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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. in seguito all'udienza cartolare odierna, nella causa R.G. 11150/2025 promossa da nata a [...], il [...], C.F. , nella qualità Parte_1 CodiceFiscale_1 di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne , nata a [...], il 20 Persona_1 marzo 2015, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Impiduglia Giuseppe, CodiceFiscale_2
Via Oberdan, 5
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, depositato in cancelleria il 23 settembre 2025 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Persona_1
Impiduglia, ha convenuto in giudizio il che –seppur abbia ricevuto rituale Controparte_1 notifica in data 7 ottobre 2025 – non si è costituito, chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore della minore, affetta da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano
Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 21 maggio 2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla ricorrente, in proprio e per la minore da essa rappresentata in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente.
- La ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L. 328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” della minorenne (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 21 maggio 2024;
- Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 6 dicembre 2025, nota con cui l'Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali “AGSAS Onlus” s'impegna ad erogare, in favore della minore, i servizi previsti dal Piano personalizzato. - Stante il tenore delle note ex art. 127 ter c.p.c., devesi presumere che la ricorrente abbia conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito del documento richiamato, allegato alle note d'udienza depositate il 6 dicembre 2025 da parte della difesa della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , nei confronti del Persona_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e
[...] undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3, L. 67/06, notificato il 7 ottobre 2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da Pt_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
[...] Per_1
, nei confronti del , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente dalla domanda al 4 dicembre 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 10 dicembre 2025
IL G.O.P.
CA NN