Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2007, n. 8840
CASS
Sentenza 13 aprile 2007

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Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorchè il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. (Nella specie, relativa a più rapporti di comodato di cose mobili intercorsi tra le parti, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, correggendone la motivazione nella parte in cui aveva preteso dall'attore anche la prova dell'acquisto di ogni singolo bene).

A norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio. Le esigenze di conoscenza che detto evento comporta per gli eredi non sussistono, invece, allorquando, immutata la parte, l'evento interruttivo riguardi il procuratore.

Commentari3

  • 1Fiscalità Immobiliare Archivi
    https://dirittoimmobiliare.org/

    Con la sentenza n. 494/19/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha aggiunto un nuovo tassello ai requisiti per ottenere il bonus prima casa. Il bonus, com'è noto, consiste in una notevole agevolazione dell'imposta di registro usufruibile per chi acquisti un'immobile rientrate in alcune categorie (vengono eccettuate le abitazioni A/1 residenziali ed A/8 ville e A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi). Tale beneficio viene concesso sempre che l'immobile sia situato nel comune in... Nella vigenza di contratto di leasing immobiliare stipulato fra una società di leasing ed un utilizzatore, in base all'art. 9 co. 1 del d.lgs. n. 23/2011, l'imposta municipale unica (IMU) sarà …

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  • 2Fiscalità Immobiliare Archivi
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    Con la sentenza n. 494/19/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha aggiunto un nuovo tassello ai requisiti per ottenere il bonus prima casa. Il bonus, com'è noto, consiste in una notevole agevolazione dell'imposta di registro usufruibile per chi acquisti un'immobile rientrate in alcune categorie (vengono eccettuate le abitazioni A/1 residenziali ed A/8 ville e A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi). Tale beneficio viene concesso sempre che l'immobile sia situato nel comune in... Nella vigenza di contratto di leasing immobiliare stipulato fra una società di leasing ed un utilizzatore, in base all'art. 9 co. 1 del d.lgs. n. 23/2011, l'imposta municipale unica (IMU) sarà …

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  • 3tassato solo il locatore nel contratto
    Edgardo Diomede D'Ambrosio Borselli · https://dirittoimmobiliare.org/ · 16 marzo 2015

    La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta con la sentenza 1039/03/14 depositata il 16 dicembre 2014 ha riaffermato il principio già pacificamente espresso dalla Corte di Cassazione (si vedano le sentenze Cass. Sez. 3, n. 8840 del 2007, 15433 del 2011 e n. 20371 del 2013) per il quale il rapporto derivante dal contratto di locazione e che si instaura tra il locatore e il conduttore ha una natura personale, tale per cui chiunque abbia la disponibilità di fatto di un bene può validamente decidere di concederlo o meno in locazione. La conseguenza più interessante (per chi abbia un immobile in comproprietà ed intenda darlo in locazione) è che, come ribadito dalla Ctp di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2007, n. 8840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8840
Data del deposito : 13 aprile 2007

Testo completo