Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8045 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Doriana Scotto di
Frega
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 3.4.2024, il procuratore la ricorrente si è riportato agli atti ed ha chiesto conferma delle statuizioni presidenziali. Il GI ha riservato la causa in decisione senza termini ai quali il procuratore ha rinunciato. Il Pm ha chiesto accogliersi il ricorso con conferma delle statuizioni vigenti, con parere del
4.4.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 12.4.2024, la sign. – Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con il sign. il 9.10.1997 dal CP_1 quale sono nate (22.3.2006) e (30.6.1998)- esponeva: Per_1 Per_2 (…) 4) in data 30/05/2016 è stata emesso Decreto di omologazione N.Rg. 685/2016, depositato in data 30/06/2016; 5) dall'epoca della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli i coniugi hanno sempre vissuto separati, per cui si appalesa impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro, e ricorre l'ipotesi prevista dall'art.2 della Legge n. 898 del 1970 in relazione all'art 3, primo comma, della medesima legge ed è decorso altresì il termine breve per la proposizione della domanda di divorzio ai sensi della legge, 11/05/2015 n° 55, G.U.
06/05/2015. Inoltre il Sig. si disinteressa delle figlie sia economicamente ma CP_1 soprattutto affettivamente. Tra padre e figlie non vi è più dialogo e le ragazze sentono giorno per giorno carente la presenza del padre, figura di riferimento nella loro vita. Un padre deve telefonare alle proprie figlie ed aiutarle nei momenti più difficili per le stesse ed essere presente sempre nella vita delle proprie figlie che non hanno contatti con il padre.
Ha chiesto: 1) Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di nascita dei coniugi ai sensi di legge;
3) Ordinare al Sig. di versare in favore della ricorrente, a titolo di suo CP_1 mantenimento, un assegno mensile pari ad € 100,00 (centoeuro/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) Ordinare al Sig. di versare alla ricorrente un assegno mensile pari ad CP_1
€ 500,00 (Cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie non ancora autosufficienti. 5) Le spese mediche non mutuabili e quelle riguardanti le figlie sono a carico di entrambi i coniugi al 50%.
All'udienza di prima comparizione del 7.1.2025, - dichiarata la contumacia del resistente, - la ricorrente ha dichiarato: (… ha da poco compiuto 18 anni, mentre ha 26 anni. frequenta Per_1 Per_2 Per_1 la scuola al liceo a Bacoli e si diplomerà a fine anno. è diplomata alla Per_3 Per_2 stessa scuola diversi anni orsono e adesso lavora presso il a Pozzuoli ed è CP_2 autonoma. Rinuncio all'assegno per ma chiedo che per sia posta a Per_2 Per_1 carico del padre la somma di € 250,00 quale contributo al mantenimento e le spese straordinarie al 50%. Prendo l'assegno unico per di 96,50 per intero e non Per_1 Perso prendo Lavoro presso un'impresa di pulizie da circa due mesi a Quarto presso un
e guadagno 500 euro. Non so cosa faccia mio marito e non ho più notizie di lui Per_5 da anni. Rinuncio all'assegno divorzile. Mio marito non vede le figlie da circa 7 anni e non mi ha mai dato nulla. Pago un canone di € 500,00 con contratto depositato. Per il resto mi riporto al ricorso.
Il Gi ha provveduto come di seguito: si osserva che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se
2 3
desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; ex plurimis, Cass. N. 26875/2023). Orbene, in omologa della separazione del 2016 era stato concordato tra le parti l'obbligo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 225,00 per ciascuna figlia. Alla prima udienza la madre rinuncia al mantenimento per e chiede per la sola , Per_2 Per_1 da poco maggiorenne ed ancora studentessa – l'obbligo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili, contribuendo lei stessa al mantenimento della ragazza che vive con lei con il suo lavoro e con il suo accudimento. Tenuto conto dell'età di , della rinuncia al mantenimento per , della assenza di documentazione Per_1 Per_2 agli atti dalla quale potersi evincere la redditualità del padre (che è scomparso dalla vita delle figlie da molti anni), ritenuto che abbia ancora diritto al mantenimento da Per_1 parte dei genitori, può senz'altro trovare accoglimento della ricorrente. Resta fermo, pertanto, l'obbligo del padre di continuare a contribuire al mantenimento di nella Per_1 misura di € 250,00 mensili, con decorrenza dal ricorso divorzile e rivalutazione annuale da febbraio 2026. Resta fermo l'obbligo dei genitori di contribuire al 50% alle spese straordinarie per , come da Protocollo del 2018. Riserva ogni ulteriore valutazione Per_1 all'esito del deposito della chiesta documentazione da parte del procuratore della ricorrente.
P.Q.M.
- pone a carico di l'obbligo di CP_1 corrispondere a la somma di € 250,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento di con decorrenza dalla domanda di cui al ricorso e Per_1 rivalutazione annuale da febbraio 2026; - conferma l'obbligo dei genitori di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per;
- riserva ogni altra valutazione Per_1 istruttoria e rinvia all'udienza del 3 aprile 2025 in TS, con termine per note fino alla stessa data. All'udienza in Ts del 3.4.2025, il procuratore della ricorrente ha chiesto conferma dei Con provvedimenti provvisori adottati dal ed ha chiesto decidersi il giudizio rinunciando ai termini.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione la separazione consensuale omologata con decreto n. 5375/2016, previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in data
11.5.2016.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le
3 4
risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sul mantenimento della figlia della coppia, , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, il Collegio conferma - non essendo emersi nuovi elementi - le statuizioni adottate in sede di provvedimenti provvisori dal Gi e pone a carico del resistente, , l'onere di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 nella misura di € 250,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da febbraio 2026.
L'assegno unico per la figlia sarà percepito per intero dalla ricorrente, come di Per_1 fatto già avviene.
Le spese straordinarie per la ragazza, come da Protocollo del 2018, – come chiesto dalla ricorrente – si pongono a carico di entrambi i genitori al 50%.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monte di
Procida il 9.10.1997 da e Parte_1
; CP_1 b) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia Per_1 con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da giugno 2026;
c) pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie come da Protocollo del
2018, per la figlia nella misura del 50%; d) autorizza la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per la figlia;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte di Procida per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 47, parte II, serie A anno 1997). f) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11. 4. 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
4