Sentenza 8 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/03/2022, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2022
N. 00381/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Favale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Comune di Nardò, Area Funzionale 1 Comune di Nardò, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell'ordinanza del Comune di Nardò (Area Funzionale 1) -OMISSIS-e ricevuta dal Sig. -OMISSIS- il 21.2.18, nella parte in cui il Dirigente ha inteso reiterare l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-non ottemperata;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv. A. Favale per la parte ricorrente;
Considerato che – come riscontrabile dalla documentazione prodotta agli atti – l’ordinanza n. -OMISSIS-, oggetto di azione di annullamento nella “parte in cui reiterava la precedente -OMISSIS-” in virtù della proposizione del presente gravame, risulta essere stata annullata in autotutela dall’Amministrazione intimata con la successiva ordinanza -OMISSIS-;
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, u.c., c.pr.amm., in linea, tra l’altro, con quanto richiesto dal ricorrente con memoria depositata in data 25 gennaio 2022;
Ritenuto, peraltro, che – in applicazione del criterio della soccombenza virtuale – sussistano giusti motivi per condannare il Comune di Nardò al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Nardò al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO