Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
Nella fase di ammissibilità del procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, allorquando dal contenuto del ricorso risulta inequivocabilmente - in base all'intestazione, alle conclusioni e al contenuto dell'atto - che la parte ha agito per ottenere la dichiarazione di ammissibilità dell'azione, l'inserimento nel ricorso di istanze istruttorie e richieste conclusive più propriamente concernenti la fase di merito non dà luogo a improcedibilità del ricorso medesimo ma soltanto a inammissibilità di tali istanze e richieste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/1999, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - rel. Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 29, presso l'avvocato CLAUDIO BERARDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERMINDO TUCCI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CH NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 36/B, presso l'avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione Minori, emesso il 27/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/99 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il resistente, l'Avvocato Scardigli, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 274 c.c. in data 30.4.1997 EN KI chiedeva che il Tribunale per i minorenni di Firenze, "previa declaratoria di piena ammissibilità dell'azione", dichiarasse RG ND padre naturale della figlia minore IS KI.
Con decreto 6.3-16.3.1998 il Tribunale dichiarava l'ammissibilità dell'azione.
La pronuncia era confermata, con decreto 27.6-8.7.1998, dalla Corte d'appello di Firenze, che rigettava il reclamo del ND. Osservava in particolare la Corte - per quanto rileva in questa sede - che era infondata l'eccezione d'improcedibilità avanzata dal reclamante, emergendo inequivocabilmente dall'intestazione, dal contesto e dalle conclusioni del ricorso l'intento della KI di ottenere la dichiarazione di ammissibilità dell'azione, e non la pronuncia di merito di paternità naturale del ND. Avverso tale decreto RG ND propone ricorso, cui resiste EN KI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 274 c.c., vizio di extrapetizione ed insufficiente motivazione, ripropone l'eccezione d'improcedibilità della domanda, rigettata dalla Corte d'appello.
Assume il ricorrente che la KI aveva erroneamente promosso azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ai sensi dell'art. 269 c.c., senza il preventivo esperimento della fase di ammissibilità prevista dall'art. 274 c.c., avente natura di procedimento distinto ed autonomo rispetto alla successiva fase di merito.
Tanto risulterebbe - ad avviso del ricorrente - dalla lettera dell'atto introduttivo, volto ad ottenere "la dichiarazione giudiziale di paternità", e contenente richieste istruttorie (analisi ematologiche e/o genetiche) riservate alla successiva indagine sul merito della domanda.
Sostiene quindi il ricorrente che, nel dichiarare l'ammissibilità dell'azione, la Corte d'appello ha pronunciato "extra petita", motivando inoltre la propria decisione con un iter argomentativo viziato di illogicità.
Le censure sono infondate.
Come la Corte d'appello ha chiaramente puntualizzato, la KI ha inequivocabilmente agito per ottenere la dichiarazione di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale della figlia minore IS, che intendeva promuovere nei confronti del ND.
Ciò si desume: a) dalla forma e dall'intestazione dell'atto, letteralmente intitolato "Ricorso ex art. 274 c.c. per la dichiarazione giudiziale di paternità", che non può se non riferirsi alla fase di ammissibilità dell'azione, la quale, ai sensi dell'art. 274 c.c., si instaura "su ricorso di chi intende promuovere l'azione"; b) dalle conclusioni del ricorso, ove si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità "previa declaratoria di piena ammissibilità dell'azione promossa"; c) dal contesto del ricorso, dal quale si evince come le circostanze enunciate e la documentazione prodotta abbiano lo scopo di fornire "fatti precisi e concordanti a supporto del giudizio di ammissibilità dell'azione". Nè gli argomenti avanzati in questa sede dal ND valgono a smentire tale indiscutibile conclusione.
I riferimenti, infatti, all'intento di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità sono l'evidente esplicitazione dello scopo finale cui l'azione tende, così come l'istanza di ammissione di mezzi istruttori, ivi comprese le analisi ematologiche e genetiche, si inserisce nella necessaria dimostrazione della serietà della domanda, nel quadro di quella "giustificabilità" dell'azione, che rappresenta appunto l'ambito della fase di ammissibilità. In ogni caso - come ben evidenziato dalla Corte d'appello se nel ricorso sono contenute anche istanze istruttorie e richieste conclusive più propriamente concernenti la fase di merito (come la conclusiva richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità) ciò comporta soltanto l'inammissibilità di tali istanze e richieste, ma certamente non l'improcedibilità del ricorso, chiaramente rivolto alla declaratoria di ammissibilità.
Nessun vizio di violazione di legge o extrapetizione è quindi ravvisabile, avendo la Corte d'appello - come in precedenza il Tribunale - esattamente pronunciato in base al ricorso proposto, rettamente qualificato, con motivazione puntuale e corretta, quale ricorso per ottenere la dichiarazione d'ammissibilità dell'azione. Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 2.629.100, di cui 2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999