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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6453/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. e (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Masi;
C.F._7
- parte ricorrente -
e c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 20/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 26 aprile 2024 , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 chiesto che la venga condannata al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 maturate per il lavoro svolto tra l'1 marzo 2021 e l'1 aprile 2022. A sostegno della superiore pretesa i ricorrenti hanno dedotto che, a seguito del cambio appalto avvenuto l'1 marzo 2021 dalla all'odierna resistente, quest'ultima non avrebbe riconosciuto Controparte_2
1 l'anzianità convenzionale e non avrebbe applicato le medesime condizioni contrattuali e retributive già riconosciute dalla precedente datrice di lavoro, perpetrando il proprio inadempimento fino al nuovo cambio appalto intervenuto l'1 aprile 2022 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
La pur ritualmente evocata in giudizio a mezzo pec, non si è costituita. Controparte_1
Ciò detto, il ricorso merita di trovare accoglimento perché la pretesa attorea trova fondamento nell'art. 27 del contratto collettivo prodotto come allegato n. 1 del ricorso.
Pertanto, considerato che in base alla condotta processuale della società convenuta (rimasta contumace) appare del tutto superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio per verificare la correttezza dei dettagliati conteggi di parte, la resistente va immediatamente condannata al pagamento degli importi esattamente calcolati dagli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale Protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
nella contumacia di Controparte_1 condanna al pagamento in favore di Controparte_1
• di €.2.229,94 lordi;
Parte_1
• FR IN di €.2.408,82 lordi;
• di €.1.447,97 lordi;
Parte_3
• di €. 2.469,63 lordi;
Parte_4
• i €. 1.439,31 lordi;
Parte_5
• i €. 3.433,31 lordi;
Parte_6
• di €. 2.330,64 lordi;
Parte_7 condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese giudiziali, che Controparte_1 liquida in € 4.061,60 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 20/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6453/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. e (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Masi;
C.F._7
- parte ricorrente -
e c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 20/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 26 aprile 2024 , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 chiesto che la venga condannata al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 maturate per il lavoro svolto tra l'1 marzo 2021 e l'1 aprile 2022. A sostegno della superiore pretesa i ricorrenti hanno dedotto che, a seguito del cambio appalto avvenuto l'1 marzo 2021 dalla all'odierna resistente, quest'ultima non avrebbe riconosciuto Controparte_2
1 l'anzianità convenzionale e non avrebbe applicato le medesime condizioni contrattuali e retributive già riconosciute dalla precedente datrice di lavoro, perpetrando il proprio inadempimento fino al nuovo cambio appalto intervenuto l'1 aprile 2022 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
La pur ritualmente evocata in giudizio a mezzo pec, non si è costituita. Controparte_1
Ciò detto, il ricorso merita di trovare accoglimento perché la pretesa attorea trova fondamento nell'art. 27 del contratto collettivo prodotto come allegato n. 1 del ricorso.
Pertanto, considerato che in base alla condotta processuale della società convenuta (rimasta contumace) appare del tutto superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio per verificare la correttezza dei dettagliati conteggi di parte, la resistente va immediatamente condannata al pagamento degli importi esattamente calcolati dagli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale Protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
nella contumacia di Controparte_1 condanna al pagamento in favore di Controparte_1
• di €.2.229,94 lordi;
Parte_1
• FR IN di €.2.408,82 lordi;
• di €.1.447,97 lordi;
Parte_3
• di €. 2.469,63 lordi;
Parte_4
• i €. 1.439,31 lordi;
Parte_5
• i €. 3.433,31 lordi;
Parte_6
• di €. 2.330,64 lordi;
Parte_7 condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese giudiziali, che Controparte_1 liquida in € 4.061,60 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 20/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2