Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG N 1572/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1572/2013, tra le seguenti parti:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) in qualità di eredi di
[...] C.F._2 Per_1
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maurizio
[...] C.F._3
Giannattasio e Mike Matticoli, giusta procura in atti;
- attore –
(c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_3 C.F._4
Avv.ti Stefano Cappellu e Marco Costantini.
- convenuto - Oggetto: diritti reali – possesso – trascrizioni
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 23/10/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è
Il fatto può essere sinteticamente ricostruito nei termini che seguono.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 19.11.2013, la Sig.ra Per_1 ha convenuto in giudizio il Sig. chiedendo la condanna di
[...] Parte_3 quest'ultimo alla demolizione delle opere realizzate sulla porzione di terreno sita nel Comune di Isernia alla C.da Marino, e identificata al catasto come foglio 25 particella 502, nonché il risarcimento del danno per la somma di Euro 5000,00.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha rappresentato di essere proprietaria per la quota di 1/16, e di possedere da tempo, della particella n. 502 foglio 25 sito in c.da Colle Marino nel Comune di Isernia e di aver acquisito tale appezzamento per successione dei genitori deceduto nell'anno 1998, e deceduta nell'anno Persona_2 Persona_3
2001.
Ha dedotto che il convenuto, proprietario della particella censita al catasto al foglio 39 particella n. 1, confinante con quella dell'attrice, in data 20.09.2012 ha incaricato un'impresa di movimento terra per eseguire uno sbancamento su una porzione della particella n. 502 foglio 25 e della particella n. 1 del foglio 39 (di esclusiva proprietà del convenuto).
L'attrice ha sostenuto che la piazzola ottenuta dallo sbancamento, ricadrebbe interamente sulla particella 502, nella porzione di terreno di cui è proprietaria. Inoltre, ha affermato che il Sig. dopo lo sbancamento, ha iniziato la Parte_3 costruzione di un muro di pietra alto circa 1 metro e 30 cm e lungo circa 2/2,5 metri ed ha realizzato una gettata di cemento lungo tutta la parte perimetrale della sua abitazione, larga oltre un metro.
La Sig.ra ha contestato che le costruzioni, inclusi il muro di pietra e la gettata di Per_1 cemento, ricadessero interamente sulla sua particella 502. Ha anche dedotto che tali interventi fossero stati eseguiti in violazione delle normative urbanistiche, edilizie e di tutela del territorio e che l'area in questione venisse utilizzata dalla figlia del Sig. e dal marito, come parcheggio. Parte_4
Secondo la ricostruzione della Sig.ra tra giugno e luglio 2013 il convenuto Per_1 avrebbe ulteriormente ampliato la piazzola di circa 50 cm. In data 22.05.2014 si è costituito in giudizio il convenuto, Sig. Parte_3 chiedendo il rigetto delle avverse pretese, affermandosi comproprietario della medesima particella in contestazionne.
Il convenuto ha ammesso di aver provveduto alla sistemazione dell'area, ripristinando un piccolo cordolo di cemento nella zona di contatto tra il terreno e l'edificio, già presente da 40 anni.
Ha anche dichiarato che la particella in questione era stata interamente sbancata negli anni 70, a riprova della predetta circostanza, deduce che negli anni 90 è stato intentato un giudizio dal padre del Sig. contro il Sig. , padre Parte_3 Persona_2 dell'odierna attrice. Nella perizia redatta all'epoca, era emerso proprio che lo sbancamento era stato realizzato, prima del 1998, dai predecessori della Sig.ra Per_1
In data 22.05.2014 si è celebrata la prima udienza di comparizione ed il GOT, Dott. Masotta, sentite le parti, ha concesso i termini ex art. 183 comma VI.
Nell'udienza del 05.02.2015 il Giudice si è riservato sull'ammissione dei mezzi di prova.
In data 07.05.2015, sciolta la riserva, il GOT ha ammesso la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio nominando, quale professionista incaricato, il geometra e autorizzando l'acquisizione del fascicolo riferito al procedimento n. CP_1
2346/2012.
La prova orale articolata ed ammessa non è mai stata espletata.
Nell'udienza del 04.12.2021 si sono costituiti in giudizio i Sig.ri e Parte_1
in qualità di eredi della Sig.ra deceduta il Controparte_2 Persona_1
21.04.2021, che hanno aderito alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Nell'udienza del 6/12/2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal GOP, avv. Masotta.
In data 22/8/2022 il GOP ha disposto la rimessione della causa sul ruolo “ritenuto di dover dare precedenza nelle decisioni ai giudizi con un numero di iscrizione a ruolo precedente e quindi più vetusti”, contestualmente fissando l'udienza del 27/2/2023. IN trale udienza la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione e, dopo il deposito delle comparse conclusionali e repliche è stato adottato il seguente provvedimento: “letti ed esaminati gli atti fissa in prosieguo l'udienza del 13/5/2024 ore 12.30 per comparizione personale delle parti”.
In data 20/3/2024, giusta variazione tabellare urgente per la cessazione dal servizio quale GOP dell'avv. Masotta, il fascicolo è stato riassegnato allo scrivente. che all'udienza del 23.10.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione e ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. OSSERVA
Preliminarmente occorre svolgere alcune considerazioni in rito.
In primo luogo va evidenziato che il precedente titolare del fascicolo ha incaricato un TU di procedere con l'accertamento della proprietà, fra gli altri quesiti posti.
Tale tipo di accertamento non può essere, come noto, demandato ad un TU, non trattandosi di un giudizio di natura tecnica in una materia non di competenza del giudice.
Pertanto la relazione redatta dal TU sul punto non sarà presa in considerazione, quanto agli accertamenti compiuti, ma esclusivamente in termini di acquisizioni documentali.
In secondo luogo, va rilevato che la prova orale articolata dalle parti, ed ammessa nella sua interezza dal GOP, non è mai stata espletata dal precedente titolare del fascicolo. Va sul punto evidenziato che in sede di precisazione delle conclusioni (in ciascuna delle tre udienze di precisazione delle conclusioni celebrate) nessuna delle parti ha insistito espressamente per il completamento dell'istruttoria con l'audizione dei testi.
Va sul punto in ogni caso rilevato che prova orale articolata dalle parti, circa l'uso del fondo, deve ritenersi inammissibile perché dedotta in modo generico e non su specifiche circostanze, se non su elementi non rilevanti ai fini della decisione.
Punto dirimente della controversia si ritiene infatti essere la prova della titolarità del diritto dominicale in capo alle parti in causa.
La parte attrice, affermandosi comproprietaria della particella 502 (come sopra ed in atti meglio identificata), deducendo che il convenuto abbia realizzato opere sul proprio fondo, senza essere a tanto autorizzato, ne ha chiesto la demolizione, domandando altresì di essere risarcita per equivalente della somma di € 5.000,00.
Il convenuto costituendosi, ha resistito alla domanda avversaria deducendo che la parte attrice non sia in realtà comproprietaria del bene, affermandosi egli stesso comproprietario e di aver eseguito lavori sulla particella 502 al fine di evitare danni al proprio immobile (sito nella particella confinante) derivanti da infiltrazioni di acque meteoriche.
Risulta quindi necessario ai fini della decisione della presente controversia preliminarmente accertare gli assetti proprietari inerenti la particella 502.
A tal fine, come detto, le conclusioni rassegnate dal TU (incaricato di tale accertamento da parte del precedente titolare del fascicolo) non possono essere prese in considerazione, in ragione di quanto già detto in precedenza sul punto.
Tale accertamento, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e quella acquista dal TU, a cui le parti non si sono opposte, non può che condurre per entrambe le parti ad una risposta negativa. Ai fini della prova della titolarità del diritto dominicale sull'immobile per cui è causa le parti adducono atti e documenti non idonei allo scopo.
La parte attrice si afferma proprietaria per aver ereditato tale bene dai propri genitori.
Tuttavia, dalle allegazioni documentali risultano trascritte solo denunce di successione, ma nessuna accettazione;
come pure non può ritenersi dimostrata la qualità di chiamata all'eredità della parte, non essendo stato prodotto alcun documento utile a tal fine nel presente fascicolo. Medesime conclusioni si raggiungono per quanto riguarda la posizione del convenuto.
Deve evidenziarsi che, come noto, le risultanze catastali non assumono rilevanza, se non meramente indiziaria, ai fini della prova della proprietà.
Va rilevato che il TU nella sua relazione fa riferimento ad un atto del 1940 (rogato dal Notaio . In tale atto la parte venditrice cede al compratore tutto quanto Per_4 posseduto, senza specificazione alcuna che consenta di stabilire se in tale atto fosse inclusa anche la particella oggetto di giudizio.
Una copia del documento in questione è allegata alla perizia redatta in altro precedente giudizio dal geom. Per_5
Tale atto, oltre ad avere un contenuto generico e non dirimente, non risulta oggetto di trascrizione.
Non risulta esservi nell'atto alcun elemento che consenta di ritenere incluso nel medesimo anche la particella 502, senza tener conto dell'assenza di richiami a precedenti titoli in capo ai venditori, in relazione agli immobili ceduti, diverso dal possesso dichiarato.
A conclusioni non dissimili conduce l'analisi dell'atto di divisione bonaria dell'1989 allegato dalla parte attrice a dimostrazione della proprietà sull'immobile. Trattasi invero di una scrittura privata, non autenticata e non trascritta. Sebbene tale documento contenga un riferimento espresso e preciso al fondo di cui si discute, oggetto appunto di divisione fra le parti del medesimo, non vi è alcuna certezza in ordine alla data del medesimo, né vi sono menzioni di legittimi titoli di proprietà.
Irrilevante ai fini della prova del diritto dominicale deve ritenersi la missiva del 14.07.1995 (allegata alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 di parte attrice) che l'Avv. Ottavio Ferrara inviò al , per conto di per chiedere Persona_2 Parte_5 il permesso, pagando anche una indennità, di passare sulla porzione oggi in contestazione per operare alcuni lavori di risanamento della parete del proprio immobile posta sul confine.
In assenza della prova circa gli assetti proprietari del fondo in questione la domanda avanzata dalla parte attrice non può trovare accoglimento, in ossequio al principio dell'onere della prova, in virtù del quale chi si afferma titolare di un diritto e intende farlo valere in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Inquadrando la vicenda in termini di mero fatto, quindi come uso del fondo, in assenza di titoli legittimi, pur potendosi ritenere che le allegazioni istruttorie consentano di affermare, in via presuntiva, un utilizzo di fatto del fondo, sebbene non sia possibile qualificarlo come possesso o mera detenzione, mancando sul punto specifiche argomentazioni e allegazioni, parimenti si addiviene al rigetto della domanda di parte attrice di demolizione del manufatto e di risarcimento del danno.
Non vi è in atti prova evidente dell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa in via esclusiva a beneficio della parte attrice. In particolare, se la missiva del 1195, cui si è fatto riferimento prima, costituisce un indice del riconoscimento dell'altruità del fondo da parte del mittente della stessa, in assenza di prova documentale dei rapporti di parentela, quindi della qualità di eredi o quantomeno di chiamati all'eredità, fra gli odierni litiganti e i loro presunti danti causa, di tale indizio non può giovarsi nel presente giudizio la parte attrice.
Sul punto appare doveroso evidenziarsi che dei rapporti di parentela, spece ai fini successori, è necessaria prova documentale, non potendosi ricorrere al principio di non contestazione, venendo in rilievo nel caso in esame un fatto costitutivo del diritto controverso.
Carenze probatorie vanno inoltre rilevate in merito al danno subito dalla parte attrice in conseguenza della realizzazione dei lavori da parte del convenuto.
In conclusione le domande della parte attrice non possono trovare accoglimento nel presente giudizio in assenza di prove circa la titolarità di un diritto reale o di un uso di fatto del fondo, come del danno lamentato.
In ordine alle spese del giudizio vanno prese in considerazione diverse circostanze emergenti dagli atti che consentono di disporre l'integrale compensazione.
Al di là della soccombenza della parte attrice, per le ragioni evidenziate in precedenza, deve infatti darsi atto anche del contegno processuale assunto dalla parte convenuta. Anche questa infatti può ritenersi soccombente rispetto alle eccezioni formulate, quale quella di essere comproprietario del bene e di aver svolto i lavori denunciati per impedire alle acque meteoriche di danneggiare il proprio immobile, circostanze che risultano, la prima priva di prova, come detto in precedenza, la seconda smentita dalle produzioni fotografiche, atteso che la realizzazione del muretto a secco risulta aver mutato il precedente stato dei luoghi, in assenza della dichiarata finalità protettiva. Come emerge dagli atti del presente giudizio e dei precedenti procedimenti allegati, risulta che non sia il fondo a costituire fonte di pericolo per l'immobile, ma i difetti di costruzione del medesimo. Tali circostanze si ritengono imporre la integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dai Sig.ri e in Parte_1 Parte_2 qualità di eredi della Sig.ra Persona_1
- compensa le spese di lite e pone le somme liquidate in favore del TU nominato, come liquidate in corso di causa, a carico solidale della parte attrice e della parte convenuta e ciascuno per la metà.
Isernia, 18/6/2025
Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari