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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 14453/2024, pendente tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentate e difese dall'avv.to Michela Sauro ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in RI D'DA (CR), Via Arte e Mestieri n. 7, come da delega allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e ersona del tempore, Controparte_1 CP_2
l' in persona in carica, Controparte_3 CP_4
l' , in persona del Dirigente in carica, rap ati e Controparte_5
d afino e Stefano Rovelli, domiciliati in , Via CP_5
Soderini, 24 convenuti
Oggetto: carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente, nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato;
A are il diritto delle ricorrenti Parte_1 Parte_3
all'assegnazione della carta e
[...] Parte_2
e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l'anno 2024/2025; Per l'effetto,
1 b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 5.00,00, a favore di ciascuna delle ricorrenti;
- in subordine e per l'ipotesi di fuoriuscita delle ricorrenti dal sistema scolastico al momento della pronuncia giudiziale, condannare il al risarcimento del CP_1 danno nella misura di €. 5.00,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia o equa;
c) Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6 della l. 412/91, con decorrenza dall'inizio di ogni anno scolastico cosi come riconosciuto dalla Cassazione con sentenza del 27.10.23;
d) In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori e contributo unificato, tenendo conto dei minimi tabellari di legge inderogabili (cosi come chiarito dalla Cass. Civ. n. 10466/2023 del 19.04.2023), con distrazione nei confronti dei procuratori antistatari.
Per la parte convenuta:
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
RIGETTARE il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
RIGETTARE la richiesta di riconoscimento di accessori sulla somma pretesa e di cumulo di interessi e rivalutazione.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Svolgimento del processo
Le signore Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenu , prestato servizio alle dipendenze del quali docenti in forza di Controparte_1 contratti fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2024-2025; - di non aver fruito del beneficio della c.d. Carta Docente previsto dalla legge n. 107/2015;
- di avere svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo;
- di averne diritto, quale docente precario, sulla base del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tanto premesso, le ricorrenti hanno concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa è decisa come segue.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di
2 ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e d lti da enti accreditati presso i , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
2. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una norma va al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche
3 essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Anche io di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha giudicato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.”
Per l'effetto ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre CP_7
2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
3. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
In maniera conforme si è ripetutamente espresso questo Tribunale con numerose sentenze (cfr., ex multis, sentenza n. 3124/2022, dott.ssa Colosimo;
sentenza n. 34/2023, dott. Di Leo;
sentenza 2290/22, dott.ssa sentenza 2376/22, dott.ssa Palmisani;
Per_1 sentenza 2835/22, dott.ssa ; sentenza 2843/22, dott.ssa ). Per_2 Per_3
Con la sentenza n. 29961/23 emessa nel noto giudizio di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. la Suprema Corte ha, infine, chiarito che:
“1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta a ” CP_1
e che:
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello
4 perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Le ricorrenti hanno dimostrato di essere in servizio quali docenti per effetto dei seguenti contratti a fino al termine delle attività didattiche: quanto alla ricorrente Parte_1
a/s. 2024/2025: dal 01.09.24 al 30.06.2025 per 18 ore settimanali presso Second. I GR Conti - Istituto Comprensivo Puglisi di Buccinasco (cfr. doc. 1, fascicolo parte CP_8 ricorrente); quanto alla ricorrente Parte_3
a/s. 2024/2025: dal 02.10.2024 al 30.06.2025 per 24 ore settimanali presso Primaria Vighignolo - Istituto comprensivo TI AN (MI) (cfr. doc. 2, fascicolo parte ricorrente); quanto alla ricorrente Parte_2
a/s. 2024/2025: dal 04.11.24 al 30.06.2025 per 25 ore settimanali presso l'Istituto comprensivo TI AN (MI) (cfr. doc. 3, fascicolo parte ricorrente).
Le ricorrenti hanno, quindi, prestato attività di docenza in qualità di supplente con contratti sino al termine delle attività didattiche e sono attualmente in servizio in forza dei predetti contratti.
L'Amministrazione convenuta deve, quindi, essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Deve, dunque, essere accertato il diritto delle ricorrenti di ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso per l'importo di € 500,00 per ciascun anno.
In proposito, nel solco della giurisprudenza citata ed in accordo con tale orientamento, si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per lo scaglione fino a € 1.101,00, con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del numero di parti e dell'assenza di questioni di particolare complessità stante l'attuale quadro giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti di ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di € 500,00 e per l'effetto:
5 condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna la parte resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 948,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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