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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/07/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 759 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. - p.i. , quale titolare e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 legale rappresentante di , rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Graziadio;
Parte_2
- appellante - contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._2
Di Pietro;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 531/21, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari il
4.10.2021 e depositata il 5.10.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18/2021, emesso dal Giudice di Pace di Castrovillari in data 28.1.2021 e notificato il 19.2.2021, con il quale - su istanza di parte opposta e giusta fattura n.
36 del 24.9.18 - gli era stato intimato il pagamento della somma di € 2.103,40, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di “formazione teorica, fornitura materiali e dispense utili al conseguimento del titolo abilitante presso il Dipartimento D.P.P.D. dell'Università Romena” e
“gestione didattica e amministrativa dei corsi universitari all'estero frequentati dallo stesso
, erogato in suo favore da CP_1 Parte_2
Preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio dell'Ufficio adìto, ritenendo competente il
Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, quale foro del consumatore, oltre al difetto della procura alle liti;
quanto al merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum, disconoscendo la firma apposta sulla missiva posta a fondamento del decreto ingiuntivo de quo;
concludeva, quindi, per la revoca del provvedimento monitorio in esame, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario, con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio parte opposta, la quale ribadiva la piena fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto le eccezioni, deduzioni e domande di parte opponente, altresì proponendo istanza di verificazione della firma apposta sulla missiva in questione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, con il favore di spese e competenze di causa.
Con sentenza n. 531/21, emessa il 4.10.2021 e depositata il 5.10.21, il Giudice di prime cure dichiarava l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace di Castrovillari in favore del
Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha assunto l'erroneità della sentenza appellata per aver ritenuto “applicabili alla vicenda per cui vi è causa i dettami dell'art. 66 bis codice del consumatore”, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 531/21 emessa dal
Giudice di Pace di Castrovillari in data 4.10.2021: In via preliminare: dichiarare come non applicabile al caso de quo l'art. 66 codice del consumo poiché trattasi di norma non afferente ai fatti di causa;
accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia eccezione di incompetenza territoriale rigettando l'opposizione proposta dall'opponente in primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto, per come esposto al cap. I;
Nel merito: in riforma della statuizione di primo grado, accertata la competenza territoriale del giudice del monitorio, rigettare l'opposizione proposta in primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 18/2021 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Castrovillari in data 28.01.2021. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge. In via istruttoria, si richiede istanza di verificazione del documento n. 2 del fascicolo del monitorio disconosciuto dall'opponente, con richiesta di articolare ulteriori mezzi istruttori in un assegnando termine stante la pronuncia di rito che ha reso impossibile procedere ex art. 320 c.p.c.”.
Con comparsa depositata per via telematica il 5.9.2022 si è costituito nel presente grado di giudizio
, il quale ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame sollevati Controparte_1 dall'appellante, così invocando l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “a) Preliminarmente, l'On. Giudicante dichiari la carenza di capacità di stare in giudizio e/o di legittimazione attiva dell'attrice in quanto non è dimostrato che il Sig. sia l'effettivo Pt_1 titolare della ditta o un semplice collaboratore, ai sensi e per gli effetti del art. 75 c. 2 c.p.c., essendo lo stesso identificato in procura solo con la qualità di direttore artistico e non anche di legale rappresentante;
b) Rigettare in toto le richieste dell'appellante, confermando l'applicabilità dell'art. 66 Cod. Cons. e conseguentemente la competenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G., confermando altresì la nullità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado n. 18/21 del 28.01.21 per il quale, a tal proposito, l'appellante chiede solo la conferma del decreto ingiuntivo dichiarato nullo in primo grado senza chiedere però la revoca della dichiarazione di nullità dello stesso;
c)
Statuire la decadenza dei termini di riassunzione della causa di cognizione avanti al Giudice di
Pace di Barcellona P.G. in quanto non avvenuto entro 60 gg. come statuito dal Giudice di Pace di
Castrovillari; d) Ordinare la cancellazione delle parole “in maniera striminzita e marginale” inserite nell'atto di appello a pag. 3 al I motivo al secondo rigo del secondo capoverso in quanto non rispettose dell'operato del sottoscritto difensore;
e) Condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa in favore del Sig. . f) Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali Controparte_1 in favore del sottoscritto procuratore distrattario-anticipatario”.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 27.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come l'appello - rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive - comporti che il giudice del gravame, nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello, non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, possa pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Preliminarmente, va evidenziato che - con riferimento alla gravata sentenza - l'odierna istante ha correttamente azionato il rimedio dell'appello, in linea con il costante insegnamento della Suprema
Corte secondo cui “in tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c.” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, ordinanza n. 21975 del 12.10.2020).
3. L'appello proposto da è, tuttavia, infondato e la gravata sentenza merita, Parte_1 quindi, conferma, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
Premesso che l'art. 3, comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 206-2005 (meglio noto come
“Codice del Consumo”) definisce “consumatore o utente” “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, va evidenziato come la Suprema Corte di Cassazione abbia efficacemente chiarito che “il rapporto di lavoro subordinato (sia privato che pubblico) non integra "attività professionale" idonea (ai sensi dell'art. 3 d.lg. n. 206/2005) a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore, atteso che con il sintagma "attività professionale" di cui all'art. 3 del d.lg. n. 206/2005, ai fini della qualificazione del soggetto - persona fisica - come professionista, deve intendersi solo l'attività consistente nella prestazione autonoma d'opera professionale intellettuale, oltre all'attività imprenditoriale, commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma, con esclusione quindi dell'attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 09/06/2011, n. 12685).
Ebbene, venendo a calare le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va registrato che proprio dalla missiva che parte creditrice opposta ha posto a fondamento della propria pretesa di pagamento è dato evincere che l'appellato non esercita alcuna attività imprenditoriale, commerciale ed artigianale o prestazione autonoma d'opera professionale intellettuale;
ed infatti, il fatto che abbia ivi rappresentato di essere “impossibilitato ad effettuare il pagamento del relativo dovuto, a causa di ritardi da parte dell'amministrazione scolastica…” induce ragionevolmente ad ipotizzare che questi svolgesse attività di lavoro dipendente (alle dipendenze, appunto, dell'amministrazione scolastica), sicché va riconosciuta, in proprio favore, la qualifica di consumatore, con conseguente radicarsi della competenza in capo al giudice del luogo della sua residenza ex art. 66-bis del Codice del Consumo, per come già statuito dal Giudice di Pace di Castrovillari nella gravata sentenza, che va pertanto confermata.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, il rilievo officioso del profilo fattuale testé illustrato ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 759/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza. Parte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 4 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 759 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. - p.i. , quale titolare e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 legale rappresentante di , rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Graziadio;
Parte_2
- appellante - contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._2
Di Pietro;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 531/21, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari il
4.10.2021 e depositata il 5.10.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18/2021, emesso dal Giudice di Pace di Castrovillari in data 28.1.2021 e notificato il 19.2.2021, con il quale - su istanza di parte opposta e giusta fattura n.
36 del 24.9.18 - gli era stato intimato il pagamento della somma di € 2.103,40, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di “formazione teorica, fornitura materiali e dispense utili al conseguimento del titolo abilitante presso il Dipartimento D.P.P.D. dell'Università Romena” e
“gestione didattica e amministrativa dei corsi universitari all'estero frequentati dallo stesso
, erogato in suo favore da CP_1 Parte_2
Preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio dell'Ufficio adìto, ritenendo competente il
Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, quale foro del consumatore, oltre al difetto della procura alle liti;
quanto al merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum, disconoscendo la firma apposta sulla missiva posta a fondamento del decreto ingiuntivo de quo;
concludeva, quindi, per la revoca del provvedimento monitorio in esame, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario, con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio parte opposta, la quale ribadiva la piena fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto le eccezioni, deduzioni e domande di parte opponente, altresì proponendo istanza di verificazione della firma apposta sulla missiva in questione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, con il favore di spese e competenze di causa.
Con sentenza n. 531/21, emessa il 4.10.2021 e depositata il 5.10.21, il Giudice di prime cure dichiarava l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace di Castrovillari in favore del
Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha assunto l'erroneità della sentenza appellata per aver ritenuto “applicabili alla vicenda per cui vi è causa i dettami dell'art. 66 bis codice del consumatore”, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 531/21 emessa dal
Giudice di Pace di Castrovillari in data 4.10.2021: In via preliminare: dichiarare come non applicabile al caso de quo l'art. 66 codice del consumo poiché trattasi di norma non afferente ai fatti di causa;
accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia eccezione di incompetenza territoriale rigettando l'opposizione proposta dall'opponente in primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto, per come esposto al cap. I;
Nel merito: in riforma della statuizione di primo grado, accertata la competenza territoriale del giudice del monitorio, rigettare l'opposizione proposta in primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 18/2021 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Castrovillari in data 28.01.2021. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge. In via istruttoria, si richiede istanza di verificazione del documento n. 2 del fascicolo del monitorio disconosciuto dall'opponente, con richiesta di articolare ulteriori mezzi istruttori in un assegnando termine stante la pronuncia di rito che ha reso impossibile procedere ex art. 320 c.p.c.”.
