Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
3406/02 C.C.61854 REPUBBLIC Oggetto: ILOR - Rimborso IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 18368/1998 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Cron. 8199 Dott. Giovanni Olla Consigliere Rep. Dott. Enrico Altieri Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Ud. 13/07/2001 Dott. Antonino Di Blasi Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MI RI;
- intimato -
. N avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Catanzaro 26 2001 marzo 1998, n. 1/10/98, depositata il 21 maggio 1998; 1782 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 13 luglio 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre, contro il signor ED Mi- gliarese, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria re- gionale di Catanzaro 26 marzo 1998, n. 1/10/98, depositata il 21 maggio 1998 e notificata il primo ottobre 1998, che, rigettando l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Crotone, ha confermato la sentenza del- la Commissione tributaria provinciale di Crotone n. 1/01/87, favorevole al contribuente e adottata in tema di ILOR 1974, 1975 e 1976. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - la Commissione tributaria di primo grado di Crotone, con sentenza n. 1/01/87, accoglie il ricorso del signor ED IA diretto ad ottene- re il rimborso della somma complessiva di lire 2.934.579, che egli aveva pagata quale imposta ILOR professionisti relativamente agli anni 1974, 1975 e 1976; -la richiesta del rimborso scaturisce dalla decisione della Corte costituzio- nale 3 aprile 1980, n. 42, che ha dichiarato quell'imposta a carico dei pro- fessionisti viziata di incostituzionalità; - l'appello dell'Ufficio è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Catanzaro 26 marzo 1998, n. 1/10/98, è così motivata: < La Commissione ritiene che non può negarsi il diritto del Dr. IA ED al rimborso perché a seguito della decisione della Corte Costituzionale 3.4.1980, n° 42 l'imposta M 2 ILOR a carico del professionista è viziata di costituzionalità; ciò ha deter- minato la inesistenza totale dell'obbligazione tributaria e la nascita a carico dell'Amministrazione Finanziaria di una obbligazione restitutoria. Il diritto al rimborso nasce dopo la sentenza della Corte Costituzionale e va esercitato nel termine prescrizionale di dieci anni. Si ritiene altresì che il rapporto di imposta tra l'Amministrazione Finanziaria e il Dr. IA non deve rite- nersi definito, pertanto su di esso la pronuncia di illegittimità costituzionale spiega efficacia>>.
2.1. Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Catanzaro 26 marzo 1998, n. 1/10/98, ricorre il Ministero delle finanze, a- vanzando un solo motivo di impugnazione.
2.2. Il Ministero delle finanze conclude chiedendo che, in accogli- mento del ricorso, la sentenza impugnata venga cassata, con ogni conse- quenziale statuizione, anche in ordine alle spese.
3. Il contribuente non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle finanze, denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30.3 legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 16 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 2033 cc, in rela- zione all'art. 360, n. 3, cpc.
4.2. Il ricorso è fondato. Infatti, il rapporto giuridico tributario relati- vo all'Ilor del triennio in contestazione si è sviluppato fino all'esecuzione dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente, cioè fino al suo esau- rimento. Né il contribuente ha presentato alcuna istanza di rimborso, prima di agire in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado. Solo तम 3 dopo che è stata adottata la sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1980, n. 42, il contribuente ha agito in giudizio, presentando un ricorso di- retto ad ottenere il rimborso della somma complessiva di £ 2.934.579. In entrambi gradi di merito il contribuente ha ottenuto il riconosci- mento del diritto ad ottenere il rimborso, ma tale riconoscimento è stato ef- fettuato in violazione dell'art. 136.1. Cost. e dell'art. 30.3 L. 11 marzo 1987, n. 53, i quali stabiliscono rispettivamente che Quando la Corte [costitu- zionale] dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno suc- cessivo alla pubblicazione della decisione>> e che Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione>>. Ne deriva che gli effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale non si estendono ai rapporti giuridici esauriti, fra i quali rientrano anche i rapporti giuridici tributari, che, come quello di spe- cie, è divenuto definitivo per mancata impugnazione del ruolo nel termine previsto dalla legge o per omessa presentazione, entro il previsto termine di decadenza, dell'istanza amministrativa di rimborso in caso di versamento diretto dell'imposta (cfr. Corte di cassazione 10 novembre 1993, n. 11112).
5. Il ricorso del Ministero delle finanze deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384.1 cpc. :
6. In considerazione del diverso orientamento assunto dai giudici di merito, le spese processuali relative all'intero giudizio sono compensate tra le parti. 4
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2001. Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Arnolds "G RIA DEPOSITAT ६ 2007 ALCANCE DE HECT Oggi Argico CapanGian 5