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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2024, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITA LIANO
TR IBUNALE DI P ALERMO
Il Giudice nella pers ona del dr. Andrea Illuminati, nell a causa iscritt a al n. 10473 dell 'anno 2023 del ruolo generale ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA
tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. Giovanni Lupo) Parte_4
- at tori -
e
, Societ à che agis ce ai fini del present e atto i n nom e e per cont o di CP_1
e per essa l a Controparte_2 Controparte_3
(avv.t i Marco P es ent i e Margherit a Dom enegotti )
-convenuti -
Conclusi oni: come da verbal e di udienza del 12.3.24
MOT IV I della DEC IS IONE
La presente controversia ha per oggetto l'opposizione all'atto di precetto del
12/5/ 2022, noti fi cato ai si g.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e s ull a scort a di titolo esecutivo stragi udizi ale (Mut uo
[...] Parte_4
Fondi ario del 4/7/ 2008, a rogito Not ai o R ep. 20379, Persona_1 racc. 5636, muni to di form ula esecutiva i n da t a 9/ 9/2008).
A fondamento dell'opposizione proposta, gli attori hanno allegato in punto di fat to:
che in dat a 04/ 07/2008 i si g.ri , Parte_1 Parte_5
, e st ipul avano
[...] Parte_6 Parte_4 con un cont ratto di mutuo di credito Controparte_4 fondiari o e che a garanzi a del capit al e m utuato e degli accessori veniva i scritt a ipot eca sugli imm obi li di propri et à del si g. e dell a Parte_6 si g.ra , ai num eri 40703/7767, presso la Parte_4 Org_1
i P al ermo;
[...]
che il si g. decedeva in data 28/ 10/2012 a P al erm o;
Parte_6
che con ricorso ai sensi dell'art. 702 -bis c.p.c., proposto dinnanzi al Tribunale di Palermo e rubri cat o al RGN. 5487/2020, la in nom e e per cont o CP_1 di e per essa l a chiedeva di Controparte_2 Controparte_5 accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del sig.
1 da part e dei si gnori Parte_6 Parte_4 Parte_1
, e e di disporre che l a ri chiesta
[...] Parte_3 Parte_2 di trascrizione dell'avvenuto acquisto della proprietà dei beni venisse eseguita da CP_2 Controparte_2
che in dat a 20.11.20 il Tribunal e di P al ermo pronunci ava ordi nanz a ex art. 702 - bis c.p.c. con cui accogli eva integralm ent e l a dom anda dell a ri corrente;
che avverso l a s uddett a ordinanz a, gli odi erni att ori proponevano appello innanzi all a Cort e di Appell o di Pal ermo, gi udizio rubri cat o con RGN. 72/ 2021;
che all'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 11/06/2021, il Giudice d'appello, appurato il mancato deposito di note difensive da parte degli appell anti – odi erni att ori , rinviava la causa, ex art . 348 c.p.c. al 25 giugno
2021, assegnando a l le parti t ermine fi no a cinque giorni pri ma di quell a dat a per il deposito tel em ati co delle ri spettive ist anze e/o concl usi oni;
che all'esito dell'udienza del 25/06/2021, la Corte d'Appello di Palermo adita adottava ordinanz a definit ori a del procedim ent o con la qual e, nel prem ett ere
“che l'appellante non ha depositato per via telematica note difensive, né comuni cato il suo eventual e impedimento allo svolgi ment o della suddetta attività per la data odier na, cui l a causa era stata rinviat a ex art. 348 c.p.c., in tal modo manif est ando la persi stenza del suo disi nteresse all a prosecuzi one del presente giudi zio;
che tal e condotta è equiparabile alla mancata compariz ione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 c.p.c.”, dichiarava l'impugnazione improcedi bi l e;
che avverso l'ordinanza del 25/06/2021, i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e proponevano revocazione ex
[...] Parte_3 Parte_4 art . 395, comm a 1, n.3, c.c., giudizi o allo stato ancora pendent e;
che nell e more, vis ti gli esi ti del contenzioso t ra l e part i, la CP_1 noti ficava a Parte_4 Parte_1 Parte_3
e quali eredi di , il titol o esecutivo
[...] Parte_1 Parte_6
(mut uo fondi ario) e, succes sivam ent e, at to di precett o con cui int imava loro il pagamento dell'esposizione debitoria derivante dal medesimo contratto;
Tanto prem esso, gli attori evi denziando il caratt ere pregiudizial e del gi udizio di accertam ento dell a l oro qualit à di eredi di rispet to al pres ent e Parte_6 ove l a dett a qualit à veniva post a a corredo dell a azione esecutiva preannunciat a i n loro danno dall a banca, hanno chi est o l a sospensione del procedim ento (art . 295
c.p.c) i n att es a della definizione del gi udizio revocatorio proposto avvers o l'ordinanza della Corte di Appello del 25.6.21. Nel merito hanno dedotto di non essere eredi del detto , per avere rinunciato all'eredità di costui, e Parte_1 chiesto quindi l'annullamento del precetto loro notificato.
Radi cat asi l a lit e, si è costit uit a la , nq, chi edendo il ri getto dell a CP_1 opposizione ex adver so propost a i n ragione dell a sua rit enut a i nfondat ezza.
Ciò posto, con l a present e opposizione gl i att ori cont est ano la loro qualit à di eredi di debit ore in relazione al cont ratto di mutuo post o a Parte_6 fondam ento della azi one esecutiva preannunciat a in l oro danno da CP_1
2 Inol tre, anche con gli scritt i conclusionali vengono a chiedere l a sospensione ex art . 295 c.p.c. del pres ente gi udizio in att esa dell a defi nizione di quello di accertam e nto della l oro qualit à di eredi di . Parte_6
Ora, all'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria di cui alla citata norm a funge da ost acolo l a circostanza che nel procedimento indi cato dai si g.ri come “pregiudica nte” è già intervenuta decisione di primo Parte_7 grado e che i nolt re è da cost oro st at a propost a revocazi one ordinari a avvers o l a pronunci a di improcedi bilit à res a a defi nizione del gi udizio di appello int rodott o dai medesimi att ori .
In proposito non è superfl uo ramm entare che l'istituto dell a sospensione necessari a del processo, l a cui funzione è st at a sempre t radiz ionalment e ricondott a all'esigenza di evitare il conflitto tra giudicati, ha subito con il tempo un ridim ensionam ent o, con cons eguente att enuazione de l la ril evanz a del princi pio dell'uniformità del giudicato a scapito dei superiori principi costituzionali e sovranazionali che tutelano la ragionevole durata del processo e l'effettività della tutel a giuris dizional e e che t ale indiri zzo rest rittivo si sia progressivam ent e afferm at o nella giurisprudenza di l egi ttimità sino ad essere consacrato dal fondam entale arresto di C ass . civ., S ez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027.
In parti col are, in t ale pronunzi a l e caratt eri sti che essenzi ali della sospensione necessari a ex art icol o 295 cod. proc. civ., vengono ravvisat e non solt anto nel rapporto di pregi udizial ità -dipendenz a t ra causa pregi udi cant e e caus a pregiudi cata, ma anche nello st ato di i ncertezza i n cui il gi udizio su quei fat ti versa.
E' allora agevole intuire, a dire della Corte a Sezioni Unite, come lo stato di incertezz a che ha det erminato l a sospensi one necessaria dell a cont rovers ia pregiudi cata si a desti nat o a venire inevit abil mente meno l addove, nel procedim ento pregiudicant e, venga emessa sent enz a;
ciò: s i a alla luce del di sposto di cui all'articolo 282 cod. proc. civ., che, nel riconoscere la provvisoria esecutivi tà all a s ent enza di prim o grado, det ermina necessari ament e una cesura t ra la posizione delle part i in controversi a tra l oro nel gi udizio di prim o grado e l a situazione in cui l e s tess e parti vengono post e dall a decisi one del giudice di primo grado, che, conos ci uta l a cont roversi a, dichi ara l o st ato del di ritt o tra loro qualifi cando l a ris petti va posizione i n modo di verso da quel lo dell o st at o ori ginari o di lit e e giusti ficando, appunt o, l'esecuzione provvisori a della sentenza di primo grado;
e sia alla luce del disposto di cui all'articolo 337, secondo comma, cod. proc. ci v., che dem anda all a valut azione del gi udi ce della causa pregi udi cat a decidere se mant enere o m eno l a sospensione del processo di cui una dell e parti abbia sollecitato la ripresa, affidandogli la delibazione se l'efficacia e l'autorità dell a sentenza pronunci ata nella causa pregiudi cant e debba ess er e provvisori am ent e ri fiutat a ed i l conseguente pot ere di sospendere il giudizi o s ull a causa pregi udi cata.
Tra le altre successive pronunce che abbracciano l'indirizzo interpretativo fatto propri o dall e Sezi oni Unit e, piace citare, per la chiarezza espositiva, l a pronunci a
3 resa da Cass. ci v., s ez. VI, 9 lugli o 2018, n. 17936, che specifi cam ent e rim arca com e pregiudicant e sia s tato defini to con sent enza non passat a in giudicato, l a sospensione del gi udizi o pr egi udi cat o p uò essere disposta solt ant o ai s ens i dell' art. 33 7, comma 2, c.p.c. , si cché, ove il giudi ce abbia provvedut o ex art. 295
c.p.c., il rel ati vo pr ovvedi mento è ill egi ttimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibi lità, da part e del giudi ce di merit o di nanzi al qual e i l giudi zio andrà riass unto, di un nuovo e moti vat o provvedimento di sos pensione i n base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. >>.
Ritiene il Tribunale che l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della SC e fat to proprio dall a giuris prudenza successiva all a ri chi am ata pronunci a si a pienamente conforme all'interpretazione letterale, sistematica, logica e cost ituzionalm en te orient ata dell 'ordit o norm ativo, dacché:
quanto al primo profilo, la lettera dell'articolo 295 cod. proc. civ., a differenza dell'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., non dispone affatto che la sospensione perduri sino al passaggi o in gi udi cato del la deci sione rel ativa all a causa pregiudi cant e, né dis tingue a seconda che l a sospensi one si a stata dichiarat a quando era gi à st at a oppure non era ancora stat a pronunci at a una decisione nel processo pregiudiziale;
ancora, la lettera dell'articolo 337, secondo comm a, cod. proc. civ., non prevede affatto che l'autorit à dell a sent enz a invocat a i n un diverso processo (ossi a in quell o pregiudi cato) s i riferisca ad una pronunci a dot at a di aut orit à di cosa gi udi cat a formal e e soggett a ai soli mezzi di impugnazione st raordi nari a, quali la revocazione e l'opposizione di terzo;
quanto all'interpretazione sistematica, la recente evoluzione normativa evidenzia in maniera palmare lo sfavore del legislatore verso l'istituto della sospensione del process o, com e si desum e dall e seguenti circostanze:
l'articolo 295 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'articolo 35, l.n. 353 del 1990, ha att enuato il ri ferim ento al nesso di pregi udi zialit à penal e espungendo dal testo il riferimento all'articolo 3 cod. proc. pen., in consonanz a con l 'aut onomi a vol uta dal nuovo codi ce di procedura penal e per le azioni civili restit utori e e risarcitori e, el iminandone il rel ativo riferim ent o nonché quell o rel ati vo al nesso di pregi udizi alit à amminist rativa ed esprimendo così l'evidente disfavore n ei confronti del fenomeno sospens ivo in quant o tal e;
l'articolo 42, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'articolo 6, l.n. 353 del 1990, l addove est ende i l rim edio del regolam ent o necessario di compet enz a ai provvedim ent i che dichiarano la sospensione del processo ex articolo 295 cod. proc. civ., manifesta l'evidente disfavore del legislatore per la collocazione di un procedimento in stato di quiescenza, onde l'opportunità di un immedi ato controllo, t ramit e impugnazione, sull 'esist enza dei presupposti i n diri t to dell a sospensione, così da ovvi are al rischio che l'effettività della tutela giurisdizionale del diritto azionato possa essere vanifi cat a dall a stasi del processo;
4 l'articolo 63, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di controvers ie rel ative ai rapporti di l avoro con l e pubbli che amminist razioni
(gi à arti col o 68 decret o legisl ati vo n. 29 del 1993, come sostitui to prim a dall 'arti col o 33 decreto l egisl ativo n. 546 del 1993 e poi dall 'arti col o 29 decret o legisl ati vo n. 80 del 1998 e suc cessi vamente modi fi cato dall 'arti colo
18 decreto legislativo n. 387 del 1998), esclude che l'impugnazione davanti al gi udi ce amm inis trativo dell 'atto o del provvedim ento amminist rat ivo ril evant e nell a cont roversi a si a causa di sospensi one del processo;
quanto al l'i nt erpret azione l ogi ca, corrett a deve ri tenersi , ai nostri fini, l a valorizzazione dell'articolo 282 cod. proc. civ., che, nel riconoscere la provvisori a es ecutivi tà al la s entenza di primo grado, det ermina necessari am ent e una “cesur a” tra la posizione delle parti in controversia tra loro e la situazione in cui l e stess e vengono poste dall a decisi one del giudice di prim e cure, in quanto l a decisione dell a cont roversi a, pur se con sentenza soggett a ad impugnazione, dichi ara lo stato del di ritto t ra l e parti quali ficando la loro posizione in modo diverso da quello dello st ato ori ginari o di li te, anche considerando il progressivo rest ringersi degli el em ent i di novità suscettibil i di essere int rodotti nel gi udizio di impugnaz ione.
Premesso dunque che l'unica norma applicabile alla fattispecie è quella di cui all'art. 337 c.p.c., va detto che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice non intenda riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenut a sull a questi one rit enut a pregi udi cant e, perché non ne condivide il merito o l e ragioni giusti ficat ri ci (C ass., sez. V I, 1° giugno 2021, n. 15230).
Ebbene, riti ene ques to organo giudicant e non sussi stano moti vi per procedere all a sospensione del pres ent e procedim ento, non ri correndo ragioni per cui di satt endere la decisione assunta con l'ordinanza ex art. 702 - c.p.c., che deve considerarsi senz'altro corretta.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale con la citata ordinanza, “tal i chi amati (gli odierni att o ri - ndr), pur non avendo accettato in maniera espr ess a
l'eredità in morte del congiunto , hanno compiuto atti di Parte_6 gestione incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e in particolare hanno effet tuat o (i n data 24 maggi o 2013 p rotocoll o n. PA0170364) la voltur a catastale relativa all'immobile gravato dalla predetta garanzia ipotecaria, il quale, infatti, a seguito dell'annotazione della relativa denuncia di successione risult a att ual ment e intestato per l a quota di 6/9 a per la Parte_4 quota di 1/ 9 ciascuno a , e ”. Ne è pertanto Parte_1 Pt_3 Parte_2 che “ , nata a [...] il [...] (codice fis cal e Parte_4
), , nata a [...] il 17 f ebbrai o 1972 C.F._1 Parte_3
(codi ce fisc ale ) , nato a [...] ermo il 5 C.F._2 Parte_1 ottobre 1968 (codi ce fiscal e e , nato a [...]F._3 Parte_2
Pal ermo il 2 gennai o 1961 (codi ce fiscale ) hanno accettat o C.F._4 tacitamente l'eredità di nat o a Pal ermo il 4 ottobre 1936 ed Persona_2 ivi deceduto ab i nt es tato i n data 28 ottobre 2012”.
5 Quanto accert at o con la superiore pronuncia non può essere revocato in dubbio al la luce dell e odi erne al legazioni att oree, secondo cui solamente la si gnora Parte_8 avrebbe ri chi est o l a volturazione dell 'im mobil e, di m odo che agli alt ri attori non potrebbe essere contestata alcuna accettazione tacita dell'eredità.
Si tratta di ci rcos tanza all egat a dagli att ori sol am ent e con II^ memori a ex art. 183 co. 6 c.p.c. qua ndo mai prim a di allora era stat o cont estat o quanto dedott o dall a convenut a ci rca la present azione congi unta di t ale ri chi est a di voltura;
t al ché, agli attori è cert am ent e precl us a la possibilit à di fornire una versi one dei fatti diversa da quell a ex advers o offerta e non t empestivament e contest at a, t anto in forza dell a regola posta dall'art. 115, co. 1, c.p.c. (sulla necessità che l'onere di contestazione venga assol to nell a prim a di fesa util e, ossi a successiva al la avversa deduzione difensiva cfr. C as s. c iv. 27 febbrai o 2008 n. 5191; i n senso conform e: Cass. ci v.
21 m aggio 2008 n. 13079).
Si aggiunga che l'allegazione attorea è pure tardiva in quanto introdotta a preclusi oni ass ert ive oramai m aturat e. S ul tem a vale ri chi am are la pronunci a del
Tri bunal e di Reggio Emilia citat a anche dall a part e convenuta, nell a quale vi ene riport ato espress am ente che: “(...) le attività assertive della parte devono trovare la loro sede natur al e e fisiol ogi ca nell' atto di cit azione e nella memori a ex art.
183, co 6, n. 1 c .p.c. «primo termi ne»; quant o invece al la seconda memoria istrutt oria, l e atti vit à as serti ve sono giustificat e uni camente se si t raducano nell a necessit à di r eplicare all e domande ed eccezi oni nuove o modifi cat e dall a contropart e." (cfr. Trib. R eggi o Emili a, S ent enz a n. 37/2023 del 16/01/2023).
Irril evant e, ai fini di es cludere la qualit à di eredi in capo agli attori, risult a inoltre la ci rcost anza che in dat a 15/01/ 2022 i sig.ri e Parte_3 Parte_1
e in dat a 14/04/2022 il si g. abbiano sott oscrit to att o
[...] Parte_2 di rinuncia all'eredità. Per pacifico e condivisibile intendimento giurisprudenziale la regol a dell a ret roattività dell a rinunci a si appl ica solo se i pot enzi ali eredi non hanno compiuto azioni, ricorrenti i nvece nel ca so di speci e, im pli canti l'accet tazi one dell 'eredit à durant e il peri odo che va dall 'apert ura del la successione al m omento dell a ri nunci a (cfr. C ass. Ci v. sez. V I, 23/07/2020 n. 15663, secondo cui: “L'at to di accett azione dell'er edità, i n appli cazi one del p rincipio "semel her es semper heres", è irr evocabil e e comport a in mani era defini t iva l'acquist o della qualit à di er ede, la qual e permane, non solo qualora l'accett ant e intenda revocar e
l'atto di accett azione in pr ecedenza post o in essere, ma anche nell'ipo tesi in cui questi compia un successi vo att o di rinunci a all' eredit à. La regola dell a retroatti vit à della r inuncia deve, inf atti , essere rif erit a all a sola ipot esi in cui nell e more tr a l'apertura dell a successi one e la data dell a rinunci a il chiamat o non abbia ancora posto in es ser e atti idonei ad accettare l'eredit à, e non anche al diverso caso i n cui nell e mor e s ia i nt ervenuta l'accettazione dell'eredità”).
Se dunque gli att ori , in quanto eredi del mutuatari o inadem pi ent e, sono l egittim ati passivi rispett o al l'azi one esecutiva preannunciat a dalla parte mutuant e,
l'opposizione da costoro proposta sul rilievo della sostenuta estraneità alla successi one del parente ri sult a i nfondat a e va ri get tat a.
6 All a luce dell e s uperiori considerazioni, l a part e att rice va condannat a ex art . 91 cpc al pagam ento dell e spes e, liqui dat e – ex DM 55/14 – considerat a l a natura documentale del giudizio, in complessivi € 4.500,00 in favore di ciascuno dei convenuti , oltre oneri e accessori di l egge.
p.q.m.
Il Tribunale, def i niti vam ent e pronunci ando sull a present e controversia, ogni alt ra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
e avverso il precetto loro not if i cato;
Parte_3 Parte_4
condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate €.
4.500,00 per com pet enz e professionali, oltre ad oneri e accessori di l egge .
Pal erm o, 04.06.24
Il Giudice Unico
dr. Andrea Illuminat i
7
IN NOME DEL P OP OLO ITA LIANO
TR IBUNALE DI P ALERMO
Il Giudice nella pers ona del dr. Andrea Illuminati, nell a causa iscritt a al n. 10473 dell 'anno 2023 del ruolo generale ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA
tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. Giovanni Lupo) Parte_4
- at tori -
e
, Societ à che agis ce ai fini del present e atto i n nom e e per cont o di CP_1
e per essa l a Controparte_2 Controparte_3
(avv.t i Marco P es ent i e Margherit a Dom enegotti )
-convenuti -
Conclusi oni: come da verbal e di udienza del 12.3.24
MOT IV I della DEC IS IONE
La presente controversia ha per oggetto l'opposizione all'atto di precetto del
12/5/ 2022, noti fi cato ai si g.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e s ull a scort a di titolo esecutivo stragi udizi ale (Mut uo
[...] Parte_4
Fondi ario del 4/7/ 2008, a rogito Not ai o R ep. 20379, Persona_1 racc. 5636, muni to di form ula esecutiva i n da t a 9/ 9/2008).
A fondamento dell'opposizione proposta, gli attori hanno allegato in punto di fat to:
che in dat a 04/ 07/2008 i si g.ri , Parte_1 Parte_5
, e st ipul avano
[...] Parte_6 Parte_4 con un cont ratto di mutuo di credito Controparte_4 fondiari o e che a garanzi a del capit al e m utuato e degli accessori veniva i scritt a ipot eca sugli imm obi li di propri et à del si g. e dell a Parte_6 si g.ra , ai num eri 40703/7767, presso la Parte_4 Org_1
i P al ermo;
[...]
che il si g. decedeva in data 28/ 10/2012 a P al erm o;
Parte_6
che con ricorso ai sensi dell'art. 702 -bis c.p.c., proposto dinnanzi al Tribunale di Palermo e rubri cat o al RGN. 5487/2020, la in nom e e per cont o CP_1 di e per essa l a chiedeva di Controparte_2 Controparte_5 accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del sig.
1 da part e dei si gnori Parte_6 Parte_4 Parte_1
, e e di disporre che l a ri chiesta
[...] Parte_3 Parte_2 di trascrizione dell'avvenuto acquisto della proprietà dei beni venisse eseguita da CP_2 Controparte_2
che in dat a 20.11.20 il Tribunal e di P al ermo pronunci ava ordi nanz a ex art. 702 - bis c.p.c. con cui accogli eva integralm ent e l a dom anda dell a ri corrente;
che avverso l a s uddett a ordinanz a, gli odi erni att ori proponevano appello innanzi all a Cort e di Appell o di Pal ermo, gi udizio rubri cat o con RGN. 72/ 2021;
che all'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 11/06/2021, il Giudice d'appello, appurato il mancato deposito di note difensive da parte degli appell anti – odi erni att ori , rinviava la causa, ex art . 348 c.p.c. al 25 giugno
2021, assegnando a l le parti t ermine fi no a cinque giorni pri ma di quell a dat a per il deposito tel em ati co delle ri spettive ist anze e/o concl usi oni;
che all'esito dell'udienza del 25/06/2021, la Corte d'Appello di Palermo adita adottava ordinanz a definit ori a del procedim ent o con la qual e, nel prem ett ere
“che l'appellante non ha depositato per via telematica note difensive, né comuni cato il suo eventual e impedimento allo svolgi ment o della suddetta attività per la data odier na, cui l a causa era stata rinviat a ex art. 348 c.p.c., in tal modo manif est ando la persi stenza del suo disi nteresse all a prosecuzi one del presente giudi zio;
che tal e condotta è equiparabile alla mancata compariz ione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 c.p.c.”, dichiarava l'impugnazione improcedi bi l e;
che avverso l'ordinanza del 25/06/2021, i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e proponevano revocazione ex
[...] Parte_3 Parte_4 art . 395, comm a 1, n.3, c.c., giudizi o allo stato ancora pendent e;
che nell e more, vis ti gli esi ti del contenzioso t ra l e part i, la CP_1 noti ficava a Parte_4 Parte_1 Parte_3
e quali eredi di , il titol o esecutivo
[...] Parte_1 Parte_6
(mut uo fondi ario) e, succes sivam ent e, at to di precett o con cui int imava loro il pagamento dell'esposizione debitoria derivante dal medesimo contratto;
Tanto prem esso, gli attori evi denziando il caratt ere pregiudizial e del gi udizio di accertam ento dell a l oro qualit à di eredi di rispet to al pres ent e Parte_6 ove l a dett a qualit à veniva post a a corredo dell a azione esecutiva preannunciat a i n loro danno dall a banca, hanno chi est o l a sospensione del procedim ento (art . 295
c.p.c) i n att es a della definizione del gi udizio revocatorio proposto avvers o l'ordinanza della Corte di Appello del 25.6.21. Nel merito hanno dedotto di non essere eredi del detto , per avere rinunciato all'eredità di costui, e Parte_1 chiesto quindi l'annullamento del precetto loro notificato.
Radi cat asi l a lit e, si è costit uit a la , nq, chi edendo il ri getto dell a CP_1 opposizione ex adver so propost a i n ragione dell a sua rit enut a i nfondat ezza.
Ciò posto, con l a present e opposizione gl i att ori cont est ano la loro qualit à di eredi di debit ore in relazione al cont ratto di mutuo post o a Parte_6 fondam ento della azi one esecutiva preannunciat a in l oro danno da CP_1
2 Inol tre, anche con gli scritt i conclusionali vengono a chiedere l a sospensione ex art . 295 c.p.c. del pres ente gi udizio in att esa dell a defi nizione di quello di accertam e nto della l oro qualit à di eredi di . Parte_6
Ora, all'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria di cui alla citata norm a funge da ost acolo l a circostanza che nel procedimento indi cato dai si g.ri come “pregiudica nte” è già intervenuta decisione di primo Parte_7 grado e che i nolt re è da cost oro st at a propost a revocazi one ordinari a avvers o l a pronunci a di improcedi bilit à res a a defi nizione del gi udizio di appello int rodott o dai medesimi att ori .
In proposito non è superfl uo ramm entare che l'istituto dell a sospensione necessari a del processo, l a cui funzione è st at a sempre t radiz ionalment e ricondott a all'esigenza di evitare il conflitto tra giudicati, ha subito con il tempo un ridim ensionam ent o, con cons eguente att enuazione de l la ril evanz a del princi pio dell'uniformità del giudicato a scapito dei superiori principi costituzionali e sovranazionali che tutelano la ragionevole durata del processo e l'effettività della tutel a giuris dizional e e che t ale indiri zzo rest rittivo si sia progressivam ent e afferm at o nella giurisprudenza di l egi ttimità sino ad essere consacrato dal fondam entale arresto di C ass . civ., S ez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027.
In parti col are, in t ale pronunzi a l e caratt eri sti che essenzi ali della sospensione necessari a ex art icol o 295 cod. proc. civ., vengono ravvisat e non solt anto nel rapporto di pregi udizial ità -dipendenz a t ra causa pregi udi cant e e caus a pregiudi cata, ma anche nello st ato di i ncertezza i n cui il gi udizio su quei fat ti versa.
E' allora agevole intuire, a dire della Corte a Sezioni Unite, come lo stato di incertezz a che ha det erminato l a sospensi one necessaria dell a cont rovers ia pregiudi cata si a desti nat o a venire inevit abil mente meno l addove, nel procedim ento pregiudicant e, venga emessa sent enz a;
ciò: s i a alla luce del di sposto di cui all'articolo 282 cod. proc. civ., che, nel riconoscere la provvisoria esecutivi tà all a s ent enza di prim o grado, det ermina necessari ament e una cesura t ra la posizione delle part i in controversi a tra l oro nel gi udizio di prim o grado e l a situazione in cui l e s tess e parti vengono post e dall a decisi one del giudice di primo grado, che, conos ci uta l a cont roversi a, dichi ara l o st ato del di ritt o tra loro qualifi cando l a ris petti va posizione i n modo di verso da quel lo dell o st at o ori ginari o di lit e e giusti ficando, appunt o, l'esecuzione provvisori a della sentenza di primo grado;
e sia alla luce del disposto di cui all'articolo 337, secondo comma, cod. proc. ci v., che dem anda all a valut azione del gi udi ce della causa pregi udi cat a decidere se mant enere o m eno l a sospensione del processo di cui una dell e parti abbia sollecitato la ripresa, affidandogli la delibazione se l'efficacia e l'autorità dell a sentenza pronunci ata nella causa pregiudi cant e debba ess er e provvisori am ent e ri fiutat a ed i l conseguente pot ere di sospendere il giudizi o s ull a causa pregi udi cata.
Tra le altre successive pronunce che abbracciano l'indirizzo interpretativo fatto propri o dall e Sezi oni Unit e, piace citare, per la chiarezza espositiva, l a pronunci a
3 resa da Cass. ci v., s ez. VI, 9 lugli o 2018, n. 17936, che specifi cam ent e rim arca com e pregiudicant e sia s tato defini to con sent enza non passat a in giudicato, l a sospensione del gi udizi o pr egi udi cat o p uò essere disposta solt ant o ai s ens i dell' art. 33 7, comma 2, c.p.c. , si cché, ove il giudi ce abbia provvedut o ex art. 295
c.p.c., il rel ati vo pr ovvedi mento è ill egi ttimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibi lità, da part e del giudi ce di merit o di nanzi al qual e i l giudi zio andrà riass unto, di un nuovo e moti vat o provvedimento di sos pensione i n base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. >>.
Ritiene il Tribunale che l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della SC e fat to proprio dall a giuris prudenza successiva all a ri chi am ata pronunci a si a pienamente conforme all'interpretazione letterale, sistematica, logica e cost ituzionalm en te orient ata dell 'ordit o norm ativo, dacché:
quanto al primo profilo, la lettera dell'articolo 295 cod. proc. civ., a differenza dell'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., non dispone affatto che la sospensione perduri sino al passaggi o in gi udi cato del la deci sione rel ativa all a causa pregiudi cant e, né dis tingue a seconda che l a sospensi one si a stata dichiarat a quando era gi à st at a oppure non era ancora stat a pronunci at a una decisione nel processo pregiudiziale;
ancora, la lettera dell'articolo 337, secondo comm a, cod. proc. civ., non prevede affatto che l'autorit à dell a sent enz a invocat a i n un diverso processo (ossi a in quell o pregiudi cato) s i riferisca ad una pronunci a dot at a di aut orit à di cosa gi udi cat a formal e e soggett a ai soli mezzi di impugnazione st raordi nari a, quali la revocazione e l'opposizione di terzo;
quanto all'interpretazione sistematica, la recente evoluzione normativa evidenzia in maniera palmare lo sfavore del legislatore verso l'istituto della sospensione del process o, com e si desum e dall e seguenti circostanze:
l'articolo 295 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'articolo 35, l.n. 353 del 1990, ha att enuato il ri ferim ento al nesso di pregi udi zialit à penal e espungendo dal testo il riferimento all'articolo 3 cod. proc. pen., in consonanz a con l 'aut onomi a vol uta dal nuovo codi ce di procedura penal e per le azioni civili restit utori e e risarcitori e, el iminandone il rel ativo riferim ent o nonché quell o rel ati vo al nesso di pregi udizi alit à amminist rativa ed esprimendo così l'evidente disfavore n ei confronti del fenomeno sospens ivo in quant o tal e;
l'articolo 42, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'articolo 6, l.n. 353 del 1990, l addove est ende i l rim edio del regolam ent o necessario di compet enz a ai provvedim ent i che dichiarano la sospensione del processo ex articolo 295 cod. proc. civ., manifesta l'evidente disfavore del legislatore per la collocazione di un procedimento in stato di quiescenza, onde l'opportunità di un immedi ato controllo, t ramit e impugnazione, sull 'esist enza dei presupposti i n diri t to dell a sospensione, così da ovvi are al rischio che l'effettività della tutela giurisdizionale del diritto azionato possa essere vanifi cat a dall a stasi del processo;
4 l'articolo 63, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di controvers ie rel ative ai rapporti di l avoro con l e pubbli che amminist razioni
(gi à arti col o 68 decret o legisl ati vo n. 29 del 1993, come sostitui to prim a dall 'arti col o 33 decreto l egisl ativo n. 546 del 1993 e poi dall 'arti col o 29 decret o legisl ati vo n. 80 del 1998 e suc cessi vamente modi fi cato dall 'arti colo
18 decreto legislativo n. 387 del 1998), esclude che l'impugnazione davanti al gi udi ce amm inis trativo dell 'atto o del provvedim ento amminist rat ivo ril evant e nell a cont roversi a si a causa di sospensi one del processo;
quanto al l'i nt erpret azione l ogi ca, corrett a deve ri tenersi , ai nostri fini, l a valorizzazione dell'articolo 282 cod. proc. civ., che, nel riconoscere la provvisori a es ecutivi tà al la s entenza di primo grado, det ermina necessari am ent e una “cesur a” tra la posizione delle parti in controversia tra loro e la situazione in cui l e stess e vengono poste dall a decisi one del giudice di prim e cure, in quanto l a decisione dell a cont roversi a, pur se con sentenza soggett a ad impugnazione, dichi ara lo stato del di ritto t ra l e parti quali ficando la loro posizione in modo diverso da quello dello st ato ori ginari o di li te, anche considerando il progressivo rest ringersi degli el em ent i di novità suscettibil i di essere int rodotti nel gi udizio di impugnaz ione.
Premesso dunque che l'unica norma applicabile alla fattispecie è quella di cui all'art. 337 c.p.c., va detto che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice non intenda riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenut a sull a questi one rit enut a pregi udi cant e, perché non ne condivide il merito o l e ragioni giusti ficat ri ci (C ass., sez. V I, 1° giugno 2021, n. 15230).
Ebbene, riti ene ques to organo giudicant e non sussi stano moti vi per procedere all a sospensione del pres ent e procedim ento, non ri correndo ragioni per cui di satt endere la decisione assunta con l'ordinanza ex art. 702 - c.p.c., che deve considerarsi senz'altro corretta.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale con la citata ordinanza, “tal i chi amati (gli odierni att o ri - ndr), pur non avendo accettato in maniera espr ess a
l'eredità in morte del congiunto , hanno compiuto atti di Parte_6 gestione incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e in particolare hanno effet tuat o (i n data 24 maggi o 2013 p rotocoll o n. PA0170364) la voltur a catastale relativa all'immobile gravato dalla predetta garanzia ipotecaria, il quale, infatti, a seguito dell'annotazione della relativa denuncia di successione risult a att ual ment e intestato per l a quota di 6/9 a per la Parte_4 quota di 1/ 9 ciascuno a , e ”. Ne è pertanto Parte_1 Pt_3 Parte_2 che “ , nata a [...] il [...] (codice fis cal e Parte_4
), , nata a [...] il 17 f ebbrai o 1972 C.F._1 Parte_3
(codi ce fisc ale ) , nato a [...] ermo il 5 C.F._2 Parte_1 ottobre 1968 (codi ce fiscal e e , nato a [...]F._3 Parte_2
Pal ermo il 2 gennai o 1961 (codi ce fiscale ) hanno accettat o C.F._4 tacitamente l'eredità di nat o a Pal ermo il 4 ottobre 1936 ed Persona_2 ivi deceduto ab i nt es tato i n data 28 ottobre 2012”.
5 Quanto accert at o con la superiore pronuncia non può essere revocato in dubbio al la luce dell e odi erne al legazioni att oree, secondo cui solamente la si gnora Parte_8 avrebbe ri chi est o l a volturazione dell 'im mobil e, di m odo che agli alt ri attori non potrebbe essere contestata alcuna accettazione tacita dell'eredità.
Si tratta di ci rcos tanza all egat a dagli att ori sol am ent e con II^ memori a ex art. 183 co. 6 c.p.c. qua ndo mai prim a di allora era stat o cont estat o quanto dedott o dall a convenut a ci rca la present azione congi unta di t ale ri chi est a di voltura;
t al ché, agli attori è cert am ent e precl us a la possibilit à di fornire una versi one dei fatti diversa da quell a ex advers o offerta e non t empestivament e contest at a, t anto in forza dell a regola posta dall'art. 115, co. 1, c.p.c. (sulla necessità che l'onere di contestazione venga assol to nell a prim a di fesa util e, ossi a successiva al la avversa deduzione difensiva cfr. C as s. c iv. 27 febbrai o 2008 n. 5191; i n senso conform e: Cass. ci v.
21 m aggio 2008 n. 13079).
Si aggiunga che l'allegazione attorea è pure tardiva in quanto introdotta a preclusi oni ass ert ive oramai m aturat e. S ul tem a vale ri chi am are la pronunci a del
Tri bunal e di Reggio Emilia citat a anche dall a part e convenuta, nell a quale vi ene riport ato espress am ente che: “(...) le attività assertive della parte devono trovare la loro sede natur al e e fisiol ogi ca nell' atto di cit azione e nella memori a ex art.
183, co 6, n. 1 c .p.c. «primo termi ne»; quant o invece al la seconda memoria istrutt oria, l e atti vit à as serti ve sono giustificat e uni camente se si t raducano nell a necessit à di r eplicare all e domande ed eccezi oni nuove o modifi cat e dall a contropart e." (cfr. Trib. R eggi o Emili a, S ent enz a n. 37/2023 del 16/01/2023).
Irril evant e, ai fini di es cludere la qualit à di eredi in capo agli attori, risult a inoltre la ci rcost anza che in dat a 15/01/ 2022 i sig.ri e Parte_3 Parte_1
e in dat a 14/04/2022 il si g. abbiano sott oscrit to att o
[...] Parte_2 di rinuncia all'eredità. Per pacifico e condivisibile intendimento giurisprudenziale la regol a dell a ret roattività dell a rinunci a si appl ica solo se i pot enzi ali eredi non hanno compiuto azioni, ricorrenti i nvece nel ca so di speci e, im pli canti l'accet tazi one dell 'eredit à durant e il peri odo che va dall 'apert ura del la successione al m omento dell a ri nunci a (cfr. C ass. Ci v. sez. V I, 23/07/2020 n. 15663, secondo cui: “L'at to di accett azione dell'er edità, i n appli cazi one del p rincipio "semel her es semper heres", è irr evocabil e e comport a in mani era defini t iva l'acquist o della qualit à di er ede, la qual e permane, non solo qualora l'accett ant e intenda revocar e
l'atto di accett azione in pr ecedenza post o in essere, ma anche nell'ipo tesi in cui questi compia un successi vo att o di rinunci a all' eredit à. La regola dell a retroatti vit à della r inuncia deve, inf atti , essere rif erit a all a sola ipot esi in cui nell e more tr a l'apertura dell a successi one e la data dell a rinunci a il chiamat o non abbia ancora posto in es ser e atti idonei ad accettare l'eredit à, e non anche al diverso caso i n cui nell e mor e s ia i nt ervenuta l'accettazione dell'eredità”).
Se dunque gli att ori , in quanto eredi del mutuatari o inadem pi ent e, sono l egittim ati passivi rispett o al l'azi one esecutiva preannunciat a dalla parte mutuant e,
l'opposizione da costoro proposta sul rilievo della sostenuta estraneità alla successi one del parente ri sult a i nfondat a e va ri get tat a.
6 All a luce dell e s uperiori considerazioni, l a part e att rice va condannat a ex art . 91 cpc al pagam ento dell e spes e, liqui dat e – ex DM 55/14 – considerat a l a natura documentale del giudizio, in complessivi € 4.500,00 in favore di ciascuno dei convenuti , oltre oneri e accessori di l egge.
p.q.m.
Il Tribunale, def i niti vam ent e pronunci ando sull a present e controversia, ogni alt ra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
e avverso il precetto loro not if i cato;
Parte_3 Parte_4
condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate €.
4.500,00 per com pet enz e professionali, oltre ad oneri e accessori di l egge .
Pal erm o, 04.06.24
Il Giudice Unico
dr. Andrea Illuminat i
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