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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.13094/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c.
e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 corrente in Lecce, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ivan Paladini
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Catello
Saldamarco
- , in persona del Regionale e legale rappresentante p.t., CP_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandra Vinci;
- , in persona del Direttore Regionale e legale rappresentante p.t., CP_4 rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Maddalena Berloco e Marcello
Raho
Resistenti
Oggetto: Opposizione a Ipoteca
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 16/12/2021 la società ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 0592018 1460000754008
Fascicolo n. 2018/60960, limitatamente ai seguenti titoli: Cartella n. CP_2 CP_ 05920140012105404000 e Avvisi di Addebito n. 35920140004113051000,
n. 35920140006071513000, n 35920150000385148000, n.
35920150002990259000, n.35920150003349929000, n.35920150003483967000,
n.35920150003575553000, n.35920150003771459000,
n.35920160002340050000, n.35920160005969171000
n.35920170000091453000 e n.35920170000539570000, per un valore complessivo di € 48.462,79. A sostegno della opposizione parte ricorrente rappresenta di aver inviato a mezzo lettera raccomandata del 14/12/2021 istanza di sgravio al concessionario, lamenta mancata trasmissione della istanza agli enti impositori in violazione dell'art.1, comma 539. Legge 228/2012, rileva che “con pec del 26.04.2020 e del
25.04.2020 ha già inoltrato, con il patrocinio dell'Avv. Ivan Paladini, per alcuni dei medesimi titoli sottesi l'ipoteca opposta, due di istanze ai sensi della legge n.
228/12, art. 1 commi da 537 a 544 (Doc. 2), che prevede la sospensione di ogni procedura esecutiva;
- che precisamente i titoli oggetto di precedente istanza di sgravio, già soggetta al decorso di 220 giorni di cui alla legge n. 228/2012, sono gli avvisi di addebito n. 35920150000385148000, n. 35920150002990259000, n.
35920150003349929000, n. 35920150003575553000” senza ricevere risposta, eccepisce nullità dell'atto di iscrizione ipotecaria per inesistenza della notifica e della firma digitale, nonché invio da indirizzo pec non abilitato, deduce violazione dell'art.1, commi da 537 a 544, Legge 228/2012, assumendo che la presentazione della istanza di sgravio comporta ai sensi della Legge 228/2012 la sospensione di ogni procedura esecutiva, lamenta eccesso di azioni esecutive, rilevando che per i medesimi titoli ha già ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e provvedimenti di pignoramenti mobiliari presso terzi, mancanza di motivazione dell'atto per mancata allegazione delle Cartelle di pagamento e degli Avvisi di
Addebito, nonché mancata previa notificazione degli atti indicati nella iscrizione ipotecaria.
Tanto rappresentato, lamentato e dedotto, parte ricorrente chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
a) nel merito, con riferimento ai debiti per cui l'Agente della riscossione sta procedendo, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria opposte per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente ricorso;
b) condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da liquidare al sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, come indicato in procura.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituita in giudizio , con memoria difensiva Controparte_5 nella quale afferma la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto della domanda attorea, rappresentando di aver inoltrato la domanda di sgravio agli enti impositori, eccependo carenza di legittimazione passiva rispetto alla lamentata notificazione degli Avvisi di Addebito e rilevando di aver ritualmente notificato la
Cartelle di pagamento e di aver altresì notificato Comunicazione preventiva CP_2 di iscrizione ipotecaria n. 05976201800000748000 avente ad oggetto gli atti odiernamente opposti. CP_ Si è costituito in giudizio , con memoria nella quale contesta il ricorso e ne chiede la reiezione, eccependo inammissibilità della opposizione per tardività, rilevando di aver notificato gli Avvisi di Addebito alla società opponente tramite
2 posta e tramite PEC ed evidenziando che gli importi sono stati elaborati sulla base delle Denunce Contributive Mensili effettuate dalla denunce Parte_1 che l'Istituto ritiene costituiscano atti di riconoscimento del debito, nonché evidenziando a foglio 5 della memoria che gli Avvisi di Addebito n. 3592015
0002990259000, n. 3592015 0003349929000 e n. 3592015 0003575553000 hanno formato oggetto di altro ricorso proposto dalla odierna opponente, iscritto al
N.4667/2020 e respinto con sentenza n.2526/2022, allegata alla memoria dell'istituto .
Si è altresì costituito in giudizio con memoria nella quale chiede la reiezione CP_2 del ricorso, rilevando che la Cartella di pagamento è stata notificata e che per la medesima la società opponente aveva a suo tempo chiesto ed ottenuto una rateizzazione.
Tali essendo gli avversi assunti il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Occorre infatti rilevare, quanto alla lamentata omessa notifica della Cartella e degli
Avvisi opposti, che dagli allegati alla memoria di Controparte_6 CP_
e alla memoria di risulta la rituale notifica di tutti gli atti opposti,
[...] alcuni tramite lettera raccomandata e altri a mezzo PEC.
Quanto alla idoneità della notifica a mezzo pec, occorre infatti rilevare che tale tipo di notifica è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art
26 del D.P.R. n. 602/73, secondo cui: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INl-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Per quanto concerne la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, poi, si deve rilevare che l'art.4 DPR 68/2005 precisa che la suddetta validità è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna e che l'art.6 del medesimo DPR prevede al terzo comma che “ La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” e al quinto comma che “La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa
a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario”.
Deve essere a questo punto rilevato che dalla documentazione allegata dall'
[...]
alla comparsa di costituzione risulta che alcuni degli atti Controparte_5
3 opposti sono stati notificati alla azienda ricorrente all'indirizzo PEC
" e cioè all'indirizzo di posta elettronica certificata al quale è Email_1 stata ricevuta dalla azienda la iscrizione ipotecaria impugnata nel presente giudizio.
Pertanto si deve ritenere corretta la notificazione a mezzo Posta Elettronica
Certificata.
Per quanto attiene poi alle contestazione operata dalla difesa di parte ricorrente in ordine alla validità delle notifiche effettuate a mezzo posta, si osserva che la Corte di Cassazione con ordinanza n.4556 del 21/02/2020 ha chiarito che “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge
n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160
c.p.c.”. CP_ Nel caso in esame ed hanno documentato in Controparte_1 allegato alla propria memoria le ricevute delle raccomandate consegnate.
Da quanto detto pertanto deriva la validità e l'efficacia degli atti opposti.
Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che la Cartelle e gli Avvisi opposti siano stati correttamente notificati, sicchè la presente opposizione è da ritenersi inammissibile per tardività della medesima, essendo decorsi oltre quaranta giorni tra la data delle notifiche degli atti impositivi e il deposito del presente ricorso CP_ (peraltro, ha documentato in allegato alla propria memoria che alcuni degli
Avvisi oggetto della presente opposizione sono già stati impugnati in precedente procedimento iscritto al n.4667/2020 R.G. e già deciso con sentenza n.2526/2022 che ha respinto il ricorso della società opponente).
Infine, va respinta la doglianza relativa all'asserito mancato riscontro da parte di alla domanda di sgravio ai sensi della Legge 228/2012, in Controparte_1 quanto la resistente ha documentato in allegato alla propria memoria la CP_5 CP_ trasmissione della istanza di sgravio ad e ad (vedasi Allegati 19 e 20 CP_2 della memoria di ). Controparte_1
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore dedotto in causa, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il Ricorso.
4 Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in €
3.400,00, di cui € 1.200,00 in favore di € 1.200,00 in Controparte_1 CP_ favore di ed € 1.000,00 in favore di , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, CP_2 come per legge.
Lecce, 9 - 29 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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