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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Seconda Sezione
Civile, in persona della Giudice Giuseppa D'Inverno, in data 8/10 febbraio 2021, n. 256/2021, iscritto al n. 2972/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in deci- sione all'udienza collegiale di discussione dell'11 marzo 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Manzo (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E il (codice fiscale ), pendente innanzi al Tri- Controparte_1 P.IVA_1
bunale di Nola col n. 118/2016, costituitosi in persona del suo Curatore pro tempore, dr. CP_2
in forza dell'autorizzazione data dal Giudice delegato alla procedura concorsuale con
[...]
decreto dell'11 settembre 2024, e rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maiella (codice fi- scale ) - appellato - C.F._3
I. FATTO
I.1. Con la sentenza nella specie appellata, deliberata l'8 e pubblicata il 10 febbraio
2021, il Tribunale di Nola – in accoglimento di una delle domande formulate dal Curatore del fallimento della ontro e, dopo il decesso di quest'ul- Controparte_1 Controparte_3
tima e la conseguente interruzione del processo, contro i di lei eredi con in ricorso riassuntivo a costoro impersonalmente e collettivamente notificato il 18 giugno 2019 nell'ultimo domicilio
N. 2972/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 4 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
della defunta mediante la sua consegna ad , nell'occasione dichiaratasi Parte_2
«addetta al ritiro degli atti quale figlia della defunta» – ha revocato, ai sensi dell'art. 67, co. 1, n.
1, l.fall., l'atto con il quale, il 30 aprile 2016, la suddetta società aveva venduto alla un CP_3
impianto fotovoltaico verso il prezzo di 4.098,36 €, oltre all'imposta sul valore aggiunto, ed ha condannato i «convenuti impersonalmente e collettivamente» a restituire tale impianto e a pa- gare alla Curatela attrice la somma di 23.000,00 €, «oltre rivalutazione ed interessi dal 30 aprile
2016 ad oggi a titolo di indennità di indennità di occupazione/godimento», e allo Stato, in consi- derazione dell'ammissione della medesima Curatela al patrocinio a spese dell'Erario, le spese di causa.
I.2.1. Ricevutane il 16 maggio 2024 la notificazione a lui, quale erede della , CP_3
indirizzata dal Curatore del fallimento della quindi ap- Controparte_1 Controparte_5
pellato a questa Corte avverso la suddetta sentenza con una citazione notificata alla
contro
- parte il 17 giugno 2024 sostenendo che – alla quale, come s'è detto, il 18 Parte_2
giugno 2019 era stato consegnato il ricorso mediante il quale il processo di primo grado era stato riassunto nei confronti degli eredi di impersonalmente e collettiva- Controparte_3
mente – era stata fin dall'anno 1987 dichiarata «legalmente incapace» dal Tribunale di Nola e,
a causa della sua incapacità, aveva omesso di consegnare l'atto da lei ricevuto sia a lui, che ne
è il padre e ne era e ne è il tutore, che agli altri eredi e chiedendo pertanto la declaratoria della nullità della notificazione di detto ricorso e, di conseguenza, dei successivi atti del processo di primo grado e la rimessione della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
I.2.2. Costituendosi in giudizio il 19 novembre 2024, la Curatela appellata ha chiesto che l'avverso del sia dichiarato inammissibile, improponibile, improcedibile, anche Pt_2
perché tardivo, ed in ogni caso infondato.
II. DIRITTO
II.1. Innanzitutto, va osservato che l'appello in esame deve ritenersi proposto da
[...]
quale erede di . Pt_1 Controparte_3
Invero, l'appellante, che di quest'ultima era il marito, ha ricevuto senza formulare obie- zioni la consegna della sentenza da lui poi appellata, a lui notificata quale erede della , CP_3
e peraltro ha implicitamente ammesso di essere uno degli eredi di quest'ultima allegando che
N. 2972/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 4 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA CP_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
la figlia non aveva consegnato né a lui né «agli altri eredi» l'atto a lei consegnato il Parte_2
30 aprile 2016 dall'ufficiale giudiziario incaricato.
Il suo appello deve pertanto ritenersi ammissibile sebbene egli non abbia specifica- mente allegato il titolo della sua legittimazione a proporlo (come necessario secondo quanto affermato, ad es., da Cass. 34373/3023).
II.2. Il suo appello va invece dichiarato inammissibile perché proposto ben dopo la sca- denza del termine semestrale di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c.
L'appellante infatti non ha dimostrato la nullità della notificazione del ricorso mediante il quale il processo di primo grado venne riassunto nei confronti degli eredi di CP_3
e men che meno di essere rimasto di fatto del tutto ignaro di tale processo fino al 16
[...]
maggio 2024, come richiesto dall'art. 327, co. 2, c.p.c. affinché la sua impugnazione possa es- sere giudicata tempestiva sebbene proposta dopo la scadenza del termine previsto dal primo comma dello stesso articolo, se si considera che, a sostegno di quanto da lui allegato in propo- sito, egli ha prodotto solo una copia del decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Nola in data
29 aprile 2021 con cui è stato nominato tutore della figlia in sostituzione della mo- Parte_2
glie e dal quale non è possibile desumere con certezza quando e soprattutto nulla emerge quanto alle ragioni per le quali la figlia era stata dichiarata «legalmente incapace» o, più preci- samente, interdetta, evidentemente trascurando che, secondo quanto disposto dall'art. 139, co. 2, c.p.c., la notificazione di un atto processuale può essere validamente eseguita anche me- diante la consegna di una sua copia ad una persona «legalmente incapace», purché non «pale- semente» tale, né infraquattordicenne, e che nella specie, secondo quanto si desume dalla re- lazione della notificazione in questione e non contestato dall'appellante, Parte_2
(all'epoca cinquantenne) dichiarò o comunque palesò all'ufficiale giudiziario incaricato di ese- guire detta notificazione di essere «addetta al ritiro degli atti quale figlia della defunta»
[...]
, tenendo dunque un comportamento che certamente non palesava che ella era Parte_3
incapace quanto o più di un minore infraquattordicenne1.
II.3. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla
N. 2972/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 4 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
controparte le spese e i ccdd. onorari di difesa del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, delle risultanze processuali e dell'effettivo valore della controversia (non determinabile con precisione, ma certamente non inferiore a 26.000,01
€) – come precisato nel dispositivo della presente sentenza.
II.4. L'esito dell'appello del impone infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, Pt_2
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di dichiarare la sussistenza dei presupposti di carattere pro- cessuale del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 256/2021, pubblicata il 10 febbraio 2021, proposto da contro il Parte_1 [...]
l 17 giugno 2024: CP_1 CP_4
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.900,00 €, di cui 6.000,00 € per i compensi e 900,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2972/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 4 Parte_1 Controparte_4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 5669/2014, secondo la cui massima ufficiale: «In materia di notificazioni, il limite di validità di quella eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., va individuato nella palese incapacità dell'“accipiens” (legalmente equiparata all'immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolar-mente approfondite sulla capacità di quest'ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale».
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Seconda Sezione
Civile, in persona della Giudice Giuseppa D'Inverno, in data 8/10 febbraio 2021, n. 256/2021, iscritto al n. 2972/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in deci- sione all'udienza collegiale di discussione dell'11 marzo 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Manzo (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E il (codice fiscale ), pendente innanzi al Tri- Controparte_1 P.IVA_1
bunale di Nola col n. 118/2016, costituitosi in persona del suo Curatore pro tempore, dr. CP_2
in forza dell'autorizzazione data dal Giudice delegato alla procedura concorsuale con
[...]
decreto dell'11 settembre 2024, e rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maiella (codice fi- scale ) - appellato - C.F._3
I. FATTO
I.1. Con la sentenza nella specie appellata, deliberata l'8 e pubblicata il 10 febbraio
2021, il Tribunale di Nola – in accoglimento di una delle domande formulate dal Curatore del fallimento della ontro e, dopo il decesso di quest'ul- Controparte_1 Controparte_3
tima e la conseguente interruzione del processo, contro i di lei eredi con in ricorso riassuntivo a costoro impersonalmente e collettivamente notificato il 18 giugno 2019 nell'ultimo domicilio
N. 2972/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 4 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
della defunta mediante la sua consegna ad , nell'occasione dichiaratasi Parte_2
«addetta al ritiro degli atti quale figlia della defunta» – ha revocato, ai sensi dell'art. 67, co. 1, n.
1, l.fall., l'atto con il quale, il 30 aprile 2016, la suddetta società aveva venduto alla un CP_3
impianto fotovoltaico verso il prezzo di 4.098,36 €, oltre all'imposta sul valore aggiunto, ed ha condannato i «convenuti impersonalmente e collettivamente» a restituire tale impianto e a pa- gare alla Curatela attrice la somma di 23.000,00 €, «oltre rivalutazione ed interessi dal 30 aprile
2016 ad oggi a titolo di indennità di indennità di occupazione/godimento», e allo Stato, in consi- derazione dell'ammissione della medesima Curatela al patrocinio a spese dell'Erario, le spese di causa.
I.2.1. Ricevutane il 16 maggio 2024 la notificazione a lui, quale erede della , CP_3
indirizzata dal Curatore del fallimento della quindi ap- Controparte_1 Controparte_5
pellato a questa Corte avverso la suddetta sentenza con una citazione notificata alla
contro
- parte il 17 giugno 2024 sostenendo che – alla quale, come s'è detto, il 18 Parte_2
giugno 2019 era stato consegnato il ricorso mediante il quale il processo di primo grado era stato riassunto nei confronti degli eredi di impersonalmente e collettiva- Controparte_3
mente – era stata fin dall'anno 1987 dichiarata «legalmente incapace» dal Tribunale di Nola e,
a causa della sua incapacità, aveva omesso di consegnare l'atto da lei ricevuto sia a lui, che ne
è il padre e ne era e ne è il tutore, che agli altri eredi e chiedendo pertanto la declaratoria della nullità della notificazione di detto ricorso e, di conseguenza, dei successivi atti del processo di primo grado e la rimessione della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
I.2.2. Costituendosi in giudizio il 19 novembre 2024, la Curatela appellata ha chiesto che l'avverso del sia dichiarato inammissibile, improponibile, improcedibile, anche Pt_2
perché tardivo, ed in ogni caso infondato.
II. DIRITTO
II.1. Innanzitutto, va osservato che l'appello in esame deve ritenersi proposto da
[...]
quale erede di . Pt_1 Controparte_3
Invero, l'appellante, che di quest'ultima era il marito, ha ricevuto senza formulare obie- zioni la consegna della sentenza da lui poi appellata, a lui notificata quale erede della , CP_3
e peraltro ha implicitamente ammesso di essere uno degli eredi di quest'ultima allegando che
N. 2972/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 4 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA CP_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
la figlia non aveva consegnato né a lui né «agli altri eredi» l'atto a lei consegnato il Parte_2
30 aprile 2016 dall'ufficiale giudiziario incaricato.
Il suo appello deve pertanto ritenersi ammissibile sebbene egli non abbia specifica- mente allegato il titolo della sua legittimazione a proporlo (come necessario secondo quanto affermato, ad es., da Cass. 34373/3023).
II.2. Il suo appello va invece dichiarato inammissibile perché proposto ben dopo la sca- denza del termine semestrale di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c.
L'appellante infatti non ha dimostrato la nullità della notificazione del ricorso mediante il quale il processo di primo grado venne riassunto nei confronti degli eredi di CP_3
e men che meno di essere rimasto di fatto del tutto ignaro di tale processo fino al 16
[...]
maggio 2024, come richiesto dall'art. 327, co. 2, c.p.c. affinché la sua impugnazione possa es- sere giudicata tempestiva sebbene proposta dopo la scadenza del termine previsto dal primo comma dello stesso articolo, se si considera che, a sostegno di quanto da lui allegato in propo- sito, egli ha prodotto solo una copia del decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Nola in data
29 aprile 2021 con cui è stato nominato tutore della figlia in sostituzione della mo- Parte_2
glie e dal quale non è possibile desumere con certezza quando e soprattutto nulla emerge quanto alle ragioni per le quali la figlia era stata dichiarata «legalmente incapace» o, più preci- samente, interdetta, evidentemente trascurando che, secondo quanto disposto dall'art. 139, co. 2, c.p.c., la notificazione di un atto processuale può essere validamente eseguita anche me- diante la consegna di una sua copia ad una persona «legalmente incapace», purché non «pale- semente» tale, né infraquattordicenne, e che nella specie, secondo quanto si desume dalla re- lazione della notificazione in questione e non contestato dall'appellante, Parte_2
(all'epoca cinquantenne) dichiarò o comunque palesò all'ufficiale giudiziario incaricato di ese- guire detta notificazione di essere «addetta al ritiro degli atti quale figlia della defunta»
[...]
, tenendo dunque un comportamento che certamente non palesava che ella era Parte_3
incapace quanto o più di un minore infraquattordicenne1.
II.3. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla
N. 2972/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 4 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
controparte le spese e i ccdd. onorari di difesa del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, delle risultanze processuali e dell'effettivo valore della controversia (non determinabile con precisione, ma certamente non inferiore a 26.000,01
€) – come precisato nel dispositivo della presente sentenza.
II.4. L'esito dell'appello del impone infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, Pt_2
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di dichiarare la sussistenza dei presupposti di carattere pro- cessuale del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 256/2021, pubblicata il 10 febbraio 2021, proposto da contro il Parte_1 [...]
l 17 giugno 2024: CP_1 CP_4
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.900,00 €, di cui 6.000,00 € per i compensi e 900,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2972/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 4 Parte_1 Controparte_4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 5669/2014, secondo la cui massima ufficiale: «In materia di notificazioni, il limite di validità di quella eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., va individuato nella palese incapacità dell'“accipiens” (legalmente equiparata all'immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolar-mente approfondite sulla capacità di quest'ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale».