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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11912/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11912/2023 promossa da:
(C.F. partita IVA con sede in Mogliano Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto, Via Marocchesa, 14, in persona del suo procuratore e legale rappresentante dott. CP_1
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca d'Orsi (C.F.
[...] C.F._1
– PEC ) del Foro di Roma con studio C.F._2 Email_1
in Roma alla Via Cesare Fracassini n. 4 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato all'indirizzo PEC , Email_1
ATTRICE
Contro
P.I. e CF ) con sede legale in Milano (MI) alla via Controparte_2 P.IVA_3
Crivelli Carlo, 12, n. REA MI – 2011967, in persona del suo a.u. nonché l.r.p.t. signora
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa TUCCI del Foro di Cosenza (C.F. CP_3
) con studio in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 109, PEC C.F._3
Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- per i motivi esposti in narrativa, ferma la legittimazione di , accertata e Parte_1
dichiarata, la responsabilità contrattuale per colpa grave di in persona del Controparte_2
pagina 1 di 13 legale rappresentante pro tempore, condannare la stessa al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo di € 36.802,00 o quella minore o maggiore somma risultante di giustizia, oltre a rivalutazione dal pagamento dell'indennizzo, interessi moratori dalla prima messa in mora, e legali fino al saldo effettivo.
- in via alternativa e/o gradata, per i motivi esposti in narrativa, accertata e dichiarata, la responsabilità extracontrattuale di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, condannare la stessa al pagamento in favore di dell'importo di € 36.802,00 o quella Pt_1 minore o maggiore somma risultante di giustizia, oltre a rivalutazione dal pagamento dell'indennizzo, interessi moratori dalla prima messa in mora, e legali fino al saldo effettivo;
- in ogni caso, rigettare le domande avanzate dalla in via gradata e subordinata Controparte_2
di riduzione della pretesa di e di sottrazione da quanto dalla dovuto a Pt_1 Parte_2
quanto versato dalla stessa alla diversa società Parte_1 Parte_3 [...]
. Parte_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) rigettare l'avversa domanda perché infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che destituita di qualsivoglia supporto probatoria e causale;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui venisse dimostrato sussistere colpa grave e/o dolo in capo al vettore, quantificare esattamente e ridurre
l'avversa pretesa nei limiti di quanto emergerà in corso di causa;
3) in via ulteriormente subordinata e gradata, previo accertamento di quanto richiesto al punto 2), in ogni caso e comunque sottrarre dall'ammontare complessivo del risarcimento dovuto, l'importo già versato dal responsabile del fatto;
4) il tutto in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 28.2.2023, conveniva in giudizio la Parte_1
società al fine di rivalersi sulla medesima di quanto indennizzato alla propria Controparte_2
assicurata, in relazione al sinistro n. Parte_4
005.247.2018.000857429 avvenuto il 18.6.2018, cagionato a suo dire da colpa grave del vettore convenuto, poiché nel corso del trasporto effettuato per conto della predetta Parte_4
pagina 2 di 13 durante una sosta notturna lasciava il carico incustodito in un parcheggio in zona Parte_4
rurale, subendo il furto di parte della merce che dunque non è mai giunta a destino.
A fondamento della propria azione, deduceva: a) che la Parte_1 [...]
sua assicurata in forza di polizza di assicurazione merci n. 311208477, Parte_5 aveva affidato alla l'incarico di trasportare per suo conto un carico di merce, Controparte_2
costituito da tonno in scatola ed in vetro, dalla propria sede di Pizzo Calabro (VV), al cliente e acquirente presso la sua sede di Biandrate (No), in esecuzione degli ordini di Controparte_4
acquisto n. 01 1807967 del 8.6.2018 e n. 01 1808361 del 15.6.2018, documentati dalle fatture accompagnatorie n. 6504 e n. 6502 del 15.6.2018; b) che più precisamente, in ragione di tali ordini, la doveva trasferire, con costi di trasporto a proprio carico, Parte_5
5.474 colli di confezioni di tonno, per un peso complessivo di 22.905,40 kg ed un valore totale di €
399.763,39, con consegna da effettuarsi in Biandrate tassativamente per il giorno martedì 19.6.2018; c) che il trasporto aveva avuto inizio il giorno di venerdì 15.6.2018, alle ore 14:43, col carico previsto posto sull'autoarticolato condotto dal dipendente di Controparte_5 CP_6
formato da trattore stradale modello Mercedes Actros ET1745ST, posizionato sul basamento del semirimorchio modello Schmitz Cargobull targato XA104CY, con il quale avrebbe dovuto percorrere un tragitto di circa 1.140 km entro il martedì successivo;
d) che in data 18.6.2018, l'autista signor dipendente con contratto a termine e in prova della società convenuta, denunciava il furto CP_6
parziale del carico trasportato, dichiarando che, durante la sosta notturna effettuata nel parcheggio antistante al ristorante La Fortuna sito in Via alla Vigentina 4, IA (PV), mentre dormiva a bordo dell'autoarticolato, malviventi, tra le ore 1.30 e le ore 7.30 del giorno 18.6.2018, si appropriavano di parte del carico (secondo quanto dichiarato dallo stesso, n. 4 pedane e mezza del carico); e) che
CP_ dall'analisi del report GPS risultava che il signor lasciava alle ore 15.02 del 15.6.2018 la sede della mittente per poi, dopo una pausa, sostare dalle ore 20.07 alle ore 7.07 del 16.6.2018 in Lagonegro (PZ), da cui ripartiva alle 7.17 e, percorsa l'Autostrada A1, usciva (effettuando, quindi, una prima deviazione dall'itinerario ottimale), all'altezza di Modena Nord alle ore 18.12 del 16.6.2018 per sostare, fuori dalla rete autostradale, nella zona di Modena sino alle ore 5.18 del 17.6.2018; alle ore 5.21 della domenica
17.6.2018, il complesso veicolare riprendeva la marcia, rientrando in autostrada per uscirvi alle ore
7.23 al casello di Milano Sud (Melegnano), giungendo alle ore 7.42 a IA, nell'area antistante all'albergo pizzeria La Fortuna, ove vi ha sostato sino alle ore 8.14 del successivo lunedì 18.6.2018; f) che nelle domeniche del mese di giugno 2018, vigeva, in ragione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2017, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada dalle ore 7 alle ore 22.00 (doc. 9 – decreto 18.12.2017), pertanto, il mezzo condotto dal pagina 3 di 13 CP_ signor aveva viaggiato per 23 minuti in violazione del detto divieto, che, invece di ricoverare il mezzo in un parcheggio autostradale, aveva deciso intenzionalmente di dirigersi a IA (PV) ed ivi sostare dalle ore 7.43 di domenica 17.6.2018 sino alle ore 8.28 del giorno lunedì 18.6.2018 nel parcheggio dell'albergo pizzeria La Fortuna, sito in Via Vigentina, 4, ubicato in ambito rurale, distante circa 2.5 km dal centro abitato di IA;
g) che se pure era previsto il divieto di circolazione autostradale, nel rispetto dei tempi di guida e riposo, il complesso veicolare avrebbe comunque potuto recarsi in luogo sicuro per la sosta, anche all'interno della rete autostradale, ma ciò nonostante l'autista si era fermato in IA e, dopo aver cenato presso la pizzeria La Fortuna, alle ore 23.00 si era posto a dormire a bordo del mezzo, avvedendosi solo al risveglio, la mattina seguente, del furto consumato;
h) che la zona in cui è avvenuto il furto era nota per essere ad alto rischio di avvenimenti criminosi, in quanto teatro di furti e rapine in danno di vettori, ciò nonostante il vettore vi aveva parcheggiato il proprio complesso veicolare, non di tipo chiuso ma telonato, con un carico del valore di circa €
400.000,00, nella prima mattina del 17.6.2018, posizionandosi all'interno di una area di sosta, lungo la linea divisoria tra il piazzale e la via Vigentina, priva di delimitazione dalla pubblica via, in una zona isolata per un giorno intero;
i) che giunto il complesso veicolare a destino, il destinatario della merce sollevava le proprie riserve;
l) che in data 18.6.2018, la Parte_5 emetteva n. 2 note di credito in favore di per l'importo della merce sottratta, pari a Controparte_4 complessivi € 41.057,59, essendo emerso che erano state sottratte 6.600 confezioni di tonno da 300 gr e
12 confezioni di filetti di tonno da 170 gr, imballate in 551 colli per un peso complessivo di merce sottratta pari a 2.535 kg;
m) che la denunciava il sinistro, Parte_5
a fronte del quale, incaricato il perito per le opportune verifiche anche in contraddittorio con la
(che, nelle more, procedeva a licenziare l'autista incaricato del trasporto), liquidava la CP_2 somma di € 36.802,00 alla propria assicurata, che sottoscriveva quietanza, cedendole i propri diritti contro il responsabile del danno;
n) che, surrogatasi nei diritti della Parte_5
inviava lettera del 07.02.2019 con cui responsabilizzava la e, quindi, PEC
[...] CP_2
del 14.05.2019, di formale di messa in mora interruttiva del termine prescrizionale, rinnovata annualmente i successivi 5.05.20, 3.05.21 e 2.05.22, cui seguiva in data 12.9.2022, l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, al quale la non dava riscontro. Sulla Controparte_2
scorta di tali assunti in fatto, affermava innanzitutto la propria legittimazione ad agire essendosi surrogata nei diritti dell'assicurata verso il responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Quanto al fondamento in diritto della propria azione, evidenziava come nel caso di specie ricorrano profili di responsabilità connotati da colpa grave, atta a determinare il superamento delle limitazioni della liquidazione dei danni risarcibili di cui all'art 1696 c.c., non avendo la osservato Controparte_2
pagina 4 di 13 la dovuta diligenza professionale ex art 1176, 2° comma c.c., posto che per due volte l'autista signor CP_ si è allontanato dal tratto autostradale, fuoriuscendo dall'itinerario ottimale, per poi sostare in una zona priva di delimitazione dalla pubblica via, rurale, isolata, posta a circa 2,5 km dal più vicino centro abitato di IA, e sfornita di qualsiasi forma di sorveglianza;
che, inoltre, non era stata organizzata una idonea vigilanza, che sarebbe stata garantita solo dalla presenza sul veicolo di un altro soggetto per lo svolgimento del medesimo trasporto, e che infine il trasporto, riguardante colli per un valore noto allo spedizioniere di circa € 400.000,00, era stato eseguito mediante l'impiego di un mezzo non di tipo chiuso ma solo telonato;
affermava inoltre come la responsabilità del vettore possa essere inquadrata nella responsabilità extracontrattuale, per violazione del generale dovere di neminem laedere ai sensi dell'art 2043 c.c.. Sulla scorta di tali affermazioni chiedeva la condanna di al Controparte_2 pagamento in suo favore dell'importo di € 36.802,00 o quella minore o maggiore somma risultante di giustizia, oltre a rivalutazione dal pagamento dell'indennizzo, interessi moratori dalla prima messa in mora, e legali fino al saldo effettivo, per responsabilità contrattuale, ovvero, in via alternativa e/o gradata, la condanna della medesima convenuta al pagamento dello stesso importo di € 36.802,00 o quella minore o maggiore somma risultante di giustizia, oltre a rivalutazione dal pagamento dell'indennizzo, interessi moratori dalla prima messa in mora, e legali fino al saldo effettivo, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
La si costituiva in giudizio con comparsa del 2.06.2023, con cui prendeva Controparte_2 posizione sull'azione promossa da contestandone innanzitutto la legittimazione Parte_1
ad agire in via surrogatoria, affermando di aver già risarcito la Parte_4 con la corresponsione della somma di € 2.534,00 - accettata dalla danneggiata senza riserve -, in
[...]
forza della polizza di assicurazione a copertura di RCV /Danni n. ITCGNC00016 del 12.1.2018 in essere, per il tramite del proprio broker Assiteca Spa, con la Compagnia Chubb, somma determinata sulla base delle limitazioni vettoriali di cui all'art 1696 c.c., non sussistendo a suo dire, nel caso di specie, profili di dolo o colpa grave del vettore. Circa la sussistenza di eventuali profili di responsabilità aggravata del vettore, osservava come l'unica condizione prevista nel contratto di trasporto intercorso con la consistente nel rispetto del termine tassativo di Parte_4
consegna del 19.6.18, fosse stata soddisfatta, restando invece affidata alla ampia autonomia del vettore la scelta circa le modalità concrete del trasporto e l'itinerario da seguire. Rispetto alla scelta del CP_ conducente signor di sostare presso l'area antistante l'albergo La Fortuna nella notte tra la domenica 17.6.2018 ed il lunedì 18.6.2018, affermava trattarsi di un comportamento necessitato dal divieto di circolazione dei mezzi pensati in autostrada dalle ore 7 alle ore 22.00 vigente nelle domeniche del giugno del 2018, previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pagina 5 di 13 CP_ del 19.12.2017. Aggiungeva che la località scelta per la sosta dal signor costituisse meta particolarmente frequentata dai camionisti e quindi non definibile quale luogo isolato privo di garanzie di sicurezza per le attività di trasporto su gomma, e che in ogni caso il predetto non avesse mai lasciato il camion incustodito nel corso della notte in cui si è verificato il sinistro, dipendendo il fatto che non si sia accorto di quanto stesse avvenendo dalla circostanza che la sottrazione delle merci trasportate sia avvenuta con destrezza o comunque con particolari modalità che gli abbiano reso in concreto impossibile intervenire per tempo. Evidenziava dunque come non potesse ritenersi sussistente alcun nesso di causalità tra l'evento danno lamentato (furto) e la condotta addebitata al vettore, consistente nella scelta di sostare per la notte in una area esterna al circuito autostradale. Contestava altresì il criterio di liquidazione del danno eventualmente risarcibile, evidenziando come lo stesso non potesse essere parametrato al prezzo praticato al pubblico della merce sottratta come previsto ex art 1696 c.c., dovendosi invece necessariamente tenere conto del danno effettivamente patito dal mittente, ovvero il costo effettivo della merce per il produttore fornitore. In ogni caso, eccepiva che dall'eventuale risarcimento dovuto, debba essere sottratto l'ammontare di € 2.534,00, da essa già corrisposto il relazione al medesimo sinistro, alla in regime vettoriale, Parte_4
per mezzo della propria assicurazione. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti, e, in via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di colpa grave e/o dolo in capo al vettore, l'esatta quantificazione e la conseguente riduzione del dovuto, da cui comunque sottrarre l'importo già versato dal responsabile del fatto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c., l'attrice, con la propria prima memoria contestava l'eccezione sollevata da in ordine alla fondatezza della domanda svolta in via Controparte_2 surrogatoria, per aver la predetta già risarcito la somma di € 2.534,00, osservando come il diritto di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c. rappresenti una particolare applicazione della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c. e spetti all'assicuratore per il solo fatto che abbia pagato l'indennizzo, comportando la sostituzione dello stesso nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno, una volta comunicato a questi di aver pagato e volersi surrogare all'indennizzato, ed evidenziando che nel caso di specie aveva comunicato alla di surrogarsi al Parte_6 proprio assicurato e di agire in rivalsa per l'importo liquidato, con comunicazioni del 7.2.2019 e del
14.5.2019, mentre il pagamento in argomento, peraltro relativo ad un sinistro che sarebbe occorso in data 15.6.2018, era stato effettuato in data 28.1.2020, ovvero dopo che aveva già dichiarato di essersi surrogata e di agire in surroga, non potendosi pertanto essergli opponibile. Aggiungeva che, con il pagamento dell'assicuratore, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento spettante all'assicuratore, e che in ogni caso essendo il peso della merce sottratta pari a 2.259,60 Kg,
pagina 6 di 13 l'importo affermato come pagato da (€ 2.534,00) non è stato conteggiato secondo il computo CP_2
1€/kg di cui alla norma relativa alla limitazione del risarcimento da responsabilità vettoriale. Con riferimento alle eccezioni circa la responsabilità del vettore, evidenziava come la stessa debba presumersi ai sensi dell'art. 1693 c.c. per il solo fatto della verificazione dell'evento dannoso durante l'esecuzione del contratto, potendosi il vettore liberare solo mediante la prova positiva della derivazione del danno da una delle cause di esonero individuate nella detta disposizione, e che nel caso di specie la non aveva invocato né il caso fortuito, né che il danno sia Controparte_2
conseguito dalla natura e dai vizi delle cose o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario, non costituendo il furto un caso fortuito. Osservava che la Controparte_2
prendendo in consegna la merce il venerdì alle 14 con obbligo di riconsegna entro il successivo martedì, ben sapeva di non poter circolare lungo la rete autostradale nella giornata di domenica, sicchè avrebbe dovuto organizzare il viaggio in modo da far pervenire il carico a destinazione quando era possibile scaricarlo subito o approntare per mezzo e carico un luogo di ricovero sicuro per trascorre le ore di sosta e la notte. Nulla di tutto questo lamentava invece che era stato fatto dalla
[...]
che, peraltro, ha deciso di riprendere l'autostrada da Mantova alle 5 del mattino per poi CP_2
uscirne alle 7.23 avendo percorso il tratto nonostante il divieto già in vigore dalle 7 del mattino. Con riferimento al quantum evidenziava che l'art. 1696 c.c. non esclude la risarcibilità, secondo i principi generali di cui all'art. 1223 c.c., dell'eventuale danno ulteriore, costituito dal lucro cessante, e cioè dal mancato guadagno che l'avente diritto contava di ritrarre dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore e che il valore della merce, in caso di perdita o di avaria, bene può essere desunto - dal giudice - dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario della merce stessa, stante la presunzione semplice che nei normali rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato.
Infine, contestava la richiesta, avanzata in via subordinata, di compensare l'importo già pagato alla con quanto eventualmente determinato a titolo di Parte_4 risarcimento del danno, considerato che la danneggiata ha subito un danno per € 41.057,59 e che l'indennizzo corrispostogli, e per cui è causa, è per il minor importo di € 39.336,00. Sulla scorta di tali argomentazioni, precisava le domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio, integrandole con la richiesta di rigetto delle domande avanzate dalla in via gradata e subordinata di Controparte_2
riduzione della pretesa con la sottrazione di quanto versato dalla predetta in favore della
[...]
Parte_4
Con riservata ordinanza del 28.05.2024, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice, limitatamente al capitolo b) dedotto nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. dalla medesima pagina 7 di 13 depositata in data 27.12.2023, in quanto afferente a circostanza contestata dalla società convenuta, ritenuti invece gli ulteriori capitoli non ammissibili in quanto relativi a circostanze documentali ovvero non contestate.
Escusso il testimone signor in occasione dell'udienza del 19.07.2024, la causa, su Testimone_1
richiesta congiunta delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27.09.2024 e quindi veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò posto, reputa questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
In via preliminare va affermata la legittimazione attiva della ad agire in via di Parte_1
rivalsa nei confronti della danneggiante-convenuta A mente del primo Controparte_2 comma dell'art. 1916 c.c., l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. La surrogazione ha la funzione di permettere l'attuazione integrale del principio indennitario. Quando infatti vi è un terzo responsabile del danno, l'assicurato che riceve il risarcimento dell'assicuratore non può richiederlo anche al terzo perché altrimenti verrebbe a lucrare;
d'altro canto il terzo non può essere liberato dalla sua responsabilità, non potendo avvantaggiarsi del contratto di assicurazione, res inter alios acta. Ne deriva che, nei limiti del risarcimento effettuato, i diritti dell'assicurato verso il terzo passano all'assicuratore.
La Suprema Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare che “La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, bensì quando l'assicuratore medesimo richieda al danneggiante, ai sensi della citata norma, il rimborso dell'indennità; pertanto, qualora egli non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, pur se abbia già riscosso l'indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione”. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18016 del 9 luglio 2018)
Nel caso di specie, l'attrice ha provato la sussistenza di rapporto assicurativo intercorrente con la società mediante produzione di polizza per Parte_4
l'assicurazione dei trasporti terrestri su base “fatturato merci” (doc. 1 fascicolo attrice), di aver ricevuto quietanza dal proprio assicurato del pagamento dell'importo di € 36.802,00 a titolo di risarcimento del danno occorso in relazione al sinistro di cui è causa (doc. 13 fascicolo attrice) e di aver comunicato la propria volontà di surrogarsi nei diritti vantati dall'assicurato nei confronti del terzo danneggiante,
pagina 8 di 13 mediante invio alla della lettera del 7.2.2019 e quindi delle PEC del Controparte_2
14.5.2019, 5.05.2020, 3.05.2021 e 2.05.2022 (doc. 14, 15 e 16 fascicolo attrice).
Non è condivisibile la difesa della società convenuta, secondo cui non avrebbe Parte_1
diritto di agire nei suoi confronti in via surrogatoria, avendo essa stessa già direttamente provveduto al risarcimento del danno patito dal mittente con la corresponsione della somma di € 2.534,00, posto che la predetta ha effettuato il pagamento in questione in adempimento di un dovere concorrente rispetto all'obbligo di indennizzo assicurativo che gravava sull'attrice.
Si osserva, infatti, come a seguito del sinistro del 18.6.2018 l'assicurata Parte_4
si è trovata costretta ad emettere n.2 note di credito in favore di di
[...] Controparte_4 complessivi € 41.057,59, indennizzati dalla nella minor misura di € 36.802,00 al Parte_1
netto della franchigia assicurativa ed in conformità con le condizioni di polizza vigenti.
La somma di € 2.534,00, che la afferma di aver corrisposto alla Controparte_2 [...]
per il tramite della propria assicurazione, dunque, è stata Parte_4 corrisposta al fine di indennizzare parzialmente il valore della franchigia assicurativa (ammontante ad €
4.000,00) rimasta a carico della stessa danneggiata, come è dato evincersi dallo scambio di mail intervenuto tra il 19.03.2019 ed il 6.04.2019 tra la danneggiata e la convenuta, prodotto da quest'ultima con la propria memoria istruttoria. Da tale scambio emerge altresì la piena consapevolezza della che la danneggiata fosse già stata indennizzata dalla propria assicurazione, Controparte_2
avendo ricevuto in data 21.03.2019 la mail con cui la le Parte_4 comunicava che la propria Compagnia Assicurativa l'avrebbe contattata per la rivalsa, con conseguente inopponibilità alla del pagamento in discussione, essendo quest'ultima, all'epoca Parte_1
della relativa esecuzione, già surrogata nei diritti del danneggiato ed avendo già comunicato la propria volontà di agire in surroga.
Da quanto esposto se ne deduce la piena legittimazione dell'attrice a surrogarsi ex art 1916 c.c. nei diritti risarcitori vantati dalla propria assicurata nei Parte_4
confronti della convenuta contro cui ha agito in rivalsa, nonché la Controparte_2
conseguente non compensabilità di quanto pagato dalla convenuta alla stessa a titolo di Pt_4
indennizzo vettoriale, con il credito vantato in giudizio dalla Parte_1
Quanto ai profili di responsabilità, ritiene questo Giudice che ricorrano nel caso di specie gli elementi della colpa grave della convenuta ai sensi degli articoli 1693-1696 c.c., in Controparte_2
relazione al furto occorso il 18.06.2018.
pagina 9 di 13 In proposito va innanzitutto evidenziato che non vi sono contestazioni tra le parti in ordine al trasporto in occasione del quale si è verificato l'evento lesivo, in ordine al relativo carico, ai giorni in cui si è svolto ed alle circostanze che hanno caratterizzato la vicenda. La contrapposizione delle parti in causa è infatti semmai relativa alla diversa qualificazione della condotta tenuta del vettore nelle suddette pacifiche circostanze di fatto, che ritiene essere stata connotata da colpa grave, Parte_1
mentre ritiene essere stata improntata a diligenza, imputando la perdita del Controparte_2
carico ad un caso fortuito (ovvero il furto).
La Corte di Cassazione civile, Sez. 3, con Ordinanza 30 agosto 2024, n. 23395, ha recentemente ribadito che “In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile – sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest'ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore)”.
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi, non si ritiene che nel caso di specie la convenuta abbia fornito prova liberatoria del carattere “fortuito” dell'evento furto da cui è derivato il danno per il mittente, laddove, al contrario, parte attrice ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di una condotta gravemente negligente in capo al vettore.
Si osserva in proposito come al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, essendo necessario accertare che i fatti, ancorchè riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate (Cass. Civ. Sez. I 6.8.2015 n. 16554); circostanza che nel caso di specie non risulta essere stata provata in quanto il vettore non è stato in grado di fornire alcun elemento circa la perdita parziale del carico, salvo presentare denuncia di furto. La semplice denuncia, peraltro, non è sufficiente, stante la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, ad esonerare pagina 10 di 13 quest'ultimo, che con la denuncia si assuma vittima del furto, dalla responsabilità per la perdita della merce trasportata (v. Cass. Civ. III 10.02.2003 n. 1935).
Il furto in discussione, per le modalità con cui si è svolto, come pacificamente emerse nel corso dell'istruttoria, non si ritiene possa essere connotato da inevitabilità - non essendovi stato alcun episodio di violenza concreta o solo potenziale, avendo i relativi autori agito indisturbati, tant'è che il conducente neppure si è accorto di quanto stesse accadendo -, né da imprevedibilità - non avendo il vettore adottato alcuna idonea garanzia di sicurezza per la merce trasportata, sebbene il relativo valore avrebbe richiesto una diligente tutela -.
La colpa grave del vettore convenuto in giudizio per il risarcimento del danno conseguente allo smarrimento della merce trasportata può ritenersi legittimamente sussistere ogni qualvolta lo stesso non sia in grado di fornire alcuna indicazione in merito a come sia avvenuta la perdita della merce. Tanto appare invero elemento sufficiente ad affermare, in via presuntiva, che l'organizzazione predisposta dal vettore risulta priva di elementare diligenza, il che concreta colpa grave. Diversamente opinando, il vettore che dichiari semplicemente di non essere a conoscenza delle circostanze di smarrimento della merce, porrebbe inevitabilmente il danneggiato in condizione di non poter assolvere il proprio onere probatorio (Trib. Bologna Sez. II 13.9.2012 e Trib. Gorizia, 29.06.2018 n. 276).
A ciò si aggiunga che la pur essendo consapevole di dover effettuare un Controparte_2 trasporto di merci del valore non esiguo di circa € 400.000,00, ha deciso di utilizzare un mezzo non chiuso, ma solo “telonato”, affidandolo ad un solo conducente - peraltro ancora in prova -, lì dove la presenza di un'altra persona avrebbe potuto meglio garantire la sorveglianza di tale carico, soprattutto negli orari notturni.
CP_ Parimenti deve ritenersi connotata da grave negligenza la scelta del conducente signor di sostare per la notte del 17.6.2018 presso un'area “isolata”, situata all'esterno del circuito autostradale e distante
2.5 km dal primo centro cittadino, del tutto priva di delimitazione rispetto alla pubblica via, nonché carente di qualsiasi predisposizione per il suo impiego quale valida e sicura area di sosta.
Tali incaute condotte, che hanno permesso la consumazione del furto di cui è causa, si ritiene integrino la colpa grave del vettore, con conseguente infondatezza della pretesa di quest'ultimo di avvantaggiarsi della limitazione della propria responsabilità per la perdita parziale del carico. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1696 c.c. infatti, “il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni".
pagina 11 di 13 A nulla rileva al riguardo l'eccezione della secondo cui la scelta di sostare Controparte_2 presso la zona antistante l'albergo La Fortuna per la notte della domenica 17.6.2018 sia stata dettata dalla necessità di rispettare il divieto di circolazione previsto dal Decreto del Ministero delle
CP_ infrastrutture e dei trasporti del 19.12.2017. Il signor infatti, nella giornata del 17.6.2018 si era messo in marcia, immettendosi in autostrada, alle ore 5:21 per poi uscirvi alle ore 7:23, dopo circa due ore di percorrenza ove avrebbe potuto trovare nell'ambito del circuito autostradale un luogo maggiormente rispondete alle proprie esigenze di trasporto nel rispetto della normativa allora vigente.
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dalla convenuta circa il criterio di Controparte_2
quantificazione e liquidazione del danno risarcibile si osserva come questa risulti infondata.
L'odierna pretesa creditoria vantata dall'attrice è stata, infatti, quantificata tendo Parte_1 conte del criterio di cui all'art 1696, 1° comma c.c. del prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna, così come risultante dalle note di credito emesse dalla
[...]
in favore di Parte_4 Controparte_4
Questo criterio risulta conforme con quanto statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui, per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, è legittimo fare riferimento alle risultanze delle fattura emesse dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), sussistendo una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate (v.
Cass., 6 agosto 2015, n. 16554).
In conclusione, la in accoglimento della domanda proposta da Controparte_2 Parte_1
deve essere condannata a corrispondere all'attrice l'importo complessivo di € 36.802,00.
[...]
Trattandosi di debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data di pagamento dell'indennizzo e gli interessi al tasso legale, dalla prima messa in mora, al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/14 e ss.mm., secondo i parametri medi della fascia di valore del decisum, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 12 di 13 - dichiara la responsabilità per colpa grave della ai sensi degli articoli 1693- Controparte_2
1696 c.c., in relazione alla perdita di merce occorsa in occasione del trasporto di cui è causa;
- condanna la al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 36.802,00, oltre a rivalutazione monetaria dalla data di pagamento dell'indennizzo e interessi al tasso legale dalla prima messa in mora al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_2 Parte_1
giudizio che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge;
- rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Milano, 11 Febbraio 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11912/2023 promossa da:
(C.F. partita IVA con sede in Mogliano Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto, Via Marocchesa, 14, in persona del suo procuratore e legale rappresentante dott. CP_1
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca d'Orsi (C.F.
[...] C.F._1
– PEC ) del Foro di Roma con studio C.F._2 Email_1
in Roma alla Via Cesare Fracassini n. 4 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato all'indirizzo PEC , Email_1
ATTRICE
Contro
P.I. e CF ) con sede legale in Milano (MI) alla via Controparte_2 P.IVA_3
Crivelli Carlo, 12, n. REA MI – 2011967, in persona del suo a.u. nonché l.r.p.t. signora
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa TUCCI del Foro di Cosenza (C.F. CP_3
) con studio in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 109, PEC C.F._3
Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- per i motivi esposti in narrativa, ferma la legittimazione di , accertata e Parte_1
dichiarata, la responsabilità contrattuale per colpa grave di in persona del Controparte_2
pagina 1 di 13 legale rappresentante pro tempore, condannare la stessa al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo di € 36.802,00 o quella minore o maggiore somma risultante di giustizia, oltre a rivalutazione dal pagamento dell'indennizzo, interessi moratori dalla prima messa in mora, e legali fino al saldo effettivo.
- in via alternativa e/o gradata, per i motivi esposti in narrativa, accertata e dichiarata, la responsabilità extracontrattuale di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, condannare la stessa al pagamento in favore di dell'importo di € 36.802,00 o quella Pt_1 minore o maggiore somma risultante di giustizia, oltre a rivalutazione dal pagamento dell'indennizzo, interessi moratori dalla prima messa in mora, e legali fino al saldo effettivo;
- in ogni caso, rigettare le domande avanzate dalla in via gradata e subordinata Controparte_2
di riduzione della pretesa di e di sottrazione da quanto dalla dovuto a Pt_1 Parte_2
quanto versato dalla stessa alla diversa società Parte_1 Parte_3 [...]
. Parte_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) rigettare l'avversa domanda perché infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che destituita di qualsivoglia supporto probatoria e causale;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui venisse dimostrato sussistere colpa grave e/o dolo in capo al vettore, quantificare esattamente e ridurre
l'avversa pretesa nei limiti di quanto emergerà in corso di causa;
3) in via ulteriormente subordinata e gradata, previo accertamento di quanto richiesto al punto 2), in ogni caso e comunque sottrarre dall'ammontare complessivo del risarcimento dovuto, l'importo già versato dal responsabile del fatto;
4) il tutto in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 28.2.2023, conveniva in giudizio la Parte_1
società al fine di rivalersi sulla medesima di quanto indennizzato alla propria Controparte_2
assicurata, in relazione al sinistro n. Parte_4
005.247.2018.000857429 avvenuto il 18.6.2018, cagionato a suo dire da colpa grave del vettore convenuto, poiché nel corso del trasporto effettuato per conto della predetta Parte_4
pagina 2 di 13 durante una sosta notturna lasciava il carico incustodito in un parcheggio in zona Parte_4
rurale, subendo il furto di parte della merce che dunque non è mai giunta a destino.
A fondamento della propria azione, deduceva: a) che la Parte_1 [...]
sua assicurata in forza di polizza di assicurazione merci n. 311208477, Parte_5 aveva affidato alla l'incarico di trasportare per suo conto un carico di merce, Controparte_2
costituito da tonno in scatola ed in vetro, dalla propria sede di Pizzo Calabro (VV), al cliente e acquirente presso la sua sede di Biandrate (No), in esecuzione degli ordini di Controparte_4
acquisto n. 01 1807967 del 8.6.2018 e n. 01 1808361 del 15.6.2018, documentati dalle fatture accompagnatorie n. 6504 e n. 6502 del 15.6.2018; b) che più precisamente, in ragione di tali ordini, la doveva trasferire, con costi di trasporto a proprio carico, Parte_5
5.474 colli di confezioni di tonno, per un peso complessivo di 22.905,40 kg ed un valore totale di €
399.763,39, con consegna da effettuarsi in Biandrate tassativamente per il giorno martedì 19.6.2018; c) che il trasporto aveva avuto inizio il giorno di venerdì 15.6.2018, alle ore 14:43, col carico previsto posto sull'autoarticolato condotto dal dipendente di Controparte_5 CP_6
formato da trattore stradale modello Mercedes Actros ET1745ST, posizionato sul basamento del semirimorchio modello Schmitz Cargobull targato XA104CY, con il quale avrebbe dovuto percorrere un tragitto di circa 1.140 km entro il martedì successivo;
d) che in data 18.6.2018, l'autista signor dipendente con contratto a termine e in prova della società convenuta, denunciava il furto CP_6
parziale del carico trasportato, dichiarando che, durante la sosta notturna effettuata nel parcheggio antistante al ristorante La Fortuna sito in Via alla Vigentina 4, IA (PV), mentre dormiva a bordo dell'autoarticolato, malviventi, tra le ore 1.30 e le ore 7.30 del giorno 18.6.2018, si appropriavano di parte del carico (secondo quanto dichiarato dallo stesso, n. 4 pedane e mezza del carico); e) che
CP_ dall'analisi del report GPS risultava che il signor lasciava alle ore 15.02 del 15.6.2018 la sede della mittente per poi, dopo una pausa, sostare dalle ore 20.07 alle ore 7.07 del 16.6.2018 in Lagonegro (PZ), da cui ripartiva alle 7.17 e, percorsa l'Autostrada A1, usciva (effettuando, quindi, una prima deviazione dall'itinerario ottimale), all'altezza di Modena Nord alle ore 18.12 del 16.6.2018 per sostare, fuori dalla rete autostradale, nella zona di Modena sino alle ore 5.18 del 17.6.2018; alle ore 5.21 della domenica
17.6.2018, il complesso veicolare riprendeva la marcia, rientrando in autostrada per uscirvi alle ore
7.23 al casello di Milano Sud (Melegnano), giungendo alle ore 7.42 a IA, nell'area antistante all'albergo pizzeria La Fortuna, ove vi ha sostato sino alle ore 8.14 del successivo lunedì 18.6.2018; f) che nelle domeniche del mese di giugno 2018, vigeva, in ragione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2017, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada dalle ore 7 alle ore 22.00 (doc. 9 – decreto 18.12.2017), pertanto, il mezzo condotto dal pagina 3 di 13 CP_ signor aveva viaggiato per 23 minuti in violazione del detto divieto, che, invece di ricoverare il mezzo in un parcheggio autostradale, aveva deciso intenzionalmente di dirigersi a IA (PV) ed ivi sostare dalle ore 7.43 di domenica 17.6.2018 sino alle ore 8.28 del giorno lunedì 18.6.2018 nel parcheggio dell'albergo pizzeria La Fortuna, sito in Via Vigentina, 4, ubicato in ambito rurale, distante circa 2.5 km dal centro abitato di IA;
g) che se pure era previsto il divieto di circolazione autostradale, nel rispetto dei tempi di guida e riposo, il complesso veicolare avrebbe comunque potuto recarsi in luogo sicuro per la sosta, anche all'interno della rete autostradale, ma ciò nonostante l'autista si era fermato in IA e, dopo aver cenato presso la pizzeria La Fortuna, alle ore 23.00 si era posto a dormire a bordo del mezzo, avvedendosi solo al risveglio, la mattina seguente, del furto consumato;
h) che la zona in cui è avvenuto il furto era nota per essere ad alto rischio di avvenimenti criminosi, in quanto teatro di furti e rapine in danno di vettori, ciò nonostante il vettore vi aveva parcheggiato il proprio complesso veicolare, non di tipo chiuso ma telonato, con un carico del valore di circa €
400.000,00, nella prima mattina del 17.6.2018, posizionandosi all'interno di una area di sosta, lungo la linea divisoria tra il piazzale e la via Vigentina, priva di delimitazione dalla pubblica via, in una zona isolata per un giorno intero;
i) che giunto il complesso veicolare a destino, il destinatario della merce sollevava le proprie riserve;
l) che in data 18.6.2018, la Parte_5 emetteva n. 2 note di credito in favore di per l'importo della merce sottratta, pari a Controparte_4 complessivi € 41.057,59, essendo emerso che erano state sottratte 6.600 confezioni di tonno da 300 gr e
12 confezioni di filetti di tonno da 170 gr, imballate in 551 colli per un peso complessivo di merce sottratta pari a 2.535 kg;
m) che la denunciava il sinistro, Parte_5
a fronte del quale, incaricato il perito per le opportune verifiche anche in contraddittorio con la
(che, nelle more, procedeva a licenziare l'autista incaricato del trasporto), liquidava la CP_2 somma di € 36.802,00 alla propria assicurata, che sottoscriveva quietanza, cedendole i propri diritti contro il responsabile del danno;
n) che, surrogatasi nei diritti della Parte_5
inviava lettera del 07.02.2019 con cui responsabilizzava la e, quindi, PEC
[...] CP_2
del 14.05.2019, di formale di messa in mora interruttiva del termine prescrizionale, rinnovata annualmente i successivi 5.05.20, 3.05.21 e 2.05.22, cui seguiva in data 12.9.2022, l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, al quale la non dava riscontro. Sulla Controparte_2
scorta di tali assunti in fatto, affermava innanzitutto la propria legittimazione ad agire essendosi surrogata nei diritti dell'assicurata verso il responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Quanto al fondamento in diritto della propria azione, evidenziava come nel caso di specie ricorrano profili di responsabilità connotati da colpa grave, atta a determinare il superamento delle limitazioni della liquidazione dei danni risarcibili di cui all'art 1696 c.c., non avendo la osservato Controparte_2
pagina 4 di 13 la dovuta diligenza professionale ex art 1176, 2° comma c.c., posto che per due volte l'autista signor CP_ si è allontanato dal tratto autostradale, fuoriuscendo dall'itinerario ottimale, per poi sostare in una zona priva di delimitazione dalla pubblica via, rurale, isolata, posta a circa 2,5 km dal più vicino centro abitato di IA, e sfornita di qualsiasi forma di sorveglianza;
che, inoltre, non era stata organizzata una idonea vigilanza, che sarebbe stata garantita solo dalla presenza sul veicolo di un altro soggetto per lo svolgimento del medesimo trasporto, e che infine il trasporto, riguardante colli per un valore noto allo spedizioniere di circa € 400.000,00, era stato eseguito mediante l'impiego di un mezzo non di tipo chiuso ma solo telonato;
affermava inoltre come la responsabilità del vettore possa essere inquadrata nella responsabilità extracontrattuale, per violazione del generale dovere di neminem laedere ai sensi dell'art 2043 c.c.. Sulla scorta di tali affermazioni chiedeva la condanna di al Controparte_2 pagamento in suo favore dell'importo di € 36.802,00 o quella minore o maggiore somma risultante di giustizia, oltre a rivalutazione dal pagamento dell'indennizzo, interessi moratori dalla prima messa in mora, e legali fino al saldo effettivo, per responsabilità contrattuale, ovvero, in via alternativa e/o gradata, la condanna della medesima convenuta al pagamento dello stesso importo di € 36.802,00 o quella minore o maggiore somma risultante di giustizia, oltre a rivalutazione dal pagamento dell'indennizzo, interessi moratori dalla prima messa in mora, e legali fino al saldo effettivo, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
La si costituiva in giudizio con comparsa del 2.06.2023, con cui prendeva Controparte_2 posizione sull'azione promossa da contestandone innanzitutto la legittimazione Parte_1
ad agire in via surrogatoria, affermando di aver già risarcito la Parte_4 con la corresponsione della somma di € 2.534,00 - accettata dalla danneggiata senza riserve -, in
[...]
forza della polizza di assicurazione a copertura di RCV /Danni n. ITCGNC00016 del 12.1.2018 in essere, per il tramite del proprio broker Assiteca Spa, con la Compagnia Chubb, somma determinata sulla base delle limitazioni vettoriali di cui all'art 1696 c.c., non sussistendo a suo dire, nel caso di specie, profili di dolo o colpa grave del vettore. Circa la sussistenza di eventuali profili di responsabilità aggravata del vettore, osservava come l'unica condizione prevista nel contratto di trasporto intercorso con la consistente nel rispetto del termine tassativo di Parte_4
consegna del 19.6.18, fosse stata soddisfatta, restando invece affidata alla ampia autonomia del vettore la scelta circa le modalità concrete del trasporto e l'itinerario da seguire. Rispetto alla scelta del CP_ conducente signor di sostare presso l'area antistante l'albergo La Fortuna nella notte tra la domenica 17.6.2018 ed il lunedì 18.6.2018, affermava trattarsi di un comportamento necessitato dal divieto di circolazione dei mezzi pensati in autostrada dalle ore 7 alle ore 22.00 vigente nelle domeniche del giugno del 2018, previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pagina 5 di 13 CP_ del 19.12.2017. Aggiungeva che la località scelta per la sosta dal signor costituisse meta particolarmente frequentata dai camionisti e quindi non definibile quale luogo isolato privo di garanzie di sicurezza per le attività di trasporto su gomma, e che in ogni caso il predetto non avesse mai lasciato il camion incustodito nel corso della notte in cui si è verificato il sinistro, dipendendo il fatto che non si sia accorto di quanto stesse avvenendo dalla circostanza che la sottrazione delle merci trasportate sia avvenuta con destrezza o comunque con particolari modalità che gli abbiano reso in concreto impossibile intervenire per tempo. Evidenziava dunque come non potesse ritenersi sussistente alcun nesso di causalità tra l'evento danno lamentato (furto) e la condotta addebitata al vettore, consistente nella scelta di sostare per la notte in una area esterna al circuito autostradale. Contestava altresì il criterio di liquidazione del danno eventualmente risarcibile, evidenziando come lo stesso non potesse essere parametrato al prezzo praticato al pubblico della merce sottratta come previsto ex art 1696 c.c., dovendosi invece necessariamente tenere conto del danno effettivamente patito dal mittente, ovvero il costo effettivo della merce per il produttore fornitore. In ogni caso, eccepiva che dall'eventuale risarcimento dovuto, debba essere sottratto l'ammontare di € 2.534,00, da essa già corrisposto il relazione al medesimo sinistro, alla in regime vettoriale, Parte_4
per mezzo della propria assicurazione. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti, e, in via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di colpa grave e/o dolo in capo al vettore, l'esatta quantificazione e la conseguente riduzione del dovuto, da cui comunque sottrarre l'importo già versato dal responsabile del fatto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c., l'attrice, con la propria prima memoria contestava l'eccezione sollevata da in ordine alla fondatezza della domanda svolta in via Controparte_2 surrogatoria, per aver la predetta già risarcito la somma di € 2.534,00, osservando come il diritto di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c. rappresenti una particolare applicazione della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c. e spetti all'assicuratore per il solo fatto che abbia pagato l'indennizzo, comportando la sostituzione dello stesso nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno, una volta comunicato a questi di aver pagato e volersi surrogare all'indennizzato, ed evidenziando che nel caso di specie aveva comunicato alla di surrogarsi al Parte_6 proprio assicurato e di agire in rivalsa per l'importo liquidato, con comunicazioni del 7.2.2019 e del
14.5.2019, mentre il pagamento in argomento, peraltro relativo ad un sinistro che sarebbe occorso in data 15.6.2018, era stato effettuato in data 28.1.2020, ovvero dopo che aveva già dichiarato di essersi surrogata e di agire in surroga, non potendosi pertanto essergli opponibile. Aggiungeva che, con il pagamento dell'assicuratore, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento spettante all'assicuratore, e che in ogni caso essendo il peso della merce sottratta pari a 2.259,60 Kg,
pagina 6 di 13 l'importo affermato come pagato da (€ 2.534,00) non è stato conteggiato secondo il computo CP_2
1€/kg di cui alla norma relativa alla limitazione del risarcimento da responsabilità vettoriale. Con riferimento alle eccezioni circa la responsabilità del vettore, evidenziava come la stessa debba presumersi ai sensi dell'art. 1693 c.c. per il solo fatto della verificazione dell'evento dannoso durante l'esecuzione del contratto, potendosi il vettore liberare solo mediante la prova positiva della derivazione del danno da una delle cause di esonero individuate nella detta disposizione, e che nel caso di specie la non aveva invocato né il caso fortuito, né che il danno sia Controparte_2
conseguito dalla natura e dai vizi delle cose o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario, non costituendo il furto un caso fortuito. Osservava che la Controparte_2
prendendo in consegna la merce il venerdì alle 14 con obbligo di riconsegna entro il successivo martedì, ben sapeva di non poter circolare lungo la rete autostradale nella giornata di domenica, sicchè avrebbe dovuto organizzare il viaggio in modo da far pervenire il carico a destinazione quando era possibile scaricarlo subito o approntare per mezzo e carico un luogo di ricovero sicuro per trascorre le ore di sosta e la notte. Nulla di tutto questo lamentava invece che era stato fatto dalla
[...]
che, peraltro, ha deciso di riprendere l'autostrada da Mantova alle 5 del mattino per poi CP_2
uscirne alle 7.23 avendo percorso il tratto nonostante il divieto già in vigore dalle 7 del mattino. Con riferimento al quantum evidenziava che l'art. 1696 c.c. non esclude la risarcibilità, secondo i principi generali di cui all'art. 1223 c.c., dell'eventuale danno ulteriore, costituito dal lucro cessante, e cioè dal mancato guadagno che l'avente diritto contava di ritrarre dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore e che il valore della merce, in caso di perdita o di avaria, bene può essere desunto - dal giudice - dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario della merce stessa, stante la presunzione semplice che nei normali rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato.
Infine, contestava la richiesta, avanzata in via subordinata, di compensare l'importo già pagato alla con quanto eventualmente determinato a titolo di Parte_4 risarcimento del danno, considerato che la danneggiata ha subito un danno per € 41.057,59 e che l'indennizzo corrispostogli, e per cui è causa, è per il minor importo di € 39.336,00. Sulla scorta di tali argomentazioni, precisava le domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio, integrandole con la richiesta di rigetto delle domande avanzate dalla in via gradata e subordinata di Controparte_2
riduzione della pretesa con la sottrazione di quanto versato dalla predetta in favore della
[...]
Parte_4
Con riservata ordinanza del 28.05.2024, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice, limitatamente al capitolo b) dedotto nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. dalla medesima pagina 7 di 13 depositata in data 27.12.2023, in quanto afferente a circostanza contestata dalla società convenuta, ritenuti invece gli ulteriori capitoli non ammissibili in quanto relativi a circostanze documentali ovvero non contestate.
Escusso il testimone signor in occasione dell'udienza del 19.07.2024, la causa, su Testimone_1
richiesta congiunta delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27.09.2024 e quindi veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò posto, reputa questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
In via preliminare va affermata la legittimazione attiva della ad agire in via di Parte_1
rivalsa nei confronti della danneggiante-convenuta A mente del primo Controparte_2 comma dell'art. 1916 c.c., l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. La surrogazione ha la funzione di permettere l'attuazione integrale del principio indennitario. Quando infatti vi è un terzo responsabile del danno, l'assicurato che riceve il risarcimento dell'assicuratore non può richiederlo anche al terzo perché altrimenti verrebbe a lucrare;
d'altro canto il terzo non può essere liberato dalla sua responsabilità, non potendo avvantaggiarsi del contratto di assicurazione, res inter alios acta. Ne deriva che, nei limiti del risarcimento effettuato, i diritti dell'assicurato verso il terzo passano all'assicuratore.
La Suprema Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare che “La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, bensì quando l'assicuratore medesimo richieda al danneggiante, ai sensi della citata norma, il rimborso dell'indennità; pertanto, qualora egli non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, pur se abbia già riscosso l'indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione”. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18016 del 9 luglio 2018)
Nel caso di specie, l'attrice ha provato la sussistenza di rapporto assicurativo intercorrente con la società mediante produzione di polizza per Parte_4
l'assicurazione dei trasporti terrestri su base “fatturato merci” (doc. 1 fascicolo attrice), di aver ricevuto quietanza dal proprio assicurato del pagamento dell'importo di € 36.802,00 a titolo di risarcimento del danno occorso in relazione al sinistro di cui è causa (doc. 13 fascicolo attrice) e di aver comunicato la propria volontà di surrogarsi nei diritti vantati dall'assicurato nei confronti del terzo danneggiante,
pagina 8 di 13 mediante invio alla della lettera del 7.2.2019 e quindi delle PEC del Controparte_2
14.5.2019, 5.05.2020, 3.05.2021 e 2.05.2022 (doc. 14, 15 e 16 fascicolo attrice).
Non è condivisibile la difesa della società convenuta, secondo cui non avrebbe Parte_1
diritto di agire nei suoi confronti in via surrogatoria, avendo essa stessa già direttamente provveduto al risarcimento del danno patito dal mittente con la corresponsione della somma di € 2.534,00, posto che la predetta ha effettuato il pagamento in questione in adempimento di un dovere concorrente rispetto all'obbligo di indennizzo assicurativo che gravava sull'attrice.
Si osserva, infatti, come a seguito del sinistro del 18.6.2018 l'assicurata Parte_4
si è trovata costretta ad emettere n.2 note di credito in favore di di
[...] Controparte_4 complessivi € 41.057,59, indennizzati dalla nella minor misura di € 36.802,00 al Parte_1
netto della franchigia assicurativa ed in conformità con le condizioni di polizza vigenti.
La somma di € 2.534,00, che la afferma di aver corrisposto alla Controparte_2 [...]
per il tramite della propria assicurazione, dunque, è stata Parte_4 corrisposta al fine di indennizzare parzialmente il valore della franchigia assicurativa (ammontante ad €
4.000,00) rimasta a carico della stessa danneggiata, come è dato evincersi dallo scambio di mail intervenuto tra il 19.03.2019 ed il 6.04.2019 tra la danneggiata e la convenuta, prodotto da quest'ultima con la propria memoria istruttoria. Da tale scambio emerge altresì la piena consapevolezza della che la danneggiata fosse già stata indennizzata dalla propria assicurazione, Controparte_2
avendo ricevuto in data 21.03.2019 la mail con cui la le Parte_4 comunicava che la propria Compagnia Assicurativa l'avrebbe contattata per la rivalsa, con conseguente inopponibilità alla del pagamento in discussione, essendo quest'ultima, all'epoca Parte_1
della relativa esecuzione, già surrogata nei diritti del danneggiato ed avendo già comunicato la propria volontà di agire in surroga.
Da quanto esposto se ne deduce la piena legittimazione dell'attrice a surrogarsi ex art 1916 c.c. nei diritti risarcitori vantati dalla propria assicurata nei Parte_4
confronti della convenuta contro cui ha agito in rivalsa, nonché la Controparte_2
conseguente non compensabilità di quanto pagato dalla convenuta alla stessa a titolo di Pt_4
indennizzo vettoriale, con il credito vantato in giudizio dalla Parte_1
Quanto ai profili di responsabilità, ritiene questo Giudice che ricorrano nel caso di specie gli elementi della colpa grave della convenuta ai sensi degli articoli 1693-1696 c.c., in Controparte_2
relazione al furto occorso il 18.06.2018.
pagina 9 di 13 In proposito va innanzitutto evidenziato che non vi sono contestazioni tra le parti in ordine al trasporto in occasione del quale si è verificato l'evento lesivo, in ordine al relativo carico, ai giorni in cui si è svolto ed alle circostanze che hanno caratterizzato la vicenda. La contrapposizione delle parti in causa è infatti semmai relativa alla diversa qualificazione della condotta tenuta del vettore nelle suddette pacifiche circostanze di fatto, che ritiene essere stata connotata da colpa grave, Parte_1
mentre ritiene essere stata improntata a diligenza, imputando la perdita del Controparte_2
carico ad un caso fortuito (ovvero il furto).
La Corte di Cassazione civile, Sez. 3, con Ordinanza 30 agosto 2024, n. 23395, ha recentemente ribadito che “In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile – sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest'ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore)”.
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi, non si ritiene che nel caso di specie la convenuta abbia fornito prova liberatoria del carattere “fortuito” dell'evento furto da cui è derivato il danno per il mittente, laddove, al contrario, parte attrice ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di una condotta gravemente negligente in capo al vettore.
Si osserva in proposito come al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, essendo necessario accertare che i fatti, ancorchè riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate (Cass. Civ. Sez. I 6.8.2015 n. 16554); circostanza che nel caso di specie non risulta essere stata provata in quanto il vettore non è stato in grado di fornire alcun elemento circa la perdita parziale del carico, salvo presentare denuncia di furto. La semplice denuncia, peraltro, non è sufficiente, stante la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, ad esonerare pagina 10 di 13 quest'ultimo, che con la denuncia si assuma vittima del furto, dalla responsabilità per la perdita della merce trasportata (v. Cass. Civ. III 10.02.2003 n. 1935).
Il furto in discussione, per le modalità con cui si è svolto, come pacificamente emerse nel corso dell'istruttoria, non si ritiene possa essere connotato da inevitabilità - non essendovi stato alcun episodio di violenza concreta o solo potenziale, avendo i relativi autori agito indisturbati, tant'è che il conducente neppure si è accorto di quanto stesse accadendo -, né da imprevedibilità - non avendo il vettore adottato alcuna idonea garanzia di sicurezza per la merce trasportata, sebbene il relativo valore avrebbe richiesto una diligente tutela -.
La colpa grave del vettore convenuto in giudizio per il risarcimento del danno conseguente allo smarrimento della merce trasportata può ritenersi legittimamente sussistere ogni qualvolta lo stesso non sia in grado di fornire alcuna indicazione in merito a come sia avvenuta la perdita della merce. Tanto appare invero elemento sufficiente ad affermare, in via presuntiva, che l'organizzazione predisposta dal vettore risulta priva di elementare diligenza, il che concreta colpa grave. Diversamente opinando, il vettore che dichiari semplicemente di non essere a conoscenza delle circostanze di smarrimento della merce, porrebbe inevitabilmente il danneggiato in condizione di non poter assolvere il proprio onere probatorio (Trib. Bologna Sez. II 13.9.2012 e Trib. Gorizia, 29.06.2018 n. 276).
A ciò si aggiunga che la pur essendo consapevole di dover effettuare un Controparte_2 trasporto di merci del valore non esiguo di circa € 400.000,00, ha deciso di utilizzare un mezzo non chiuso, ma solo “telonato”, affidandolo ad un solo conducente - peraltro ancora in prova -, lì dove la presenza di un'altra persona avrebbe potuto meglio garantire la sorveglianza di tale carico, soprattutto negli orari notturni.
CP_ Parimenti deve ritenersi connotata da grave negligenza la scelta del conducente signor di sostare per la notte del 17.6.2018 presso un'area “isolata”, situata all'esterno del circuito autostradale e distante
2.5 km dal primo centro cittadino, del tutto priva di delimitazione rispetto alla pubblica via, nonché carente di qualsiasi predisposizione per il suo impiego quale valida e sicura area di sosta.
Tali incaute condotte, che hanno permesso la consumazione del furto di cui è causa, si ritiene integrino la colpa grave del vettore, con conseguente infondatezza della pretesa di quest'ultimo di avvantaggiarsi della limitazione della propria responsabilità per la perdita parziale del carico. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1696 c.c. infatti, “il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni".
pagina 11 di 13 A nulla rileva al riguardo l'eccezione della secondo cui la scelta di sostare Controparte_2 presso la zona antistante l'albergo La Fortuna per la notte della domenica 17.6.2018 sia stata dettata dalla necessità di rispettare il divieto di circolazione previsto dal Decreto del Ministero delle
CP_ infrastrutture e dei trasporti del 19.12.2017. Il signor infatti, nella giornata del 17.6.2018 si era messo in marcia, immettendosi in autostrada, alle ore 5:21 per poi uscirvi alle ore 7:23, dopo circa due ore di percorrenza ove avrebbe potuto trovare nell'ambito del circuito autostradale un luogo maggiormente rispondete alle proprie esigenze di trasporto nel rispetto della normativa allora vigente.
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dalla convenuta circa il criterio di Controparte_2
quantificazione e liquidazione del danno risarcibile si osserva come questa risulti infondata.
L'odierna pretesa creditoria vantata dall'attrice è stata, infatti, quantificata tendo Parte_1 conte del criterio di cui all'art 1696, 1° comma c.c. del prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna, così come risultante dalle note di credito emesse dalla
[...]
in favore di Parte_4 Controparte_4
Questo criterio risulta conforme con quanto statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui, per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, è legittimo fare riferimento alle risultanze delle fattura emesse dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), sussistendo una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate (v.
Cass., 6 agosto 2015, n. 16554).
In conclusione, la in accoglimento della domanda proposta da Controparte_2 Parte_1
deve essere condannata a corrispondere all'attrice l'importo complessivo di € 36.802,00.
[...]
Trattandosi di debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data di pagamento dell'indennizzo e gli interessi al tasso legale, dalla prima messa in mora, al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/14 e ss.mm., secondo i parametri medi della fascia di valore del decisum, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 12 di 13 - dichiara la responsabilità per colpa grave della ai sensi degli articoli 1693- Controparte_2
1696 c.c., in relazione alla perdita di merce occorsa in occasione del trasporto di cui è causa;
- condanna la al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 36.802,00, oltre a rivalutazione monetaria dalla data di pagamento dell'indennizzo e interessi al tasso legale dalla prima messa in mora al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_2 Parte_1
giudizio che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge;
- rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Milano, 11 Febbraio 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
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