Articolo 34 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 33Articolo 35
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20 febbraio 1963
Art. 34. Pratica giornalistica

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attivita' giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31.
Il praticante non puo' rimanere iscritto per piu' di tre anni nel registro.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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