Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2008, n. 26815
CASS
Sentenza 19 giugno 2008

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La sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal giudice di appello, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen. disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. secondo cui il giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2008, n. 26815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26815
    Data del deposito : 19 giugno 2008

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