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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Luciana Guareschi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini mediante note scritte depositate il 9 dicembre 2024: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)
[...] la casa familiare viene assegnata alla sig.ra 3) la figlia minore Parte_1 Per_1
viene affidata in via esclusiva rafforzata alla madre ed avrà residenza, unitamente alla
[...] madre, presso l'abitazione familiare sita in Parma, via Donatello n. 9, così come è attualmente arredata, mentre il padre reperirà una diversa soluzione abitativa;
4) Il padre potrà vedere la figlia in un luogo neutro alla presenza di assistenti sociali, come indicato nella relazione sopra riportata, secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee dal servizio sociale e di NPIA;
Si chiede che venga disposto il divieto di espatrio delle figlie se non con la presenza della madre. 4) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra mediante bonifico Controparte_1 Parte_1 bancario entro il 10 di ogni mese, un assegno a titolo contributivo per il mantenimento della figlia minore € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a Persona_1 decorrere dal deposito del ricorso, mediante versamento sul conto corrente di cui verranno fornite le coordinate, oltre al 100% dell'assegno unico a favore dei figli;
5) inoltre, il IG. CP_1
si obbliga a corrispondere nella misura del 50% tutte le spese straordinarie e extra
[...] assegno relative alla figlia…; 6) Il IG. si obbliga infine a corrispondere la Controparte_1 somma di € 300,00 mensili per il contributo al mantenimento della IG.ra , da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal deposito del ricorso, mediante versamento sul conto corrente di cui verranno fornite le coordinate entro il giorno 10 di ogni mese. Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge. Sentenza esecutiva ex lege”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 luglio 2023 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con (in Moldavia) il 16 agosto 2017, che dalla loro unione sono nate le figlie Controparte_1
(il 26 agosto 2008) e (il 24 novembre 2016) e che soltanto quest'ultima era stata Per_2 Per_1 riconosciuta dal padre.
Affermava che la crisi coniugale era divenuta irreversibile a causa dei comportamenti disinteressati del marito, dedito all'abuso di bevande alcoliche e solito allontanarsi per tempi prolungati dal domicilio familiare senza alcuna comunicazione preventiva sulle date di partenza e di rientro.
Fornendo ulteriori indicazioni sulle rispettive risorse economiche e sulle spese gravanti sul nucleo familiare, chiedeva dichiararsi la separazione dal marito con attribuzione d'addebito a quest'ultimo, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo e la collocazione delle figlie minorenni, vietarsi l'espatrio delle minori se non con la propria presenza, demandarsi ai Servizi Sociali la disciplina delle visite paterne alle figlie, assegnarsi a proprio vantaggio il godimento della casa coniugale, porsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 800,00 (Euro 400,00 per ogni figlia), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, accordarsi il proprio diritto di beneficiare integralmente dell'assegno unico per i figli e di conseguire dal coniuge un assegno a titolo di mantenimento, ex art. 156 c.c., pari all'ammontare mensile di Euro 300,00.
Depositata dalla stessa ricorrente memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 10 gennaio 2024 era dichiarata la contumacia di ed era sentita Controparte_1 personalmente . Parte_1
Con ordinanza depositata il seguente giorno 11 gennaio 2024 erano emessi provvedimenti temporanei e urgenti.
Il processo era istruito oralmente con l'escussione della testimone e con l'officiosa Testimone_1 acquisizione di una relazione psicosociale proveniente dai competenti Servizi Sociali.
Senza ulteriori incombenti, parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e, depositata comparsa conclusionale, la causa era infine rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del giorno 11 febbraio 2025.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda formulata da intesa alla declaratoria di Parte_1 separazione personale.
L'irreversibilità della crisi coniugale è stata allegata già nel ricorso introduttivo, è stata ribadita nel corso dell'udienza del 10 gennaio 2024 e ha avuto evidente conferma nei più recenti fatti del 3 settembre 2024 che hanno indotto la ricorrente a sfuggire rocambolescamente dall'aggressione del marito. Le superiori circostanze, unitamente all'espressa mancanza di volontà conciliativa da parte di
, danno allora conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della Parte_1 convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande, va anzitutto presa in disamina quella, formulata dalla stessa ricorrente, finalizzata ad addebitare al coniuge la responsabilità della separazione.
Trattasi, per vero, di domanda non espressamente riportata nel testo delle conclusioni precisate, ma spiegata comunque puntualmente nel ricorso introduttivo, nella stessa nota di precisazione delle conclusioni del 9 dicembre 2024 e, infine, nella comparsa conclusionale del giorno 8 gennaio 2025, tanto da non potersi dire affatto oggetto di abdicazione o rinuncia da parte della ricorrente.
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, la ricorrente ha ricondotto l'irreversibile crisi coniugale al contegno di particolare disinteresse in ambito familiare tenuto da
, dedito all'abuso alcolico, perciò capace di condotte incongrue anche al Controparte_1 cospetto delle figlie e aduso abbandonare inopinatamente, per tempi anche prolungati, il tetto coniugale.
Tale ricostruzione della crisi è stata reiteratamente sostenuta in termini lineari da Parte_1
e ha trovato univoca conferma nella disinteressata deposizione della di lei sorella non convivente
. Testimone_1
Quest'ultima ha infatti premesso di vivere a propria volta in Parma e di frequentare abitualmente la casa dell'odierna ricorrente.
Per quanto di specifico interesse, ella ha ricordato che si allontanava spesso dal Controparte_1 domicilio familiare;
ha infatti affermato, per un verso, che l'uomo era solito fare ritorno in Moldavia per soggiorni prolungati anche di due mesi (come accaduto nell'anno 2023) e, per altro verso, che usciva abitualmente la notte per fare tardi con gli amici.
La teste ha poi confermato di avere avuto percezione personale del frequente abuso alcolico dello stesso convenuto;
sotto tale profilo, ha precisato che egli rincasava di notte spesso ubriaco, specie nei giorni compresi tra il venerdì e la domenica, e, noncurante dei presenti, si adoperava in comportamenti molesti facendo baccano, accendendo candele e mettendosi a cantare.
Può dirsi pertanto adeguatamente dimostrato che si è reso continuativamente Controparte_1 responsabile della violazione del dovere minimo di assistenza morale di cui all'art. 143 comma 2 c.c. e che una siffatta violazione, culminata in fattispecie concrete articolatesi continuativamente fino all'anno 2023 almeno, ha rappresentato la causa ultima ed esclusiva dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
La separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata all'odierno convenuto. Con riguardo alle ulteriori domande in disamina, vanno anzitutto ribadite anche in questa sede processuale – né sono state sollevate osservazioni contrarie da parte ricorrente che, anzi, ha limitato i petita alle sole sorti della figlia minorenne – le argomentazioni illustrate Per_1 nell'ordinanza depositata il giorno 11 gennaio 2024 laddove si era sottolineata l'irrimediabile incertezza in ordine alla filiazione e alla paternità del convenuto rispetto alla minorenne CP_2
(la quale, peraltro, non ne porta il cognome) e, di conseguenza, la carenza del requisito
[...] giuridico per potersi adottare quei provvedimenti (sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sul mantenimento, o altro ancora) nel suo interesse subordinati alla sicura paternità del convenuto.
Con specifico riferimento alla minore (nata il [...]), invece, gli Persona_1 stessi provvedimenti temporanei e urgenti avevano dato applicazione alla regola generale dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
e ciò, invero, specie alla luce delle leali dichiarazioni di che aveva dato conto dei buoni rapporti esistenti tra figlia e padre. Parte_1
Tale valutazione non può tuttavia essere replicata in questa sede decisoria alla luce degli squilibri familiari manifestatisi in seguito ai citati fatti violenti del 3 settembre 2024 (che, peraltro, hanno occasionato l'iscrizione di un procedimento penale per maltrattamenti e uso d'arma nei confronti di ). Controparte_1
Se infatti ha mostrato conformi capacità genitoriali – presentando, in particolare, Parte_1 una adeguata capacità empatica e riflessiva che le consente di rispondere in modo appropriato ai bisogni della figlia, una buona autonomia personale, la presenza di relazioni significative con la famiglia d'origine che costituisce una importante rete di supporto pratico ed emotivo (cfr. referto dell'Unità Operativa di NPIA allegato alla relazione ultima dei Servizi Sociali) – e rappresenta senz'altro la figura di riferimento nella crescita, nella cura e nella educazione della minorenne (sotto tale aspetto potendosi tra l'altro valorizzare le parole delle insegnanti che la hanno indicata come referente unico genitoriale), il padre ha invece lasciato repentinamente la casa CP_1 familiare, non è dato sapere ove dimori da qualche mese e non ha dato più alcuna notizia di sé né alla moglie né alla figlia . Per_1
Secondo quanto esposto da parte ricorrente, peraltro, egli non ha contribuito minimamente al mantenimento dei familiari anche nel corso del tempo in cui aveva mantenuto la coabitazione nella casa di via Donatello n. 9 contrariamente alle previsioni dell'ordinanza depositata il giorno 11 gennaio 2024.
Le considerazioni che precedono sono pertanto davvero esaustive nell'imporre l'affidamento
“super esclusivo” di , nata il [...], alla madre Persona_1 Parte_1 presso la quale ella deve ad un tempo mantenere residenza e collocazione.
Non v'è poi alcun dubbio che alla medesima ricorrente debba essere confermata l'attribuzione del godimento della casa familiare, sita in Parma, via Donatello n. 9, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Sotto altro profilo, ancora, la turbolenta uscita da casa di , la sua conclamata Controparte_1 dedizione alcolica e l'interruzione dei suoi rapporti con la minorenne impongono Per_1
l'incarico ai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma) di regolamentare e di garantire l'attuazione del programma di incontri tra padre e figlia che, per tempi, forme e luoghi, sia il più conforme alle esigenze di serena ed equilibrata crescita della minore.
Non si ravvisa invece alcuna ragione di concreto timore per la quale eventualmente dover disporre limitazioni all'espatrio della stessa . Persona_1
Ne consegue il rigetto della domanda formulata sul punto dalla madre ricorrente. In merito alle domande di contribuzioni economiche, ancora, possono riportarsi in larga misura le argomentazioni già poste a fondamento dell'ordinanza del giorno 11 gennaio 2024.
Con riguardo al mantenimento della figlia , il richiamo ai parametri di cui all'art. Persona_1
337 ter c.c. impone di ponderare precipuamente le capacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori.
“ , che ha svolto in passato lavori precari come badante e collaboratrice familiare Parte_1 conseguendo modesti redditi (cfr. dichiarazione per l'anno d'imposta 2022 attestante un imponibile lordo di Euro 5.942,00), ha ora documentato di essere assunta a tempo determinato…con una retribuzione lorda mensile pari ad Euro 1.412,34 (per la mensilità di maggio 2023 ella è stata retribuita con Euro 1.387,00 netti).
Possiede modeste disponibilità monetarie e un'autovettura utilitaria di limitato valore e sarà esposta ai costi locatizi (per Euro 550,00 al mese) dell'abitazione di via Donatello n. 9 (oltre che alle relative utenze e spese condominiali).
, che sarà plausibilmente esposto a nuovi costi abitativi, ha beneficiato per Controparte_1
l'anno 2022 di redditi netti per Euro 25.398,00 (Euro 2.116,50 al mese per dodici mensilità) ed è stato assunto da ultimo in qualità di autista, dal 24 luglio al 31 dicembre 2023, con una retribuzione lorda pari ad Euro 1.790,37 mensili”.
A ben vedere, altro contratto di lavoro, con analoghe mansioni di autista, era stato concluso da nell'aprile del 2024. Controparte_1
Egli avrebbe poi lavorato come magazziniere e avrebbe perso il posto di lavoro nell'agosto 2024.
Non avendo peraltro allegato, né, tanto meno, dimostrato l'ipotetica perdita incolpevole di siffatta fonte di reddito, possono confermarsi dunque le determinazioni già assunte in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
E ciò, invero, anche con riferimento al momento iniziale degli obblighi di pagamento, avendo parte ricorrente affermato, senza osservazione contraria alcuna, che il marito aveva omesso di contribuire al mantenimento familiare pure nel corso dell'ultimo periodo di “forzosa” coabitazione.
Ed invero, tenuto conto delle suddette disponibilità economiche e dell'esistenza nel nucleo familiare di un'altra minorenne, osservato che non sono state segnalate particolari esigenze della figlia , né specifiche condizioni di vita in costanza di convivenza con entrambi i genitori, Per_1 ponderata l'età e non essendo ancora definiti i tempi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore (sebbene sia prefigurabile una stabile convivenza della minore con la madre), si ritiene tuttora congrua l'imposizione, a carico del padre , di un contributo al Controparte_1 mantenimento pari ad Euro 200,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come meglio disciplinate nella parte dispositiva.
Si dispone, per altro verso, che l'assegno unico e universale venga corrisposto integralmente a
, in quanto genitore affidatario della minore. Parte_1
Con riguardo al mantenimento richiesto in proprio favore dalla ricorrente, poi, è regola generale quella secondo cui occorre disporre un mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza. Nel caso di specie, invero, le condizioni economiche delle parti, come sopra compendiate, fanno ritenere congruo che provveda al mantenimento della moglie mediante il Controparte_1 versamento di un assegno pari all'importo mensile di Euro 250,00, sempre soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Considerato, infine, l'esito della lite, con la soccombenza nettamente prevalente del convenuto, questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di controparte che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/02 tale pagamento deve essere eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_1 matrimonio il 16 agosto 2017 presso il Comune di Chisinau (Moldova);
2) addebita la separazione a;
Controparte_1
3) affida la minorenne , nata il [...], alla madre – Persona_1 Parte_1 presso la quale deve mantenere residenza e collocazione – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la minore, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
4) attribuisce a il godimento della casa familiare sita in Parma, via Donatello n. 9; Parte_1
5) incarica i competenti Servizi Sociali (Comune di Parma) di regolamentare e di garantire l'attuazione del programma di incontri tra padre e figlia che, per tempi, forme e luoghi, sia il più conforme alle esigenze di serena ed equilibrata crescita della minore;
6) a far tempo dall'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti (11 gennaio 2024) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne Controparte_1
mediante il versamento a , entro il giorno 10 di ogni mese, della Persona_1 Parte_1 somma di Euro 200,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
7) dispone che l'assegno unico e universale venga corrisposto integralmente, nella misura del 100%, a;
Parte_1
8) a far tempo dall'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti (11 gennaio 2024) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 Parte_1 versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di Euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat;
9) respinge la domanda formulata da intesa a disporre il divieto di espatrio delle Parte_1 figlie se non con la presenza della madre;
10) condanna al pagamento delle spese processuali di controparte, da versarsi Controparte_1 in favore dello Stato nella misura di Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma).
Così deciso in Parma il 18 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Luciana Guareschi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini mediante note scritte depositate il 9 dicembre 2024: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)
[...] la casa familiare viene assegnata alla sig.ra 3) la figlia minore Parte_1 Per_1
viene affidata in via esclusiva rafforzata alla madre ed avrà residenza, unitamente alla
[...] madre, presso l'abitazione familiare sita in Parma, via Donatello n. 9, così come è attualmente arredata, mentre il padre reperirà una diversa soluzione abitativa;
4) Il padre potrà vedere la figlia in un luogo neutro alla presenza di assistenti sociali, come indicato nella relazione sopra riportata, secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee dal servizio sociale e di NPIA;
Si chiede che venga disposto il divieto di espatrio delle figlie se non con la presenza della madre. 4) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra mediante bonifico Controparte_1 Parte_1 bancario entro il 10 di ogni mese, un assegno a titolo contributivo per il mantenimento della figlia minore € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a Persona_1 decorrere dal deposito del ricorso, mediante versamento sul conto corrente di cui verranno fornite le coordinate, oltre al 100% dell'assegno unico a favore dei figli;
5) inoltre, il IG. CP_1
si obbliga a corrispondere nella misura del 50% tutte le spese straordinarie e extra
[...] assegno relative alla figlia…; 6) Il IG. si obbliga infine a corrispondere la Controparte_1 somma di € 300,00 mensili per il contributo al mantenimento della IG.ra , da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal deposito del ricorso, mediante versamento sul conto corrente di cui verranno fornite le coordinate entro il giorno 10 di ogni mese. Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge. Sentenza esecutiva ex lege”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 luglio 2023 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con (in Moldavia) il 16 agosto 2017, che dalla loro unione sono nate le figlie Controparte_1
(il 26 agosto 2008) e (il 24 novembre 2016) e che soltanto quest'ultima era stata Per_2 Per_1 riconosciuta dal padre.
Affermava che la crisi coniugale era divenuta irreversibile a causa dei comportamenti disinteressati del marito, dedito all'abuso di bevande alcoliche e solito allontanarsi per tempi prolungati dal domicilio familiare senza alcuna comunicazione preventiva sulle date di partenza e di rientro.
Fornendo ulteriori indicazioni sulle rispettive risorse economiche e sulle spese gravanti sul nucleo familiare, chiedeva dichiararsi la separazione dal marito con attribuzione d'addebito a quest'ultimo, disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo e la collocazione delle figlie minorenni, vietarsi l'espatrio delle minori se non con la propria presenza, demandarsi ai Servizi Sociali la disciplina delle visite paterne alle figlie, assegnarsi a proprio vantaggio il godimento della casa coniugale, porsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 800,00 (Euro 400,00 per ogni figlia), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, accordarsi il proprio diritto di beneficiare integralmente dell'assegno unico per i figli e di conseguire dal coniuge un assegno a titolo di mantenimento, ex art. 156 c.c., pari all'ammontare mensile di Euro 300,00.
Depositata dalla stessa ricorrente memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 10 gennaio 2024 era dichiarata la contumacia di ed era sentita Controparte_1 personalmente . Parte_1
Con ordinanza depositata il seguente giorno 11 gennaio 2024 erano emessi provvedimenti temporanei e urgenti.
Il processo era istruito oralmente con l'escussione della testimone e con l'officiosa Testimone_1 acquisizione di una relazione psicosociale proveniente dai competenti Servizi Sociali.
Senza ulteriori incombenti, parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e, depositata comparsa conclusionale, la causa era infine rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del giorno 11 febbraio 2025.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda formulata da intesa alla declaratoria di Parte_1 separazione personale.
L'irreversibilità della crisi coniugale è stata allegata già nel ricorso introduttivo, è stata ribadita nel corso dell'udienza del 10 gennaio 2024 e ha avuto evidente conferma nei più recenti fatti del 3 settembre 2024 che hanno indotto la ricorrente a sfuggire rocambolescamente dall'aggressione del marito. Le superiori circostanze, unitamente all'espressa mancanza di volontà conciliativa da parte di
, danno allora conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della Parte_1 convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande, va anzitutto presa in disamina quella, formulata dalla stessa ricorrente, finalizzata ad addebitare al coniuge la responsabilità della separazione.
Trattasi, per vero, di domanda non espressamente riportata nel testo delle conclusioni precisate, ma spiegata comunque puntualmente nel ricorso introduttivo, nella stessa nota di precisazione delle conclusioni del 9 dicembre 2024 e, infine, nella comparsa conclusionale del giorno 8 gennaio 2025, tanto da non potersi dire affatto oggetto di abdicazione o rinuncia da parte della ricorrente.
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, la ricorrente ha ricondotto l'irreversibile crisi coniugale al contegno di particolare disinteresse in ambito familiare tenuto da
, dedito all'abuso alcolico, perciò capace di condotte incongrue anche al Controparte_1 cospetto delle figlie e aduso abbandonare inopinatamente, per tempi anche prolungati, il tetto coniugale.
Tale ricostruzione della crisi è stata reiteratamente sostenuta in termini lineari da Parte_1
e ha trovato univoca conferma nella disinteressata deposizione della di lei sorella non convivente
. Testimone_1
Quest'ultima ha infatti premesso di vivere a propria volta in Parma e di frequentare abitualmente la casa dell'odierna ricorrente.
Per quanto di specifico interesse, ella ha ricordato che si allontanava spesso dal Controparte_1 domicilio familiare;
ha infatti affermato, per un verso, che l'uomo era solito fare ritorno in Moldavia per soggiorni prolungati anche di due mesi (come accaduto nell'anno 2023) e, per altro verso, che usciva abitualmente la notte per fare tardi con gli amici.
La teste ha poi confermato di avere avuto percezione personale del frequente abuso alcolico dello stesso convenuto;
sotto tale profilo, ha precisato che egli rincasava di notte spesso ubriaco, specie nei giorni compresi tra il venerdì e la domenica, e, noncurante dei presenti, si adoperava in comportamenti molesti facendo baccano, accendendo candele e mettendosi a cantare.
Può dirsi pertanto adeguatamente dimostrato che si è reso continuativamente Controparte_1 responsabile della violazione del dovere minimo di assistenza morale di cui all'art. 143 comma 2 c.c. e che una siffatta violazione, culminata in fattispecie concrete articolatesi continuativamente fino all'anno 2023 almeno, ha rappresentato la causa ultima ed esclusiva dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
La separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata all'odierno convenuto. Con riguardo alle ulteriori domande in disamina, vanno anzitutto ribadite anche in questa sede processuale – né sono state sollevate osservazioni contrarie da parte ricorrente che, anzi, ha limitato i petita alle sole sorti della figlia minorenne – le argomentazioni illustrate Per_1 nell'ordinanza depositata il giorno 11 gennaio 2024 laddove si era sottolineata l'irrimediabile incertezza in ordine alla filiazione e alla paternità del convenuto rispetto alla minorenne CP_2
(la quale, peraltro, non ne porta il cognome) e, di conseguenza, la carenza del requisito
[...] giuridico per potersi adottare quei provvedimenti (sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sul mantenimento, o altro ancora) nel suo interesse subordinati alla sicura paternità del convenuto.
Con specifico riferimento alla minore (nata il [...]), invece, gli Persona_1 stessi provvedimenti temporanei e urgenti avevano dato applicazione alla regola generale dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
e ciò, invero, specie alla luce delle leali dichiarazioni di che aveva dato conto dei buoni rapporti esistenti tra figlia e padre. Parte_1
Tale valutazione non può tuttavia essere replicata in questa sede decisoria alla luce degli squilibri familiari manifestatisi in seguito ai citati fatti violenti del 3 settembre 2024 (che, peraltro, hanno occasionato l'iscrizione di un procedimento penale per maltrattamenti e uso d'arma nei confronti di ). Controparte_1
Se infatti ha mostrato conformi capacità genitoriali – presentando, in particolare, Parte_1 una adeguata capacità empatica e riflessiva che le consente di rispondere in modo appropriato ai bisogni della figlia, una buona autonomia personale, la presenza di relazioni significative con la famiglia d'origine che costituisce una importante rete di supporto pratico ed emotivo (cfr. referto dell'Unità Operativa di NPIA allegato alla relazione ultima dei Servizi Sociali) – e rappresenta senz'altro la figura di riferimento nella crescita, nella cura e nella educazione della minorenne (sotto tale aspetto potendosi tra l'altro valorizzare le parole delle insegnanti che la hanno indicata come referente unico genitoriale), il padre ha invece lasciato repentinamente la casa CP_1 familiare, non è dato sapere ove dimori da qualche mese e non ha dato più alcuna notizia di sé né alla moglie né alla figlia . Per_1
Secondo quanto esposto da parte ricorrente, peraltro, egli non ha contribuito minimamente al mantenimento dei familiari anche nel corso del tempo in cui aveva mantenuto la coabitazione nella casa di via Donatello n. 9 contrariamente alle previsioni dell'ordinanza depositata il giorno 11 gennaio 2024.
Le considerazioni che precedono sono pertanto davvero esaustive nell'imporre l'affidamento
“super esclusivo” di , nata il [...], alla madre Persona_1 Parte_1 presso la quale ella deve ad un tempo mantenere residenza e collocazione.
Non v'è poi alcun dubbio che alla medesima ricorrente debba essere confermata l'attribuzione del godimento della casa familiare, sita in Parma, via Donatello n. 9, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Sotto altro profilo, ancora, la turbolenta uscita da casa di , la sua conclamata Controparte_1 dedizione alcolica e l'interruzione dei suoi rapporti con la minorenne impongono Per_1
l'incarico ai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma) di regolamentare e di garantire l'attuazione del programma di incontri tra padre e figlia che, per tempi, forme e luoghi, sia il più conforme alle esigenze di serena ed equilibrata crescita della minore.
Non si ravvisa invece alcuna ragione di concreto timore per la quale eventualmente dover disporre limitazioni all'espatrio della stessa . Persona_1
Ne consegue il rigetto della domanda formulata sul punto dalla madre ricorrente. In merito alle domande di contribuzioni economiche, ancora, possono riportarsi in larga misura le argomentazioni già poste a fondamento dell'ordinanza del giorno 11 gennaio 2024.
Con riguardo al mantenimento della figlia , il richiamo ai parametri di cui all'art. Persona_1
337 ter c.c. impone di ponderare precipuamente le capacità reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori.
“ , che ha svolto in passato lavori precari come badante e collaboratrice familiare Parte_1 conseguendo modesti redditi (cfr. dichiarazione per l'anno d'imposta 2022 attestante un imponibile lordo di Euro 5.942,00), ha ora documentato di essere assunta a tempo determinato…con una retribuzione lorda mensile pari ad Euro 1.412,34 (per la mensilità di maggio 2023 ella è stata retribuita con Euro 1.387,00 netti).
Possiede modeste disponibilità monetarie e un'autovettura utilitaria di limitato valore e sarà esposta ai costi locatizi (per Euro 550,00 al mese) dell'abitazione di via Donatello n. 9 (oltre che alle relative utenze e spese condominiali).
, che sarà plausibilmente esposto a nuovi costi abitativi, ha beneficiato per Controparte_1
l'anno 2022 di redditi netti per Euro 25.398,00 (Euro 2.116,50 al mese per dodici mensilità) ed è stato assunto da ultimo in qualità di autista, dal 24 luglio al 31 dicembre 2023, con una retribuzione lorda pari ad Euro 1.790,37 mensili”.
A ben vedere, altro contratto di lavoro, con analoghe mansioni di autista, era stato concluso da nell'aprile del 2024. Controparte_1
Egli avrebbe poi lavorato come magazziniere e avrebbe perso il posto di lavoro nell'agosto 2024.
Non avendo peraltro allegato, né, tanto meno, dimostrato l'ipotetica perdita incolpevole di siffatta fonte di reddito, possono confermarsi dunque le determinazioni già assunte in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
E ciò, invero, anche con riferimento al momento iniziale degli obblighi di pagamento, avendo parte ricorrente affermato, senza osservazione contraria alcuna, che il marito aveva omesso di contribuire al mantenimento familiare pure nel corso dell'ultimo periodo di “forzosa” coabitazione.
Ed invero, tenuto conto delle suddette disponibilità economiche e dell'esistenza nel nucleo familiare di un'altra minorenne, osservato che non sono state segnalate particolari esigenze della figlia , né specifiche condizioni di vita in costanza di convivenza con entrambi i genitori, Per_1 ponderata l'età e non essendo ancora definiti i tempi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore (sebbene sia prefigurabile una stabile convivenza della minore con la madre), si ritiene tuttora congrua l'imposizione, a carico del padre , di un contributo al Controparte_1 mantenimento pari ad Euro 200,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come meglio disciplinate nella parte dispositiva.
Si dispone, per altro verso, che l'assegno unico e universale venga corrisposto integralmente a
, in quanto genitore affidatario della minore. Parte_1
Con riguardo al mantenimento richiesto in proprio favore dalla ricorrente, poi, è regola generale quella secondo cui occorre disporre un mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza. Nel caso di specie, invero, le condizioni economiche delle parti, come sopra compendiate, fanno ritenere congruo che provveda al mantenimento della moglie mediante il Controparte_1 versamento di un assegno pari all'importo mensile di Euro 250,00, sempre soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Considerato, infine, l'esito della lite, con la soccombenza nettamente prevalente del convenuto, questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di controparte che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/02 tale pagamento deve essere eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Parte_1 matrimonio il 16 agosto 2017 presso il Comune di Chisinau (Moldova);
2) addebita la separazione a;
Controparte_1
3) affida la minorenne , nata il [...], alla madre – Persona_1 Parte_1 presso la quale deve mantenere residenza e collocazione – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la minore, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
4) attribuisce a il godimento della casa familiare sita in Parma, via Donatello n. 9; Parte_1
5) incarica i competenti Servizi Sociali (Comune di Parma) di regolamentare e di garantire l'attuazione del programma di incontri tra padre e figlia che, per tempi, forme e luoghi, sia il più conforme alle esigenze di serena ed equilibrata crescita della minore;
6) a far tempo dall'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti (11 gennaio 2024) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne Controparte_1
mediante il versamento a , entro il giorno 10 di ogni mese, della Persona_1 Parte_1 somma di Euro 200,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
7) dispone che l'assegno unico e universale venga corrisposto integralmente, nella misura del 100%, a;
Parte_1
8) a far tempo dall'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti (11 gennaio 2024) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 Parte_1 versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di Euro 250,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat;
9) respinge la domanda formulata da intesa a disporre il divieto di espatrio delle Parte_1 figlie se non con la presenza della madre;
10) condanna al pagamento delle spese processuali di controparte, da versarsi Controparte_1 in favore dello Stato nella misura di Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai competenti Servizi Sociali (Comune di Parma).
Così deciso in Parma il 18 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto