Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1116
TAR
Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
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TAR
Sentenza 7 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità della proroga tecnica per difetto dei presupposti

    La Corte ha ritenuto che la proroga tecnica, istituto di carattere eccezionale, non può essere utilizzata al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa. Nel caso di specie, la determina di proroga tecnica è stata adottata in concomitanza con la scadenza del contratto e prima dell'indizione della nuova procedura di gara, venendo meno il presupposto della sua stretta strumentalità a garantire la continuità del servizio nelle more della conclusione di una gara già in corso. La dilatazione della durata dell'affidamento e la mancata tempestiva attivazione delle procedure di rinnovo della gara da parte della stazione appaltante hanno reso illegittima la proroga.

  • Altro
    Risarcimento in forma specifica o per equivalente monetario

    L'accoglimento del primo motivo di appello, attenendo al punto decisivo della controversia, assorbe gli ulteriori profili di illegittimità dedotti dalle appellanti, inclusa la richiesta risarcitoria.

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Commentario1

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 4 marzo 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1116
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1116
Data del deposito : 12 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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