Con comparsa depositata per via telematica il 5.9.2022 si è costituito nel presente grado di giudizio
, il quale ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame sollevati Controparte_1 dall'appellante, così invocando l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “a) Preliminarmente, l'On. Giudicante dichiari la carenza di capacità di stare in giudizio e/o di legittimazione attiva dell'attrice in quanto non è dimostrato che il Sig. sia l'effettivo Pt_1 titolare della ditta o un semplice collaboratore, ai sensi e per gli effetti del art. 75 c. 2 c.p.c., essendo lo stesso identificato in procura solo con la qualità di direttore artistico e non anche di legale rappresentante;
b) Rigettare in toto le richieste dell'appellante, confermando l'applicabilità dell'art. 66 Cod. Cons. e conseguentemente la competenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G., confermando altresì la nullità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado n. 18/21 del 28.01.21 per il quale, a tal proposito, l'appellante chiede solo la conferma del decreto ingiuntivo dichiarato nullo in primo grado senza chiedere però la revoca della dichiarazione di nullità dello stesso;
c)
Statuire la decadenza dei termini di riassunzione della causa di cognizione avanti al Giudice di
Pace di Barcellona P.G. in quanto non avvenuto entro 60 gg. come statuito dal Giudice di Pace di
Castrovillari; d) Ordinare la cancellazione delle parole “in maniera striminzita e marginale” inserite nell'atto di appello a pag. 3 al I motivo al secondo rigo del secondo capoverso in quanto non rispettose dell'operato del sottoscritto difensore;
e) Condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa in favore del Sig. . f) Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali Controparte_1 in favore del sottoscritto procuratore distrattario-anticipatario”.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza “cartolare” del 27.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come l'appello - rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive - comporti che il giudice del gravame, nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello, non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, possa pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Preliminarmente, va evidenziato che - con riferimento alla gravata sentenza - l'odierna istante ha correttamente azionato il rimedio dell'appello, in linea con il costante insegnamento della Suprema
Corte secondo cui “in tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c.” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, ordinanza n. 21975 del 12.10.2020).
3. L'appello proposto da è, tuttavia, infondato e la gravata sentenza merita, Parte_1 quindi, conferma, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
Premesso che l'art. 3, comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 206-2005 (meglio noto come
“Codice del Consumo”) definisce “consumatore o utente” “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, va evidenziato come la Suprema Corte di Cassazione abbia efficacemente chiarito che “il rapporto di lavoro subordinato (sia privato che pubblico) non integra "attività professionale" idonea (ai sensi dell'art. 3 d.lg. n. 206/2005) a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore, atteso che con il sintagma "attività professionale" di cui all'art. 3 del d.lg. n. 206/2005, ai fini della qualificazione del soggetto - persona fisica - come professionista, deve intendersi solo l'attività consistente nella prestazione autonoma d'opera professionale intellettuale, oltre all'attività imprenditoriale, commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma, con esclusione quindi dell'attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 09/06/2011, n. 12685).
Ebbene, venendo a calare le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va registrato che proprio dalla missiva che parte creditrice opposta ha posto a fondamento della propria pretesa di pagamento è dato evincere che l'appellato non esercita alcuna attività imprenditoriale, commerciale ed artigianale o prestazione autonoma d'opera professionale intellettuale;
ed infatti, il fatto che abbia ivi rappresentato di essere “impossibilitato ad effettuare il pagamento del relativo dovuto, a causa di ritardi da parte dell'amministrazione scolastica…” induce ragionevolmente ad ipotizzare che questi svolgesse attività di lavoro dipendente (alle dipendenze, appunto, dell'amministrazione scolastica), sicché va riconosciuta, in proprio favore, la qualifica di consumatore, con conseguente radicarsi della competenza in capo al giudice del luogo della sua residenza ex art. 66-bis del Codice del Consumo, per come già statuito dal Giudice di Pace di Castrovillari nella gravata sentenza, che va pertanto confermata.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, il rilievo officioso del profilo fattuale testé illustrato ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 759/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza. Parte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 4 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.