Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3104 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), difesa dall'avv. Giuseppe Pellegrino, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti
Attrice in riassunzione
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. difesi dagli C.F._3 Controparte_3 C.F._4
avv.ti Andrea Faiello e Francesco Gaetano Faiello giusta procura in atti
Convenuti in riassunzione
FATTI DI CAUSA
1. e , in proprio e quali genitori esercenti la Controparte_1 Controparte_3
potestà sul figlio minorenne , convenivano in giudizio . Controparte_2 Parte_1
Chiedevano la condanna della al risarcimento dei danni subiti dal minore e dai _1
genitori di questo a seguito di una aggressione, perpetrata dalla n danno di _1 CP_2
[...]
i genitori.
2. Si costituiva . Parte_1
Contestava la descrizione dei fatti ed assumeva che il minore era caduto nell'esercizio commerciale della ed era stato calpestato da altri ragazzi con cui il minore era in _1
compagnia.
Chiedeva il rigetto della domanda.
3. Si costituiva una volta raggiunta la maggiore età, e aderiva alle Controparte_2 deduzioni ed alle domande formulate con l'atto di citazione dai genitori.
4. Con sentenza n. 12321, pubblicata il 19.12.2017, il tribunale di Napoli accoglieva la domanda, dichiarava la responsabilità di per le lesioni inferte a Parte_1 CP_2
e condannava questa al pagamento, in favore di , della somma di
[...] Controparte_2
euro 4.000,00; rigettava la domanda avanzata dai genitori in proprio;
compensava le spese nella misura di 1/4 e condannava, nel resto, al Parte_1
pagamento della somma di euro 3.000,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, con attribuzione.
Il tribunale deduceva: che la sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 cpp - con cui la era stata _1 condannata a mesi 2 e giorni 20 – era elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede;
che detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di giudicato, può essere utilizzato come prova dal giudice innanzi al quale l'imputato sia stato citato per risarcire il danno subito dalla persona offesa;
che i motivi addotti dalla per giustificare il patteggiamento non erano convincenti. _1
Non era ragionevole che la avesse accettato una condanna non lieve, pur potendo _1
dimostrare la sua innocenza, solo per evitare il processo e per non recare disturbo alle persone che, essendo presenti all'invasione dei ragazzi ed alla sua reazione esclusivamente verbale, potevano scagionarla dall'accusa di avere aggredito il ragazzo con un bastone. Inoltre, l'attacco al minore da parte della convenuta era stato confermato dal teste
[...]
; Tes_1
che a fronte di tali elementi, non risultavano decisive le altre deposizioni raccolte;
che quanto alla testimonianza di , conduttrice di un immobile di proprietà Testimone_2
della madre della convenuta, che aveva assistito al fatto dal balcone della sua casa e secondo cui la si era limitata ad inveire contri i ragazzi, il suo resoconto poteva _1
spiegarsi ipotizzando che la testimone si fosse interessata a quanto accadeva solo dopo avere sentito le grida della convenuta in un momento in cui l'aggressione si era già esaurita;
che, quanto all'altro teste, , il racconto di questo era inattendibile, in quanto Testimone_3
in contrasto con la dinamica dei fatti esposta in citazione. Il teste aveva negato che la _1
fosse riuscita a raggiungere i ragazzi, anche quelli che erano caduti mentre scappavano, una volta che si era accorta della loro presenza. In citazione era stato dedotto che la convenuta aveva raggiunto il luogo dove era depositata la merce quando nello stesso era ancora presente il ragazzo che aveva riconosciuto come , che lo aveva Controparte_2
cacciato e lo aveva minacciato di percosse se si fosse nuovamente introdotto nel negozio;
che doveva ritenersi dimostrato che la avesse percosso con un _1 Controparte_2 bastone, procurandogli ferite riportate nel referto del 23.5.2003 dell'Ospedale di Giugliano
(ferite escoriate alla regione lombare e contusioni multiple per il corpo – stato di notevole ansietà tale da procurare rilassamento degli sfinteri e minzione incontrollata); che, accertata l'integrazione del reato di cui all'art. 582 cp, doveva affermarsi l'esistenza di un danno risarcibile ex art. 2059 c.c.; che il danno poteva liquidarsi, in via equitativa, in euro 4.000,00, tenuto conto che l'aggressione era stata condotta nei confronti di un minore e che era stata utilizzata una canna di bambù; che non sussistevano i presupposti per riconoscere il risarcimento ai genitori di CP_2
. Questi aveva riportato ferite lievi, per cui non poteva presumersi che i genitori
[...]
avessero subito una compromissione tanto seria della loro integrità psicofisica, da meritare il risarcimento;
che le spese potevano essere compensate nella misura di i 1/4, in ragione del parziale accoglimento della domanda.
5. promuoveva appello. Parte_1 Con il primo motivo lamentava che il tribunale aveva fatto errata applicazione dell'art. 444 cpp, in quanto la sentenza di patteggiamento non poteva avere alcuna rilevanza nel giudizio civile risarcitorio – come disposto dalla citata norma -, neanche quale di indizio;
che la giurisprudenza richiamata dal tribunale non era conferente al caso on esame, dato che la aveva fornito dei validi motivi per cui era giunta alla decisione di patteggiare. _1
Con altri motivi lamentava l'errata interpretazione degli elementi istruttori.
Deduceva che la testimonianza di era contraddittoria e che il tribunale aveva Tes_1
ingiustamente ritenuto non attendibili le altre testimonianze.
Chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda.
6. Si costituiva . Controparte_2
Chiedeva il rigetto dell'appello; con vittoria di spese.
7. Con sentenza n. 4143, pubblicata il 1.12.2020, la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello e condannava al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500,00. Parte_1
In motivazione deduceva: che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado era stata richiesta più volte, ma inutilmente e le parti, nonostante l'esplicito invito, non aveva allegato i verbali di udienza dell'istruttoria di primo grado. Ciò rendeva addebitabile alle parti la mancata produzione di copia dei verbali di causa, a prescindere dall'invio del fascicolo d'ufficio, e comportava l'impossibilità di vagliare le doglianze dell'appellante, fondate sulla presunta erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
che le esigenze dei tempi della giustizia non consentivano altri rinvii, quale conseguenza di un inadempimento che era imputabile alla parte;
che pertanto poteva analizzarsi solo il motivo di censura relativo al patteggiamento;
che il patteggiamento era elemento istruttorio apprezzabile dal giudice civile, non idoneo ex se a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, ma comunque utilizzabile insieme ad altri elementi istruttori;
che non vi era alcuna contraddizione nella ricostruzione operata dal tribunale e neppure discrepanze nel procedimento di valutazione delle prove raccolte che non potevano essere direttamente esaminate.
8. promuoveva ricorso per cassazione ed articolava i seguenti motivi di Parte_1
censura: “
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 111 DELLA COST., NONCHÉ DELL'ART. 132 N. 4 CPC
(ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 12 DELLE PRELEGGI), IN RAGIONE
DELLA (SOSTANZIALE) ASSENZA DI MOTIVAZIONE CON VIOLAZIONE DELL'ART.132
N. 4 CPC, RISOLVENDOSI, QUELLA CHE CONNOTAVA LA SENTENZA IMPUGNATA,
IN UNA MOTIVAZIONE SOLO APPARENTE. TANTO CON RIFERIMENTO ALL'ART. 360
PUNTI 3 E 5 CPC.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 444 E 445 COMMA 1
BISC.P.P., TANTO CON RIFERIMENTO ALL'ART 360 CPC PUNTO 3, PRATICATA CON
UNA MOTIVAZIONE, SE NON OMESSA OVVERO SOLO APPARENTE (COME
EVIDENZIATO CON IL PRIMO MOTIVO). La Corte di Appello aveva infatti espressamente dichiarato di non poter fare valutazione ulteriori rispetto alla presa d'atto della persistenza della sentenza penale, men che mai in ordine ai numerosi rilievi oggetto del gravame, stante
l'assenza del fascicolo di primo grado e dei relativi verbali contenenti le deposizioni testimoniali, di fatto così valorizzando – ai fini del rigetto dell'appello- la sola esistenza “tout court” della sentenza penale, attribuendo a questa una piena e sufficiente efficacia espressamente esclusa dal legislatore con il disposto di cui al summenzionato art. 445 1° comma bis cpp.
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 116 (PRIMO COMMA), 212 E 58 CPC, ANCHE IN LORO
COMBINATO DISPOSTO. TANTO CON RIFERIMENTO ALL'ART. 360 PUNTO 3 STESSO
CODICE per aver la Corte di Appello ritenuto insussistente l'obbligo di valutare le prove in assenza del fascicolo di primo grado della cui custodia o onerata la cancelleria in mancanza del quale avrebbe dovuto procedere a mente dell'art 212 cpc, così legittimando la parte medesima ad “esigere” una copia dei verbali (con le attestazioni di conformità previste dalla norma medesima).
Non avendo ciò fatto, la C.A., adottando il decisum impugnato (con il quale ha ritento responsabile la parte di essere venuta meno ad un supposto obbligo mai insorto), aveva pure violato – quanto meno per disapplicazione- il disposto di cui all'art. 212 cpc, esso essendo volto all'acquisizione di atti e documenti ritenuti utili ai fini della decisione.
4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 277 CPC, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 360
PUNTO 3 STESSO CODICE, pure correlativamente al rilievo di non aver la C.A. esaminato le risultanze istruttorie emergenti dalle deposizioni testimoniali, per la dichiarata assenza – necessariamente provvisoria- del fascicolo di ufficio del primo grado.
5. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., OVVERO, IN
IPOTESI, DELL'ART. 2729 STESSO CODICE. TANTO CON RIFERIMENTO ALL'ART. 360 Contr P. 3 per aver la Corte di Appello ricavato la conclusione di una responsabilità della sull'unico elemento certo dell'avvenuto “patteggiamento” e, quindi, in ragione di una _1
“presunzione” che ne sarebbe derivata, peraltro nella dichiarata assenza di ulteriori elementi significativi sul piano probatorio da ciò -per ciò stesso- derivando la impossibilità di una concorrente configurazione degli elementi gravi, precisi e concordanti imposta da essa stessa norma ai fini della sua applicazione.
6. VIOLAZIONE DELL'ART. 101 CPC 2° COMMA, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 360
PUNTO 3 STESSO CODICE, per aver la Corte di Appello la colpevole negligenza e quindi una incidente responsabilità senza un preventivo dibattito sul punto, così incorrendo un error in procedendo.
7. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART- 116 CPC 2° COMMA, NONCHÉ
MOTIVAZIONE, SE NON TOTALMENTE ASSENTE, QUANTO MENO CARENTE E
CONTRADDITTORIA CON VIOLAZIONE DELL'ART.132 N.4 CPC. TANTO ANCORA CON
RIFERIMENTO ALL'ART. 360 PUNTI 3 E 5 per aver la Corte di Appello CP_5
ravvisato, con motivazione carente e contraddittoria, la colpa della per il mancato _1 deposito del fascicolo di primo grado, pur avendo solo “invitato” le parti a tale incombenza, pertanto in assenza di qualsiasi obbligo foriero di responsabilità.
8. VIOLAZIONE PER OMESSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI
ARTT. 281 E 356 (PRIMO COMMA) DEL COD. DI PROC. CIV., CON RIFERIMENTO
Contr ALL'ART. 360 PUNTO 3 , non avendo la Corte di Appello differito ulteriormente la decisione in attesa della acquisizione del più volte menzionato fascicolo di primo grado
(dovendo ritenere necessariamente provvisorio l'impedimento della propria Cancelleria, siccome frappostosi), ovvero - in assurda ipotesi- ritenere definitivo tale stesso impedimento. In relazione a tale seconda ipotesi si imponeva l'applicazione del disposto di cui al 2° comma dell'art. 281 cpc, siccome richiamato ed integrato dalla previsione di cui all'ultimo comma del successivo art. 354 e/o del primo comma dell'art. 356 stesso codice, in tal modo dovendo procedere alla rinnovazione della prova testimoniale. Nemmeno ciò avendo fatto, la C.A. è incorsa, per mancata applicazione, nella violazione della norma processuale, che, con il presente motivo, pure viene denunciata”.
9. Non si costituivano , e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
10. Con ordinanza n. 8506, pubblicata il 24.3.2023, la Corte di cassazione rigettava il primo ed il secondo motivo di ricorso;
accoglieva il terzo ed il settimo e dichiarava assorbiti gli altri motivi. Cassava la sentenza e rinviava alla Corte d'appello di Napoli, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Per quel che in questa sede rileva, la Corte di legittimità così ha motivato:
“
3.1. Il terzo motivo ed il settimo motivo sono fondati, e il loro accoglimento rende superfluo
l'esame dei restanti motivi.
Quando non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudice d'appello può decidere il gravame solo in un caso: quando gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame (ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019). Nel caso di specie i motivi di gravame avevano ad oggetto la ricostruzione dei fatti, e si basavano sulla interpretazione e valutazione delle prove raccolte. Il fascicolo era dunque indispensabile per la decisione dell'appello.
3.2. La conservazione dei fascicoli e la loro trasmissione al giudice dell'impugnazione è un obbligo dell'amministrazione giudiziaria.
Tale obbligo non è delegabile alle parti, se non sotto forma di mero invito. Prova ne sia che
l'art. 123 bis disp. att. c.p.c. consente al giudice d'appello di ordinare alla parte il deposito di determinati atti del giudizio di primo grado solo in un caso: quando l'appello sia proposto avverso una sentenza non definitiva, per l'ovvia ragione che in tal caso la prosecuzione del giudizio di primo grado impedirebbe la sottrazione del fascicolo al giudice di quest'ultimo
(Sez. 2, Ordinanza n. 29716 del 12/12/2017; ma si veda pure Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017, secondo cui non sussiste in capo all'appellante “alcun onere” di produrre in copia, nel giudizio d'appello, atti presenti nel fascicolo d'ufficio).
3.3. I princìpi appena esposti hanno per conseguenza che le carenze organizzative dell'ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo. Deve, pertanto, qualificarsi come abnorme - e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo - la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado
(il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell'ufficio stesso), dichiari inammissibile il gravame (Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 17/07/2012, Rv. 623295 - 01), senza previamente accertare se il fascicolo risulti ufficialmente smarrito, accertamento che presuppone una espressa attestazione in tal senso della cancelleria.
3.4. Oltre che irrispettosa dei princìpi appena esposti, la sentenza impugnata è altresì intrinsecamente contraddittoria e sostanzialmente apparente - come denunciato dalla ricorrente col settimo motivo di ricorso (v. p. 26 e 29 del ricorso) - nella parte in cui dapprima afferma che le parti ricevettero dalla Corte territoriale un “invito” ad estrarre copia dei verbali del giudizio di primo grado (p. 4), e successivamente aggiunge che la Corte stessa non era tenuta a disporre ulteriori invii “in conseguenza di un inadempimento imputabile alla parte”.
Affermazioni, queste ultime, tra loro non coerenti, dal momento che un mero invito non fa sorgere obblighi di sorta in chi lo riceve”.
11. ha riassunto il giudizio. Parte_1
Ha chiesto che la Corte adita, previo esame delle risultanze istruttorie, decida la causa con il rigetto delle domande avanzate da , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
.
[...]
12. Si sono costituiti , e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
Hanno chiesto di:
- rigettare l'appello proposto e confermarsi integralmente la sentenza impugnata, condannando l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio, nonché ancora del prosieguo di questo giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari;
- l'applicazione della liquidazione e condanna a carico dell'appellante del danno conseguente alla temerarietà della lite, ai sensi dell'articolo 96 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente chiarito che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cpp, con cui la stata condannata a 2 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa, può essere _1
utilizzata quale indizio, nel presente giudizio, insieme agli altri elementi probatori emergenti dall'istruttoria.
Tanto è stato affermato dalla Corte di cassazione - con valore ormai di giudicato nel presente giudizio - nella ordinanza n. 8506/2023 - che ha rimesso il giudizio a questa Corte -:
“
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 444 c.p.p. Deduce che la sentenza penale c.d. di “patteggiamento” è priva di qualsivoglia effetto nel giudizio civile di danno, e che di conseguenza sia il Tribunale, sia la Corte d'appello non avrebbero potuto condannarla sulla base unicamente del suddetto provvedimento.
2.1. Il motivo è infondato alla luce del consolidato principio secondo cui la sentenza penale di patteggiamento costituisce un elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice civile, ove ricorrano i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. (Sez. 3 -, Sentenza n. 20170 del
30/07/2018, Rv. 650182 - 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 7363 del 7/03/2022; Sez. 1 -, Ordinanza
n. 40796 del 20/12/2021; Sez. 3 -, Sentenza n. 20170 del 30/07/2018).
Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto - e ciò è corretto - che la sentenza di patteggiamento costituisca un mero indizio, e che il Tribunale l'aveva valutata unitamente alle altre fonti di prova ritualmente acquisite (così la sentenza impugnata, p. 6, terzo capoverso).
Lo stabilire, poi, se tali indizi possedevano o meno i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. è valutazione di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità”.
2. La domanda di risarcimento formulata da va accolta, ai sensi della Controparte_2
motivazione che segue.
3. La nella comparsa di costituzione di primo grado (pg. 5) allegò che: _1
- i ragazzi entrati nel suo negozio, nel vederla arrivare, frettolosamente cercarono di uscire dal negozio e, in questo modo si spintonarono a vicenda;
alcuni di essi caddero a terra sui cannucciati e vennero calpestati dagli altri ragazzi in fuga;
- quando ella giunse nel negozio, steso sui cannucciati vi era ancora un ragazzo, identificato quale , verso il quale la inveì, fino a quando non si accorse della Controparte_2 _1
giovane età di questi.
4. I testi di parte convenuta, e , hanno riferito versioni non Testimone_3 Testimone_2
concordanti.
Nessuno dei due testimoni ha affermato che i bambini, nella fuga, si calpestarono a vicenda: entrambi hanno solo affermato che alcuni bambini caddero.
Ma soprattutto, va rilevato che mentre la ha allegato di essere giunta nel negozio _1
quando era ancora a terra, entrambi i detti testimoni hanno dichiarato che Controparte_2
la giunse nel negozio quando tutti i ragazzi erano già scappati. _1 Le discordanze evidenziate – non di poco momento – rendono privi di supporto probatorio i fatti come allegati dalla _1
5. La semplice caduta su cannucciati non appare compatibile con quanto emerge dal referto del Pronto Soccorso (prodotto dai ). Nella diagnosi dei sanitari si legge: “ferite CP_2 escoriate regione dorsale e contusioni multiple per il corpo”.
Dato che non vi è prova che il sia stato calpestato da altri ragazzi in fuga, una CP_2
caduta sulle cannucce non giustifica la presenza di contusioni multiple sul corpo.
Inoltre, sempre nella diagnosi si legge: “Stato di moderata ansietà tale da provocare rilassamento degli sfinteri e minzione incontrollata”.
Tale effetto sulla psiche del bambino non appare giustificabile alla luce dei fatti come descritti dai due testimoni indotti dalla – cioè caduta accidentale nel negozio e fuga _1 prima dell'arrivo della -; appare invece più congruo con un episodio di aggressione, _1
come descritto dai . CP_2
6. La testimonianza di , il quale ha confermato l'aggressione da parte della Testimone_1
con un bastone, appare più in linea con quanto emerge dal referto medico. _1
7. Non va trascurata, a quanto punto, l'esistenza di una sentenza di patteggiamento, che, come statuito dalla Corte di cassazione nella ordinanza n. 8506/2023, può essere utilizzata quale indizio che, nella specie, concorre, insieme agli altri elementi evidenziati, a comprovare la responsabilità della _1
8. In conclusione, va riconosciuta la responsabilità della nell'avere aggredito _1
. Controparte_2
Da tale riconoscimento deriva la condanna della al risarcimento dei danni in favore _1
di . Controparte_2
9. In ordine al quantum debeatur, questa Corte non può modificare quanto statuito già dal giudice di primo grado e confermato dal giudice di appello - con il rigetto del gravame interposto dalla _1 la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “se una sentenza di condanna al risarcimento del danno viene impugnata dal soccombente soltanto nella parte in cui se ne afferma sussistere la responsabilità, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame il quale, senza modificare le statuizioni sulla responsabilità, modifichi la quantificazione del danno”
(cfr. Cass. 25933/2018; 18160/2012; 9175/1998; 2474/1989).
Nella specie, dopo la sentenza di primo grado, la non ha mai contestato la _1 quantificazione del danno, concentrando le sue lamentele sull'errato riconoscimento della sua responsabilità.
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento, in favore di , _1 Controparte_2
della somma di euro 4.000,00.
10. Per la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, deve aversi riguardo all'esito finale e complessivo della controversia.
La è risultata soccombente. _1
11. Le spese del primo e del secondo grado devono essere confermate, dato che è rimasta ferma la condanna della e che, quindi, non è stato modificato quanto statuito dal _1 tribunale e confermato dalla corte d'appello.
12. Come disposto dalla Corte di cassazione, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Atteso che nel giudizio di legittimità , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
non si sono costituiti, non deve provvedersi ad alcuna regolazione di spese.
[...]
13. Nel presente giudizio di rinvio, le spese devono gravare su , secondo il Parte_1
principio della soccombenza (art. 91 cpc) e vanno liquidate in favore dei difensori antistatari dei convenuti in riassunzione.
14. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
15. Il valore della controversia è determinato in ragione dell'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00. 16. Facendo applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va liquidata la somma di euro 2.915,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa.
17. Non merita accoglimento la domanda, formulata dai , di condanna della CP_2 _1
al pagamento di un risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Posto che l'art. 96 cpc richiede la presenza dell'elemento soggettivo per procedere alla condanna per responsabilità processuale aggravata, si osserva che, nella specie, non è riscontrabile né dolo, né colpa grave nel comportamento processuale tenuto dalla _1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_2
4.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
b) nulla sulle spese del giudizio di legittimità;
c) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidando, in Parte_1
favore dei difensori antistatari di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, la somma di euro 2.915,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali
[...]
nella misura del 15% iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini