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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. MA GR DO Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere Rep. N.
R. Gen. N. 1157 /2024
Dott. MAluisa EZ Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1157/2024 promossa con ricorso in appello in data
18.12.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 17.06.2025
d a
, amministratore della ditta DI Parte_1 Parte_2 OGGETTO: rappresentato e difeso dall'avv. Panato Marco ed Parte_3 Opp. all'ord. di elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso
APPELLANTE ingiunzione ex artt. 22 e c o n t r o ss. L.689/81 (escluse
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., Controparte_1 sanzioni per em rappresentata e difesa dagli avv.ti Salemi Lucia e Persegati Ruggerini Eloisa, elettivamente domiciliata nello studio delle stesse
APPELLATA
In punto: riforma dell'ordinanza di convalida n. 3765 del 07.11.2024 del Tribunale
Ordinario di Mantova.
CONCLUSIONI
Dell'appellante pagina 1 di 15 -in via principale, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado impugnata per violazione del diritto al contraddittorio e di difesa, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
-in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento del motivo che precede, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 354, comma 4, c.p.c., accogliere l'opposizione originaria della società ed Parte_4 annullare l'ordinanza-ingiunzione ambientale n. PD/410 del 08.03.2024 emessa dalla
Provincia di oppure ridurre la sanzione pecuniaria entro i limiti del minimo CP_1 edittale previsti dalla sopravvenuta lex mitior (L.R. Lombardia n. 9/2022), tenuto conto della particolare tenuità della violazione e della buona fede dell'autore;
-quanto alle spese, in riforma della gravata statuizione, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado, ovvero la loro liquidazione secondo i valori minimi di tariffa, ricorrendone i giusti motivi;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, con attribuzione al difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Dell'appellata
Respingersi l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e confermarsi conseguentemente l'ordinanza di convalida appellata.
Con condanna degli appellanti al pagamento dei compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e IRAP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato in data 10.04.2024
[...] in quanto amministratore della ditta Pt_1 Parte_4 obbligata in solido, proponeva opposizione avverso Parte_3
l'ordinanza-ingiunzione n. PD/410/2024 del 08.03.2024 con cui la CP_1 comminava la sanzione amministrativa di € 1.000,00 per la violazione CP_1 di cui all'art. 18 (“Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto”), comma 3 della L.R. 26/2003 (“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”) e s.m.i., sanzionata dall'art. 54 (“Sanzioni”),
pagina 2 di 15 comma 2, lettera 0a) della medesima legge, per l'incompleta compilazione della scheda O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) – dati 2018 [“Dati sanzionabili mancanti: MUD NON ALLEGATO NEI TERMINI DI LEGGE”], secondo quanto previsto dalla citata legge regionale e dalla successiva D.G.R. n.
X/6511 del 21/04/2017, avente ad oggetto: “Modalità di Compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”. L'ordinanza richiamava il verbale in data 12/08/2019 (doc. 1 ), con il quale la Provincia CP_1 di accertava a carico di in qualità di trasgressore, e CP_1 Parte_1 della ditta AUTODEMOLIZIONE CAR DI NO RA e C. SNC, quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/81, la violazione dell'art. 18, comma 3, della L.R. 26/2003, sanzionata dall'art. 54 comma 2 lett. 0a) della medesima legge per l'incompleta compilazione della scheda O.R.SO (Osservatorio Rifiuti
Sovraregionale). Nello specifico, nel verbale si attestava che detta ditta non aveva allegato nei termini di legge (22.06.2019) il Modello unico di dichiarazione (MUD) di cui all'Appendice 1 di cui all'Allegato A alla DGR X/6511 del 21/4/2017 (doc. 2
Provincia). In particolare, il "file MUD" risultava essere stato caricato sul portale in data 16/07/2019. Conclusa la fase istruttoria, la riteneva Controparte_1 sussistente la responsabilità in solido del trasgressore e della impresa e, pertanto, adottava l'ordinanza ingiunzione de qua.
Nel ricorso l'opponente lamentava:
1) la violazione dell'art. 18, co 2, L. 241/1990, nonché dell'art. 43 DPR n. 445/2000 in quanto l'Amministrazione non potrebbe esigere dall'amministrato la trasmissione di documenti già in possesso di un Ente pubblico;
nel caso, le informazioni veicolate tramite caricamento del file MUD sul portale O.R.S.O. sarebbero state già in possesso della Camera di Commercio territorialmente competente;
2) la condotta non integrerebbe un omesso adempimento ma, tutt'al più, un mero ritardo nell'inserimento in O.R.S.O di un dato già tempestivamente inoltrato alla pagina 3 di 15 Amministrazione (idest alla CCIAA); la sanzione, per l'effetto, sarebbe quella, ridotta, prevista dall'art. 258, 1 comma, D.lgs. 152/06;
3) si tratterebbe, semmai, di mero ritardo tecnico di invio e non di una omissione e, pertanto, ai sensi del TUA, delle leggi regionali applicabili e della normativa in merito agli illeciti amministrativi ex l. 689/1981, trattandosi di errore scusabile e causa tecnica di forza maggiore difetterebbe l'elemento soggettivo;
4) in ogni caso, andrebbe applicata l'esimente della buona fede;
non vi sarebbe, inoltre, né imperizia né imprudenza, avendo l'opponente fatto affidamento sullo scambio di dati tra enti parte della stessa Amministrazione, nei termini previsti dalla legge 241/1990;
5) potendo configurarsi semmai un ritardo, la fattispecie potrebbe al massimo soggiacere alla sanzione, ridotta, di cui all'art. 258, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui prevede una sanzione da € 26,00 ad € 160,00; sanzione che, ove mai dovessero risultare i presupposti per la sua comminazione, l'opponente chiedeva di applicare nel minimo o nella misura ridotta del doppio del minimo ex art. 16 l. n.
689/1981, e cioè in € 26 od € 52.
2. Il Tribunale con provvedimento in data 16.04.2024 fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il 07.11.2024 ad ore 9:00, disponendo che “la suddetta udienza, alla quale non è prevista la necessaria presenza di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze in ordine alla prosecuzione del giudizio e le domande, deduzioni e/o difese da svolgersi in prima udienza, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; all'uopo assegnava “alle parti termine perentorio sino alle ore 9.00 del 07/11/2024 per il deposito telematico delle predette note scritte…”.
3. La si costituiva con comparsa in data 24.10.2024 Controparte_1 contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto;
in particolare, eccepiva che:
1) le norme richiamate dall'opponente non possono trovare applicazione attesa la speciale disciplina in materia contenuta nella L.R. n. 26/2003 (art. 18 e 54) e nella
DGR n. 21/4/2017 n. 10/6511, rispondente a precise finalità di monitoraggio della gestione dei rifiuti da parte di tant'è vero che la tempistica di compilazione Pt_5
pagina 4 di 15 dell'applicativo ORSO non è annuale (come per l'invio del MUD alla CCIAA ai sensi dell'art. 189 comma 3 del dlgs. n. 152/2006), ma soggiace a tempistiche più serrate per consentire ad un controllo più efficace in una materia Pt_5 potenzialmente foriera di pericolo di inquinamento com'è la gestione dei rifiuti;
2) la sanzione di cui all'art. 54, comma 2, lett. 0a) sanziona qualsiasi inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui all'art. 18 comma 3; dunque, l'obbligo è disatteso sia in caso di omissione che in caso di ritardo, essendo evidente che l'interesse tutelato dalla norma viene frustrato in entrambi i casi. La sanzione di cui all'art. 258, comma 1, del dlgs. n. 152/2006 (che prevede che “se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”) non è applicabile al caso di specie, riguardando la violazione del diverso obbligo di comunicazione annuale del MUD alle Camere di Commercio;
3-4) non sussiste l'errore scusabile in quanto la Regione Lombardia ha inviato precisa comunicazione Prot. T1.2019.0008825 del 13/03/2019 (doc. 10), trasmessa alla dalla Provincia in data 19/3/2019 (doc. n. 11), per Parte_2 informare sulle scadenze di comunicazione del MUD in O.R.S.O. Il riferimento alla forza maggiore è generico e, pertanto, inammissibile. Quanto all'invocata assenza di colpa, la stessa non è integrata dalla mera ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito; peraltro, chi opera in un determinato settore di attività ha un onere di informazione più elevato in quel settore professionale. Difettano i presupposti (errore inevitabile non suscettibile di essere impedito con l'ordinaria diligenza) per ritenere sussistente la buona fede: le disposizioni (art. 18, comma 3 della L.R. 26/2003;
D.G.R. n. X/6511 del 21/04/2017) che definiscono gli obblighi, le modalità e le scadenze temporali di compilazione dell'applicativo regionale O.R.SO. - sono chiari e non lasciano alcun dubbio circa le modalità per la loro applicazione. E' lo stesso opponente a riconoscere, negli scritti difensivi presentati e nell'audizione resa, di essere incorso in un “imperdonabile errore materiale”;
5) la sanzione di cui all'art. 258, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 non è applicabile al caso de quo, come già suesposto.
pagina 5 di 15 4. In funzione della prima udienza del 07.11.2024, in data 06.11.2024 la CP_1 depositava le proprie note, insistendo per il rigetto del ricorso.
5. In data 07.11.2024 l'opponente depositava le proprie note (che venivano scaricate dalla Cancelleria il 08.11.2024) con le quali insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Invocava, inoltre, l'applicazione della più favorevole sanzione prevista dalla successiva L.R. n. 9 del 20.05.2022 - "Legge di semplificazione 2022" – ai sensi della quale le sanzioni per i Comuni e per i gestori degli impianti di trattamento rifiuti in caso di mancata compilazione dei dati sui rifiuti gestiti nell'applicativo O.R.SO., erano state rideterminate da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1.000. Deduceva all'uopo che: a) la sanzione era stata determinata nel 2024, successivamente a detta legge;
b) in applicazione dell'art. 7 CEDU e della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 20191 andava considerata la retroattività della norma di favore nella materia amministrativa punitiva.
6. Con ordinanza in data 07.11.2024 il Tribunale rigettava l'opposizione e convalidava l'ordinanza ponendo le spese di lite a carico dell'opponente. In particolare, rilevava che “entro il termine assegnato parte opponente non ha depositato note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
che il mancato deposito di note scritte, entro il termine stabilito, equivale a mancata comparizione all'udienza fissata;
… l'amministrazione opposta si è costituita, ha depositato i documenti di cui al comma 8 dell'art. 6 D.Lvo n. 150/11 ed ha depositato note scritte in sostituzione di udienza;
… non è stato dedotto alcun legittimo impedimento per il mancato deposito di note scritte da parte dell'opponente, equivalente a mancata comparizione dell'opponente
e del suo procuratore;
… sulla base della documentazione depositata dall'opponente (1) Ordinanza- ingiunzione (ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 410 08/03/2024) Controparte_1
2) Notifica Ordinanza;
3) Ricevute trasmissione dati Camera di Commercio
4) Memoria difensiva integrativa;
5) Verbale di audizione) deve escludersi CP_1
l'illegittimità del provvedimento impugnato, essendo stati i motivi di opposizione qui riproposti già correttamente vagliati e respinti dalla con Controparte_1
pagina 6 di 15 l'ordinanza impugnata, con motivazione che deve condividersi”.
7. Con ricorso in data 18.12.2024 in quanto amministratore Parte_1 della ditta AUTODEMOLIZIONE CAR DI NO RA E C. S.N.C., obbligata in solido, proponeva appello.
8. La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
9. All'udienza del 15.04.2025, su richiesta delle parti, la Corte ha rinviato al
17.06.2025 assegnando termine per memorie.
10. Le parti hanno depositato (rispettivamente l'appellante in data 27.05.2025 e l'appellata in data 10.06.2025) le memorie autorizzate nelle quali insistono nelle rispettive argomentazioni e conclusioni.
11. All'udienza del 17.06.2025, fissata per la discussione orale, la Corte, in esito alla camera di consiglio, ha pronunciato sentenza con lettura in udienza del dispositivo.
MOTIVI
Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli art. 127 ter e 152 c.p.c., art. 196 sexies disp. att. c.p.c. ai sensi dei quali la parte ha la facoltà di deposito delle note scritte entro la fine del “giorno di scadenza”. L'art. 127 ter prescrive che (ultimo comma) “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”. L'art. 152 c.p.c. dispone che “I termini per il compimento degli atti processuali sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa gli dichiari espressamente perentori”. L'art. 196 sexies disp. att. c.p.c. prevede che il deposito “si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare …” e precisa che ogni deposito sia
“tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”. In assenza di espressa previsione legislativa della perentorietà del termine
“orario” previsto dal giudice e della decadenza dal diritto di depositare le note (art. 152 c.p.c.) va riconosciuta la validità dell'atto processuale compiuto dopo la scadenza dell'orario indicato dal Giudice e tale deposito non è equiparabile al mancato pagina 7 di 15 deposito, potendo solo quest'ultimo essere interpretato come mancata comparizione.
Pertanto, il deposito delle note effettuato il 07.11.2024 alle ore 18:34 e registrato dalla Cancelleria il 08.11.2024 (ore 10:18), va ritenuto tempestivo e la parte non poteva essere considerata assente. Nel caso l'ordinanza risulta depositata alle ore
10.11 del 08.11.2024 e, pertanto, secondo l'appellante sarebbe nulla.
Il motivo merita accoglimento.
L'art. 127ter c.p.c. prevede che il giudice possa sostituire l'udienza con note scritte e, nell'ultimo comma, precisa che “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte è considerato data di udienza a tutti gli effetti”. Pertanto,
l'orario entro il quale vanno depositate le note sostitutive corrisponde a quello delle ore 24.00 del giorno di scadenza o, al più, alle ore 19:00 (con Decreto n. 85/21 il
Presidente del Tribunale di Brescia ha indicato come orario delle udienze dalle ore
9.00 alle ore 19.00).
Anche ai sensi dell'art. 16bis, co. 7, D.L.vo 179/12, convertito con modificazione dalla L. 221/12 “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
Ai sensi dell'art. 152 c.p.c. la natura perentoria di un termine deve essere espressamente prevista dalla legge. L'art. 127 ter nel consentire le note scritte in sostituzione d'udienza non prevede che il giudice possa stabilire un “orario” perentorio pena la decadenza dalla possibilità di compiere un atto, limitandosi a considerare il termine esclusivamente con riferimento al “giorno di scadenza” ed alla
“data di udienza”.
Quindi, la nota scritta poteva essere depositata entro le ore 24.00 del giorno di scadenza identificato come giorno d'udienza. Nel caso, la ricevuta di consegna risulta essere stata generata alle ore 18:35 del 07.11.2024.
Per l'effetto, va dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata.
Va, dunque, esaminato il secondo motivo, con il quale l'appellante lamenta la mancata applicazione della sanzione amministrativa più favorevole introdotta con
L.R. n. 9 del 20.05.2022; invoca la retroattività della norma di favore nella materia amministrativa punitiva;
lamenta l'incostituzionalità e la violazione dell'art 7 CEDU.
Il motivo è infondato.
pagina 8 di 15 In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità ed irretroattività sancito (art.1, co. 1, L. 689/1981), ma non il principio penalistico di retroattività̀ delle disposizioni sanzionatorie più̀ favorevoli (art. 1, co. 2, L. 689/1981: “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”). La giurisprudenza è consolidata (Cass. n. 27443/2024, cfr. n.
12208/2022, ) nel ritenere che “il principio del favor rei, che implica l'applicazione della disciplina sanzionatoria successiva più̀ favorevole e costituisce principio di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì̀ singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale;
per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale
(Cass. n. 17209/2020, Cass. n. 23814/2019); il principio del favor rei non si estende, quindi, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "tempus regit actum" (Cass. n. 24375/2023)”. In materia di sanzioni amministrative, pertanto, le norme sopravvenute che dispongano un trattamento sanzionatorio più̀ favorevole vanno applicate a condizione “che si tratti (a differenza di quanto accade nel caso in esame) di norme dichiaratamente retroattive (e tali, in effetti, non sono, in difetto di un'espressa statuizione in tal senso, …) ovvero (come visto) di sanzioni amministrative a carattere sostanzialmente penale. Al di fuori di tali ipotesi, infatti, non opera, in materia di sanzioni amministrative, il principio della retroattività̀ della lex mitior” (Cass. n. 12208/2022).
Nel caso difetta una specifica disposizione che disponga la retroattività delle sanzioni introdotte con la L.R. n. 9/2022. Inoltre, l'illecito de quo non può essere annoverato tra quelli “sostanzialmente penali”: in tale senso depongono oltre alla formale qualificazione come illecito amministrativo, la natura pecuniaria della sanzione irrogata e l'entità̀ della stessa, che oscilla tra un minimo di € 1.000,00 a € 10.000,00, importi che impediscono di reputare che la sanzione abbia un grado di severità̀ tale da farla assurgere ad un rango sostanzialmente penale. (Cass. n. 12208/2022: “non
pagina 9 di 15 sembra potersi dubitare che, nell'ordinamento settoriale in cui si colloca la disciplina in materia di rifiuti, una sanzione pecuniaria compresa, come quella in esame, tra il minimo edittale di €. 260,00 al massimo edittale di €. 1.550,000, non corredata da sanzioni accessorie, non può ritenersi connotata da una afflittività̀ così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale (cfr. Cass. n. 10890 del 2018, in motiv., che, con riguardo ad una "sanzione ... avente carattere esclusivamente pecuniario, e tenuto conto dell'importo contenuto della medesima
(pari nel massimo edittale a E. 3.000.000)", ha ritenuto che "deve escludersi che ricorra un'ipotesi di illecito amministrativo avente però carattere sostanziale di illecito penale, in quanto la previsione in esame non corrisponde ad alcuno dei criteri identificativi della nozione di "pena" in senso convenzionale (c. d. criteri
"Engel") coniati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dal momento che la violazione commessa non ha natura penale nel diritto interno, non ha funzione punitiva-deterrente nei confronti dell'autore dell'illecito ed è priva del connotato di
"speciale" gravità necessario per assimilarla, sul piano della afflittività, a una sanzione penale"”) (cfr. Cass. n. 29411/2011, 9269/2018).
Nel merito, l'appellante ripropone i medesimi motivi di doglianza formulati in primo grado che possono, come di seguito, essere sintetizzati.
1) Insussistenza giuridica dell'illecito per erronea qualificazione/valutazione dei fatti: ai sensi dell'art. 18, co. 2, L. 241/1990, l'Amministrazione non potrebbe esigere dall'amministrato la trasmissione di documenti già in possesso di un Ente pubblico.
L'inserimento del MUD nell'applicativo sarebbe una duplicazione dell'incombenza di inviare la predetta dichiarazione alla CCIA, obbligo di legge nel caso già adempiuto.
Il motivo è infondato.
La disciplina applicata nel caso risponde a specifiche esigenze volte a garantire il monitoraggio della gestione dei rifiuti da parte di secondo specifiche modalità Pt_5
e tempistiche al fine di consentire a detto Ente un controllo costante e più efficace in una materia delicata e potenzialmente pericolosa quale quella della gestione dei rifiuti.
Il richiamo all'art. 18, co. 2, L. 241/1990 ed all'art. 43 DPR n. 445/2000 è nel caso pagina 10 di 15 non pertinente: trattasi, invero, non di fatti da autocertificare, bensì di dati sulla produzione e gestione dei rifiuti da inserire nello specifico applicativo ORSO al fine di consentire un rapido e costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti attraverso le regioni d'Italia.
La L.R. 26/2003, all'art. 18, prevede che gli Impianti di trattamento rifiuti debbano utilizzare l'applicativo O.R.SO. per comunicare alla Regione Lombardia i dati
“obbligatori” dei rifiuti gestiti in base ai contenuti, alle tempistiche e alle specifiche modalità di utilizzo dell'applicativo previste nell'allegato 1 della DGR 6511/2017.
Pertanto, anche se la Provincia avesse acquisito il MUD dalla CCIAA, per ciò solo non sarebbe venuto meno l'illecito amministrativo nel caso contestato ed, in specie, il mancato inserimento nel portale ORSO di un dato obbligatorio.
2) Insussistenza dei presupposti per la sanzione: il ritardo, stante anche la tassatività delle condotte tipiche e relativa correlata sanzione, non potrebbe essere parificato all'omissione. Gli artt. 18 comma 3 e 54 comma 2 lettera 0a) della L.R. Lombardia n.
26/2003, prevederebbero sanzioni unicamente per l'omissione dell'invio dei documenti indicati, mentre nulla sarebbe prescritto per il ritardo.
Il motivo è infondato.
La Legge Regionale della Lombardia n. 26/2003 disciplina, nell'art. 18,
l'”Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto” e nel comma 3 prevede che la raccolta dei dati avvenga “attraverso l'applicativo web predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento”. L'art. 54, co. 2, lett
0a) sanziona espressamente l'”inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui all'articolo 18 comma 3”. Ai sensi della L. 70/1994, il MUD per l'anno 2019, siccome previsto nel DPCM 24.12.2018, doveva essere caricato in ORSO entro il
22.06.2019. Il mancato caricamento entro detto termine equivale, pertanto, a violazione di detto obbligo.
Con i successivi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, lamenta:
3) condotta non sanzionabile in quanto nel caso si tratterebbe di un mero errore tecnico/mero ritardo tecnico di invio,
4) inapplicabilita' della sanzione per le esimenti della totale e chiara buona fede:la pagina 11 di 15 ditta avrebbe operato in completa buona fede e provveduto a tutti gli adempimenti, con un minimo ritardo legato a cause di forza maggiore. L'appellante non avrebbe agito con imperizia né imprudenza, limitandosi a fare affidamento sullo scambio di dati tra enti parte della stessa Amministrazione, nei termini previsti dalla L. 241/1990
I motivi non meritano accoglimento.
A fronte della precipua comunicazione ricevuta dalla in data 19.03.2019 CP_1
(doc. 11 ) nonché della qualifica professionale dell'appellante, non vi sono i CP_1 presupposti per ravvisare un mero errore scusabile che opera come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile ed,
a tal fine, occorre un elemento positivo idoneo ad indurre ad un siffatto errore, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l'assenza di elemento soggettivo (Cass. n. 24386/2023: in particolare, poiché́ il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità̀ amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù̀ della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza
(Cass., Sez. Un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass., Sez. 1, n. 4114 del 02/03/2016)”.
Nel caso, la consapevolezza che la propria condotta integra la fattispecie vietata dalla norma, esclude per sé stessa l'errore incolpevole, rispetto a cui resta perciò̀ irrilevante la convinzione di poter restare impuniti alla luce dei dati già comunicati alla CCIAA.
In particolare, “'l'errore di diritto sulla liceità̀ della condotta, correntemente indicato come "buona fede", può̀ rilevare in termini di esclusione della responsabilità̀ amministrativa (al pari di quanto avviene per la responsabilità̀ penale in materia di contravvenzioni) solo quando esso risulti "inevitabile", occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità̀ della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della
pagina 12 di 15 negligenza omissiva. Grava sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritener la sua buona fede. …
L'inevitabilità̀ dell'ignoranza del precetto violato, poi, deve essere apprezzata, dal giudice di merito, alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità̀ professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione (Cass., Sez. 6 - 2,
n. 18471 del 01/09/2014; Sez. 2, n. 10621 del 03/05/2010; Sez. 2, n. 19995 del
18/07/2008)” (Cass. n. 33441/2019; cfr. Cass. n. 18469/2020). Nel caso, non è stata fornita prova circa elementi normativi estranei al dato puramente psicologico tali integrare, in un operatore professionale quale è l'appellante, l'assenza di colpevolezza.
Nulla viene, poi, dedotto né allegato circa i presupposti integranti l'invocata “forza maggiore”.
5) errore di diritto sulla sanzione, eventualmente diversa: l'appellante deduce che,in via di estremo subordine,la sanzione applicabile sarebbe semmai quella, da € 26,00 a
€ 160,00, prevista dall'art. 258, co. 1, D.lgs. 152/06, da computare nel minimo o nella misura ridotta del doppio del minimo ex art. 16 l. n. 689/1981, e cioè in € 26,00 od € 52,00.
Il motivo è infondato.
Il comma 2 dell'art. 54 della L.R. 26/2003 vigente ratione temporisstabilisce che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella citata L.R. n. 26/2003 comportano
“anche” l'applicazione delle diverse ed ulteriori sanzioni ivi previste, “ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal D. Lgs. 22/1997” (ora D.
Lgs. 152/2006). Inoltre, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 258 D.Lgs. 152/2006
è relativa alla presentazione in ritardo - presso la CCIAA territorialmente competente
- della Dichiarazione Unica Ambientale - M.U.D. anno 2018, mentre nel caso è sanzionata l'omessa/incompleta compilazione dei dati obbligatori sul portale regionale O.R.SO.: trattasi, dunque, di diverso illecito amministrativo con specifico impianto sanzionatorio previsto nella diversa normativa (L.R. 26/2003 - D.G.R. n.
X/6511 del 21/04/2017).
6) L'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado: la pagina 13 di 15 somma liquidata dal Tribunale in € 662,00 rispetto ad un valore di causa determinato in € 1.000,00 sarebbe sproporzionato. I parametri da applicare sarebbero quelli previsti ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore sino a €
1.100,00, considerando l'attività svolta nonché la complessità ed il valore della controversia. Nel caso, il Tribunale avrebbe dovuto o compensare integralmente le spese di lite, in considerazione del modesto valore della causa e dell'assenza di particolari complessità̀, oppure applicare i minimi tariffari, limitandosi a riconoscere il compenso per la sola fase introduttiva, atteso che l'intera attività processuale si è esaurita in una singola udienza.
Il motivo non merita accoglimento.
Nel primo grado risultano essere state svolte le fasi di studio, introduttiva, trattazione
(con le note depositate) e decisionale in relazione alle quali, ai sensi del DM n.
55/2014, per le cause fino ad € 1.100,00, corrisponde il valore medio pari, rispettivamente, ad € 131,00, € 131,00, € 200,00, € 200,00 per un totale di € 662,00.
Inoltre, le molteplici doglianze proposte dall'odierno appellante connotano di complessità la causa.
La sostanziale soccombenza dell'appellante giustifica la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in relazione al valore della causa (fino ad € 1.100,00) in € 142,00 fase di studio, € 142,00 fase introduttiva, € 210,00 fase decisionale per un totale di € 494,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia– Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'ordinanza di convalida emessa dal Tribunale di Mantova in data 07.11.2024 nel giudizio R.G. n. 834/2024;
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, convalida l'opposta ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di CP_1
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 142,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 210,00 per la fase decisionale per un totale complessivo di €
pagina 14 di 15 494,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
4) dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per l'applicazione del comma 1/quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17.06.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA EZ MA GR DO
pagina 15 di 15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. MA GR DO Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere Rep. N.
R. Gen. N. 1157 /2024
Dott. MAluisa EZ Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1157/2024 promossa con ricorso in appello in data
18.12.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 17.06.2025
d a
, amministratore della ditta DI Parte_1 Parte_2 OGGETTO: rappresentato e difeso dall'avv. Panato Marco ed Parte_3 Opp. all'ord. di elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso
APPELLANTE ingiunzione ex artt. 22 e c o n t r o ss. L.689/81 (escluse
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., Controparte_1 sanzioni per em rappresentata e difesa dagli avv.ti Salemi Lucia e Persegati Ruggerini Eloisa, elettivamente domiciliata nello studio delle stesse
APPELLATA
In punto: riforma dell'ordinanza di convalida n. 3765 del 07.11.2024 del Tribunale
Ordinario di Mantova.
CONCLUSIONI
Dell'appellante pagina 1 di 15 -in via principale, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado impugnata per violazione del diritto al contraddittorio e di difesa, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
-in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento del motivo che precede, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 354, comma 4, c.p.c., accogliere l'opposizione originaria della società ed Parte_4 annullare l'ordinanza-ingiunzione ambientale n. PD/410 del 08.03.2024 emessa dalla
Provincia di oppure ridurre la sanzione pecuniaria entro i limiti del minimo CP_1 edittale previsti dalla sopravvenuta lex mitior (L.R. Lombardia n. 9/2022), tenuto conto della particolare tenuità della violazione e della buona fede dell'autore;
-quanto alle spese, in riforma della gravata statuizione, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado, ovvero la loro liquidazione secondo i valori minimi di tariffa, ricorrendone i giusti motivi;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, con attribuzione al difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Dell'appellata
Respingersi l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e confermarsi conseguentemente l'ordinanza di convalida appellata.
Con condanna degli appellanti al pagamento dei compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e IRAP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato in data 10.04.2024
[...] in quanto amministratore della ditta Pt_1 Parte_4 obbligata in solido, proponeva opposizione avverso Parte_3
l'ordinanza-ingiunzione n. PD/410/2024 del 08.03.2024 con cui la CP_1 comminava la sanzione amministrativa di € 1.000,00 per la violazione CP_1 di cui all'art. 18 (“Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto”), comma 3 della L.R. 26/2003 (“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”) e s.m.i., sanzionata dall'art. 54 (“Sanzioni”),
pagina 2 di 15 comma 2, lettera 0a) della medesima legge, per l'incompleta compilazione della scheda O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) – dati 2018 [“Dati sanzionabili mancanti: MUD NON ALLEGATO NEI TERMINI DI LEGGE”], secondo quanto previsto dalla citata legge regionale e dalla successiva D.G.R. n.
X/6511 del 21/04/2017, avente ad oggetto: “Modalità di Compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”. L'ordinanza richiamava il verbale in data 12/08/2019 (doc. 1 ), con il quale la Provincia CP_1 di accertava a carico di in qualità di trasgressore, e CP_1 Parte_1 della ditta AUTODEMOLIZIONE CAR DI NO RA e C. SNC, quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/81, la violazione dell'art. 18, comma 3, della L.R. 26/2003, sanzionata dall'art. 54 comma 2 lett. 0a) della medesima legge per l'incompleta compilazione della scheda O.R.SO (Osservatorio Rifiuti
Sovraregionale). Nello specifico, nel verbale si attestava che detta ditta non aveva allegato nei termini di legge (22.06.2019) il Modello unico di dichiarazione (MUD) di cui all'Appendice 1 di cui all'Allegato A alla DGR X/6511 del 21/4/2017 (doc. 2
Provincia). In particolare, il "file MUD" risultava essere stato caricato sul portale in data 16/07/2019. Conclusa la fase istruttoria, la riteneva Controparte_1 sussistente la responsabilità in solido del trasgressore e della impresa e, pertanto, adottava l'ordinanza ingiunzione de qua.
Nel ricorso l'opponente lamentava:
1) la violazione dell'art. 18, co 2, L. 241/1990, nonché dell'art. 43 DPR n. 445/2000 in quanto l'Amministrazione non potrebbe esigere dall'amministrato la trasmissione di documenti già in possesso di un Ente pubblico;
nel caso, le informazioni veicolate tramite caricamento del file MUD sul portale O.R.S.O. sarebbero state già in possesso della Camera di Commercio territorialmente competente;
2) la condotta non integrerebbe un omesso adempimento ma, tutt'al più, un mero ritardo nell'inserimento in O.R.S.O di un dato già tempestivamente inoltrato alla pagina 3 di 15 Amministrazione (idest alla CCIAA); la sanzione, per l'effetto, sarebbe quella, ridotta, prevista dall'art. 258, 1 comma, D.lgs. 152/06;
3) si tratterebbe, semmai, di mero ritardo tecnico di invio e non di una omissione e, pertanto, ai sensi del TUA, delle leggi regionali applicabili e della normativa in merito agli illeciti amministrativi ex l. 689/1981, trattandosi di errore scusabile e causa tecnica di forza maggiore difetterebbe l'elemento soggettivo;
4) in ogni caso, andrebbe applicata l'esimente della buona fede;
non vi sarebbe, inoltre, né imperizia né imprudenza, avendo l'opponente fatto affidamento sullo scambio di dati tra enti parte della stessa Amministrazione, nei termini previsti dalla legge 241/1990;
5) potendo configurarsi semmai un ritardo, la fattispecie potrebbe al massimo soggiacere alla sanzione, ridotta, di cui all'art. 258, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui prevede una sanzione da € 26,00 ad € 160,00; sanzione che, ove mai dovessero risultare i presupposti per la sua comminazione, l'opponente chiedeva di applicare nel minimo o nella misura ridotta del doppio del minimo ex art. 16 l. n.
689/1981, e cioè in € 26 od € 52.
2. Il Tribunale con provvedimento in data 16.04.2024 fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il 07.11.2024 ad ore 9:00, disponendo che “la suddetta udienza, alla quale non è prevista la necessaria presenza di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze in ordine alla prosecuzione del giudizio e le domande, deduzioni e/o difese da svolgersi in prima udienza, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; all'uopo assegnava “alle parti termine perentorio sino alle ore 9.00 del 07/11/2024 per il deposito telematico delle predette note scritte…”.
3. La si costituiva con comparsa in data 24.10.2024 Controparte_1 contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto;
in particolare, eccepiva che:
1) le norme richiamate dall'opponente non possono trovare applicazione attesa la speciale disciplina in materia contenuta nella L.R. n. 26/2003 (art. 18 e 54) e nella
DGR n. 21/4/2017 n. 10/6511, rispondente a precise finalità di monitoraggio della gestione dei rifiuti da parte di tant'è vero che la tempistica di compilazione Pt_5
pagina 4 di 15 dell'applicativo ORSO non è annuale (come per l'invio del MUD alla CCIAA ai sensi dell'art. 189 comma 3 del dlgs. n. 152/2006), ma soggiace a tempistiche più serrate per consentire ad un controllo più efficace in una materia Pt_5 potenzialmente foriera di pericolo di inquinamento com'è la gestione dei rifiuti;
2) la sanzione di cui all'art. 54, comma 2, lett. 0a) sanziona qualsiasi inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui all'art. 18 comma 3; dunque, l'obbligo è disatteso sia in caso di omissione che in caso di ritardo, essendo evidente che l'interesse tutelato dalla norma viene frustrato in entrambi i casi. La sanzione di cui all'art. 258, comma 1, del dlgs. n. 152/2006 (che prevede che “se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”) non è applicabile al caso di specie, riguardando la violazione del diverso obbligo di comunicazione annuale del MUD alle Camere di Commercio;
3-4) non sussiste l'errore scusabile in quanto la Regione Lombardia ha inviato precisa comunicazione Prot. T1.2019.0008825 del 13/03/2019 (doc. 10), trasmessa alla dalla Provincia in data 19/3/2019 (doc. n. 11), per Parte_2 informare sulle scadenze di comunicazione del MUD in O.R.S.O. Il riferimento alla forza maggiore è generico e, pertanto, inammissibile. Quanto all'invocata assenza di colpa, la stessa non è integrata dalla mera ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito; peraltro, chi opera in un determinato settore di attività ha un onere di informazione più elevato in quel settore professionale. Difettano i presupposti (errore inevitabile non suscettibile di essere impedito con l'ordinaria diligenza) per ritenere sussistente la buona fede: le disposizioni (art. 18, comma 3 della L.R. 26/2003;
D.G.R. n. X/6511 del 21/04/2017) che definiscono gli obblighi, le modalità e le scadenze temporali di compilazione dell'applicativo regionale O.R.SO. - sono chiari e non lasciano alcun dubbio circa le modalità per la loro applicazione. E' lo stesso opponente a riconoscere, negli scritti difensivi presentati e nell'audizione resa, di essere incorso in un “imperdonabile errore materiale”;
5) la sanzione di cui all'art. 258, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 non è applicabile al caso de quo, come già suesposto.
pagina 5 di 15 4. In funzione della prima udienza del 07.11.2024, in data 06.11.2024 la CP_1 depositava le proprie note, insistendo per il rigetto del ricorso.
5. In data 07.11.2024 l'opponente depositava le proprie note (che venivano scaricate dalla Cancelleria il 08.11.2024) con le quali insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Invocava, inoltre, l'applicazione della più favorevole sanzione prevista dalla successiva L.R. n. 9 del 20.05.2022 - "Legge di semplificazione 2022" – ai sensi della quale le sanzioni per i Comuni e per i gestori degli impianti di trattamento rifiuti in caso di mancata compilazione dei dati sui rifiuti gestiti nell'applicativo O.R.SO., erano state rideterminate da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1.000. Deduceva all'uopo che: a) la sanzione era stata determinata nel 2024, successivamente a detta legge;
b) in applicazione dell'art. 7 CEDU e della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 20191 andava considerata la retroattività della norma di favore nella materia amministrativa punitiva.
6. Con ordinanza in data 07.11.2024 il Tribunale rigettava l'opposizione e convalidava l'ordinanza ponendo le spese di lite a carico dell'opponente. In particolare, rilevava che “entro il termine assegnato parte opponente non ha depositato note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
che il mancato deposito di note scritte, entro il termine stabilito, equivale a mancata comparizione all'udienza fissata;
… l'amministrazione opposta si è costituita, ha depositato i documenti di cui al comma 8 dell'art. 6 D.Lvo n. 150/11 ed ha depositato note scritte in sostituzione di udienza;
… non è stato dedotto alcun legittimo impedimento per il mancato deposito di note scritte da parte dell'opponente, equivalente a mancata comparizione dell'opponente
e del suo procuratore;
… sulla base della documentazione depositata dall'opponente (1) Ordinanza- ingiunzione (ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 410 08/03/2024) Controparte_1
2) Notifica Ordinanza;
3) Ricevute trasmissione dati Camera di Commercio
4) Memoria difensiva integrativa;
5) Verbale di audizione) deve escludersi CP_1
l'illegittimità del provvedimento impugnato, essendo stati i motivi di opposizione qui riproposti già correttamente vagliati e respinti dalla con Controparte_1
pagina 6 di 15 l'ordinanza impugnata, con motivazione che deve condividersi”.
7. Con ricorso in data 18.12.2024 in quanto amministratore Parte_1 della ditta AUTODEMOLIZIONE CAR DI NO RA E C. S.N.C., obbligata in solido, proponeva appello.
8. La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
9. All'udienza del 15.04.2025, su richiesta delle parti, la Corte ha rinviato al
17.06.2025 assegnando termine per memorie.
10. Le parti hanno depositato (rispettivamente l'appellante in data 27.05.2025 e l'appellata in data 10.06.2025) le memorie autorizzate nelle quali insistono nelle rispettive argomentazioni e conclusioni.
11. All'udienza del 17.06.2025, fissata per la discussione orale, la Corte, in esito alla camera di consiglio, ha pronunciato sentenza con lettura in udienza del dispositivo.
MOTIVI
Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli art. 127 ter e 152 c.p.c., art. 196 sexies disp. att. c.p.c. ai sensi dei quali la parte ha la facoltà di deposito delle note scritte entro la fine del “giorno di scadenza”. L'art. 127 ter prescrive che (ultimo comma) “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”. L'art. 152 c.p.c. dispone che “I termini per il compimento degli atti processuali sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa gli dichiari espressamente perentori”. L'art. 196 sexies disp. att. c.p.c. prevede che il deposito “si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare …” e precisa che ogni deposito sia
“tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”. In assenza di espressa previsione legislativa della perentorietà del termine
“orario” previsto dal giudice e della decadenza dal diritto di depositare le note (art. 152 c.p.c.) va riconosciuta la validità dell'atto processuale compiuto dopo la scadenza dell'orario indicato dal Giudice e tale deposito non è equiparabile al mancato pagina 7 di 15 deposito, potendo solo quest'ultimo essere interpretato come mancata comparizione.
Pertanto, il deposito delle note effettuato il 07.11.2024 alle ore 18:34 e registrato dalla Cancelleria il 08.11.2024 (ore 10:18), va ritenuto tempestivo e la parte non poteva essere considerata assente. Nel caso l'ordinanza risulta depositata alle ore
10.11 del 08.11.2024 e, pertanto, secondo l'appellante sarebbe nulla.
Il motivo merita accoglimento.
L'art. 127ter c.p.c. prevede che il giudice possa sostituire l'udienza con note scritte e, nell'ultimo comma, precisa che “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte è considerato data di udienza a tutti gli effetti”. Pertanto,
l'orario entro il quale vanno depositate le note sostitutive corrisponde a quello delle ore 24.00 del giorno di scadenza o, al più, alle ore 19:00 (con Decreto n. 85/21 il
Presidente del Tribunale di Brescia ha indicato come orario delle udienze dalle ore
9.00 alle ore 19.00).
Anche ai sensi dell'art. 16bis, co. 7, D.L.vo 179/12, convertito con modificazione dalla L. 221/12 “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
Ai sensi dell'art. 152 c.p.c. la natura perentoria di un termine deve essere espressamente prevista dalla legge. L'art. 127 ter nel consentire le note scritte in sostituzione d'udienza non prevede che il giudice possa stabilire un “orario” perentorio pena la decadenza dalla possibilità di compiere un atto, limitandosi a considerare il termine esclusivamente con riferimento al “giorno di scadenza” ed alla
“data di udienza”.
Quindi, la nota scritta poteva essere depositata entro le ore 24.00 del giorno di scadenza identificato come giorno d'udienza. Nel caso, la ricevuta di consegna risulta essere stata generata alle ore 18:35 del 07.11.2024.
Per l'effetto, va dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata.
Va, dunque, esaminato il secondo motivo, con il quale l'appellante lamenta la mancata applicazione della sanzione amministrativa più favorevole introdotta con
L.R. n. 9 del 20.05.2022; invoca la retroattività della norma di favore nella materia amministrativa punitiva;
lamenta l'incostituzionalità e la violazione dell'art 7 CEDU.
Il motivo è infondato.
pagina 8 di 15 In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità ed irretroattività sancito (art.1, co. 1, L. 689/1981), ma non il principio penalistico di retroattività̀ delle disposizioni sanzionatorie più̀ favorevoli (art. 1, co. 2, L. 689/1981: “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”). La giurisprudenza è consolidata (Cass. n. 27443/2024, cfr. n.
12208/2022, ) nel ritenere che “il principio del favor rei, che implica l'applicazione della disciplina sanzionatoria successiva più̀ favorevole e costituisce principio di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì̀ singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale;
per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale
(Cass. n. 17209/2020, Cass. n. 23814/2019); il principio del favor rei non si estende, quindi, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "tempus regit actum" (Cass. n. 24375/2023)”. In materia di sanzioni amministrative, pertanto, le norme sopravvenute che dispongano un trattamento sanzionatorio più̀ favorevole vanno applicate a condizione “che si tratti (a differenza di quanto accade nel caso in esame) di norme dichiaratamente retroattive (e tali, in effetti, non sono, in difetto di un'espressa statuizione in tal senso, …) ovvero (come visto) di sanzioni amministrative a carattere sostanzialmente penale. Al di fuori di tali ipotesi, infatti, non opera, in materia di sanzioni amministrative, il principio della retroattività̀ della lex mitior” (Cass. n. 12208/2022).
Nel caso difetta una specifica disposizione che disponga la retroattività delle sanzioni introdotte con la L.R. n. 9/2022. Inoltre, l'illecito de quo non può essere annoverato tra quelli “sostanzialmente penali”: in tale senso depongono oltre alla formale qualificazione come illecito amministrativo, la natura pecuniaria della sanzione irrogata e l'entità̀ della stessa, che oscilla tra un minimo di € 1.000,00 a € 10.000,00, importi che impediscono di reputare che la sanzione abbia un grado di severità̀ tale da farla assurgere ad un rango sostanzialmente penale. (Cass. n. 12208/2022: “non
pagina 9 di 15 sembra potersi dubitare che, nell'ordinamento settoriale in cui si colloca la disciplina in materia di rifiuti, una sanzione pecuniaria compresa, come quella in esame, tra il minimo edittale di €. 260,00 al massimo edittale di €. 1.550,000, non corredata da sanzioni accessorie, non può ritenersi connotata da una afflittività̀ così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale (cfr. Cass. n. 10890 del 2018, in motiv., che, con riguardo ad una "sanzione ... avente carattere esclusivamente pecuniario, e tenuto conto dell'importo contenuto della medesima
(pari nel massimo edittale a E. 3.000.000)", ha ritenuto che "deve escludersi che ricorra un'ipotesi di illecito amministrativo avente però carattere sostanziale di illecito penale, in quanto la previsione in esame non corrisponde ad alcuno dei criteri identificativi della nozione di "pena" in senso convenzionale (c. d. criteri
"Engel") coniati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dal momento che la violazione commessa non ha natura penale nel diritto interno, non ha funzione punitiva-deterrente nei confronti dell'autore dell'illecito ed è priva del connotato di
"speciale" gravità necessario per assimilarla, sul piano della afflittività, a una sanzione penale"”) (cfr. Cass. n. 29411/2011, 9269/2018).
Nel merito, l'appellante ripropone i medesimi motivi di doglianza formulati in primo grado che possono, come di seguito, essere sintetizzati.
1) Insussistenza giuridica dell'illecito per erronea qualificazione/valutazione dei fatti: ai sensi dell'art. 18, co. 2, L. 241/1990, l'Amministrazione non potrebbe esigere dall'amministrato la trasmissione di documenti già in possesso di un Ente pubblico.
L'inserimento del MUD nell'applicativo sarebbe una duplicazione dell'incombenza di inviare la predetta dichiarazione alla CCIA, obbligo di legge nel caso già adempiuto.
Il motivo è infondato.
La disciplina applicata nel caso risponde a specifiche esigenze volte a garantire il monitoraggio della gestione dei rifiuti da parte di secondo specifiche modalità Pt_5
e tempistiche al fine di consentire a detto Ente un controllo costante e più efficace in una materia delicata e potenzialmente pericolosa quale quella della gestione dei rifiuti.
Il richiamo all'art. 18, co. 2, L. 241/1990 ed all'art. 43 DPR n. 445/2000 è nel caso pagina 10 di 15 non pertinente: trattasi, invero, non di fatti da autocertificare, bensì di dati sulla produzione e gestione dei rifiuti da inserire nello specifico applicativo ORSO al fine di consentire un rapido e costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti attraverso le regioni d'Italia.
La L.R. 26/2003, all'art. 18, prevede che gli Impianti di trattamento rifiuti debbano utilizzare l'applicativo O.R.SO. per comunicare alla Regione Lombardia i dati
“obbligatori” dei rifiuti gestiti in base ai contenuti, alle tempistiche e alle specifiche modalità di utilizzo dell'applicativo previste nell'allegato 1 della DGR 6511/2017.
Pertanto, anche se la Provincia avesse acquisito il MUD dalla CCIAA, per ciò solo non sarebbe venuto meno l'illecito amministrativo nel caso contestato ed, in specie, il mancato inserimento nel portale ORSO di un dato obbligatorio.
2) Insussistenza dei presupposti per la sanzione: il ritardo, stante anche la tassatività delle condotte tipiche e relativa correlata sanzione, non potrebbe essere parificato all'omissione. Gli artt. 18 comma 3 e 54 comma 2 lettera 0a) della L.R. Lombardia n.
26/2003, prevederebbero sanzioni unicamente per l'omissione dell'invio dei documenti indicati, mentre nulla sarebbe prescritto per il ritardo.
Il motivo è infondato.
La Legge Regionale della Lombardia n. 26/2003 disciplina, nell'art. 18,
l'”Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto” e nel comma 3 prevede che la raccolta dei dati avvenga “attraverso l'applicativo web predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento”. L'art. 54, co. 2, lett
0a) sanziona espressamente l'”inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui all'articolo 18 comma 3”. Ai sensi della L. 70/1994, il MUD per l'anno 2019, siccome previsto nel DPCM 24.12.2018, doveva essere caricato in ORSO entro il
22.06.2019. Il mancato caricamento entro detto termine equivale, pertanto, a violazione di detto obbligo.
Con i successivi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, lamenta:
3) condotta non sanzionabile in quanto nel caso si tratterebbe di un mero errore tecnico/mero ritardo tecnico di invio,
4) inapplicabilita' della sanzione per le esimenti della totale e chiara buona fede:la pagina 11 di 15 ditta avrebbe operato in completa buona fede e provveduto a tutti gli adempimenti, con un minimo ritardo legato a cause di forza maggiore. L'appellante non avrebbe agito con imperizia né imprudenza, limitandosi a fare affidamento sullo scambio di dati tra enti parte della stessa Amministrazione, nei termini previsti dalla L. 241/1990
I motivi non meritano accoglimento.
A fronte della precipua comunicazione ricevuta dalla in data 19.03.2019 CP_1
(doc. 11 ) nonché della qualifica professionale dell'appellante, non vi sono i CP_1 presupposti per ravvisare un mero errore scusabile che opera come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile ed,
a tal fine, occorre un elemento positivo idoneo ad indurre ad un siffatto errore, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l'assenza di elemento soggettivo (Cass. n. 24386/2023: in particolare, poiché́ il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità̀ amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù̀ della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza
(Cass., Sez. Un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass., Sez. 1, n. 4114 del 02/03/2016)”.
Nel caso, la consapevolezza che la propria condotta integra la fattispecie vietata dalla norma, esclude per sé stessa l'errore incolpevole, rispetto a cui resta perciò̀ irrilevante la convinzione di poter restare impuniti alla luce dei dati già comunicati alla CCIAA.
In particolare, “'l'errore di diritto sulla liceità̀ della condotta, correntemente indicato come "buona fede", può̀ rilevare in termini di esclusione della responsabilità̀ amministrativa (al pari di quanto avviene per la responsabilità̀ penale in materia di contravvenzioni) solo quando esso risulti "inevitabile", occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità̀ della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della
pagina 12 di 15 negligenza omissiva. Grava sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritener la sua buona fede. …
L'inevitabilità̀ dell'ignoranza del precetto violato, poi, deve essere apprezzata, dal giudice di merito, alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità̀ professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione (Cass., Sez. 6 - 2,
n. 18471 del 01/09/2014; Sez. 2, n. 10621 del 03/05/2010; Sez. 2, n. 19995 del
18/07/2008)” (Cass. n. 33441/2019; cfr. Cass. n. 18469/2020). Nel caso, non è stata fornita prova circa elementi normativi estranei al dato puramente psicologico tali integrare, in un operatore professionale quale è l'appellante, l'assenza di colpevolezza.
Nulla viene, poi, dedotto né allegato circa i presupposti integranti l'invocata “forza maggiore”.
5) errore di diritto sulla sanzione, eventualmente diversa: l'appellante deduce che,in via di estremo subordine,la sanzione applicabile sarebbe semmai quella, da € 26,00 a
€ 160,00, prevista dall'art. 258, co. 1, D.lgs. 152/06, da computare nel minimo o nella misura ridotta del doppio del minimo ex art. 16 l. n. 689/1981, e cioè in € 26,00 od € 52,00.
Il motivo è infondato.
Il comma 2 dell'art. 54 della L.R. 26/2003 vigente ratione temporisstabilisce che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella citata L.R. n. 26/2003 comportano
“anche” l'applicazione delle diverse ed ulteriori sanzioni ivi previste, “ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal D. Lgs. 22/1997” (ora D.
Lgs. 152/2006). Inoltre, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 258 D.Lgs. 152/2006
è relativa alla presentazione in ritardo - presso la CCIAA territorialmente competente
- della Dichiarazione Unica Ambientale - M.U.D. anno 2018, mentre nel caso è sanzionata l'omessa/incompleta compilazione dei dati obbligatori sul portale regionale O.R.SO.: trattasi, dunque, di diverso illecito amministrativo con specifico impianto sanzionatorio previsto nella diversa normativa (L.R. 26/2003 - D.G.R. n.
X/6511 del 21/04/2017).
6) L'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado: la pagina 13 di 15 somma liquidata dal Tribunale in € 662,00 rispetto ad un valore di causa determinato in € 1.000,00 sarebbe sproporzionato. I parametri da applicare sarebbero quelli previsti ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore sino a €
1.100,00, considerando l'attività svolta nonché la complessità ed il valore della controversia. Nel caso, il Tribunale avrebbe dovuto o compensare integralmente le spese di lite, in considerazione del modesto valore della causa e dell'assenza di particolari complessità̀, oppure applicare i minimi tariffari, limitandosi a riconoscere il compenso per la sola fase introduttiva, atteso che l'intera attività processuale si è esaurita in una singola udienza.
Il motivo non merita accoglimento.
Nel primo grado risultano essere state svolte le fasi di studio, introduttiva, trattazione
(con le note depositate) e decisionale in relazione alle quali, ai sensi del DM n.
55/2014, per le cause fino ad € 1.100,00, corrisponde il valore medio pari, rispettivamente, ad € 131,00, € 131,00, € 200,00, € 200,00 per un totale di € 662,00.
Inoltre, le molteplici doglianze proposte dall'odierno appellante connotano di complessità la causa.
La sostanziale soccombenza dell'appellante giustifica la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in relazione al valore della causa (fino ad € 1.100,00) in € 142,00 fase di studio, € 142,00 fase introduttiva, € 210,00 fase decisionale per un totale di € 494,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia– Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'ordinanza di convalida emessa dal Tribunale di Mantova in data 07.11.2024 nel giudizio R.G. n. 834/2024;
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, convalida l'opposta ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di CP_1
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 142,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 210,00 per la fase decisionale per un totale complessivo di €
pagina 14 di 15 494,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
4) dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per l'applicazione del comma 1/quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17.06.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA EZ MA GR DO
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