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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/10/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1693/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 1693/2023, tra
, P.I. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Terni, via Guglielmi, n. 27 (domicilio digitale del P.IVA_1 difensore ), e rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Email_1
Fariello, come da procura in atti;
OPPONENTE E
C.F. , quale mandataria della Controparte_1 P.IVA_2
C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia, n. 72, Controparte_2 P.IVA_3 presso lo studio degli avvocati Chiara Scognamiglio e Gianluca Moriani, i quali, unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTA nonchè C.F. , e per essa nella sua qualità di procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_4
C.F. elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_4 P.IVA_5 digitale del difensore ( ) e rappresentata e difesa Email_2 dall'avv.to Pietro Davide Sarti, come da procura in atti;
INTERVENUTA oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 16/09/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto,
[...] notificatole in data 26/07/2023, da parte opposta, Controparte_1 quale mandataria della contenente l'intimazione di pagamento Controparte_2 dell'importo pari ad euro 2.857.015,29 (di cui euro 2.036.488,66 a titolo di rate insolute, euro 627.441,35 a titolo di interessi su rate insolute, euro 192.909,58 a titolo di interessi di mora ed euro 175,50 a titolo di spese insolute), oltre interessi maturati successivamente al 23/03/2023, in relazione all'esposizione debitoria maturata per il mutuo a rogito Notaio Per_1 pagina 1 di 21 rep. n. 48534, racc. n. 29380, in data 19/03/2009, avente ad oggetto l'importo di Per_2 euro 2.300.000,00 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, dichiarare l'inesistenza dell'atto di precetto per nullità/illegittimità/inefficacia del contratto di mutuo, formale o sostanziale e il difetto di legittimazione a procedere della mandante e della mandataria, con condanna di controparte al risarcimento dei danni, contrattuali ed extracontrattuali, ed al pagamento delle spese e compensi di lite. A fondamento delle domande avanzate, richiamate le condizioni contrattuali evincibili dal contratto di mutuo, parte opponente ha formulato i seguenti motivi di opposizione:
-vizi del contratto di mutuo in quanto nell'art. 12 del contatto di mutuo la parte finanziata dichiarava che il contratto era stato stipulato “per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, non di lusso”, laddove, invece, dalla ricostruzione del conto sul quale erano transitati gli accrediti e gli addebiti relativi al mutuo, emergeva chiaramente che con l'operazione del 6/04/2009 la banca aveva erogato la somma di euro 2.289.250,00, addebitando al contempo per l'estinzione di ulteriori rapporti i seguenti importi: 1) euro 717.230,04 per estinzione anticipata del mutuo n. 06/030/06018087/1; 2) euro 20.431,08 per il pagamento delle rate da 5 a 7 del rapporto n. 06/030/06022941/2; 3) euro 317.637,15 per estinzione anticipata del mutuo n. 06/030/06022941/2; 4) euro 517.000,00 per estinzione del c/c ipotecario relativo al rapporto n. 1787; 5) euro 449.707,80 per estinzione anticipata del rapporto n. 9999; che tale circostanza evidenziava che la somma era stata utilizzata “integralmente” per estinguere rapporti finanziari precedenti con difformità rispetto allo scopo “dichiarato dalle parti e contrattualizzato nell'art. 12 del contratto di mutuo”;
-che l'ipoteca era stata concessa per la complessiva somma di euro 3.450.000,00 e dunque su beni di valore prudenzialmente pari a tale importo;
-che erano accadute ulteriori circostanze, “che seppure esterne all'atto notarile”, avevano inciso in maniera irreversibile sulla corretta esecuzione del contratto di mutuo, determinando la nullità dell'azione “azionata con il precetto”, avuto particolare riguardo alle contestazioni relative al conto corrente dedicato, chiuso nel gennaio del 2023 (sul quale era stato concesso un prestito di euro 350.000,00 della durata di 5 anni -estinto come detto nell'agosto del 2008- e ulteriori affidamenti, ridotti al momento dell'erogazione del prestito a complessivi euro 50.000,00 – rapporto trasformato a termine in data 11/10/2011 sino al 30/06/2012) ed al fatto che la provvista per il pagamento delle rate del mutuo era sempre
“provenuta da finanziamenti soci attraverso rimesse sul conto corrente dedicato”; tuttavia, nell'aprile del 2012 la banca aveva utilizzato indebitamente le rimesse del garante Per_3 come da estratti del conto corrente e mastrini contabili, posto che dal 19/04/2012 al
[...]
19/09/2012 le rimesse sul conto corrente per fare fronte al pagamento delle rate del mutuo (per euro 67.000,00) erano state utilizzate non “per l'ammortamento pattuito, ma per altri fini”, ragion per cui -a seguito della denuncia del alla AN d'Italia ed alla banca Pt_1 capogruppo, si era “aperto un lungo carteggio” dal mese di febbraio del 2013, all'esito del quale la banca – dopo aver asserito falsamente di non aver ricevuto le somme- aveva, poi,
“corretto il tiro”, scrivendo nel mese di ottobre del 2013 di aver riesaminato le segnalazioni alla Centrale Rischi e di aver provveduto al rimborso degli interessi illecitamente ed illegittimamente riscossi, “con ciò confessando l'illecito compiuto”, per la somma di euro 2.204,77, condotta illecita che aveva determinato l'applicazione di tassi usurari;
-nullità/illegittimità/inefficacia del contratto di mutuo, per superamento della soglia di finanziabilità in ragione della esistenza di due precedenti vincoli e della necessità per la configurabilità del mutuo fondiario che le ipoteche siano di primo grado ovvero, in caso di pagina 2 di 21 precedenti iscrizioni ipotecarie, che non sia superato il limite di finanziabilità che va determinato mediante la sommatoria dell'importo del nuovo finanziamento al capitale residuo del finanziamento precedente;
nel caso di specie, “l'indicazione dell'ipoteca contenuta in atto” era “pari a € 3.450.000,00” e la perizia di parte avvalorava la stima;
per tale ragione, il limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni avrebbe dovuto essere parametrato sulla sommatoria dell'importo mutuato per euro 2.300.000,00 e dei due mutui indicati in contratto per ulteriori euro 500.000,00 ed euro 500.000,00, nonché degli altri finanziamenti estinti mediante il mutuo per una somma superiore a due milioni di euro (euro 2.001.574,99); concludeva, quindi, nei seguenti termini: “Insomma, la somma erogato avrebbe dovuto essere rapportata all'importo di € 5.301.574,99 e non ai € 2.300.000 effettivamente concessi”, con conseguente nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia di finanziabilità e sua eventuale conversione in finanziamento ipotecario ordinario ovvero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi in difformità rispetto a quanto affermato da Cass., Sez. Un., n. 33719/2022 (ossia Cass., n. 7509/2022 e Cass. n. 1147 del 16/01/2023), esclusione del carattere fondiario del mutuo ipotecario e dei privilegi, sostanziali e processuali, ovvero inefficacia del contratto di mutuo nei confronti “del terzo del danneggiato”;
-che la somma erogata era stata utilizzata integralmente per estinguere rapporti finanziari precedentemente contratti dalla società in totale difformità rispetto allo scopo dichiarato, con configurabilità del mutuo di scopo e declaratoria di nullità per la deviazione dalla finalità cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto, come da giurisprudenza che richiamava;
-che dalla violazione del coefficiente di finanziabilità e dalla violazione dello scopo previsto dall'art. 12 del contratto di mutuo derivava la nullità o, comunque, l'inefficacia con conseguente impossibilità da parte dell'opposta di “godere dei privilegi dettati dall'art. 41 TUB” e, quindi, nullità del precetto poiché “non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo oppure preceduto da un titolo esecutivo nullo o inefficace”;
-errori di calcolo nel pagamento del 28/07/2011 in ragione dell'applicazione di interessi moratori quantificati dalla banca in euro 3.593,40 in luogo dell'importo pari ad euro 3.566,01 ricalcolato dal CTP;
imputazione illecita dei pagamenti per il rientro del fido in luogo del pagamento delle rate del mutuo dal mese di aprile al mese di luglio dell'anno 2012, con conseguente illegittima e gravosa segnalazione alla Centrale Rischi ed illegittima applicazione di interessi moratori sulle rate a scadere, con conseguente valorizzazione da parte del CTP della circostanza secondo la quale alla data del 28/12/2017 il aveva Pt_1 corrisposto la somma di euro 1.196.616,00 (di cui euro 985.920,43 a titolo di quota interessi, euro 201.950,68 a titolo di quota capitale, euro 8.504,89 a titolo di interessi moratori ed euro 240,00 a titolo di spese per incasso rata), alla quale andava aggiunta la somma di euro 4.800,00 versata in data 15/03/2019, con “totale complessivo versato a deconto della posizione debitoria del mutuo” pari ad euro 1.201.416,00;
-nullità del contratto per superamento del tasso soglia antiusura, avuto riguardo al tasso realmente applicato alla fattispecie, con sforamento per le rate da 18 a 24, da 36 a 38 e 96, con addebito di interessi moratori illegittimi per complessivi euro 5.727,97, con nullità di tutti gli interessi pattuiti e, comunque, necessità di ricostruire correttamente il saldo finale mediante l'eliminazione delle singole poste usurarie;
-illegittimità del contratto di mutuo per applicazione della metodologia cd. alla francese con applicazione del tasso di capitalizzazione composta e dell'anatocismo, notoriamente, vietato dal codice civile (art. 1283 c.c.) e dalla legge bancaria (art. 120, co. II, TUB), nonché pagina 3 di 21 di un tasso di interesse reale più elevato di quello pattuito (TAN indicato in contratto pari al 5,70% annuo/ TAE applicato per effetto della capitalizzazione composta pari al 5,935%), con conseguente necessità di determinare il calcolo del piano di rientro con il metodo all'italiana, con interessi non dovuti perché frutto dell'illegittimo calcolo anatocistico pari ad euro 504.908,99;
-che il CTP aveva quantificato il debito residuo all'11/11/2019 in misura pari ad euro 1.764.852,18 in luogo del maggior importo quantificato dalla banca in euro 2.036.488,66,
“con un risparmio di spesa in favore del di un importo di euro 271.636,48”; Pt_1
-che, quanto agli interessi di mora calcolati sino alla data del 23/03/2023, vi erano stati
“contatti costanti che sembravano essere indirizzati a una positiva conclusione della vicenda, salvo che – dopo aver condotto una lunga e defatigante analisi anche sulle consistenze immobiliari a garanzia del mutuo- ogni trattativa è stata improvvisamente interrotta”, con violazione della buona fede e apprezzabilità di tale contegno sulla richiesta di interessi moratori, dovendo gli stessi essere “determinati senza tener conto della volontà capricciosa di chi avrebbe il diritto ad esigerli”, con inesigibilità di quelli che avrebbe potuto azionare dal mese di settembre 2017 in ragione dell'inadempimento allegato dal mese di maggio 2017, con conseguente esclusione della debenza dell'importo pari ad euro 192.909,58. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto della sospensiva e della opposizione, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, nonché il rigetto della richiesta risarcitoria;
in subordine, la conversione del mutuo in ipotecario ordinario e la condanna alla restituzione dell'importo pari ad euro 2.300.000,00, oltre interessi legali. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva era generica, essendo riportata solamente nelle conclusioni, e, comunque, infondata alla luce della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione;
-che, come evincibile chiaramente dalle premesse del mutuo, il contratto era stato stipulato per liquidità e, comunque, nel mutuo fondiario non costituiva elemento essenziale la destinazione delle somme mutuate a finalità determinate, nonché, in ogni caso, non ricorreva il requisito essenziale ai fini dell'inquadramento nel mutuo di scopo concernente l'interesse del mutuante alla destinazione delle somme, mentre la dichiarazione contenuta nell'art. 12 del contratto (in tema di oneri fiscali, in ordine alla stipula del contratto per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo) non costituiva una pattuizione ma una mera dichiarazione del mutuatario attinente al solo regime fiscale del contratto, con conseguente irrilevanza delle argomentazioni svolte in ordine ai precedenti finanziamenti e movimenti del conto corrente;
-che il limite di finanziabilità era stato rispettato nel caso di specie, tenuto conto del capitale mutuato (euro 2.300.000,00) e del valore cauzionale dell'immobile (euro 4.378.815,55), dovendosi, comunque, in denegata ipotesi escludere, al contempo, la nullità alla luce dell'orientamento a Sezioni Unite della Suprema Corte;
-che, con riferimento agli errori di calcolo (euro 27,39 in relazione al pagamento del 28/07/2011 ed applicazione di interessi moratori illegittimi per euro 5.727,97), non vi era alcuna nullità, ma, al più, la eventuale rimessione ad un CTU del calcolo effettivo degli interessi applicati;
-che con riferimento all'usura, l'eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori non precludeva l'applicazione degli interessi nella misura di quelli corrispettivi lecitamente pattuiti;
pagina 4 di 21 -che il piano di ammortamento alla francese era legittimo e non determinava alcun fenomeno di anatocismo;
-che, comunque, in denegata ipotesi il mutuo poteva essere convertito ex art. 1424 c.c.;
-che, in subordine, era pacifico l'obbligo della parte mutuataria di restituire il capitale erogato, pari ad euro 2.300.000,00, oltre interessi legali maturati dalle singole erogazioni al saldo. All'esito della prima udienza del 7/05/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza di sospensiva, formulata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione (v. pag. 31, in punto di conclusioni: “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo). Con ordinanza riservata dell'8/06/2025, il giudice respingeva l'istanza di sospensiva e disponeva CTU contabile, con rinvio per conferimento dell'incarico all'ausiliario nominato al 18/09/2024. Conferito l'incarico al CTU a detta udienza, il giudice rinviava per esame elaborato alla data dell'11/02/2025. Con comparsa depositata in data 28/01/2025, interveniva in giudizio Controparte_3 ex art. 111 c.p.c., deducendo di aver acquistato da la posizione per cui è Controparte_2 causa in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco sottoscritto in data 20/12/2024, come da avviso in GU, n. 5, dell'11/01/2025, conferendo mandato alla per la gestione dei crediti. Controparte_4
Nell'eccepire la carenza di legittimazione passiva in relazione ad eventuali domande e pretese di pagamento, ripetizione e risarcimento, faceva proprie nel merito tutte le ragioni di credito, garanzie, domande, deduzioni, contestazioni ed istanze formulate dalla cedente. All'udienza dell'11/02/2025, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza del 6/03/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la decisione all'udienza del 16/09/2025, assegnando termine per il deposito degli scritti conclusionali, e, all'esito, tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, non apparendo necessario il richiamo del CTU a chiarimenti, come richiesto da parte opponente anche negli scritti conclusionali, in virtù delle considerazioni che seguono. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il pagina 5 di 21 proprio convincimento, risultando le ulteriori questioni prospettate dalle parti relative a questioni giuridiche riservate al sindacato giurisdizionale e non demandabili al CTU. Va, poi, confermata l'ordinanza in atti che non ha dato ingresso alle ulteriori istanze istruttorie articolate da parte opponente nella misura in cui l'acquisizione della perizia tecnica ex art. 38 TUB non è necessaria all'istruttoria del procedimento in virtù delle considerazioni di cui al punto 2 della presente decisione. Sempre in rito, con riferimento alle deduzioni svolte da parte opponente nella comparsa conclusionale in merito alla assenza di istanza di sospensiva (v. pag. 19: “Il giudice istruttore
… ha emesso lunghissima ordinanza, in cui ha deciso senza alcuna istanza di parte che in fattispecie non fosse possibile sospendere cautelativamente il precetto azionato”), appare opportuno precisare che parte opponente ha formulato detta istanza nell'atto di citazione in opposizione (v. pag. 31, in punto di conclusioni: “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo”), ragion per cui il provvedimento sulla sospensiva è stato adottato su specifica istanza e le doglianze di cui alla comparsa conclusionale in merito alla
“illegittima fase cautelare” (v. pag. 19) appaiono infondate in fatto. Si precisa, inoltre, sempre con riferimento alle ulteriori doglianze espresse nella comparsa conclusionale sul provvedimento che ha respinto la sospensione, che la compiuta e approfondita verifica del fumus boni iuris si imponeva nel caso di specie in ragione della complessità dei motivi di opposizione formulati e dell'elevato valore della controversia. Nel merito, a fronte della complessità dei motivi di opposizione formulati, appare opportuna una separata disamina di ciascuna doglianza.
1.SUL MOTIVO DELLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER MANCATA CORRISPONDENZA DELLA FINALITA' DELL'OPERAZIONE ENUNCIATA IN CONTRATTO. Al riguardo, parte opponente si duole della invocata discrasia tra quanto indicato nell'art. 12 del contratto di mutuo in merito alla finalità perseguita, riguardante “l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, non di lusso”, e quella attuata in concreto emergente dalla ricostruzione del conto di estinzione di rapporti finanziari precedenti (e, in particolare, evidenziando che con l'operazione del 6/04/2009 la banca aveva erogato la somma di euro 2.289.250,00, addebitando al contempo per l'estinzione di ulteriori rapporti i seguenti importi: 1) euro 717.230,04 per estinzione anticipata del mutuo n. 06/030/06018087/1; 2) euro 20.431,08 per il pagamento delle rate da 5 a 7 del rapporto n. 06/030/06022941/2; 3) euro 317.637,15 per estinzione anticipata del mutuo n. 06/030/06022941/2; 4) euro 517.000,00 per estinzione del c/c ipotecario relativo al rapporto n. 1787; 5) euro 449.707,80 per estinzione anticipata del rapporto n. 9999). In fatto, si osserva sul punto che nelle premesse del contratto di mutuo è indicato chiaramente che la somma accordata (per euro 2.300.000,00) viene utilizzata per liquidità (v. pag. 3 del contratto di mutuo in atti: “La parte finanziata dichiara di utilizzare per liquidità”), mentre solo nella parte relativa al regime degli oneri fiscali ossia ai fini del trattamento tributario applicabile la parte finanziata attesta che il finanziamento è contratto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo (v. art. 12 del contratto di mutuo). Dunque, ad avviso di chi scrive la destinazione di parte delle somme erogate (per circa euro 2.022.006,00 a fronte del maggior importo erogato pari ad euro 2.289.250,00) all'estinzione di precedenti finanziamenti, nei termini in cui è stata allegata non consente di ravvisare già in fatto il vizio dedotto da parte opponente, dovendosi rammentare e precisare in diritto che ai fini della configurabilità del mutuo di scopo non è sufficiente la previsione nel contratto di una determinata destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, essendo, pagina 6 di 21 piuttosto, necessario un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per tale scopo (Cass., n. 9838/2021, in motivazione, richiamata da parte opposta;
per la necessità dell'assunzione di un obbligo espresso da parte del mutuatario nei confronti del mutuante in ragione dell'interesse di quest'ultimo ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, v. anche Cass., n. 24699/2017; principio ribadito da Cass., n. 15695/2024; per l'utilizzazione vincolata, v. anche Cass., n. 12123/1990). Né, sotto altra prospettiva ai fini della dedotta nullità del contratto, può assumere rilievo la destinazione, peraltro non integrale, delle somme erogate all'estinzione di precedenti finanziamenti. Al riguardo, va osservato, in termini generali, che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022). Si ritiene, al contempo e con specifico riferimento alla disciplina ex art. 38 TUB, che il mutuo fondiario ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, il quale certamente può essere rappresentato dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca. Si precisa, sul punto, che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme che disciplinano tale istituto impone una specifica destinazione del finanziamento, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto al controllo sulla somma erogata, qualificandosi, invece, nella specificità in funzione della possibilità che il mutuatario presti garanzia ipotecaria (Cass., n. 9511/2007; Cass., n. 317/2001; Cass., n. 4792/2012; Tribunale Cassino, n. 144; Corte di Appello Milano, 20/01/2021; Cass., n. 943/2012; da ultimo, Cass., n. 20552/2020; Corte di Appello Perugia, 400/2025), con conseguente liceità del contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per estinguere esposizione debitorie pregresse verso la banca mutuante (Cass., n. 28663/2013; Cass., n. 19282/2014). Tale impostazione è stata, infine, accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con decisione n. 5841 del 5/03/2025, nella parte in cui ha ribadito che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo “poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario pagina 7 di 21 che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria”, ha escluso che
“l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità o della risoluzione del contratto”, nonché ha precisato che la destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, escludendo che la conoscenza della finalità da parte della banca renda lo scopo comune, e che gli scopi soggettivi che alimentano la volontà dei contraenti rimangono al di fuori della struttura del contratto, ragion per cui “l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante e, quindi, inidoneo ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”. Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato. Nella memoria depositata in data 17/09/2024, parte opponente ha, poi, introdotto ulteriori motivi di opposizione, non tempestivamente formulati nell'atto di citazione, lamentando, per un verso, che “le operazioni di giroconto” per l'estinzione di precedenti passività sarebbe stato eseguito dalla banca “autonomamente” e senza l'autorizzazione del contraente, circostanza questa del tutto priva di riscontri probatori e, comunque, da ritenersi infondata in ragione della mancata opposizione del contraente a tale destinazione delle somme, elemento quest'ultimo da cui si desume all'evidenza la piena consapevolezza e adesione all'operazione, e, per altro verso, che “nessuna dazione di denaro” è stata “mai effettivamente data” alla società, richiamando il precedente della giurisprudenza della Suprema Corte n. 12007/2004. A prescindere dalla valutazione della tardività di quest'ultimo motivo, non esaminato dall'ordinanza sulla sospensiva perché formulato successivamente alla sua adozione (ordinanza depositata in data 8/06/2024/motivo articolato nella memoria depositata in data17/09/2024), in via assorbente si ritiene che lo stesso sia infondato. Ebbene, ai fini dell'esame della doglianza occorre, in primo luogo, richiamare in fatto le previsioni del contratto di mutuo in questione sul punto: “La AN … concede a titolo di mutuo ai sensi dell'art. 38 e seguenti del TU, alla parte finanziata che accetta … la somma di euro 2.300.000,00 … La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla AN la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto … La AN e la parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la AN a garanzia di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente contratto e dai relativi allegati” (pubblicazione della garanzie reali, corrispondenza della situazione dei beni dichiarata a quella effettiva, adempimento degli obblighi assicurativi etc.). Alla stregua di tali pattuizioni si ritiene, in primo luogo, pienamente rispettato il carattere reale del mutuo, dovendosi richiamare in diritto l'orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte in ordine alla sufficienza della disponibilità giuridica della somma per ritenere assolto detto requisito, e dovendosi specificare che nel caso di specie costituisce circostanza pacifica il successivo svincolo delle somme da parte dell'istituto mutuante, avendo parte opponente allegato la destinazione delle somme -in parte- per estinguere precedenti esposizioni debitorie. In particolare, nel caso in esame, si ritiene che le sopra richiamate pattuizioni contrattuali consentano di ritenere pienamente rispettato il carattere reale del contratto di mutuo (Cass., n. 25632/2017; Cass., n. 25569/2011; Cass., n. 19654/2019), avendo il debitore principale conseguito la disponibilità della somma, destinandola poi a deposito cauzionale - pagina 8 di 21 destinazione che, all'evidenza, presuppone la disponibilità giuridica dell'importo- e, successivamente, ottenendo lo svincolo degli importi, una volta adempiute le obbligazioni assunte dal mutuatario, poi utilizzati in parte per estinguere pregresse esposizioni. Sul punto, si rimanda in diritto alla motivazione della Suprema Corte n. 5654/2023: “la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla AN, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia
o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva. Tale operazione non comporta, dunque, che la AN trattenga le somme concesse a mutuo, ma piuttosto consente che la AN riceva le somme erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia”. Al riguardo, quanto alla natura esecutiva del titolo ex art. 474 c.p.c., occorre valutare in conformità dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza della Suprema Corte, con impostazione che questo giudice condivide, che l'effettiva erogazione, avvenuta al momento della stipula, appare rispettosa della forma dell'atto pubblico, così come la quietanza, a nulla rilevando le vicende successive, avuto particolare riguardo allo svincolo che, ad avviso di chi scrive, non può essere valutato in termini di erogazione, essendo la stessa già avvenuta al momento della stipula (v. disposizioni sopra richiamate;
in diritto, v.; Cass., n. 14214/2023; Cass., n. 9229/2022; Cass., n. 38884/2021; Cass., n. 6174/2020; Cass., n. 25632/2017; conformi nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024; Tribunale di Terni, 19/07/2019, Tribunale Grosseto, 15/02/2020, Tribunale Napoli, 19/02/2020, Tribunale Latina, 14/01/2022, Tribunale di Roma, 16/01/2019, Corte Appello, L'Aquila, 10/08/2023, n. 1251, Tribunale Roma, n. 8731 del 1°/06/2023, Tribunale Lecce, n. 799 del 22/03/2021, Tribunale Nocera Inferiore, n. 894 del 3/05/2023, Tribunale Agrigento, n. 592 del 16/07/2020; si precisa che, sul punto, l'orientamento richiamato da parte opponente -Cass., n. 12007/2024- è, allo stato, minoritario ed è stato superato dalle Sezioni Unite: v. infra). Tale impostazione è stata, da ultimo, accolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico
o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass., Sez. Un., n. 5968 del 6/03/2025). Sul punto, si precisa in fatto che il tenore complessivo del contratto di mutuo non lascia adito ad alcun dubbio in merito all'obbligo di rimborso attuale assunto in tale sede e allo svincolo pagina 9 di 21 delle somme al momento dell'adempimento delle obbligazioni previste (v. contratto di mutuo in atti), di talchè vanno disattese le deduzioni difensive di parte opponente come precisate nella comparsa conclusionale e si deve precisare che la lettura della sentenza delle Sez. Un. (nella parte invocata a sostegno dei propri assunti dalla opponente) non appare condivisibile nella misura in cui non tiene conto che nel caso di specie la disponibilità giuridica della somma è comprovata dalla dichiarazione di quietanza contenuta nel contratto di mutuo e dalla costituzione del deposito (v. considerazione in fatto e in diritto sopra svolte). Si aggiunge che nessuna specifica doglianza è stata svolta da parte opponente con riferimento alle rinegoziazioni del mutuo nell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie (risultando solamente le rinegoziazioni richiamate dalla consulenza di parte di cui al doc. 16 senza alcuna doglianza specifica), né dette rinegoziazioni sono state prodotte in giudizio da parte opponente, come era suo onere ex art. 2697 c.c., ragion per cui le deduzioni difensive di cui alla comparsa conclusionale non consentono di essere accolte poiché in primo luogo tardive e, comunque, relative a circostanze non provate, così come le osservazioni critiche mosse sul punto dal CTP. Si osserva, comunque, che dalle indicazioni contenute nella relazione di parte sopra richiamata non emerge una modifica delle condizioni contrattuali se non relativamente al prolungamento della durata in ragione della sospensione della restituzione della quota di capitale (doc. 16, pag. 13 e seguenti), mentre la deduzione in merito ad “un'ulteriore rinegoziazione di natura privatistica” con applicazione di “un nuovo piano di ammortamento, rimasto sconosciuto al processo” appare tardiva nell'allegazione, ragion per cui non non si condivide quanto affermato da parte opponente in merito al fatto che “la AN sta continuando un'esecuzione illegittima con un titolo del tutto diverso da quello poi divenuto nello svolgersi del rapporto contrattuale” (v. pag. 23 della comparsa conclusionale).
2.NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI FINANZIABILITA' PER LA PRESENZA DI DUE PRECEDENTI VINCOLI E DEI FINANZIAMENTI ESTINTI CON LA SOMMA MUTUATA. Con riferimento alla doglianza riguardante il superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB, in applicazione della ragione più liquida, preme evidenziare che l'art. 38, comma II, d.lgs., n. 385/1993 nella parte in cui prevede detto limite tende a proteggere “l'interesse alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass., Sez. Un., n. 33719/2022; successive conformi Cass., n. 6907/2023; Cass., n. 7949/2023; conforme nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, n. 26 del 15/01/2024 e n. 234 del 9/04/2024; da ultimo nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., n. 11566 del 30/04/2024, in motivazione). Posta la ratio sopra indicata e in coerenza rispetto alla stessa (evidentemente pregiudicata dalla declaratoria di nullità del mutuo), va esclusa la natura di norma imperativa della predetta disposizione e l'inquadramento del limite nell'elemento essenziale del contenuto del contratto, venendo, piuttosto, in rilievo un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito, appunto, della vigilanza prudenziale (nella giurisprudenza di merito v. CA Perugia n. 827 del 28/11/2024 e n. 719 del 18/10/2024). Dunque, la eventuale violazione di tale disposizione, che costituisce norma di natura non imperativa, è insuscettibile di essere apprezzata ai fini della nullità del contratto (Cass., Sez. un. cit.).
pagina 10 di 21 Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, va escluso che l'eventuale superamento di tale soglia sia rilevante al fine dedotto da parte attrice, la cui domanda di nullità sul punto deve conseguentemente essere respinta. Resta da precisare, a fronte delle contestazioni svolte da parte opponente, che la Suprema Corte ha ribadito il principio enunciato dalle Sezioni Unite, con decisioni successive (da ultimo, v. Cass., n. 1720 del 24/01/2025:
“Il superamento della soglia di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale non costituisce un elemento essenziale del contratto;
pertanto, tale superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo”; conformi: Cass., n. 157/2025; Cass., n. 5715 del 4/03/2025). Con riferimento al motivo riguardante l'esistenza di due precedenti vincoli ai fini della esclusione del mutuo fondiario e dell'applicabilità dell'art. 41 TUB, che notoriamente dispensa il creditore dalla notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto, va osservato in fatto che il mutuo in questione dà atto dell'esistenza di un'ipoteca relativa ad altro finanziamento con capitale originario di euro 500.000,00 e di altra ipoteca relativa ad ulteriore finanziamento sempre con capitale originario di euro 500.000,00 (v. pag. 9 del contratto di mutuo in atti). Al contempo, il contratto di mutuo dà atto che “il valore cauzionale dell'immobile costituito in garanzia è di euro 4.378.815,55” (v. pag. 39 del contratto di mutuo). Ciò premesso in fatto, va osservato indiritto che l'ipotesi di mutuo fondiario assistito da un'ipoteca di grado diverso dal primo è espressamente disciplinata dall'art. 38, co. II, d.lgs. n. 385/1993 secondo cui “la AN d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”. Al contempo, la delibera del 22/04/1995 emessa dal CICR, in attuazione della disposizione sopra richiamata, al punto 2 dell'articolo unico prevede che “in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso”. Alla stregua del dato normativo sopra richiamato, la natura di credito fondiario non può ritenersi esclusa nelle ipotesi in cui l'importo erogato dal mutuo fondiario, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, non risulti superiore all'80% del valore del bene (Tribunale Agrigento, 20/06/2016; Tribunale Civitavecchia, n. 1323 del 21/12/2022; Tribunale Perugia, n. 167 del 31/01/2020). Il valore che assume rilievo è quello cauzionale (nella giurisprudenza di merito, v.: Tribunale Ancona, 11/10/2021; Corte d'Appello Torino, 9/04/2021; Tribunale Monza, 26/07/2019; nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., n. 11201/2018). Ciò premesso, nel caso di specie, il valore cauzionale concordemente indicato in contratto, come detto, è pari ad euro 4.378.815,55, il mutuo erogato è pari ad euro 2.300.000,00 e, infine, i capitali dei finanziamenti pregressi erano originariamente pari a complessivi euro 1.000.000,00, a nulla rilevando, contrariamente agli assunti di parte opponente, nella tematica in questione sulla base del chiaro tenore letterale della disposizione i finanziamenti complessivamente estinti con l'operazione di mutuo che non siano indicati nel contratto di mutuo in relazione alla iscrizione di ipoteche.
pagina 11 di 21 Dunque, tenuto conto della sommatoria tra importo mutuato e capitali dei finanziamenti pregressi (euro 3.300.000) e della soglia di finanziabilità (80% di euro 4.378.815,55= 3.503.052,44), il motivo di opposizione formulato. Segue il rigetto di tali doglianze, come complessivamente formulate.
3.ERRORI DI CALCOLO ED USURA. Con riferimento agli errori di calcolo, parte attrice si duole dell'addebito non dovuto in misura pari ad euro 25,39 (in relazione all'erronea applicazione degli interessi moratori nel pagamento del 28/07/2011, avendo la banca addebitato la somma di euro 3.593,40 in luogo del minor importo effettivamente dovuto pari ad euro 3.566,01, come ricalcolato dal CTP), della illegittima applicazione degli interessi moratori dal mese di aprile al mese di luglio dell'anno 2012, i quali non risultano specificamente allegati nell'ammontare, ma, comunque, appaiono di ammontare non elevato alla stregua delle risultanze della CTP (v. pag. 22 e 23, tenuto conto di addebiti nel periodo 19/04-19/10/2012 a titolo di interessi moratori dell'importo complessivo di euro 2.719,72) e del versamento alla data del 28/12/2017 da parte del dell'importo complessivo pari ad euro 1.196.616,00 (di cui euro 985.920,43 Pt_1
a titolo di quota interessi, euro 201.950,68 a titolo di quota capitale, euro 8.504,89 a titolo di interessi moratori ed euro 240,00 a titolo di spese per incasso rata), alla quale andava aggiunta la somma di euro 4.800,00 versata in data 15/03/2019, con “totale complessivo versato a deconto della posizione debitoria del mutuo” pari ad euro 1.201.416,00. Mentre con riferimento all'usura, parte opponente lamenta il superamento del tasso soglia in ragione del tasso applicato nelle rate da 18 a 24, da 36 a 38 e 96, con addebito di interessi moratori illegittimi per complessivi euro 5.727,97, deducendo la nullità di tutti gli interessi pattuiti e, comunque, la necessità di ricostruire correttamente il saldo finale mediante l'eliminazione delle singole poste usurarie. Infine, parte opponente invoca la non debenza degli interessi di mora calcolati sino alla data del 23/03/2023 (per l'importo di euro 192.909,58) in ragione delle trattative esistenti e della mancata richiesta di interessi dall'inadempimento occorso sin dal mese di maggio 2017. Quest'ultima impostazione difensiva non appare condivisibile nella misura in cui, pacifico l'inadempimento, le trattative e la mancata richiesta di interessi dall'inadempimento costituiscono circostanze che non assumono rilievo ai fini della possibilità di configurare la inesigibilità del pagamento di quanto dovuto sulla base delle pattuizioni contrattuali per l'ipotesi di ritardato pagamento. Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023; da ultimo, v. Cass., n. 17137 del 25/06/2025, che in motivazione ha ribadito il principio espresso nelle soprarichiamate decisioni), con impostazione che si condivide, a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla pagina 12 di 21 base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze, modalità che nel caso di specie non risultano allegate in maniera specifica (conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023). Dunque, si ribadisce, in primo luogo secondo quanto già evidenziato nella fase della sospensiva, che nel caso di specie dalla lettura dell'atto di citazione (v. pag. 25) e della CTP, le doglianze non riguardano il momento della pattuizione ma, piuttosto, le rate successive (alcune rate dalla diciottesima in poi: v. pag. 26/28 della CTP). In ogni caso e in via assorbente, la CTU espletata ha accertato che “non è stata riscontrata usura né del tasso corrispettivo né del tasso di mora” (conclusioni di cui a pag. 21; amplius, v. pag. 11 della CTU: “TAEG 5,8984%; Tasso soglia alla data del 19/03/2009=8,09%. Il tasso corrispettivo al momento della sottoscrizione del contratto non è risultato usurario”; pag. 12 della CTU: “Tasso di mora: 8,05%; Tasso soglia di mora: 11,24%. Il tasso di mora al momento della sottoscrizione del contratto non è risultato usurario”). Segue il rigetto del motivo di opposizione. Con riferimento agli invocati errori di calcolo, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che, per un verso, all'esito del ricalcolo degli interessi di mora dovuti per le rate pagate in ritardo il 28/07/2011 (dalla n. 18 alla n. 27) la banca ha addebitato maggiori interessi per euro 219,65 (v. pag. 5 e 6 dell'elaborato), e, per altro verso, con riferimento ai pagamenti eseguiti in data 27/04/2012, 21/05/2012, 19/06/2012 e 19/07/2012, risultano degli accrediti con “la dicitura versamento soci” con periodicità mensile e di ammontare “sostanzialmente equivalenti a quelli delle rate in scadenza” (v. pag. 6 e seguenti dell'elaborato), ragion per cui condivisibile appare l'impostazione difensiva di parte opponente in merito all'intervenuto pagamento e alla mancata destinazione da parte della banca al pagamento del mutuo, con conseguente non debenza degli interessi di mora maturati in misura pari a complessivi euro 236,30 (tenuto conto del fatto che la banca ha addebitato maggiori interessi per euro 2.441,07 ma, poi, a seguito del reclamo del cliente ha rimborsato la somma pari ad euro 2.204,77: v. pag. 8 dell'elaborato). Dunque, risultano somme non dovute nel precetto intimato per complessivi euro 455,95 (euro 219,65+euro 236,30=455,95). Quindi, il CTU ha accertato che, tenuto conto dei minori interessi di mora dovuti, l'esposizione debitoria ammonta ad euro 2.856.559,34 in luogo del maggior importo di euro 2.857.015,29 (v. pag. 22 delle conclusioni della CTU).
4.AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. Anche tale doglianza non appare suscettibile di essere apprezzata ai fini dell'accoglimento dell'opposizione. Sul punto, in fatto si osserva che il contratto di mutuo in questione prevede il tasso fisso del
5,70% nominale annuo, pagabile in via posticipata, nonché la restituzione dell'importo erogato in anni 30 mediante il pagamento di 360 rate mensili posticipate, come da piano di ammortamento allegato al contratto, l'interesse di mora nella misura dell'8,05% e l'ISC indicato nel 5,90%. Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che in tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo.
pagina 13 di 21 Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno dell'anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso indicato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte) e, al contempo, dell'ammortamento alla francese (v. documento di sintesi), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche pagina 14 di 21 una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino,
21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza,
22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta infine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non - necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria” (conforme nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025). La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è
pagina 15 di 21 sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito (chiaramente evincibile dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo che espressamente distingue la composizione della rata in relazione agli interessi e al capitale) non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che
“nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la Par durata del prestito, l' , e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in motivazione;
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 255 del 28/04/2025, che richiama Cass., n. 7382 del 19/03/2025). Con riferimento alle doglianze relative al TAEG, giova, poi, ulteriormente chiarire che il TAEG costituisce un indice che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua del credito concesso. Par Parimenti, funzione informativa ha l' poiché costituisce una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento. Par Dunque, la finalità del TAEG e dell' va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico della operazione (sulla valenza informativa, v. nella giurisprudenza di merito: Tribunale Bologna, n. 34 dell'8/01/2018 e Tribunale di Mantova, sez. II, del 2/05/2017; Tribunale Roma, sez. IX, n. 6951/2017). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022). Orbene, sul punto –in applicazione della ragione più liquida- va osservato che un non Par determinante scostamento tra pattuito ed ISC effettivo, non è suscettibile di integrare violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, in ragione del fatto che l'indicazione contenuta nel documento di sintesi ha, comunque, consentito il Par corretto dispiegarsi della finalità informativa cui l' tende (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, sez. II, n. 183 del 9/01/2018; Tribunale Tivoli 10/01/2023). Ebbene, nel caso di specie, già sulla base dell'allegazione di parte opponente il discostamento appare minimale (in contratto 5,70% annuo/in tesi effettivo applicato 5,935%) e, per tale ragione, è inidoneo a integrare valida contestazione della pretesa anche sotto il profilo della trasparenza bancaria ovvero della pubblicità ingannevole. pagina 16 di 21 In aderenza a tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha, difatti, chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024, n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025). Al riguardo, appare opportuno richiamare, altresì, la recente sentenza della Suprema Corte che in motivazione ha chiarito: “Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_3 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Ne consegue che … l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in Par quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto” (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cass., n. 4597/2023). In conclusione, va ribadito che il minimale scostamento ricorrente nella fattispecie concreta sulla base della stessa allegazione di parte opponente appare irrilevante anche sotto quest'ultimo profilo.
5.SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI PARTE OPPOSTA E DELL'INTERVENUTA. Con riferimento alla questione della titolarità della situazione giuridica soggettiva azionata dal lato attivo, occorre premettere che nell'atto di citazione in opposizione la legittimazione non è stata fatta oggetto di contestazione in maniera specifica, posto che parte opponente ha genericamente affermato sul punto che “ così come la sua mandataria non ha CP_1 CP_2 alcun diritto a procedere ad esecuzione forzata, in quanto sono carenti di legittimazione” (v. pagina 17 di 21 pag. 5 dell'atto di citazione) e, nelle conclusioni, ha chiesto “dichiarare che né Controparte_1
… né la mandataria e procuratrice hanno legittimazione
[...] Controparte_5 di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa”. Sul punto, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo dell'esistenza della cessione o della portata oggettiva della stessa (Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 18797/2021; Cass., n. 3306/2020; sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione). Ebbene nel caso di specie, nonostante la possibilità di accedere con facilità alle informazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato in GU, consultabile sul sito Internet (v. avviso di cessione: “debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
), parte opponente nessuna chiara e specifica contestazione ha Controparte_1 mosso in ordine alla esistenza ed alla portata oggettiva della cessione, avuto particolare riguardo alla inclusione del credito nella cessione in blocco (sul punto, nella giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, che sottolinea la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso). Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene l'odierno giudicante che la titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in lite dal lato attivo in capo alla parte intervenuta deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non essendo stata formulata alcuna specifica contestazione nel rispetto delle preclusioni processuali ad opera della parte opponente, in considerazione delle risultanze documentali ed in ragione della posizione processuale assunta dalla parte opposta interessata. Ad abundantiam, premesso che l'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale (Cass., n. 8213/2012), occorre rilevare che ciò che assume rilievo ai fini della valutazione del motivo di opposizione formulato è che parte opposta nel presente giudizio abbia comprovato la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in lite dal lato attivo, con ciò assolvendo l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Sul punto, vanno svolte le considerazioni che seguono. L'atto di precetto è stato notificato da nella veste di Controparte_1 mandataria e procuratrice della società la quale nel giudizio di opposizione Controparte_2 ha allegato a sostegno della propria legittimazione:
-avviso di cessione, in GU, n. 138 del 23/11/2019, dalla quale risulta che la società
[...] nella veste di cessionaria ha stipulato con (già CP_2 Controparte_6 [...]
già con ciò Controparte_7 Controparte_8 dovendosi ritenere superate le contestazioni svolte sul punto da parte opponente nella comparsa conclusionale) nella veste di cedente un contratto di cessione di crediti in blocco avente ad oggetto i crediti da individuare sulla base dei criteri specificamente enunciati, con la specifica indicazione che “i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.prelios.com
pagina 18 di 21 ovvero rivolgersi a nelle ore di ufficio e di ogni giorno Controparte_1 lavorativo”;
-il titolo esecutivo;
-la procura rilasciata dalla mandante a rep. Controparte_2 Controparte_1
n. 144302, racc. n. 37203. Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023 e Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023). Al riguardo, va richiamato in diritto il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). In particolare, la giurisprudenza di merito, nel precisare che la prova della cessione può essere fornita con documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso in GU ossia nel corso del giudizio, ha efficacemente evidenziato che particolare rilievo deve essere assegnato agli elementi documentali emersi, quali, tra l'altro, la disponibilità del titolo esecutivo (Corte di Appello Perugia, sentenza n. 431 del 22/07/2025). Nel caso di specie sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU e del possesso del titolo in capo alla cessionaria, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso, da mettere in relazione con l'assenza di alcuna contestazione specifica in ordine alla mancata inclusione del credito della cessione nonostante gli elementi messi a disposizione dell'opponente per effettuare ogni opportuna verifica.
pagina 19 di 21 Per quanto concerne, poi, la questione relativa all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB (v. pag. 26 e 27 della comparsa conclusionale), si osserva quando segue. La Suprema Corte ha, sul punto, recentemente chiarito che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla AN d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata). Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide (Cass., n. 14693 del 31/05/2025, che in motivazione ha espressamente richiamato l'orientamento sopra indicato: “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Corte di Appello Firenze, n. 815/2025; Tribunale Macerata, n. 334 e 340/2025; Tribunale Pistoia, n. 664/2024; Corte di Appello Firenze, n. 1529/2024). Da tale impostazione discende il rigetto della doglianza. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla titolarità sostanziale della situazione giuridica dal lato attivo della parte intervenuta, posto che la contestazione svolta sul punto appare manifestamente generica, anche tenuto conto delle produzioni documentali operate a corredo della stessa (v. avviso in GU, part II, n. 5 dell'11/01/2025, attestante la cessione da a tra l'altro ceduti da a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 come da pubblicazione in GU n. 138 del 23/11/2019, parte II) e, in quanto Controparte_2 tale, inidonea ad assurgere a valida contestazione (v. pag. 28 della comparsa conclusionale:
“Si muovono a questa società le stesse eccezioni contestate a anche per quanto di CP_1 ragione”; v. anche contestazione generica di cui al verbale di udienza dell'11/02/2025:
“rileva che non è stato prodotto il contratto di cessione sebbene indicato”), dovendosi, comunque, rilevare che la diretta interessata (ossia parte opposta) nulla ha contestato o dedotto sul punto, ammettendo espressamente la cessione e chiedendo l'estromissione del giudizio (v. pag. 2 della comparsa conclusionale e istanza depositata in data 7/02/2025), la quale tuttavia non viene disposta in mancanza di consenso di tutte le altre parti del giudizio ex art. 111 c.p.c. Infine, i motivi dedotti solamente nella comparsa conclusionale di nullità “per indeterminatezza nell'individuazione dei beni” e “di improcedibilità per difetto di titolarità dei beni pignorati per l'intero capo al dottor , in via assorbente, sono tardivi e Persona_3 per tale ragione inammissibili nella presente sede. Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, alla stregua del quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, posta la veste sostanziale e processuale di pagina 20 di 21 attore di parte opponente, il medesimo non può mutare la domanda – e a maggior ragione introdurre nuove domande – modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento ed il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi diversi da quelli espressi nell'atto introduttivo (Cass., n. 17441/2019; Cass., n. 1328/2011). Dalle considerazioni che precedono, richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la eccessività della somma portata nel precetto non travolge quest'ultimo per l'intero ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (Cass., n. 2160/2013; Cass., n. 5515/2008; Cass., n. 1512/1964), discende che l'opposizione viene accolta limitatamente all'importo di euro 455,95 (v. punto 3 della presente decisione), mentre deve essere respinta con riferimento alle ulteriori contestazioni risultate infondate all'esito del giudizio, così come la domanda risarcitoria formulata, genericamente allegata e non provata alla stregua delle complessive risultanze acquisite. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale, stante l'esiguità della somma riconosciuta come non dovuta, e, per le stesse ragioni, si pongono le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti, anche valutato, quanto alla posizione della opposta, il principio di causalità nella misura in cui l'accertamento è stato, comunque, strumentale a valutare la correttezza degli importi azionati con il precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara la nullità del precetto limitatamente all'importo di euro 455,95; respinge nel resto l'opposizione, accertato il subentro di nel corso del procedimento nella Controparte_3 titolarità del credito;
-condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 12.000,00 in favore di parte opposta e in euro 6.000,00 in favore dell'intervenuta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone le spese della CTU espletata definitivamente a carico solidale delle parti. Così deciso il 10/10/2025 Il giudice Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 1693/2023, tra
, P.I. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Terni, via Guglielmi, n. 27 (domicilio digitale del P.IVA_1 difensore ), e rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Email_1
Fariello, come da procura in atti;
OPPONENTE E
C.F. , quale mandataria della Controparte_1 P.IVA_2
C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia, n. 72, Controparte_2 P.IVA_3 presso lo studio degli avvocati Chiara Scognamiglio e Gianluca Moriani, i quali, unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTA nonchè C.F. , e per essa nella sua qualità di procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_4
C.F. elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_4 P.IVA_5 digitale del difensore ( ) e rappresentata e difesa Email_2 dall'avv.to Pietro Davide Sarti, come da procura in atti;
INTERVENUTA oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 16/09/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto,
[...] notificatole in data 26/07/2023, da parte opposta, Controparte_1 quale mandataria della contenente l'intimazione di pagamento Controparte_2 dell'importo pari ad euro 2.857.015,29 (di cui euro 2.036.488,66 a titolo di rate insolute, euro 627.441,35 a titolo di interessi su rate insolute, euro 192.909,58 a titolo di interessi di mora ed euro 175,50 a titolo di spese insolute), oltre interessi maturati successivamente al 23/03/2023, in relazione all'esposizione debitoria maturata per il mutuo a rogito Notaio Per_1 pagina 1 di 21 rep. n. 48534, racc. n. 29380, in data 19/03/2009, avente ad oggetto l'importo di Per_2 euro 2.300.000,00 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, dichiarare l'inesistenza dell'atto di precetto per nullità/illegittimità/inefficacia del contratto di mutuo, formale o sostanziale e il difetto di legittimazione a procedere della mandante e della mandataria, con condanna di controparte al risarcimento dei danni, contrattuali ed extracontrattuali, ed al pagamento delle spese e compensi di lite. A fondamento delle domande avanzate, richiamate le condizioni contrattuali evincibili dal contratto di mutuo, parte opponente ha formulato i seguenti motivi di opposizione:
-vizi del contratto di mutuo in quanto nell'art. 12 del contatto di mutuo la parte finanziata dichiarava che il contratto era stato stipulato “per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, non di lusso”, laddove, invece, dalla ricostruzione del conto sul quale erano transitati gli accrediti e gli addebiti relativi al mutuo, emergeva chiaramente che con l'operazione del 6/04/2009 la banca aveva erogato la somma di euro 2.289.250,00, addebitando al contempo per l'estinzione di ulteriori rapporti i seguenti importi: 1) euro 717.230,04 per estinzione anticipata del mutuo n. 06/030/06018087/1; 2) euro 20.431,08 per il pagamento delle rate da 5 a 7 del rapporto n. 06/030/06022941/2; 3) euro 317.637,15 per estinzione anticipata del mutuo n. 06/030/06022941/2; 4) euro 517.000,00 per estinzione del c/c ipotecario relativo al rapporto n. 1787; 5) euro 449.707,80 per estinzione anticipata del rapporto n. 9999; che tale circostanza evidenziava che la somma era stata utilizzata “integralmente” per estinguere rapporti finanziari precedenti con difformità rispetto allo scopo “dichiarato dalle parti e contrattualizzato nell'art. 12 del contratto di mutuo”;
-che l'ipoteca era stata concessa per la complessiva somma di euro 3.450.000,00 e dunque su beni di valore prudenzialmente pari a tale importo;
-che erano accadute ulteriori circostanze, “che seppure esterne all'atto notarile”, avevano inciso in maniera irreversibile sulla corretta esecuzione del contratto di mutuo, determinando la nullità dell'azione “azionata con il precetto”, avuto particolare riguardo alle contestazioni relative al conto corrente dedicato, chiuso nel gennaio del 2023 (sul quale era stato concesso un prestito di euro 350.000,00 della durata di 5 anni -estinto come detto nell'agosto del 2008- e ulteriori affidamenti, ridotti al momento dell'erogazione del prestito a complessivi euro 50.000,00 – rapporto trasformato a termine in data 11/10/2011 sino al 30/06/2012) ed al fatto che la provvista per il pagamento delle rate del mutuo era sempre
“provenuta da finanziamenti soci attraverso rimesse sul conto corrente dedicato”; tuttavia, nell'aprile del 2012 la banca aveva utilizzato indebitamente le rimesse del garante Per_3 come da estratti del conto corrente e mastrini contabili, posto che dal 19/04/2012 al
[...]
19/09/2012 le rimesse sul conto corrente per fare fronte al pagamento delle rate del mutuo (per euro 67.000,00) erano state utilizzate non “per l'ammortamento pattuito, ma per altri fini”, ragion per cui -a seguito della denuncia del alla AN d'Italia ed alla banca Pt_1 capogruppo, si era “aperto un lungo carteggio” dal mese di febbraio del 2013, all'esito del quale la banca – dopo aver asserito falsamente di non aver ricevuto le somme- aveva, poi,
“corretto il tiro”, scrivendo nel mese di ottobre del 2013 di aver riesaminato le segnalazioni alla Centrale Rischi e di aver provveduto al rimborso degli interessi illecitamente ed illegittimamente riscossi, “con ciò confessando l'illecito compiuto”, per la somma di euro 2.204,77, condotta illecita che aveva determinato l'applicazione di tassi usurari;
-nullità/illegittimità/inefficacia del contratto di mutuo, per superamento della soglia di finanziabilità in ragione della esistenza di due precedenti vincoli e della necessità per la configurabilità del mutuo fondiario che le ipoteche siano di primo grado ovvero, in caso di pagina 2 di 21 precedenti iscrizioni ipotecarie, che non sia superato il limite di finanziabilità che va determinato mediante la sommatoria dell'importo del nuovo finanziamento al capitale residuo del finanziamento precedente;
nel caso di specie, “l'indicazione dell'ipoteca contenuta in atto” era “pari a € 3.450.000,00” e la perizia di parte avvalorava la stima;
per tale ragione, il limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni avrebbe dovuto essere parametrato sulla sommatoria dell'importo mutuato per euro 2.300.000,00 e dei due mutui indicati in contratto per ulteriori euro 500.000,00 ed euro 500.000,00, nonché degli altri finanziamenti estinti mediante il mutuo per una somma superiore a due milioni di euro (euro 2.001.574,99); concludeva, quindi, nei seguenti termini: “Insomma, la somma erogato avrebbe dovuto essere rapportata all'importo di € 5.301.574,99 e non ai € 2.300.000 effettivamente concessi”, con conseguente nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia di finanziabilità e sua eventuale conversione in finanziamento ipotecario ordinario ovvero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi in difformità rispetto a quanto affermato da Cass., Sez. Un., n. 33719/2022 (ossia Cass., n. 7509/2022 e Cass. n. 1147 del 16/01/2023), esclusione del carattere fondiario del mutuo ipotecario e dei privilegi, sostanziali e processuali, ovvero inefficacia del contratto di mutuo nei confronti “del terzo del danneggiato”;
-che la somma erogata era stata utilizzata integralmente per estinguere rapporti finanziari precedentemente contratti dalla società in totale difformità rispetto allo scopo dichiarato, con configurabilità del mutuo di scopo e declaratoria di nullità per la deviazione dalla finalità cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto, come da giurisprudenza che richiamava;
-che dalla violazione del coefficiente di finanziabilità e dalla violazione dello scopo previsto dall'art. 12 del contratto di mutuo derivava la nullità o, comunque, l'inefficacia con conseguente impossibilità da parte dell'opposta di “godere dei privilegi dettati dall'art. 41 TUB” e, quindi, nullità del precetto poiché “non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo oppure preceduto da un titolo esecutivo nullo o inefficace”;
-errori di calcolo nel pagamento del 28/07/2011 in ragione dell'applicazione di interessi moratori quantificati dalla banca in euro 3.593,40 in luogo dell'importo pari ad euro 3.566,01 ricalcolato dal CTP;
imputazione illecita dei pagamenti per il rientro del fido in luogo del pagamento delle rate del mutuo dal mese di aprile al mese di luglio dell'anno 2012, con conseguente illegittima e gravosa segnalazione alla Centrale Rischi ed illegittima applicazione di interessi moratori sulle rate a scadere, con conseguente valorizzazione da parte del CTP della circostanza secondo la quale alla data del 28/12/2017 il aveva Pt_1 corrisposto la somma di euro 1.196.616,00 (di cui euro 985.920,43 a titolo di quota interessi, euro 201.950,68 a titolo di quota capitale, euro 8.504,89 a titolo di interessi moratori ed euro 240,00 a titolo di spese per incasso rata), alla quale andava aggiunta la somma di euro 4.800,00 versata in data 15/03/2019, con “totale complessivo versato a deconto della posizione debitoria del mutuo” pari ad euro 1.201.416,00;
-nullità del contratto per superamento del tasso soglia antiusura, avuto riguardo al tasso realmente applicato alla fattispecie, con sforamento per le rate da 18 a 24, da 36 a 38 e 96, con addebito di interessi moratori illegittimi per complessivi euro 5.727,97, con nullità di tutti gli interessi pattuiti e, comunque, necessità di ricostruire correttamente il saldo finale mediante l'eliminazione delle singole poste usurarie;
-illegittimità del contratto di mutuo per applicazione della metodologia cd. alla francese con applicazione del tasso di capitalizzazione composta e dell'anatocismo, notoriamente, vietato dal codice civile (art. 1283 c.c.) e dalla legge bancaria (art. 120, co. II, TUB), nonché pagina 3 di 21 di un tasso di interesse reale più elevato di quello pattuito (TAN indicato in contratto pari al 5,70% annuo/ TAE applicato per effetto della capitalizzazione composta pari al 5,935%), con conseguente necessità di determinare il calcolo del piano di rientro con il metodo all'italiana, con interessi non dovuti perché frutto dell'illegittimo calcolo anatocistico pari ad euro 504.908,99;
-che il CTP aveva quantificato il debito residuo all'11/11/2019 in misura pari ad euro 1.764.852,18 in luogo del maggior importo quantificato dalla banca in euro 2.036.488,66,
“con un risparmio di spesa in favore del di un importo di euro 271.636,48”; Pt_1
-che, quanto agli interessi di mora calcolati sino alla data del 23/03/2023, vi erano stati
“contatti costanti che sembravano essere indirizzati a una positiva conclusione della vicenda, salvo che – dopo aver condotto una lunga e defatigante analisi anche sulle consistenze immobiliari a garanzia del mutuo- ogni trattativa è stata improvvisamente interrotta”, con violazione della buona fede e apprezzabilità di tale contegno sulla richiesta di interessi moratori, dovendo gli stessi essere “determinati senza tener conto della volontà capricciosa di chi avrebbe il diritto ad esigerli”, con inesigibilità di quelli che avrebbe potuto azionare dal mese di settembre 2017 in ragione dell'inadempimento allegato dal mese di maggio 2017, con conseguente esclusione della debenza dell'importo pari ad euro 192.909,58. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto della sospensiva e della opposizione, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, nonché il rigetto della richiesta risarcitoria;
in subordine, la conversione del mutuo in ipotecario ordinario e la condanna alla restituzione dell'importo pari ad euro 2.300.000,00, oltre interessi legali. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva era generica, essendo riportata solamente nelle conclusioni, e, comunque, infondata alla luce della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione;
-che, come evincibile chiaramente dalle premesse del mutuo, il contratto era stato stipulato per liquidità e, comunque, nel mutuo fondiario non costituiva elemento essenziale la destinazione delle somme mutuate a finalità determinate, nonché, in ogni caso, non ricorreva il requisito essenziale ai fini dell'inquadramento nel mutuo di scopo concernente l'interesse del mutuante alla destinazione delle somme, mentre la dichiarazione contenuta nell'art. 12 del contratto (in tema di oneri fiscali, in ordine alla stipula del contratto per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo) non costituiva una pattuizione ma una mera dichiarazione del mutuatario attinente al solo regime fiscale del contratto, con conseguente irrilevanza delle argomentazioni svolte in ordine ai precedenti finanziamenti e movimenti del conto corrente;
-che il limite di finanziabilità era stato rispettato nel caso di specie, tenuto conto del capitale mutuato (euro 2.300.000,00) e del valore cauzionale dell'immobile (euro 4.378.815,55), dovendosi, comunque, in denegata ipotesi escludere, al contempo, la nullità alla luce dell'orientamento a Sezioni Unite della Suprema Corte;
-che, con riferimento agli errori di calcolo (euro 27,39 in relazione al pagamento del 28/07/2011 ed applicazione di interessi moratori illegittimi per euro 5.727,97), non vi era alcuna nullità, ma, al più, la eventuale rimessione ad un CTU del calcolo effettivo degli interessi applicati;
-che con riferimento all'usura, l'eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori non precludeva l'applicazione degli interessi nella misura di quelli corrispettivi lecitamente pattuiti;
pagina 4 di 21 -che il piano di ammortamento alla francese era legittimo e non determinava alcun fenomeno di anatocismo;
-che, comunque, in denegata ipotesi il mutuo poteva essere convertito ex art. 1424 c.c.;
-che, in subordine, era pacifico l'obbligo della parte mutuataria di restituire il capitale erogato, pari ad euro 2.300.000,00, oltre interessi legali maturati dalle singole erogazioni al saldo. All'esito della prima udienza del 7/05/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza di sospensiva, formulata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione (v. pag. 31, in punto di conclusioni: “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo). Con ordinanza riservata dell'8/06/2025, il giudice respingeva l'istanza di sospensiva e disponeva CTU contabile, con rinvio per conferimento dell'incarico all'ausiliario nominato al 18/09/2024. Conferito l'incarico al CTU a detta udienza, il giudice rinviava per esame elaborato alla data dell'11/02/2025. Con comparsa depositata in data 28/01/2025, interveniva in giudizio Controparte_3 ex art. 111 c.p.c., deducendo di aver acquistato da la posizione per cui è Controparte_2 causa in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco sottoscritto in data 20/12/2024, come da avviso in GU, n. 5, dell'11/01/2025, conferendo mandato alla per la gestione dei crediti. Controparte_4
Nell'eccepire la carenza di legittimazione passiva in relazione ad eventuali domande e pretese di pagamento, ripetizione e risarcimento, faceva proprie nel merito tutte le ragioni di credito, garanzie, domande, deduzioni, contestazioni ed istanze formulate dalla cedente. All'udienza dell'11/02/2025, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza del 6/03/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la decisione all'udienza del 16/09/2025, assegnando termine per il deposito degli scritti conclusionali, e, all'esito, tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, non apparendo necessario il richiamo del CTU a chiarimenti, come richiesto da parte opponente anche negli scritti conclusionali, in virtù delle considerazioni che seguono. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il pagina 5 di 21 proprio convincimento, risultando le ulteriori questioni prospettate dalle parti relative a questioni giuridiche riservate al sindacato giurisdizionale e non demandabili al CTU. Va, poi, confermata l'ordinanza in atti che non ha dato ingresso alle ulteriori istanze istruttorie articolate da parte opponente nella misura in cui l'acquisizione della perizia tecnica ex art. 38 TUB non è necessaria all'istruttoria del procedimento in virtù delle considerazioni di cui al punto 2 della presente decisione. Sempre in rito, con riferimento alle deduzioni svolte da parte opponente nella comparsa conclusionale in merito alla assenza di istanza di sospensiva (v. pag. 19: “Il giudice istruttore
… ha emesso lunghissima ordinanza, in cui ha deciso senza alcuna istanza di parte che in fattispecie non fosse possibile sospendere cautelativamente il precetto azionato”), appare opportuno precisare che parte opponente ha formulato detta istanza nell'atto di citazione in opposizione (v. pag. 31, in punto di conclusioni: “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo”), ragion per cui il provvedimento sulla sospensiva è stato adottato su specifica istanza e le doglianze di cui alla comparsa conclusionale in merito alla
“illegittima fase cautelare” (v. pag. 19) appaiono infondate in fatto. Si precisa, inoltre, sempre con riferimento alle ulteriori doglianze espresse nella comparsa conclusionale sul provvedimento che ha respinto la sospensione, che la compiuta e approfondita verifica del fumus boni iuris si imponeva nel caso di specie in ragione della complessità dei motivi di opposizione formulati e dell'elevato valore della controversia. Nel merito, a fronte della complessità dei motivi di opposizione formulati, appare opportuna una separata disamina di ciascuna doglianza.
1.SUL MOTIVO DELLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER MANCATA CORRISPONDENZA DELLA FINALITA' DELL'OPERAZIONE ENUNCIATA IN CONTRATTO. Al riguardo, parte opponente si duole della invocata discrasia tra quanto indicato nell'art. 12 del contratto di mutuo in merito alla finalità perseguita, riguardante “l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, non di lusso”, e quella attuata in concreto emergente dalla ricostruzione del conto di estinzione di rapporti finanziari precedenti (e, in particolare, evidenziando che con l'operazione del 6/04/2009 la banca aveva erogato la somma di euro 2.289.250,00, addebitando al contempo per l'estinzione di ulteriori rapporti i seguenti importi: 1) euro 717.230,04 per estinzione anticipata del mutuo n. 06/030/06018087/1; 2) euro 20.431,08 per il pagamento delle rate da 5 a 7 del rapporto n. 06/030/06022941/2; 3) euro 317.637,15 per estinzione anticipata del mutuo n. 06/030/06022941/2; 4) euro 517.000,00 per estinzione del c/c ipotecario relativo al rapporto n. 1787; 5) euro 449.707,80 per estinzione anticipata del rapporto n. 9999). In fatto, si osserva sul punto che nelle premesse del contratto di mutuo è indicato chiaramente che la somma accordata (per euro 2.300.000,00) viene utilizzata per liquidità (v. pag. 3 del contratto di mutuo in atti: “La parte finanziata dichiara di utilizzare per liquidità”), mentre solo nella parte relativa al regime degli oneri fiscali ossia ai fini del trattamento tributario applicabile la parte finanziata attesta che il finanziamento è contratto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo (v. art. 12 del contratto di mutuo). Dunque, ad avviso di chi scrive la destinazione di parte delle somme erogate (per circa euro 2.022.006,00 a fronte del maggior importo erogato pari ad euro 2.289.250,00) all'estinzione di precedenti finanziamenti, nei termini in cui è stata allegata non consente di ravvisare già in fatto il vizio dedotto da parte opponente, dovendosi rammentare e precisare in diritto che ai fini della configurabilità del mutuo di scopo non è sufficiente la previsione nel contratto di una determinata destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, essendo, pagina 6 di 21 piuttosto, necessario un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per tale scopo (Cass., n. 9838/2021, in motivazione, richiamata da parte opposta;
per la necessità dell'assunzione di un obbligo espresso da parte del mutuatario nei confronti del mutuante in ragione dell'interesse di quest'ultimo ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, v. anche Cass., n. 24699/2017; principio ribadito da Cass., n. 15695/2024; per l'utilizzazione vincolata, v. anche Cass., n. 12123/1990). Né, sotto altra prospettiva ai fini della dedotta nullità del contratto, può assumere rilievo la destinazione, peraltro non integrale, delle somme erogate all'estinzione di precedenti finanziamenti. Al riguardo, va osservato, in termini generali, che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022). Si ritiene, al contempo e con specifico riferimento alla disciplina ex art. 38 TUB, che il mutuo fondiario ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, il quale certamente può essere rappresentato dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca. Si precisa, sul punto, che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme che disciplinano tale istituto impone una specifica destinazione del finanziamento, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto al controllo sulla somma erogata, qualificandosi, invece, nella specificità in funzione della possibilità che il mutuatario presti garanzia ipotecaria (Cass., n. 9511/2007; Cass., n. 317/2001; Cass., n. 4792/2012; Tribunale Cassino, n. 144; Corte di Appello Milano, 20/01/2021; Cass., n. 943/2012; da ultimo, Cass., n. 20552/2020; Corte di Appello Perugia, 400/2025), con conseguente liceità del contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per estinguere esposizione debitorie pregresse verso la banca mutuante (Cass., n. 28663/2013; Cass., n. 19282/2014). Tale impostazione è stata, infine, accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con decisione n. 5841 del 5/03/2025, nella parte in cui ha ribadito che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo “poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario pagina 7 di 21 che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria”, ha escluso che
“l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità o della risoluzione del contratto”, nonché ha precisato che la destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, escludendo che la conoscenza della finalità da parte della banca renda lo scopo comune, e che gli scopi soggettivi che alimentano la volontà dei contraenti rimangono al di fuori della struttura del contratto, ragion per cui “l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante e, quindi, inidoneo ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”. Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato. Nella memoria depositata in data 17/09/2024, parte opponente ha, poi, introdotto ulteriori motivi di opposizione, non tempestivamente formulati nell'atto di citazione, lamentando, per un verso, che “le operazioni di giroconto” per l'estinzione di precedenti passività sarebbe stato eseguito dalla banca “autonomamente” e senza l'autorizzazione del contraente, circostanza questa del tutto priva di riscontri probatori e, comunque, da ritenersi infondata in ragione della mancata opposizione del contraente a tale destinazione delle somme, elemento quest'ultimo da cui si desume all'evidenza la piena consapevolezza e adesione all'operazione, e, per altro verso, che “nessuna dazione di denaro” è stata “mai effettivamente data” alla società, richiamando il precedente della giurisprudenza della Suprema Corte n. 12007/2004. A prescindere dalla valutazione della tardività di quest'ultimo motivo, non esaminato dall'ordinanza sulla sospensiva perché formulato successivamente alla sua adozione (ordinanza depositata in data 8/06/2024/motivo articolato nella memoria depositata in data17/09/2024), in via assorbente si ritiene che lo stesso sia infondato. Ebbene, ai fini dell'esame della doglianza occorre, in primo luogo, richiamare in fatto le previsioni del contratto di mutuo in questione sul punto: “La AN … concede a titolo di mutuo ai sensi dell'art. 38 e seguenti del TU, alla parte finanziata che accetta … la somma di euro 2.300.000,00 … La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla AN la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto … La AN e la parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la AN a garanzia di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente contratto e dai relativi allegati” (pubblicazione della garanzie reali, corrispondenza della situazione dei beni dichiarata a quella effettiva, adempimento degli obblighi assicurativi etc.). Alla stregua di tali pattuizioni si ritiene, in primo luogo, pienamente rispettato il carattere reale del mutuo, dovendosi richiamare in diritto l'orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte in ordine alla sufficienza della disponibilità giuridica della somma per ritenere assolto detto requisito, e dovendosi specificare che nel caso di specie costituisce circostanza pacifica il successivo svincolo delle somme da parte dell'istituto mutuante, avendo parte opponente allegato la destinazione delle somme -in parte- per estinguere precedenti esposizioni debitorie. In particolare, nel caso in esame, si ritiene che le sopra richiamate pattuizioni contrattuali consentano di ritenere pienamente rispettato il carattere reale del contratto di mutuo (Cass., n. 25632/2017; Cass., n. 25569/2011; Cass., n. 19654/2019), avendo il debitore principale conseguito la disponibilità della somma, destinandola poi a deposito cauzionale - pagina 8 di 21 destinazione che, all'evidenza, presuppone la disponibilità giuridica dell'importo- e, successivamente, ottenendo lo svincolo degli importi, una volta adempiute le obbligazioni assunte dal mutuatario, poi utilizzati in parte per estinguere pregresse esposizioni. Sul punto, si rimanda in diritto alla motivazione della Suprema Corte n. 5654/2023: “la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla AN, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia
o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva. Tale operazione non comporta, dunque, che la AN trattenga le somme concesse a mutuo, ma piuttosto consente che la AN riceva le somme erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia”. Al riguardo, quanto alla natura esecutiva del titolo ex art. 474 c.p.c., occorre valutare in conformità dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza della Suprema Corte, con impostazione che questo giudice condivide, che l'effettiva erogazione, avvenuta al momento della stipula, appare rispettosa della forma dell'atto pubblico, così come la quietanza, a nulla rilevando le vicende successive, avuto particolare riguardo allo svincolo che, ad avviso di chi scrive, non può essere valutato in termini di erogazione, essendo la stessa già avvenuta al momento della stipula (v. disposizioni sopra richiamate;
in diritto, v.; Cass., n. 14214/2023; Cass., n. 9229/2022; Cass., n. 38884/2021; Cass., n. 6174/2020; Cass., n. 25632/2017; conformi nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024; Tribunale di Terni, 19/07/2019, Tribunale Grosseto, 15/02/2020, Tribunale Napoli, 19/02/2020, Tribunale Latina, 14/01/2022, Tribunale di Roma, 16/01/2019, Corte Appello, L'Aquila, 10/08/2023, n. 1251, Tribunale Roma, n. 8731 del 1°/06/2023, Tribunale Lecce, n. 799 del 22/03/2021, Tribunale Nocera Inferiore, n. 894 del 3/05/2023, Tribunale Agrigento, n. 592 del 16/07/2020; si precisa che, sul punto, l'orientamento richiamato da parte opponente -Cass., n. 12007/2024- è, allo stato, minoritario ed è stato superato dalle Sezioni Unite: v. infra). Tale impostazione è stata, da ultimo, accolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico
o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass., Sez. Un., n. 5968 del 6/03/2025). Sul punto, si precisa in fatto che il tenore complessivo del contratto di mutuo non lascia adito ad alcun dubbio in merito all'obbligo di rimborso attuale assunto in tale sede e allo svincolo pagina 9 di 21 delle somme al momento dell'adempimento delle obbligazioni previste (v. contratto di mutuo in atti), di talchè vanno disattese le deduzioni difensive di parte opponente come precisate nella comparsa conclusionale e si deve precisare che la lettura della sentenza delle Sez. Un. (nella parte invocata a sostegno dei propri assunti dalla opponente) non appare condivisibile nella misura in cui non tiene conto che nel caso di specie la disponibilità giuridica della somma è comprovata dalla dichiarazione di quietanza contenuta nel contratto di mutuo e dalla costituzione del deposito (v. considerazione in fatto e in diritto sopra svolte). Si aggiunge che nessuna specifica doglianza è stata svolta da parte opponente con riferimento alle rinegoziazioni del mutuo nell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie (risultando solamente le rinegoziazioni richiamate dalla consulenza di parte di cui al doc. 16 senza alcuna doglianza specifica), né dette rinegoziazioni sono state prodotte in giudizio da parte opponente, come era suo onere ex art. 2697 c.c., ragion per cui le deduzioni difensive di cui alla comparsa conclusionale non consentono di essere accolte poiché in primo luogo tardive e, comunque, relative a circostanze non provate, così come le osservazioni critiche mosse sul punto dal CTP. Si osserva, comunque, che dalle indicazioni contenute nella relazione di parte sopra richiamata non emerge una modifica delle condizioni contrattuali se non relativamente al prolungamento della durata in ragione della sospensione della restituzione della quota di capitale (doc. 16, pag. 13 e seguenti), mentre la deduzione in merito ad “un'ulteriore rinegoziazione di natura privatistica” con applicazione di “un nuovo piano di ammortamento, rimasto sconosciuto al processo” appare tardiva nell'allegazione, ragion per cui non non si condivide quanto affermato da parte opponente in merito al fatto che “la AN sta continuando un'esecuzione illegittima con un titolo del tutto diverso da quello poi divenuto nello svolgersi del rapporto contrattuale” (v. pag. 23 della comparsa conclusionale).
2.NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI FINANZIABILITA' PER LA PRESENZA DI DUE PRECEDENTI VINCOLI E DEI FINANZIAMENTI ESTINTI CON LA SOMMA MUTUATA. Con riferimento alla doglianza riguardante il superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB, in applicazione della ragione più liquida, preme evidenziare che l'art. 38, comma II, d.lgs., n. 385/1993 nella parte in cui prevede detto limite tende a proteggere “l'interesse alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass., Sez. Un., n. 33719/2022; successive conformi Cass., n. 6907/2023; Cass., n. 7949/2023; conforme nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, n. 26 del 15/01/2024 e n. 234 del 9/04/2024; da ultimo nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., n. 11566 del 30/04/2024, in motivazione). Posta la ratio sopra indicata e in coerenza rispetto alla stessa (evidentemente pregiudicata dalla declaratoria di nullità del mutuo), va esclusa la natura di norma imperativa della predetta disposizione e l'inquadramento del limite nell'elemento essenziale del contenuto del contratto, venendo, piuttosto, in rilievo un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito, appunto, della vigilanza prudenziale (nella giurisprudenza di merito v. CA Perugia n. 827 del 28/11/2024 e n. 719 del 18/10/2024). Dunque, la eventuale violazione di tale disposizione, che costituisce norma di natura non imperativa, è insuscettibile di essere apprezzata ai fini della nullità del contratto (Cass., Sez. un. cit.).
pagina 10 di 21 Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, va escluso che l'eventuale superamento di tale soglia sia rilevante al fine dedotto da parte attrice, la cui domanda di nullità sul punto deve conseguentemente essere respinta. Resta da precisare, a fronte delle contestazioni svolte da parte opponente, che la Suprema Corte ha ribadito il principio enunciato dalle Sezioni Unite, con decisioni successive (da ultimo, v. Cass., n. 1720 del 24/01/2025:
“Il superamento della soglia di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale non costituisce un elemento essenziale del contratto;
pertanto, tale superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo”; conformi: Cass., n. 157/2025; Cass., n. 5715 del 4/03/2025). Con riferimento al motivo riguardante l'esistenza di due precedenti vincoli ai fini della esclusione del mutuo fondiario e dell'applicabilità dell'art. 41 TUB, che notoriamente dispensa il creditore dalla notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto, va osservato in fatto che il mutuo in questione dà atto dell'esistenza di un'ipoteca relativa ad altro finanziamento con capitale originario di euro 500.000,00 e di altra ipoteca relativa ad ulteriore finanziamento sempre con capitale originario di euro 500.000,00 (v. pag. 9 del contratto di mutuo in atti). Al contempo, il contratto di mutuo dà atto che “il valore cauzionale dell'immobile costituito in garanzia è di euro 4.378.815,55” (v. pag. 39 del contratto di mutuo). Ciò premesso in fatto, va osservato indiritto che l'ipotesi di mutuo fondiario assistito da un'ipoteca di grado diverso dal primo è espressamente disciplinata dall'art. 38, co. II, d.lgs. n. 385/1993 secondo cui “la AN d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”. Al contempo, la delibera del 22/04/1995 emessa dal CICR, in attuazione della disposizione sopra richiamata, al punto 2 dell'articolo unico prevede che “in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso”. Alla stregua del dato normativo sopra richiamato, la natura di credito fondiario non può ritenersi esclusa nelle ipotesi in cui l'importo erogato dal mutuo fondiario, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, non risulti superiore all'80% del valore del bene (Tribunale Agrigento, 20/06/2016; Tribunale Civitavecchia, n. 1323 del 21/12/2022; Tribunale Perugia, n. 167 del 31/01/2020). Il valore che assume rilievo è quello cauzionale (nella giurisprudenza di merito, v.: Tribunale Ancona, 11/10/2021; Corte d'Appello Torino, 9/04/2021; Tribunale Monza, 26/07/2019; nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., n. 11201/2018). Ciò premesso, nel caso di specie, il valore cauzionale concordemente indicato in contratto, come detto, è pari ad euro 4.378.815,55, il mutuo erogato è pari ad euro 2.300.000,00 e, infine, i capitali dei finanziamenti pregressi erano originariamente pari a complessivi euro 1.000.000,00, a nulla rilevando, contrariamente agli assunti di parte opponente, nella tematica in questione sulla base del chiaro tenore letterale della disposizione i finanziamenti complessivamente estinti con l'operazione di mutuo che non siano indicati nel contratto di mutuo in relazione alla iscrizione di ipoteche.
pagina 11 di 21 Dunque, tenuto conto della sommatoria tra importo mutuato e capitali dei finanziamenti pregressi (euro 3.300.000) e della soglia di finanziabilità (80% di euro 4.378.815,55= 3.503.052,44), il motivo di opposizione formulato. Segue il rigetto di tali doglianze, come complessivamente formulate.
3.ERRORI DI CALCOLO ED USURA. Con riferimento agli errori di calcolo, parte attrice si duole dell'addebito non dovuto in misura pari ad euro 25,39 (in relazione all'erronea applicazione degli interessi moratori nel pagamento del 28/07/2011, avendo la banca addebitato la somma di euro 3.593,40 in luogo del minor importo effettivamente dovuto pari ad euro 3.566,01, come ricalcolato dal CTP), della illegittima applicazione degli interessi moratori dal mese di aprile al mese di luglio dell'anno 2012, i quali non risultano specificamente allegati nell'ammontare, ma, comunque, appaiono di ammontare non elevato alla stregua delle risultanze della CTP (v. pag. 22 e 23, tenuto conto di addebiti nel periodo 19/04-19/10/2012 a titolo di interessi moratori dell'importo complessivo di euro 2.719,72) e del versamento alla data del 28/12/2017 da parte del dell'importo complessivo pari ad euro 1.196.616,00 (di cui euro 985.920,43 Pt_1
a titolo di quota interessi, euro 201.950,68 a titolo di quota capitale, euro 8.504,89 a titolo di interessi moratori ed euro 240,00 a titolo di spese per incasso rata), alla quale andava aggiunta la somma di euro 4.800,00 versata in data 15/03/2019, con “totale complessivo versato a deconto della posizione debitoria del mutuo” pari ad euro 1.201.416,00. Mentre con riferimento all'usura, parte opponente lamenta il superamento del tasso soglia in ragione del tasso applicato nelle rate da 18 a 24, da 36 a 38 e 96, con addebito di interessi moratori illegittimi per complessivi euro 5.727,97, deducendo la nullità di tutti gli interessi pattuiti e, comunque, la necessità di ricostruire correttamente il saldo finale mediante l'eliminazione delle singole poste usurarie. Infine, parte opponente invoca la non debenza degli interessi di mora calcolati sino alla data del 23/03/2023 (per l'importo di euro 192.909,58) in ragione delle trattative esistenti e della mancata richiesta di interessi dall'inadempimento occorso sin dal mese di maggio 2017. Quest'ultima impostazione difensiva non appare condivisibile nella misura in cui, pacifico l'inadempimento, le trattative e la mancata richiesta di interessi dall'inadempimento costituiscono circostanze che non assumono rilievo ai fini della possibilità di configurare la inesigibilità del pagamento di quanto dovuto sulla base delle pattuizioni contrattuali per l'ipotesi di ritardato pagamento. Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023; da ultimo, v. Cass., n. 17137 del 25/06/2025, che in motivazione ha ribadito il principio espresso nelle soprarichiamate decisioni), con impostazione che si condivide, a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla pagina 12 di 21 base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze, modalità che nel caso di specie non risultano allegate in maniera specifica (conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023). Dunque, si ribadisce, in primo luogo secondo quanto già evidenziato nella fase della sospensiva, che nel caso di specie dalla lettura dell'atto di citazione (v. pag. 25) e della CTP, le doglianze non riguardano il momento della pattuizione ma, piuttosto, le rate successive (alcune rate dalla diciottesima in poi: v. pag. 26/28 della CTP). In ogni caso e in via assorbente, la CTU espletata ha accertato che “non è stata riscontrata usura né del tasso corrispettivo né del tasso di mora” (conclusioni di cui a pag. 21; amplius, v. pag. 11 della CTU: “TAEG 5,8984%; Tasso soglia alla data del 19/03/2009=8,09%. Il tasso corrispettivo al momento della sottoscrizione del contratto non è risultato usurario”; pag. 12 della CTU: “Tasso di mora: 8,05%; Tasso soglia di mora: 11,24%. Il tasso di mora al momento della sottoscrizione del contratto non è risultato usurario”). Segue il rigetto del motivo di opposizione. Con riferimento agli invocati errori di calcolo, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che, per un verso, all'esito del ricalcolo degli interessi di mora dovuti per le rate pagate in ritardo il 28/07/2011 (dalla n. 18 alla n. 27) la banca ha addebitato maggiori interessi per euro 219,65 (v. pag. 5 e 6 dell'elaborato), e, per altro verso, con riferimento ai pagamenti eseguiti in data 27/04/2012, 21/05/2012, 19/06/2012 e 19/07/2012, risultano degli accrediti con “la dicitura versamento soci” con periodicità mensile e di ammontare “sostanzialmente equivalenti a quelli delle rate in scadenza” (v. pag. 6 e seguenti dell'elaborato), ragion per cui condivisibile appare l'impostazione difensiva di parte opponente in merito all'intervenuto pagamento e alla mancata destinazione da parte della banca al pagamento del mutuo, con conseguente non debenza degli interessi di mora maturati in misura pari a complessivi euro 236,30 (tenuto conto del fatto che la banca ha addebitato maggiori interessi per euro 2.441,07 ma, poi, a seguito del reclamo del cliente ha rimborsato la somma pari ad euro 2.204,77: v. pag. 8 dell'elaborato). Dunque, risultano somme non dovute nel precetto intimato per complessivi euro 455,95 (euro 219,65+euro 236,30=455,95). Quindi, il CTU ha accertato che, tenuto conto dei minori interessi di mora dovuti, l'esposizione debitoria ammonta ad euro 2.856.559,34 in luogo del maggior importo di euro 2.857.015,29 (v. pag. 22 delle conclusioni della CTU).
4.AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. Anche tale doglianza non appare suscettibile di essere apprezzata ai fini dell'accoglimento dell'opposizione. Sul punto, in fatto si osserva che il contratto di mutuo in questione prevede il tasso fisso del
5,70% nominale annuo, pagabile in via posticipata, nonché la restituzione dell'importo erogato in anni 30 mediante il pagamento di 360 rate mensili posticipate, come da piano di ammortamento allegato al contratto, l'interesse di mora nella misura dell'8,05% e l'ISC indicato nel 5,90%. Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che in tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo.
pagina 13 di 21 Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno dell'anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso indicato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte) e, al contempo, dell'ammortamento alla francese (v. documento di sintesi), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche pagina 14 di 21 una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino,
21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza,
22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta infine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non - necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria” (conforme nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025). La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è
pagina 15 di 21 sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito (chiaramente evincibile dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo che espressamente distingue la composizione della rata in relazione agli interessi e al capitale) non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che
“nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la Par durata del prestito, l' , e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in motivazione;
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 255 del 28/04/2025, che richiama Cass., n. 7382 del 19/03/2025). Con riferimento alle doglianze relative al TAEG, giova, poi, ulteriormente chiarire che il TAEG costituisce un indice che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua del credito concesso. Par Parimenti, funzione informativa ha l' poiché costituisce una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento. Par Dunque, la finalità del TAEG e dell' va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico della operazione (sulla valenza informativa, v. nella giurisprudenza di merito: Tribunale Bologna, n. 34 dell'8/01/2018 e Tribunale di Mantova, sez. II, del 2/05/2017; Tribunale Roma, sez. IX, n. 6951/2017). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022). Orbene, sul punto –in applicazione della ragione più liquida- va osservato che un non Par determinante scostamento tra pattuito ed ISC effettivo, non è suscettibile di integrare violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, in ragione del fatto che l'indicazione contenuta nel documento di sintesi ha, comunque, consentito il Par corretto dispiegarsi della finalità informativa cui l' tende (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, sez. II, n. 183 del 9/01/2018; Tribunale Tivoli 10/01/2023). Ebbene, nel caso di specie, già sulla base dell'allegazione di parte opponente il discostamento appare minimale (in contratto 5,70% annuo/in tesi effettivo applicato 5,935%) e, per tale ragione, è inidoneo a integrare valida contestazione della pretesa anche sotto il profilo della trasparenza bancaria ovvero della pubblicità ingannevole. pagina 16 di 21 In aderenza a tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha, difatti, chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024, n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025). Al riguardo, appare opportuno richiamare, altresì, la recente sentenza della Suprema Corte che in motivazione ha chiarito: “Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_3 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Ne consegue che … l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in Par quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto” (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cass., n. 4597/2023). In conclusione, va ribadito che il minimale scostamento ricorrente nella fattispecie concreta sulla base della stessa allegazione di parte opponente appare irrilevante anche sotto quest'ultimo profilo.
5.SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI PARTE OPPOSTA E DELL'INTERVENUTA. Con riferimento alla questione della titolarità della situazione giuridica soggettiva azionata dal lato attivo, occorre premettere che nell'atto di citazione in opposizione la legittimazione non è stata fatta oggetto di contestazione in maniera specifica, posto che parte opponente ha genericamente affermato sul punto che “ così come la sua mandataria non ha CP_1 CP_2 alcun diritto a procedere ad esecuzione forzata, in quanto sono carenti di legittimazione” (v. pagina 17 di 21 pag. 5 dell'atto di citazione) e, nelle conclusioni, ha chiesto “dichiarare che né Controparte_1
… né la mandataria e procuratrice hanno legittimazione
[...] Controparte_5 di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa”. Sul punto, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo dell'esistenza della cessione o della portata oggettiva della stessa (Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 18797/2021; Cass., n. 3306/2020; sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione). Ebbene nel caso di specie, nonostante la possibilità di accedere con facilità alle informazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato in GU, consultabile sul sito Internet (v. avviso di cessione: “debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
), parte opponente nessuna chiara e specifica contestazione ha Controparte_1 mosso in ordine alla esistenza ed alla portata oggettiva della cessione, avuto particolare riguardo alla inclusione del credito nella cessione in blocco (sul punto, nella giurisprudenza di merito, v. Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, che sottolinea la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso). Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene l'odierno giudicante che la titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in lite dal lato attivo in capo alla parte intervenuta deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non essendo stata formulata alcuna specifica contestazione nel rispetto delle preclusioni processuali ad opera della parte opponente, in considerazione delle risultanze documentali ed in ragione della posizione processuale assunta dalla parte opposta interessata. Ad abundantiam, premesso che l'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale (Cass., n. 8213/2012), occorre rilevare che ciò che assume rilievo ai fini della valutazione del motivo di opposizione formulato è che parte opposta nel presente giudizio abbia comprovato la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in lite dal lato attivo, con ciò assolvendo l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Sul punto, vanno svolte le considerazioni che seguono. L'atto di precetto è stato notificato da nella veste di Controparte_1 mandataria e procuratrice della società la quale nel giudizio di opposizione Controparte_2 ha allegato a sostegno della propria legittimazione:
-avviso di cessione, in GU, n. 138 del 23/11/2019, dalla quale risulta che la società
[...] nella veste di cessionaria ha stipulato con (già CP_2 Controparte_6 [...]
già con ciò Controparte_7 Controparte_8 dovendosi ritenere superate le contestazioni svolte sul punto da parte opponente nella comparsa conclusionale) nella veste di cedente un contratto di cessione di crediti in blocco avente ad oggetto i crediti da individuare sulla base dei criteri specificamente enunciati, con la specifica indicazione che “i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.prelios.com
pagina 18 di 21 ovvero rivolgersi a nelle ore di ufficio e di ogni giorno Controparte_1 lavorativo”;
-il titolo esecutivo;
-la procura rilasciata dalla mandante a rep. Controparte_2 Controparte_1
n. 144302, racc. n. 37203. Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023 e Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023). Al riguardo, va richiamato in diritto il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). In particolare, la giurisprudenza di merito, nel precisare che la prova della cessione può essere fornita con documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso in GU ossia nel corso del giudizio, ha efficacemente evidenziato che particolare rilievo deve essere assegnato agli elementi documentali emersi, quali, tra l'altro, la disponibilità del titolo esecutivo (Corte di Appello Perugia, sentenza n. 431 del 22/07/2025). Nel caso di specie sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU e del possesso del titolo in capo alla cessionaria, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso, da mettere in relazione con l'assenza di alcuna contestazione specifica in ordine alla mancata inclusione del credito della cessione nonostante gli elementi messi a disposizione dell'opponente per effettuare ogni opportuna verifica.
pagina 19 di 21 Per quanto concerne, poi, la questione relativa all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB (v. pag. 26 e 27 della comparsa conclusionale), si osserva quando segue. La Suprema Corte ha, sul punto, recentemente chiarito che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla AN d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata). Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide (Cass., n. 14693 del 31/05/2025, che in motivazione ha espressamente richiamato l'orientamento sopra indicato: “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Corte di Appello Firenze, n. 815/2025; Tribunale Macerata, n. 334 e 340/2025; Tribunale Pistoia, n. 664/2024; Corte di Appello Firenze, n. 1529/2024). Da tale impostazione discende il rigetto della doglianza. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla titolarità sostanziale della situazione giuridica dal lato attivo della parte intervenuta, posto che la contestazione svolta sul punto appare manifestamente generica, anche tenuto conto delle produzioni documentali operate a corredo della stessa (v. avviso in GU, part II, n. 5 dell'11/01/2025, attestante la cessione da a tra l'altro ceduti da a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 come da pubblicazione in GU n. 138 del 23/11/2019, parte II) e, in quanto Controparte_2 tale, inidonea ad assurgere a valida contestazione (v. pag. 28 della comparsa conclusionale:
“Si muovono a questa società le stesse eccezioni contestate a anche per quanto di CP_1 ragione”; v. anche contestazione generica di cui al verbale di udienza dell'11/02/2025:
“rileva che non è stato prodotto il contratto di cessione sebbene indicato”), dovendosi, comunque, rilevare che la diretta interessata (ossia parte opposta) nulla ha contestato o dedotto sul punto, ammettendo espressamente la cessione e chiedendo l'estromissione del giudizio (v. pag. 2 della comparsa conclusionale e istanza depositata in data 7/02/2025), la quale tuttavia non viene disposta in mancanza di consenso di tutte le altre parti del giudizio ex art. 111 c.p.c. Infine, i motivi dedotti solamente nella comparsa conclusionale di nullità “per indeterminatezza nell'individuazione dei beni” e “di improcedibilità per difetto di titolarità dei beni pignorati per l'intero capo al dottor , in via assorbente, sono tardivi e Persona_3 per tale ragione inammissibili nella presente sede. Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, alla stregua del quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, posta la veste sostanziale e processuale di pagina 20 di 21 attore di parte opponente, il medesimo non può mutare la domanda – e a maggior ragione introdurre nuove domande – modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento ed il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi diversi da quelli espressi nell'atto introduttivo (Cass., n. 17441/2019; Cass., n. 1328/2011). Dalle considerazioni che precedono, richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la eccessività della somma portata nel precetto non travolge quest'ultimo per l'intero ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (Cass., n. 2160/2013; Cass., n. 5515/2008; Cass., n. 1512/1964), discende che l'opposizione viene accolta limitatamente all'importo di euro 455,95 (v. punto 3 della presente decisione), mentre deve essere respinta con riferimento alle ulteriori contestazioni risultate infondate all'esito del giudizio, così come la domanda risarcitoria formulata, genericamente allegata e non provata alla stregua delle complessive risultanze acquisite. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale, stante l'esiguità della somma riconosciuta come non dovuta, e, per le stesse ragioni, si pongono le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti, anche valutato, quanto alla posizione della opposta, il principio di causalità nella misura in cui l'accertamento è stato, comunque, strumentale a valutare la correttezza degli importi azionati con il precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara la nullità del precetto limitatamente all'importo di euro 455,95; respinge nel resto l'opposizione, accertato il subentro di nel corso del procedimento nella Controparte_3 titolarità del credito;
-condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 12.000,00 in favore di parte opposta e in euro 6.000,00 in favore dell'intervenuta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone le spese della CTU espletata definitivamente a carico solidale delle parti. Così deciso il 10/10/2025 Il giudice Marzia Di Bari
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