Articolo 34 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Articolo 33
Versione
12 gennaio 2025
Art. 34. Permessi non retribuiti 1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 , qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attivita' istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.
2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.
Note all' art. 34:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 recante: «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 23 ottobre 1946.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente