CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347/2023 promossa da:
, in persona del titolare , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Sinante Colucci con domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE contro
(già quale mandataria di PA PA [...]
Controparte_2
APPELLATA -CONTUMACE
E nei confronti di
" , C.F. in persona del legale rappresentante, e per essa quale Controparte_3 P.IVA_1
mandataria giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. Controparte_4
del 18.10.2022 rep 311663 racc. 41583 a socio unico, c.f. e p. iva Controparte_5
in persona del Dott. che la rappresenta in virtù di procura autenticata P.IVA_2 Persona_1
dal Notaio del 21/10/2022 rep. 5488 e racc. 4129 rilasciata dal Dott. Persona_2 Persona_3
pagina 1 di 13 in forza della delibera del consiglio di Amministrazione del 14.10.2022, Controparte_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Marialucrezia Turco del Foro di Roma (C.F. – pec: C.F._1
, ed elettivamente presso il suo Studio sito in Roma (RM), via Barberini Email_2
n. 47
APPELLATA avente ad
OGGETTO:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) – impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.
682/2023 pubblicata il 3.05.2023
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 682/2023 del Tribunale di Perugia con la quale Parte_1
veniva respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso proposta contro PA
, quale mandataria di (già e nei
[...] Controparte_2 PA
confronti di , quale mandataria di Controparte_5 Controparte_3
Il Tribunale di Perugia aveva ingiunto a , quale fideiussore della società Parte_1 [...]
il pagamento in solido con altri della somma di euro 103.279,94 in favore di CP_7 [...]
, per il mancato pagamento di due rate di interessi di Controparte_8
preammortamento relativi a somme erogate in regime di preammortamento a seguito di atto di mutuo del 7.09.2010 tra e per l'importo di euro 120.000,00. PA CP_7
L'opponente odierno appellante esponeva che:
- le somme, portate dal decreto ingiuntivo opposto, erano servite esclusivamente per ridurre il debito derivante da rapporti di conto corrente intrattenuti dalla con Controparte_7 PA
nell'ambito dei quali erano stati applicati illegittimi interessi anatocistici, commissioni di massimo
[...]
scoperto, tassi usurari e spese varie non dovute;
- pertanto, era evidente il collegamento funzionale fra il contratto di mutuo fondiario condizionato del
7.09.2010, oggetto del procedimento monitorio, ed i rapporti di conto corrente precedentemente intrattenuti dalla stessa società con PA
pagina 2 di 13 - di conseguenza, tale comportamento illecito era riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1343 c.c. per illiceità della causa, ovvero all'art. 1344 c.c., per il fatto che i contratti erano stati stipulati tra le parti al solo fine di coprire una illecita scopertura di conto corrente, in ogni caso, il contratto in oggetto doveva considerarsi nullo per difetto di causa;
- pertanto, anche la fideiussione da egli prestata doveva essere dichiarata priva di efficacia giuridica;
- ad ogni modo, era sussistente il diritto di alla ripetizione ex art. 2033 delle somme CP_7
indebitamente percepite dalla per l'applicazione di interessi anatocistici, Cms e altre spese non CP_1
dovute, con conseguente diminuzione del credito presuntivamente vantato dall'Istituto di credito e portato nel decreto ingiuntivo;
-oltre a ciò, egli risultava illegittimamente iscritto alla Centrale Rischi della Banca d'Italia avendogli ciò impedito di operare pienamente con le banche egli aveva diritto, in via riconvenzionale, ad un adeguato risarcimento per i relativi danni subiti.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione e la domanda riconvenzionale. Il giudice di primo grado, in particolare, ha evidenziato che la dazione di somme alla per l'importo CP_7
mutuato di euro 101.400,00 (doc. 4 e 5 monitorio) è risultata documentalmente provata e, aderendo a
Cass. n. 23149/2022, ha affermato la validità del mutuo stipulato per ripianare un preesistente debito.
Ha poi ritenuto indimostrati i vizi dei rapporti di conto corrente, l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di acquisizione dei relativi estratti conto e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente per essere stato segnalato presso la Centrale Rischi. In primo luogo, per difetto di legittimazione passiva dell'Ente Ponte, non essendo stato trasferito allo stesso passività occulte, emerse solo successivamente alla data di efficacia della costituzione dell'ente. In ogni caso, per difetto di prova, non avendo l'opponente documentato la segnalazione a suo carico e la tipologia della stessa;
comunque, ad avviso del Giudice di prime cure l'eventuale iscrizione non potrebbe ritenersi illegittima, in considerazione dell'esposizione debitoria oggetto di causa.
Ha ritenuto altresì infondata l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'opponente per contrarietà alla normativa Antitrust, sollevata per la prima volta con la memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Ad avviso del giudice di prime cure, l'opponente è venuto meno all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo prodotto in giudizio il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 nonché il modulo di fideiussione omnibus vietato, predisposto dall'ABI nel 2003.
L'appellante ha chiesto, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello la sua riforma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo pagina 3 di 13 opposto;
in via subordinata che sia accertata e dichiarata la minore somma dovuta e, in via riconvenzionale, che siano accertati, dichiarati e quantificati i danni allo stesso prodotti da
[...]
a seguito della iscrizione a sofferenza dell'importo a debito alla Centrale Rischi e CP_1
condannarla al risarcimento del danno da perdita di chances nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa;
che siano disposti i mezzi istruttori e c.t.u., con accoglimento delle conclusioni di primo grado
Si è costituita , quale mandataria di resistendo Controparte_5 Controparte_3
e chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza, con vittoria di spese.
Non si è costituita PA
*****
Preliminarmente deve accogliersi l'istanza di rimessione in termini depositata dall'appellante ai fini del deposito della comparsa conclusionale in considerazione della documentazione medica
(certificato dell'Azienda Ospedaliera di Perugia) prodotta con l'istanza depositata il 21.04.2025, attestante un impedimento assoluto ed imprevedibile del difensore.
Sempre in via preliminare, l'eccezione sollevata con la memoria conclusionale da parte appellante di carenza di legittimazione dell'appellata, perché non avrebbe dimostrato l'esistenza della cessione e dell'inclusione dei crediti ceduti per cui è causa, è tardiva e quindi inammissibile.
Giova sottolineare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nella specie l'opponente solo in appello con la memoria conclusionale ha eccepito la carenza di titolarità del diritto di credito azionato in capo alla cessionaria, sul presupposto che la produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non integra una prova sufficiente dell'intervenuta cessione.
Ebbene, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione, deve ritenersi che l'opponente abbia implicitamente riconosciuto l'intervenuta cessione in favore della cessionaria, esonerando così la cessionaria dall'onere di integrare ulteriormente la prova documentale della titolarità del credito.
Peraltro, la cessione è intervenuta nel corso del giudizio di opposizione dove si era costituita CP_1
pagina 4 di 13 CP_
la quale in seguito all'intervento della , avendone l'interesse, non ha tuttavia CP_1 CP_3
contestato la cessione dei crediti in suo favore.
*****
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto valido il mutuo per ripianare un preesistente debito, evidenziando che sarebbe ininfluente “la CP dazione di somme alla per l'importo mutuato di euro 101.400,00” perché “il thema CP_9
centrale di diritto non è la dazione (apparente) delle somme, ma la finalità delle stesse” che, come esposto nell'opposizione, “non sono servite per realizzare i lavori di costruzione di immobili di cui al predetto contratto di mutuo”, ma per ripianare i debiti pregressi.
Sottolinea la pertinenza della domanda di acquisizione degli estratti conto, formulata con istanza (cfr. memoria 183 n. 2) puntuale: “comprensivi di scalare dall'apertura alla chiusura dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la società nonché quelli relativi al rapporto di conto Controparte_7
corrente sul quale sarebbe stato appoggiato il contratto condizionato di mutuo fondiario di cui all'atto a
Rogito Notaio di Perugia del 7.09.2010 [ Rep. N. 194552/19051 ], acceso Persona_4
presso la Filiale di Perugia”. PA
Assume di aver «precisato, che ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, T.U.B. D.Lgs. 385/93 “il cliente …… hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre
…”, referente altrimenti violato» e che il contratto condizionato di mutuo fondiario del 7.09.2010 è stato prodotto dall'opposta in fase monitoria quale materiale probatorio comune alle parti.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va ribadita la validità del mutuo fondiario stipulato tra e CP_7 CP_1
rispetto al quale ra fideiussore.
[...] Pt_1
La Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n.5841/2025 ha affermato che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
"solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
pagina 5 di 13 Un mutuo “solutorio” che mascheri una frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento rileverebbe sotto il profilo della inefficacia e non della invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. Sez. Un. 5841/2025 cit.). Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento.
Si esclude, poi, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui
è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» ( Cass. Sez. Un.
4841/2025; Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del
2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007).
Nella specie, il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non è finalizzato alla realizzazione di determinati lavori, di uno specifico progetto, ma è, appunto, fondiario ed espressamente sottoposto alla disciplina dell'art. 38 Tub nonché condizionato perché sottoposto a determinate condizioni risolutive. Quindi il finanziamento in esame non si caratterizza per la sua destinazione ad una finalità specifica, ma piuttosto prevede tra le condizioni l'impegno della parte mutuataria ad eseguire i lavori di costruzione degli immobili offerti in garanzia entro il 30 settembre
2012 (DOC. 3 fascicolo primo grado appellata ). CP_5
Appurato che il mutuo fondiario è valido anche se utilizzato per ripianare un preesistente debito del mutuatario – rilevando eventualmente, come già evidenziato, sul piano della inefficacia a fini revocatori- la circostanza resta comunque indimostrata e, a fronte dello specifico rilievo sul punto da parte del giudice di primo grado, nulla l'appellante ha specificamente dedotto in questa sede.
Quanto al rilievo – a dire il vero poco chiaro - relativo all'art. 119 d.lgs. 385/1993, vale rimarcare che il diritto del cliente di cui all'ultimo comma può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 23861/2022; Cass. n.
9082/2023). Tuttavia, va evidenziato che il decreto ingiuntivo oggetto di causa riguarda la somma data a mutuo con il contratto del 7.09.2010, non i rapporti di conto corrente ritenuti viziati, e, in ogni caso, la rilevata infondatezza della censura formulata dall'appellante rende l'acquisizione documentale (i pagina 6 di 13 relativi estratti conto) non necessaria e del tutto ininfluente per la decisione. Non ricorrono quindi i presupposti richiesti dall'art. 210 c.p.c., sussistendo in ogni caso l'onere dell'appellante di provare la fondatezza del fatto che sostiene in giudizio.
Con i motivi secondo e terzo l'appellante censura la sentenza rispettivamente nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla capitalizzazione degli interessi passivi e sulla nullità ed inefficacia della
Commissione di Massimo scoperto, da cui deriverebbe che le somme corrisposte dalla 2008 o CP_7
alla stessa addebitate a titolo di C.m.s. sarebbero prive di causa e costituirebbero indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. In ogni caso ove non ritenuta nulla, contesta la capitalizzazione trimestrale della C.m.s.
I motivi sono infondati.
Non si rileva infatti alcuna omissione di pronuncia. La sentenza impugnata invero ha ritenuto indimostrati i lamentati vizi dei rapporti di conto corrente, rilevando che rispetto a questi parte opponente non ha nemmeno prodotto i relativi contratti, limitandosi a chiedere solo l'acquisizione degli estratti conto, peraltro irrilevanti senza i suddetti contratti.
Ebbene, l'appellante nulla ha specificamente dedotto sul punto, né sulla ritenuta inammissibilità dell'istanza di acquisizione poiché secondo il giudice di primo grado estremamente generica, non essendo concretamente individuati i rapporti di conto corrente di cui si è chiesta l'esibizione. Infatti, i motivi di appello si sostanziano nella mera ripetizione - sembrerebbe un vero e proprio “copia e incolla” – dell'atto di citazione in opposizione, risultando del tutto scollegati rispetto alle specifiche e puntuali argomentazioni date in sentenza.
Peraltro, va ribadito che con l'opposizione si è impugnato il debito vantato dalla banca e derivante dal contratto di mutuo del 7.09.2010, è pertanto onere dell'opponente dar prova del fatto modificativo o estintivo del diritto vantato dall'opposto (attore in senso sostanziale). Nel caso di specie, ancor prima di un difetto di prova si riscontra, pertanto, un difetto di allegazione: non sono individuati i contratti di conto corrente che si ritengono viziati, così come, oltre ad una generica ed astratta doglianza, non sono esposte le ragioni per cui si ritiene l'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto illegittime ed in base a quali parametri.
Tanto è confermato dallo stesso appellante che nel motivo quinto esclude che la richiesta c.t.u. sia esplorativa in quanto giustificata dall'impossibilità di verificare “i tassi effettivi globali applicati ai rapporti di conto corrente sul quale sono state versate parte delle somme mutuate dalla banca, l'effetto anatocistico prodotto ed il confronto con i cosiddetti tassi soglia di cui alla Legge n. 108/96”.
pagina 7 di 13 La genericità delle censure rende l'azione meramente esplorativa limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con la banca, restando comunque l'opponente, odierno appellante, onerato dall'allegazione e dalla prova in concreto dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Con il quarto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità della fideiussione prestata per contrarietà all'art. 2, c. 2 lett. A) L. n. 287/1990, in quanto la fideiussione in questione conterrebbe clausole identiche allo schema predisposto dall' ABI riconosciuto illecito con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
In particolare, l'appellante deduce la violazione dei principi enucleati nella sentenza n.
9479/2023 delle Sezioni Unite secondo cui nella fase monitoria il giudice deve svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo.
Registra così una “sovversione” dell'onere della prova, in luogo del controllo officioso che già doveva compiersi all'atto del decreto ingiuntivo ed anche nel giudizio di opposizione.
