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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1769/2024 RG promossa da:
, in qualità di erede del defunto marito sig. , Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LOCANTO SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Paonessa Elisabetta;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note 127 ter c.p.c, con termine previsto al giorno 14.5.2025.
Con ricorso depositato il 3.7.2024 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere vedova del sig. deceduto il 2.9.2018, già titolare di rendita in quanto Persona_1 CP_1 affetto da grave patologia a carico dell'apparato respirato (silicosi polmonare) riconosciuta come derivante dall'attività lavorativa svolta, con D.B. pari al 40%; di aver diritto alla liquidazione della rendita ai superstiti, attesa la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale ed il decesso;
che, tuttavia, l' , con provvedimento del CP_1
28.5.2019 aveva ingiustamente respinto la domanda del 2.5.2019 in quanto “per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”.
Ritenendo sussistenti i presupposti di legge, chiedeva condannarsi l' alla erogazione CP_1 della rendita, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali;
in particolare rappresentava di aver già proposto analogo giudizio avanti
Codesto Tribunale, iscritto al n. 1313/2022 RG, tuttavia dichiarato estinto con ordinanza del 2.7.2024 per mancato deposito di note ex art. 127 ter cpc ( cfr. all. fascicolo ricorrente e all. fascicolo resistente); chiedeva, pertanto, per ragioni di economia processuale, di volersi acquisire la perizia tecnica depositata in quel giudizio, nel pieno contraddittorio delle parti.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone CP_1 il rigetto.
Acquisita con ordinanza del 12.3.2025 la perizia tecnica depositata nel giudizio iscritto al n.
RG 1313/2022, quale prova atipica dotata di efficacia presuntiva ex art. 2729 cc, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc la causa è così decisa.
* * *
La presente controversia ha ad oggetto la verifica circa la sussistenza del diritto della ricorrente, nella sua qualità di erede del defunto marito sig. ad di ottenere la Persona_1 rendita ai superstiti di cui agli artt.85 e ss. del T.U. n.1124/65.
La norma stabilisce che: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita è ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni richiamate nel presente comma, e le rendite in godimento a tale data sono riliquidate in conseguenza”.
Condizione perché determinate categorie di superstiti (tra cui il coniuge del soggetto deceduto) maturino il diritto a percepire la rendita, è che sussista un nesso di causalità tra la morte dell'assicurato e l'infortunio sul lavoro (od ovviamente la malattia professionale).
Nel caso di specie, è pacifico che l'assicurato fosse titolare di rendita per la patologia CP_1 sopra indicata.
Trattasi allora di stabilire se il decesso costituisca o meno conseguenza della attività lavorativa svolta dal coniuge della ricorrente.
Ciò posto, la consulenza medico legale all'uopo acquisita nel giudizio iscritto al numero
1313/2022 RG di Codesto Tribunale ha dato risposta affermativa al quesito osservando che “Si ribadisce come dal Certificato ISTAT redatto dal medico curante del sig. ricopiato nel Per_1
Contr certificato necroscopico rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell' di Crotone, emerge che le cause del decesso siano da identificarsi in:
1) Insufficienza Respiratoria in Silicosi grave;
2) Insufficienza cardiocongestizia;
3) Carcinoma della prostata e della vescica.
Inoltre, risulta dalla certificazione in atti rilasciata dall'ambulatorio del Servizio di Pneumologia del Contr Distretto Sanitario di Mesoraca dell' di Crotone che il sig. fosse affetto da una Sindrome Per_1
Disventilatoria di grave entità tale da richiedere la ossigenoterapia nell'ultimo anno di vita.
È opportuno a questo punto rammentare che l'insufficienza respiratoria è una condizione nella quale il sistema respiratorio non riesce a garantire gli scambi gassosi e dunque a mantenere un adeguato livello di ossigeno e/o di anidride carbonica nel sangue.
L'Insufficienza Respiratoria è uno stato fisiopatologico che può insorgere acutamente o in seguito a evoluzione cronica di malattie preesistenti, contraddistinto dalla diminuzione dell'efficienza della funzione respiratoria.
Dal punto di vista eziopatogenetico, i meccanismi che causano insufficienza respiratoria sono:
➢ Processi che alterano il rapporto tra la ventilazione polmonare e la sua perfusione con il sangue venoso destinato all'ossigenazione (enfisema polmonare, asma bronchiale di grado avanzato, BPCO);
➢ Processi che ostacolano la diffusione dei gas respiratori (silicosi);
➢ Processi che causano il salto della ventilazione polmonare da parte del sangue venoso (cardiopatie congenite cianogene, bronchiectasie, atelettasie, versamenti pleurici, polmoniti lobari);
➢ Processi che riducono il ricambio dell'aria a livello alveolare per difetto di ventilazione (ostruzione delle alte vie respiratorie da parte di corpi estranei o da edema della glottide, malattie del sistema nervoso e/o muscolare che deprimono la funzione respiratoria, trauma toracico fratturativo).
Quando a essere bassa è la concentrazione di ossigeno si parla di insufficienza respiratoria ipossiemica (tipo
I o parziale); quando anche i livelli di anidride carbonica nel sangue sono elevati si parla di insufficienza respiratoria ipercapnica (tipo II o totale).
In questo caso, soprattutto nelle forme gravi e in quelle a rapida insorgenza, l'eccesso di anidride carbonica presente conduce alla acidosi.
In una prima fase i reni tentano di tamponare compensare questo eccesso di acidità, mettendo in circolo dei bicarbonati, quando anche questo meccanismo di compenso diventa insufficiente, compare l'acidosi respiratoria, una condizione che rappresenta un'emergenza medica.
L'insufficienza respiratoria di tipo I è la forma più comune, si può riscontrare praticamente in tutte le condizioni patologiche che coinvolgano i polmoni.
La forma di tipo II si può riscontrare per esempio nelle forme gravi di broncopneumopatia cronica ostruttiva
e di asma. Nel caso di specie la forma di Insufficienza Respiratoria da cui era affetto il sig. era la più grave ed Per_1 era in stadio terminale tanto da dover necessitare di un supporto di O2 terapia.
In conclusione è possibile affermare che sussista nesso concausale efficiente e determinante, tale da essere assimilato alla causa, tra la Insufficienza Respiratoria con insufficienza cardiocongestizia sostenuta dalla patologia di base rappresentata da Silicosi Polmonare Grave da intendersi quale malattia professionale, da cui era affetto il sig. ed il suo decesso manifestatosi Persona_1 in data 02.09.2018.
Sulla base di tali rilievi è possibile definire che spetti ai congiunti del sig. la Per_1 Controparte_3 ai Superstiti.
Nel contempo si ritiene che nel determinismo del decesso il Carcinoma della prostata e della vescica abbiano assunto un ruolo concausale di tipo marginale.”
(cfr. all. fascicolo ricorrente, relazione di consulenza tecnica d'ufficio dep.
8.7.2023 nel giudizio iscritto al numero 1313/2022 RG, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio risultano sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono la domanda deve essere accolta, con condanna dell' a corrispondere alla ricorrente la rendita ai superstiti di cui agli artt.85 e ss. del CP_1
T.U. n.1124/65 nella misura di legge, oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1769 / 2024 RG, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente la CP_1 rendita ai superstiti di cui agli artt.85 e ss. del T.U. n.1124/65 nella misura di legge, oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.800,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
Crotone, 14.5.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei