Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1359/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/03/1982, residente a [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Elisicilia Srl (P. Iva
), con il ministero dell'Avv. IOZZIA VINCENZO;
P.IVA_1
- ricorrente -
CONTRO
) Controparte_1 P.IVA_2 nato a [...] , col il ministero della dott.ssa Persona_1
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti costituite hanno rassegnato le proprie conclusioni di cui alle note scritte per l' udienza del 24.10.2024 disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, qui da intendersi integralmente richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.03.2023 in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della Elisicilia Srl ha proposto opposizione avverso l' ordinanza – ingiunzione n. 23/15 del 27/01/2023 con prot. nr.508, al ricorrente in proprio e, prot. nr.509, alla Elisicilia Srl.
Con l'ordinanza ingiunzione impugnata l Controparte_1
di ha sanzionato la violazione dell'art.3, 7 e 9, commi 1
[...] CP_1
e 2, della legge 68/99 – per non avere provveduto a coprire la quota d'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in ci è insorto l'obbligo di assunzione, per cause imputabili al datore di lavoro (omessa presentazione della richiesta di avviamento, inosservanza delle previsioni della convenzione per l'assunzione dei disabili, rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato)” in quanto “… non ha impiegato i lavoratori , nato a [...] [...] e Persona_2 CP_1 Per_3
, nato a [...] [...] come indicato nelle note trasmesse
[...] CP_1
dal c.p.i. di prot. n. 2524 e n. 2523 del 28.11.2017 (Nulla Osta), CP_1
così come stabilito dalla L. 68/99 art.9, comma 1”, determinando l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in € 40.240,48 di cui ha ordinato ed ingiunto il pagamento.
Parte opponente eccepisce. 1) la prescrizione;
2) vizi procedurali;
3) genericità e contraddittorietà della violazione sanzionata;
4) e nel merito l'infondatezza delle contestate violazioni.
Si è costituita l'amministrazione resistente che deduceva, circa la legittimità della ordinanza ingiunzione impugnata e delle contestate violazioni. Infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni contestate.
L'ordinanza ingiunzione risulta notificata entro il termine quinquennale prescritto dall'art. 28 della legge 689/81, invero la stessa risulta notificata il 7.02.2023 e il verbale di contestazione notificato il
19.02.2018.
Infondate anche le eccezioni formali sui vizi procedurali e sulla genericità e contraddittorietà della violazione sanzionata.
Invero, dovendo accertarsi la sussistenza del fatto materiale che integra le violazioni addebitate, sono irrilevanti eventuali vizi asseritamente propri dell'atto amministrativo denunciati dalla parte ricorrente con riferimento ai verbali di accertamento ispettivo, ovvero alle ordinanze di ingiunzione atteso che, secondo la giurisprudenza: “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici”. (Cass. 6778/2015, Cass. S.U. 1786/2010, Cass. n. 9251/2010 e, da ultimo, Cass. n. 11300/2018 e da ultimo 21146/2019).
Avuto riguardo, quindi, all'oggetto del giudizio, sono irrilevanti -in quanto inidonei ad escludere la responsabilità per le violazioni oggetto di accertamento e non identificativi di una lesione del diritto di difesa non altrimenti specificata-, eventuali vizi del verbale di contestazione ovvero dell' ordinanza ingiunzione opposta.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Va innanzitutto evidenziato che la stessa norma applicata dall CP_1
, richiedendo che la mancata copertura della quota d'obbligo
[...]
di cui all'art. 3 dipenda da cause imputabili al datore di lavoro, esclude che la violazione de qua sia addebitabile a mero titolo di responsabilità oggettiva, essendo necessario che del ritardo sia responsabile l'agente.
Si è di fronte ad una fattispecie in cui non rileva, ai fini della applicazione delle sanzioni, il mero ritardo, essendo necessario anche che la mancata copertura “risulti” dovuta a “cause imputabili al datore di lavoro”.
Tale elemento, che connota sotto il profilo soggettivo la fattispecie di illecito di cui si tratta, fa sì che nel caso di specie, l'autorità amministrativa ha l'onere di provare, oltre alla condotta tipica prevista dalla legge, anche la colpa dell'agente e, quindi, nella specie, che ricorra una ipotesi di ritardo colpevole.
In merito alla omessa presentazione della richiesta di avviamento, l'art.9, comma 3 legge 68/1999, dispone che «La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro». Dagli atti risulta che per l'anno 2016, in data 13/5/2016, è stato inoltrato al Ministero del Lavoro il detto “prospetto informativo”, presupposto del programma di assunzioni dei riservatari, inserendo per la Provincia di il numero di due lavoratori riservatari di “addetto antincendio”, CP_1 quali invalidi civili.
Così come lo stesso numero di riservatari e relative qualifiche veniva confermato per l'anno 2017 con l'invio del “prospetto informativo” in data 30/1/2017.
Con l'invio di detti prospetti informativi, il datore di lavoro ha formalizzato la richiesta di avviamento e non può pertanto ritenersi inadempiente al relativo obbligo.
Peraltro a seguito dell'invio dei suindicati prospetti informativi l
[...]
è intervenuta con due Nulla Osta pervenuti alla società CP_2 ricorrente in data 04.12.2017.
In merito alla inosservanza delle previsioni della convenzione per l'assunzione dei disabili, va rilevato che la convenzione risulta stipulata solo in data 22.02.201811, per la formazione abilitazione del personale quale “sorvegliante antincendio”.
Peraltro detta convenzione è stata stipulata a seguito di specifica richiesta della società opponente, allorquando i due soggetti da avviare a lavoro con la qualifica professionale di “addetto antincendio” disciplinata dal D.M. 6 agosto 2014 e ss.mm. erano risultati privi di detta qualifica.
Di conseguenza non appare sussistere il contestato rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato.
Di fatti i lavoratori avviati con i suindicati Nulla Osta sono stati regolarmente convocati dalla società opponente ovvero il Sig. Per_2
eil Sig. .
[...] Persona_4
Detti lavoratori non hanno documentato il requisito di “addetto antincendio”.
Pertanto la mancata assunzione dei due lavoratori citati non può essere dovuta a causa imputabile al datore di lavoro. In merito alle spese del presente giudizio appaiono sussistere motivi per la compensazione delle stesse, tenuto conto della non certo semplice interpretazione delle norme disciplinanti la materia in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino
a decisione della causa di cui al R.G. n. 1359/2023,
Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza- ingiunzione dell Parte_2
[...]
[...] [...]
di n. . 23/15 del 27/01/2023 Parte_3 CP_1
con prot. nr.508 e, prot. nr.509.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Siracusa, il dì 31 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino