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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4954/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4954/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BARTOLINI ALESSIA per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Via Marsala, 21 Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. DI MONACO MICHELE per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA sulle CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 15.4.2025:
“che l'Ill.mo Tribunale adìto… voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili [recte, lo scioglimento] del matrimonio tra la sig.ra e il sig. . Con Parte_1 Controparte_1 vittoria di competenze, spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
pagina 1 1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato a Potenza Picena in data 28.10.2019 con il signor . Controparte_1
La ricorrente ha in particolare dedotto che nel corso degli anni tra i due coniugi si è creata una situazione di incompatibilità, anche con episodi di violenza e maltrattamenti, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.
Per questo motivo i coniugi, su iniziativa della signora hanno chiesto la separazione, nel CP_1
cui procedimento n. 1883/2023, dopo l'udienza del 1.6.2023, è stata emessa la sentenza n. 778/2023 in data 28.6-3.7.2023, passata in giudicato.
In seguito, continuando i coniugi a vivere separati, è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione materiale e spirituale, senza alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Si è costituito il resistente , aderendo alle richieste e conclusioni spiegate da parte Controparte_1
ricorrente.
All'udienza del 19/10/2021, il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo;
conseguentemente, prendeva atto dell'accordo delle parti sul divorzio (precisamente sullo scioglimento del matrimonio, atteso che questo era stato celebrato con rito civile).
2. Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più comunione di vita né affectio maritalis e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970
n. 898, così come richiesto dalle parti.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 778 del 3.7.2023, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di un anno decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione (1.6.2023), sebbene quel procedimento sia stato definito consensualmente, con accettazione da parte dei coniugi della proposta conciliativa del giudice, sicché deve ritenersi sufficiente il termine semestrale previsto per le ipotesi di separazione consensuale.
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Pt_1 CP_1
pagina 2 3. In assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti (la sig.ra ha una figlia nata da una precedente relazione non matrimoniale) e di questioni Pt_1
patrimoniali da regolare, le parti non hanno pattuito alcunché quali condizioni del divorzio.
4. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Potenza Picena in data 28/10/2019 tra e , trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Potenza Picena, atto n. 15, parte 1, serie //, anno 2019;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Potenza Picena di procedere all'annotazione della presente sentenza.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4954/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BARTOLINI ALESSIA per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Via Marsala, 21 Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. DI MONACO MICHELE per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA sulle CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 15.4.2025:
“che l'Ill.mo Tribunale adìto… voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili [recte, lo scioglimento] del matrimonio tra la sig.ra e il sig. . Con Parte_1 Controparte_1 vittoria di competenze, spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
pagina 1 1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato a Potenza Picena in data 28.10.2019 con il signor . Controparte_1
La ricorrente ha in particolare dedotto che nel corso degli anni tra i due coniugi si è creata una situazione di incompatibilità, anche con episodi di violenza e maltrattamenti, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.
Per questo motivo i coniugi, su iniziativa della signora hanno chiesto la separazione, nel CP_1
cui procedimento n. 1883/2023, dopo l'udienza del 1.6.2023, è stata emessa la sentenza n. 778/2023 in data 28.6-3.7.2023, passata in giudicato.
In seguito, continuando i coniugi a vivere separati, è definitivamente venuta meno tra loro ogni comunione materiale e spirituale, senza alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Si è costituito il resistente , aderendo alle richieste e conclusioni spiegate da parte Controparte_1
ricorrente.
All'udienza del 19/10/2021, il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo;
conseguentemente, prendeva atto dell'accordo delle parti sul divorzio (precisamente sullo scioglimento del matrimonio, atteso che questo era stato celebrato con rito civile).
2. Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più comunione di vita né affectio maritalis e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970
n. 898, così come richiesto dalle parti.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 778 del 3.7.2023, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di un anno decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione (1.6.2023), sebbene quel procedimento sia stato definito consensualmente, con accettazione da parte dei coniugi della proposta conciliativa del giudice, sicché deve ritenersi sufficiente il termine semestrale previsto per le ipotesi di separazione consensuale.
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Pt_1 CP_1
pagina 2 3. In assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti (la sig.ra ha una figlia nata da una precedente relazione non matrimoniale) e di questioni Pt_1
patrimoniali da regolare, le parti non hanno pattuito alcunché quali condizioni del divorzio.
4. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Potenza Picena in data 28/10/2019 tra e , trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Potenza Picena, atto n. 15, parte 1, serie //, anno 2019;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Potenza Picena di procedere all'annotazione della presente sentenza.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3