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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/09/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione civile nella persona del giudice onorario dott.ssa Maria Salvatora Magliona, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1724/2021 R.G.
TRA
( , rapp.to e difeso dall'Avv. GIAN Parte_1 P.IVA_1
FRANCO SALIS giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in SASSARI VIALE UMBERTO 86/A,
ATTORE
CONTRO
, ( ) nato ad [...] il [...], ivi CP_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to dall'Avv. SALVATORE DEIANA giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo avvocato in
TEMPIO PAUSANIA VIA SAN LORENZO 4
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come formulate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio il convenuto indicato in epigrafe al fine di far dichiarare la nullità del giudizio definito con la sentenza n. 140/2017 emessa in data
1 27.02.2017 e conseguentemente la nullità della medesima sentenza;
in via subordinata chiedeva che la sentenza sopra richiamata venisse dichiarata priva di effetti nei suoi confronti, con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva l'inammissibilità,
l'improcedibilità e l'infondatezza nel merito della domanda attorea, con conseguente rigetto della medesima e condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria, nonché alla rifusione delle spese e compensi del giudizio.
La causa veniva istruita con prova documentale e tenuta in decisione previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies.
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Preliminarmente è necessario richiamare in fatto gli antecedenti che hanno originato il presente giudizio.
L'odierno convenuto instaurava un procedimento sommario di sfratto per morosità nei confronti dell'odierna attrice che veniva rubricato con RG. n.
2174/2015, nel quale quest'ultima si costituiva in giudizio e compariva all'udienza fissata per la convalida, proponendo opposizione allo sfratto.
Il giudice, pertanto, emetteva ordinanza di mutamento di rito, concedendo i termini per il deposito delle memorie integrative, ritualmente depositate dalle parti.
In tema di locazione, deve rilevarsi che, con l'opposizione dell'intimato, il procedimento speciale per convalida di licenza o di sfratto si trasforma in un ordinario processo di cognizione, il tutto, pur sempre in seno ad un unico procedimento, introdotto con l'azione di condanna nella forma speciale della citazione, e destinato a svolgersi nella diversa fase della cognizione piena
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15021 del 5 agosto 2004)
L'opposizione, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., determina, dunque, la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo giudizio a cognizione piena che si svolge con il rito locatizio (Cass. civ. 23 marzo 2017, n. 7430).
Conseguentemente, il nuovo giudizio assume anche un numero di ruolo differente, nel caso specifico, infatti, lo sfratto aveva n. RG. 2174/15,
2 mentre il giudizio di opposizione ha assunto n. RG. 915/16 e si è concluso con la sentenza oggi impugnata.
Ciò premesso, le motivazioni poste a base della domanda, al fine della dichiarazione di nullità del procedimento di opposizione RG. n. 915/16 e della sentenza n. 140/2017 che lo ha concluso, sono inammissibili.
Deve rilevarsi, infatti, che la disciplina della nullità della sentenza è dettata dall'art. 161 c.p.c. che sancisce, al riguardo, il principio della conversione dei vizi della stessa in motivi di impugnazione.
Pertanto, se la nullità afferisce, direttamente o in via derivata, alla sentenza, il legislatore ha previsto espressamente che la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.). La ratio sottesa a questo principio
è quella di garantire la stabilità della decisione, di merito o di rito, precludendo in tal modo sia che la parte deduca la nullità in differenti giudizi aventi ad oggetto la contestazione della decisione stessa - sollevando la relativa eccezione - sia che la parte instauri un autonomo e differente giudizio, come nel caso di specie, al solo fine di far dichiarare la nullità della sentenza.
La statuizione del principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione comporta che la parte - la quale ha interesse a far rilevare la nullità della sentenza - ha l'onere di impugnarla con il mezzo specifico previsto dalla legge, secondo le modalità ed i termini dalla stessa prescritti
(ad es., l'appello se la sentenza è di primo grado, il ricorso in cassazione, se la sentenza è di appello).
Se l'onere di impugnazione non viene dalla parte assolto, la nullità che vizia la sentenza, sia diretta che derivata, resta sanata, non essendovi nessun altro modo per farla valere.
La domanda, pertanto, va dichiarata inammissibile.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:
- dichiara la domanda di parte attrice inammissibile per i motivi esposti.
- Condanna l'attrice alla rifusione delle spese del giudizio in favore del convenuto che si liquidano in € 1.500,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 20/09/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
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