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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 13/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 18/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA come da procura in atti appellante
e
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. CHELODI CARLO e dall'avv. MODENA RICCARDO , come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Così come rassegnate nel proprio atto di citazione e di seguito pedissequamente riportate: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1072/2023 del Tribunale di Trento, impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte in premessa;
in via istruttoria, rinnovare la CTU disposta nel giudizio di primo grado per i motivi esposti in narrativa nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1072/2023, pronunciata dal Tribunale di Trento il 12.12.2023 nel giudizio distinto a R.G. 3878/2017, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado
Per parte appellata:
Per i motivi e le ragioni di cui in comparsa di costituzione e risposta dd.
30.04.2024 ed ulteriori atti e verbali di causa e per ogni motivo e ragione ulteriori fossero emersi e/o dovessero emergere in corso di causa, voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
Rigettare l'appello, siccome inammissibile e comunque infondato, confermare la sentenza impugnata. Spese rifuse per entrambi i gradi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.10 2017, Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1122/2017 del 20-9-2017,
pag. 2/31 munito di formula esecutiva, con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 136.362,00, oltre accessori e spese, a favore di Parte_1
Esponeva di essere erede testamentaria di , deceduto nel SO
2011; di non conoscere ricorrente in sede monitoria, né i Parte_1
rapporti di credito fra questi e il proprio dante causa;
che era SO
affetto nell'anno 2007 da grave malattia, già diagnosticata nel 2005, che aveva comportato quattro ricoveri fra gennaio e novembre 2007; di non conoscere i documenti posti a fondamento della pretesa creditoria, contestati anche relativamente alle date. Eccepiva la nullità dell'atto datato 28-8-2007 per difetto di causa ex art. 1418 c.c. e per assenza di reciproche concessioni (art. 1965 c.c.); ne negava la natura confessoria attesa la mancata individuazione del credito, con invalidità anche per ciò che concerne interessi ultralegali;
eccepiva la nullità ovvero l'annullabilità dell'atto anche ex artt. 1971 e 1972 c.c.. Contestava poi che la cambiale datata 28-8-2007 potesse costituire titolo esecutivo perché non regolarizzata in bollo;
negava che in ogni caso potesse essere stata rilasciata a scopo di garanzia. Formulava disconoscimento della autenticità delle firme apposte sui documenti e faceva presente di avere proposto denuncia-querela in sede penale. Eccepiva la intervenuta prescrizione del credito azionato. Infine, deduceva che fosse tenuto a rispondere anche
, che era stato reintegrato nella quota di legittima. Chiedeva Persona_2
quindi in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.; nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto con ordine al competente Conservatore tavolare della cancellazione della prenotazione di ipoteca sub G.N. 2630/2017 e di ogni aggravio ulteriore.
pag. 3/31 Si costituiva deducendo che: il credito era fondato su Parte_1
prova scritta, costituita da transazione contenente riconoscimento di debito per l'importo ingiunto e da cambiale di pari data, con astrazione processuale ex art. 1988 c.c.; la cambiale aveva natura astratta ed era conforme ai requisiti di cui alla legge cambiaria, anche quanto all'apposizione di marca da bollo, oltre ad avere scadenza a data certa al
31-7-2017; la data dei documenti era certa ed opponibile anche nei rapporti con l'erede. Proponeva istanza di verificazione , provvedendo al deposito degli originali degli atti contestati .
Contestava quindi l'infondatezza delle eccezioni di nullità spiegate da parte attrice;
deduceva che la causale dell'obbligazione risiedeva nel prestito per la somma di lire 132.867,815 (euro 68.620,50) sorto il
20.5.1998, come altresì da dichiarazione sottoscritta da il SO
27.1.2003, con computo di interessi al 5% annuo, con assunzione di impegno alla restituzione entro il 31.5.2007; e che il relativo inadempimento aveva condotto alla stipula della transazione del
28.8.2007, con impegno alla restituzione entro il 31.7.2017, oltre interessi legali sino al saldo. Rilevava poi che l'attrice non aveva dedotto quale conseguenza della malattia di la relativa incapacità. Infine SO
deduceva che l'unica erede del debitore era l'attrice, mentre Persona_2
aveva rinunciato all'esercizio della domanda di riduzione, a fronte di transazione del 29.4.2013. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Disposta la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita a mezzo di consulenza tecnica: all'esito del deposito della relazione peritale e di quella integrativa, con pag. 4/31 sentenza n. 1072/2023 il Tribunale di Trento accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto;
ordinava, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza, al competente conservatore tavolare la cancellazione della prenotazione di ipoteca a carico degli immobili dell'attrice di cui al decreto tavolare sub GN
2630/2017 ; condannava alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di;
poneva l'onere della CTU in via definitiva a Controparte_1
carico dell'opposto.
Il Tribunale rilevava che in sede monitoria parte ricorrente aveva chiesto il pagamento di euro 136.362,00, dimettendo come prova scritta. “atto di transazione stragiudiziale” datato 28-8-2007 nonché cambiale di pari data, con indicazione di scadenza al 31.7.2017 (all.ti 1 e 2 al ricorso monitorio;
docc. 3 e 4 att.; docc. 1 e 2 conv.). L'opposto aveva inoltre dimesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del. 27.1.2003 (doc. 6 conv.) oltre a prospetto di calcolo di interessi (doc. 9 conv.) e copia di cambiale “barrata” del 20.5.1998 (doc. 7 conv.) nonché documento del
23.6.2008 denominato “verbale operazioni esecutive riguardanti la transazione stragiudiziale dd. 28.08.2007” (doc. 10 conv.); avendo chiesto la verificazione a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni, aveva dimesso gli originali dei documenti del 2007 e di quello del 2003 .
Prendeva inoltre atto che l'opposto aveva allegato che il credito trovava titolo nel rapporto di mutuo risalente al 1998, avendo SO
ottenuto un prestito di lire 132.867.815 (pari ad euro 68.620,50) in data
20.5.1998, con computo di interessi al tasso del 5% annuo;
si era impegnato alla restituzione in data 31.5.2007 per un importo pari a lire
206.596.446; successivamente le parti avevano concluso la transazione pag. 5/31 giudiziale dimessa in atti che prevedeva l'impegno del alla R_
restituzione dell'importo, maggiorato di interessi legali computati dal 2007 al 2017, entro il 31-7-2017. L'opposto aveva inoltre specificato che il prestito sarebbe stato imposto dal al per non ostacolare la R_ Pt_1
vendita degli immobili sub pp.ff. 4367/1 e 4367/2 C.C. Cavalese.
Il Tribunale osservava che la prospettazione era stata contestata dalla opponente la quale aveva prodotto documentazione attestante che il convenuto non era mai stato proprietario della p.f. 4367/1 C.C. Cavalese
(doc. 23 ed ulteriore afferente al trasferimento nel 2002 della proprietà di detta p.f. e della p.f. 4367/2 C.C. da parte dei rispettivi proprietari, diversi dal convenuto (doc. 21 att.). L'opponente aveva inoltre dimesso comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ad una contraffazione della marca da bollo apposta sulla cambiale del 28.8. 2007 (doc. 16 att.; cfr. anche docc. 31 e 32 att.), nonché gli atti e i documenti relativi procedimento penale a carico del convenuto n. 4320/2017 R.G.N.R., in cui si era costituita parte civile , ed altresì la perizia grafologica espletata in sede penale (doc. 49 att.)
All'esito della indagine peritale, con successiva integrazione, sulla cambiale, sulla transazione giudiziale dd. 28-8-2007 e sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dd. 27.01.2003, il Tribunale pendeva atto che il CTU aveva ritenuto apocrifa la firma sulla cambiale, osservando che
“la firma X2, su cambiale datata “Cavalese, 28.08.2007” intestata a “sig.
nt. 2.9.1955” con importo di euro 136.362,00, Parte_1 Per_3
sarebbe stata realizzata a ricalco, su fotocopia della X1 [atto di transazione stragiudiziale sub doc. 1 conv.] leggermente ingrandita rispetto alle dimensioni originali di quest'ultima; aveva invece ravvisato l'autografia pag. 6/31 delle firme sull'atto di transazione stragiudiziale datato 28-8-2007 e sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dd. 27-1-2003 (Relazione dd.
9-4-2019). Il Tribunale prendeva atto che tali affermazioni erano state confermate anche all'esito delle successive integrazioni peritali in relazione alla falsità della firma sulla cambiale nonché all'autografia della firma sulla dichiarazione del 27.1.2003 e di quella dell'atto di transazione stragiudiziale avente la stessa data della cambiale, dal momento che il CTU non aveva condiviso le conclusioni della perizia espletata in sede penale che, sull'assunto che anch'essa costituirebbe copia di terza e ulteriore firma, ne aveva ritenuto la falsità. A fronte della contestazione di nullità della C.T.U. sollevata dalla difesa di parte opposta, Il Tribunale escludeva che le considerazioni relative ad prospettata ipotesi di abusivo riempimento in bianco potessero essere apprezzate ai fini della decisione, in quanto afferenti ad un procedimento di querela di falso, allo stato non proposto;
ma rilevava che le parti della perizia inerenti tale profilo non sembrano inficiare nella loro utilizzabilità le restanti, che ne risultano autonome.
Al contempo riteneva priva di fondamento la doglianza relativa ai documenti utilizzati in sede di integrazione, ovvero la perizia penale e i relativi allegati, osservando che le scritture di comparazione erano relative al più a “fatti secondari” strumentali all'indagine, non avendo portata dimostrativa propria di alcun fatto. Sottolineava inoltre che in sede di integrazione il CTU aveva fatto riferimento,-oltre che agli atti e alle scritture di comparazione già a disposizione per l'espletamento delle indagini poi confluite nell'elaborato depositato in data 9.4.2019, altresì alla dichiarazione sostitutiva del 27.1.2003, già prodotta nel corso del giudizio
(doc. 11 conv.; doc. 27 att.), e al verbale del 2008, parimenti già acquisito pag. 7/31 al giudizio (doc. 10 conv.), peraltro precisandone la disponibilità soltanto
“in copia”. Con riguardo poi alla perizia redatta in sede penale, datata 26 gennaio 221 ed ai relativi allegati, sottolineava che era stata dimessa dalla opponente in data 9.4.2021 e che tale produzione era tempestiva in quanto relativa a documenti sopravvenuti ed era stata effettuata prima dell'udienza immediatamente successiva nel presente procedimento, tenutasi l'11-5-
2021. Escludeva quindi che il CTU avesse utilizzato documenti diversi da quelli ritualmente già acquisiti al giudizio su iniziativa delle parti.
Rilevava poi che il C.T.U. era stato espressamente incaricato di prendere posizione sulle risultanze della perizia penale, sicché, salve le precisazioni in ordine all'ipotesi prospettata di abusivo riempimento, non aveva esorbitato l'ambito dell'incarico conferitogli. Riteneva inoltre pienamente condivisibile la scelta del GI di richiedere al CTU di prendere posizione sulle conclusioni formulate in sede di indagini penali, ricordato che la perizia espletata in sede penale così come i restanti documenti acquisiti in quella sede possono, infatti, costituire fonte di prova anche nel giudizio civile, rilevando inoltre che entrambe le parti avevano partecipato al procedimento penale ed all'espletamento della perizia d'ufficio ai sensi dell'art. 441 co. 5”. Evidenziava inoltre la genericità delle contestazioni mosse a tale utilizzabilità.
All'esito della ampia disamina delle contestazioni di tipo procedurale sollevate all'elaborato del consulente ed alla integrazioni, il Tribunale condivideva le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. in ordine al carattere apocrifo della sottoscrizione apposta sulla cambiale del 28.8.2007
e all'autografia della dichiarazione sostitutiva del 27.1.2007, in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate quanto alla sottoscrizione della pag. 8/31 cambiale, essendosi indicato, previe esaustive analisi, che la stessa corrisponde a riproduzione di firma terza e, secondo la prospettazione del
C.T.U., di quella apposta sull'atto di c.d. transazione stragiudiziale del
28.8.2007 ritenuta autentica. Escludeva che la statuizione di falsità del contenuto della dichiarazione del 27.1.2003 presente nella sentenza penale potesse spiegare effetti nel presente giudizio in difetto di formazione del giudicato. Ulteriori elementi a conforto della apocrifia della firma apposta sulla cambiale datata 28.8.2007 venivano desunti dalle segnalazioni della agenzia della Entrate della “non autenticità” della marca da bollo e dalla conseguente instaurazione di procedimento penale e riteneva priva di spiegazione l'apposizione di un contrassegno
“contraffatto” su una cambiale laddove effettivamente sottoscritta.
Osservava inoltre che erano stati dimessi documenti rinvenuti nel computer del convenuto o comunque nella sua disponibilità, recanti file con immagini relative a cambiali in bianco (doc. 41 att.) e a marche da bollo
(doc. 42 att.), circostanza che era rimasta anch'essa priva di spiegazione al pari del rinvenimento di immagini della firma di SO
Conclusivamente affermava che la cambiale non era stata sottoscritta dal
R_
Con riguardo alla sottoscrizione apposta sulla scrittura privata, c.d. atto di transazione stragiudiziale di pari data, sottolineava che la dedotta falsità in sede penale era stata affermata dalla comparazione con firma ulteriore e terza, di cui il CTU non aveva avuto la disponibilità in originale;
tali incertezze, valutate unitamente alla rilevata disponibilità da parte del convenuto di immagini di firme del che era rimasta priva di R_
spiegazione, non consentivano di reputare conseguita la certezza circa pag. 9/31 l'autenticità della sottoscrizione sull'atto di transazione giudiziale all'esito di giudizio di verificazione, con le necessarie implicazioni consequenziali in diritto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c. in relazione all'istanza di verificazione avanzata dal medesimo convenuto. Ulteriori elementi che non deponevano a conforto della autenticità erano le incoerenze temporali fra la reputata collocazione temporale della data della sottoscrizione, cui non potrebbe che riferirsi anche la data dell'atto, e il contenuto di quest'ultimo.
Ciò premesso, anche assumendo l'autografia della sottoscrizione, il
Tribunale rilevava che il documento non conteneva riferimenti ai fatti storici concernenti il rapporto sostanziale fondamentale, essendo stato richiamata in modo generico la sussistenza di un debito in scadenza nel
2007, senza alcuna indicazione del rapporto fondamentale, della data della costituzione e degli elementi essenziali, neppure con riguardo all'importo iniziale. Escludeva quindi che le dichiarazioni ivi presenti avessero valenza di promessa di pagamento non titolata, come pure di confessione . Rilevava poi che c.d. transazione stragiudiziale aveva ad oggetto un atto rivelatosi inesistente, i.e. la cambiale sopra menzionata (doc. 1 conv.: “Il signor
promette di pagare la cambiale al signor SO Parte_1
, oggi sottoscritta di Euro 136.362,00, entro il 31.07.2017”)e ciò ne
[...]
elideva la efficacia negoziale, venendone meno l'oggetto, al contempo incrinando quella probatoria.
Aggiungeva che alla parte in cui si legge: è e si Parte_2
riconosce debitore nei confronti di della somma Parte_1
complessiva di Euro 136.362,00” (l'importo esposto nella cambiale sub doc. 8 conv.) e “ si impegna a pagare la suddetta somma SO
pag. 10/31 di denaro, comprensiva di interessi e svalutazione maturati e maturandi entro il termine massimo del 31.07.2017” non poteva attribuirsi efficacia di ricognizione di debito;
se anche avesse voluto ravvisarsi una promessa di pagamento, erano non di meno fondate le contestazioni di parte opponente in relazione agli interessi di cui non erano indicati il tasso ma neppure i criteri con cui erano stati determinati . Dichiarava pertanto l'atto nullo per difetto di forma ad substantiam quanto agli interessi computati in misura ultralegale sino al 2007 e nullo quanto a quelli del periodo successivo sino al 2017 per difetto di forma e indeterminatezza.
Rilevato quindi che i documenti dimessi nella fase monitoria non potessero costituire prova adeguata del credito azionato, aggiungeva che neppure la c.d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27.1.2003 (doc. 6 conv.), la cui firma era stata ritenuta autografa dal C.T.U. fosse valorizzabile come atto costitutivo del patto inerente la misura ultralegale degli interessi (oltre ad un loro computo previa capitalizzazione in violazione dell'art. 1283 c.c.) in ragione del suo tenore ,dal momento che dichiarava “di aver ricevuto in prestito da la SO Parte_1
somma complessiva di Lire 132.867.815”, “di essere tuttora debitore nei confronti di del suddetto importo pari ad Euro 68.620,50”;e Parte_1
quindi si obbligava “a restituirlo entro il 31.05.2007 maggiorato degli interessi legali, a tasso fisso del 5%, in vigore al momento della sottoscrizione della relativa cambiale, avvenuta il 20.05.1998, ammontante complessivamente: capitale + interessi dal 20.05.1998 al 31.08.2007 a Lire
206.596.446”, con impegno, in caso di estinzione anticipata, al pagamento dell'importo maggiorati degli interessi a tasso fisso del 5% (doc. 6 conv.).
pag. 11/31 Pertanto pur aderendo nella prospettazione della parte opposta, secondo cui la stessa costituiva atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento di un debito futuro, questo ultimo, in ragione della invalidità relativa alla determinazione degli interessi, sarebbe stato comunque inferiore rispetto a quello indicato come oggetto di promessa nonché all'importo azionato in sede monitoria.
Sotto altro profilo, sottolineava che l'opponente aveva documentato che dalle risultanze di conto corrente non emergevano nel periodo indicato nella dichiarazione a firma del trasferimenti di somme da parte R_
dell'opposto; mentre vi erano prelevamenti per importi significativi per investimenti in titoli, per cui era provata una disponibilità di liquidità da parte del che contrastava con un concreto interesse al R_
conseguimento della somma. Aggiungeva che l'opponente aveva inoltre provato che il convenuto non aveva mai vantato titolo di proprietà sulla p.f. 4367/1 C.C. Cavalese (doc. 23 att.), offrendo anche elementi atti ad escluderla sulla p.f. 4367/2 C.C. (doc. 21 att.); e che tali circostanze confutavano la prospettazione dell'opposto sulle ragioni che avrebbero giustificato il prestito che gli sarebbe stato “imposto” dal R_
Escludeva che a conferma dell'esistenza del rapporto fondamentale potessero sopperire le dichiarazioni di terzi acquisite ex art. 391 bis c.p.p.
(doc. 13 att.), sia in quanto acquisite senza le forme dettate per la prova testimoniale sia in quanto comunque dichiarazioni de relato;
erano comunque del tutto generiche e si ponevano in contrasto con le risultanze di causa, in specie in ordine al supposto tasso di interesse migliorativo rispetto a quello applicato in sede bancaria. Concludeva quindi che pag. 12/31 dovesse ritenersi dimostrata, anche in via presuntiva, l'inesistenza del rapporto causale sotteso all'obbligazione azionata in sede monitoria.
Infine, riteneva non rilevante il verbale del 23.6.2008, in quanto faceva esclusivo riferimento alla consegna di cambiali, che non erano state dimesse e la cui prova non era altrimenti conseguibile.
Sulla base di tali considerazioni, respingeva la domanda proposta e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione datato 19 gennaio 2024 proponeva appello
[...]
chiedendo che, previa rinnovazione della CTU grafologica, si Pt_1
riformasse la sentenza n. 1072/2023 “respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte” con condanna della controparte alla rifusione delle spese di ogni fase e grado del giudizio
Si costituiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità CP_1
dell'appello di cui chiedeva nel merito il rigetto, in ragione della mancata fondatezza dei motivi di appello.
Con ordinanza del 18 maggio 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa datata 21 maggio 2024 si costituiva come nuovo difensore di l'avvocato Lucrezia Francesca Crisponi . Parte_1
Con ordinanza del 29 ottobre/ 7 novembre 2024, la Corte ritenuto che la procura dimessa in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, non presentava i requisiti di cui all'art 83 c.p.c. ,concedeva ai sensi dell'art 182 c p.c. a parte appellante termine perentorio sino al 19 novembre 2024 per il deposito di procura alle liti relativa al giudizio di appello.
pag. 13/31 Il deposito veniva effettuato da parte dell'avvocato Lucrezia Francesca
Pulcini in data 18 novembre 2024.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con provvedimento in data 18 dicembre 2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art 342 c.p.c. dell'appello sollevata dalla parte appellata, dal momento che l'atto introduttivo contiene sia pure in forma talvolta discorsiva l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è pronunciata la Cassazione
a Sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
pag. 14/31 Nel merito, con il primo motivo parte appellante sottolinea che il Pt_1
CTU aveva ritenuto autografe e quindi riferibili a la SO
sottoscrizione apposta sulla dichiarazione sostitutiva presente sull' atto notorio del 27.01.2003, con cui il de cuius aveva riconosciuto di aver ricevuto dal la somma di Lire 132.867.815 e “di essere ancora Pt_1
debitore della somma di euro 68.620,50” obbligandosi alla restituzione entro il 31.05.2007 (doc. 6 primo grado); nonché la sottoscrizione Pt_1
apposta sull'atto di transazione stragiudiziale, nel quale il de cuius aveva ribadito di essere debitore della somma di euro 136.362,00 per effetto del debito contratto nell'anno 1998, impegnandosi alla restituzione “entro il termine massimo del 31.07.2017” (doc. 3 primo grado). R_
Stigmatizza che il Tribunale non ha applicato in modo corretto i principi di cui all'art 1988 c.c., ravvisando il superamento della presunzione ex art. 1988 c.c. con riguardo al riconoscimento di debito in quanto “l'atto dd.
28-8-2007 (doc. 1 conv.) non costituisce fonte autonoma del rapporto sostanziale di mutuo che avrebbe dato origine al credito e che si limita a presupporre.”; e che tale efficacia non potrebbe essere attribuita neppure al contratto transattivo considerato che la portata transattiva era limitata ad una dilazione di pagamento. Deduce che di contro il “rapporto sottostante” era stato allegato e provato dal creditore, in quanto i testimoni e , sentiti nell'ambito delle Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
indagini difensive, avevano confermato l'esistenza del contratto di mutuo,
e lamenta come il Tribunale non abbia adeguatamente motivato le ragioni per cui non le aveva valorizzate. Conclude quindi che la prova del contratto di mutuo era stata fornita dalla transazione dimessa in atti con cui l'appellante aveva accordato una dilazione , e che la controparte non pag. 15/31 aveva dedotto la nullità, l'inesistenza di tale contratto o la presenza di cause estintive dello stesso che pertanto avrebbe dovuto essere ritenuto valido ed efficace.
Impugna parimenti le statuizioni con cui il Tribunale , premesso che il mutuo presuppone la consegna di denaro, ha ritenuto che tale elemento non potesse ritenersi provato a fronte delle obiezioni della controparte secondo cui non erano presenti nel conto corrente del de duius movimenti compatibili con il prestito;
obietta che avrebbe potuto versare SO
la somma su un conto corrente della cui esistenza la appellata non era a conoscenza o semplicemente riporlo in una cassaforte o, ancora, in una cassetta di sicurezza. Deduce quindi che le allegazioni e contestazioni della appellata, condivise dal Tribunale, appaiono irrilevanti al fine del decidere e inadeguate per escludere l'esistenza del rapporto fondamentale per il quale il de cuius aveva dichiarato di essere debitore nei confronti del sig.
Pt_1
Conclude affermando “l'efficacia dell'atto di transazione dedotto.”
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come emerge dagli atti il CTU ha ritenuto l'autografia delle sottoscrizioni presenti sull'atto di transazione stragiudiziale datato 28.8.2007, dimesso già nella fase monitoria, e sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 27.1.2003 prodotta nel giudizio di opposizione.
Pur soffermandosi a considerare alcuni elementi che avrebbero potuto confutare l'autenticità, anche in ragione delle conclusioni discordanti a cui era pervenuto il perito nominato nell'ambito del giudizio penale, non di meno il Tribunale “assumendo l'autografia della sottoscrizione” ha pag. 16/31 quindi svolto, in ordine al valore probatorio di tali atti, articolate considerazioni.
La scrittura privata datata 28.8.2077, rubricata “ atto di transazione stragiudiziale” recita, per quanto di rilevanza :
con il presente atto costituente confessione SO
stragiudiziale è e si riconosce debitore nei confronti di Parte_1
della somma di Euro 136.362,00; che attualmente non SO
ha la disponibilità liquida per estinguere il debito risalente all'anno
1998; che fra le parti è sorta controversia a seguito del mancato pagamento della cambiale scaduta nel maggio 2007……omissis…… alla luce di tutto ciò si conviene e si stipula quanto segue:
Il signor promette di pagare la cambiale al signor SO
, oggi sottoscritta di Euro 136.362,00, entro il Parte_1
31.07.2017”.
Il signor accetta il suddetto impegno e promessa di Parte_1
pagamento costituente riconoscimento di debito ed a sua volta di impegna
a richiederne il pagamento prima del 1.8.2017…..”
Premesso che con statuizione che non è stata oggetto di gravame, il
Giudice di primo grado ha escluso valore confessorio a tale dichiarazione, la fattispecie va quindi ricondotta al disposto dell'art 1988 c.c., norma che
è stata richiamata anche nelle difese di parte appellante.
Dalla lettura del citato atto, datato 28 agosto 2007, emerge che la transazione definisce la controversia sorta a seguito del mancato pagamento della cambiale con scadenza del maggio 2007, mediante il differimento della scadenza del debito al 31 luglio 2017 e la liquidazione della somma pag. 17/31 esigibile a tale data in complessivi euro 136.362,00. Non emergono elementi che inducano ad attribuire ad essa alcuna efficacia novativa.
Analoghe conclusioni vanno formulate in relazione alla dichiarazione datata 27 gennaio 2003, del seguente tenore :
“ Dichiaro di avere ricevuto in prestito da la somma Parte_1
complessiva di lire 132.867.815.. Di essere tuttora debitore nei confronti di del suddetto importo pari ad euro 68.620,50 e si obbliga Parte_1
a restituirlo entro il 31.5.2007 maggiorato degli interessi legali a tasso fisso del 5% in vigore al momento della sottoscrizione della predetta cambiale avvenuta il 20.5.1998 ammontante complessivamente a capitale
+ interessi dal 20.5.1998 al 31.5.2007 a lire 206.596.446.
Si obbliga comunque a pagare il suddetto importo , al signor Parte_1
in caso di estinzione anticipata del debito , maggiorato degli interessi al tasso fisso del 5% sino al momento dell'effettivo soddisfo. Cavalese
27.1.2003”
Anche tale dichiarazione va ricondotta al disposto dell'art 1988 c.c., quindi come riconoscimento di debito di lire 206.596.446, pari all'importo di lire 132.867.815 dato a mutuo nel 1998 oltre, e degli interessi del 5%; nonché come promessa di pagamento al 31 maggio 2007 degli interessi del 5% su tale importo.
Con un consolidato indirizzo, la Suprema Corte ha chiarito che la ricognizione di debito, di cui all'art.1988 c.c. “al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab
pag. 18/31 onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575 del
11/12/2000; Cass 2091/2022).
Ciò premesso, pur dovendosi concordare con il Tribunale in punto di valutazione degli elementi che secondo la difesa del avrebbero Pt_1
provato il rapporto di mutuo , dal momento che le dichiarazioni rese al difensore dell'indagato ex art 391 c.p.p., dimesse in atti, , oltre a non potere essere equiparate a deposizioni testimoniali, risultano generiche con particolare riguardo alla fonte da cui avrebbero appreso del dedotto prestito, essendosi tutti limitati ad dichiarare di essere “a conoscenza” senza fornire ulteriori specificazioni, deve in ogni caso affermarsi che tale aspetto non può ritenersi dirimente.
Infatti, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, e non essendo emersi elementi univoci a conferma dell'abdicazione da parte del creditore degli effetti di cui all'art 1988 c.c., spettava a , CP_1
quale erede del dichiarante, fornire la prova contraria, che tuttavia non può ritenersi adeguatamente acquisita, nonostante i plurimi elementi pag. 19/31 indiziari forniti ( disponibilità di denaro desumibile da un estratto conto del maggio 1998; contraddittorietà del dedotto collegamento del mutuo con la vendita dell'immobile prospettato in termini poco chiari
, dal momento che non solo non presentano la necessaria Pt_1
univocità, ma anche ad una valutazione complessiva ed unitaria non forniscono un quadro indiziario grave e preciso che il rapporto di mutuo non sarebbe mai sorto.
Non di meno, ad una attenta lettura della sentenza impugnata , va sottolineato che il Tribunale ha esaminato anche un ulteriore aspetto
(pagine 17-21): alla luce dei rilievi sollevati nell'atto di citazione in opposizione in relazione alla circostanza che nel credito oggetto di riconoscimento sarebbero ricompresi anche interessi ultra legali e rivalutazione per i quali la aveva denunciato la carenza di prova R_
della relativa pattuizione .
Il giudice di prime grado, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, ha così osservato: “Ciò implica che, dal momento che il c.d. atto di transazione stragiudiziale non reca alcuna indicazione del tasso pattuito, né degli altri criteri (decorrenza, capitale iniziale, ecc.) per il loro computo, anzi facendo richiamo generico agli “interessi e svalutazione maturati e maturandi” (esclusa in ogni caso la possibilità materiale di computo ex ante della svalutazione), gli stessi dovrebbero calcolarsi sulla base del tasso legale e non per come esposti dal convenuto nel computo prodotto in giudizio (doc. 9 conv.), tuttavia la determinazione del debito, in difetto di indicazione dell'importo iniziale, divenendo incerta e indeterminabile, in specie avuto riguardo al contenuto dell'atto dd. 28-8-
2007. L'invalidità si estenderebbe peraltro anche agli interessi legali
pag. 20/31 asseritamente computati per il periodo dal 1998 al 2007, tenuto conto che il relativo tasso non corrisponde a quello legale per il relativo periodo
(salvo per ciò che concerne il solo 1998) e che nessun effetto costitutivo di una pattuizione valida ai fini dell'art. 1284 c.c. potrebbe rivestire la c.d. dichiarazione sostitutiva del 2003 (doc. 6 conv.), in quanto, oltre che unilaterale, “ex post” e, quindi, come sopra evidenziato, priva di rilevanza giuridica ai fini de quibus. Vi è altresì da evidenziare, ciò peraltro comportando la necessaria misura ultralegale degli interessi, che, per come documentato dallo stesso convenuto (doc. 9 conv.), il relativo computo sarebbe stato effettuato ex ante con “capitalizzazione annuale”, ovverosia con convenzione anatocistica a priori e antecedente la scadenza
e, quindi, in violazione dell'art. 1283 c.c., con consequenziale nullità
(oltre che peraltro necessariamente non a “tasso inferiore rispetto a quanto chiedevano le banche” o “a basso tasso di interesse” come invece indicato in doc. 13 conv., non vertendosi nel caso de quo nella determinazione di TAEG uniforme nel corso del rapporto in corrispondenza alla restituzione rateale del capitale).Ciò significando che
l'atto de quo, risulterebbe comunque invalido per nullità del titolo atteso il difetto di forma ad substantiam (come eccepito da parte attrice sub art.
1971 c.c.) quanto agli interessi computati in misura ultralegale sino al
2007 e nullo quanto a quelli del periodo successivo sino al 2017 per difetto di forma e indeterminatezza, ciò precludendone l'efficacia sia negoziale, sia probatoria”.
Tali argomentazioni si presentano come ratio decidendi ulteriore ed autonoma, e di per sé sufficiente sul piano logico e giuridico a motivare il rigetto della domanda. Pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di pag. 21/31 specifico gravame che non è stato in alcun modo svolto nell'atto di citazione in appello, dal momento che la difesa del ha omesso di Pt_1
prendere posizione su tali rilievi al fine di confutarli, in quanto si è soffermata esclusivamente ad invocare la presunzione dell'esistenza del rapporto derivante dai documenti dimessi, e che essa sarebbe stata corroborata dalle altre prove addotte. Ne consegue la definitività di tali ulteriori motivazioni a fondamento del rigetto della domanda.
Solo per completezza di motivazione essendo il profilo stato riproposto, in modo sintetico ma chiaro , nella comparsa di costituzione dell' appellata, e trattandosi di questione di nullità rilevabile ex actis, deve evidenziarsi che nella dichiarazioni datata 27 gennaio 2003, individuato il capitale mutuato nel 1998 in lire 132.867,815( pari ad euro 68.620,50) il riconoscimento del credito è operato per lire 206.596.446 (pari ad euro
106.698,16), per effetto della applicazione su tale capitale di interessi del
5% dal 1998 al 31 maggio 2007; inoltre alla luce del prospetto dimesso dal come documento 9 di primo grado si evince che tale importo Pt_1
è più precisamente il risultato della applicazione di interessi al 5% , con capitalizzazione annuale .
Come puntualmente evidenziato dal Tribunale, trattandosi di interesse che a decorrere dal primo gennaio 1999 è stato superiore al tasso legale
“per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo, e negozialmente astratto”(Cass. 22898/2022 che richiama
Cass 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280).
pag. 22/31 Va poi aggiunto che secondo la stessa allegazione difensiva del Pt_1
la somma oggetto di riconoscimento era comprensiva anche della capitalizzazione annuale, per cui parimenti non sono stati provati neppure i presupposti di cui all'art 1283 c.c.
Atteso che secondo la prospettazione difensiva dell'appellante i documenti datati rispettivamente 27 gennaio 2003 e 28 agosto 2007 sono relativi al medesimo rapporto di credito, è di tutta evidenza che l'invalida determinazione della somma riconosciuta nel primo, per le componenti degli interessi e capitalizzazione, si riverbera anche sull'importo oggetto del riconoscimento datato 28.8 2007 per l'importo di euro 136. 362,00, alla data del 31.7.2017 “comprensiva di interessi e svalutazione”.
Va rilevato inoltre che la determinazione omnicomprensiva della somma al 31 luglio 2017 , senza la indicazione dei criteri con cui è stata liquidata nelle varie componenti non permette di accertare la validità della determinazione per quanto riguarda gli ulteriori accessori.
Anzi, essa appare contraddetta dalla stessa allegazione difensiva operata con il doc 9, poiché si prospetta che la liquidazione del credito in euro
136.362,00, sarebbe data dalla applicazione di interessi al 2.5% con preventiva capitalizzazione annuale, in relazione alla quale non potrebbero che sollevarsi analoghi rilievi di invalidità ex art 1283 c.c. con conseguente assorbimento di ogni valutazione in ordine alla valutazione ai sensi dell'art 1284 c.c., trattandosi di tasso superiore al quello legale.
Tali profili risultano ostativi all'accoglimento della domanda anche per importi inferiori, e con riguardo alle sole componenti validamente maturate, non essendo possibile la esatta liquidazione, peraltro neppure sollecitata.
pag. 23/31 Con ulteriori motivi, l'appellante muove rilievi alla CTU con riferimento all'accertamento di apocrifia della sottoscrizione presente sulla cambiale datata 28 agosto 2007.
Alle pagine 4 ssg dell'atto di citazione sottolinea delle incongruenze fra le valutazioni formulate dal CTU dottoressa ed l'ausiliario dott. Per_4
che non aveva rilevato alcuna artificiosità nelle firme riferite al Per_5
sig. oggetto della perizia. Stigmatizza poi che la CTU non aveva R_
effettuato l'esperimento consistente nella riproduzione della firma di R_
sulla cambiale, in precedenza autorizzata;
ed obietta che in
[...]
mancanza di suddetto esperimento non era stata dimostrata pienamente la veridicità della tesi, basata sull'assunto che la firma apposta sulla cambiale ed attribuita al de cuius fosse stata riprodotta per ricalco. Richiamate le osservazione del proprio consulente di parte che aveva ritenuto inadeguato l'esame effettuato in ripiego, consistente nelle redazione all'interno del riquadro anticontraffazione della cambiale, delle frasi: «scrittura lenta e scrittura veloce» anziché, riprodurre a ricalco, con luce sottostante riflessa, la firma del signor ”, chiede quindi la rinnovazione delle SO
operazioni peritali con effettuazione di tale attività, deliberatamente omessa dalla CTU.
Inoltre censura che erano state analizzate (in copia) le scritture allegate alla consulenza della dott.ssa , disposta nel corso del Per_6
procedimento penale, che tuttavia non erano ricomprese tra quelle indicate dal G.I. per la comparazione né erano state ritualmente prodotte dalle parti, con violazione quindi del contraddittorio;
stigmatizza infine era stata dichiarata apocrifica l'autenticità della firma apposta sul “Verbale
pag. 24/31 operazioni esecutive riguardanti la transazione stragiudiziale del.
28.08.2007 di cui non era stato acquisto l'originale.
Lamenta che le contestazioni mosse dalla difesa dell'opposto in ordine all'utilizzo di tali documenti sono state respinte dal Tribunale sul rilievo che tale accertamento afferisse ad un fatto ritenuto “secondario” e che pertanto, la nullità della perizia sarebbe soltanto relativa e non assoluta.
Deduce che di contro vi era stato un ampliamento dell'oggetto dell'indagine cui era conseguita la nullità della perizia. Sollecita pertanto la rinnovazione delle operazioni peritali, circoscrivendole ai soli documenti dimessi dalle parti ed a quelli indicati come di comparazione.
I motivi non possono trovare accoglimento
Con l'incarico peritale è stata demandata la verifica de “l'autenticità o meno della firma apposta dal de cuius sia sulla cambiale in SO
rilievo che sulla scrittura denominata atto di transazione stragiudiziale di data 28.08.2007 che sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dd.
27.01.2003” tenendo conto non solo delle scritture di comparazione la cui firma non era stata disconosciuta da parte opponente ai sensi dell'art. 214 II comma c.p.c. ma anche dell'esito delle consulenze grafologiche dimesse dalle parti.
Nella relazione definitiva, del 9 aprile 2019 , confermando le valutazioni formulate nella bozza inviata ai consulenti di parte, il CTU ha affermato che “ la firma X2, su cambiale datata “Cavalese, 28.08.2007” intestata a
“sig. nt. 2.9.1955” con importo di euro 136.362,00, Parte_1 Per_3
sarebbe stata realizzata a ricalco, su fotocopia della X1 leggermente ingrandita rispetto alle dimensioni originali di quest'ultima. Sarebbe pertanto apocrifa.” Tale conclusione è stata ribadita anche in occasione pag. 25/31 delle integrazione alle operazioni peritali, con cui era stato chiesto al perito di rispondere in modo articolato alle osservazioni sollevate dai consulenti di parte e di prendere posizione anche sulla perizia in sede penale.
Con riguardo alla relazione disposta nel procedimento penale ed ai relativi allegati, l'appellante si limita a riproporre le obiezioni sollevate in primo grado ribadendo che tale estensione dell'incarico avrebbe determinato la nullità delle operazioni, ma omette di prendere effettivamente posizione sulle articolate motivazioni con cui il Tribunale le ha respinte .
In particolare in sentenza è stato affermato che il GI aveva demandato tale approfondimento a seguito della produzione del predetto documento dimesso dalla parte opponente, unitamente agli allegati, ritenuta tempestiva trattandosi di documento sopravvenuto , essendo datato
19.4.2021 , ed effettuata prima dell'udienza immediatamente successiva n in data 11-5-2021; è stato quindi escluso che il CTU avesse esaminato documenti ulteriori rispetto a quelli ritualmente già acquisiti al giudizio per opera dell'iniziativa delle parti ed è stato affermato che la richiesta di integrazione fosse giustificata a fronte della utilizzabilità dei medesimi nel giudizio “quale strumento di ulteriore garanzia del contraddittorio fra le parti e dell'esercizio del diritto di difesa in primis del convenuto”.
Tali argomentazioni, che non sono state oggetto in alcun modo di confutazione , sono in ogni caso pienamente condivisibili per cui non si ravvisano i profili di nullità denunciati.
Al contempo, ad una attenta lettura degli atti di primo grado nonché della sentenza, emerge che l'indagine non è stata assolutamente estesa al c.d.
pag. 26/31 “Verbale operazioni esecutive riguardanti la transazione stragiudiziale dd.
28.08.2007”, come invece denunciato dall'appellante, che anche sotto tale profilo deduce la nullità della perizia. Tale prospettazione trova confutazione a pagina 36 della CTU integrativa in cui è stato precisato che l'oggetto dell'indagine svolta nell'ambito del presente giudizio era costituita dalle tre sottoscrizioni originariamente indicate. Anche in sentenza è stato espressamente precisato che “il c.d. verbale dd. 23-6-2008, esso -ritenutane, come sopra riportato, la natura apocrifa in sede penale- non è stato oggetto di specifica indagine peritale nella presente sede.”
Conclusivamente, la genericità delle censure, evidenziata dal Tribunale, non può ritenersi superata neppure dalle difese svolte nel presente grado che non hanno operato una puntuale confutazione delle motivazione svolte in sentenza, che vanno pertanto confermate.
Pur all'esito delle indagini integrative, il CTU ha ribadito la valutazione in termini di aprocrifia della sottoscrizione presente sulla cambiale del
28.8.2007 formulata nella prima delle relazioni, la quale presenta una completezza argomentativa che può ritenersi inficiata dalle obiezioni mosse all'esperimento giudiziario effettuato in occasione della integrazione avvalendosi su cambiali con le caratteristiche di quelle utilizzate all'epoca dei fatti mediante vergatura nell'area destinata alla firma delle locuzioni “scrittura veloce” e “scrittura lenta” con penna a sfera a cura della CTU.
Va in primo luogo osservato che le obiezioni sollevate in relazione al fatto che tale esperimento non sia stato effettuato riproducendo la firma R_
, che secondo la difesa anche tecnica del avrebbe privato
[...] Pt_1
l'esperimento di significatività, non sono condivisibili, dal momento che pag. 27/31 essendo il segno grafico di mano della CTU non avrebbe mai potuto riprodurre esattamente le firme in valutazione;
mentre altri erano gli aspetti che tale incombente era diretto a verificare.
La CTU, dando atto che l'ausiliario aveva operato con strumentazione di alta precisione, ha riportato in modo analitico le considerazione formulate dal dott. , che solo alla luce di una lettura frettolosa potrebbero Per_5
riassumersi come in contrasto con le conclusioni della CTU, come dedotto nei motivi. Infatti l'ausiliare ha accertato la presenza di un “alveo” in corrispondenza del tratto grafico dei tre test e della X2, ( firma sulla cambiale) che “conferma che in tutti e quattro i casi trattati, inclusa la
X2, il tracciato è stato prodotto con una punta scrivente, fugando qualsiasi dubbio sulla produzione attraverso altro sistema (ad esempio con timbro metallico, ecc…”( relazione in atti).
Inoltre, proprio sulla base dei rilievi del dott. il CTU ha Per_5
sottolineato: “Nella figura n. 39 di pag. 45, nel risvolto superiore destro della “V” di appare un breve “tratto aggiunto”, che ha ritenuto R_
incompatibile con una progressione continua del tracciato grafico” nonché altre discontinuità che non erano state riscontrate nelle firme di comparazione .
Il CTU, affermato che la firma a nome , apposta su cambiale SO
datata 28.08.2007, era stata eseguita a ricalco, prendendo a modello la firma di apposta su atto di transazione stragiudiziale con data SO
28.08.200, ha concluso che “Il procedimento eseguito con rilievi grafometrici (al decimo di millimetro), svincola i risultati ottenuti dalla soggettività di una valutazione di tipo estimativo eseguita “a occhio” accostando le immagini delle due firme.”
pag. 28/31 Alla luce di tali ulteriori elementi, ha quindi ribadito che “dal confronto fra X2 e X1 emerge una corrispondenza di parametri grafici tale, fra le due firme a confronto, che potrebbe essere spiegata con la riproduzione a ricalco di X2 rispetto a X1, dopo aver leggermente ingrandito quest'ultima in copia. Il tratto incerto, frammentato, con frammenti spesso disallineati sarebbe una conferma a tale ipotesi, unitamente a una corrispondenza di forme che non può non apparire anomala”.
Nei motivi non si rinviene una articolata e convincente critica alle valutazioni che hanno condotto il CTU ad affermare la apocrifia della firma X2, vale a dire quella apposta sulla cambiale.
Inoltre va ricordato che il Tribunale ha valorizzato anche ulteriori elementi, ritenendoli collimanti con tale tesi: in primo luogo la circostanza che l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato di avere rilevato delle anomalie nel contrassegno della marca (relative all'anno di emissione ed ai numeri identificativi ivi presenti) in forza delle quali ha ipotizzato che il contrassegno telematico possa considerarsi contraffatto mediante l'utilizzo di un'etichetta non originale e non assegnata alcun intermediario di valori bollati;
inoltre il rinvenimento nel computer del o Pt_1
comunque nella sua disponibilità, di file con immagini relative a cambiali in bianco (doc. 41 att.) e marche da bollo nonché di immagini della firma di ”. SO
Ma su tali elementi e sul relativo valore indiziario di una attività diretta alla creazione di documenti apocrifi , non sono stati articolati rilievi critici.
Conclusivamente, non potendo ritenere che le contestazioni formulate dal sono idonee a contestare efficacemente né le conclusioni del Pt_1
pag. 29/31 CTU in ordine alla firma presente sulla cambiale emessa il 31.8.2007 e neppure le articolate motivazione con cui il Tribunale , sulla base di esse e di altri elementi ha accertato la apocrifia, non si ravvisano i presupposti per rinnovare la CTU.
Alla infondatezza di motivi segue il rigetto dell'appello.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c, va condannato alla rifusione delle Parte_1
spese del grado a favore di che, ai sensi del DM 147/22 Parte_3
applicando lo scaglione entro cui è ricompreso il valore della domanda, vanno liquidati per la fase studio euro 2977,00; fase introduttiva: euro
1911,00; fase trattazione: euro 3000,00 ;fase decisionale: euro 5103,00 e quindi complessivamente in euro 12991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trento n. 1072/2023 .
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 12.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 30/31 Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 14/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 31/31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 18/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA come da procura in atti appellante
e
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. CHELODI CARLO e dall'avv. MODENA RICCARDO , come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Così come rassegnate nel proprio atto di citazione e di seguito pedissequamente riportate: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1072/2023 del Tribunale di Trento, impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte in premessa;
in via istruttoria, rinnovare la CTU disposta nel giudizio di primo grado per i motivi esposti in narrativa nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1072/2023, pronunciata dal Tribunale di Trento il 12.12.2023 nel giudizio distinto a R.G. 3878/2017, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado
Per parte appellata:
Per i motivi e le ragioni di cui in comparsa di costituzione e risposta dd.
30.04.2024 ed ulteriori atti e verbali di causa e per ogni motivo e ragione ulteriori fossero emersi e/o dovessero emergere in corso di causa, voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
Rigettare l'appello, siccome inammissibile e comunque infondato, confermare la sentenza impugnata. Spese rifuse per entrambi i gradi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.10 2017, Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1122/2017 del 20-9-2017,
pag. 2/31 munito di formula esecutiva, con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 136.362,00, oltre accessori e spese, a favore di Parte_1
Esponeva di essere erede testamentaria di , deceduto nel SO
2011; di non conoscere ricorrente in sede monitoria, né i Parte_1
rapporti di credito fra questi e il proprio dante causa;
che era SO
affetto nell'anno 2007 da grave malattia, già diagnosticata nel 2005, che aveva comportato quattro ricoveri fra gennaio e novembre 2007; di non conoscere i documenti posti a fondamento della pretesa creditoria, contestati anche relativamente alle date. Eccepiva la nullità dell'atto datato 28-8-2007 per difetto di causa ex art. 1418 c.c. e per assenza di reciproche concessioni (art. 1965 c.c.); ne negava la natura confessoria attesa la mancata individuazione del credito, con invalidità anche per ciò che concerne interessi ultralegali;
eccepiva la nullità ovvero l'annullabilità dell'atto anche ex artt. 1971 e 1972 c.c.. Contestava poi che la cambiale datata 28-8-2007 potesse costituire titolo esecutivo perché non regolarizzata in bollo;
negava che in ogni caso potesse essere stata rilasciata a scopo di garanzia. Formulava disconoscimento della autenticità delle firme apposte sui documenti e faceva presente di avere proposto denuncia-querela in sede penale. Eccepiva la intervenuta prescrizione del credito azionato. Infine, deduceva che fosse tenuto a rispondere anche
, che era stato reintegrato nella quota di legittima. Chiedeva Persona_2
quindi in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.; nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto con ordine al competente Conservatore tavolare della cancellazione della prenotazione di ipoteca sub G.N. 2630/2017 e di ogni aggravio ulteriore.
pag. 3/31 Si costituiva deducendo che: il credito era fondato su Parte_1
prova scritta, costituita da transazione contenente riconoscimento di debito per l'importo ingiunto e da cambiale di pari data, con astrazione processuale ex art. 1988 c.c.; la cambiale aveva natura astratta ed era conforme ai requisiti di cui alla legge cambiaria, anche quanto all'apposizione di marca da bollo, oltre ad avere scadenza a data certa al
31-7-2017; la data dei documenti era certa ed opponibile anche nei rapporti con l'erede. Proponeva istanza di verificazione , provvedendo al deposito degli originali degli atti contestati .
Contestava quindi l'infondatezza delle eccezioni di nullità spiegate da parte attrice;
deduceva che la causale dell'obbligazione risiedeva nel prestito per la somma di lire 132.867,815 (euro 68.620,50) sorto il
20.5.1998, come altresì da dichiarazione sottoscritta da il SO
27.1.2003, con computo di interessi al 5% annuo, con assunzione di impegno alla restituzione entro il 31.5.2007; e che il relativo inadempimento aveva condotto alla stipula della transazione del
28.8.2007, con impegno alla restituzione entro il 31.7.2017, oltre interessi legali sino al saldo. Rilevava poi che l'attrice non aveva dedotto quale conseguenza della malattia di la relativa incapacità. Infine SO
deduceva che l'unica erede del debitore era l'attrice, mentre Persona_2
aveva rinunciato all'esercizio della domanda di riduzione, a fronte di transazione del 29.4.2013. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Disposta la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita a mezzo di consulenza tecnica: all'esito del deposito della relazione peritale e di quella integrativa, con pag. 4/31 sentenza n. 1072/2023 il Tribunale di Trento accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto;
ordinava, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza, al competente conservatore tavolare la cancellazione della prenotazione di ipoteca a carico degli immobili dell'attrice di cui al decreto tavolare sub GN
2630/2017 ; condannava alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di;
poneva l'onere della CTU in via definitiva a Controparte_1
carico dell'opposto.
Il Tribunale rilevava che in sede monitoria parte ricorrente aveva chiesto il pagamento di euro 136.362,00, dimettendo come prova scritta. “atto di transazione stragiudiziale” datato 28-8-2007 nonché cambiale di pari data, con indicazione di scadenza al 31.7.2017 (all.ti 1 e 2 al ricorso monitorio;
docc. 3 e 4 att.; docc. 1 e 2 conv.). L'opposto aveva inoltre dimesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del. 27.1.2003 (doc. 6 conv.) oltre a prospetto di calcolo di interessi (doc. 9 conv.) e copia di cambiale “barrata” del 20.5.1998 (doc. 7 conv.) nonché documento del
23.6.2008 denominato “verbale operazioni esecutive riguardanti la transazione stragiudiziale dd. 28.08.2007” (doc. 10 conv.); avendo chiesto la verificazione a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni, aveva dimesso gli originali dei documenti del 2007 e di quello del 2003 .
Prendeva inoltre atto che l'opposto aveva allegato che il credito trovava titolo nel rapporto di mutuo risalente al 1998, avendo SO
ottenuto un prestito di lire 132.867.815 (pari ad euro 68.620,50) in data
20.5.1998, con computo di interessi al tasso del 5% annuo;
si era impegnato alla restituzione in data 31.5.2007 per un importo pari a lire
206.596.446; successivamente le parti avevano concluso la transazione pag. 5/31 giudiziale dimessa in atti che prevedeva l'impegno del alla R_
restituzione dell'importo, maggiorato di interessi legali computati dal 2007 al 2017, entro il 31-7-2017. L'opposto aveva inoltre specificato che il prestito sarebbe stato imposto dal al per non ostacolare la R_ Pt_1
vendita degli immobili sub pp.ff. 4367/1 e 4367/2 C.C. Cavalese.
Il Tribunale osservava che la prospettazione era stata contestata dalla opponente la quale aveva prodotto documentazione attestante che il convenuto non era mai stato proprietario della p.f. 4367/1 C.C. Cavalese
(doc. 23 ed ulteriore afferente al trasferimento nel 2002 della proprietà di detta p.f. e della p.f. 4367/2 C.C. da parte dei rispettivi proprietari, diversi dal convenuto (doc. 21 att.). L'opponente aveva inoltre dimesso comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ad una contraffazione della marca da bollo apposta sulla cambiale del 28.8. 2007 (doc. 16 att.; cfr. anche docc. 31 e 32 att.), nonché gli atti e i documenti relativi procedimento penale a carico del convenuto n. 4320/2017 R.G.N.R., in cui si era costituita parte civile , ed altresì la perizia grafologica espletata in sede penale (doc. 49 att.)
All'esito della indagine peritale, con successiva integrazione, sulla cambiale, sulla transazione giudiziale dd. 28-8-2007 e sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dd. 27.01.2003, il Tribunale pendeva atto che il CTU aveva ritenuto apocrifa la firma sulla cambiale, osservando che
“la firma X2, su cambiale datata “Cavalese, 28.08.2007” intestata a “sig.
nt. 2.9.1955” con importo di euro 136.362,00, Parte_1 Per_3
sarebbe stata realizzata a ricalco, su fotocopia della X1 [atto di transazione stragiudiziale sub doc. 1 conv.] leggermente ingrandita rispetto alle dimensioni originali di quest'ultima; aveva invece ravvisato l'autografia pag. 6/31 delle firme sull'atto di transazione stragiudiziale datato 28-8-2007 e sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dd. 27-1-2003 (Relazione dd.
9-4-2019). Il Tribunale prendeva atto che tali affermazioni erano state confermate anche all'esito delle successive integrazioni peritali in relazione alla falsità della firma sulla cambiale nonché all'autografia della firma sulla dichiarazione del 27.1.2003 e di quella dell'atto di transazione stragiudiziale avente la stessa data della cambiale, dal momento che il CTU non aveva condiviso le conclusioni della perizia espletata in sede penale che, sull'assunto che anch'essa costituirebbe copia di terza e ulteriore firma, ne aveva ritenuto la falsità. A fronte della contestazione di nullità della C.T.U. sollevata dalla difesa di parte opposta, Il Tribunale escludeva che le considerazioni relative ad prospettata ipotesi di abusivo riempimento in bianco potessero essere apprezzate ai fini della decisione, in quanto afferenti ad un procedimento di querela di falso, allo stato non proposto;
ma rilevava che le parti della perizia inerenti tale profilo non sembrano inficiare nella loro utilizzabilità le restanti, che ne risultano autonome.
Al contempo riteneva priva di fondamento la doglianza relativa ai documenti utilizzati in sede di integrazione, ovvero la perizia penale e i relativi allegati, osservando che le scritture di comparazione erano relative al più a “fatti secondari” strumentali all'indagine, non avendo portata dimostrativa propria di alcun fatto. Sottolineava inoltre che in sede di integrazione il CTU aveva fatto riferimento,-oltre che agli atti e alle scritture di comparazione già a disposizione per l'espletamento delle indagini poi confluite nell'elaborato depositato in data 9.4.2019, altresì alla dichiarazione sostitutiva del 27.1.2003, già prodotta nel corso del giudizio
(doc. 11 conv.; doc. 27 att.), e al verbale del 2008, parimenti già acquisito pag. 7/31 al giudizio (doc. 10 conv.), peraltro precisandone la disponibilità soltanto
“in copia”. Con riguardo poi alla perizia redatta in sede penale, datata 26 gennaio 221 ed ai relativi allegati, sottolineava che era stata dimessa dalla opponente in data 9.4.2021 e che tale produzione era tempestiva in quanto relativa a documenti sopravvenuti ed era stata effettuata prima dell'udienza immediatamente successiva nel presente procedimento, tenutasi l'11-5-
2021. Escludeva quindi che il CTU avesse utilizzato documenti diversi da quelli ritualmente già acquisiti al giudizio su iniziativa delle parti.
Rilevava poi che il C.T.U. era stato espressamente incaricato di prendere posizione sulle risultanze della perizia penale, sicché, salve le precisazioni in ordine all'ipotesi prospettata di abusivo riempimento, non aveva esorbitato l'ambito dell'incarico conferitogli. Riteneva inoltre pienamente condivisibile la scelta del GI di richiedere al CTU di prendere posizione sulle conclusioni formulate in sede di indagini penali, ricordato che la perizia espletata in sede penale così come i restanti documenti acquisiti in quella sede possono, infatti, costituire fonte di prova anche nel giudizio civile, rilevando inoltre che entrambe le parti avevano partecipato al procedimento penale ed all'espletamento della perizia d'ufficio ai sensi dell'art. 441 co. 5”. Evidenziava inoltre la genericità delle contestazioni mosse a tale utilizzabilità.
All'esito della ampia disamina delle contestazioni di tipo procedurale sollevate all'elaborato del consulente ed alla integrazioni, il Tribunale condivideva le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. in ordine al carattere apocrifo della sottoscrizione apposta sulla cambiale del 28.8.2007
e all'autografia della dichiarazione sostitutiva del 27.1.2007, in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate quanto alla sottoscrizione della pag. 8/31 cambiale, essendosi indicato, previe esaustive analisi, che la stessa corrisponde a riproduzione di firma terza e, secondo la prospettazione del
C.T.U., di quella apposta sull'atto di c.d. transazione stragiudiziale del
28.8.2007 ritenuta autentica. Escludeva che la statuizione di falsità del contenuto della dichiarazione del 27.1.2003 presente nella sentenza penale potesse spiegare effetti nel presente giudizio in difetto di formazione del giudicato. Ulteriori elementi a conforto della apocrifia della firma apposta sulla cambiale datata 28.8.2007 venivano desunti dalle segnalazioni della agenzia della Entrate della “non autenticità” della marca da bollo e dalla conseguente instaurazione di procedimento penale e riteneva priva di spiegazione l'apposizione di un contrassegno
“contraffatto” su una cambiale laddove effettivamente sottoscritta.
Osservava inoltre che erano stati dimessi documenti rinvenuti nel computer del convenuto o comunque nella sua disponibilità, recanti file con immagini relative a cambiali in bianco (doc. 41 att.) e a marche da bollo
(doc. 42 att.), circostanza che era rimasta anch'essa priva di spiegazione al pari del rinvenimento di immagini della firma di SO
Conclusivamente affermava che la cambiale non era stata sottoscritta dal
R_
Con riguardo alla sottoscrizione apposta sulla scrittura privata, c.d. atto di transazione stragiudiziale di pari data, sottolineava che la dedotta falsità in sede penale era stata affermata dalla comparazione con firma ulteriore e terza, di cui il CTU non aveva avuto la disponibilità in originale;
tali incertezze, valutate unitamente alla rilevata disponibilità da parte del convenuto di immagini di firme del che era rimasta priva di R_
spiegazione, non consentivano di reputare conseguita la certezza circa pag. 9/31 l'autenticità della sottoscrizione sull'atto di transazione giudiziale all'esito di giudizio di verificazione, con le necessarie implicazioni consequenziali in diritto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c. in relazione all'istanza di verificazione avanzata dal medesimo convenuto. Ulteriori elementi che non deponevano a conforto della autenticità erano le incoerenze temporali fra la reputata collocazione temporale della data della sottoscrizione, cui non potrebbe che riferirsi anche la data dell'atto, e il contenuto di quest'ultimo.
Ciò premesso, anche assumendo l'autografia della sottoscrizione, il
Tribunale rilevava che il documento non conteneva riferimenti ai fatti storici concernenti il rapporto sostanziale fondamentale, essendo stato richiamata in modo generico la sussistenza di un debito in scadenza nel
2007, senza alcuna indicazione del rapporto fondamentale, della data della costituzione e degli elementi essenziali, neppure con riguardo all'importo iniziale. Escludeva quindi che le dichiarazioni ivi presenti avessero valenza di promessa di pagamento non titolata, come pure di confessione . Rilevava poi che c.d. transazione stragiudiziale aveva ad oggetto un atto rivelatosi inesistente, i.e. la cambiale sopra menzionata (doc. 1 conv.: “Il signor
promette di pagare la cambiale al signor SO Parte_1
, oggi sottoscritta di Euro 136.362,00, entro il 31.07.2017”)e ciò ne
[...]
elideva la efficacia negoziale, venendone meno l'oggetto, al contempo incrinando quella probatoria.
Aggiungeva che alla parte in cui si legge: è e si Parte_2
riconosce debitore nei confronti di della somma Parte_1
complessiva di Euro 136.362,00” (l'importo esposto nella cambiale sub doc. 8 conv.) e “ si impegna a pagare la suddetta somma SO
pag. 10/31 di denaro, comprensiva di interessi e svalutazione maturati e maturandi entro il termine massimo del 31.07.2017” non poteva attribuirsi efficacia di ricognizione di debito;
se anche avesse voluto ravvisarsi una promessa di pagamento, erano non di meno fondate le contestazioni di parte opponente in relazione agli interessi di cui non erano indicati il tasso ma neppure i criteri con cui erano stati determinati . Dichiarava pertanto l'atto nullo per difetto di forma ad substantiam quanto agli interessi computati in misura ultralegale sino al 2007 e nullo quanto a quelli del periodo successivo sino al 2017 per difetto di forma e indeterminatezza.
Rilevato quindi che i documenti dimessi nella fase monitoria non potessero costituire prova adeguata del credito azionato, aggiungeva che neppure la c.d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27.1.2003 (doc. 6 conv.), la cui firma era stata ritenuta autografa dal C.T.U. fosse valorizzabile come atto costitutivo del patto inerente la misura ultralegale degli interessi (oltre ad un loro computo previa capitalizzazione in violazione dell'art. 1283 c.c.) in ragione del suo tenore ,dal momento che dichiarava “di aver ricevuto in prestito da la SO Parte_1
somma complessiva di Lire 132.867.815”, “di essere tuttora debitore nei confronti di del suddetto importo pari ad Euro 68.620,50”;e Parte_1
quindi si obbligava “a restituirlo entro il 31.05.2007 maggiorato degli interessi legali, a tasso fisso del 5%, in vigore al momento della sottoscrizione della relativa cambiale, avvenuta il 20.05.1998, ammontante complessivamente: capitale + interessi dal 20.05.1998 al 31.08.2007 a Lire
206.596.446”, con impegno, in caso di estinzione anticipata, al pagamento dell'importo maggiorati degli interessi a tasso fisso del 5% (doc. 6 conv.).
pag. 11/31 Pertanto pur aderendo nella prospettazione della parte opposta, secondo cui la stessa costituiva atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento di un debito futuro, questo ultimo, in ragione della invalidità relativa alla determinazione degli interessi, sarebbe stato comunque inferiore rispetto a quello indicato come oggetto di promessa nonché all'importo azionato in sede monitoria.
Sotto altro profilo, sottolineava che l'opponente aveva documentato che dalle risultanze di conto corrente non emergevano nel periodo indicato nella dichiarazione a firma del trasferimenti di somme da parte R_
dell'opposto; mentre vi erano prelevamenti per importi significativi per investimenti in titoli, per cui era provata una disponibilità di liquidità da parte del che contrastava con un concreto interesse al R_
conseguimento della somma. Aggiungeva che l'opponente aveva inoltre provato che il convenuto non aveva mai vantato titolo di proprietà sulla p.f. 4367/1 C.C. Cavalese (doc. 23 att.), offrendo anche elementi atti ad escluderla sulla p.f. 4367/2 C.C. (doc. 21 att.); e che tali circostanze confutavano la prospettazione dell'opposto sulle ragioni che avrebbero giustificato il prestito che gli sarebbe stato “imposto” dal R_
Escludeva che a conferma dell'esistenza del rapporto fondamentale potessero sopperire le dichiarazioni di terzi acquisite ex art. 391 bis c.p.p.
(doc. 13 att.), sia in quanto acquisite senza le forme dettate per la prova testimoniale sia in quanto comunque dichiarazioni de relato;
erano comunque del tutto generiche e si ponevano in contrasto con le risultanze di causa, in specie in ordine al supposto tasso di interesse migliorativo rispetto a quello applicato in sede bancaria. Concludeva quindi che pag. 12/31 dovesse ritenersi dimostrata, anche in via presuntiva, l'inesistenza del rapporto causale sotteso all'obbligazione azionata in sede monitoria.
Infine, riteneva non rilevante il verbale del 23.6.2008, in quanto faceva esclusivo riferimento alla consegna di cambiali, che non erano state dimesse e la cui prova non era altrimenti conseguibile.
Sulla base di tali considerazioni, respingeva la domanda proposta e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione datato 19 gennaio 2024 proponeva appello
[...]
chiedendo che, previa rinnovazione della CTU grafologica, si Pt_1
riformasse la sentenza n. 1072/2023 “respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte” con condanna della controparte alla rifusione delle spese di ogni fase e grado del giudizio
Si costituiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità CP_1
dell'appello di cui chiedeva nel merito il rigetto, in ragione della mancata fondatezza dei motivi di appello.
Con ordinanza del 18 maggio 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa datata 21 maggio 2024 si costituiva come nuovo difensore di l'avvocato Lucrezia Francesca Crisponi . Parte_1
Con ordinanza del 29 ottobre/ 7 novembre 2024, la Corte ritenuto che la procura dimessa in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, non presentava i requisiti di cui all'art 83 c.p.c. ,concedeva ai sensi dell'art 182 c p.c. a parte appellante termine perentorio sino al 19 novembre 2024 per il deposito di procura alle liti relativa al giudizio di appello.
pag. 13/31 Il deposito veniva effettuato da parte dell'avvocato Lucrezia Francesca
Pulcini in data 18 novembre 2024.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con provvedimento in data 18 dicembre 2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art 342 c.p.c. dell'appello sollevata dalla parte appellata, dal momento che l'atto introduttivo contiene sia pure in forma talvolta discorsiva l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è pronunciata la Cassazione
a Sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
pag. 14/31 Nel merito, con il primo motivo parte appellante sottolinea che il Pt_1
CTU aveva ritenuto autografe e quindi riferibili a la SO
sottoscrizione apposta sulla dichiarazione sostitutiva presente sull' atto notorio del 27.01.2003, con cui il de cuius aveva riconosciuto di aver ricevuto dal la somma di Lire 132.867.815 e “di essere ancora Pt_1
debitore della somma di euro 68.620,50” obbligandosi alla restituzione entro il 31.05.2007 (doc. 6 primo grado); nonché la sottoscrizione Pt_1
apposta sull'atto di transazione stragiudiziale, nel quale il de cuius aveva ribadito di essere debitore della somma di euro 136.362,00 per effetto del debito contratto nell'anno 1998, impegnandosi alla restituzione “entro il termine massimo del 31.07.2017” (doc. 3 primo grado). R_
Stigmatizza che il Tribunale non ha applicato in modo corretto i principi di cui all'art 1988 c.c., ravvisando il superamento della presunzione ex art. 1988 c.c. con riguardo al riconoscimento di debito in quanto “l'atto dd.
28-8-2007 (doc. 1 conv.) non costituisce fonte autonoma del rapporto sostanziale di mutuo che avrebbe dato origine al credito e che si limita a presupporre.”; e che tale efficacia non potrebbe essere attribuita neppure al contratto transattivo considerato che la portata transattiva era limitata ad una dilazione di pagamento. Deduce che di contro il “rapporto sottostante” era stato allegato e provato dal creditore, in quanto i testimoni e , sentiti nell'ambito delle Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
indagini difensive, avevano confermato l'esistenza del contratto di mutuo,
e lamenta come il Tribunale non abbia adeguatamente motivato le ragioni per cui non le aveva valorizzate. Conclude quindi che la prova del contratto di mutuo era stata fornita dalla transazione dimessa in atti con cui l'appellante aveva accordato una dilazione , e che la controparte non pag. 15/31 aveva dedotto la nullità, l'inesistenza di tale contratto o la presenza di cause estintive dello stesso che pertanto avrebbe dovuto essere ritenuto valido ed efficace.
Impugna parimenti le statuizioni con cui il Tribunale , premesso che il mutuo presuppone la consegna di denaro, ha ritenuto che tale elemento non potesse ritenersi provato a fronte delle obiezioni della controparte secondo cui non erano presenti nel conto corrente del de duius movimenti compatibili con il prestito;
obietta che avrebbe potuto versare SO
la somma su un conto corrente della cui esistenza la appellata non era a conoscenza o semplicemente riporlo in una cassaforte o, ancora, in una cassetta di sicurezza. Deduce quindi che le allegazioni e contestazioni della appellata, condivise dal Tribunale, appaiono irrilevanti al fine del decidere e inadeguate per escludere l'esistenza del rapporto fondamentale per il quale il de cuius aveva dichiarato di essere debitore nei confronti del sig.
Pt_1
Conclude affermando “l'efficacia dell'atto di transazione dedotto.”
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come emerge dagli atti il CTU ha ritenuto l'autografia delle sottoscrizioni presenti sull'atto di transazione stragiudiziale datato 28.8.2007, dimesso già nella fase monitoria, e sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 27.1.2003 prodotta nel giudizio di opposizione.
Pur soffermandosi a considerare alcuni elementi che avrebbero potuto confutare l'autenticità, anche in ragione delle conclusioni discordanti a cui era pervenuto il perito nominato nell'ambito del giudizio penale, non di meno il Tribunale “assumendo l'autografia della sottoscrizione” ha pag. 16/31 quindi svolto, in ordine al valore probatorio di tali atti, articolate considerazioni.
La scrittura privata datata 28.8.2077, rubricata “ atto di transazione stragiudiziale” recita, per quanto di rilevanza :
con il presente atto costituente confessione SO
stragiudiziale è e si riconosce debitore nei confronti di Parte_1
della somma di Euro 136.362,00; che attualmente non SO
ha la disponibilità liquida per estinguere il debito risalente all'anno
1998; che fra le parti è sorta controversia a seguito del mancato pagamento della cambiale scaduta nel maggio 2007……omissis…… alla luce di tutto ciò si conviene e si stipula quanto segue:
Il signor promette di pagare la cambiale al signor SO
, oggi sottoscritta di Euro 136.362,00, entro il Parte_1
31.07.2017”.
Il signor accetta il suddetto impegno e promessa di Parte_1
pagamento costituente riconoscimento di debito ed a sua volta di impegna
a richiederne il pagamento prima del 1.8.2017…..”
Premesso che con statuizione che non è stata oggetto di gravame, il
Giudice di primo grado ha escluso valore confessorio a tale dichiarazione, la fattispecie va quindi ricondotta al disposto dell'art 1988 c.c., norma che
è stata richiamata anche nelle difese di parte appellante.
Dalla lettura del citato atto, datato 28 agosto 2007, emerge che la transazione definisce la controversia sorta a seguito del mancato pagamento della cambiale con scadenza del maggio 2007, mediante il differimento della scadenza del debito al 31 luglio 2017 e la liquidazione della somma pag. 17/31 esigibile a tale data in complessivi euro 136.362,00. Non emergono elementi che inducano ad attribuire ad essa alcuna efficacia novativa.
Analoghe conclusioni vanno formulate in relazione alla dichiarazione datata 27 gennaio 2003, del seguente tenore :
“ Dichiaro di avere ricevuto in prestito da la somma Parte_1
complessiva di lire 132.867.815.. Di essere tuttora debitore nei confronti di del suddetto importo pari ad euro 68.620,50 e si obbliga Parte_1
a restituirlo entro il 31.5.2007 maggiorato degli interessi legali a tasso fisso del 5% in vigore al momento della sottoscrizione della predetta cambiale avvenuta il 20.5.1998 ammontante complessivamente a capitale
+ interessi dal 20.5.1998 al 31.5.2007 a lire 206.596.446.
Si obbliga comunque a pagare il suddetto importo , al signor Parte_1
in caso di estinzione anticipata del debito , maggiorato degli interessi al tasso fisso del 5% sino al momento dell'effettivo soddisfo. Cavalese
27.1.2003”
Anche tale dichiarazione va ricondotta al disposto dell'art 1988 c.c., quindi come riconoscimento di debito di lire 206.596.446, pari all'importo di lire 132.867.815 dato a mutuo nel 1998 oltre, e degli interessi del 5%; nonché come promessa di pagamento al 31 maggio 2007 degli interessi del 5% su tale importo.
Con un consolidato indirizzo, la Suprema Corte ha chiarito che la ricognizione di debito, di cui all'art.1988 c.c. “al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab
pag. 18/31 onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575 del
11/12/2000; Cass 2091/2022).
Ciò premesso, pur dovendosi concordare con il Tribunale in punto di valutazione degli elementi che secondo la difesa del avrebbero Pt_1
provato il rapporto di mutuo , dal momento che le dichiarazioni rese al difensore dell'indagato ex art 391 c.p.p., dimesse in atti, , oltre a non potere essere equiparate a deposizioni testimoniali, risultano generiche con particolare riguardo alla fonte da cui avrebbero appreso del dedotto prestito, essendosi tutti limitati ad dichiarare di essere “a conoscenza” senza fornire ulteriori specificazioni, deve in ogni caso affermarsi che tale aspetto non può ritenersi dirimente.
Infatti, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, e non essendo emersi elementi univoci a conferma dell'abdicazione da parte del creditore degli effetti di cui all'art 1988 c.c., spettava a , CP_1
quale erede del dichiarante, fornire la prova contraria, che tuttavia non può ritenersi adeguatamente acquisita, nonostante i plurimi elementi pag. 19/31 indiziari forniti ( disponibilità di denaro desumibile da un estratto conto del maggio 1998; contraddittorietà del dedotto collegamento del mutuo con la vendita dell'immobile prospettato in termini poco chiari
, dal momento che non solo non presentano la necessaria Pt_1
univocità, ma anche ad una valutazione complessiva ed unitaria non forniscono un quadro indiziario grave e preciso che il rapporto di mutuo non sarebbe mai sorto.
Non di meno, ad una attenta lettura della sentenza impugnata , va sottolineato che il Tribunale ha esaminato anche un ulteriore aspetto
(pagine 17-21): alla luce dei rilievi sollevati nell'atto di citazione in opposizione in relazione alla circostanza che nel credito oggetto di riconoscimento sarebbero ricompresi anche interessi ultra legali e rivalutazione per i quali la aveva denunciato la carenza di prova R_
della relativa pattuizione .
Il giudice di prime grado, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, ha così osservato: “Ciò implica che, dal momento che il c.d. atto di transazione stragiudiziale non reca alcuna indicazione del tasso pattuito, né degli altri criteri (decorrenza, capitale iniziale, ecc.) per il loro computo, anzi facendo richiamo generico agli “interessi e svalutazione maturati e maturandi” (esclusa in ogni caso la possibilità materiale di computo ex ante della svalutazione), gli stessi dovrebbero calcolarsi sulla base del tasso legale e non per come esposti dal convenuto nel computo prodotto in giudizio (doc. 9 conv.), tuttavia la determinazione del debito, in difetto di indicazione dell'importo iniziale, divenendo incerta e indeterminabile, in specie avuto riguardo al contenuto dell'atto dd. 28-8-
2007. L'invalidità si estenderebbe peraltro anche agli interessi legali
pag. 20/31 asseritamente computati per il periodo dal 1998 al 2007, tenuto conto che il relativo tasso non corrisponde a quello legale per il relativo periodo
(salvo per ciò che concerne il solo 1998) e che nessun effetto costitutivo di una pattuizione valida ai fini dell'art. 1284 c.c. potrebbe rivestire la c.d. dichiarazione sostitutiva del 2003 (doc. 6 conv.), in quanto, oltre che unilaterale, “ex post” e, quindi, come sopra evidenziato, priva di rilevanza giuridica ai fini de quibus. Vi è altresì da evidenziare, ciò peraltro comportando la necessaria misura ultralegale degli interessi, che, per come documentato dallo stesso convenuto (doc. 9 conv.), il relativo computo sarebbe stato effettuato ex ante con “capitalizzazione annuale”, ovverosia con convenzione anatocistica a priori e antecedente la scadenza
e, quindi, in violazione dell'art. 1283 c.c., con consequenziale nullità
(oltre che peraltro necessariamente non a “tasso inferiore rispetto a quanto chiedevano le banche” o “a basso tasso di interesse” come invece indicato in doc. 13 conv., non vertendosi nel caso de quo nella determinazione di TAEG uniforme nel corso del rapporto in corrispondenza alla restituzione rateale del capitale).Ciò significando che
l'atto de quo, risulterebbe comunque invalido per nullità del titolo atteso il difetto di forma ad substantiam (come eccepito da parte attrice sub art.
1971 c.c.) quanto agli interessi computati in misura ultralegale sino al
2007 e nullo quanto a quelli del periodo successivo sino al 2017 per difetto di forma e indeterminatezza, ciò precludendone l'efficacia sia negoziale, sia probatoria”.
Tali argomentazioni si presentano come ratio decidendi ulteriore ed autonoma, e di per sé sufficiente sul piano logico e giuridico a motivare il rigetto della domanda. Pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di pag. 21/31 specifico gravame che non è stato in alcun modo svolto nell'atto di citazione in appello, dal momento che la difesa del ha omesso di Pt_1
prendere posizione su tali rilievi al fine di confutarli, in quanto si è soffermata esclusivamente ad invocare la presunzione dell'esistenza del rapporto derivante dai documenti dimessi, e che essa sarebbe stata corroborata dalle altre prove addotte. Ne consegue la definitività di tali ulteriori motivazioni a fondamento del rigetto della domanda.
Solo per completezza di motivazione essendo il profilo stato riproposto, in modo sintetico ma chiaro , nella comparsa di costituzione dell' appellata, e trattandosi di questione di nullità rilevabile ex actis, deve evidenziarsi che nella dichiarazioni datata 27 gennaio 2003, individuato il capitale mutuato nel 1998 in lire 132.867,815( pari ad euro 68.620,50) il riconoscimento del credito è operato per lire 206.596.446 (pari ad euro
106.698,16), per effetto della applicazione su tale capitale di interessi del
5% dal 1998 al 31 maggio 2007; inoltre alla luce del prospetto dimesso dal come documento 9 di primo grado si evince che tale importo Pt_1
è più precisamente il risultato della applicazione di interessi al 5% , con capitalizzazione annuale .
Come puntualmente evidenziato dal Tribunale, trattandosi di interesse che a decorrere dal primo gennaio 1999 è stato superiore al tasso legale
“per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo, e negozialmente astratto”(Cass. 22898/2022 che richiama
Cass 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280).
pag. 22/31 Va poi aggiunto che secondo la stessa allegazione difensiva del Pt_1
la somma oggetto di riconoscimento era comprensiva anche della capitalizzazione annuale, per cui parimenti non sono stati provati neppure i presupposti di cui all'art 1283 c.c.
Atteso che secondo la prospettazione difensiva dell'appellante i documenti datati rispettivamente 27 gennaio 2003 e 28 agosto 2007 sono relativi al medesimo rapporto di credito, è di tutta evidenza che l'invalida determinazione della somma riconosciuta nel primo, per le componenti degli interessi e capitalizzazione, si riverbera anche sull'importo oggetto del riconoscimento datato 28.8 2007 per l'importo di euro 136. 362,00, alla data del 31.7.2017 “comprensiva di interessi e svalutazione”.
Va rilevato inoltre che la determinazione omnicomprensiva della somma al 31 luglio 2017 , senza la indicazione dei criteri con cui è stata liquidata nelle varie componenti non permette di accertare la validità della determinazione per quanto riguarda gli ulteriori accessori.
Anzi, essa appare contraddetta dalla stessa allegazione difensiva operata con il doc 9, poiché si prospetta che la liquidazione del credito in euro
136.362,00, sarebbe data dalla applicazione di interessi al 2.5% con preventiva capitalizzazione annuale, in relazione alla quale non potrebbero che sollevarsi analoghi rilievi di invalidità ex art 1283 c.c. con conseguente assorbimento di ogni valutazione in ordine alla valutazione ai sensi dell'art 1284 c.c., trattandosi di tasso superiore al quello legale.
Tali profili risultano ostativi all'accoglimento della domanda anche per importi inferiori, e con riguardo alle sole componenti validamente maturate, non essendo possibile la esatta liquidazione, peraltro neppure sollecitata.
pag. 23/31 Con ulteriori motivi, l'appellante muove rilievi alla CTU con riferimento all'accertamento di apocrifia della sottoscrizione presente sulla cambiale datata 28 agosto 2007.
Alle pagine 4 ssg dell'atto di citazione sottolinea delle incongruenze fra le valutazioni formulate dal CTU dottoressa ed l'ausiliario dott. Per_4
che non aveva rilevato alcuna artificiosità nelle firme riferite al Per_5
sig. oggetto della perizia. Stigmatizza poi che la CTU non aveva R_
effettuato l'esperimento consistente nella riproduzione della firma di R_
sulla cambiale, in precedenza autorizzata;
ed obietta che in
[...]
mancanza di suddetto esperimento non era stata dimostrata pienamente la veridicità della tesi, basata sull'assunto che la firma apposta sulla cambiale ed attribuita al de cuius fosse stata riprodotta per ricalco. Richiamate le osservazione del proprio consulente di parte che aveva ritenuto inadeguato l'esame effettuato in ripiego, consistente nelle redazione all'interno del riquadro anticontraffazione della cambiale, delle frasi: «scrittura lenta e scrittura veloce» anziché, riprodurre a ricalco, con luce sottostante riflessa, la firma del signor ”, chiede quindi la rinnovazione delle SO
operazioni peritali con effettuazione di tale attività, deliberatamente omessa dalla CTU.
Inoltre censura che erano state analizzate (in copia) le scritture allegate alla consulenza della dott.ssa , disposta nel corso del Per_6
procedimento penale, che tuttavia non erano ricomprese tra quelle indicate dal G.I. per la comparazione né erano state ritualmente prodotte dalle parti, con violazione quindi del contraddittorio;
stigmatizza infine era stata dichiarata apocrifica l'autenticità della firma apposta sul “Verbale
pag. 24/31 operazioni esecutive riguardanti la transazione stragiudiziale del.
28.08.2007 di cui non era stato acquisto l'originale.
Lamenta che le contestazioni mosse dalla difesa dell'opposto in ordine all'utilizzo di tali documenti sono state respinte dal Tribunale sul rilievo che tale accertamento afferisse ad un fatto ritenuto “secondario” e che pertanto, la nullità della perizia sarebbe soltanto relativa e non assoluta.
Deduce che di contro vi era stato un ampliamento dell'oggetto dell'indagine cui era conseguita la nullità della perizia. Sollecita pertanto la rinnovazione delle operazioni peritali, circoscrivendole ai soli documenti dimessi dalle parti ed a quelli indicati come di comparazione.
I motivi non possono trovare accoglimento
Con l'incarico peritale è stata demandata la verifica de “l'autenticità o meno della firma apposta dal de cuius sia sulla cambiale in SO
rilievo che sulla scrittura denominata atto di transazione stragiudiziale di data 28.08.2007 che sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dd.
27.01.2003” tenendo conto non solo delle scritture di comparazione la cui firma non era stata disconosciuta da parte opponente ai sensi dell'art. 214 II comma c.p.c. ma anche dell'esito delle consulenze grafologiche dimesse dalle parti.
Nella relazione definitiva, del 9 aprile 2019 , confermando le valutazioni formulate nella bozza inviata ai consulenti di parte, il CTU ha affermato che “ la firma X2, su cambiale datata “Cavalese, 28.08.2007” intestata a
“sig. nt. 2.9.1955” con importo di euro 136.362,00, Parte_1 Per_3
sarebbe stata realizzata a ricalco, su fotocopia della X1 leggermente ingrandita rispetto alle dimensioni originali di quest'ultima. Sarebbe pertanto apocrifa.” Tale conclusione è stata ribadita anche in occasione pag. 25/31 delle integrazione alle operazioni peritali, con cui era stato chiesto al perito di rispondere in modo articolato alle osservazioni sollevate dai consulenti di parte e di prendere posizione anche sulla perizia in sede penale.
Con riguardo alla relazione disposta nel procedimento penale ed ai relativi allegati, l'appellante si limita a riproporre le obiezioni sollevate in primo grado ribadendo che tale estensione dell'incarico avrebbe determinato la nullità delle operazioni, ma omette di prendere effettivamente posizione sulle articolate motivazioni con cui il Tribunale le ha respinte .
In particolare in sentenza è stato affermato che il GI aveva demandato tale approfondimento a seguito della produzione del predetto documento dimesso dalla parte opponente, unitamente agli allegati, ritenuta tempestiva trattandosi di documento sopravvenuto , essendo datato
19.4.2021 , ed effettuata prima dell'udienza immediatamente successiva n in data 11-5-2021; è stato quindi escluso che il CTU avesse esaminato documenti ulteriori rispetto a quelli ritualmente già acquisiti al giudizio per opera dell'iniziativa delle parti ed è stato affermato che la richiesta di integrazione fosse giustificata a fronte della utilizzabilità dei medesimi nel giudizio “quale strumento di ulteriore garanzia del contraddittorio fra le parti e dell'esercizio del diritto di difesa in primis del convenuto”.
Tali argomentazioni, che non sono state oggetto in alcun modo di confutazione , sono in ogni caso pienamente condivisibili per cui non si ravvisano i profili di nullità denunciati.
Al contempo, ad una attenta lettura degli atti di primo grado nonché della sentenza, emerge che l'indagine non è stata assolutamente estesa al c.d.
pag. 26/31 “Verbale operazioni esecutive riguardanti la transazione stragiudiziale dd.
28.08.2007”, come invece denunciato dall'appellante, che anche sotto tale profilo deduce la nullità della perizia. Tale prospettazione trova confutazione a pagina 36 della CTU integrativa in cui è stato precisato che l'oggetto dell'indagine svolta nell'ambito del presente giudizio era costituita dalle tre sottoscrizioni originariamente indicate. Anche in sentenza è stato espressamente precisato che “il c.d. verbale dd. 23-6-2008, esso -ritenutane, come sopra riportato, la natura apocrifa in sede penale- non è stato oggetto di specifica indagine peritale nella presente sede.”
Conclusivamente, la genericità delle censure, evidenziata dal Tribunale, non può ritenersi superata neppure dalle difese svolte nel presente grado che non hanno operato una puntuale confutazione delle motivazione svolte in sentenza, che vanno pertanto confermate.
Pur all'esito delle indagini integrative, il CTU ha ribadito la valutazione in termini di aprocrifia della sottoscrizione presente sulla cambiale del
28.8.2007 formulata nella prima delle relazioni, la quale presenta una completezza argomentativa che può ritenersi inficiata dalle obiezioni mosse all'esperimento giudiziario effettuato in occasione della integrazione avvalendosi su cambiali con le caratteristiche di quelle utilizzate all'epoca dei fatti mediante vergatura nell'area destinata alla firma delle locuzioni “scrittura veloce” e “scrittura lenta” con penna a sfera a cura della CTU.
Va in primo luogo osservato che le obiezioni sollevate in relazione al fatto che tale esperimento non sia stato effettuato riproducendo la firma R_
, che secondo la difesa anche tecnica del avrebbe privato
[...] Pt_1
l'esperimento di significatività, non sono condivisibili, dal momento che pag. 27/31 essendo il segno grafico di mano della CTU non avrebbe mai potuto riprodurre esattamente le firme in valutazione;
mentre altri erano gli aspetti che tale incombente era diretto a verificare.
La CTU, dando atto che l'ausiliario aveva operato con strumentazione di alta precisione, ha riportato in modo analitico le considerazione formulate dal dott. , che solo alla luce di una lettura frettolosa potrebbero Per_5
riassumersi come in contrasto con le conclusioni della CTU, come dedotto nei motivi. Infatti l'ausiliare ha accertato la presenza di un “alveo” in corrispondenza del tratto grafico dei tre test e della X2, ( firma sulla cambiale) che “conferma che in tutti e quattro i casi trattati, inclusa la
X2, il tracciato è stato prodotto con una punta scrivente, fugando qualsiasi dubbio sulla produzione attraverso altro sistema (ad esempio con timbro metallico, ecc…”( relazione in atti).
Inoltre, proprio sulla base dei rilievi del dott. il CTU ha Per_5
sottolineato: “Nella figura n. 39 di pag. 45, nel risvolto superiore destro della “V” di appare un breve “tratto aggiunto”, che ha ritenuto R_
incompatibile con una progressione continua del tracciato grafico” nonché altre discontinuità che non erano state riscontrate nelle firme di comparazione .
Il CTU, affermato che la firma a nome , apposta su cambiale SO
datata 28.08.2007, era stata eseguita a ricalco, prendendo a modello la firma di apposta su atto di transazione stragiudiziale con data SO
28.08.200, ha concluso che “Il procedimento eseguito con rilievi grafometrici (al decimo di millimetro), svincola i risultati ottenuti dalla soggettività di una valutazione di tipo estimativo eseguita “a occhio” accostando le immagini delle due firme.”
pag. 28/31 Alla luce di tali ulteriori elementi, ha quindi ribadito che “dal confronto fra X2 e X1 emerge una corrispondenza di parametri grafici tale, fra le due firme a confronto, che potrebbe essere spiegata con la riproduzione a ricalco di X2 rispetto a X1, dopo aver leggermente ingrandito quest'ultima in copia. Il tratto incerto, frammentato, con frammenti spesso disallineati sarebbe una conferma a tale ipotesi, unitamente a una corrispondenza di forme che non può non apparire anomala”.
Nei motivi non si rinviene una articolata e convincente critica alle valutazioni che hanno condotto il CTU ad affermare la apocrifia della firma X2, vale a dire quella apposta sulla cambiale.
Inoltre va ricordato che il Tribunale ha valorizzato anche ulteriori elementi, ritenendoli collimanti con tale tesi: in primo luogo la circostanza che l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato di avere rilevato delle anomalie nel contrassegno della marca (relative all'anno di emissione ed ai numeri identificativi ivi presenti) in forza delle quali ha ipotizzato che il contrassegno telematico possa considerarsi contraffatto mediante l'utilizzo di un'etichetta non originale e non assegnata alcun intermediario di valori bollati;
inoltre il rinvenimento nel computer del o Pt_1
comunque nella sua disponibilità, di file con immagini relative a cambiali in bianco (doc. 41 att.) e marche da bollo nonché di immagini della firma di ”. SO
Ma su tali elementi e sul relativo valore indiziario di una attività diretta alla creazione di documenti apocrifi , non sono stati articolati rilievi critici.
Conclusivamente, non potendo ritenere che le contestazioni formulate dal sono idonee a contestare efficacemente né le conclusioni del Pt_1
pag. 29/31 CTU in ordine alla firma presente sulla cambiale emessa il 31.8.2007 e neppure le articolate motivazione con cui il Tribunale , sulla base di esse e di altri elementi ha accertato la apocrifia, non si ravvisano i presupposti per rinnovare la CTU.
Alla infondatezza di motivi segue il rigetto dell'appello.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c, va condannato alla rifusione delle Parte_1
spese del grado a favore di che, ai sensi del DM 147/22 Parte_3
applicando lo scaglione entro cui è ricompreso il valore della domanda, vanno liquidati per la fase studio euro 2977,00; fase introduttiva: euro
1911,00; fase trattazione: euro 3000,00 ;fase decisionale: euro 5103,00 e quindi complessivamente in euro 12991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trento n. 1072/2023 .
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 12.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 30/31 Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 14/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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