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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 49/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza del 13
settembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rizzo (C.F. C.F._1
) e dall'avv. Roberto Rizzo (C.F. ), C.F._2 C.F._3
del Foro di Messina, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello,
appellante contro
, con sede in Milano, piazza F. Meda 4C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Partita IVA , iscritta all'Albo delle Banche con il numero 8065, in P.IVA_2 persona del dott. munito dei necessari poteri giusta procura Parte_2
rilasciata a rogito Notaio in data 2.8.2021, rep. n. Persona_1
7041, racc. n. 4968, rappresentata e difesa giusta delega in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Giuseppe Campi (C.F. ) del Foro di C.F._4
Milano e dall'avv. dall'avv. Luigi Bambaci del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto
Appellata
P.iva , con sede in Via Atto Vannucci 38 – Pistoia, in CP_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t.,
appellata contumace
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c. - appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. 22 dicembre 2021 n. 1301.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 6 marzo 2009 l'attrice , Parte_1
premesso di essere proprietaria di un appartamento sito in Lipari (ME) alla via
Garibaldi n. 18 (identificato al NCEU Sezione di Lipari al foglio 98, part. 409, sub
10) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. la
[...]
e la esponendo Controparte_3 CP_2
che, a seguito dei lavori di ristrutturazione realizzati su commissione della
[...]
all'interno dell'immobile, sottostante al suo, condotto in locazione finanziaria CP_2
dalla predetta società e di proprietà della concedente , il suo immobile CP_3
aveva subìto lesioni ai muri portanti, ai tramezzi ed alla pavimentazione, anche per l'uso smodato di martelli pneumatici.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subìti, “ai sensi dell'art. 2049 c.c., per culpa in vigilando”. 2. Nella resistenza della e nella contumacia della Controparte_4 [...]
con sentenza 22 dicembre 2021 n. 1301 il Tribunale adìto ha rigettato la CP_2
domanda, con conseguente regime delle spese processuali.
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado, premesso che l'attrice non aveva citato in giudizio la ditta appaltatrice, ha affermato che i danni lamentati dalla non derivavano dal bene oggetto dei lavori commissionati, Parte_1
bensì dall'esecuzione di questi ultimi;
ha evidenziato come “la responsabilità,
secondo il paradigma dell'art. 2043 c.c., può essere estesa alle odierne
convenute solo allorché risulti verificata la sussistenza – ma ancor prima l'effettiva
allegazione e prova da parte del danneggiato – della violazione di specifici doveri
di vigilanza o di una concreta ingerenza nell'attività pregiudizievole”.
Pertanto, si legge in sentenza,
• “deve ritenersi che alcuna responsabilità risulta ascrivibile alla CP_3
convenuta, la quale – anche alla luce dell'attività assertiva di parte attrice –
non riveste in ogni caso il ruolo di committente dei lavori di ristrutturazione
eziologicamente connessi ai lamentati danni subiti dalla ”. Parte_1
• Quanto alla “atteso che parte attrice si è limitata ad affermare la CP_2
sussistenza, in capo alla committente, di una generica culpa in vigilando,
senza all'uopo espletare alcuna attività assertiva o probatoria idonea a
dimostrare l'effettività o la specificità dell'addebito (…)” ovvero dedurre
“l'ingerenza del committente nelle scelte gestionali o l'impartizione di
specifiche direttive in ordine agli strumenti da impiegare nell'esecuzione dei
lavori, (…) la circostanza che siano stati utilizzati dei martelli pneumatici –
come confermato dai testi all'udienza dell'01.12.2011 – non consente di
operare l'anzidetta estensione di responsabilità nei confronti della CP_2 in quanto la scelta degli strumenti di lavoro afferisce all'esecuzione dei lavori
secondo le regole dell'arte nonché a competenze tecniche estranee,
generalmente, alla sfera di controllo del committente, in forza del principio di
autonomia dell'appaltatore (Cassazione civile sez. II, 13/02/2008, n.3472)”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la NO , per i Parte_1
motivi di seguito esaminati.
4. Mentre il si è ritualmente costituito, la è rimasta Controparte_1 CP_2
contumace, dovendosi fare la relativa dichiarazione in dispositivo.
5. Con il primo motivo di appello la NO innanzitutto deduce Parte_1
la “violazione degli artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c. anche in relazione all'art.
2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c.”, assumendo che “il primo Giudice dà per
esistente un contratto di appalto con una ditta, da cui fa discendere la consegna
del bene a quest'ultima, che diviene unica ed escusiva responsabile per i danni
nei confronti di terzi. Tuttavia di tale contratto non viene fornito dai convenuti
alcuna prova documentale né articolata prova testimoniale per dimostrarne
l'esistenza”; quindi, conclude l'appellante, “in assenza di prova deve ritenersi che
sono stati commissionati dei lavori ad un terzo che li ha eseguiti non in autonomia,
ma come nudus minister e di cui risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. il
committente”.
Ancora, l'appellante deduce l' “errata interpretazione degli artt. 2043, 2049,
2050 e 2051 c.c.. con conseguente responsabilità della quale CP_2
utilizzatore – concessionario in leasing”; al riguardo, la NO si Parte_1 duole che il primo giudice non abbia fatto cotretta applicazione dei principi giurisprudenziali, enunciati dalle sentenze di legittimità citate nell'atto di appello,
secondo cui per i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente. Pertanto, “applicando il principio citato dalla recente
Cass. n. 23442/2018, l'utilizzo smodato di martelli pneumatici sull'immobile che
provocano le lesioni sia all'appartamento dell'appellato, che strutturali alle parti
comuni, che all'appartamento soprastante di proprietà della deducente (v. Ctu
Ing. del 01/10/2004 – all.8 atto di citazione del giudizio di primo grado), Per_2
poi aggravatesi a seguito dell'omesso intervento da parte dei danneggiati, non
può non farsi rientrare nei danni derivanti dalla cosa”.
Aggiunge l'appellante che (Cass. n. 7553/2021), “in tema di appalto, la
consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di
vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua
dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che
provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può
coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta
dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato
controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)”.
Sulla base delle superiori argomentazioni, l'appellante chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga affermata la responsabilità della committente,
quale utilizzatore in leasing dell'immobile dal quale sono derivati i danni alla sua proprietà. 5.1 – L'appellata ha eccepito – reiterando analoga deduzione svolta innanzi al
Tribunale - l'inammissibilità della domanda così come (ri)formulata, da intendere nuova ex art. 345 c.p.c.: ha evidenziato che nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado la NO aveva invocato nei confronti dei Parte_1
convenuti l'applicabilità degli artt. 2049 c.c. e 1224 c.c. e solo nelle proprie note conclusive aveva fatto riferimento agli artt. 2050, 2051 e 2053 c.c. a sostegno della propria domanda risarcitoria, così deducendo un diverso an ed introducendo surrettiziamente domande nuove, sulle quali non ha CP_1
potuto svolgere alcuna difesa, in palese violazione del principio del contraddittorio e sulle quali non vi è stata accettazione del contraddittorio. Invece,
nell'atto di appello la avrebbe inammissibilmente fatto riferimento Parte_1
all'art. 2043 c.c.
5.2 – L'eccezione, a giudizio della Corte, coglie nel segno.
Va intanto ribadito quanto già evidenziato nella narrazione dei fatti di causa e cioè che l'azione risarcitoria è stata fondata dalla nell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio e con il ministero di altro legale, sul paradigma normativo dell'art. 2049 c.c., sub specie di culpa in vigilando, peraltro non meglio specificata.
Ora, mentre la responsabilità extracontrattuale generale ai sensi dell'art. 2043
c.c. è stata espressamente evocata dal Tribunale, nell'ambito del suo potere di qualificazione giuridica dei fatti addotti dalla parte, quanto alle prospettazioni ex
artt. 2050, 2051 e 2053 c.c. non può che evidenziarsi che trattasi con tutta evidenza di domande aventi causa petendi diverse da quella iniziale, la quale si basava sull'allegata responsabilità del committente indiretta verso il terzo, per fatti dei suoi “commessi o domestici”, cioè dipendenti. Non a caso la recente Cass. 28 maggio 2024, n. 14960 ha chiaramente enunciato il principio (che si attaglia al caso in esame, inerendo l'art. 2050 c.c. e, in via interpretativa anche l'art. 2051 c.c.) secondo cui “in caso di originaria proposizione di domanda di
risarcimento danni ex art. 2049 c.c., è ammissibile la successiva proposizione, in
comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha
tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le
situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la
diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie”, che si pongono “in una
relazione di reciproca non fungibilità e derivano da diritti cd. "eterodeterminati",
per la cui identificazione, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra
loro divergenti sul piano genetico e funzionale (v. anche Cass. 10 maggio 2022,
n. 14732, in tema di rapporto tra domanda ex art. 2043 c.c. e successiva modifica
ex artt. 2050 o 2051 c.c.).
Ora, dall'esame della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e delle memorie ex art. 183 emerge con assoluta chiarezza che mai la in Parte_1
citazione ha evocato una responsabilità delle controparti nella loro qualità di custodi, parlando solo di quale committente, cioè soggetto che ha CP_2
conferito ad altri l'incarico di effettuare lavori sull'appartamento in suo possesso.
E, peraltro, nella citazione introduttiva di un pregresso giudizio (n. 20068/2002
RG) poi definito dal Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n. 59/2005 di rigetto per mancata notifica della citazione (v. documenti in fascicolo
[...]
), la stessa ha citato anche la ditta quale Pt_1 Parte_1 Controparte_5
titolare dell'omonima impresa individuale, alla quale quei lavori erano stati commissionati. 5.3 – Ne consegue che le difese dell'appellante su tale eccezione
(appuntandosi soprattutto sul potere del giudice di riqualificazione giuridica dei fatti allegati) non appaiono fondate, perché, per l'appunto, manca nel caso di specie quella prospettazione che possa consentire legittimamente al giudice di inquadrare i fatti allegati in una diversa fattispecie della quale risulti una specifica e chiara allegazione.
5.4 - Ne consegue che deve dichiarare inammissibile il motivo di appello fondato sulla asserita mancata considerazione da parte del Tribunale del diverso titolo di responsabilità su cui l'appellante stessa intende oggi fondare la richiesta di riforma.
5.5 – In ogni caso ed a voler diversamente argomentare, a giudizio della Corte
non coglie nel segno la censura inerente l'asserita mancanza di prova del contratto di appalto e, quindi, la conseguente insussistenza di responsabilità per il committente. Al riguardo, l'appellante ha dedotto che “dovrebbe ritenersi che
quei lavori sono siano stati commissionati ad un terzo che li ha eseguiti non in
autonomia, ma come nudus minister e di cui la committente risponde ai sensi
dell'art. 2049 c.c., come prospettato dall'attrice sin dall'inizio”.
Tuttavia, a giudizio della Corte non è chiaro come, secondo la prospettazione della stessa attrice, un non meglio identificato “terzo” (quindi, un soggetto non rientrante nella organizzazione del committente) al quale siano stati affidati lavori di ristrutturazione di tale natura ed entità che richiedono l'uso di un martello pneumatico possa essere ritenuto diverso ed estraneo alla figura generale dell'appaltatore che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., si obbliga verso il committente a compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, in virtù di una organizzazione imprenditoriale, piccola o grande (cfr. ad esempio Cass. 17
luglio 1999, n. 7606). Peraltro, che si tratti di impresa edile cui erano stati appaltati quei lavori risulta dalla stesa produzione della in primo grado (si CP_6
veda quanto detto sull'impresa Raciti).
In tale contesto (Cass. 29 dicembre 2023, n. 36399), l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, sicché una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd.
culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive: circostanze, queste, neppure allegate dalla . Parte_1
5.6 - In effetti, quest'ultima insiste molto sul profilo della derivazione causale dei danni alla sua proprietà dalla cosa in custodia (per come è stata modificata nel corso dei lavori) e, quindi, dalla res della utilizzata dalla Ma CP_3 CP_2
tale affermazione, a giudizio della Corte, costituisce un salto logico, perché la stessa appellante ammette poi – come emerge dalla narrazione dei fatti, ma anche dalle allegazioni probatorie in atti, c.t.u. compresa) che il lamentato danno
è stato arrecato all'immobile dell'attrice dalla non regolare esecuzione delle opera di ristrutturazione (quindi di manutenzione straordinaria) ed in particolare dall'uso di martelli pneumatici con gravi conseguenze alla struttura dell'intero edificio. E
tale allegazione implica intanto che, in assenza di prova contraria, si tratti di pregiudizi che derivano direttamente dalle modalità esecutive dei lavori, le quali,
a loro volta, rientrano nella discrezionalità tecnica dell'appaltatore. Devesi, al riguardo, fare rinvio a Cass, 16 febbraio 2024, n. 4288: “il danno arrecato
dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto
dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima
l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c.”.
5.7 - Non può tacersi che la Suprema Corte ha affermato come la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa,
ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima, come nel caso di lavori di ristrutturazione dell'immobile (Cass. 12 luglio 2022 n. 21977). Ma tale principio,
come risulta dalla lettura della motivazione della sentenza (che atteneva ad ipotesi di infiltrazioni idriche, provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore, sul presupposto che esse non fossero state determinate dalla cosa in sé, ma dall'opera dell'uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori) riguarda la fattispecie in cui una parte della res (es.: le tubazioni idriche) sia stata modificata e,
successivamente, abbia determinato il danno. Qui, invece, si discute, come detto,
di danni causati in via diretta ed immediata dalle modalità con cui l'appaltatore,
chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione (con il dedotto uso smodato del martello pneumatico), ha eseguito questi ultimi, non potendone rispondere il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa e non sull'attività dell'appaltatore stesso (in motivazione, la citata Cass. n. 4288/2024).
5.8 – Né potrebbe (al di là della ritenuta inammissibilità delle relative domande)
ipotizzarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. (la quale incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore, a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente: Cass. 31 luglio 2024, n. 21603); o ai sensi dell'art. 2053 c.c.
(che riguarda la diversa fattispecie della responsabilità del proprietario di un edificio per danni cagionati dalla rovina dell'edificio medesimo).
5.9 – Pertanto, anche nel merito, il motivo di gravame è infondato.
6. Con il secondo motivo di appello (che nell'enunciazione dell'appellante costituisce la lett. c del primo motivo), la NO si duole del Parte_1
mancato riconoscimento della responsabilità solidale del Controparte_1
quale proprietario ex art. 2051 c.c. ma anche ai sensi degli artt. 2049 c.c.
(responsabilità dei padroni e dei committenti), 2050 c.c. (esercizio per attività
pericolose), art. 2053 c.c. (rovina di edificio). Al riguardo, viene evidenziato che dal contratto di locazione finanziaria (all.2 alla comparsa di costituzione avversaria nel giudizio di primo grado) risulta nelle premesse lett. g) ed al punto
5) che la proprietaria – concedente ha autorizzato l'utilizzatore ad eseguire le opere di ristrutturazione. In buona sostanza vi sarebbe la prova documentale non solo che la proprietà era a conoscenza delle opere di ristrutturazioni ma le ha addirittura autorizzate.
6.1- - Alla luce delle eccezioni di parte appellata, la Corte ritiene che anche tale censura non colga nel segno.
Richiamato quanto detto sia sulla tardività delle domande ex artt. 2050, 2051
e 2053 c.c., sia sulla insussistenza per la dei relativi presupposti, ne CP_2
deriva intanto la correttezza della motivazione del Tribunale in punto di an della responsabilità anche dell'istituto di credito. Ad abundantiam vale osservare che non risulta che alcun dipendente o soggetto collegato alla abbia effettuato CP_3
lavori; non risulta nessun rapporto di mandato intercorso tra e CP_3 per l'esecuzione dei predetti lavori, essendo stipulato solo un CP_2
contratto di leasing;
non risulta un potere di custodia sulla res in capo alla CP_3
stessa.
Inoltre, la circostanza che il contratto di leasing preveda una generica e preventiva autorizzazione all'Utilizzatore ad eseguire opere di ristrutturazione degli immobili (“l'Utilizzatore, subordinatamente all'ottenimento a sua cura e
spese di tutti i permessi, autorizzazioni, licenze e quant'altro fosse richiesto da
parte della Pubblica Amministrazione é autorizzato a ristrutturare a sue esclusive
cure e con l'impiego di materiali propri gli immobili - cfr. clausola 5 delle condizioni particolari di contratto) non comporta alcuna responsabilità della Banca rispetto a scelte che spettano alla utilizzatrice.
Né può trarsi qualsivoglia argomento giuridicamente valido a sostegno della tesi della pretesa responsabilità solidale di dal fatto che il contratto CP_1
di leasing prevede l'assunzione da parte dell'Utilizzatore della piena responsabilità nei confronti della Concedente e di terzi. Tale assunzione di responsabilità è peraltro consequenziale proprio al fatto che l'Utilizzatore, con il contratto di leasing, veniva costituito custode dell'immobile (cfr. doc. 3 clausola 8
delle condizioni generali di contratto).
6.2 – In conclusione, anche tale censura va rigettata.
7. Il rigetto delle doglianze in ordine all'an della responsabilità assorbe il
quarto motivo di appello, inerente il quantum debeatur. 8. L'ultima censura svolta dall'appellante attiene alla contestata condanna al pagamento delle spese processuali, a suo dire erroneamente statuita dal
Tribunale.
Tuttavia, l'infondatezza del gravame impone da un lato la conferma della sentenza impugnata, dall'altro anche in questo grado l'applicazione del principio di soccombenza.
Pertanto, le spese vanno liquidate, in rapporto al valore dichiarato della causa ed all'attività svolta, nella misura di € 8.469,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00,
fase di trattazione al minimo, per la struttura della fase di appello, € 1.523,00,
fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 147/2022.
Nulla deve provvedersi sulle spese relative al rapporto tra l'appellante e la
[...]
rimasta contumace. CP_2
9. Deve, infine, darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13,
co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 49/2022 R.G., sull'appello proposto da
[...] contro avverso la sentenza Parte_1 Controparte_7 CP_2
del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1301/2021:
1. Dichiara la contumacia della CP_2
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite, CP_1
liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
4. Nulla sulle spese con la CTR s.r.l.;
5. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 49/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza del 13
settembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rizzo (C.F. C.F._1
) e dall'avv. Roberto Rizzo (C.F. ), C.F._2 C.F._3
del Foro di Messina, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello,
appellante contro
, con sede in Milano, piazza F. Meda 4C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Partita IVA , iscritta all'Albo delle Banche con il numero 8065, in P.IVA_2 persona del dott. munito dei necessari poteri giusta procura Parte_2
rilasciata a rogito Notaio in data 2.8.2021, rep. n. Persona_1
7041, racc. n. 4968, rappresentata e difesa giusta delega in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Giuseppe Campi (C.F. ) del Foro di C.F._4
Milano e dall'avv. dall'avv. Luigi Bambaci del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto
Appellata
P.iva , con sede in Via Atto Vannucci 38 – Pistoia, in CP_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t.,
appellata contumace
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c. - appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. 22 dicembre 2021 n. 1301.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 6 marzo 2009 l'attrice , Parte_1
premesso di essere proprietaria di un appartamento sito in Lipari (ME) alla via
Garibaldi n. 18 (identificato al NCEU Sezione di Lipari al foglio 98, part. 409, sub
10) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. la
[...]
e la esponendo Controparte_3 CP_2
che, a seguito dei lavori di ristrutturazione realizzati su commissione della
[...]
all'interno dell'immobile, sottostante al suo, condotto in locazione finanziaria CP_2
dalla predetta società e di proprietà della concedente , il suo immobile CP_3
aveva subìto lesioni ai muri portanti, ai tramezzi ed alla pavimentazione, anche per l'uso smodato di martelli pneumatici.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subìti, “ai sensi dell'art. 2049 c.c., per culpa in vigilando”. 2. Nella resistenza della e nella contumacia della Controparte_4 [...]
con sentenza 22 dicembre 2021 n. 1301 il Tribunale adìto ha rigettato la CP_2
domanda, con conseguente regime delle spese processuali.
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado, premesso che l'attrice non aveva citato in giudizio la ditta appaltatrice, ha affermato che i danni lamentati dalla non derivavano dal bene oggetto dei lavori commissionati, Parte_1
bensì dall'esecuzione di questi ultimi;
ha evidenziato come “la responsabilità,
secondo il paradigma dell'art. 2043 c.c., può essere estesa alle odierne
convenute solo allorché risulti verificata la sussistenza – ma ancor prima l'effettiva
allegazione e prova da parte del danneggiato – della violazione di specifici doveri
di vigilanza o di una concreta ingerenza nell'attività pregiudizievole”.
Pertanto, si legge in sentenza,
• “deve ritenersi che alcuna responsabilità risulta ascrivibile alla CP_3
convenuta, la quale – anche alla luce dell'attività assertiva di parte attrice –
non riveste in ogni caso il ruolo di committente dei lavori di ristrutturazione
eziologicamente connessi ai lamentati danni subiti dalla ”. Parte_1
• Quanto alla “atteso che parte attrice si è limitata ad affermare la CP_2
sussistenza, in capo alla committente, di una generica culpa in vigilando,
senza all'uopo espletare alcuna attività assertiva o probatoria idonea a
dimostrare l'effettività o la specificità dell'addebito (…)” ovvero dedurre
“l'ingerenza del committente nelle scelte gestionali o l'impartizione di
specifiche direttive in ordine agli strumenti da impiegare nell'esecuzione dei
lavori, (…) la circostanza che siano stati utilizzati dei martelli pneumatici –
come confermato dai testi all'udienza dell'01.12.2011 – non consente di
operare l'anzidetta estensione di responsabilità nei confronti della CP_2 in quanto la scelta degli strumenti di lavoro afferisce all'esecuzione dei lavori
secondo le regole dell'arte nonché a competenze tecniche estranee,
generalmente, alla sfera di controllo del committente, in forza del principio di
autonomia dell'appaltatore (Cassazione civile sez. II, 13/02/2008, n.3472)”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la NO , per i Parte_1
motivi di seguito esaminati.
4. Mentre il si è ritualmente costituito, la è rimasta Controparte_1 CP_2
contumace, dovendosi fare la relativa dichiarazione in dispositivo.
5. Con il primo motivo di appello la NO innanzitutto deduce Parte_1
la “violazione degli artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c. anche in relazione all'art.
2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c.”, assumendo che “il primo Giudice dà per
esistente un contratto di appalto con una ditta, da cui fa discendere la consegna
del bene a quest'ultima, che diviene unica ed escusiva responsabile per i danni
nei confronti di terzi. Tuttavia di tale contratto non viene fornito dai convenuti
alcuna prova documentale né articolata prova testimoniale per dimostrarne
l'esistenza”; quindi, conclude l'appellante, “in assenza di prova deve ritenersi che
sono stati commissionati dei lavori ad un terzo che li ha eseguiti non in autonomia,
ma come nudus minister e di cui risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. il
committente”.
Ancora, l'appellante deduce l' “errata interpretazione degli artt. 2043, 2049,
2050 e 2051 c.c.. con conseguente responsabilità della quale CP_2
utilizzatore – concessionario in leasing”; al riguardo, la NO si Parte_1 duole che il primo giudice non abbia fatto cotretta applicazione dei principi giurisprudenziali, enunciati dalle sentenze di legittimità citate nell'atto di appello,
secondo cui per i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente. Pertanto, “applicando il principio citato dalla recente
Cass. n. 23442/2018, l'utilizzo smodato di martelli pneumatici sull'immobile che
provocano le lesioni sia all'appartamento dell'appellato, che strutturali alle parti
comuni, che all'appartamento soprastante di proprietà della deducente (v. Ctu
Ing. del 01/10/2004 – all.8 atto di citazione del giudizio di primo grado), Per_2
poi aggravatesi a seguito dell'omesso intervento da parte dei danneggiati, non
può non farsi rientrare nei danni derivanti dalla cosa”.
Aggiunge l'appellante che (Cass. n. 7553/2021), “in tema di appalto, la
consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di
vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua
dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che
provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può
coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta
dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato
controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)”.
Sulla base delle superiori argomentazioni, l'appellante chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga affermata la responsabilità della committente,
quale utilizzatore in leasing dell'immobile dal quale sono derivati i danni alla sua proprietà. 5.1 – L'appellata ha eccepito – reiterando analoga deduzione svolta innanzi al
Tribunale - l'inammissibilità della domanda così come (ri)formulata, da intendere nuova ex art. 345 c.p.c.: ha evidenziato che nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado la NO aveva invocato nei confronti dei Parte_1
convenuti l'applicabilità degli artt. 2049 c.c. e 1224 c.c. e solo nelle proprie note conclusive aveva fatto riferimento agli artt. 2050, 2051 e 2053 c.c. a sostegno della propria domanda risarcitoria, così deducendo un diverso an ed introducendo surrettiziamente domande nuove, sulle quali non ha CP_1
potuto svolgere alcuna difesa, in palese violazione del principio del contraddittorio e sulle quali non vi è stata accettazione del contraddittorio. Invece,
nell'atto di appello la avrebbe inammissibilmente fatto riferimento Parte_1
all'art. 2043 c.c.
5.2 – L'eccezione, a giudizio della Corte, coglie nel segno.
Va intanto ribadito quanto già evidenziato nella narrazione dei fatti di causa e cioè che l'azione risarcitoria è stata fondata dalla nell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio e con il ministero di altro legale, sul paradigma normativo dell'art. 2049 c.c., sub specie di culpa in vigilando, peraltro non meglio specificata.
Ora, mentre la responsabilità extracontrattuale generale ai sensi dell'art. 2043
c.c. è stata espressamente evocata dal Tribunale, nell'ambito del suo potere di qualificazione giuridica dei fatti addotti dalla parte, quanto alle prospettazioni ex
artt. 2050, 2051 e 2053 c.c. non può che evidenziarsi che trattasi con tutta evidenza di domande aventi causa petendi diverse da quella iniziale, la quale si basava sull'allegata responsabilità del committente indiretta verso il terzo, per fatti dei suoi “commessi o domestici”, cioè dipendenti. Non a caso la recente Cass. 28 maggio 2024, n. 14960 ha chiaramente enunciato il principio (che si attaglia al caso in esame, inerendo l'art. 2050 c.c. e, in via interpretativa anche l'art. 2051 c.c.) secondo cui “in caso di originaria proposizione di domanda di
risarcimento danni ex art. 2049 c.c., è ammissibile la successiva proposizione, in
comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha
tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le
situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la
diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie”, che si pongono “in una
relazione di reciproca non fungibilità e derivano da diritti cd. "eterodeterminati",
per la cui identificazione, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra
loro divergenti sul piano genetico e funzionale (v. anche Cass. 10 maggio 2022,
n. 14732, in tema di rapporto tra domanda ex art. 2043 c.c. e successiva modifica
ex artt. 2050 o 2051 c.c.).
Ora, dall'esame della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e delle memorie ex art. 183 emerge con assoluta chiarezza che mai la in Parte_1
citazione ha evocato una responsabilità delle controparti nella loro qualità di custodi, parlando solo di quale committente, cioè soggetto che ha CP_2
conferito ad altri l'incarico di effettuare lavori sull'appartamento in suo possesso.
E, peraltro, nella citazione introduttiva di un pregresso giudizio (n. 20068/2002
RG) poi definito dal Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n. 59/2005 di rigetto per mancata notifica della citazione (v. documenti in fascicolo
[...]
), la stessa ha citato anche la ditta quale Pt_1 Parte_1 Controparte_5
titolare dell'omonima impresa individuale, alla quale quei lavori erano stati commissionati. 5.3 – Ne consegue che le difese dell'appellante su tale eccezione
(appuntandosi soprattutto sul potere del giudice di riqualificazione giuridica dei fatti allegati) non appaiono fondate, perché, per l'appunto, manca nel caso di specie quella prospettazione che possa consentire legittimamente al giudice di inquadrare i fatti allegati in una diversa fattispecie della quale risulti una specifica e chiara allegazione.
5.4 - Ne consegue che deve dichiarare inammissibile il motivo di appello fondato sulla asserita mancata considerazione da parte del Tribunale del diverso titolo di responsabilità su cui l'appellante stessa intende oggi fondare la richiesta di riforma.
5.5 – In ogni caso ed a voler diversamente argomentare, a giudizio della Corte
non coglie nel segno la censura inerente l'asserita mancanza di prova del contratto di appalto e, quindi, la conseguente insussistenza di responsabilità per il committente. Al riguardo, l'appellante ha dedotto che “dovrebbe ritenersi che
quei lavori sono siano stati commissionati ad un terzo che li ha eseguiti non in
autonomia, ma come nudus minister e di cui la committente risponde ai sensi
dell'art. 2049 c.c., come prospettato dall'attrice sin dall'inizio”.
Tuttavia, a giudizio della Corte non è chiaro come, secondo la prospettazione della stessa attrice, un non meglio identificato “terzo” (quindi, un soggetto non rientrante nella organizzazione del committente) al quale siano stati affidati lavori di ristrutturazione di tale natura ed entità che richiedono l'uso di un martello pneumatico possa essere ritenuto diverso ed estraneo alla figura generale dell'appaltatore che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., si obbliga verso il committente a compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, in virtù di una organizzazione imprenditoriale, piccola o grande (cfr. ad esempio Cass. 17
luglio 1999, n. 7606). Peraltro, che si tratti di impresa edile cui erano stati appaltati quei lavori risulta dalla stesa produzione della in primo grado (si CP_6
veda quanto detto sull'impresa Raciti).
In tale contesto (Cass. 29 dicembre 2023, n. 36399), l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, sicché una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd.
culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive: circostanze, queste, neppure allegate dalla . Parte_1
5.6 - In effetti, quest'ultima insiste molto sul profilo della derivazione causale dei danni alla sua proprietà dalla cosa in custodia (per come è stata modificata nel corso dei lavori) e, quindi, dalla res della utilizzata dalla Ma CP_3 CP_2
tale affermazione, a giudizio della Corte, costituisce un salto logico, perché la stessa appellante ammette poi – come emerge dalla narrazione dei fatti, ma anche dalle allegazioni probatorie in atti, c.t.u. compresa) che il lamentato danno
è stato arrecato all'immobile dell'attrice dalla non regolare esecuzione delle opera di ristrutturazione (quindi di manutenzione straordinaria) ed in particolare dall'uso di martelli pneumatici con gravi conseguenze alla struttura dell'intero edificio. E
tale allegazione implica intanto che, in assenza di prova contraria, si tratti di pregiudizi che derivano direttamente dalle modalità esecutive dei lavori, le quali,
a loro volta, rientrano nella discrezionalità tecnica dell'appaltatore. Devesi, al riguardo, fare rinvio a Cass, 16 febbraio 2024, n. 4288: “il danno arrecato
dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto
dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima
l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c.”.
5.7 - Non può tacersi che la Suprema Corte ha affermato come la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa,
ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima, come nel caso di lavori di ristrutturazione dell'immobile (Cass. 12 luglio 2022 n. 21977). Ma tale principio,
come risulta dalla lettura della motivazione della sentenza (che atteneva ad ipotesi di infiltrazioni idriche, provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore, sul presupposto che esse non fossero state determinate dalla cosa in sé, ma dall'opera dell'uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori) riguarda la fattispecie in cui una parte della res (es.: le tubazioni idriche) sia stata modificata e,
successivamente, abbia determinato il danno. Qui, invece, si discute, come detto,
di danni causati in via diretta ed immediata dalle modalità con cui l'appaltatore,
chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione (con il dedotto uso smodato del martello pneumatico), ha eseguito questi ultimi, non potendone rispondere il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa e non sull'attività dell'appaltatore stesso (in motivazione, la citata Cass. n. 4288/2024).
5.8 – Né potrebbe (al di là della ritenuta inammissibilità delle relative domande)
ipotizzarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. (la quale incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore, a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente: Cass. 31 luglio 2024, n. 21603); o ai sensi dell'art. 2053 c.c.
(che riguarda la diversa fattispecie della responsabilità del proprietario di un edificio per danni cagionati dalla rovina dell'edificio medesimo).
5.9 – Pertanto, anche nel merito, il motivo di gravame è infondato.
6. Con il secondo motivo di appello (che nell'enunciazione dell'appellante costituisce la lett. c del primo motivo), la NO si duole del Parte_1
mancato riconoscimento della responsabilità solidale del Controparte_1
quale proprietario ex art. 2051 c.c. ma anche ai sensi degli artt. 2049 c.c.
(responsabilità dei padroni e dei committenti), 2050 c.c. (esercizio per attività
pericolose), art. 2053 c.c. (rovina di edificio). Al riguardo, viene evidenziato che dal contratto di locazione finanziaria (all.2 alla comparsa di costituzione avversaria nel giudizio di primo grado) risulta nelle premesse lett. g) ed al punto
5) che la proprietaria – concedente ha autorizzato l'utilizzatore ad eseguire le opere di ristrutturazione. In buona sostanza vi sarebbe la prova documentale non solo che la proprietà era a conoscenza delle opere di ristrutturazioni ma le ha addirittura autorizzate.
6.1- - Alla luce delle eccezioni di parte appellata, la Corte ritiene che anche tale censura non colga nel segno.
Richiamato quanto detto sia sulla tardività delle domande ex artt. 2050, 2051
e 2053 c.c., sia sulla insussistenza per la dei relativi presupposti, ne CP_2
deriva intanto la correttezza della motivazione del Tribunale in punto di an della responsabilità anche dell'istituto di credito. Ad abundantiam vale osservare che non risulta che alcun dipendente o soggetto collegato alla abbia effettuato CP_3
lavori; non risulta nessun rapporto di mandato intercorso tra e CP_3 per l'esecuzione dei predetti lavori, essendo stipulato solo un CP_2
contratto di leasing;
non risulta un potere di custodia sulla res in capo alla CP_3
stessa.
Inoltre, la circostanza che il contratto di leasing preveda una generica e preventiva autorizzazione all'Utilizzatore ad eseguire opere di ristrutturazione degli immobili (“l'Utilizzatore, subordinatamente all'ottenimento a sua cura e
spese di tutti i permessi, autorizzazioni, licenze e quant'altro fosse richiesto da
parte della Pubblica Amministrazione é autorizzato a ristrutturare a sue esclusive
cure e con l'impiego di materiali propri gli immobili - cfr. clausola 5 delle condizioni particolari di contratto) non comporta alcuna responsabilità della Banca rispetto a scelte che spettano alla utilizzatrice.
Né può trarsi qualsivoglia argomento giuridicamente valido a sostegno della tesi della pretesa responsabilità solidale di dal fatto che il contratto CP_1
di leasing prevede l'assunzione da parte dell'Utilizzatore della piena responsabilità nei confronti della Concedente e di terzi. Tale assunzione di responsabilità è peraltro consequenziale proprio al fatto che l'Utilizzatore, con il contratto di leasing, veniva costituito custode dell'immobile (cfr. doc. 3 clausola 8
delle condizioni generali di contratto).
6.2 – In conclusione, anche tale censura va rigettata.
7. Il rigetto delle doglianze in ordine all'an della responsabilità assorbe il
quarto motivo di appello, inerente il quantum debeatur. 8. L'ultima censura svolta dall'appellante attiene alla contestata condanna al pagamento delle spese processuali, a suo dire erroneamente statuita dal
Tribunale.
Tuttavia, l'infondatezza del gravame impone da un lato la conferma della sentenza impugnata, dall'altro anche in questo grado l'applicazione del principio di soccombenza.
Pertanto, le spese vanno liquidate, in rapporto al valore dichiarato della causa ed all'attività svolta, nella misura di € 8.469,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00,
fase di trattazione al minimo, per la struttura della fase di appello, € 1.523,00,
fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 147/2022.
Nulla deve provvedersi sulle spese relative al rapporto tra l'appellante e la
[...]
rimasta contumace. CP_2
9. Deve, infine, darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13,
co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 49/2022 R.G., sull'appello proposto da
[...] contro avverso la sentenza Parte_1 Controparte_7 CP_2
del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1301/2021:
1. Dichiara la contumacia della CP_2
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite, CP_1
liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
4. Nulla sulle spese con la CTR s.r.l.;
5. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli