Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 624 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 09/06/1995, elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1
Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.6, presso lo studio dell'avv. Chiarchiaro Simona che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 29/08/1992, elettivamente domiciliato in Palermo, CP_1 via Catania n. 15, presso lo studio dell'avv. Cuppari Luca che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui alle note congiunte del
05/05/2025
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 07/02/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso con l'integrazione di cui alla nota del 05/05/2025. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ Art. 1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, manifestano il consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separatamente.
-Sulla casa coniugale: Art. 2) La casa coniugale sita a Palermo via Macaluso Damiano n. 30, condotta in locazione dai coniugi, è stata dai medesimi rilasciata. I coniugi vivono di fatto separatamente da qualche mese, i medesimi si sono trasferiti in altre abitazioni e precisamente la sig.ra si è trasferita con Pt_1 entrambi i figli presso un nuovo appartamento sito in Palermo via Trabucco n. 76 che la stessa conduce in locazione il cui canone mensile è pari ad euro 300,00; il sig. si è trasferito presso CP_1 l'immobile sito in Palermo via Salita del Convento n. 31. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione tra loro di tutti gli arredi ed i mobili presenti nella casa coniugale oltre che ai propri effetti personali.
Sull'affido e mantenimento delle minori :
1. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione, seguendone la naturale inclinazione;
gli stessi prenderanno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, i genitori dovranno confrontarsi continuamente concordando le migliori scelte per le stesse.
2.Il sig. eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti dei figli minori secondo le modalità CP_1 di seguito specificate, fermo restando che i genitori potranno concordare tempi e modalità rispondenti alle esigenze dei figli nonchè in relazione ad impegni lavorativi dei genitori;
3.Il padre avrà facoltà di incontrare e tenere con sé i figli minori liberamente previo accordo, almeno due pomeriggi a settimana comprensivi di un pernottamento, rendendosi tuttavia disponibile a tenere con sé i figli anche per ulteriori pomeriggi compatibilmente con i suoi impegni lavorativi. Inoltre, salvo impossibilità legate esclusivamente a motivi lavorativi, i figli staranno con il padre nei fine settimana, a settimane alterne con la madre, dal sabato mattina fino alla domenica sera, con pernottamento nella serata del sabato con il padre.
2 4.Inoltre, senza che questo costituisca un obbligo, ognuno dei genitori si impegnerà a collaborare con l'altro per la gestione delle attività extrascolastiche dei figli (es: palestra, feste, etc..) anche se tali attività extrascolastiche ricadano nei giorni in cui i minori sono con l'altro genitore.
5.Salvo diverso accordo dei coniugi, le feste natalizie, di fine anno, pasquali, oltre a tutte le altre festività calendate nonché i compleanni dei minori, verranno trascorsi dai figli minori con ciascuno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione. Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze estive (mese di luglio o agosto) i minori trascorreranno un periodo consecutivo di 7 giorni con il padre, opportunamente concordato entro la fine dell'anno scolastico di ogni anno.
6.Il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 15di ogni mese, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 300,00(€. 150,00per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito specificato, detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
7. In ordine all'assegno unico erogato dall'Inps per i figli, il predetto assegno sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8. Verranno poste a carico di entrambi i genitori – in ragione del 50% ciascuno – le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori. Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute anche in assenza di preventivo accordo saranno ricomprese: le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale - tickets sanitari;
spese scolastiche relative a tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
spese extrascolastiche relative a tempo prolungato , pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie il cui rimborso sarà invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori, figurano le spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
Spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. In ogni caso il diritto al rimborso resterà condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese. Per tutto quanto qui non regolato e in caso di eventuale contrasto, al fine di regolare i rispettivi rapporti relativamente alle spese straordinarie si rimanda al protocollo spese extra del Tribunale di
Palermo.
Art 9. I coniugi - entrambi autonomi economicamente - provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Art. 10. Per ciò che concerne gli ulteriori aspetti economici dei coniugi si precisa che la signora
è impiegata da gennaio 2024 (con orario pare-time) presso l'azienda “MC Donald” Parte_1 di Palermo e percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 750,00; il sig. è impiegato CP_1 presso la ditta come Take Away.com expressitaly srl e percepisce una retribuzione mensile di circa
€ 980,00. I coniugi, per il resto dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare ed avere e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3 Art. 11. I coniugi consentono sin d'ora che le competenti Autorità rilascino o rinnovino il passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio senza ulteriori manifestazioni di consenso oltre quello già in questa sede manifestato, salvo quello necessario per i minori.
Art 12. I coniugi dichiarano di aver regolato tutti gli altri rapporti giuridici, personali e patrimoniali e tal ragione di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Inoltre le parti, ad integrazione delle suddette condizioni, hanno concordato, con nota congiunta del
05/05/2025, quanto di seguito riportato:
“Le parti si obbligano al pagamento, in misura pari al 50% ciascuno, delle rate mensili ancora a scadere del prestito e fino alla sua estinzione, sottoscritto da entrambi con l'Istituto di credito Compass nel mese di dicembre 2024 e con scadenza dicembre 2027”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 07/02/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 11/12/2017 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 111 - P. I - Anno 2017).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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