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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 11/11/2025 al n. 5887/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. BRESCIANI Parte_1 C.F._1
FR, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO ROMANO 14
MANTOVA presso lo studio dell'avv. BRESCIANI FR ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BRESCIANI FR, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO
ROMANO 14 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BRESCIANI
FR resistente
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
16/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) I coniugi vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con obbligo di reciproco rispetto e obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, precisandosi che gli stessi saranno collocati presso la madre ove avranno la residenza anagrafica e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore, precisandosi, altresì, che le modalità di frequentazione dei figli con il padre saranno così esercitate:
- a fine settimane alternati dal venerdì pomeriggio/sera, quando il padre preleverà i figli dal domicilio materno fino alla domenica sera quando li riporterà dalla madre entro le ore 21.00 circa;
- il mercoledì di ogni settimana quando il padre preleverà i figli direttamente all'uscita di scuola o dal domicilio materno sino al giorno successivo quando li accompagnerà a scuola ovvero, nel caso di sospensione scolastica, direttamente pagina 2 di 7 al centro estivo e/o al domicilio materno in base agli accordi che di volta in volta verranno assunti dai coniugi;
- per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno la madre il periodo dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 sino al giorno precedente la ripresa della scuola;
- per metà delle vacanze di Pasqua alternando di anno in anno con la madre i primi tre giorni di vacanza comprensivi del giorno di Pasqua con i successivi tre giorni comprensivi del giorno di Pasquetta;
- i ponti e le festività ricadenti durante l'anno (1.11 - 8.12 - 25.04 - 01.05 2.06) saranno alternati nel corso dell'anno tra i genitori;
- per due/tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con impegno reciproco dei genitori di comunicarsi luogo e periodo di vacanza che trascorreranno con i figli entro il 30.05 di ogni anno.
L'assetto di esercizio della genitorialità di cui sopra potrà essere variato di comune accordo tra genitori, i quali si impegnano a mantenere tra loro una costante comunicazione per garantire la crescita più sana e serena dei figli.
3) L'abitazione familiare sita in Mantova, Via Arrivabene n. 4, di proprietà della signora viene assegnata alla stessa con tutto l'arredo e corredo ivi Parte_1
presente, precisandosi che il sig. ha già rilasciato il domicilio Controparte_1
coniugale portando con sé parte dei propri effetti personali. Ulteriori effetti verranno asportati dal sig. nei tempi e con le modalità che i coniugi CP_1
concorderanno direttamente.
4) Il sig. verserà a quale contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei due figli e con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un assegno mensile di Euro 700,00 per ciascun figlio e cosi complessivamente Euro 1.400,00 (Euro mille-quattrocento/00) da versarsi a pagina 3 di 7 mezzo bonifico bancario con valuta fissa sul c/c della signora Parte_1
L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat con decorrenza dal mese di novembre dell'anno 2025 e così negli anni successivi, con rivalutazione da applicare sempre sull'assegno base.
5) Le spese accessorie per il mantenimento dei figli e saranno Per_1 Per_2
sostenute al 50 % da ciascun genitore come previsto dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, protocollo che di seguito si riporta:
Spese straordinarie senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta pagina 4 di 7 dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). Spese per i figli di natura straordinaria da suddividere al 50% tra i genitori solamente se previamente concordate tra i medesimi secondo le modalità e le tempistiche sopra precisate. Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.).
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
pagina 5 di 7 6) I coniugi dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente per qualsiasi causa, ragione e titolo, dedotto e deducibile.
7) Spese e compensi di procedura a carico delle parti in eguale misura”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 03/06/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 39 parte
II, serie A, anno 2006) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
pagina 6 di 7 2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 39, parte
II, serie A, anno 2006);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 11/11/2025 al n. 5887/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. BRESCIANI Parte_1 C.F._1
FR, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO ROMANO 14
MANTOVA presso lo studio dell'avv. BRESCIANI FR ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BRESCIANI FR, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO
ROMANO 14 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BRESCIANI
FR resistente
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
16/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) I coniugi vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con obbligo di reciproco rispetto e obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, precisandosi che gli stessi saranno collocati presso la madre ove avranno la residenza anagrafica e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore, precisandosi, altresì, che le modalità di frequentazione dei figli con il padre saranno così esercitate:
- a fine settimane alternati dal venerdì pomeriggio/sera, quando il padre preleverà i figli dal domicilio materno fino alla domenica sera quando li riporterà dalla madre entro le ore 21.00 circa;
- il mercoledì di ogni settimana quando il padre preleverà i figli direttamente all'uscita di scuola o dal domicilio materno sino al giorno successivo quando li accompagnerà a scuola ovvero, nel caso di sospensione scolastica, direttamente pagina 2 di 7 al centro estivo e/o al domicilio materno in base agli accordi che di volta in volta verranno assunti dai coniugi;
- per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno la madre il periodo dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 sino al giorno precedente la ripresa della scuola;
- per metà delle vacanze di Pasqua alternando di anno in anno con la madre i primi tre giorni di vacanza comprensivi del giorno di Pasqua con i successivi tre giorni comprensivi del giorno di Pasquetta;
- i ponti e le festività ricadenti durante l'anno (1.11 - 8.12 - 25.04 - 01.05 2.06) saranno alternati nel corso dell'anno tra i genitori;
- per due/tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con impegno reciproco dei genitori di comunicarsi luogo e periodo di vacanza che trascorreranno con i figli entro il 30.05 di ogni anno.
L'assetto di esercizio della genitorialità di cui sopra potrà essere variato di comune accordo tra genitori, i quali si impegnano a mantenere tra loro una costante comunicazione per garantire la crescita più sana e serena dei figli.
3) L'abitazione familiare sita in Mantova, Via Arrivabene n. 4, di proprietà della signora viene assegnata alla stessa con tutto l'arredo e corredo ivi Parte_1
presente, precisandosi che il sig. ha già rilasciato il domicilio Controparte_1
coniugale portando con sé parte dei propri effetti personali. Ulteriori effetti verranno asportati dal sig. nei tempi e con le modalità che i coniugi CP_1
concorderanno direttamente.
4) Il sig. verserà a quale contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei due figli e con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un assegno mensile di Euro 700,00 per ciascun figlio e cosi complessivamente Euro 1.400,00 (Euro mille-quattrocento/00) da versarsi a pagina 3 di 7 mezzo bonifico bancario con valuta fissa sul c/c della signora Parte_1
L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat con decorrenza dal mese di novembre dell'anno 2025 e così negli anni successivi, con rivalutazione da applicare sempre sull'assegno base.
5) Le spese accessorie per il mantenimento dei figli e saranno Per_1 Per_2
sostenute al 50 % da ciascun genitore come previsto dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, protocollo che di seguito si riporta:
Spese straordinarie senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta pagina 4 di 7 dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). Spese per i figli di natura straordinaria da suddividere al 50% tra i genitori solamente se previamente concordate tra i medesimi secondo le modalità e le tempistiche sopra precisate. Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.).
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
pagina 5 di 7 6) I coniugi dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente per qualsiasi causa, ragione e titolo, dedotto e deducibile.
7) Spese e compensi di procedura a carico delle parti in eguale misura”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 03/06/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 39 parte
II, serie A, anno 2006) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
pagina 6 di 7 2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 39, parte
II, serie A, anno 2006);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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