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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/04/2024, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 879/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 879/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Michele FIORE
e Paola COZZANI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA FONTEVIVO 21N – LA
SPEZIA
opponente
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Serena
GIGLIO, Antonio Domenico SPITALERI e Gianluca FLORIDDIA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA CASALE S. ALBERTO 15 – ROMA opposta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 31 ottobre 2023:
per l'opponente:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni sopra esposte:
1 In via pregiudiziale, - rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione attiva per le eccezioni di inadempimento, di compensazione e per la domanda riconvenzionale per le ragioni dedotte in narrativa;
In via principale, nel merito - revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 85/2021, emesso dal Tribunale della Spezia, Dott.ssa Adriana
Gherardi in quanto infondato ed illegittimo per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dall' ed il Controparte_1 conseguente credito del sig. nei confronti della per la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.446,00 e per l'effetto condannare l' al pagamento della Controparte_1 somma di euro 7.446,00 in favore di , o della diversa somma, maggiore o minore, Parte_1 che dovesse risultare nel corso dell'istruttoria;
- Disporre la compensazione delle somme eventualmente dovute all'opposto con le somme da quest'ultimo dovute all'opponente, pari ad euro 7.446,00, o alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso dell'istruttoria.
In via riconvenzionale - accertare e dichiarare il credito del sig. nei confronti della Parte_1
per la somma di euro 2.000,00 per le causali tutte esposte in narrativa e Controparte_1 per l'effetto condannare l' al pagamento della somma di euro 2.000,00 Controparte_1 in favore di;
Parte_1
- disporre la compensazione delle somme residue eventualmente dovute all'opposto con le ulteriori somme da quest'ultimo dovute all'opponente, pari ad euro 2.000,00, con condanna di chi di dovere del pagamento del residuo.
Si chiede altresì di condannare l' al risarcimento del danno ex art. 96 Controparte_1
c.p.c. In ogni caso, sempre con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/14”.
Per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto nonché ogni ulteriore contraria istanza
- Rigettare integralmente le domande ed eccezioni del dott. in quanto infondate in Parte_1 fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo n.
85/2021 emesso dal Tribunale della Spezia.
- In subordine rispetto alla superiore domanda, accertare e dichiarare che l'
[...]
e il dott. , obbligato in solido ai sensi dell'art. 38 c.c., sono Controparte_2 Parte_1 debitori della somma di € 9.144,00 nei confronti dell' e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il dott. al pagamento in favore dell'odierna Opposta della somma di € 9.144,00 _1 oltre agli interessi di mora al tasso legale dalla scadenza al saldo. Attesa la non contestazione delle somme dovute in favore di , voglia l'Ill.mo Tribunale adito emettere ordinanza esecutiva P_ di pagamento dell'importo di € 9.144,00 ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere inapplicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 186 bis c.p.c., voglia il Tribunale adito, posta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) e di cui all'634 c.p.c., pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c..
- Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio del dott. con riferimento alla domanda di Parte_1
2 condanna dell' al pagamento della somma di € 7.446,00 in favore di Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda. Parte_1
- In subordine rispetto alla superiore domanda, rigettare l'avversa eccezione di inadempimento in quanto infondata in fatto e in diritto, per come meglio argomentato in narrativa.
- Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio del dott. con riferimento alla domanda Parte_1 riconvenzionale di condanna dell al pagamento della somma di € Controparte_1
2.000,00 in favore di . Parte_1
- In subordine rispetto alla superiore domanda, rigettare la domanda di condanna dell' P_
al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore di , in quanto
[...] Parte_1 infondata in fatto e in diritto, per come meglio argomentato in narrativa.
- Rigettare l'eccezione di compensazione dei presunti crediti vantati dall' Parte_2
(€ 7.446,00 e 2.000,00) con i crediti accertati dell' (€ 9.144,00),
[...] Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa.
- Rigettare l'avversa domanda di condanna dell' al risarcimento del Controparte_1 danno ex art. 96 c.p.c. - Condannare il dott. al risarcimento dei danni ai sensi Parte_1 dell'art. 96, comma 1, c.p.c. o, in subordine, al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per la cui quantificazione si propone, in conformità alle c.d. “Tabelle di Milano 2021”, il parametro del compenso, ossia una somma pari al compenso liquidato per il difensore, o, comunque, il parametro e la quantificazione ritenuta di giustizia. Con condanna di parte Opponente alle spese di lite, compensi, onorari e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2021 Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 85/2021, emesso dal Tribunale della Spezia in data 12 febbraio 2021 su istanza della , con Controparte_1 il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 9.144,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo degli importi dovuti in forza di un contratto di collaborazione intercorso tra la predetta associazione e la associazione CONSAPEVOLMENTE, di cui l'opponente era legale rappresentante. A sostegno della proposta opposizione, l'attore eccepiva preliminarmente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, dal momento che il ricorso notificato unitamente al decreto conteneva solamente le pagine dispari, con conseguente lesione del suo diritto di difesa. Eccepiva inoltre il difetto di capacità processuale della ricorrente, in assenza di prova documentale dei poteri in capo a , che Persona_1 aveva conferito procura ai difensori qualificandosi come legale rappresentante dell'associazione. Infine, eccepiva la nullità della procura alle liti notificata unitamente al decreto ingiuntivo, già ritenuta invalida dal Tribunale e quindi sostituita con altra procura che, tuttavia, non era stata notificata. Nel merito, l'opponente, ricostruiti i rapporti di collaborazione intercorsi tra le parti, eccepiva l'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c., dal momento che l' , che aveva azionato in via monitoria il diritto al Controparte_1
3 pagamento del 50% degli importi incassati per il progetto I.A.R., non aveva a sua volta provveduto al pagamento, in favore dell' , della Controparte_2 somma pari al 40% degli utili derivanti dal progetto , come Parte_3 da accordi intercorsi. In particolare, evidenziava un proprio credito residuo _1 pari ad euro 7.446,00, che non era stato saldato dall'opposta. Proponeva quindi eccezione di compensazione di detto importo con quello ex adverso azionato in via monitoria, con conseguente e corrispondente riduzione del proprio debito. Inoltre, l'opponente azionava in via riconvenzionale un proprio ulteriore diritto di credito per euro 2.000,00, a titolo di compensi dovuti dall'opposta per le attività di consulenza ed intermediazione rese da in favore di per _1 Per_1 consentirle di partecipare come relatrice a due convegni tenutisi negli Stati Uniti d'America negli anni 2019 e 2020. Effettuate quindi le dovute compensazioni, residuava un credito dell'opponente per l'importo di euro 302,00. Sulla scorta di tali premesse, concludeva per la revoca – previa Parte_1 sospensione – del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria dell'inadempimento di agli obblighi intercorsi e con conseguente Controparte_1 accertamento dei crediti vantati dall'opponente, da porsi in compensazione con le somme azionate in via monitoria, con condanna dell'opposta al pagamento del residuo. L' , ritualmente intimata, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando anzitutto le eccezioni preliminari avversarie ed eccependo a sua volta la carenza di legittimazione attiva in capo al in ordine alla domanda di _1 accertamento del controcredito allegato, eventualmente azionabile soltanto dall' . Controparte_2
Nel merito, rilevata la mancata contestazione del credito azionato da , P_ deduceva l'infondatezza delle ricostruzioni contabili operate dall'opponente, dal momento che il 40% degli utili della ammontava ad euro Parte_3
8.679,00, a fronte di pagamenti già ricevuti dalla controparte per complessivi euro 10.200,00, dunque con un credito residuo dell'opposta pari ad euro 1.521,00. Peraltro, CONSAPEVOLMENTE aveva unilateralmente deciso di interrompere la collaborazione nel mese di agosto 2020, con conseguente riduzione della quota dovuta per il progetto della Scuola di Yoga Sciamanico, concluso a novembre 2020.
Contestate infine tanto la possibilità di operare una compensazione tra gli importi azionati in via monitoria ed un eventuale controcredito dell'opponente (stante la non liquidità dello stesso e l'avvenuta rinuncia del debitore alla compensazione), quanto la debenza del preteso compenso di euro 2.000,00 per consulenze in occasione di convegni (stante l'assenza di alcuna pattuizione sul punto e la mancata prova delle relative prestazioni), concludeva per il rigetto delle domande avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre. Anzitutto, vanno respinte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, considerato che:
- La notificazione incompleta del decreto ingiuntivo non determina l'inesistenza/inefficacia del titolo, bensì una nullità della notifica in questione, 4 sanata con la tempestiva proposizione dell'opposizione (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26364 del 07/12/2011: “La consegna al destinatario della notifica di copia incompleta dell'atto non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, difettando il presupposto dell'inesistenza giuridica, costituito dal mancato perfezionamento della fattispecie come delineata dall'ordinamento”);
- L'eccezione relativa al difetto di capacità processuale della ricorrente è smentita documentalmente dall'atto costitutivo dell'associazione, che indica la nomina a presidente di Persona_1
- Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della procura alle liti, avendo parte ricorrente integrato la prima procura, adempiendo a quanto stabilito dal giudice del procedimento monitorio. Nel merito, è pacifico e documentato che le associazioni CONSAPEVOLMENTE e
NONTERAPIA hanno intrattenuto un rapporto di collaborazione [v. contratto in all. 1 fascicolo monitorio], in forza del quale la prima associazione si impegnava a corrispondere alla seconda il 50% degli utili derivanti dal progetto I.A.R., mentre la seconda avrebbe corrisposto alla prima il 40% degli utili derivanti dal progetto Scuola di Yoga Sciamanico. Nell'anno 2019 la collaborazione procedeva regolarmente e con soddisfazione di entrambe le parti. Nel corso del 2020 sorgevano invece dissidi che portavano ad una conclusione anticipata della collaborazione, che, in effetti, cessava nel mese di agosto. Gli importi oggetto del presente giudizio attengono per l'appunto ai rapporti di debito e credito tra le predette associazioni relativamente alla collaborazione del 2020; tali rapporti, dal lato passivo, involgono anche l'opponente in Parte_1 proprio, coobbligato solidale dell'Associazione CONSAPEVOLMENTE e destinatario del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, non è contestato che l'opponente è debitore verso _1
l' dell'importo di euro 9.144,00 (azionato in via Controparte_1 monitoria), pari al 50% degli utili che sono derivati nel 2020 dal progetto .. Org_1
È invece contestato l'ammontare dell'importo dovuto da P_ all'associazione relativo alla parte dell'accordo che Controparte_2 prevedeva il pagamento in favore di quest'ultima del 40% degli utili derivanti dal progetto . Parte_3
A tale proposito, l'opponente sostiene che gli importi complessivi incassati per il progetto ammonterebbero ad euro 38.300,00, dal quale Parte_3 andrebbero detratte spese per euro 1.100,00; spetterebbe pertanto all'associazione CONSAPEVOLMENTE il 40% degli utili, oltre euro 1.500,00 per consuelling, per complessivi euro 16.180,00. Detraendo gli importi già corrisposti (euro 4.984,00 ricevuti in acconto oltre euro 3.750,00 che riceveva direttamente dagli _1 iscritti al corso), residuerebbe un credito dell'opponente per euro 7.446,00. L'opposta, per contro, sostiene che gli incassi complessivi per il progetto in questione ammonterebbero ad euro 33.750,00, dai quali detrarre spese per euro 12.052,00, con conseguente utile di euro 21.698,00 e quota (40%) spettante a CONSAPEVOLMENTE pari ad euro 8.679,00. Detraendo l'acconto ricevuto (euro 5.000,00) ed i pagamenti incassati da (quantificati in euro 5.200,00), residuerebbe un credito _1
5 dell'opposta per euro 1.521,00. Credito che aumenterebbe ad euro 4.667,00 nel caso in cui la percentuale di utili spettante a fosse limitata ai mesi di Controparte_2 effettiva collaborazione, essendo la stessa anticipatamente cessata ad agosto 2020. Tali essendo le contrapposte posizioni delle parti, deve anzitutto osservarsi, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ad Parte_1 eccepire il preteso inadempimento dell'opposta, che il coobbligato solidale (quale è nel caso di specie l'opponente), ai sensi dell'art. 1297 c.c., può opporre al creditore un'eccezione comune spendibile dall'altro debitore. Conseguentemente, l'opponente è legittimato a richiedere l'accertamento di un debito dell'opposta nei confronti del proprio coobbligato solidale, sia per poter eccepire l'inadempimento avversario, sia – in ogni caso – per poter opporre in compensazione il credito del proprio condebitore, pur nei limiti di cui all'art. 1302 c.c.. Ciò posto, si ritiene che, dall'esame della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, i rapporti contabili tra le due associazioni, con riferimento alla ripartizione degli utili della per l'anno 2020, possano Parte_3 essere ricostruiti come segue:
- Muovendo dall'esame degli incassi, l'opponente ha allegato un conteggio [v. all. 7 monitorio ed all. O att.] dal quale emergono entrate per complessivi euro 38.300,00, con indicazione di tutti gli iscritti al corso e dei relativi versamenti. Parte opposta ha contestato tale conteggio, indicando una somma inferiore (euro 33.750,00); tuttavia, pur avendo l'associazione NONTERAPIA pacificamente gestito il corso in questione, non ha specificamente indicato quali tra i versamenti allegati dall'opponente non sarebbero stati incassati. L'opposta, invero, si è limitata ad allegare alla propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. una serie di email relative al ritiro dal corso di cinque iscritti;
due di questi ( e ) erano già stati depennati dal conteggio formato Per_2 Per_3 dall'opponente; quanto agli altri tre ritirati ( , e CP_3 Parte_4
), l'esame delle email prodotte consente di ritenere provato il mancato Pt_5 versamento del saldo di euro 1.400,00 da parte di e compagna [v. CP_3 all. 20 conv.], nonché del saldo di euro 550,00 da parte di [v. all. 24], Pt_5 mentre si è impegnata a provvedere comunque al saldo [v. all. Parte_4
22]. Detratti dunque tali importi ed in mancanza di prova di ulteriori mancati versamenti rispetto a quelli specificamente allegati dall'opponente, gli incassi complessivi del corso possono essere quantificati in euro 36.350,00 (38.300 – 1.400 – 550).
- Quanto alle spese da detrarre per ottenere gli utili, possono essere riconosciuti integralmente i costi per le sale (euro 1.100,00), riportati dallo stesso opponente nel proprio conteggio, nonché le spese Clickmeeting (euro 1.161,00), correttamente parametrate ai soli mesi di durata del corso. Vanno invece equitativamente ridotte le spese scomputabili per le pubblicità su Mailchimp e Facebook (quantificate dall'opposta in euro 1.257,00), siccome relative anche ad altri corsi ed attività di con riconoscimento di un importo pari al Per_1
50% (euro 628,00); parimenti, possono essere equitativamente considerati per la metà i costi in assenza di prova dell'utilizzo da parte di tutti gli iscritti Org_2
6 di tale metodo di pagamento, per ulteriori euro 675,00. Per contro, vanno escluse le spese per pubblicità su siccome attinenti all'anno 2019, per il Org_3 quale non vi è controversia, nonché i costi hosting sito web, non documentati. Quanto infine alle spese per la gestione amministrativa della scuola, è in atti la fattura di pagamento dei compensi della segretaria per Parte_6 complessivi euro 9.000,00; la predetta, escussa a testimone, ha confermato che detti compensi erano stati corrisposti per le sole attività svolte con riferimento alla scuola di per l'anno 2020 e per parte del 2021, con Parte_3 imputazione di euro 6.000,00 per le prestazioni rese nel 2020 ed euro 3.000,00 per le prestazioni del 2021; i costi amministrativi in esame possono pertanto essere confermati nell'importo di euro 6.000,00, come allegato dall'opposta. In conclusione, dalla sommatoria degli importi di cui sopra emergono spese complessive per euro 9.564,00.
- Detratte le spese di cui sopra (euro 9.564,00) dagli incassi complessivi del corso
(euro 36.350,00), si ottiene un utile di euro 26.786,00.
- In assenza di prove certe del fatto che la collaborazione si sia anticipatamente interrotta per esclusiva volontà dell'opponente (ciò che anzi parrebbe smentito dalle comunicazioni in atti e dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta), tale utile può essere considerato nel suo complesso per parametrare la quota (40%) spettante all'associazione che ammonta quindi ad Controparte_2 euro 10.714,00.
- Da detto importo vanno infine detratte le somme già incassate da ossia l'acconto pacificamente corrisposto da Controparte_2
(pari ad euro 4.984,00), nonché i pagamenti già incassati da P_
. A tale proposito, l'opponente, nel conteggio prodotto, quantifica gli _1 importi percepiti in euro 3.750,00, con indicazione dei nominativi degli allievi e dei rispettivi versamenti. L'opposta sostiene invece che avrebbe _1 ricevuto maggiori pagamenti e, a tale proposito, produce due email, una con riconoscimento di un ulteriore incasso per euro 450 da tale Persona_4
[all. 7 conv.] ed una con dichiarazione di di versamento di Persona_5 ulteriori euro 300 [all. 8]. Sommando tali importi a quelli quantificati nel conteggio dell'opponente, si ottiene la somma già ricevuta, pari ad euro 9.484,00
(4.984 + 3.750 + 450 + 300);
- Il credito residuo di nei confronti di Controparte_2 P_ ammonta dunque ad euro 1.230,00 (10.714,00 – 9.484,00). Parte opponente ha chiesto di porre in compensazione detto credito con l'importo ex adverso azionato in via monitoria. Non ostano a tale conclusione le difese spese dall'opposta sul punto, atteso che:
- Ben può operare la compensazione impropria tra crediti e debiti delle due associazioni, traendo essi origine da uno stesso rapporto, ossia dal contratto di collaborazione intercorso tra le parti, con reciproco riconoscimento di quote degli incassi dei corsi gestiti dalle stesse;
- Dall'altro lato, non emerge alcuna rinuncia alla compensazione da parte di dal momento che la decisione, per l'anno 2020, di Controparte_2
7 separare le entrate di da quelle della Scuola aveva natura soltanto Org_1 contabile, come emerge dalla conclusione della email del 13.1.2020 [all. 3 monitorio], laddove si rappresenta l'opportunità di chiudere i conti a settembre per bilanciarli con l'ultimo pagamento della scuola. A fronte di tale proposta, ribadita con email del 27.5.2020 (nella quale, nuovamente, si parlava di conti finali con elisione dei rispettivi debiti e crediti), rispondeva “va Per_1 bene” [v. all. 4 att.]. Nondimeno, poiché il credito residuo sopra accertato non è vantato da _1
in proprio, bensì dall'associazione CONSAPEVOLMENTE, la
[...] compensazione può operare solo fino alla concorrenza della parte di debito (50%) del condebitore solidale, ai sensi dell'art. 1302, comma 1, c.c.. Non possono invece essere oggetto di compensazione i crediti invocati da per compensi relativi alle attività di consuelling e consulenza per Parte_1 viaggio in U.S.A. (quantificati dall'opponente, rispettivamente, in euro 1.500,00 ed euro 2.000,00). Tali importi, infatti, quand'anche ne fosse provata la debenza, costituiscono crediti vantati dall'opponente nei confronti di in proprio, siccome derivanti Parte_7 da prestazioni rese in favore delle predetta ed oggetto di accordi estranei al contratto di collaborazione oggetto della presente causa, con conseguente difetto di titolarità passiva del rapporto in capo all'associazione odierna opposta. In conclusione, operata la compensazione tra la somma azionata in via monitoria (pari ad euro 9.144,00) e la quota ex art. 1302 c.c. (pari ad euro 615,00) del credito vantato dal coobbligato solidale dell'opponente nei confronti dell'opposta, residua un credito di nei confronti di per Controparte_1 Parte_1 capitali euro 8.529,00. La riconosciuta sussistenza di un credito inferiore rispetto a quello azionato in via monitoria determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento del minore importo accertato come dovuto, pari ad euro 8.529,00, oltre interessi legali dal dovuto e sino al saldo. In ordine alle spese di lite, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali
(cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020), sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020). Le spese delle fasi di studio ed introduttiva del presente giudizio vengono quindi compensate per 1/3, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, mentre la frazione residua delle prime due fasi e la quota integrale delle fasi istruttoria e decisionale (stante la mancata adesione dell'opponente ad una proposta conciliativa migliorativa rispetto all'esito della lite) vengono poste a carico dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accertato il credito di nei confronti di Controparte_1 _1
per euro 9.144,00 ed accertato il credito di
[...] [...] nei confronti di per Controparte_2 Controparte_1 euro 1.230,00, effettuata la compensazione tra le predette poste nei limiti di cui all'art. 1302 comma 1 c.c., dichiara tenuto a corrispondere Parte_1 in favore di la residua somma capitale di euro Controparte_1
8.529,00;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la predetta somma, maggiorata di interessi legali dal dovuto e sino al saldo;
- compensa per 1/3 le spese di lite delle fasi di studio ed introduttiva, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese residue, che liquida in euro 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 24 aprile 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 879/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Michele FIORE
e Paola COZZANI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA FONTEVIVO 21N – LA
SPEZIA
opponente
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Serena
GIGLIO, Antonio Domenico SPITALERI e Gianluca FLORIDDIA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA CASALE S. ALBERTO 15 – ROMA opposta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 31 ottobre 2023:
per l'opponente:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni sopra esposte:
1 In via pregiudiziale, - rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione attiva per le eccezioni di inadempimento, di compensazione e per la domanda riconvenzionale per le ragioni dedotte in narrativa;
In via principale, nel merito - revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 85/2021, emesso dal Tribunale della Spezia, Dott.ssa Adriana
Gherardi in quanto infondato ed illegittimo per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dall' ed il Controparte_1 conseguente credito del sig. nei confronti della per la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.446,00 e per l'effetto condannare l' al pagamento della Controparte_1 somma di euro 7.446,00 in favore di , o della diversa somma, maggiore o minore, Parte_1 che dovesse risultare nel corso dell'istruttoria;
- Disporre la compensazione delle somme eventualmente dovute all'opposto con le somme da quest'ultimo dovute all'opponente, pari ad euro 7.446,00, o alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso dell'istruttoria.
In via riconvenzionale - accertare e dichiarare il credito del sig. nei confronti della Parte_1
per la somma di euro 2.000,00 per le causali tutte esposte in narrativa e Controparte_1 per l'effetto condannare l' al pagamento della somma di euro 2.000,00 Controparte_1 in favore di;
Parte_1
- disporre la compensazione delle somme residue eventualmente dovute all'opposto con le ulteriori somme da quest'ultimo dovute all'opponente, pari ad euro 2.000,00, con condanna di chi di dovere del pagamento del residuo.
Si chiede altresì di condannare l' al risarcimento del danno ex art. 96 Controparte_1
c.p.c. In ogni caso, sempre con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/14”.
Per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto nonché ogni ulteriore contraria istanza
- Rigettare integralmente le domande ed eccezioni del dott. in quanto infondate in Parte_1 fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo n.
85/2021 emesso dal Tribunale della Spezia.
- In subordine rispetto alla superiore domanda, accertare e dichiarare che l'
[...]
e il dott. , obbligato in solido ai sensi dell'art. 38 c.c., sono Controparte_2 Parte_1 debitori della somma di € 9.144,00 nei confronti dell' e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il dott. al pagamento in favore dell'odierna Opposta della somma di € 9.144,00 _1 oltre agli interessi di mora al tasso legale dalla scadenza al saldo. Attesa la non contestazione delle somme dovute in favore di , voglia l'Ill.mo Tribunale adito emettere ordinanza esecutiva P_ di pagamento dell'importo di € 9.144,00 ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere inapplicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 186 bis c.p.c., voglia il Tribunale adito, posta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) e di cui all'634 c.p.c., pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c..
- Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio del dott. con riferimento alla domanda di Parte_1
2 condanna dell' al pagamento della somma di € 7.446,00 in favore di Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda. Parte_1
- In subordine rispetto alla superiore domanda, rigettare l'avversa eccezione di inadempimento in quanto infondata in fatto e in diritto, per come meglio argomentato in narrativa.
- Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio del dott. con riferimento alla domanda Parte_1 riconvenzionale di condanna dell al pagamento della somma di € Controparte_1
2.000,00 in favore di . Parte_1
- In subordine rispetto alla superiore domanda, rigettare la domanda di condanna dell' P_
al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore di , in quanto
[...] Parte_1 infondata in fatto e in diritto, per come meglio argomentato in narrativa.
- Rigettare l'eccezione di compensazione dei presunti crediti vantati dall' Parte_2
(€ 7.446,00 e 2.000,00) con i crediti accertati dell' (€ 9.144,00),
[...] Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa.
- Rigettare l'avversa domanda di condanna dell' al risarcimento del Controparte_1 danno ex art. 96 c.p.c. - Condannare il dott. al risarcimento dei danni ai sensi Parte_1 dell'art. 96, comma 1, c.p.c. o, in subordine, al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per la cui quantificazione si propone, in conformità alle c.d. “Tabelle di Milano 2021”, il parametro del compenso, ossia una somma pari al compenso liquidato per il difensore, o, comunque, il parametro e la quantificazione ritenuta di giustizia. Con condanna di parte Opponente alle spese di lite, compensi, onorari e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2021 Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 85/2021, emesso dal Tribunale della Spezia in data 12 febbraio 2021 su istanza della , con Controparte_1 il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 9.144,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo degli importi dovuti in forza di un contratto di collaborazione intercorso tra la predetta associazione e la associazione CONSAPEVOLMENTE, di cui l'opponente era legale rappresentante. A sostegno della proposta opposizione, l'attore eccepiva preliminarmente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, dal momento che il ricorso notificato unitamente al decreto conteneva solamente le pagine dispari, con conseguente lesione del suo diritto di difesa. Eccepiva inoltre il difetto di capacità processuale della ricorrente, in assenza di prova documentale dei poteri in capo a , che Persona_1 aveva conferito procura ai difensori qualificandosi come legale rappresentante dell'associazione. Infine, eccepiva la nullità della procura alle liti notificata unitamente al decreto ingiuntivo, già ritenuta invalida dal Tribunale e quindi sostituita con altra procura che, tuttavia, non era stata notificata. Nel merito, l'opponente, ricostruiti i rapporti di collaborazione intercorsi tra le parti, eccepiva l'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c., dal momento che l' , che aveva azionato in via monitoria il diritto al Controparte_1
3 pagamento del 50% degli importi incassati per il progetto I.A.R., non aveva a sua volta provveduto al pagamento, in favore dell' , della Controparte_2 somma pari al 40% degli utili derivanti dal progetto , come Parte_3 da accordi intercorsi. In particolare, evidenziava un proprio credito residuo _1 pari ad euro 7.446,00, che non era stato saldato dall'opposta. Proponeva quindi eccezione di compensazione di detto importo con quello ex adverso azionato in via monitoria, con conseguente e corrispondente riduzione del proprio debito. Inoltre, l'opponente azionava in via riconvenzionale un proprio ulteriore diritto di credito per euro 2.000,00, a titolo di compensi dovuti dall'opposta per le attività di consulenza ed intermediazione rese da in favore di per _1 Per_1 consentirle di partecipare come relatrice a due convegni tenutisi negli Stati Uniti d'America negli anni 2019 e 2020. Effettuate quindi le dovute compensazioni, residuava un credito dell'opponente per l'importo di euro 302,00. Sulla scorta di tali premesse, concludeva per la revoca – previa Parte_1 sospensione – del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria dell'inadempimento di agli obblighi intercorsi e con conseguente Controparte_1 accertamento dei crediti vantati dall'opponente, da porsi in compensazione con le somme azionate in via monitoria, con condanna dell'opposta al pagamento del residuo. L' , ritualmente intimata, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando anzitutto le eccezioni preliminari avversarie ed eccependo a sua volta la carenza di legittimazione attiva in capo al in ordine alla domanda di _1 accertamento del controcredito allegato, eventualmente azionabile soltanto dall' . Controparte_2
Nel merito, rilevata la mancata contestazione del credito azionato da , P_ deduceva l'infondatezza delle ricostruzioni contabili operate dall'opponente, dal momento che il 40% degli utili della ammontava ad euro Parte_3
8.679,00, a fronte di pagamenti già ricevuti dalla controparte per complessivi euro 10.200,00, dunque con un credito residuo dell'opposta pari ad euro 1.521,00. Peraltro, CONSAPEVOLMENTE aveva unilateralmente deciso di interrompere la collaborazione nel mese di agosto 2020, con conseguente riduzione della quota dovuta per il progetto della Scuola di Yoga Sciamanico, concluso a novembre 2020.
Contestate infine tanto la possibilità di operare una compensazione tra gli importi azionati in via monitoria ed un eventuale controcredito dell'opponente (stante la non liquidità dello stesso e l'avvenuta rinuncia del debitore alla compensazione), quanto la debenza del preteso compenso di euro 2.000,00 per consulenze in occasione di convegni (stante l'assenza di alcuna pattuizione sul punto e la mancata prova delle relative prestazioni), concludeva per il rigetto delle domande avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre. Anzitutto, vanno respinte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, considerato che:
- La notificazione incompleta del decreto ingiuntivo non determina l'inesistenza/inefficacia del titolo, bensì una nullità della notifica in questione, 4 sanata con la tempestiva proposizione dell'opposizione (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26364 del 07/12/2011: “La consegna al destinatario della notifica di copia incompleta dell'atto non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, difettando il presupposto dell'inesistenza giuridica, costituito dal mancato perfezionamento della fattispecie come delineata dall'ordinamento”);
- L'eccezione relativa al difetto di capacità processuale della ricorrente è smentita documentalmente dall'atto costitutivo dell'associazione, che indica la nomina a presidente di Persona_1
- Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della procura alle liti, avendo parte ricorrente integrato la prima procura, adempiendo a quanto stabilito dal giudice del procedimento monitorio. Nel merito, è pacifico e documentato che le associazioni CONSAPEVOLMENTE e
NONTERAPIA hanno intrattenuto un rapporto di collaborazione [v. contratto in all. 1 fascicolo monitorio], in forza del quale la prima associazione si impegnava a corrispondere alla seconda il 50% degli utili derivanti dal progetto I.A.R., mentre la seconda avrebbe corrisposto alla prima il 40% degli utili derivanti dal progetto Scuola di Yoga Sciamanico. Nell'anno 2019 la collaborazione procedeva regolarmente e con soddisfazione di entrambe le parti. Nel corso del 2020 sorgevano invece dissidi che portavano ad una conclusione anticipata della collaborazione, che, in effetti, cessava nel mese di agosto. Gli importi oggetto del presente giudizio attengono per l'appunto ai rapporti di debito e credito tra le predette associazioni relativamente alla collaborazione del 2020; tali rapporti, dal lato passivo, involgono anche l'opponente in Parte_1 proprio, coobbligato solidale dell'Associazione CONSAPEVOLMENTE e destinatario del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, non è contestato che l'opponente è debitore verso _1
l' dell'importo di euro 9.144,00 (azionato in via Controparte_1 monitoria), pari al 50% degli utili che sono derivati nel 2020 dal progetto .. Org_1
È invece contestato l'ammontare dell'importo dovuto da P_ all'associazione relativo alla parte dell'accordo che Controparte_2 prevedeva il pagamento in favore di quest'ultima del 40% degli utili derivanti dal progetto . Parte_3
A tale proposito, l'opponente sostiene che gli importi complessivi incassati per il progetto ammonterebbero ad euro 38.300,00, dal quale Parte_3 andrebbero detratte spese per euro 1.100,00; spetterebbe pertanto all'associazione CONSAPEVOLMENTE il 40% degli utili, oltre euro 1.500,00 per consuelling, per complessivi euro 16.180,00. Detraendo gli importi già corrisposti (euro 4.984,00 ricevuti in acconto oltre euro 3.750,00 che riceveva direttamente dagli _1 iscritti al corso), residuerebbe un credito dell'opponente per euro 7.446,00. L'opposta, per contro, sostiene che gli incassi complessivi per il progetto in questione ammonterebbero ad euro 33.750,00, dai quali detrarre spese per euro 12.052,00, con conseguente utile di euro 21.698,00 e quota (40%) spettante a CONSAPEVOLMENTE pari ad euro 8.679,00. Detraendo l'acconto ricevuto (euro 5.000,00) ed i pagamenti incassati da (quantificati in euro 5.200,00), residuerebbe un credito _1
5 dell'opposta per euro 1.521,00. Credito che aumenterebbe ad euro 4.667,00 nel caso in cui la percentuale di utili spettante a fosse limitata ai mesi di Controparte_2 effettiva collaborazione, essendo la stessa anticipatamente cessata ad agosto 2020. Tali essendo le contrapposte posizioni delle parti, deve anzitutto osservarsi, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ad Parte_1 eccepire il preteso inadempimento dell'opposta, che il coobbligato solidale (quale è nel caso di specie l'opponente), ai sensi dell'art. 1297 c.c., può opporre al creditore un'eccezione comune spendibile dall'altro debitore. Conseguentemente, l'opponente è legittimato a richiedere l'accertamento di un debito dell'opposta nei confronti del proprio coobbligato solidale, sia per poter eccepire l'inadempimento avversario, sia – in ogni caso – per poter opporre in compensazione il credito del proprio condebitore, pur nei limiti di cui all'art. 1302 c.c.. Ciò posto, si ritiene che, dall'esame della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, i rapporti contabili tra le due associazioni, con riferimento alla ripartizione degli utili della per l'anno 2020, possano Parte_3 essere ricostruiti come segue:
- Muovendo dall'esame degli incassi, l'opponente ha allegato un conteggio [v. all. 7 monitorio ed all. O att.] dal quale emergono entrate per complessivi euro 38.300,00, con indicazione di tutti gli iscritti al corso e dei relativi versamenti. Parte opposta ha contestato tale conteggio, indicando una somma inferiore (euro 33.750,00); tuttavia, pur avendo l'associazione NONTERAPIA pacificamente gestito il corso in questione, non ha specificamente indicato quali tra i versamenti allegati dall'opponente non sarebbero stati incassati. L'opposta, invero, si è limitata ad allegare alla propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. una serie di email relative al ritiro dal corso di cinque iscritti;
due di questi ( e ) erano già stati depennati dal conteggio formato Per_2 Per_3 dall'opponente; quanto agli altri tre ritirati ( , e CP_3 Parte_4
), l'esame delle email prodotte consente di ritenere provato il mancato Pt_5 versamento del saldo di euro 1.400,00 da parte di e compagna [v. CP_3 all. 20 conv.], nonché del saldo di euro 550,00 da parte di [v. all. 24], Pt_5 mentre si è impegnata a provvedere comunque al saldo [v. all. Parte_4
22]. Detratti dunque tali importi ed in mancanza di prova di ulteriori mancati versamenti rispetto a quelli specificamente allegati dall'opponente, gli incassi complessivi del corso possono essere quantificati in euro 36.350,00 (38.300 – 1.400 – 550).
- Quanto alle spese da detrarre per ottenere gli utili, possono essere riconosciuti integralmente i costi per le sale (euro 1.100,00), riportati dallo stesso opponente nel proprio conteggio, nonché le spese Clickmeeting (euro 1.161,00), correttamente parametrate ai soli mesi di durata del corso. Vanno invece equitativamente ridotte le spese scomputabili per le pubblicità su Mailchimp e Facebook (quantificate dall'opposta in euro 1.257,00), siccome relative anche ad altri corsi ed attività di con riconoscimento di un importo pari al Per_1
50% (euro 628,00); parimenti, possono essere equitativamente considerati per la metà i costi in assenza di prova dell'utilizzo da parte di tutti gli iscritti Org_2
6 di tale metodo di pagamento, per ulteriori euro 675,00. Per contro, vanno escluse le spese per pubblicità su siccome attinenti all'anno 2019, per il Org_3 quale non vi è controversia, nonché i costi hosting sito web, non documentati. Quanto infine alle spese per la gestione amministrativa della scuola, è in atti la fattura di pagamento dei compensi della segretaria per Parte_6 complessivi euro 9.000,00; la predetta, escussa a testimone, ha confermato che detti compensi erano stati corrisposti per le sole attività svolte con riferimento alla scuola di per l'anno 2020 e per parte del 2021, con Parte_3 imputazione di euro 6.000,00 per le prestazioni rese nel 2020 ed euro 3.000,00 per le prestazioni del 2021; i costi amministrativi in esame possono pertanto essere confermati nell'importo di euro 6.000,00, come allegato dall'opposta. In conclusione, dalla sommatoria degli importi di cui sopra emergono spese complessive per euro 9.564,00.
- Detratte le spese di cui sopra (euro 9.564,00) dagli incassi complessivi del corso
(euro 36.350,00), si ottiene un utile di euro 26.786,00.
- In assenza di prove certe del fatto che la collaborazione si sia anticipatamente interrotta per esclusiva volontà dell'opponente (ciò che anzi parrebbe smentito dalle comunicazioni in atti e dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta), tale utile può essere considerato nel suo complesso per parametrare la quota (40%) spettante all'associazione che ammonta quindi ad Controparte_2 euro 10.714,00.
- Da detto importo vanno infine detratte le somme già incassate da ossia l'acconto pacificamente corrisposto da Controparte_2
(pari ad euro 4.984,00), nonché i pagamenti già incassati da P_
. A tale proposito, l'opponente, nel conteggio prodotto, quantifica gli _1 importi percepiti in euro 3.750,00, con indicazione dei nominativi degli allievi e dei rispettivi versamenti. L'opposta sostiene invece che avrebbe _1 ricevuto maggiori pagamenti e, a tale proposito, produce due email, una con riconoscimento di un ulteriore incasso per euro 450 da tale Persona_4
[all. 7 conv.] ed una con dichiarazione di di versamento di Persona_5 ulteriori euro 300 [all. 8]. Sommando tali importi a quelli quantificati nel conteggio dell'opponente, si ottiene la somma già ricevuta, pari ad euro 9.484,00
(4.984 + 3.750 + 450 + 300);
- Il credito residuo di nei confronti di Controparte_2 P_ ammonta dunque ad euro 1.230,00 (10.714,00 – 9.484,00). Parte opponente ha chiesto di porre in compensazione detto credito con l'importo ex adverso azionato in via monitoria. Non ostano a tale conclusione le difese spese dall'opposta sul punto, atteso che:
- Ben può operare la compensazione impropria tra crediti e debiti delle due associazioni, traendo essi origine da uno stesso rapporto, ossia dal contratto di collaborazione intercorso tra le parti, con reciproco riconoscimento di quote degli incassi dei corsi gestiti dalle stesse;
- Dall'altro lato, non emerge alcuna rinuncia alla compensazione da parte di dal momento che la decisione, per l'anno 2020, di Controparte_2
7 separare le entrate di da quelle della Scuola aveva natura soltanto Org_1 contabile, come emerge dalla conclusione della email del 13.1.2020 [all. 3 monitorio], laddove si rappresenta l'opportunità di chiudere i conti a settembre per bilanciarli con l'ultimo pagamento della scuola. A fronte di tale proposta, ribadita con email del 27.5.2020 (nella quale, nuovamente, si parlava di conti finali con elisione dei rispettivi debiti e crediti), rispondeva “va Per_1 bene” [v. all. 4 att.]. Nondimeno, poiché il credito residuo sopra accertato non è vantato da _1
in proprio, bensì dall'associazione CONSAPEVOLMENTE, la
[...] compensazione può operare solo fino alla concorrenza della parte di debito (50%) del condebitore solidale, ai sensi dell'art. 1302, comma 1, c.c.. Non possono invece essere oggetto di compensazione i crediti invocati da per compensi relativi alle attività di consuelling e consulenza per Parte_1 viaggio in U.S.A. (quantificati dall'opponente, rispettivamente, in euro 1.500,00 ed euro 2.000,00). Tali importi, infatti, quand'anche ne fosse provata la debenza, costituiscono crediti vantati dall'opponente nei confronti di in proprio, siccome derivanti Parte_7 da prestazioni rese in favore delle predetta ed oggetto di accordi estranei al contratto di collaborazione oggetto della presente causa, con conseguente difetto di titolarità passiva del rapporto in capo all'associazione odierna opposta. In conclusione, operata la compensazione tra la somma azionata in via monitoria (pari ad euro 9.144,00) e la quota ex art. 1302 c.c. (pari ad euro 615,00) del credito vantato dal coobbligato solidale dell'opponente nei confronti dell'opposta, residua un credito di nei confronti di per Controparte_1 Parte_1 capitali euro 8.529,00. La riconosciuta sussistenza di un credito inferiore rispetto a quello azionato in via monitoria determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento del minore importo accertato come dovuto, pari ad euro 8.529,00, oltre interessi legali dal dovuto e sino al saldo. In ordine alle spese di lite, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali
(cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020), sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020). Le spese delle fasi di studio ed introduttiva del presente giudizio vengono quindi compensate per 1/3, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, mentre la frazione residua delle prime due fasi e la quota integrale delle fasi istruttoria e decisionale (stante la mancata adesione dell'opponente ad una proposta conciliativa migliorativa rispetto all'esito della lite) vengono poste a carico dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accertato il credito di nei confronti di Controparte_1 _1
per euro 9.144,00 ed accertato il credito di
[...] [...] nei confronti di per Controparte_2 Controparte_1 euro 1.230,00, effettuata la compensazione tra le predette poste nei limiti di cui all'art. 1302 comma 1 c.c., dichiara tenuto a corrispondere Parte_1 in favore di la residua somma capitale di euro Controparte_1
8.529,00;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la predetta somma, maggiorata di interessi legali dal dovuto e sino al saldo;
- compensa per 1/3 le spese di lite delle fasi di studio ed introduttiva, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese residue, che liquida in euro 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 24 aprile 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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