Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
La sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal giudice di appello, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen. disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. secondo cui il giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2008, n. 26815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26815 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/06/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 1860
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 004779/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
RW SL CZ, N. IL 05/08/1967;
avverso SENTENZA del 16/01/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Meloni Vittorio che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con la adozione dei consequenziali provvedimenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 gennaio 2008 la Corte di Appello di Roma, decidendo con il rito camerale in sede predibattimentale ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in riforma della sentenza 24 maggio 2000 del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di KI AW LA essendo il reato ascritto allo stesso ascritto estinto per prescrizione.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma lamentando la violazione dell'art. 469 c.p.p., poiché tale disposizione non consente in appello la pronuncia di sentenze predibattimentali in considerazione del fatto che nel giudizio di appello non sussistono esigenze di economa processuale, già assicurate dalla fase dibattimentale contratta, nonché dell'autonomia della fase degli atti preliminari nel giudizio di appello che non autorizza l'estensione analogica della normativa propria di quella di primo grado.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che la sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal giudice di appello, atteso che l'art. 601 c.p.p. disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall'art. 469 c.p.p. secondo cui il giudice, in camera di consiglio e sull'accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado (v., per tutte, Cass. 29.5.2001, Pennecchiale, rv. 219595; Cass.2.10.2001, Aiello, rv. 220271; Cass. n. 12001 del 2007, rv. 236286;
Cass. n. 34497 del 2006, rv. 234826). Ulteriore conforto a tale soluzione deriva dall'art. 599 c.p.p., il quale, nell'enucleare i caso tassativi in cui in cui si può procedere con il rito camerale, non richiama la ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008