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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3540/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesca Macrì Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.9.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere titolare di trattamento CP_1 pensionistico di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile, esponeva di avere ricevuto la nota del 14.2.2024 dell' con la quale era stato CP_2 comunicato che per il periodo dal 1.4.2014 al 31.12.2023 erano state percepite sul trattamento pensionistico in godimento somme indebite per un importo di €
15.991,35 sul presupposto che “Sono state erogate quote di Assegno per il
Nucleo Familiare maggiori rispetto al dovuto”.
Deduceva che a seguito di ricorso amministrativo l'Ente previdenziale aveva esposto le ragioni dell'indebito evidenziando che questo verteva sugli importi degli assegni familiari percepiti sulla pensione e relativi non già al titolare della
1 stessa ma al coniuge nonché al figlio minore atteso che il matrimonio e la nascita del figlio erano avvenuti dopo la morte del dante causa.
Lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria per: 1) difetto di motivazione;
2) irripetibilità dell'indebito ex art. 13 L. n. 412/1991 per difetto di dolo e per aver percepito in buona fede le somme corrisposte per errore a sé non imputabile;
3) infondatezza nel merito della pretesa.
Dopo aver evidenziato che l' aveva iniziato ad effettuare trattenute CP_2 mensili a far data dal luglio 2024 concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma pari ad €15.991,35 nonché decadenza dell'ente dalla facoltà di operare il recupero delle somme e per l'effetto annullare il provvedimento de quo e conseguentemente condannare l' alla CP_1 restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
nel merito subordinatamente accertare e dichiarare la insussistenza e/o irripetibilità totale dell'indebito comunicato con provvedimento del 14.02.2024, condannare l' alla restituzione di tutto CP_1 quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente oltre agli interessi
e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendo “[..] CP_1 dichiarare l'improponibilità/improcedibilità del ricorso e/o l'inammissibilità, nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritt. [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Istituto (cfr. pag.
2-3 della memoria), benchè non reiterata nelle conclusioni dell'atto di costituzione in giudizio.
L' , dopo aver rilevato che il trattamento pensionistico di reversibilità cui si CP_1 riferisce l'indebito è a carico della gestione dei dipendenti pubblici, ha sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione contabile.
L'eccezione non merita accoglimento.
2 In proposito è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo
e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9436/2023).
Ebbene, nella specie viene solo in considerazione la sussistenza o meno del diritto dell' ad agire in ripetizione in relazione ad un indebito certo e CP_2 quantificato, non venendo, per contro, in rilievo alcuna questione relativa all'an
e/o al quantum del rapporto pensionistico, sicchè correttamente la domanda è stata proposta innanzi al Tribunale, munito di giurisdizione.
Deve pure disattendersi l'eccezione dell' sulla CP_1
l'inammissibilità/improponibilità del ricorso per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi ex art. 443 cpc posto che è in atti (cfr. all. 2 fasc. ricorrente) il ricorso amministrativo del 14.3.2024 ed il riscontro dell' CP_2
(cfr. all. 3 fasc. ricorrente).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto cogliendo nel segno la doglianza sulla violazione dell'art. 13 L. n. 412/1991 e sulla tutela del legittimo affidamento sulla percezione delle somme chieste in restituzione.
L'art. 52 L. n. 88/1989 dispone “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della
3 prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
La disposizione dell'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991 ha quindi previsto che
“le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
La disciplina qui richiamata è applicabile alla presente fattispecie che attiene a indebito riguardante pensione di reversibilità SOCPDEL.
Ebbene, il ricorrente deduce di aver percepito in buona fede la somma ritenuta indebita dall' e chiesta in restituzione, nello specifico evidenziando che il CP_1 legittimo affidamento sulla spettanza delle somme percepite derivava dall'aver egli chiesto per sé stesso gli assegni familiari sul trattamento pensionistico nel
2005 percependo il dovuto per quasi 20 anni in forza di provvedimento definitivo e rilevando: 1) che non era tenuto a comunicare all' le CP_1 circostanze relative al matrimonio e alla nascita del figlio avvenuti in epoca successiva al decesso del dante causa, circostanze comunque acquisibili dall'Ente previdenziale con la ordinaria diligenza anche tenuto conto dell'obbligo previsto dall'art. 34 l. 903/1965 in capo ai Comuni di fornire all' le informazioni relative alle variazioni dello stato civile dovute a morte CP_1
e matrimoni nonché della previsione dell'art. 15 del d.l. 78/2009 che prevedeva l'obbligo per ogni amministrazione pubblica di comunicazione all' delle informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni CP_1 previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari;
2) che non
4 aveva omesso di dichiarare informazioni utili e incidenti sulla misura della prestazione;
3) che l'errore in cui era incorso l'Ente previdenziale nell'erogazione delle somme ritenute indebite non era a sé imputabile in quanto evitabile mediante la consultazione degli archivi a disposizione e la verifica annuale dei dati reddituali imposta dall'art. 13 L. n. 412/2021.
A fronte di tali deduzioni l' in questa sede non ha né allegato – e CP_2 tantomeno provato - il dolo dell'interessato né l'omessa od incompleta segnalazione da parte sua di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta non conosciuti da esso . CP_2
A tanto consegue, assorbite le altre doglianze e in accoglimento del ricorso, la declaratoria di non ripetibilità dell'indebito contestato dall' e la condanna CP_1 dell'Istituto alla restituzione di quanto, eventualmente, trattenuto a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibile l'indebito contestato dall' con la nota per cui è causa;
condanna l' alla restituzione di CP_1 CP_1 quanto eventualmente trattenuto a tale titolo;
condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di lite che liquida in complessive € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3540/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesca Macrì Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.9.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere titolare di trattamento CP_1 pensionistico di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile, esponeva di avere ricevuto la nota del 14.2.2024 dell' con la quale era stato CP_2 comunicato che per il periodo dal 1.4.2014 al 31.12.2023 erano state percepite sul trattamento pensionistico in godimento somme indebite per un importo di €
15.991,35 sul presupposto che “Sono state erogate quote di Assegno per il
Nucleo Familiare maggiori rispetto al dovuto”.
Deduceva che a seguito di ricorso amministrativo l'Ente previdenziale aveva esposto le ragioni dell'indebito evidenziando che questo verteva sugli importi degli assegni familiari percepiti sulla pensione e relativi non già al titolare della
1 stessa ma al coniuge nonché al figlio minore atteso che il matrimonio e la nascita del figlio erano avvenuti dopo la morte del dante causa.
Lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria per: 1) difetto di motivazione;
2) irripetibilità dell'indebito ex art. 13 L. n. 412/1991 per difetto di dolo e per aver percepito in buona fede le somme corrisposte per errore a sé non imputabile;
3) infondatezza nel merito della pretesa.
Dopo aver evidenziato che l' aveva iniziato ad effettuare trattenute CP_2 mensili a far data dal luglio 2024 concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma pari ad €15.991,35 nonché decadenza dell'ente dalla facoltà di operare il recupero delle somme e per l'effetto annullare il provvedimento de quo e conseguentemente condannare l' alla CP_1 restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
nel merito subordinatamente accertare e dichiarare la insussistenza e/o irripetibilità totale dell'indebito comunicato con provvedimento del 14.02.2024, condannare l' alla restituzione di tutto CP_1 quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente oltre agli interessi
e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendo “[..] CP_1 dichiarare l'improponibilità/improcedibilità del ricorso e/o l'inammissibilità, nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritt. [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Istituto (cfr. pag.
2-3 della memoria), benchè non reiterata nelle conclusioni dell'atto di costituzione in giudizio.
L' , dopo aver rilevato che il trattamento pensionistico di reversibilità cui si CP_1 riferisce l'indebito è a carico della gestione dei dipendenti pubblici, ha sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione contabile.
L'eccezione non merita accoglimento.
2 In proposito è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo
e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9436/2023).
Ebbene, nella specie viene solo in considerazione la sussistenza o meno del diritto dell' ad agire in ripetizione in relazione ad un indebito certo e CP_2 quantificato, non venendo, per contro, in rilievo alcuna questione relativa all'an
e/o al quantum del rapporto pensionistico, sicchè correttamente la domanda è stata proposta innanzi al Tribunale, munito di giurisdizione.
Deve pure disattendersi l'eccezione dell' sulla CP_1
l'inammissibilità/improponibilità del ricorso per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi ex art. 443 cpc posto che è in atti (cfr. all. 2 fasc. ricorrente) il ricorso amministrativo del 14.3.2024 ed il riscontro dell' CP_2
(cfr. all. 3 fasc. ricorrente).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto cogliendo nel segno la doglianza sulla violazione dell'art. 13 L. n. 412/1991 e sulla tutela del legittimo affidamento sulla percezione delle somme chieste in restituzione.
L'art. 52 L. n. 88/1989 dispone “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della
3 prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
La disposizione dell'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991 ha quindi previsto che
“le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
La disciplina qui richiamata è applicabile alla presente fattispecie che attiene a indebito riguardante pensione di reversibilità SOCPDEL.
Ebbene, il ricorrente deduce di aver percepito in buona fede la somma ritenuta indebita dall' e chiesta in restituzione, nello specifico evidenziando che il CP_1 legittimo affidamento sulla spettanza delle somme percepite derivava dall'aver egli chiesto per sé stesso gli assegni familiari sul trattamento pensionistico nel
2005 percependo il dovuto per quasi 20 anni in forza di provvedimento definitivo e rilevando: 1) che non era tenuto a comunicare all' le CP_1 circostanze relative al matrimonio e alla nascita del figlio avvenuti in epoca successiva al decesso del dante causa, circostanze comunque acquisibili dall'Ente previdenziale con la ordinaria diligenza anche tenuto conto dell'obbligo previsto dall'art. 34 l. 903/1965 in capo ai Comuni di fornire all' le informazioni relative alle variazioni dello stato civile dovute a morte CP_1
e matrimoni nonché della previsione dell'art. 15 del d.l. 78/2009 che prevedeva l'obbligo per ogni amministrazione pubblica di comunicazione all' delle informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni CP_1 previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari;
2) che non
4 aveva omesso di dichiarare informazioni utili e incidenti sulla misura della prestazione;
3) che l'errore in cui era incorso l'Ente previdenziale nell'erogazione delle somme ritenute indebite non era a sé imputabile in quanto evitabile mediante la consultazione degli archivi a disposizione e la verifica annuale dei dati reddituali imposta dall'art. 13 L. n. 412/2021.
A fronte di tali deduzioni l' in questa sede non ha né allegato – e CP_2 tantomeno provato - il dolo dell'interessato né l'omessa od incompleta segnalazione da parte sua di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta non conosciuti da esso . CP_2
A tanto consegue, assorbite le altre doglianze e in accoglimento del ricorso, la declaratoria di non ripetibilità dell'indebito contestato dall' e la condanna CP_1 dell'Istituto alla restituzione di quanto, eventualmente, trattenuto a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibile l'indebito contestato dall' con la nota per cui è causa;
condanna l' alla restituzione di CP_1 CP_1 quanto eventualmente trattenuto a tale titolo;
condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di lite che liquida in complessive € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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