TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/10/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3689/2024
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Alina Rossato Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3689/2024 R.G.
da
, con l'avv. NARDO FEDERICA Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. SEGATO MONICA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni parte ricorrente:
pagina 1 di 13 “Nel merito:
- Accertato e dimostrato lo status di autosufficienza economica ormai raggiunto dalla sig.ra
, disporsi ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. la modifica delle condizioni che regolano CP_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri ed Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, disporsi la cessazione dell'obbligo in capo a parte ricorrente di versare alla
[...]
figlia l'assegno di mantenimento quantificato nella misura pari ad € 300,00 mensili a decorrere
dalla data di deposito del presente ricorso;
- accertato e dimostrato che la sig.ra è assunta presso la società Istituto CP_2 [...]
(C.F. ), con sede a LA AD (PD), Via Balla Controparte_3 P.IVA_1
n.48 – Località Taggì - a partire dal 10.07.2023 con contratto indeterminato ed orario di lavoro
a tempo pieno, e tenuto altresì conto della mala fede della sig.ra che nulla ha CP_1
comunicato al marito quanto all'intrapresa attività lavorativa della figlia e al raggiungimento
da parte della stessa dello status di autosufficienza economica, disporsi la restituzione in favore
del sig. delle somme da questi versate a titolo di mantenimento della figlia da oggi Parte_1
sino al mese di luglio 2023, oltre alle spese straordinarie pagate dal padre e maturate nel
medesimo periodo;
- rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte, tanto nel merito quanto in via riconvenzionale,
poiché interamente infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso: condannarsi la sig.ra al pagamento delle spese di lite, diritti e Controparte_1
onorari del presente procedimento.”
Conclusioni parte resistente
“- dare atto che la Signora non si oppone alla richiesta di revoca dell'assegno di Controparte_1
mantenimento per la figlia , purché la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia abbia decorrenza dalla data del deposito della domanda (24/07/2024);
- disporre l'adeguamento del contributo all'assegno di mantenimento statuito in Euro 300,00 per la
figlia minore , considerate le mutate esigenze della minore e, conseguentemente sia stabilito che Per_1
il Signor dalla data di deposito della domanda (24/07/2024) abbia a contribuire al Parte_1
pagina 2 di 13 mantenimento della figlia minore , in favore della Signora in via Persona_2 Controparte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di Euro 450,00, tenuto conto dei redditi
dello stesso, nonché delle maturate esigenze per la figlia minore e che tale contributo venga Per_1
versato direttamente dal datore di lavoro e, conseguentemente che il Sig. sia tenuto a Parte_1
corrispondere le somme risultanti dalla differenza tra quanto statuito dalla data della domanda
(24/07/2024) e quanto corrisposto in ordine al contributo all'assegno di mantenimento per la figlia
minore ; Per_1
- stabilire che il Signor sia tenuto a corrispondere le somme risultanti dalla differenza tra Parte_1
quanto statuito e quanto corrisposto ossia €300,00 per il mese di febbraio 2024 ed €300,00 per il mese
di giugno 2024 per complessivi Euro 600,00, e di quanto si abbia ulteriormente a maturare dalla data
della domanda (24/07/2024), ovvero nella diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione e
oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e che tali somme vengano
corrisposte direttamente dal datore di lavoro;
- stabilire che venga mantenuta la corresponsione nella misura del 60% delle spese straordinarie, come
concordate nelle condizioni di divorzio, a carico del Sig. Pt_1
- rigettare la domanda formulata dal Sig. di ripetizione dell'assegno di mantenimento Parte_1
CP_ versato per il contributo al mantenimento della figlia prima della data del deposito della domanda
(24/07/2024) trattandosi di fatti sopravvenuti e non di diversa valutazione per il passato, perché la
decisione del Giudice non ha effetti costitutivi ma dichiarativi ed il diritto sussiste affinché non
intervenga la modifica di tale provvedimento, e perché non sussiste la presunta mala fede invocata dal
ricorrente nel comportamento tenuto dalla Signora;
CP_1
- in via riconvenzionale: onerare il Sig. dell'assegno divorzile in favore della Signora Parte_1 [...]
sussistendo i presupposti di legge, nella misura di Euro 150,00 mensili, soggetto a Controparte_1
rivalutazione ISTAT, assegno da versarsi direttamente dal datore di lavoro entro il giorno 5 di ogni
mese;
- sempre in via riconvenzionale: in subordine, all'accoglimento della domanda di assegno divorzile,
onerare il Sig. della corresponsione della quota parte del trattamento di fine rapporto Parte_1
maturato e liquidato a seguito del licenziamento della TREBI S.r.l. ex art. 12 bis legge n. 898/1970;
pagina 3 di 13 - con vittoria di spese e di compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre accessori.
Voglia in ogni caso il Tribunale assumere quei provvedimenti che si riterranno di Giustizia.”
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c., iscritto a ruolo in data 24.07.2024, il sig. premesso che: Parte_1
- il Tribunale di Padova, con sentenza n. 253/2022, pubblicata in data 08.02.2022, all'esito della procedura N. 744/2021 R.G., disponeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri ed Parte_1 Controparte_1
- il suddetto provvedimento giudiziale si riportava alle conclusioni congiunte,
presentate telematicamente dalle parti in data 14.01.2022, che prevedevano, tra l'altro,
l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra , a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento delle figlie e , la somma complessiva di € CP_2 Per_1
600,00 mensili (€ 300,00 ciascuna), oltre alle spese straordinarie nella misura del 60%; la sentenza diveniva definitiva in data 09.09.2022;
- la figlia , dal 10.07.2023, risiede con il compagno a Mestrino (PD), in via G. CP_2
Martignon, n. 92/A e risulta impiegata, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
presso la società Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede a LA
AD (PD), in via Balla, n. 48, località Taggì; essendo la figlia maggiorenne e CP_2
divenuta economicamente autosufficiente, veniva meno il presupposto che imponeva al padre il versamento di € 300,00 mensili per il mantenimento della stessa e sussistevano i presupposti indicati dalla Suprema Corte per poter procedere con la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c.;
- le parti tentavano di addivenire ad un accordo in merito alla possibilità di una soluzione congiunta per la modifica delle condizioni di divorzio, tuttavia l'odierna resistente, consapevole che i contatti padre – figlia erano ridotti ai minimi termini, non forniva alcuna informazione al sig. in merito al fatto che la figlia conviveva Pt_1 CP_2
con il compagno e aveva da tempo iniziato a lavorare. Di tali circostanze parte ricorrente veniva a conoscenza solamente a seguito dell'accesso alle banche dati;
pagina 4 di 13 - la figlia , pertanto, grazie alla propria attività lavorativa, aveva raggiunto quello CP_2
status di indipendenza economica, individuato dalla giurisprudenza in presenza di un impiego tale da consentirle un reddito corrispondente alla sua professionalità ed un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, ritenuto adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni e, pertanto, la somma versata a titolo del suo mantenimento costituiva un ulteriore aggravio delle condizioni economiche del sig. il quale versa in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica Pt_1
ed è tenuto a corrispondere il mantenimento dell'altra figlia minore , di Per_1
importo pari ad € 300,00 mensili;
- la sig.ra nulla diceva al sig. in merito all'intrapresa attività CP_1 Pt_1
lavorativa della figlia e alla raggiunta indipendenza economica della stessa;
parte ricorrente ha continuato a versare, per un anno (a partire dal mese di luglio 2023,
ovvero da quando ha iniziato a lavorare), il mantenimento della figlia maggiore CP_2
alla sig.ra , sebbene questo non fosse più dovuto;
CP_1
pertanto, chiedeva che fosse accertato e dimostrato lo status di autosufficienza economica raggiunto dalla sig.ra ; che fosse disposta la modifica delle CP_2
condizioni che regolano la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri ed e, per l'effetto, disposta la cessazione Parte_1 Controparte_1
dell'obbligo in capo a parte ricorrente di versare alla figlia l'assegno di CP_2
mantenimento pari ad € 300,00 mensili a decorrere dalla data di deposito del ricorso;
che fosse disposta la restituzione in favore del sig. delle somme da questi versate Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia, dalla presentazione della domanda e sino al mese di luglio 2023, oltre alle spese straordinarie maturate nel medesimo periodo, con condanna della sig.ra al pagamento delle spese di lite, diritti e onorari CP_1
del procedimento.
In data 19.12.2024 si costituiva, formulando domanda riconvenzionale, la sig.ra CP_4
la quale, premettendo che:
[...]
pagina 5 di 13 - parte ricorrente ometteva di dire che le condizioni congiunte del divorzio erano intervenute a seguito della proposta di accordo transattivo formulata dal Giudice
all'udienza del 09.07.2021 ed erano state depositate telematicamente dalle parti in data
14.01.2022 per l'udienza in trattazione scritta del 20.01.2022;
- la famiglia originaria era composta, oltre che dagli ex coniugi, anche dai tre figli e;
il figlio maggiore veva abitato per un limitato periodo Per_3 CP_2 Per_1 Per_3
di tempo con il padre, subito dopo la separazione ma, a seguito di un alterco con lo stesso, era stato cacciato e si era rifugiato dalla di lui madre che lo aveva accolto nella propria casa;
- con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, parte resistente eccepiva che il ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio in quanto non aveva depositato le certificazioni uniche per l'anno 2023 e tanto meno alcun estratto del conto corrente o dei conti correnti da lui utilizzato/i, a differenza di parte resistente che, invece, aveva prodotto tutta la propria documentazione economica;
- con riferimento alla restituzione delle spese straordinarie, presumibilmente corrisposte da luglio 2023 alla data del ricorso, senza indicazione alcuna delle somme da restituire,
la resistente rilevava di non aver richiesto le spese straordinarie riguardanti la figlia ma soltanto quelle sostenute per la figlia minore , per complessivi € CP_2 Per_1
1.578,00 (comprensive di spese di precetto anch'esse non pagate). Di fatto, le spese straordinarie, anticipate dalla sig.ra , sono sempre state pagate con CP_1
notevole ritardo ed a seguito di lettere di intimazione e diffida, ovvero di azioni giudiziarie di recupero;
- il contributo al mantenimento per le figlie, di importo pari ad € 600,00 mensili, è stato corrisposto dal sig. sino al mese di gennaio 2024; dopodiché, il ricorrente Pt_1
riduceva il contributo al mantenimento, senza alcun accordo o richiesta di modifica al
Tribunale, effettuando pagamenti in ritardo anche di un mese;
- il ricorrente era perfettamente a conoscenza del lavoro della figlia , come risulta CP_2
dallo scambio di mail avvenuto tra i procuratori delle parti;
pagina 6 di 13 - il sig. diversamente da quanto dichiarato, pur avendo perso nel 2022 l'attività Pt_1
lavorativa, poi reperita a distanza di qualche mese sempre nel 2022, ha maturato un consistente trattamento di fine rapporto in costanza di matrimonio ed ha percepito circa € 15.000,00 a titolo di pagamento della propria quota di comproprietà della casa in Marocco, così come convenuto tra le parti;
l'odierna resistente, invece, si trova all'età
di 59 anni a dover svolgere qualche lavoretto saltuario, senza possibilità di avere alcuna tutela nell'ipotesi di malattia e/o un trattamento pensionistico, dal momento che, in costanza di matrimonio, l'ex coniuge non le ha mai consentito di poter reperire un'idonea attività lavorativa;
il rientro del figlio maggiore nell'abitazione materna
(avvenuto a gennaio 2024 per problemi personali) ha comportato ulteriori oneri economici per l'odierna resistente, dal momento che rimasto per più di cinque Per_3
mesi disoccupato e, successivamente, è riuscito a reperire solo lavori saltuari che gli hanno consentito di poter far fronte ai propri impegni e obblighi;
pertanto, chiedeva di dare atto che la sig.ra non si oppone alla richiesta CP_1
di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia , purché questa abbia CP_2
decorrenza dalla data di deposito della domanda (24.07.2024) e purché venga adeguato il contributo al mantenimento della figlia minore , considerate le mutate Per_1
esigenze della minore;
conseguentemente chiedeva che il sig. dalla data di Pt_1
deposito della domanda, contribuisca al mantenimento della figlia minore Per_1
versando, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00,
tenuto conto dei redditi del ricorrente, nonché delle mutate esigenze della figlia e che tale contributo venga versato direttamente dal datore di lavoro;
che il Per_1
sig. sia tenuto a corrispondere le somme risultanti dalla differenza tra quanto Pt_1
statuito e quanto corrisposto, oltre al pagamento del contributo del mese che non risulta essere versato, essendo lo stesso in ritardo di un mese con i pagamenti, e di quanto si abbia ulteriormente a maturare dalla data della domanda, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e che tali somme vengano corrisposte direttamente dal datore di lavoro;
che venga mantenuta la pagina 7 di 13 corresponsione nella misura del 60% delle spese straordinarie, come concordato nelle condizioni di divorzio, a carico del sig. e che lo stesso sia tenuto a corrispondere Pt_1
le spese straordinarie ancora dovute pari ad € 1.578,00; di rigettare la domanda formulata da parte ricorrente di ripetizione dell'assegno di mantenimento versato per il contributo al mantenimento della figlia prima della data del deposito della CP_2
domanda, trattandosi di fatti sopravvenuti e non di una diversa valutazione rispetto al passato e perché non sussiste la presunta mala fede nel comportamento tenuto dalla sig.ra ; in via riconvenzionale: onerare il sig. dell'assegno divorzile CP_1 Pt_1
in favore della resistente nella misura di € 150,00 mensili, soggetto a rivalutazione
ISTAT e da versarsi direttamente dal datore di lavoro;
in subordine all'accoglimento della domanda di assegno divorzile, onerare il sig. della corresponsione della Pt_1
quota parte del trattamento di fine rapporto maturato e liquidato a seguito del licenziamento della TREBI S.r.l.; con vittoria di spese e di compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e accessori.
L'udienza di comparizione fissata per il 21.01.2025 e non tenutasi per legittimo impedimento del Giudice, veniva rinviata d'ufficio all'11.02.202.
All'udienza dell'11.02.2025, innanzi al Giudice delegato, Dott.ssa Alina Rossato, comparivano ed Il Giudice proponeva la revoca del contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento e la rinuncia da parte della sig.ra a tutte le domande. Il CP_1
procuratore di parte ricorrente concordava con la proposta, chiedendo che venissero ricomprese nella rinuncia anche le spese straordinarie della figlia maggiorenne. Il procuratore di parte resistente dichiarava che non erano state versate spese straordinarie per la figlia maggiore e chiedeva un breve rinvio per discutere della proposta con la propria assistita;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della produzione documentale di controparte in quanto non autorizzata. Il Giudice rinviava, per i medesimi incombenti, in trattazione scritta,
all'udienza del 18.02.2025, dando termine sino al 17.02.2025 per il deposito di note scritte in merito alla proposta.
pagina 8 di 13 Con note scritte depositate in data 14.02.2025, parte resistente dichiarava di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 11.02.2025 poiché ciò avrebbe comportato la rinuncia alla richiesta dell'adeguamento del contributo al mantenimento della figlia minore ed in considerazione anche del perdurante inadempimento del Per_1
ricorrente riguardo alle spese straordinarie dovute per quest'ultima. Con note scritte depositate in data 17.02.2025, parte ricorrente dichiarava di accettare la proposta formulata dal Giudice all'udienza dell'11.02.2025 a definizione della causa.
Il Giudice, lette le note scritte e rilevato che parte resistente non accettava la proposta conciliativa, revocava il contributo al mantenimento a favore di a partire dalla CP_2
domanda. Rigettava le istanze istruttorie delle parti. Ordinava ad entrambe le parti di depositare la documentazione economica prevista dall'art. 473 bis 12, aggiornata all'01.05.2025 e rinviava all'udienza del 18.09.2025 in trattazione scritta per rimessione della causa al Collegio, dando termine per note sino al 17.09.2025 ed assegnando termini per pc e memorie come per legge.
In data 10.06.2025, parte resistente depositava istanza di revoca/modifica dell'Ordinanza
emessa in data 17.02.2025, chiedendo che fosse disposta l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'ultima busta paga della TREBI S.r.l. al sig. e l'ammissione della Pt_1
consulenza tecnica d'ufficio rivolta al conteggio della quota parte dell'indennità del trattamento di fine rapporto da onerare a carico del ricorrente e da liquidare in favore della sig.ra ; chiedendo, altresì, al Giudice di voler disporre dei propri poteri ex art. CP_1
473 bis 2 c.p.c. da far valere nei confronti del sig. se del caso, anche a mezzo della Pt_1
polizia tributaria.
Il Giudice, letta l'istanza depositata in data 10.6.2025 e rilevato che non erano state allegate nuove circostanze, ma veniva richiesta una rivalutazione di quanto già disposto;
rilevato che allo stato non vi erano i presupposti per la domanda di quota di TFR, non essendo stato ancora previsto alcun assegno divorzile, con Ordinanza depositata in data 12.06.2025
confermava quella già emessa del 17.02.2025.
pagina 9 di 13 Parte resistente, in data 19.06.2025, e parte ricorrente, in data 24.06.2025, depositavano note in cui precisavano le proprie conclusioni, così come riportate in epigrafe.
Sulla revoca del contributo al mantenimento per la figlia CP_2
Entrambe le parti convengono sulla revoca del contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente, essendo la figlia divenuta economicamente autosufficiente, come da documentazione allegata.
In merito alla decorrenza della revoca, deve essere confermato quanto già disposto, ovvero dal giorno della domanda, in conformità alle pronunce della giurisprudenza di legittimità (
Corte di Cassazione sez. 1 Ordinanza n. 4224 del 17.2.2021 “La decisione del giudice relativa al
contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha
effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status"
genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di
tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la
modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre
dalla data della domanda di modificazione” conforme Corte di Cassazione nell'Ordinanza
n.10974/2023 del 26.4.2023).
Il ricorrente chiede inoltre la restituzione delle somme corrisposte per il mantenimento della figlia “da oggi sino al mese di luglio 2023, oltre alle spese straordinarie pagate dal padre e maturate nel
medesimo periodo”.
Nella comparsa conclusionale (pag. 8) il sig. specifica la domanda nei seguenti termini: Pt_1
Si ribadisce infine la richiesta di restituzione delle somme versate alla sig.ra per il CP_1
CP_ mantenimento di , e da questa incamerate seppur non dovute, a partire dal mese di luglio 2023,
ovvero dall'inizio dell'attività lavorativa della figlia con contratto indeterminato e con orario a tempo
pieno, sino alla data di presentazione della domanda di modifica delle condizioni di divorzio (luglio
2024) .
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che il “contributo per mantenere
il figlio maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, che il
pagina 10 di 13 coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, è destinato, fino
all'esclusione di esso, o alla riduzione dell'ammontare, con decisione passata in giudicato, ad assicurare
detto sostentamento del figlio beneficiario, per cui dalla eventuale decisione di revoca o riduzione non
può derivare la ripetibilità di somme già percepite dal coniuge avente diritto, non avendo egli l'obbligo
di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto
con provvedimenti giudiziali, ancorché non definitivi;
peraltro, i suddetti provvedimenti ove caducati
per effetto della definitiva decisione passata in giudicato, non legittimano l'esecuzione coattiva per
ottenere l'assegno o la parte di esso non pagato, per il periodo in cui il provvedimento che lo aveva
riconosciuto era ancora efficace (Sez. 1, Sentenza n. 11863 del 25/06/2004).
Tale orientamento è stato confermato recentemente anche da Cassazione sez. 1
nell'Ordinanza n. 5170 del 27/02/2024 “In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a
percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi
stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la
modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono
maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di
specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per
quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del
contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza
anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione”.
Alla luce di tale consolidata giurisprudenza, che il Collegio ritiene di condividere, tenuto conto della natura anche alimentare del contributo al mantenimento e “delle esigenze equitative
e solidaristiche anche con riferimento alla crisi della famiglia, nel cui ambito si collocano gli assegni di
mantenimento, esigenze che inducono a temperare la generale operatività della regola civilistica della
ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata
della stessa” , la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
Sulla domanda di aumento del contributo al mantenimento per la figlia minore pagina 11 di 13 Con gli accordi di divorzio, recepiti nella Sentenza del Tribunale di Padova n.253/2022, era stata previsto a carico del padre un contributo al mantenimento per le due figlie di € 600
complessive (€ 300 a figlia) oltre al 60% delle spese straordinarie.
Risulta dagli atti delle parti che il padre non vede e non tiene con sé la figlia nata il Per_1
14.3.2008 neppure nella misura minima prevista dagli accordi.
Inoltre, dalla documentazione depositata (in particolare i CUD) risulta un netto miglioramento dal 2022 della situazione economica del sig. . Egli infatti ha Parte_1
percepito nel 2024 un reddito annuale da lavoro dipendente di € 30.086 (CUD 2025), nel 2023
di € 28.128 (CUD 2024), a fronte di un reddito nel 2022 di € 4857,08, € 6234,10 (docc. 8a e 8b) e di € 4830,34 (doc.7).
Pur considerando le spese dallo stesso sostenute e documentate, in quanto risultanti dagli estratti conto (canone di locazione, rate di finanziamento findomestic, rate di altri finanziamenti) in ragione di quanto sopra rilevato e tenuto conto che “in tema di assegno
di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato
alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura,
educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai
sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con
l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale
adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cassazione Sez. 1 -
, Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022, conforme Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007 ), il Collegio ritiene di accogliere la domanda della resistente, aumentando il contributo al mantenimento per la figlia ad € 400 mensili Per_1
oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Sull'assegno divorzile
La domanda deve essere rigettata.
pagina 12 di 13 Infatti, la resistente non ha allegato nè dimostrato che siano intervenute circostanze sopravvenute nella propria condizione lavorativa/reddituale rispetto agli accordi del 2022, nei quali ella ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente.
Non essendo stata accolta la domanda di assegno divorzile, nulla deve essere disposto quanto al riconoscimento di una quota di TFR.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
A modifica della Sentenza n.253/2022 emessa tra le parti l'8.2.2022 dal Tribunale di Padova,
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il contributo al mantenimento a favore di dalla domanda CP_2
- dispone che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento per a Persona_2 [...]
la somma di € 400 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie, Controparte_1
dalla domanda
- spese compensate
Così deciso in Padova il 30.9.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Balletti
Il giudice est.
Dott. Alina Rossato
pagina 13 di 13
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Alina Rossato Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3689/2024 R.G.
da
, con l'avv. NARDO FEDERICA Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. SEGATO MONICA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni parte ricorrente:
pagina 1 di 13 “Nel merito:
- Accertato e dimostrato lo status di autosufficienza economica ormai raggiunto dalla sig.ra
, disporsi ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. la modifica delle condizioni che regolano CP_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri ed Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, disporsi la cessazione dell'obbligo in capo a parte ricorrente di versare alla
[...]
figlia l'assegno di mantenimento quantificato nella misura pari ad € 300,00 mensili a decorrere
dalla data di deposito del presente ricorso;
- accertato e dimostrato che la sig.ra è assunta presso la società Istituto CP_2 [...]
(C.F. ), con sede a LA AD (PD), Via Balla Controparte_3 P.IVA_1
n.48 – Località Taggì - a partire dal 10.07.2023 con contratto indeterminato ed orario di lavoro
a tempo pieno, e tenuto altresì conto della mala fede della sig.ra che nulla ha CP_1
comunicato al marito quanto all'intrapresa attività lavorativa della figlia e al raggiungimento
da parte della stessa dello status di autosufficienza economica, disporsi la restituzione in favore
del sig. delle somme da questi versate a titolo di mantenimento della figlia da oggi Parte_1
sino al mese di luglio 2023, oltre alle spese straordinarie pagate dal padre e maturate nel
medesimo periodo;
- rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte, tanto nel merito quanto in via riconvenzionale,
poiché interamente infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso: condannarsi la sig.ra al pagamento delle spese di lite, diritti e Controparte_1
onorari del presente procedimento.”
Conclusioni parte resistente
“- dare atto che la Signora non si oppone alla richiesta di revoca dell'assegno di Controparte_1
mantenimento per la figlia , purché la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia abbia decorrenza dalla data del deposito della domanda (24/07/2024);
- disporre l'adeguamento del contributo all'assegno di mantenimento statuito in Euro 300,00 per la
figlia minore , considerate le mutate esigenze della minore e, conseguentemente sia stabilito che Per_1
il Signor dalla data di deposito della domanda (24/07/2024) abbia a contribuire al Parte_1
pagina 2 di 13 mantenimento della figlia minore , in favore della Signora in via Persona_2 Controparte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di Euro 450,00, tenuto conto dei redditi
dello stesso, nonché delle maturate esigenze per la figlia minore e che tale contributo venga Per_1
versato direttamente dal datore di lavoro e, conseguentemente che il Sig. sia tenuto a Parte_1
corrispondere le somme risultanti dalla differenza tra quanto statuito dalla data della domanda
(24/07/2024) e quanto corrisposto in ordine al contributo all'assegno di mantenimento per la figlia
minore ; Per_1
- stabilire che il Signor sia tenuto a corrispondere le somme risultanti dalla differenza tra Parte_1
quanto statuito e quanto corrisposto ossia €300,00 per il mese di febbraio 2024 ed €300,00 per il mese
di giugno 2024 per complessivi Euro 600,00, e di quanto si abbia ulteriormente a maturare dalla data
della domanda (24/07/2024), ovvero nella diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre a rivalutazione e
oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e che tali somme vengano
corrisposte direttamente dal datore di lavoro;
- stabilire che venga mantenuta la corresponsione nella misura del 60% delle spese straordinarie, come
concordate nelle condizioni di divorzio, a carico del Sig. Pt_1
- rigettare la domanda formulata dal Sig. di ripetizione dell'assegno di mantenimento Parte_1
CP_ versato per il contributo al mantenimento della figlia prima della data del deposito della domanda
(24/07/2024) trattandosi di fatti sopravvenuti e non di diversa valutazione per il passato, perché la
decisione del Giudice non ha effetti costitutivi ma dichiarativi ed il diritto sussiste affinché non
intervenga la modifica di tale provvedimento, e perché non sussiste la presunta mala fede invocata dal
ricorrente nel comportamento tenuto dalla Signora;
CP_1
- in via riconvenzionale: onerare il Sig. dell'assegno divorzile in favore della Signora Parte_1 [...]
sussistendo i presupposti di legge, nella misura di Euro 150,00 mensili, soggetto a Controparte_1
rivalutazione ISTAT, assegno da versarsi direttamente dal datore di lavoro entro il giorno 5 di ogni
mese;
- sempre in via riconvenzionale: in subordine, all'accoglimento della domanda di assegno divorzile,
onerare il Sig. della corresponsione della quota parte del trattamento di fine rapporto Parte_1
maturato e liquidato a seguito del licenziamento della TREBI S.r.l. ex art. 12 bis legge n. 898/1970;
pagina 3 di 13 - con vittoria di spese e di compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre accessori.
Voglia in ogni caso il Tribunale assumere quei provvedimenti che si riterranno di Giustizia.”
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c., iscritto a ruolo in data 24.07.2024, il sig. premesso che: Parte_1
- il Tribunale di Padova, con sentenza n. 253/2022, pubblicata in data 08.02.2022, all'esito della procedura N. 744/2021 R.G., disponeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri ed Parte_1 Controparte_1
- il suddetto provvedimento giudiziale si riportava alle conclusioni congiunte,
presentate telematicamente dalle parti in data 14.01.2022, che prevedevano, tra l'altro,
l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra , a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento delle figlie e , la somma complessiva di € CP_2 Per_1
600,00 mensili (€ 300,00 ciascuna), oltre alle spese straordinarie nella misura del 60%; la sentenza diveniva definitiva in data 09.09.2022;
- la figlia , dal 10.07.2023, risiede con il compagno a Mestrino (PD), in via G. CP_2
Martignon, n. 92/A e risulta impiegata, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
presso la società Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede a LA
AD (PD), in via Balla, n. 48, località Taggì; essendo la figlia maggiorenne e CP_2
divenuta economicamente autosufficiente, veniva meno il presupposto che imponeva al padre il versamento di € 300,00 mensili per il mantenimento della stessa e sussistevano i presupposti indicati dalla Suprema Corte per poter procedere con la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c.;
- le parti tentavano di addivenire ad un accordo in merito alla possibilità di una soluzione congiunta per la modifica delle condizioni di divorzio, tuttavia l'odierna resistente, consapevole che i contatti padre – figlia erano ridotti ai minimi termini, non forniva alcuna informazione al sig. in merito al fatto che la figlia conviveva Pt_1 CP_2
con il compagno e aveva da tempo iniziato a lavorare. Di tali circostanze parte ricorrente veniva a conoscenza solamente a seguito dell'accesso alle banche dati;
pagina 4 di 13 - la figlia , pertanto, grazie alla propria attività lavorativa, aveva raggiunto quello CP_2
status di indipendenza economica, individuato dalla giurisprudenza in presenza di un impiego tale da consentirle un reddito corrispondente alla sua professionalità ed un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, ritenuto adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni e, pertanto, la somma versata a titolo del suo mantenimento costituiva un ulteriore aggravio delle condizioni economiche del sig. il quale versa in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica Pt_1
ed è tenuto a corrispondere il mantenimento dell'altra figlia minore , di Per_1
importo pari ad € 300,00 mensili;
- la sig.ra nulla diceva al sig. in merito all'intrapresa attività CP_1 Pt_1
lavorativa della figlia e alla raggiunta indipendenza economica della stessa;
parte ricorrente ha continuato a versare, per un anno (a partire dal mese di luglio 2023,
ovvero da quando ha iniziato a lavorare), il mantenimento della figlia maggiore CP_2
alla sig.ra , sebbene questo non fosse più dovuto;
CP_1
pertanto, chiedeva che fosse accertato e dimostrato lo status di autosufficienza economica raggiunto dalla sig.ra ; che fosse disposta la modifica delle CP_2
condizioni che regolano la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri ed e, per l'effetto, disposta la cessazione Parte_1 Controparte_1
dell'obbligo in capo a parte ricorrente di versare alla figlia l'assegno di CP_2
mantenimento pari ad € 300,00 mensili a decorrere dalla data di deposito del ricorso;
che fosse disposta la restituzione in favore del sig. delle somme da questi versate Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia, dalla presentazione della domanda e sino al mese di luglio 2023, oltre alle spese straordinarie maturate nel medesimo periodo, con condanna della sig.ra al pagamento delle spese di lite, diritti e onorari CP_1
del procedimento.
In data 19.12.2024 si costituiva, formulando domanda riconvenzionale, la sig.ra CP_4
la quale, premettendo che:
[...]
pagina 5 di 13 - parte ricorrente ometteva di dire che le condizioni congiunte del divorzio erano intervenute a seguito della proposta di accordo transattivo formulata dal Giudice
all'udienza del 09.07.2021 ed erano state depositate telematicamente dalle parti in data
14.01.2022 per l'udienza in trattazione scritta del 20.01.2022;
- la famiglia originaria era composta, oltre che dagli ex coniugi, anche dai tre figli e;
il figlio maggiore veva abitato per un limitato periodo Per_3 CP_2 Per_1 Per_3
di tempo con il padre, subito dopo la separazione ma, a seguito di un alterco con lo stesso, era stato cacciato e si era rifugiato dalla di lui madre che lo aveva accolto nella propria casa;
- con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, parte resistente eccepiva che il ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio in quanto non aveva depositato le certificazioni uniche per l'anno 2023 e tanto meno alcun estratto del conto corrente o dei conti correnti da lui utilizzato/i, a differenza di parte resistente che, invece, aveva prodotto tutta la propria documentazione economica;
- con riferimento alla restituzione delle spese straordinarie, presumibilmente corrisposte da luglio 2023 alla data del ricorso, senza indicazione alcuna delle somme da restituire,
la resistente rilevava di non aver richiesto le spese straordinarie riguardanti la figlia ma soltanto quelle sostenute per la figlia minore , per complessivi € CP_2 Per_1
1.578,00 (comprensive di spese di precetto anch'esse non pagate). Di fatto, le spese straordinarie, anticipate dalla sig.ra , sono sempre state pagate con CP_1
notevole ritardo ed a seguito di lettere di intimazione e diffida, ovvero di azioni giudiziarie di recupero;
- il contributo al mantenimento per le figlie, di importo pari ad € 600,00 mensili, è stato corrisposto dal sig. sino al mese di gennaio 2024; dopodiché, il ricorrente Pt_1
riduceva il contributo al mantenimento, senza alcun accordo o richiesta di modifica al
Tribunale, effettuando pagamenti in ritardo anche di un mese;
- il ricorrente era perfettamente a conoscenza del lavoro della figlia , come risulta CP_2
dallo scambio di mail avvenuto tra i procuratori delle parti;
pagina 6 di 13 - il sig. diversamente da quanto dichiarato, pur avendo perso nel 2022 l'attività Pt_1
lavorativa, poi reperita a distanza di qualche mese sempre nel 2022, ha maturato un consistente trattamento di fine rapporto in costanza di matrimonio ed ha percepito circa € 15.000,00 a titolo di pagamento della propria quota di comproprietà della casa in Marocco, così come convenuto tra le parti;
l'odierna resistente, invece, si trova all'età
di 59 anni a dover svolgere qualche lavoretto saltuario, senza possibilità di avere alcuna tutela nell'ipotesi di malattia e/o un trattamento pensionistico, dal momento che, in costanza di matrimonio, l'ex coniuge non le ha mai consentito di poter reperire un'idonea attività lavorativa;
il rientro del figlio maggiore nell'abitazione materna
(avvenuto a gennaio 2024 per problemi personali) ha comportato ulteriori oneri economici per l'odierna resistente, dal momento che rimasto per più di cinque Per_3
mesi disoccupato e, successivamente, è riuscito a reperire solo lavori saltuari che gli hanno consentito di poter far fronte ai propri impegni e obblighi;
pertanto, chiedeva di dare atto che la sig.ra non si oppone alla richiesta CP_1
di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia , purché questa abbia CP_2
decorrenza dalla data di deposito della domanda (24.07.2024) e purché venga adeguato il contributo al mantenimento della figlia minore , considerate le mutate Per_1
esigenze della minore;
conseguentemente chiedeva che il sig. dalla data di Pt_1
deposito della domanda, contribuisca al mantenimento della figlia minore Per_1
versando, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00,
tenuto conto dei redditi del ricorrente, nonché delle mutate esigenze della figlia e che tale contributo venga versato direttamente dal datore di lavoro;
che il Per_1
sig. sia tenuto a corrispondere le somme risultanti dalla differenza tra quanto Pt_1
statuito e quanto corrisposto, oltre al pagamento del contributo del mese che non risulta essere versato, essendo lo stesso in ritardo di un mese con i pagamenti, e di quanto si abbia ulteriormente a maturare dalla data della domanda, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e che tali somme vengano corrisposte direttamente dal datore di lavoro;
che venga mantenuta la pagina 7 di 13 corresponsione nella misura del 60% delle spese straordinarie, come concordato nelle condizioni di divorzio, a carico del sig. e che lo stesso sia tenuto a corrispondere Pt_1
le spese straordinarie ancora dovute pari ad € 1.578,00; di rigettare la domanda formulata da parte ricorrente di ripetizione dell'assegno di mantenimento versato per il contributo al mantenimento della figlia prima della data del deposito della CP_2
domanda, trattandosi di fatti sopravvenuti e non di una diversa valutazione rispetto al passato e perché non sussiste la presunta mala fede nel comportamento tenuto dalla sig.ra ; in via riconvenzionale: onerare il sig. dell'assegno divorzile CP_1 Pt_1
in favore della resistente nella misura di € 150,00 mensili, soggetto a rivalutazione
ISTAT e da versarsi direttamente dal datore di lavoro;
in subordine all'accoglimento della domanda di assegno divorzile, onerare il sig. della corresponsione della Pt_1
quota parte del trattamento di fine rapporto maturato e liquidato a seguito del licenziamento della TREBI S.r.l.; con vittoria di spese e di compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e accessori.
L'udienza di comparizione fissata per il 21.01.2025 e non tenutasi per legittimo impedimento del Giudice, veniva rinviata d'ufficio all'11.02.202.
All'udienza dell'11.02.2025, innanzi al Giudice delegato, Dott.ssa Alina Rossato, comparivano ed Il Giudice proponeva la revoca del contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento e la rinuncia da parte della sig.ra a tutte le domande. Il CP_1
procuratore di parte ricorrente concordava con la proposta, chiedendo che venissero ricomprese nella rinuncia anche le spese straordinarie della figlia maggiorenne. Il procuratore di parte resistente dichiarava che non erano state versate spese straordinarie per la figlia maggiore e chiedeva un breve rinvio per discutere della proposta con la propria assistita;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della produzione documentale di controparte in quanto non autorizzata. Il Giudice rinviava, per i medesimi incombenti, in trattazione scritta,
all'udienza del 18.02.2025, dando termine sino al 17.02.2025 per il deposito di note scritte in merito alla proposta.
pagina 8 di 13 Con note scritte depositate in data 14.02.2025, parte resistente dichiarava di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 11.02.2025 poiché ciò avrebbe comportato la rinuncia alla richiesta dell'adeguamento del contributo al mantenimento della figlia minore ed in considerazione anche del perdurante inadempimento del Per_1
ricorrente riguardo alle spese straordinarie dovute per quest'ultima. Con note scritte depositate in data 17.02.2025, parte ricorrente dichiarava di accettare la proposta formulata dal Giudice all'udienza dell'11.02.2025 a definizione della causa.
Il Giudice, lette le note scritte e rilevato che parte resistente non accettava la proposta conciliativa, revocava il contributo al mantenimento a favore di a partire dalla CP_2
domanda. Rigettava le istanze istruttorie delle parti. Ordinava ad entrambe le parti di depositare la documentazione economica prevista dall'art. 473 bis 12, aggiornata all'01.05.2025 e rinviava all'udienza del 18.09.2025 in trattazione scritta per rimessione della causa al Collegio, dando termine per note sino al 17.09.2025 ed assegnando termini per pc e memorie come per legge.
In data 10.06.2025, parte resistente depositava istanza di revoca/modifica dell'Ordinanza
emessa in data 17.02.2025, chiedendo che fosse disposta l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'ultima busta paga della TREBI S.r.l. al sig. e l'ammissione della Pt_1
consulenza tecnica d'ufficio rivolta al conteggio della quota parte dell'indennità del trattamento di fine rapporto da onerare a carico del ricorrente e da liquidare in favore della sig.ra ; chiedendo, altresì, al Giudice di voler disporre dei propri poteri ex art. CP_1
473 bis 2 c.p.c. da far valere nei confronti del sig. se del caso, anche a mezzo della Pt_1
polizia tributaria.
Il Giudice, letta l'istanza depositata in data 10.6.2025 e rilevato che non erano state allegate nuove circostanze, ma veniva richiesta una rivalutazione di quanto già disposto;
rilevato che allo stato non vi erano i presupposti per la domanda di quota di TFR, non essendo stato ancora previsto alcun assegno divorzile, con Ordinanza depositata in data 12.06.2025
confermava quella già emessa del 17.02.2025.
pagina 9 di 13 Parte resistente, in data 19.06.2025, e parte ricorrente, in data 24.06.2025, depositavano note in cui precisavano le proprie conclusioni, così come riportate in epigrafe.
Sulla revoca del contributo al mantenimento per la figlia CP_2
Entrambe le parti convengono sulla revoca del contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente, essendo la figlia divenuta economicamente autosufficiente, come da documentazione allegata.
In merito alla decorrenza della revoca, deve essere confermato quanto già disposto, ovvero dal giorno della domanda, in conformità alle pronunce della giurisprudenza di legittimità (
Corte di Cassazione sez. 1 Ordinanza n. 4224 del 17.2.2021 “La decisione del giudice relativa al
contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha
effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status"
genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di
tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la
modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre
dalla data della domanda di modificazione” conforme Corte di Cassazione nell'Ordinanza
n.10974/2023 del 26.4.2023).
Il ricorrente chiede inoltre la restituzione delle somme corrisposte per il mantenimento della figlia “da oggi sino al mese di luglio 2023, oltre alle spese straordinarie pagate dal padre e maturate nel
medesimo periodo”.
Nella comparsa conclusionale (pag. 8) il sig. specifica la domanda nei seguenti termini: Pt_1
Si ribadisce infine la richiesta di restituzione delle somme versate alla sig.ra per il CP_1
CP_ mantenimento di , e da questa incamerate seppur non dovute, a partire dal mese di luglio 2023,
ovvero dall'inizio dell'attività lavorativa della figlia con contratto indeterminato e con orario a tempo
pieno, sino alla data di presentazione della domanda di modifica delle condizioni di divorzio (luglio
2024) .
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che il “contributo per mantenere
il figlio maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, che il
pagina 10 di 13 coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, è destinato, fino
all'esclusione di esso, o alla riduzione dell'ammontare, con decisione passata in giudicato, ad assicurare
detto sostentamento del figlio beneficiario, per cui dalla eventuale decisione di revoca o riduzione non
può derivare la ripetibilità di somme già percepite dal coniuge avente diritto, non avendo egli l'obbligo
di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto
con provvedimenti giudiziali, ancorché non definitivi;
peraltro, i suddetti provvedimenti ove caducati
per effetto della definitiva decisione passata in giudicato, non legittimano l'esecuzione coattiva per
ottenere l'assegno o la parte di esso non pagato, per il periodo in cui il provvedimento che lo aveva
riconosciuto era ancora efficace (Sez. 1, Sentenza n. 11863 del 25/06/2004).
Tale orientamento è stato confermato recentemente anche da Cassazione sez. 1
nell'Ordinanza n. 5170 del 27/02/2024 “In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a
percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi
stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la
modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono
maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di
specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per
quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del
contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza
anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione”.
Alla luce di tale consolidata giurisprudenza, che il Collegio ritiene di condividere, tenuto conto della natura anche alimentare del contributo al mantenimento e “delle esigenze equitative
e solidaristiche anche con riferimento alla crisi della famiglia, nel cui ambito si collocano gli assegni di
mantenimento, esigenze che inducono a temperare la generale operatività della regola civilistica della
ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata
della stessa” , la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
Sulla domanda di aumento del contributo al mantenimento per la figlia minore pagina 11 di 13 Con gli accordi di divorzio, recepiti nella Sentenza del Tribunale di Padova n.253/2022, era stata previsto a carico del padre un contributo al mantenimento per le due figlie di € 600
complessive (€ 300 a figlia) oltre al 60% delle spese straordinarie.
Risulta dagli atti delle parti che il padre non vede e non tiene con sé la figlia nata il Per_1
14.3.2008 neppure nella misura minima prevista dagli accordi.
Inoltre, dalla documentazione depositata (in particolare i CUD) risulta un netto miglioramento dal 2022 della situazione economica del sig. . Egli infatti ha Parte_1
percepito nel 2024 un reddito annuale da lavoro dipendente di € 30.086 (CUD 2025), nel 2023
di € 28.128 (CUD 2024), a fronte di un reddito nel 2022 di € 4857,08, € 6234,10 (docc. 8a e 8b) e di € 4830,34 (doc.7).
Pur considerando le spese dallo stesso sostenute e documentate, in quanto risultanti dagli estratti conto (canone di locazione, rate di finanziamento findomestic, rate di altri finanziamenti) in ragione di quanto sopra rilevato e tenuto conto che “in tema di assegno
di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato
alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura,
educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai
sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con
l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale
adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cassazione Sez. 1 -
, Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022, conforme Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007 ), il Collegio ritiene di accogliere la domanda della resistente, aumentando il contributo al mantenimento per la figlia ad € 400 mensili Per_1
oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Sull'assegno divorzile
La domanda deve essere rigettata.
pagina 12 di 13 Infatti, la resistente non ha allegato nè dimostrato che siano intervenute circostanze sopravvenute nella propria condizione lavorativa/reddituale rispetto agli accordi del 2022, nei quali ella ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente.
Non essendo stata accolta la domanda di assegno divorzile, nulla deve essere disposto quanto al riconoscimento di una quota di TFR.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
A modifica della Sentenza n.253/2022 emessa tra le parti l'8.2.2022 dal Tribunale di Padova,
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il contributo al mantenimento a favore di dalla domanda CP_2
- dispone che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento per a Persona_2 [...]
la somma di € 400 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie, Controparte_1
dalla domanda
- spese compensate
Così deciso in Padova il 30.9.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Balletti
Il giudice est.
Dott. Alina Rossato
pagina 13 di 13