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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5901 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27015 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Manili e dall'abogado Dario Manili, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
- , nata a [...] il [...] ( , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Fienga, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto all'udienza del 01.04.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con la signora in Roma in data CP_1
27.09.1997 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997, atto n. 01193, p. 2, s. A05) dal quale era nato il figlio, oggi maggiorenne, (25.01.2002); l'unione coniugale inizialmente serena, diveniva Per_1 progressivamente intollerabile per l'incompatibilità di carattere. Tanto premesso, venuto l'affectio tra le parti, nonché ogni comunione materiale e spirituale, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, si dichiarava disponibile a un contributo per il mantenimento del figlio Per_1 maggiorenne non autonomo, di € 200 mensili, ripartendosi al 50% le spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione formulata dal ricorrente, contestava quanto dedotto, chiedendone il rigetto, chiedendo fosse disposto a carico del marito un contributo per il suo mantenimento di € 300 mensili, nonché un contributo per il mantenimento del figlio, maggiorenne e non autosufficiente economicamente, di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 01.04.2025 comparivano le parti e i loro procuratori, le quali rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“Il sig. corrisponderà per il mantenimento del figlio maggiorenne Pt_1 Per_1 non economicamente autonomo, la somma mensile di € 200 alla madre, a far data dal mese di aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la somma di € 100 in favore della signora a titolo di mantenimento. CP_1 Le parti dichiarano di non aver nessun'altra pretesa”. A questo punto il Giudice Delegato, letti gli atti e dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle conclusioni rassegnate, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto all'udienza del 01.04.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
L'accordo raggiunto e la natura delle questioni controverse giustificano lacompensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] il Parte_1
26.01.1967 ( , e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( , che hanno contratto matrimonio in Roma in data 27.09.1997; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1997, atto n. 01193, p. 2, s. A05);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo riportato nel verbale di udienza del 01.04.2025, indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27015 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Manili e dall'abogado Dario Manili, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
- , nata a [...] il [...] ( , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Fienga, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto all'udienza del 01.04.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con la signora in Roma in data CP_1
27.09.1997 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997, atto n. 01193, p. 2, s. A05) dal quale era nato il figlio, oggi maggiorenne, (25.01.2002); l'unione coniugale inizialmente serena, diveniva Per_1 progressivamente intollerabile per l'incompatibilità di carattere. Tanto premesso, venuto l'affectio tra le parti, nonché ogni comunione materiale e spirituale, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, si dichiarava disponibile a un contributo per il mantenimento del figlio Per_1 maggiorenne non autonomo, di € 200 mensili, ripartendosi al 50% le spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione formulata dal ricorrente, contestava quanto dedotto, chiedendone il rigetto, chiedendo fosse disposto a carico del marito un contributo per il suo mantenimento di € 300 mensili, nonché un contributo per il mantenimento del figlio, maggiorenne e non autosufficiente economicamente, di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 01.04.2025 comparivano le parti e i loro procuratori, le quali rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“Il sig. corrisponderà per il mantenimento del figlio maggiorenne Pt_1 Per_1 non economicamente autonomo, la somma mensile di € 200 alla madre, a far data dal mese di aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la somma di € 100 in favore della signora a titolo di mantenimento. CP_1 Le parti dichiarano di non aver nessun'altra pretesa”. A questo punto il Giudice Delegato, letti gli atti e dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle conclusioni rassegnate, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto all'udienza del 01.04.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
L'accordo raggiunto e la natura delle questioni controverse giustificano lacompensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] il Parte_1
26.01.1967 ( , e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( , che hanno contratto matrimonio in Roma in data 27.09.1997; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1997, atto n. 01193, p. 2, s. A05);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo riportato nel verbale di udienza del 01.04.2025, indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi