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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT RI ME, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero RG. 1265/2024 Lavoro e Previdenza promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Massimo Mancusi;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difes dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito laddove sono stati ritenuti insussistenti i requisiti di carattere sanitario previsti per fruire della indennità di accompagnamento;
conveniva, pertanto, in giudizio l' chiedendo la rinnovazione della perizia medico-legale e CP_1
l'accertamento del diritto azionato.
L' nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso essendo carenti i requisiti per la CP_1 concessione del beneficio richiesto.
Pur ritenendo ampiamente esauriente e convincente l'apparato argomentativo motivazionale speso dal CTU nell'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, il
Tribunale acquisiva documentazione sanitaria di formazione successiva al deposito del predetto elaborato e disponeva un supplemento peritale volto a verificare unicamente se tale certificazione sopravvenuta attestasse un aggravamento delle condizioni sanitarie della perizianda, idoneo ad integrare il presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Eseguito il supplemento di perizia, all'udienza di cui in epigrafe, celebrata con modalità di trattazione cartolare, la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
La domanda non merita accoglimento.
Anche all'esito dell'implementazione peritale il CTU -dott. - ha avuto modo di Persona_1 rilevare quanto segue:
“Ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso femminile, nato il [...], affetto da: “Gozzo tiroideo in terapia, cardiopatia ischemica, osteoartrosi generalizzata a moderato impegno funzionale”. Per quanto riguarda, pertanto, la natura del quesito rivoltomi dall'Illustrissimo Magistrato, occorre ricordare che l'art. 1 della Legge
11/2/1980 n. 18, prevede l'aiuto di un accompagnatore per l'ultrasessantacinquenne che non sia in grado di deambulare ovvero abbisogni di assistenza continuata per attendere agli atti della vita quotidiana, a causa delle infermità di cui è portatore. Nell'avverarsi di una delle due fattispecie viene concessa una indennità definita "di accompagnamento".
Per quanto riguarda la fattispecie se il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, occorre subito precisare che l'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali non ha messo in evidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e/o periferico e/o locomotore tali da far presupporre una riduzione o, addirittura, la perdita della capacità di deambulare per patologie di natura organica. Infatti tutti i movimenti dei vari segmenti scheletrici ed il loro coordinamento centrale sono complessivamente utili per cui gli atti di locomotricità e di semplici manipolazione appaiono conservati. Il soggetto può procedere liberamente, anche se con cautela;
riesce a salire e scendere le scale, è salva la funzione prensile e l'equilibrio; non si ravvedono elementi disfunzionali di qualità ed entità tale da configurare un rischio incombente e concreto di caduta.
Per quel che attiene, poi, se il soggetto sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la necessità di una assistenza continua, sarà bene ricordare che per atti quotidiani della vita la giurisprudenza dominante intende quegli atti più semplici ed elementari propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo. Così debbono essere considerati tali il provvedere alle necessità primarie della vita autonoma come la possibilità di ottenere una adeguata e corretta alimentazione, il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale ed il poter provvedere alla propria incolumità evitando le eventuali situazioni di pericolo. Tutto questo ci fa pensare che il soggetto sia in grado di programmarsi ed autodeterminarsi nel corso della giornata e di reagire di fronte a quelle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni”.
Pertanto alla luce di tali rilievi il perito è così pervenuto a rassegnare le seguenti conclusioni medico legali: "Esaminata la documentazione sanitaria sopravvenuta depositata in data 20.05.2024, ritengo di dovere affermare che il quadro patologico sofferto dalla parte istante non ha subito un aggravamento tale da integrare le condizioni sanitarie prescritte per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”
L'elaborato peritale, dunque, considerato nella sua versione a questo punto integrata, appare molto ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
Preme infatti evidenziare come il discostamento dalle risultanze diagnostiche veicolate da esame di altri specialisti non implichi in sé una contraddizione della relazione peritale, atteso che il consulente tecnico d'Ufficio è chiamato a valutare in piena autonomia il quadro medico-legale che sottende alla controversia, rimanendo vincolato -quando chiede ed ottiene l'autorizzazione ad avvalersi di esami compiuti da altri tecnici- ai soli dati obiettivi riscontrati clinicamente e strumentalmente e non certo alle interpretazioni diagnostiche e valutative che di questi elementi hanno dato altri specialisti.
Nel caso di specie, quindi, il giudizio peritale appare ancorato alle risultanze dell'esame obiettivo condotto dallo stesso CTU.
La documentazione medica successiva, acquisita agli atti previa autorizzazione, in relazione ai punti nodali già vagliati dal perito di ufficio, non adduce alcun elemento di significativa novità in termini di aggravamento delle patologie denunciate.
Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante sia nella fase di ATPO e sia nella presente fase di merito, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
La disciplina codicistica dello svolgimento dell'incarico peritale offre alle parti specifici strumenti di intervento per consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti e -si badi- di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni. In conclusione, sulla base dei risultati degli ulteriori approfondimenti peritali, condivisi dal giudicante in quanto esaurienti e convincenti, deve concludersi per il rigetto del ricorso in opposizione e per la conferma della insussistenza del requisito sanitario prescritto per l'indennità di accompagnamento.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' resistente e si liquidano come da CP_2 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze di cui all'accertamento tecnico preventivo R.G. 1893/23, dichiarando che la parte ricorrente NON è in possesso dei requisiti sanitari richiesti per beneficiare della indennità di accompagnamento;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica integrativa espletata, CP_1 liquidate come da separato decreto.
Latina data del deposito
Il Giudice
RT RI ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT RI ME, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero RG. 1265/2024 Lavoro e Previdenza promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Massimo Mancusi;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difes dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito laddove sono stati ritenuti insussistenti i requisiti di carattere sanitario previsti per fruire della indennità di accompagnamento;
conveniva, pertanto, in giudizio l' chiedendo la rinnovazione della perizia medico-legale e CP_1
l'accertamento del diritto azionato.
L' nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso essendo carenti i requisiti per la CP_1 concessione del beneficio richiesto.
Pur ritenendo ampiamente esauriente e convincente l'apparato argomentativo motivazionale speso dal CTU nell'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, il
Tribunale acquisiva documentazione sanitaria di formazione successiva al deposito del predetto elaborato e disponeva un supplemento peritale volto a verificare unicamente se tale certificazione sopravvenuta attestasse un aggravamento delle condizioni sanitarie della perizianda, idoneo ad integrare il presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Eseguito il supplemento di perizia, all'udienza di cui in epigrafe, celebrata con modalità di trattazione cartolare, la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
La domanda non merita accoglimento.
Anche all'esito dell'implementazione peritale il CTU -dott. - ha avuto modo di Persona_1 rilevare quanto segue:
“Ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso femminile, nato il [...], affetto da: “Gozzo tiroideo in terapia, cardiopatia ischemica, osteoartrosi generalizzata a moderato impegno funzionale”. Per quanto riguarda, pertanto, la natura del quesito rivoltomi dall'Illustrissimo Magistrato, occorre ricordare che l'art. 1 della Legge
11/2/1980 n. 18, prevede l'aiuto di un accompagnatore per l'ultrasessantacinquenne che non sia in grado di deambulare ovvero abbisogni di assistenza continuata per attendere agli atti della vita quotidiana, a causa delle infermità di cui è portatore. Nell'avverarsi di una delle due fattispecie viene concessa una indennità definita "di accompagnamento".
Per quanto riguarda la fattispecie se il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, occorre subito precisare che l'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali non ha messo in evidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e/o periferico e/o locomotore tali da far presupporre una riduzione o, addirittura, la perdita della capacità di deambulare per patologie di natura organica. Infatti tutti i movimenti dei vari segmenti scheletrici ed il loro coordinamento centrale sono complessivamente utili per cui gli atti di locomotricità e di semplici manipolazione appaiono conservati. Il soggetto può procedere liberamente, anche se con cautela;
riesce a salire e scendere le scale, è salva la funzione prensile e l'equilibrio; non si ravvedono elementi disfunzionali di qualità ed entità tale da configurare un rischio incombente e concreto di caduta.
Per quel che attiene, poi, se il soggetto sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la necessità di una assistenza continua, sarà bene ricordare che per atti quotidiani della vita la giurisprudenza dominante intende quegli atti più semplici ed elementari propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo. Così debbono essere considerati tali il provvedere alle necessità primarie della vita autonoma come la possibilità di ottenere una adeguata e corretta alimentazione, il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale ed il poter provvedere alla propria incolumità evitando le eventuali situazioni di pericolo. Tutto questo ci fa pensare che il soggetto sia in grado di programmarsi ed autodeterminarsi nel corso della giornata e di reagire di fronte a quelle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni”.
Pertanto alla luce di tali rilievi il perito è così pervenuto a rassegnare le seguenti conclusioni medico legali: "Esaminata la documentazione sanitaria sopravvenuta depositata in data 20.05.2024, ritengo di dovere affermare che il quadro patologico sofferto dalla parte istante non ha subito un aggravamento tale da integrare le condizioni sanitarie prescritte per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”
L'elaborato peritale, dunque, considerato nella sua versione a questo punto integrata, appare molto ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
Preme infatti evidenziare come il discostamento dalle risultanze diagnostiche veicolate da esame di altri specialisti non implichi in sé una contraddizione della relazione peritale, atteso che il consulente tecnico d'Ufficio è chiamato a valutare in piena autonomia il quadro medico-legale che sottende alla controversia, rimanendo vincolato -quando chiede ed ottiene l'autorizzazione ad avvalersi di esami compiuti da altri tecnici- ai soli dati obiettivi riscontrati clinicamente e strumentalmente e non certo alle interpretazioni diagnostiche e valutative che di questi elementi hanno dato altri specialisti.
Nel caso di specie, quindi, il giudizio peritale appare ancorato alle risultanze dell'esame obiettivo condotto dallo stesso CTU.
La documentazione medica successiva, acquisita agli atti previa autorizzazione, in relazione ai punti nodali già vagliati dal perito di ufficio, non adduce alcun elemento di significativa novità in termini di aggravamento delle patologie denunciate.
Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante sia nella fase di ATPO e sia nella presente fase di merito, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
La disciplina codicistica dello svolgimento dell'incarico peritale offre alle parti specifici strumenti di intervento per consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti e -si badi- di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni. In conclusione, sulla base dei risultati degli ulteriori approfondimenti peritali, condivisi dal giudicante in quanto esaurienti e convincenti, deve concludersi per il rigetto del ricorso in opposizione e per la conferma della insussistenza del requisito sanitario prescritto per l'indennità di accompagnamento.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' resistente e si liquidano come da CP_2 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze di cui all'accertamento tecnico preventivo R.G. 1893/23, dichiarando che la parte ricorrente NON è in possesso dei requisiti sanitari richiesti per beneficiare della indennità di accompagnamento;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica integrativa espletata, CP_1 liquidate come da separato decreto.
Latina data del deposito
Il Giudice
RT RI ME