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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/04/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 4270 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Parte_1
Natale, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 07.04.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, abbia una percentuale di invalidità dell'80% (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). In particolare, il Consulente ha rilevato che “[…] Dall'anamnesi e dalla documentazione allegata (visita neurologica nel 2012) può notarsi la coincidenza temporale dell'esordio della sintomatologia ansiosodepressiva e l'evento stressante della separazione coniugale. La
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sintomatologia descritta è incentrata sull'isolamento, sulla perdita degli affetti, sulla assenza di interessi e di relazioni sociali. Passa la maggior parte del tempo in casa in uno stato abulico pur provvedendo alla cura della propria persona. Non si evidenziano alterazioni del pensiero in forma di delirio o fenomeni dis-percettivi. Il soggetto ha consapevolezza del proprio stato di deflessione dell'umore. lo critica e ne riconosce e identifica le probabili cause. Quanto alla diagnosi di psicosi ossessiva (DOC), rinveniente dai certificati specialistici presenti in atti e riportata nella CP_ valutazione della Commissione si osserva che non ho rilevato segni e sintomi riconducibili ad essa. […] Nel caso in esame nulla di quanto sopra descritto è emerso. E' mio parere che il Signor soffre di un disturbo depressivo inscritto, in una prospettiva dimensionale, in un quadro di Parte_1 disturbo della personalità caratterizzata da fragilità cognitiva ed affettiva. In un ambito di siffatta natura la capacità lavorativa del soggetto non può dirsi del tutto preclusa, la terapia farmacologica e psicoterapica garantiscono ampi margini di miglioramento e buone possibilità di inserimento sociale. Il disturbo del metabolismo glucidico, certificato dall'endocrinologo Dr , non Persona_1 può essere incluso tra le cause determinanti una riduzione della capacità lavorativa del soggetto. Il certificato specialistico per altro fa riferimento ad una intolleranza glucidica suscettibile di trattamento dietoterapico;
suggerisce infine “per l'alterazione glicemica vi sarebbe indicazione a terapia con ET che il paziente al momento rifiuta “. In definitiva una patologia in stadio iniziale certamente non invalidante e pertanto esclusa da questa valutazione
La valutazione ai sensi del DM 05/02/92 ci consente di riferire la patologia al Codice 2210 che attribuisce ad essa una percentuale di invalidità tra 71 e 80%.” (cfr. CTU in atti e alla quale si rinvia).
Dai rilievi esposti, che si ritengono esenti da vizi logici e idonei ad essere posti alla base della presente decisione, emerge dunque che la capacità lavorativa del ricorrente non è totalmente esclusa, posto che il CTU ha rinvenuto che l'invalidità del ricorrente è inferiore alla soglia prevista dalla legge per il riconoscimento del beneficio. Per cui, tale percentuale è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere le provvidenze richieste.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno del ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.05.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 07.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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