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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR CA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4687 dell'anno 2020
OGGETTO
Accertamento rapporto di lavoro - differenze retributive
TRA
(CF. ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Arcangelo Zampella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separata dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente – resistente in riconvenzionale
E
FÈ (CF/P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2 P.IVA_1 elett.te dom.to presso lo studio degli Avv.ti Filomena Iovane e Alfredo Mercadante, che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica.
Resistente – ricorrente in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la resistente: come da memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24.08.2020 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato dal 15.12.2017 al 03.03.2020 nel bar ristoro sito presso il Centro Commerciale Campania per conto ed alle dipendenze della VA
Cafe' S.R.L., con mansioni di pasticciere, pizzaiolo e cuoco;
di essere stato inquadrato nel
VI livello del CCNL Pubblici Esercizi, in luogo del livello IV spettante in ragione delle mansioni svolte;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: 07.45-17.00 dal Lunedì al
Venerdì senza intervallo, e 07.45-22.30 il Sabato e la Domenica, senza intervallo, e nei 1 giorni 07 e 08 novembre 2019, periodo degli eventi detti TEDX, aveva lavorato dalle
07,45 alle 24,00 senza intervallo;
di non aver goduto di ferie e di essere creditore della somma di €.3.435,89 per la relativa indennità sostitutiva;
di non aver ricevuto la retribuzione per le festività; di aver percepito la 13^ mensilità solo nell'anno 2019 e di essere pertanto creditore, a tale titolo, della somma di € 2.564,43; di aver percepito la 14^ mensilità solo per € 717,76 e di essere dunque creditore a tale titolo della somma di €
2.676,21; di non aver goduto di permessi retribuiti;
di essere stato licenziato senza preavviso e di essere creditore dell'importo di € 3.356,03 per TFR;
di non aver percepito alcunchè per il lavoro straordinario e di essere creditore a tale titolo di complessivi
€.33.803,30.
Tanto premesso, concludeva, dunque, l'istante per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato dal 15.12.2017 al 03.03.2020 e per la condanna della Parte_2 alla complessiva la somma di € 70.609,43; chiedeva inoltre disporsi con ordinanza
[...] il pagamento delle somme non contestate, il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando la Parte_2 domanda e rilevando che il dal 15.12.2017 al 15.12.2018 aveva svolto tirocinio Pt_1 di formazione presso la società, per il quale aveva percepito l'importo di € 500,00 mensili a titolo di indennità di partecipazione e che quindi, il rapporto di lavoro aveva avuto inizio il 17.12.2018; che il ricorrente svolgeva la mansione di ausilio al pasticciere;
che l'orario di lavoro da Dicembre 2018 a Febbraio 2019, era di 8 ore settimanali (part-time al 20%), distribuite su due giorni settimanali, Venerdì e Sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e da Marzo 2019 sino al licenziamento (03.03.2020), di 24 ore settimanali (part-time al 60%), distribuite su sei giorni settimanali, dal Lunedì al
Sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30; che il non aveva prestato lavoro Pt_1 supplementare o straordinario;
che il rapporto di lavoro era cessato il 03.03.2020 per giustificato motivo oggettivo, come da lettera di licenziamento consegnata al dipendente che lo stesso si era rifiutato di sottoscrivere;
che il ricorrente aveva percepito tutto quanto dovuto e che il TFR era stato oggetto di pignoramento presso terzi.
Contestava i conteggi allegati al ricorso;
eccepiva l'inammissibilità della domanda di inquadramento superiore in assenza di specifiche indicazioni del ricorrente in ordine alla declaratoria contrattuale, alle mansioni svolte ed al conseguente raffronto, rilevando comunque che il diverso livello IV reclamato presuppone conoscenze tecniche
“che il ricorrente non deduce di possedere”.
Formulava domanda riconvenzionale con richiesta di condanna del Pt_1
2 alla corresponsione della somma di € 30.000,00 corrispondente al valore dei beni - di cui il si era appropriato - presenti nei locali e nel magazzino del bar (caffè, Pt_1 bevande, torte, dolci), evidenziando di aver provveduto alla denuncia presso il Comando
Carabinieri della Stazione di Marcianise.
Concludeva dunque per il rigetto della domanda e, in accoglimento della riconvenzionale, per la condanna del resistente “alla refusione a favore della Pt_2 della somma pari ad € 30.000,00 a quella somma maggiore o minore che
[...]
l'On.le Giudicante dovesse ritenere equa e giusta anche in via equitativa, oltre interessi…”, con vittoria di spese con attribuzione.
In corso di causa veniva esperito il tentativo di conciliazione ed espletata prova per testi.
Nell'ottica della definizione dei giudizi con anzianità ultratriennale di iscrizione a ruolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, veniva disposto con provvedimento dell'8.10.2025 lo scardinamento dal ruolo del precedente magistrato titolare del procedimento per intervenuto trasferimento ad altro ufficio, con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione;
onerato il ricorrente della produzione di nuovi conteggi all'udienza odierna, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda principale è in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che è pacifica tra le parti l'intercorrenza di un rapporto di lavoro del alle dipendenze della Pt_1 Parte_2
Il primo aspetto controverso riguarda la data di decorrenza del rapporto di lavoro subordinato, che il fa decorrere dal 15.12.2017 e la resistente dal Pt_1
17.12.2018.
Al riguardo è stato provato in atti dalla convenuta che dal 15.12.2017 al 15.12.2018 il ha svolto tirocinio formativo (cfr.: doc. 10 Modello AV, doc. 8 contratto Pt_1 relativo al progetto formativo sottoscritto dal , e buste paga sino al 15.12.2018 Pt_1 dove è riportato “Stage Tirocinio”) e che il contratto di lavoro subordinato è iniziato il
17.12.2018 come da lettera di assunzione del 17.12.2018 firmata dal , e versata Pt_1 in atti al doc. 3.
In assenza di prova contraria relativa all'inizio del rapporto di lavoro subordinato, incontestata è altresì l'applicazione del CCNL Pubblici Servizi FIPE, come da documentazione versata in atti.
3 Il ricorrente rivendica il riconoscimento del IV livello contrattuale in luogo del VI applicato nel corso del rapporto.
A tale riguardo è opportuno richiamare preliminarmente l'orientamento della S.C. secondo cui il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass.civ. sez. lav. ord. 18-04-2018, n. 9414; nn.
6-3-2007, n.5128; nn.12156/2003; 12353/2003; 11125/2001; 14608/2001; 2859/2001).
Ed è noto altresì che "il lavoratore che… rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale" (cfr. ex multis Cass. ordinanza n.
5546/2021).
Occorre ancora aggiungere che, qualora un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore (il cui onere di allegazione e di prova incombe su di lui), non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 12092/2004; 8225/2003;
11925/2003; n. 7453/2002; n. 12792/2003).
In specie, il IV Livello CCNL Pubblici Esercizi FIPE prevede:
“Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: … – Cuoca/o capo partita;
Cuoca/o di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colei/colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
Gastronoma/o; Cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
Chef de rang di ristorante;
Cameriera/e di CP_3
4 ristorante; seconda/o pasticcera/e; Capo gruppo mensa;
Gelatiere; Pizzaiola/o…” mentre al VI livello “Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
seconda/o banconiera/e pasticceria, intendendosi per tale colei/colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colei/colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche…”.
Dunque, tratti distintivi tra le due categorie sono, oltre all'autonomia esecutiva del lavoratore – ossia l'assenza o la marginalità degli aspetti di eterodirezione nelle modalità di espletamento della prestazione - il possesso del lavoratore, di conoscenze specialistiche comunque acquisite, scaturenti o dal conseguimento di un titolo (es. diploma) ovvero dall'esperienza maturata in pregresse attività lavorative nel settore, che connotano il riconoscimento del superiore livello contrattuale.
Nel caso di specie, il veniva assunto nella categoria Operaio con Pt_1 mansioni di Cuoco Pasticciere assunto in aiuto al pasticcere già presente, come dichiarato dal teste “Preciso che il ricorrente ha cominciato come tirocinante, Tes_1 dalla fine del 2017 alla fine del 2018, ove affiancava il pasticciere del bar facendo da aiutante, ed ha mantenuto immutate le mansioni anche successivamente alla fine del tirocinio ove lavorava i prodotti semi lavorati”.
Ebbene, dalla prova testi non emergono elementi tali da ricondurre l'attività lavorativa del al IV livello. Pt_1
Invero, i testi hanno reso dichiarazioni abbastanza generiche;
il teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “ADR: ho conosciuto il ricorrente perché abbiamo Testimone_2 cominciato a lavorare insieme nel Novembre 2017 e abbiamo lavorato insieme fino al
Febbraio 2019, quando io sono andata via.
ADR: preciso che lavoravamo nel VA, che è un . Controparte_4
ADR: preciso che lavoravamo gli stessi giorni ma ad orari diversi.
ADR: Il ricorrente lavorava nel laboratorio, dove preparava dolci, pizze, e lavorava da
5 solo.
ADR: io facevo la cameriera all'interno del bar;
io avevo il turno o la mattina o il pomeriggio;
la mattina dalle 7:30 fino alle 15/16, oppure dalle 15 fino alle 22:30.
ADR: preciso che avevamo dei turni settimanali, che ci venivano dati dai titolari
oppure dai rispettivi responsabili: Parte_3 Persona_1
ADR: preciso che quando avevo il turno della mattina, io e cominciavamo a Pt_1 lavorare insieme. ADR: preciso che il turno di era sempre lo stesso, cominciava Pt_1
a lavorare alle 7:30. Quando io attaccavo il pomeriggio lo trovavo già. Spesso Pt_1 non finiva di lavorare alle 15/16 ma anche alle 17:00 perché doveva finire di preparare le cose per il giorno seguente.
ADR: preciso che solo il mercoledì il ricorrente faceva mezza giornata (fino alle 13:00) perché doveva accompagnare il figlio a fare logopedia.
ADR: so che è stato licenziato perché qualcuno aveva rubato nel bar. Pt_1
ADR: sul fatto sono stata sentita anche dai Carabinieri ma non ho saputo riferire nulla, perché non avevo visto nulla. ADR: preciso che la merce in deposito si trovava presso dei Box sempre all'interno del Centro commerciale. La merce andavamo a prenderla noi dipendenti, ma sempre accompagnati da uno dei titolari oppure dal responsabile del momento.
ADR: preciso che non si è mai recato presso il deposito a prendere la merce Pt_1 perché non rientrava nelle sue mansioni.
ADR: preciso che io ho lavorato per la convenuta fino al 15 Febbraio 2019 ed il Pt_1 ha smesso di lavorare circa 15 giorni dopo di me”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “Sono un dipendente della Persona_1 società convenuta;
sono il cognato del signor che è uno dei soci della società Pt_3 convenuta.
ADR: Fino al 2019 ho lavorato per la società che è una delle socie Parte_4 della società convenuta.
ADR: All'epoca dei fatti mi occupavo della produzione della birra circa due giorni alla settimana.
ADR: Preciso che per i restanti 4 giorni lavoravo all'interno del bar riferibile alla società convenuta dove lavorava il ricorrente, dove mi occupavo della contabilità e qualche volta supervisionavo il bar stesso.
ADR: Preciso che il ricorrente ha cominciato come tirocinante, dalla fine del 2017 alla fine del 2018, ove affiancava il pasticciere del bar facendo da aiutante, ed ha mantenuto
6 immutate le mansioni anche successivamente alla fine del tirocinio ove lavorava i prodotti semi lavorati.
ADR: Preciso che dopo un primo bilancio si decise di chiudere la pasticceria perché non è mai decollata.
ADR: Io e il abbiamo verificato che vi erano degli ammanchi: cialde di caffè, Pt_3 caffe in grammi, prodotti della pasticceria.
ADR: Preciso che una parte della merce veniva conservata nei depositi, altra parte invece veniva conservata nei banconi che vi erano all'interno dei laboratori, ove vi erano soltanto il ed il . Pt_1 Parte_5
ADR: Abbiamo verificato che l'ammanco era di circa 30 mila euro con riferimento a tutto l'anno 2019.
ADR: Preciso che nel laboratorio non vi sono le telecamere, mentre vi sono all'interno del bar e sulla porta d'ingresso che accede al laboratorio.
ADR: Preciso che all'esito di queste verifiche i lavoratori hanno cominciato ad accusarsi a vicenda. La lavoratrice mi inoltrò degli audio registrati Persona_2 dagli altri lavoratori (che avevano un gruppo What's app). Segnatamente la
riferiva che da quando vi ero io a supervisionare non era più possibile Testimone_3 sottrarre come prima.
ADR: Per quanto riguarda , ho visto dei messaggi che erano pervenuti sul Pt_1 cellulare del , che aveva scritto lo stesso , in cui diceva che lui non rubava Pt_3 Pt_1 ma era stato incaricato dagli altri, segnatamente . Testimone_3
ADR: Ero presente, a Marzo 2020, quando fu consegnata a la lettera di Pt_1 licenziamento da parte di che all'epoca dei fatti era il legale Parte_3 rappresentate della società convenuta. Il ritirò la copia ma si rifiutò di Pt_1 firmarla”.
L'altro teste di parte ricorrente, sig. , ha dichiarato: “conosco il ricorrente Testimone_4 in quanto circa sei anni fa abbiano lavorato insieme per il bar VA al centro commerciale Campania.
ADR: preciso che io ero addetto al bar e al servizio ai tavoli, invece svolgeva Pt_1 le mansioni di pasticciere nel senso che impastava i prodotti dolciari, cornetti e simili.
ADR: preciso che osservavamo dei turni di lavoro, non so precisare i turni di Pt_1 però ci capitava di lavorare insieme.
ADR: preciso che essendo pasticciere aveva degli orari diversi dai miei, nel Pt_1 weekend facevano ore in più che venivano pagate.
7 ADR: preciso che lavoravamo dal lunedì alla domenica ciascuno aveva un giorno di riposo a settimana a rotazione
ADR: non ricordo se godevamo delle ferie.
ADR: non so come sia terminato il rapporto di lavoro di , so che quando sono Pt_1 andato via lui lavorava lì.
ADR: preciso che ho finito di lavorare circa due anni prima della pandemia”.
Come innanzi precisato, pur considerando attendibili i testi, avendo gli stessi reso dichiarazioni abbastanza lineari e scevre da contraddizioni, le medesime dichiarazioni risultano comunque generiche: i testi non osservavano gli stessi orari di lavoro del
, e svolgevano differenti mansioni;
mentre il aveva sempre gli stessi orari, Pt_1 Pt_1 gli altri eseguivano turnazioni diverse;
al più potevano incrociarsi se coincideva il turno di mattina, o al cambio turno, ma tale circostanza non consente di far derivare come conseguenza che i testi fossero a conoscenza del contenuto delle mansioni e delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del . Pt_1
Inoltre – invero dirimente rispetto alle considerazioni sinora svolte al riguardo – è
l'aspetto della carenza di prova – e prima ancora, l'assenza di allegazioni - di circostanze di fatto idonee a far desumere quello che è stato individuato quale discrimine tra il livello contrattuale assegnato al lavoratore e quello da questi rivendicato, id est il possesso di conoscenze specialistiche in materia di preparazione di prodotti di rosticceria e/o pasticceria, ovvero, quantomeno la provenienza da altre esperienze lavorative nel settore.
Non solo, la dichiarazione AV prodotta in atti, indica la condizione di disoccupato del nel periodo antecedente la sua assunzione dalla resistente. Da tale risultanza Pt_1 appare confermato che il ricorrente non fosse in possesso di alcuna conoscenza specialistica in materia;
né può ritenersi che il tirocinio formativo possa integrare ex se il requisito richiesto dal livello superiore: e ciò per la considerazione che, essendo il disoccupato, il datore abbia organizzato detto tirocinio per consentirgli di avere Pt_1 una qualche conoscenza di base della materia.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il capo di domanda di riconoscimento della qualifica superiore non può quindi trovare accoglimento.
Con riguardo all'entità della prestazione lavorativa, quanto al lavoro straordinario, è noto, al riguardo, l'orientamento della Cassazione in materia di onere della prova: infatti, "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro"
8 (Cass. sez. lav. 1389/03; 12434/06) e “laddove egli riconosca di aver ricevuto una aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova
(Cass. Sez. Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009).
Ed ancora, sul punto, “A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”
(Cass., Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4408).
Nel caso in esame, è documentato che il ricorrente sia stato inquadrato con contratto di lavoro part time al 20% da Dicembre 2018 a Febbraio 2019, e part time 60% da Marzo 2019 al termine del rapporto lavorativo, come da buste paga allegate in atti e prospetto presenze del dipendente;
tuttavia dalla dichiarazione del teste di parte ricorrente emerge che il lavorasse sempre nello stesso turno, dalla Tes_2 Pt_1 mattina alle 07.30 e che spesso si tratteneva oltre nel pomeriggio “Spesso non Pt_1 finiva di lavorare alle 15/16 ma anche alle 17:00 perché doveva finire di preparare le cose per il giorno seguente. ADR: preciso che solo il mercoledì il ricorrente faceva mezza giornata (fino alle 13:00) perché doveva accompagnare il figlio a fare logopedia.”
Nulla invece emerge dalle dichiarazioni dei testi e sulle ore prestate, se Tes_1 Tes_4 non che i dipendenti godessero di un giorno di riposo settimanale (cfr. dichiarazione di
“lavoravamo dal lunedì alla domenica ciascuno aveva un giorno di riposo a Tes_4 settimana a rotazione”) e tanto compare anche dai prospetti di presenza.
Pertanto, dalle dichiarazioni dei testi è verosimile ritenere che il lavorasse tutti i Pt_1 giorni presso il bar, con un giorno di riposo settimanale, dalle 7,30 alle 16,30 e al
Mercoledì per cinque ore, per un totale di 50 ore lavorative settimanali, di cui 10 di straordinario.
Le differenze retributive rispetto al contratto di lavoro part-time risultano calcolate dalla difesa del ricorrente in complessivi €.3.016,55 (cfr. conteggi prodotti in att: €.19.569,13
– 15.552,58)
Con riguardo al lavoro straordinario, alla stregua dell'art. 126 del CCNL di categoria “Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento se diurno o 60 per cento se notturno”
9 Pertanto, stante le considerazioni di cui sopra in termini di decorrenza e livello contrattuale, le ore di lavoro straordinario da corrispondere ammontano ad € 6.169,47.
Quanto alle ferie, l'art. 134 del CCNL di categoria prevede “Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale viene considerata di sei giornate”
Dalle buste paga allegate in atti emergono le ferie ed il pagamento delle festività godute e non godute, e dal prospetto presenze firmato dal ricorrente si evincono anche i giorni di ferie goduti per ogni singolo mese di lavoro.
Il ricorrente chiede la retribuzione per le ferie/festività nulla specificando al riguardo;
la prova orale, peraltro, non ha fornito elementi utili poiché l'unico teste interrogato sul punto ha dichiarato “non ricordo se godevamo delle ferie”.
In ogni caso, il ricorrente ne chiede la relativa retribuzione senza tuttavia precisare se si tratti di ferie maturate e non retribuite, ovvero di ferie non godute;
né, in quest'ultimo caso è indicato alcunchè in merito ai giorni di ferie cui il avrebbe avuto diritto. Pt_1
Dunque, in presenza di una totale carenza assertiva sullo specifico punto, la domanda di condanna al pagamento della retribuzione per “ferie” o “festività” appare meramente esplorativa e generica, sicchè la stessa non può trovare accoglimento.
Con riguardo alla tredicesima mensilità il assume che gli è stata corrisposta solo Pt_1 per l'anno 2019, chiedendo dunque il 2018 ed i ratei dell'anno 2020.
Acclarata l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a far data dal 17.12.2018, ne deriva che la tredicesima spetta per l'anno 2018 solo per 14 giorni, vertendosi di un contratto di formazione per l'anno in questione, in relazione al quale, com'è noto, non maturano ferie, permessi, tredicesima, Tfr, etc., spettando al tirocinante una “indennità di partecipazione”, quantificata dalle parti in € 500,00 mensili. Quindi a titolo di 13^ mensilità per i 14 giorni di Dicembre 2018 spettano €.55,38.
Per il resto i conteggi appaiono correttamente formulati ed articolati e quindi possono essere condivisi dal giudicante. La 13^ e la 14^ mensilità non corrisposte ammontano a
€.1.684,99 per ciascuna delle mensilità supplementari.
Il , inoltre, si duole di essere stato licenziato senza preavviso e di non aver Pt_1 ricevuto la relativa indennità sostitutiva.
Va precisato sul punto che la lettera di licenziamento del 03.03.2020 versata in atti contiene “verbale di notificazione” redatto e sottoscritto dal legale rapp.te della
[...] dal quale emerge che il si sarebbe rifiutato di sottoscrivere la copia Parte_2 Pt_1
10 per ricevuta. Al riguardo, tuttavia va evidenziato che il lavoratore non ha impugnato il licenziamento, né ne ha contestato la illegittimità, e con il presente giudizio si è limitato a rilevare di non aver ricevuto “alcunchè a titolo di preavviso, di trattamento di fine rapporto e di indennità di fine lavoro”.
Esaminando pertanto solo la specifica domanda relativa al TFR maturato e non corrisposto, va detto che dagli atti di causa emerge il datore di lavoro ha dimostrato che le spettanze di fine rapporto sono state oggetto di un pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, ad istanza della per la riscossione Parte_6 per il Comune di . Per_3
Il TFR dovuto dal 17.12.2018 sino alla data del licenziamento ammonta ad € 1.988,51;
l'ex datore di lavoro ha fornito la prova che per € 1.247.69 esso risulta assoggettato a procedura espropriativa e, pertanto residuano € 740,82.
In conclusione, in parziale riformulazione dei conteggi prodotti la deve Parte_2 essere condannata al pagamento in favore di di complessivi Parte_1
€.12.611,38 a titolo di differenze retributive e di €.740,82 a titolo di residuo TFR oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo.
La domanda riconvenzionale è infondata e va respinta. Pa
Con la sua formulazione la VA FÈ chiede la condanna del Pt_1 al risarcimento del danno nella misura di €.30.000,00 pari all'importo della merce che il lavoratore avrebbe sottratto alla società.
Invero, la società ex datrice di lavoro, su cui incombe il relativo onere della prova, non ha fornito elementi sufficienti;
dagli screenshoot dell'applicativo what's app prodotti in atti non emerge che sia stato il ad impadronirsi della merce;
dalla prova orale Pt_1
è merso che “che la merce in deposito si trovava presso dei Box sempre all'interno del
Centro commerciale. La merce andavamo a prenderla noi dipendenti, ma sempre accompagnati da uno dei titolari oppure dal responsabile del momento. ADR: preciso che non si è mai recato presso il deposito a prendere la merce perché non Pt_1 rientrava nelle sue mansioni” (teste ) e che “una parte della merce veniva Tes_5 conservata nei depositi, altra parte invece veniva conservata nei banconi che vi erano all'interno dei laboratori, ove vi erano soltanto il ed il ” (teste Pt_1 Parte_7
. Il medesimo teste peraltro riferisce ha riferito che “i lavoratori hanno Tes_1 Tes_1 cominciato ad accusarsi a vicenda. La lavoratrice mi inoltrò degli Persona_2 audio registrati dagli altri lavoratori (che avevano un gruppo What's app).
11 Segnatamente la riferiva che da quando vi ero io a supervisionare non era Testimone_3 più possibile sottrarre come prima” e di aver visto messaggi del “pervenuti sul Pt_1 cellulare del , che aveva scritto lo stesso , in cui diceva che lui non rubava Pt_3 Pt_1 ma era stato incaricato dagli altri, segnatamente ”. Testimone_3
Non vi sono dunque elementi univoci e sufficienti che dimostrino la condotta illecita appropriativa reclamata dalla società i fini dell'accoglimento della riconvenzionale.
La difesa della resistente nelle note assume la contraddittorietà delle dichiarazioni della teste nella parte in cui dichiara di aver cessato il rapporto di lavoro il 15 febbraio Tes_5
2019 e che "il ha smesso di lavorare circa 15 giorni dopo di me", il che Pt_1 collocherebbe la cessazione del rapporto del ricorrente intorno ai primi di marzo 2019, in contrasto con la documentazione che attesta la cessazione del rapporto il 3 marzo
2020.
Tuttavia, secondo il giudicante tale dichiarazione appare essere più il frutto di un lapsus che integrare una contraddizione, sia in considerazione dell'avvenuto decorso del tempo dai fatti oggetto di causa, sia tenuto conto della sostanziale genuinità delle dichiarazioni della teste che non appaiono né espressione di atteggiamento astioso ovvero interessato nei confronti di alcuna delle parti processuali.
Per le ragioni esposte, la domanda riconvenzionale va respinta
Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura del 50% in considerazione del parziale accoglimento della domanda principale, ponendosi la quota residua a carico della resistente e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
24.08.2020, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda principale e per l'effetto condanna la al pagamento in favore di di complessivi Parte_2 Parte_1
€.12.611,38 a titolo di differenze retributive e di €.740,82 a titolo di residuo TFR oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo;
• Rigetta la domanda principale per la parte restante;
• Rigetta la domanda riconvenzionale;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico della liquidando quest'ultima in Parte_2
12 complessivi € 1.970,00 oltre Iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR CA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4687 dell'anno 2020
OGGETTO
Accertamento rapporto di lavoro - differenze retributive
TRA
(CF. ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Arcangelo Zampella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separata dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente – resistente in riconvenzionale
E
FÈ (CF/P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2 P.IVA_1 elett.te dom.to presso lo studio degli Avv.ti Filomena Iovane e Alfredo Mercadante, che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica.
Resistente – ricorrente in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la resistente: come da memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24.08.2020 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato dal 15.12.2017 al 03.03.2020 nel bar ristoro sito presso il Centro Commerciale Campania per conto ed alle dipendenze della VA
Cafe' S.R.L., con mansioni di pasticciere, pizzaiolo e cuoco;
di essere stato inquadrato nel
VI livello del CCNL Pubblici Esercizi, in luogo del livello IV spettante in ragione delle mansioni svolte;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: 07.45-17.00 dal Lunedì al
Venerdì senza intervallo, e 07.45-22.30 il Sabato e la Domenica, senza intervallo, e nei 1 giorni 07 e 08 novembre 2019, periodo degli eventi detti TEDX, aveva lavorato dalle
07,45 alle 24,00 senza intervallo;
di non aver goduto di ferie e di essere creditore della somma di €.3.435,89 per la relativa indennità sostitutiva;
di non aver ricevuto la retribuzione per le festività; di aver percepito la 13^ mensilità solo nell'anno 2019 e di essere pertanto creditore, a tale titolo, della somma di € 2.564,43; di aver percepito la 14^ mensilità solo per € 717,76 e di essere dunque creditore a tale titolo della somma di €
2.676,21; di non aver goduto di permessi retribuiti;
di essere stato licenziato senza preavviso e di essere creditore dell'importo di € 3.356,03 per TFR;
di non aver percepito alcunchè per il lavoro straordinario e di essere creditore a tale titolo di complessivi
€.33.803,30.
Tanto premesso, concludeva, dunque, l'istante per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato dal 15.12.2017 al 03.03.2020 e per la condanna della Parte_2 alla complessiva la somma di € 70.609,43; chiedeva inoltre disporsi con ordinanza
[...] il pagamento delle somme non contestate, il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando la Parte_2 domanda e rilevando che il dal 15.12.2017 al 15.12.2018 aveva svolto tirocinio Pt_1 di formazione presso la società, per il quale aveva percepito l'importo di € 500,00 mensili a titolo di indennità di partecipazione e che quindi, il rapporto di lavoro aveva avuto inizio il 17.12.2018; che il ricorrente svolgeva la mansione di ausilio al pasticciere;
che l'orario di lavoro da Dicembre 2018 a Febbraio 2019, era di 8 ore settimanali (part-time al 20%), distribuite su due giorni settimanali, Venerdì e Sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e da Marzo 2019 sino al licenziamento (03.03.2020), di 24 ore settimanali (part-time al 60%), distribuite su sei giorni settimanali, dal Lunedì al
Sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30; che il non aveva prestato lavoro Pt_1 supplementare o straordinario;
che il rapporto di lavoro era cessato il 03.03.2020 per giustificato motivo oggettivo, come da lettera di licenziamento consegnata al dipendente che lo stesso si era rifiutato di sottoscrivere;
che il ricorrente aveva percepito tutto quanto dovuto e che il TFR era stato oggetto di pignoramento presso terzi.
Contestava i conteggi allegati al ricorso;
eccepiva l'inammissibilità della domanda di inquadramento superiore in assenza di specifiche indicazioni del ricorrente in ordine alla declaratoria contrattuale, alle mansioni svolte ed al conseguente raffronto, rilevando comunque che il diverso livello IV reclamato presuppone conoscenze tecniche
“che il ricorrente non deduce di possedere”.
Formulava domanda riconvenzionale con richiesta di condanna del Pt_1
2 alla corresponsione della somma di € 30.000,00 corrispondente al valore dei beni - di cui il si era appropriato - presenti nei locali e nel magazzino del bar (caffè, Pt_1 bevande, torte, dolci), evidenziando di aver provveduto alla denuncia presso il Comando
Carabinieri della Stazione di Marcianise.
Concludeva dunque per il rigetto della domanda e, in accoglimento della riconvenzionale, per la condanna del resistente “alla refusione a favore della Pt_2 della somma pari ad € 30.000,00 a quella somma maggiore o minore che
[...]
l'On.le Giudicante dovesse ritenere equa e giusta anche in via equitativa, oltre interessi…”, con vittoria di spese con attribuzione.
In corso di causa veniva esperito il tentativo di conciliazione ed espletata prova per testi.
Nell'ottica della definizione dei giudizi con anzianità ultratriennale di iscrizione a ruolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, veniva disposto con provvedimento dell'8.10.2025 lo scardinamento dal ruolo del precedente magistrato titolare del procedimento per intervenuto trasferimento ad altro ufficio, con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione;
onerato il ricorrente della produzione di nuovi conteggi all'udienza odierna, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda principale è in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che è pacifica tra le parti l'intercorrenza di un rapporto di lavoro del alle dipendenze della Pt_1 Parte_2
Il primo aspetto controverso riguarda la data di decorrenza del rapporto di lavoro subordinato, che il fa decorrere dal 15.12.2017 e la resistente dal Pt_1
17.12.2018.
Al riguardo è stato provato in atti dalla convenuta che dal 15.12.2017 al 15.12.2018 il ha svolto tirocinio formativo (cfr.: doc. 10 Modello AV, doc. 8 contratto Pt_1 relativo al progetto formativo sottoscritto dal , e buste paga sino al 15.12.2018 Pt_1 dove è riportato “Stage Tirocinio”) e che il contratto di lavoro subordinato è iniziato il
17.12.2018 come da lettera di assunzione del 17.12.2018 firmata dal , e versata Pt_1 in atti al doc. 3.
In assenza di prova contraria relativa all'inizio del rapporto di lavoro subordinato, incontestata è altresì l'applicazione del CCNL Pubblici Servizi FIPE, come da documentazione versata in atti.
3 Il ricorrente rivendica il riconoscimento del IV livello contrattuale in luogo del VI applicato nel corso del rapporto.
A tale riguardo è opportuno richiamare preliminarmente l'orientamento della S.C. secondo cui il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass.civ. sez. lav. ord. 18-04-2018, n. 9414; nn.
6-3-2007, n.5128; nn.12156/2003; 12353/2003; 11125/2001; 14608/2001; 2859/2001).
Ed è noto altresì che "il lavoratore che… rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale" (cfr. ex multis Cass. ordinanza n.
5546/2021).
Occorre ancora aggiungere che, qualora un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore (il cui onere di allegazione e di prova incombe su di lui), non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 12092/2004; 8225/2003;
11925/2003; n. 7453/2002; n. 12792/2003).
In specie, il IV Livello CCNL Pubblici Esercizi FIPE prevede:
“Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: … – Cuoca/o capo partita;
Cuoca/o di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colei/colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
Gastronoma/o; Cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
Chef de rang di ristorante;
Cameriera/e di CP_3
4 ristorante; seconda/o pasticcera/e; Capo gruppo mensa;
Gelatiere; Pizzaiola/o…” mentre al VI livello “Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
seconda/o banconiera/e pasticceria, intendendosi per tale colei/colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colei/colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche…”.
Dunque, tratti distintivi tra le due categorie sono, oltre all'autonomia esecutiva del lavoratore – ossia l'assenza o la marginalità degli aspetti di eterodirezione nelle modalità di espletamento della prestazione - il possesso del lavoratore, di conoscenze specialistiche comunque acquisite, scaturenti o dal conseguimento di un titolo (es. diploma) ovvero dall'esperienza maturata in pregresse attività lavorative nel settore, che connotano il riconoscimento del superiore livello contrattuale.
Nel caso di specie, il veniva assunto nella categoria Operaio con Pt_1 mansioni di Cuoco Pasticciere assunto in aiuto al pasticcere già presente, come dichiarato dal teste “Preciso che il ricorrente ha cominciato come tirocinante, Tes_1 dalla fine del 2017 alla fine del 2018, ove affiancava il pasticciere del bar facendo da aiutante, ed ha mantenuto immutate le mansioni anche successivamente alla fine del tirocinio ove lavorava i prodotti semi lavorati”.
Ebbene, dalla prova testi non emergono elementi tali da ricondurre l'attività lavorativa del al IV livello. Pt_1
Invero, i testi hanno reso dichiarazioni abbastanza generiche;
il teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “ADR: ho conosciuto il ricorrente perché abbiamo Testimone_2 cominciato a lavorare insieme nel Novembre 2017 e abbiamo lavorato insieme fino al
Febbraio 2019, quando io sono andata via.
ADR: preciso che lavoravamo nel VA, che è un . Controparte_4
ADR: preciso che lavoravamo gli stessi giorni ma ad orari diversi.
ADR: Il ricorrente lavorava nel laboratorio, dove preparava dolci, pizze, e lavorava da
5 solo.
ADR: io facevo la cameriera all'interno del bar;
io avevo il turno o la mattina o il pomeriggio;
la mattina dalle 7:30 fino alle 15/16, oppure dalle 15 fino alle 22:30.
ADR: preciso che avevamo dei turni settimanali, che ci venivano dati dai titolari
oppure dai rispettivi responsabili: Parte_3 Persona_1
ADR: preciso che quando avevo il turno della mattina, io e cominciavamo a Pt_1 lavorare insieme. ADR: preciso che il turno di era sempre lo stesso, cominciava Pt_1
a lavorare alle 7:30. Quando io attaccavo il pomeriggio lo trovavo già. Spesso Pt_1 non finiva di lavorare alle 15/16 ma anche alle 17:00 perché doveva finire di preparare le cose per il giorno seguente.
ADR: preciso che solo il mercoledì il ricorrente faceva mezza giornata (fino alle 13:00) perché doveva accompagnare il figlio a fare logopedia.
ADR: so che è stato licenziato perché qualcuno aveva rubato nel bar. Pt_1
ADR: sul fatto sono stata sentita anche dai Carabinieri ma non ho saputo riferire nulla, perché non avevo visto nulla. ADR: preciso che la merce in deposito si trovava presso dei Box sempre all'interno del Centro commerciale. La merce andavamo a prenderla noi dipendenti, ma sempre accompagnati da uno dei titolari oppure dal responsabile del momento.
ADR: preciso che non si è mai recato presso il deposito a prendere la merce Pt_1 perché non rientrava nelle sue mansioni.
ADR: preciso che io ho lavorato per la convenuta fino al 15 Febbraio 2019 ed il Pt_1 ha smesso di lavorare circa 15 giorni dopo di me”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “Sono un dipendente della Persona_1 società convenuta;
sono il cognato del signor che è uno dei soci della società Pt_3 convenuta.
ADR: Fino al 2019 ho lavorato per la società che è una delle socie Parte_4 della società convenuta.
ADR: All'epoca dei fatti mi occupavo della produzione della birra circa due giorni alla settimana.
ADR: Preciso che per i restanti 4 giorni lavoravo all'interno del bar riferibile alla società convenuta dove lavorava il ricorrente, dove mi occupavo della contabilità e qualche volta supervisionavo il bar stesso.
ADR: Preciso che il ricorrente ha cominciato come tirocinante, dalla fine del 2017 alla fine del 2018, ove affiancava il pasticciere del bar facendo da aiutante, ed ha mantenuto
6 immutate le mansioni anche successivamente alla fine del tirocinio ove lavorava i prodotti semi lavorati.
ADR: Preciso che dopo un primo bilancio si decise di chiudere la pasticceria perché non è mai decollata.
ADR: Io e il abbiamo verificato che vi erano degli ammanchi: cialde di caffè, Pt_3 caffe in grammi, prodotti della pasticceria.
ADR: Preciso che una parte della merce veniva conservata nei depositi, altra parte invece veniva conservata nei banconi che vi erano all'interno dei laboratori, ove vi erano soltanto il ed il . Pt_1 Parte_5
ADR: Abbiamo verificato che l'ammanco era di circa 30 mila euro con riferimento a tutto l'anno 2019.
ADR: Preciso che nel laboratorio non vi sono le telecamere, mentre vi sono all'interno del bar e sulla porta d'ingresso che accede al laboratorio.
ADR: Preciso che all'esito di queste verifiche i lavoratori hanno cominciato ad accusarsi a vicenda. La lavoratrice mi inoltrò degli audio registrati Persona_2 dagli altri lavoratori (che avevano un gruppo What's app). Segnatamente la
riferiva che da quando vi ero io a supervisionare non era più possibile Testimone_3 sottrarre come prima.
ADR: Per quanto riguarda , ho visto dei messaggi che erano pervenuti sul Pt_1 cellulare del , che aveva scritto lo stesso , in cui diceva che lui non rubava Pt_3 Pt_1 ma era stato incaricato dagli altri, segnatamente . Testimone_3
ADR: Ero presente, a Marzo 2020, quando fu consegnata a la lettera di Pt_1 licenziamento da parte di che all'epoca dei fatti era il legale Parte_3 rappresentate della società convenuta. Il ritirò la copia ma si rifiutò di Pt_1 firmarla”.
L'altro teste di parte ricorrente, sig. , ha dichiarato: “conosco il ricorrente Testimone_4 in quanto circa sei anni fa abbiano lavorato insieme per il bar VA al centro commerciale Campania.
ADR: preciso che io ero addetto al bar e al servizio ai tavoli, invece svolgeva Pt_1 le mansioni di pasticciere nel senso che impastava i prodotti dolciari, cornetti e simili.
ADR: preciso che osservavamo dei turni di lavoro, non so precisare i turni di Pt_1 però ci capitava di lavorare insieme.
ADR: preciso che essendo pasticciere aveva degli orari diversi dai miei, nel Pt_1 weekend facevano ore in più che venivano pagate.
7 ADR: preciso che lavoravamo dal lunedì alla domenica ciascuno aveva un giorno di riposo a settimana a rotazione
ADR: non ricordo se godevamo delle ferie.
ADR: non so come sia terminato il rapporto di lavoro di , so che quando sono Pt_1 andato via lui lavorava lì.
ADR: preciso che ho finito di lavorare circa due anni prima della pandemia”.
Come innanzi precisato, pur considerando attendibili i testi, avendo gli stessi reso dichiarazioni abbastanza lineari e scevre da contraddizioni, le medesime dichiarazioni risultano comunque generiche: i testi non osservavano gli stessi orari di lavoro del
, e svolgevano differenti mansioni;
mentre il aveva sempre gli stessi orari, Pt_1 Pt_1 gli altri eseguivano turnazioni diverse;
al più potevano incrociarsi se coincideva il turno di mattina, o al cambio turno, ma tale circostanza non consente di far derivare come conseguenza che i testi fossero a conoscenza del contenuto delle mansioni e delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del . Pt_1
Inoltre – invero dirimente rispetto alle considerazioni sinora svolte al riguardo – è
l'aspetto della carenza di prova – e prima ancora, l'assenza di allegazioni - di circostanze di fatto idonee a far desumere quello che è stato individuato quale discrimine tra il livello contrattuale assegnato al lavoratore e quello da questi rivendicato, id est il possesso di conoscenze specialistiche in materia di preparazione di prodotti di rosticceria e/o pasticceria, ovvero, quantomeno la provenienza da altre esperienze lavorative nel settore.
Non solo, la dichiarazione AV prodotta in atti, indica la condizione di disoccupato del nel periodo antecedente la sua assunzione dalla resistente. Da tale risultanza Pt_1 appare confermato che il ricorrente non fosse in possesso di alcuna conoscenza specialistica in materia;
né può ritenersi che il tirocinio formativo possa integrare ex se il requisito richiesto dal livello superiore: e ciò per la considerazione che, essendo il disoccupato, il datore abbia organizzato detto tirocinio per consentirgli di avere Pt_1 una qualche conoscenza di base della materia.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il capo di domanda di riconoscimento della qualifica superiore non può quindi trovare accoglimento.
Con riguardo all'entità della prestazione lavorativa, quanto al lavoro straordinario, è noto, al riguardo, l'orientamento della Cassazione in materia di onere della prova: infatti, "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro"
8 (Cass. sez. lav. 1389/03; 12434/06) e “laddove egli riconosca di aver ricevuto una aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova
(Cass. Sez. Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009).
Ed ancora, sul punto, “A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”
(Cass., Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4408).
Nel caso in esame, è documentato che il ricorrente sia stato inquadrato con contratto di lavoro part time al 20% da Dicembre 2018 a Febbraio 2019, e part time 60% da Marzo 2019 al termine del rapporto lavorativo, come da buste paga allegate in atti e prospetto presenze del dipendente;
tuttavia dalla dichiarazione del teste di parte ricorrente emerge che il lavorasse sempre nello stesso turno, dalla Tes_2 Pt_1 mattina alle 07.30 e che spesso si tratteneva oltre nel pomeriggio “Spesso non Pt_1 finiva di lavorare alle 15/16 ma anche alle 17:00 perché doveva finire di preparare le cose per il giorno seguente. ADR: preciso che solo il mercoledì il ricorrente faceva mezza giornata (fino alle 13:00) perché doveva accompagnare il figlio a fare logopedia.”
Nulla invece emerge dalle dichiarazioni dei testi e sulle ore prestate, se Tes_1 Tes_4 non che i dipendenti godessero di un giorno di riposo settimanale (cfr. dichiarazione di
“lavoravamo dal lunedì alla domenica ciascuno aveva un giorno di riposo a Tes_4 settimana a rotazione”) e tanto compare anche dai prospetti di presenza.
Pertanto, dalle dichiarazioni dei testi è verosimile ritenere che il lavorasse tutti i Pt_1 giorni presso il bar, con un giorno di riposo settimanale, dalle 7,30 alle 16,30 e al
Mercoledì per cinque ore, per un totale di 50 ore lavorative settimanali, di cui 10 di straordinario.
Le differenze retributive rispetto al contratto di lavoro part-time risultano calcolate dalla difesa del ricorrente in complessivi €.3.016,55 (cfr. conteggi prodotti in att: €.19.569,13
– 15.552,58)
Con riguardo al lavoro straordinario, alla stregua dell'art. 126 del CCNL di categoria “Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento se diurno o 60 per cento se notturno”
9 Pertanto, stante le considerazioni di cui sopra in termini di decorrenza e livello contrattuale, le ore di lavoro straordinario da corrispondere ammontano ad € 6.169,47.
Quanto alle ferie, l'art. 134 del CCNL di categoria prevede “Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale viene considerata di sei giornate”
Dalle buste paga allegate in atti emergono le ferie ed il pagamento delle festività godute e non godute, e dal prospetto presenze firmato dal ricorrente si evincono anche i giorni di ferie goduti per ogni singolo mese di lavoro.
Il ricorrente chiede la retribuzione per le ferie/festività nulla specificando al riguardo;
la prova orale, peraltro, non ha fornito elementi utili poiché l'unico teste interrogato sul punto ha dichiarato “non ricordo se godevamo delle ferie”.
In ogni caso, il ricorrente ne chiede la relativa retribuzione senza tuttavia precisare se si tratti di ferie maturate e non retribuite, ovvero di ferie non godute;
né, in quest'ultimo caso è indicato alcunchè in merito ai giorni di ferie cui il avrebbe avuto diritto. Pt_1
Dunque, in presenza di una totale carenza assertiva sullo specifico punto, la domanda di condanna al pagamento della retribuzione per “ferie” o “festività” appare meramente esplorativa e generica, sicchè la stessa non può trovare accoglimento.
Con riguardo alla tredicesima mensilità il assume che gli è stata corrisposta solo Pt_1 per l'anno 2019, chiedendo dunque il 2018 ed i ratei dell'anno 2020.
Acclarata l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a far data dal 17.12.2018, ne deriva che la tredicesima spetta per l'anno 2018 solo per 14 giorni, vertendosi di un contratto di formazione per l'anno in questione, in relazione al quale, com'è noto, non maturano ferie, permessi, tredicesima, Tfr, etc., spettando al tirocinante una “indennità di partecipazione”, quantificata dalle parti in € 500,00 mensili. Quindi a titolo di 13^ mensilità per i 14 giorni di Dicembre 2018 spettano €.55,38.
Per il resto i conteggi appaiono correttamente formulati ed articolati e quindi possono essere condivisi dal giudicante. La 13^ e la 14^ mensilità non corrisposte ammontano a
€.1.684,99 per ciascuna delle mensilità supplementari.
Il , inoltre, si duole di essere stato licenziato senza preavviso e di non aver Pt_1 ricevuto la relativa indennità sostitutiva.
Va precisato sul punto che la lettera di licenziamento del 03.03.2020 versata in atti contiene “verbale di notificazione” redatto e sottoscritto dal legale rapp.te della
[...] dal quale emerge che il si sarebbe rifiutato di sottoscrivere la copia Parte_2 Pt_1
10 per ricevuta. Al riguardo, tuttavia va evidenziato che il lavoratore non ha impugnato il licenziamento, né ne ha contestato la illegittimità, e con il presente giudizio si è limitato a rilevare di non aver ricevuto “alcunchè a titolo di preavviso, di trattamento di fine rapporto e di indennità di fine lavoro”.
Esaminando pertanto solo la specifica domanda relativa al TFR maturato e non corrisposto, va detto che dagli atti di causa emerge il datore di lavoro ha dimostrato che le spettanze di fine rapporto sono state oggetto di un pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, ad istanza della per la riscossione Parte_6 per il Comune di . Per_3
Il TFR dovuto dal 17.12.2018 sino alla data del licenziamento ammonta ad € 1.988,51;
l'ex datore di lavoro ha fornito la prova che per € 1.247.69 esso risulta assoggettato a procedura espropriativa e, pertanto residuano € 740,82.
In conclusione, in parziale riformulazione dei conteggi prodotti la deve Parte_2 essere condannata al pagamento in favore di di complessivi Parte_1
€.12.611,38 a titolo di differenze retributive e di €.740,82 a titolo di residuo TFR oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo.
La domanda riconvenzionale è infondata e va respinta. Pa
Con la sua formulazione la VA FÈ chiede la condanna del Pt_1 al risarcimento del danno nella misura di €.30.000,00 pari all'importo della merce che il lavoratore avrebbe sottratto alla società.
Invero, la società ex datrice di lavoro, su cui incombe il relativo onere della prova, non ha fornito elementi sufficienti;
dagli screenshoot dell'applicativo what's app prodotti in atti non emerge che sia stato il ad impadronirsi della merce;
dalla prova orale Pt_1
è merso che “che la merce in deposito si trovava presso dei Box sempre all'interno del
Centro commerciale. La merce andavamo a prenderla noi dipendenti, ma sempre accompagnati da uno dei titolari oppure dal responsabile del momento. ADR: preciso che non si è mai recato presso il deposito a prendere la merce perché non Pt_1 rientrava nelle sue mansioni” (teste ) e che “una parte della merce veniva Tes_5 conservata nei depositi, altra parte invece veniva conservata nei banconi che vi erano all'interno dei laboratori, ove vi erano soltanto il ed il ” (teste Pt_1 Parte_7
. Il medesimo teste peraltro riferisce ha riferito che “i lavoratori hanno Tes_1 Tes_1 cominciato ad accusarsi a vicenda. La lavoratrice mi inoltrò degli Persona_2 audio registrati dagli altri lavoratori (che avevano un gruppo What's app).
11 Segnatamente la riferiva che da quando vi ero io a supervisionare non era Testimone_3 più possibile sottrarre come prima” e di aver visto messaggi del “pervenuti sul Pt_1 cellulare del , che aveva scritto lo stesso , in cui diceva che lui non rubava Pt_3 Pt_1 ma era stato incaricato dagli altri, segnatamente ”. Testimone_3
Non vi sono dunque elementi univoci e sufficienti che dimostrino la condotta illecita appropriativa reclamata dalla società i fini dell'accoglimento della riconvenzionale.
La difesa della resistente nelle note assume la contraddittorietà delle dichiarazioni della teste nella parte in cui dichiara di aver cessato il rapporto di lavoro il 15 febbraio Tes_5
2019 e che "il ha smesso di lavorare circa 15 giorni dopo di me", il che Pt_1 collocherebbe la cessazione del rapporto del ricorrente intorno ai primi di marzo 2019, in contrasto con la documentazione che attesta la cessazione del rapporto il 3 marzo
2020.
Tuttavia, secondo il giudicante tale dichiarazione appare essere più il frutto di un lapsus che integrare una contraddizione, sia in considerazione dell'avvenuto decorso del tempo dai fatti oggetto di causa, sia tenuto conto della sostanziale genuinità delle dichiarazioni della teste che non appaiono né espressione di atteggiamento astioso ovvero interessato nei confronti di alcuna delle parti processuali.
Per le ragioni esposte, la domanda riconvenzionale va respinta
Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura del 50% in considerazione del parziale accoglimento della domanda principale, ponendosi la quota residua a carico della resistente e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
24.08.2020, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda principale e per l'effetto condanna la al pagamento in favore di di complessivi Parte_2 Parte_1
€.12.611,38 a titolo di differenze retributive e di €.740,82 a titolo di residuo TFR oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo;
• Rigetta la domanda principale per la parte restante;
• Rigetta la domanda riconvenzionale;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico della liquidando quest'ultima in Parte_2
12 complessivi € 1.970,00 oltre Iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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