Articolo 37 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 agosto 1965
Art. 37. Incedibilita', impignorabilita' e insequestrabilita' delle pensioni.
Le pensioni costituite in forza della presente legge non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri, per il pagamento delle diarie relative.
Esse sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggette a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di trattenere sulle prestazioni di cui alla presente legge l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
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