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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 130/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 130/2020 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
[...]
APPELLATI
PM
INTERVENUTO
Oggi 12 febbraio 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. PIZZARELLI LEONARDO e l'avv. PIZZARELLI ROSARIO Parte_1
( VIA LUIGI GISSI 46 71121 FOGGIA;
C.F._1
Per 'avv. SORAGNESE RINALDO Controparte_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusive e di replica e le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, da ritenersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., provvedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 130/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZARELLI Parte_1 C.F._2
LEONARDO e dell'avv. PIZZARELLI ROSARIO ( VIA LUIGI GISSI 46 C.F._1
71121 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA LUIGI GISSI 46 FOGGIA presso il difensore avv.
PIZZARELLI LEONARDO
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORAGNESE RINALDO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Corso Roma n. 9 71121 Foggia presso il difensore avv. SORAGNESE
RINALDO
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.07.15, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e al fine di vederli condannare in solido al risarcimento dei danni CP_1 Controparte_1 materiali patiti, quantificati in € 3.506,00, oltre IVA, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data
25.12.14 alle ore 18:30 circa, nell'abitato di Foggia.
In particolare, l'attore, quale proprietario del veicolo danneggiato, asseriva che, in tali circostanze di pagina 2 di 8 tempo e di luogo, mentre era alla guida del veicolo di sua proprietà, ovverosia una Controparte_2
CI SI, tg. EH895LJ, assicurata con percorrendo la via Ciano con Controparte_1 direzione di marcia verso la via E. Fioritto, lo stesso veniva attinto dall'autoveicolo Fiat UN, tg.
AC067SP, di proprietà e condotto da ed assicurato con la il Controparte_1 Controparte_3
quale ultimo, mentre effettuava una manovra di sorpasso in via Ciano con direzione di marcia verso via
G. Faccoli, invadeva la corsia opposta, andando ad impattare frontalmente l'autovettura dell'istante, che in quel mentre transitava regolarmente nella propria corsia di marcia.
Costituitasi in giudizio il 03.11.15, l' chiedeva il rigetto della domanda attorea, in Controparte_1
quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto.
benché regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale, nell'escussione dei testi , Testimone_1
e , nonché in C.T.U. tecnica, il G.d.P. di Foggia, con sentenza n. Testimone_2 Testimone_3
887/2019, depositata in data 18.07.19, rigettava la domanda attorea, ritenendola non provata.
Avverso tale sentenza, con atto di appello del 16.01.2020, ha citato in giudizio Parte_1
l' nonché per la riforma della pronuncia di primo grado, Controparte_1 Controparte_1
illogica e contraddetta dalle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di primo grado, nonché ingiusta in punto di condanna alle spese di giudizio.
Pertanto, chiedeva modificarsi la sentenza appellata, con conseguente accertamento della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per cui è causa, con condanna degli appellati, in CP_1 solido, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 3.506,00, oltre IVA, spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Nel costituirsi in giudizio, l' chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna alle spese.
All'odierna udienza la causa è stata riservata per la decisione.
*****
L'odierno appellante ha notificato atto di appello alla e a Controparte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 887/2019 depositata in Cancelleria in data 18.07.19, introducendo giudizio di gravame sulla scorta dei seguenti motivi:
- illegittimità, infondatezza e carenza di motivazione della sentenza del Giudice di prime cure pagina 3 di 8 stante l'illegittima disattesa rilevanza dell'attività istruttoria svoltasi nel corso del giudizio di primo grado;
- illogicità e ingiustizia della condanna alle spese di giudizio.
*****
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha argomentato il rigetto della domanda attorea in considerazione dell'assoluta corrispondenza dei danni riportati dal veicolo danneggiato con altri danni pregressi nonché per l'assenza di prove in grado di attestare il ripristino di tale mezzo anteriormente al verificarsi del sinistro de quo.
Difatti, come emerso in sede di visura dei servizi IVASS allegata alla comparsa dell' , CP_1
l'anzidetto mezzo è risultato coinvolto in altri incidenti frontali, i cui esiti sono stati considerati, al termine del giudizio di primo grado, corrispondenti a quelli per i quali l'attore ha chiesto il risarcimento.
Invero, il veicolo in proprietà del è risultato coinvolto in altri due incidenti stradali, Pt_1 rispettivamente dell'11.04.14 e del 23.07.14, a seguito dei quali subiva danni materiali nella medesima sede frontale, prontamente liquidati dalla compagnia assicurativa.
Ebbene, l'odierno appellante ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di primo grado, ritenendo che lo stesso avesse irragionevolmente e illegittimamente ignorato quanto emerso in sede istruttoria.
Più nello specifico, l'appellante ha asserito che la dinamica del sinistro era stata confermata dall'escussione del responsabile civile e dei testi, nonché dallo stesso C.T.U. che, al termine dell'attività di consulenza, valutava positivamente la compatibilità dei danni al veicolo oggetto di causa con la ricostruzione del sinistro contenuta in citazione, escludendo, per contro, la riconducibilità degli stessi con altri danni, cronologicamente precedenti, riportati a seguito di altri sinistri.
Tanto premesso, giova rammentare che la fattispecie dedotta in giudizio configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 c.c., ovverosia di fatto illecito derivante dalla circolazione di veicoli, per il quale l'obbligo risarcitorio sorge soltanto qualora il danneggiato abbia fornito prova esaustiva del verificarsi dell'evento storico, dell'elemento soggettivo del danneggiante, del danno patito e dell'esistenza del nesso eziologico che avvince il fatto storico e il danno ingiusto.
Mentre per l'elemento soggettivo del danneggiante soccorre la presunzione di colpevolezza ex art. 2054
pagina 4 di 8 c.c., gli altri elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce giudizialmente.
Infatti, l'art. 2697 c.c., in materia di distribuzione dell'onere probatorio, stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cd. fatti costitutivi).
Pertanto, il danneggiato è gravato dall'onere di provare l'evento causativo del danno e il relativo nesso causale.
Per contro, spetta al convenuto – presunto danneggiante – contestare la fondatezza della domanda avanzata, nonché i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto fatto valere.
Se, dunque, il danneggiato non fornisce una prova esaustiva dei fatti costitutivi a fondamento della domanda, risulterà soccombente in giudizio.
Ebbene, venendo al caso di specie, a seguito di interrogatorio formale, confermava Controparte_1 la dinamica del sinistro riferendo che “…preciso che io stavo percorrendo la via Ciano all'altezza del supermercato Carni e Affini, quando ho sorpassato un'autovettura, di cui non ricordo il tipo, che andava piano. Nell'effettuare il sorpasso invadevo la corsia opposta e andavo ad impattare la CI
SI frontalmente”.
È evidente che tali dichiarazioni, sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte, valgano come confessione giudiziale e facciano piena prova contro colui che le ha rese.
La medesima dinamica veniva, altresì, confermata con l'escussione dei testi (“…la Testimone_1
punto bianca, se mal non ricordo, effettuava un sorpasso, invadendo la corsia opposta e andava a sbattere contro una CI SI di colore bianco”) e (“…posso dire di aver Testimone_2 visto la Fiat UN che effettuava il sorpasso di un'altra autovettura che la precedeva, invadendo la corsia opposta. A seguito di tale sorpasso la Fiat UN impattava frontalmente la CI SI…”).
Ciò posto, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il perito nominato dal Giudice ha confermato la compatibilità dei danni sull'autovettura CI SI con la dinamica descritta in citazione dall'attore, all'esito del confronto tra mezzi similari e dello studio della documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo.
Difatti, il perito relazionava: “non è stato possibile ispezionare nessuno dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo nella configurazione danneggiata, poiché, la NC mod. tg. EH895LJ CP_4 risultava alienata successivamente al sinistro (cfr. giusto atto di vendita prodotta dall'attore), mentre il veicolo antagonista, AT mod. , essendo contumace veniva sostituito con uno di tipo CP_5
pagina 5 di 8 similare”.
Quanto, invece, ai danni riportati dai sinistri pregressi, lo stesso C.T.U. precisava che “dallo studio dettagliato delle perizie estimative effettuate da altri periti assicurativi, si desume con estrema certezza che i danni patiti sul veicolo oggetto di causa, per quanto simili non sono assolutamente uguali a quelli del sinistro de quo!”. Ed ancora, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, il C.T.U ribadiva che
“…dallo studio degli allegati fotografici versati in atti di tutti i sinistri patiti dalla CI Y, tg. EH
895 LJ, sono evidenti che tali fotogrammi indichino l'ubicazione dei danni sulla regione frontale, ma in nessuno dei tre sinistri rubricati dall'ANIA si effigiano danni uguali per andamento e deformazione”.
Ebbene, tutto quanto sopra non vale a fugare i dubbi sorti in primo grado circa la legittimità e la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal . Pt_1
In particolare, è lo stesso C.T.U. che, in sede di valutazione del danno ai fini di un bonario componimento della controversia, specificava che la stima era stata redatta al netto “di alcuni ricambi che potrebbero non essere stati sostituiti nel pregresso sinistro stradale avvenuto in data 11.04.14”, così lasciando emergere l'ipotesi che alcune parti del veicolo potevano non essere state sostituite a seguito dei pregressi sinistri stradali.
A tal proposito, la relazione del C.T.U. risulta generica e incompleta nella parte in cui non consente di avere esatta contezza della riparazione dei danni pregressi e di eventuali esborsi aggiuntivi a seguito del sinistro del 25.12.14 e, anzi, lascia aperta la possibilità che alcune parti danneggiate del veicolo fossero coincidenti con quelle riferibili ai sinistri precedenti.
Dunque, non è dato escludere che l'intervento riparatorio avvenuto a seguito del sinistro del 25.12.14 - di cui si chiede il risarcimento - includa, anche solo in parte, danni preesistenti, con conseguente possibile duplicazione delle poste risarcitorie o attribuzione di somme non dovute in quanto non causalmente ricollegabili all'evento dannoso oggetto della presente controversia.
A ciò aggiungasi, tra l'altro, che il mezzo è stato acquistato dal dopo i sinistri dell'11.04.14 e Pt_1
del 23.07.14 ed è stato venduto dopo il sinistro del 25.12.14, ciò impedendo di periziarlo.
Le stesse valutazioni del C.T.U., infatti, si sono compiute sulla base della documentazione fotografica prodotta da parte attrice che, evidentemente, non consente una valutazione precisa e oggettiva delle reali conseguenze dannose subite dal mezzo.
Dunque, le allegazioni di parte appellante e la relazione del C.T.U. non hanno consentito al Tribunale di comprendere la reale entità del danno materiale patito a seguito del sinistro del 25.12.14, potendo pagina 6 di 8 quest'ultimo confondersi con i danni pregressi.
Né il si è attivato in tal senso, anche giudizialmente, prima di vendere il mezzo danneggiato, ad Pt_1 esempio azionando un giudizio di A.T.P. che avrebbe senz'altro consentito, a fronte della perizia del veicolo, di comprendere l'entità del danno effettivamente subito, fornendo argomentazioni e chiarimenti tali da convincere il Giudice del gravame che la richiesta risarcitoria fosse fondata e giustificata, senza lasciare alcun margine di incertezza sulla sua legittimità.
A tanto deve aggiungersi in senso dirimente, che l'appellante non ha dimostrato di aver sopportato alcun esborso per la riparazione, avendo allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado esclusivamente un preventivo di riparazione. tale profilo è stato colto anche dal ctu, perito ind.
[...]
, che a pagina 8 della relazione depositata evidenzia che “negli atti di causa non vi sono Persona_1
documenti fiscali che possono comprovare la riparazione e/o la sostituzione di tutti gli elementi danneggiati durante il sinistro, ma nel fascicolo di parte attrice è presente un preventivo di riparazione
a firma dell'autocarrozzeria Pepe, che quantifica in € 3.506,00 senza specificare se comprensivi di Iva”.
Sulla scorta di quanto rilevato deve pertanto ritenersi che il mezzo non sia stato riparato e sia stato venduto nello stato in cui era dopo il sinistro, di talché la prova del danno sarebbe dovuta consistere nel minor guadagno conseguito a causa del deprezzamento del mezzo incidentato. Prova con evidenza mancante.
Dunque, la pronuncia di primo grado trae le sue fondamenta proprio dal quadro di complessiva incertezza evidenziato anche in grado di appello e pertanto risulta condivisibile per le carenze probatorie che si riflettono sui fatti costitutivi della fattispecie.
Alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e dettagliata valutazione delle riparazioni avvenute a seguito del sinistro del 25.12.14 e dell'omessa disponibilità del veicolo in sede di C.T.U., l'odierno appellante non ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2697 c.c., non avendo provato e allegato adeguatamente i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata.
In conseguenza di tanto sopra premesso, si ritiene superfluo, nonché assorbito, l'esame del richiesto quantum debeatur.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 7 di 8 - rigetta la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, con integrale conferma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Foggia, n. 887/2019, depositata in data
18.07.19;
- condanna l'odierno appellante a rimborsare alla le spese di lite del presente Controparte_1
grado di giudizio, che liquida per compenso professionale in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Foggia, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 130/2020 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
[...]
APPELLATI
PM
INTERVENUTO
Oggi 12 febbraio 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. PIZZARELLI LEONARDO e l'avv. PIZZARELLI ROSARIO Parte_1
( VIA LUIGI GISSI 46 71121 FOGGIA;
C.F._1
Per 'avv. SORAGNESE RINALDO Controparte_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusive e di replica e le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, da ritenersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., provvedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 130/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZARELLI Parte_1 C.F._2
LEONARDO e dell'avv. PIZZARELLI ROSARIO ( VIA LUIGI GISSI 46 C.F._1
71121 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA LUIGI GISSI 46 FOGGIA presso il difensore avv.
PIZZARELLI LEONARDO
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORAGNESE RINALDO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Corso Roma n. 9 71121 Foggia presso il difensore avv. SORAGNESE
RINALDO
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.07.15, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e al fine di vederli condannare in solido al risarcimento dei danni CP_1 Controparte_1 materiali patiti, quantificati in € 3.506,00, oltre IVA, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data
25.12.14 alle ore 18:30 circa, nell'abitato di Foggia.
In particolare, l'attore, quale proprietario del veicolo danneggiato, asseriva che, in tali circostanze di pagina 2 di 8 tempo e di luogo, mentre era alla guida del veicolo di sua proprietà, ovverosia una Controparte_2
CI SI, tg. EH895LJ, assicurata con percorrendo la via Ciano con Controparte_1 direzione di marcia verso la via E. Fioritto, lo stesso veniva attinto dall'autoveicolo Fiat UN, tg.
AC067SP, di proprietà e condotto da ed assicurato con la il Controparte_1 Controparte_3
quale ultimo, mentre effettuava una manovra di sorpasso in via Ciano con direzione di marcia verso via
G. Faccoli, invadeva la corsia opposta, andando ad impattare frontalmente l'autovettura dell'istante, che in quel mentre transitava regolarmente nella propria corsia di marcia.
Costituitasi in giudizio il 03.11.15, l' chiedeva il rigetto della domanda attorea, in Controparte_1
quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto.
benché regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale, nell'escussione dei testi , Testimone_1
e , nonché in C.T.U. tecnica, il G.d.P. di Foggia, con sentenza n. Testimone_2 Testimone_3
887/2019, depositata in data 18.07.19, rigettava la domanda attorea, ritenendola non provata.
Avverso tale sentenza, con atto di appello del 16.01.2020, ha citato in giudizio Parte_1
l' nonché per la riforma della pronuncia di primo grado, Controparte_1 Controparte_1
illogica e contraddetta dalle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di primo grado, nonché ingiusta in punto di condanna alle spese di giudizio.
Pertanto, chiedeva modificarsi la sentenza appellata, con conseguente accertamento della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per cui è causa, con condanna degli appellati, in CP_1 solido, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 3.506,00, oltre IVA, spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Nel costituirsi in giudizio, l' chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna alle spese.
All'odierna udienza la causa è stata riservata per la decisione.
*****
L'odierno appellante ha notificato atto di appello alla e a Controparte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 887/2019 depositata in Cancelleria in data 18.07.19, introducendo giudizio di gravame sulla scorta dei seguenti motivi:
- illegittimità, infondatezza e carenza di motivazione della sentenza del Giudice di prime cure pagina 3 di 8 stante l'illegittima disattesa rilevanza dell'attività istruttoria svoltasi nel corso del giudizio di primo grado;
- illogicità e ingiustizia della condanna alle spese di giudizio.
*****
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha argomentato il rigetto della domanda attorea in considerazione dell'assoluta corrispondenza dei danni riportati dal veicolo danneggiato con altri danni pregressi nonché per l'assenza di prove in grado di attestare il ripristino di tale mezzo anteriormente al verificarsi del sinistro de quo.
Difatti, come emerso in sede di visura dei servizi IVASS allegata alla comparsa dell' , CP_1
l'anzidetto mezzo è risultato coinvolto in altri incidenti frontali, i cui esiti sono stati considerati, al termine del giudizio di primo grado, corrispondenti a quelli per i quali l'attore ha chiesto il risarcimento.
Invero, il veicolo in proprietà del è risultato coinvolto in altri due incidenti stradali, Pt_1 rispettivamente dell'11.04.14 e del 23.07.14, a seguito dei quali subiva danni materiali nella medesima sede frontale, prontamente liquidati dalla compagnia assicurativa.
Ebbene, l'odierno appellante ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di primo grado, ritenendo che lo stesso avesse irragionevolmente e illegittimamente ignorato quanto emerso in sede istruttoria.
Più nello specifico, l'appellante ha asserito che la dinamica del sinistro era stata confermata dall'escussione del responsabile civile e dei testi, nonché dallo stesso C.T.U. che, al termine dell'attività di consulenza, valutava positivamente la compatibilità dei danni al veicolo oggetto di causa con la ricostruzione del sinistro contenuta in citazione, escludendo, per contro, la riconducibilità degli stessi con altri danni, cronologicamente precedenti, riportati a seguito di altri sinistri.
Tanto premesso, giova rammentare che la fattispecie dedotta in giudizio configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 c.c., ovverosia di fatto illecito derivante dalla circolazione di veicoli, per il quale l'obbligo risarcitorio sorge soltanto qualora il danneggiato abbia fornito prova esaustiva del verificarsi dell'evento storico, dell'elemento soggettivo del danneggiante, del danno patito e dell'esistenza del nesso eziologico che avvince il fatto storico e il danno ingiusto.
Mentre per l'elemento soggettivo del danneggiante soccorre la presunzione di colpevolezza ex art. 2054
pagina 4 di 8 c.c., gli altri elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce giudizialmente.
Infatti, l'art. 2697 c.c., in materia di distribuzione dell'onere probatorio, stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cd. fatti costitutivi).
Pertanto, il danneggiato è gravato dall'onere di provare l'evento causativo del danno e il relativo nesso causale.
Per contro, spetta al convenuto – presunto danneggiante – contestare la fondatezza della domanda avanzata, nonché i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto fatto valere.
Se, dunque, il danneggiato non fornisce una prova esaustiva dei fatti costitutivi a fondamento della domanda, risulterà soccombente in giudizio.
Ebbene, venendo al caso di specie, a seguito di interrogatorio formale, confermava Controparte_1 la dinamica del sinistro riferendo che “…preciso che io stavo percorrendo la via Ciano all'altezza del supermercato Carni e Affini, quando ho sorpassato un'autovettura, di cui non ricordo il tipo, che andava piano. Nell'effettuare il sorpasso invadevo la corsia opposta e andavo ad impattare la CI
SI frontalmente”.
È evidente che tali dichiarazioni, sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte, valgano come confessione giudiziale e facciano piena prova contro colui che le ha rese.
La medesima dinamica veniva, altresì, confermata con l'escussione dei testi (“…la Testimone_1
punto bianca, se mal non ricordo, effettuava un sorpasso, invadendo la corsia opposta e andava a sbattere contro una CI SI di colore bianco”) e (“…posso dire di aver Testimone_2 visto la Fiat UN che effettuava il sorpasso di un'altra autovettura che la precedeva, invadendo la corsia opposta. A seguito di tale sorpasso la Fiat UN impattava frontalmente la CI SI…”).
Ciò posto, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il perito nominato dal Giudice ha confermato la compatibilità dei danni sull'autovettura CI SI con la dinamica descritta in citazione dall'attore, all'esito del confronto tra mezzi similari e dello studio della documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo.
Difatti, il perito relazionava: “non è stato possibile ispezionare nessuno dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo nella configurazione danneggiata, poiché, la NC mod. tg. EH895LJ CP_4 risultava alienata successivamente al sinistro (cfr. giusto atto di vendita prodotta dall'attore), mentre il veicolo antagonista, AT mod. , essendo contumace veniva sostituito con uno di tipo CP_5
pagina 5 di 8 similare”.
Quanto, invece, ai danni riportati dai sinistri pregressi, lo stesso C.T.U. precisava che “dallo studio dettagliato delle perizie estimative effettuate da altri periti assicurativi, si desume con estrema certezza che i danni patiti sul veicolo oggetto di causa, per quanto simili non sono assolutamente uguali a quelli del sinistro de quo!”. Ed ancora, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, il C.T.U ribadiva che
“…dallo studio degli allegati fotografici versati in atti di tutti i sinistri patiti dalla CI Y, tg. EH
895 LJ, sono evidenti che tali fotogrammi indichino l'ubicazione dei danni sulla regione frontale, ma in nessuno dei tre sinistri rubricati dall'ANIA si effigiano danni uguali per andamento e deformazione”.
Ebbene, tutto quanto sopra non vale a fugare i dubbi sorti in primo grado circa la legittimità e la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal . Pt_1
In particolare, è lo stesso C.T.U. che, in sede di valutazione del danno ai fini di un bonario componimento della controversia, specificava che la stima era stata redatta al netto “di alcuni ricambi che potrebbero non essere stati sostituiti nel pregresso sinistro stradale avvenuto in data 11.04.14”, così lasciando emergere l'ipotesi che alcune parti del veicolo potevano non essere state sostituite a seguito dei pregressi sinistri stradali.
A tal proposito, la relazione del C.T.U. risulta generica e incompleta nella parte in cui non consente di avere esatta contezza della riparazione dei danni pregressi e di eventuali esborsi aggiuntivi a seguito del sinistro del 25.12.14 e, anzi, lascia aperta la possibilità che alcune parti danneggiate del veicolo fossero coincidenti con quelle riferibili ai sinistri precedenti.
Dunque, non è dato escludere che l'intervento riparatorio avvenuto a seguito del sinistro del 25.12.14 - di cui si chiede il risarcimento - includa, anche solo in parte, danni preesistenti, con conseguente possibile duplicazione delle poste risarcitorie o attribuzione di somme non dovute in quanto non causalmente ricollegabili all'evento dannoso oggetto della presente controversia.
A ciò aggiungasi, tra l'altro, che il mezzo è stato acquistato dal dopo i sinistri dell'11.04.14 e Pt_1
del 23.07.14 ed è stato venduto dopo il sinistro del 25.12.14, ciò impedendo di periziarlo.
Le stesse valutazioni del C.T.U., infatti, si sono compiute sulla base della documentazione fotografica prodotta da parte attrice che, evidentemente, non consente una valutazione precisa e oggettiva delle reali conseguenze dannose subite dal mezzo.
Dunque, le allegazioni di parte appellante e la relazione del C.T.U. non hanno consentito al Tribunale di comprendere la reale entità del danno materiale patito a seguito del sinistro del 25.12.14, potendo pagina 6 di 8 quest'ultimo confondersi con i danni pregressi.
Né il si è attivato in tal senso, anche giudizialmente, prima di vendere il mezzo danneggiato, ad Pt_1 esempio azionando un giudizio di A.T.P. che avrebbe senz'altro consentito, a fronte della perizia del veicolo, di comprendere l'entità del danno effettivamente subito, fornendo argomentazioni e chiarimenti tali da convincere il Giudice del gravame che la richiesta risarcitoria fosse fondata e giustificata, senza lasciare alcun margine di incertezza sulla sua legittimità.
A tanto deve aggiungersi in senso dirimente, che l'appellante non ha dimostrato di aver sopportato alcun esborso per la riparazione, avendo allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado esclusivamente un preventivo di riparazione. tale profilo è stato colto anche dal ctu, perito ind.
[...]
, che a pagina 8 della relazione depositata evidenzia che “negli atti di causa non vi sono Persona_1
documenti fiscali che possono comprovare la riparazione e/o la sostituzione di tutti gli elementi danneggiati durante il sinistro, ma nel fascicolo di parte attrice è presente un preventivo di riparazione
a firma dell'autocarrozzeria Pepe, che quantifica in € 3.506,00 senza specificare se comprensivi di Iva”.
Sulla scorta di quanto rilevato deve pertanto ritenersi che il mezzo non sia stato riparato e sia stato venduto nello stato in cui era dopo il sinistro, di talché la prova del danno sarebbe dovuta consistere nel minor guadagno conseguito a causa del deprezzamento del mezzo incidentato. Prova con evidenza mancante.
Dunque, la pronuncia di primo grado trae le sue fondamenta proprio dal quadro di complessiva incertezza evidenziato anche in grado di appello e pertanto risulta condivisibile per le carenze probatorie che si riflettono sui fatti costitutivi della fattispecie.
Alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e dettagliata valutazione delle riparazioni avvenute a seguito del sinistro del 25.12.14 e dell'omessa disponibilità del veicolo in sede di C.T.U., l'odierno appellante non ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2697 c.c., non avendo provato e allegato adeguatamente i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata.
In conseguenza di tanto sopra premesso, si ritiene superfluo, nonché assorbito, l'esame del richiesto quantum debeatur.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 7 di 8 - rigetta la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, con integrale conferma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Foggia, n. 887/2019, depositata in data
18.07.19;
- condanna l'odierno appellante a rimborsare alla le spese di lite del presente Controparte_1
grado di giudizio, che liquida per compenso professionale in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Foggia, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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