TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/10/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 284/2024
Tribunale Ordinario di Pordenone
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL giudice dr.ssa Daniela Brunetti successivamente all'udienza del 17.10.2024 con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 284/2024 tra le parti:
nato a [...] [...], CF , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], CF , entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fortunato Niro, congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, elettivamente domiciliati in Udine, alla Via Cosattini n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Fortunato Niro.
- Ricorrenti
MIM - (C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario incaricato in giudizio, dott. Controparte_2
- Resistente:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo
1 quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire Parte_1 della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Con conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Parte_2
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Con indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE, e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del CP_3 danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta, del diritto della parte ricorrente alla fruizione Pt_2 della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via CP_3 equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta CONDANNARSI LE
AMMINISTRAZIONI CONVENUTE A CORRISPONDERE, SULLE SOMME RISULTANTI DOVUTE, LA
MAGGIOR SOMMA TRA RIVALUTAZIONE E INTERESSI LEGALI. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
2 somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018
PARTE RESISTENTE
In via preliminare
Si eccepisce tuzioristicamente la prescrizione quinquennale, per gli asseriti crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso (PEC di notifica del 12/06/2024).
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, hanno esposto e documentato:
➢ : Parte_1
• di risultare, al momento del deposito del presente ricorso, dipendente del in qualità di docente inserito nelle GPS di Controparte_4
Pordenone ed attualmente in servizio presso I.I.S. "Leopardi - Majorana” di Pordenone
(doc. 1)
• di aver in precedenza prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente nell'anno scolastico :
- a.s. 2021/2022 - contratti con continuità fino al termine delle attività didattiche dal
05.11.2021 al 10.06.2022, ai sensi dell'art. 4, presso Scuola Primo Grado - IC MI di CA (PN) –
- a.s. 2022/2023 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 07.09.22 al
30.06.23, ai sensi dell'art. 4, presso Scuola Primaria di Fontanafredda (PN),
- a.s. 2023/2024 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 21.09.2023 al
30.06.24, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 presso I.I.S.
"Leopardi - Majorana” di Pordenone
➢ Parte_2
• Di essere un docente inserito nelle GPS di Pordenone, in servizio presso I.C.
Pordenone Centro di Pordenone con contratti a tempo determinato al momento del deposito del presente ricorso, (doc. 1)
3 • di aver in precedenza prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente nell'anno scolastico:
- a.s. 2020/2021 - contratti fino al termine delle attività didattiche dal 22.10.2020 al 30.06.2021, ai sensi dell'art. 4, presso I.C. Montereale “P.D.M. TUROLDO” di Montereale
CE (PN)
- - a.s. 2021/2022 - contratti fino al termine delle attività didattiche dal 12.10.2021 al 30.06.2022, ai sensi dell'art. 4, presso I.C. Montereale “P.D.M. TUROLDO” di Montereale
CE (PN)
- - a.s. 2022/2023 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 26.09.22 al 30.06.23, ai sensi dell'art. 4, presso I.C. “M. Hack” di San Vito al Tagliamento (PN)
- - a.s. 2023/2024 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 25.09.2023 al 30.06.24, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 presso I.C.
Pordenone Centro di Pordenone
Hanno precisato che a fronte della stipula dei predetti contratti a tempo determinato non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Illustrando le ragioni per le quali ritenevano di averne diritto, il ha chiesto Parte_1
l'assegnazione della somma complessiva di € 1.500,00 relativa ai n. 3 anni scolastici
2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 e il della somma complessiva di € 2000,00 Pt_2 relativa ai n. 4 anni scolastici 2020/2021 -2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 ;
Si è costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., ha resistito alle avverse pretese eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., limitando la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo e chiedendo dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse .
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità
4 di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata in via preliminare dal , CP_1 nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della Carta per Parte_1 gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 e il per gli anni Parte_2 scolastici 2020/2021 -2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024, per entrambi, è stata inoltrata diffida al , rispettivamente nelle date 16.11.2023 per e 28/4/2024 CP_1 Parte_1 per (cfr, per entrambi, doc 7 ricorso), rilievi questi che escludono in radice la possibilità Pt_2 di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dai ricorrenti, neppure maturata al momento della presentazione del ricorso.
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade.
Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma può essere cumulato.
Alla luce della giurisprudenza comunitaria e di legittimità ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalità negli anni scolastici sopra indicati, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nel merito, si osserva quanto segue.
5 La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il 1 Estremi della sentenza:
· Numero registro generale 10072/2023
· Numero sezionale 4090/2023
· Numero di raccolta generale 29961/2023
6 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per Parte_1 gli a.s. 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a CP_1 mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
Medesimo diritto va dichiarato per il ricorrente in relazione agli anni scolastici Pt_2
2020/2021 -2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000 CP_1 tramite il sistema della Carta elettronica.;
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023 e
7 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del CP_1 giudizio, che liquida per l'intero in euro 1.314,00 per compenso, oltre accessori di legge. Con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Pordenone in data 27.10.2025
Il giudice dott.ssa Daniela Brunetti
8
Tribunale Ordinario di Pordenone
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL giudice dr.ssa Daniela Brunetti successivamente all'udienza del 17.10.2024 con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 284/2024 tra le parti:
nato a [...] [...], CF , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], CF , entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fortunato Niro, congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, elettivamente domiciliati in Udine, alla Via Cosattini n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Fortunato Niro.
- Ricorrenti
MIM - (C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario incaricato in giudizio, dott. Controparte_2
- Resistente:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo
1 quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire Parte_1 della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Con conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Parte_2
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Con indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE, e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del CP_3 danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta, del diritto della parte ricorrente alla fruizione Pt_2 della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via CP_3 equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta CONDANNARSI LE
AMMINISTRAZIONI CONVENUTE A CORRISPONDERE, SULLE SOMME RISULTANTI DOVUTE, LA
MAGGIOR SOMMA TRA RIVALUTAZIONE E INTERESSI LEGALI. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
2 somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018
PARTE RESISTENTE
In via preliminare
Si eccepisce tuzioristicamente la prescrizione quinquennale, per gli asseriti crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso (PEC di notifica del 12/06/2024).
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, hanno esposto e documentato:
➢ : Parte_1
• di risultare, al momento del deposito del presente ricorso, dipendente del in qualità di docente inserito nelle GPS di Controparte_4
Pordenone ed attualmente in servizio presso I.I.S. "Leopardi - Majorana” di Pordenone
(doc. 1)
• di aver in precedenza prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente nell'anno scolastico :
- a.s. 2021/2022 - contratti con continuità fino al termine delle attività didattiche dal
05.11.2021 al 10.06.2022, ai sensi dell'art. 4, presso Scuola Primo Grado - IC MI di CA (PN) –
- a.s. 2022/2023 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 07.09.22 al
30.06.23, ai sensi dell'art. 4, presso Scuola Primaria di Fontanafredda (PN),
- a.s. 2023/2024 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 21.09.2023 al
30.06.24, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 presso I.I.S.
"Leopardi - Majorana” di Pordenone
➢ Parte_2
• Di essere un docente inserito nelle GPS di Pordenone, in servizio presso I.C.
Pordenone Centro di Pordenone con contratti a tempo determinato al momento del deposito del presente ricorso, (doc. 1)
3 • di aver in precedenza prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente nell'anno scolastico:
- a.s. 2020/2021 - contratti fino al termine delle attività didattiche dal 22.10.2020 al 30.06.2021, ai sensi dell'art. 4, presso I.C. Montereale “P.D.M. TUROLDO” di Montereale
CE (PN)
- - a.s. 2021/2022 - contratti fino al termine delle attività didattiche dal 12.10.2021 al 30.06.2022, ai sensi dell'art. 4, presso I.C. Montereale “P.D.M. TUROLDO” di Montereale
CE (PN)
- - a.s. 2022/2023 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 26.09.22 al 30.06.23, ai sensi dell'art. 4, presso I.C. “M. Hack” di San Vito al Tagliamento (PN)
- - a.s. 2023/2024 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 25.09.2023 al 30.06.24, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 presso I.C.
Pordenone Centro di Pordenone
Hanno precisato che a fronte della stipula dei predetti contratti a tempo determinato non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Illustrando le ragioni per le quali ritenevano di averne diritto, il ha chiesto Parte_1
l'assegnazione della somma complessiva di € 1.500,00 relativa ai n. 3 anni scolastici
2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 e il della somma complessiva di € 2000,00 Pt_2 relativa ai n. 4 anni scolastici 2020/2021 -2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 ;
Si è costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., ha resistito alle avverse pretese eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., limitando la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo e chiedendo dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse .
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità
4 di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata in via preliminare dal , CP_1 nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della Carta per Parte_1 gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 e il per gli anni Parte_2 scolastici 2020/2021 -2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024, per entrambi, è stata inoltrata diffida al , rispettivamente nelle date 16.11.2023 per e 28/4/2024 CP_1 Parte_1 per (cfr, per entrambi, doc 7 ricorso), rilievi questi che escludono in radice la possibilità Pt_2 di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dai ricorrenti, neppure maturata al momento della presentazione del ricorso.
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade.
Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma può essere cumulato.
Alla luce della giurisprudenza comunitaria e di legittimità ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalità negli anni scolastici sopra indicati, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nel merito, si osserva quanto segue.
5 La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il 1 Estremi della sentenza:
· Numero registro generale 10072/2023
· Numero sezionale 4090/2023
· Numero di raccolta generale 29961/2023
6 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per Parte_1 gli a.s. 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a CP_1 mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
Medesimo diritto va dichiarato per il ricorrente in relazione agli anni scolastici Pt_2
2020/2021 -2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000 CP_1 tramite il sistema della Carta elettronica.;
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023 e
7 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del CP_1 giudizio, che liquida per l'intero in euro 1.314,00 per compenso, oltre accessori di legge. Con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Pordenone in data 27.10.2025
Il giudice dott.ssa Daniela Brunetti
8