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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1881/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1881/2025 R.G. promossa da:
( ) e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Pelella presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Ravenna (RA), Via IV Novembre n. 5, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI Per_
“1) La figlia minore si trasferirà unitamente alla madre presso l'abitazione di esclusiva proprietà Per_ della IGnora , sita in Ravenna alla via Cividale n. 9, entro il mese di giugno 2025. Parte_1 manterrà quindi la propria residenza anagrafica presso la madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima e sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale viene esercitata disgiuntamente.
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere la figlia minore in qualunque momento compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastico e ricreativi della stessa, previo accordo con la madre e, comunque, almeno un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00, Per_ nonché un fine settimana consecutivo ogni due settimane. Ciascun genitore trascorrerà altresì con pagina 1 di 3 durante le vacanze natalizie, una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale o del Capodanno e durante le vacanze pasquali, tre giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. La minore, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e a tal fine, le parti si impegnano a comunicare vicendevolmente i periodi prescelti entro il 30 maggio di ogni anno;
Per_ 3) Il SI. a decorrere dalla uscita della compagna e della piccola dalla propria abitazione, Pt_2 corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo di mantenimento della figlia, in via anticipata Pt_1 mensile entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo verrà versato sul conto corrente che la IG.ra avrà cura di comunicare Pt_1 al IG. Pt_2
4) L'assegno unico verrà percepito per intero dalla IG.ra e a tal fine il IGnor si impegna Pt_1 Pt_2
a fornire, a semplice richiesta dell'ex compagna, la documentazione necessaria ai fini della redazione del modello ISEE e ogni altro documento necessario all'ottenimento di tale sussidio;
5) I genitori provvederanno a suddividere le spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno, applicando e osservando quanto previsto dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare in essere presso il Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015, riportandosi al medesimo Protocollo per ciò che attiene alla individuazione delle spese di tipo straordinario da concordarsi preventivamente e quelle per le quali non sia necessario il preventivo accordo;
6) Le spese del presente procedimento sono compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/4/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 19/6/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in pagina 2 di 3 via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1881/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio del 14/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1881/2025 R.G. promossa da:
( ) e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Pelella presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Ravenna (RA), Via IV Novembre n. 5, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI Per_
“1) La figlia minore si trasferirà unitamente alla madre presso l'abitazione di esclusiva proprietà Per_ della IGnora , sita in Ravenna alla via Cividale n. 9, entro il mese di giugno 2025. Parte_1 manterrà quindi la propria residenza anagrafica presso la madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima e sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale viene esercitata disgiuntamente.
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere la figlia minore in qualunque momento compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastico e ricreativi della stessa, previo accordo con la madre e, comunque, almeno un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00, Per_ nonché un fine settimana consecutivo ogni due settimane. Ciascun genitore trascorrerà altresì con pagina 1 di 3 durante le vacanze natalizie, una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale o del Capodanno e durante le vacanze pasquali, tre giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. La minore, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e a tal fine, le parti si impegnano a comunicare vicendevolmente i periodi prescelti entro il 30 maggio di ogni anno;
Per_ 3) Il SI. a decorrere dalla uscita della compagna e della piccola dalla propria abitazione, Pt_2 corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo di mantenimento della figlia, in via anticipata Pt_1 mensile entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo verrà versato sul conto corrente che la IG.ra avrà cura di comunicare Pt_1 al IG. Pt_2
4) L'assegno unico verrà percepito per intero dalla IG.ra e a tal fine il IGnor si impegna Pt_1 Pt_2
a fornire, a semplice richiesta dell'ex compagna, la documentazione necessaria ai fini della redazione del modello ISEE e ogni altro documento necessario all'ottenimento di tale sussidio;
5) I genitori provvederanno a suddividere le spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno, applicando e osservando quanto previsto dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare in essere presso il Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015, riportandosi al medesimo Protocollo per ciò che attiene alla individuazione delle spese di tipo straordinario da concordarsi preventivamente e quelle per le quali non sia necessario il preventivo accordo;
6) Le spese del presente procedimento sono compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/4/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 19/6/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in pagina 2 di 3 via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1881/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio del 14/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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