte dall'art. 303 cod. proc. civ., comma 1, non sono ravvisabili quando, immutata la parte, l'evento interruttivo riguardi il procuratore (Cass. 11 novembre 1986 n. 6883). Sotto altro profilo, si rileva che la nullità dell'atto di riassunzione, pur non prevista da alcuna legge per il caso di mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2
marzo 1990 n. 1655, 21 giugno 1999 n. 6255), può derivare dal fatto che quella mancanza renda impossibile il raggiungimento dello scopo proprio dell'atto (art. 156 cod. proc. civ., comma 2) costituito dalla ripresa del processo già iniziato tra le stesse parti. Nel caso di specie, pertanto, non avrebbe - comunque - potuto essere dichiarata la nullità, considerato che l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato, poiché il giudizio aveva proseguito regolarmente il suo corso nel contraddittorio di tutte le parti (essendo TT e MA FO rappresentati da altro difensore nel processo, nel quale peraltro erano già parti costituite). Conclusivamente tutti i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007