A detta dell'appellante, la nullità investirebbe integralmente il contratto essendo stato esplicitato dalle parti l'interesse all'estensione totalitaria della nullità e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
Inoltre, deduce che la normativa antitrust si applicherebbe anche alle fideiussioni specifiche e non solo omnibus, per cui la distinzione sarebbe irrilevante poiché non riguarda le condizioni della garanzia, oggetto di esame dell'Autorità Antitrust ed identiche per entrambe, ragione per cui, come concluso a più riprese dalla giurisprudenza di merito, i contratti di fideiussione contenenti clausole conformi allo schema ABI devono essere radicalmente nulle, nella loro totalità.
Il motivo non può trovare accoglimento.
A prescindere dal rilievo attinente alla rilevabilità d'ufficio nella fase monitoria della clausola abusiva, la censura è priva di pregio per le seguenti considerazioni.
I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa pagina 8 di 13 vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021).
La rilevazione della nullità – ancorché d'ufficio – non esonera però la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla
(v. Cass. Sez. 1 n. 30885-22). Invero, anche la rilevabilità d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 4867-24, Cass. Sez. 3 n. 34053-23). In breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati
(Cass. n. 1170/2025)
Inoltre, secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024, “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento
n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul
pagina 9 di 13 fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria
e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n. 1170/2025).
Va richiamata anche la pronuncia della Cassazione per cui “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass.
21841/2024).
Infine, deve osservarsi che la nullità delle clausole anticoncorrenziali del contratto di fideiussione si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (Cass. n. 6685/2024).
Ebbene, nella specie, la fideiussione è specifica, contenuta nel contratto di mutuo e ad esso riferita, tanto basta a ritenere infondato il motivo in esame e irrilevante la produzione documentale
(schema ABI e polizze fideiussorie specifiche), effettuata peraltro solo con la memoria di replica.
In ogni caso, giova evidenziare che l'appellante elenca, riferendosi “alle fideiussioni prestate” e non specificamente indicate, determinati articoli che sarebbero riproduttivi dello schema ABI censurato, tuttavia non individua quali clausole contenute nel contratto di mutuo disciplinanti la fideiussione sarebbero censurabili perché, in quanto compresenti, corrispondenti con quelle dichiarate anticoncorrenziali né deduce che la Banca abbia invocato le clausole asseritamente illecite per far valere nei suoi confronti l'odierna pretesa, idonea ad essere paralizzata una volta accertata l'illiceità delle clausole pretesamente invalide.
pagina 10 di 13 In sostanza non è dato comprendere nello specifico e in concreto quali clausole della fideiussione intende censurare perché riproduttive delle clausole anticoncorrenziali di cui allo schema
ABI, né se ciò abbia infine rileivo sulla pretesa del creditore ingiungente.
Inoltre, deve rilevarsi una palese carenza di prova circa l'interdipendenza della fideiussione dalle clausole asseritamente nulle, pertanto, fermo quanto sopra, si riscontrerebbe in ogni caso una nullità solo parziale delle stesse.
Infatti, del tutto indimostrata è rimasta la circostanza che la porzione di fideiussione colpita da invalidità sarebbe in correlazione inscindibile con il resto del contratto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
L'appellante, per sua stessa ammissione socio di capitale della società debitrice, e quindi legato economicamente al debitore principale, non ha dato prova che non avrebbe firmato la garanzia senza le clausole – solo astrattamente – censurate, così come non ha fornito prova del venir meno, in assenza delle predette clausole, dell'interesse della banca alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria;
che, invece, si presume la banca avrebbe comunque sottoscritto, posta l'alternativa dell'assenza di una ulteriore garanzia.
Né può ritenersi esaustivo ai fini della suddetta prova il generico rilievo per cui “avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, le stesse non avrebbero voluto dette abnormi pattuizioni … se avessero conosciuto la nullità e senza tali ulteriori pattuizioni il prestito non sarebbe stato concesso”, rivelandosi totalmente disancorato dal fatto concreto e meramente riproduttivo di principi enunciati in via generale, risolvendosi altresì in una vuota affermazione priva di riscontri concreti e, prima ancora, di puntuali allegazioni.
Con il quinto motivo censura il capo di sentenza là dove non ha ammesso i mezzi di prova richiesti in ordine alla esibizione dei documenti e della c.t.u.
Il motivo è privo di pregio e non può essere accolto.
Alla luce di quanto già esposto in relazione ai motivi primo, secondo e terzo, l'acquisizione documentale relativa agli estratti conto dei contratti di conto corrente risulta non necessaria e del tutto ininfluente per la decisione. Il difetto di allegazione e la genericità delle censure già rilevati rendono la c.t.u. meramente esplorativa e quindi inammissibile.
Con il sesto motivo lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132, comma 2, n.4) e 118 disp. Att. c.p.c. essendo la sentenza priva di pagina 11 di 13 motivazione essendo basata su affermazioni apodittiche che non tengono in minima considerazione le argomentazioni difensive e le eccezioni sollevate dall'opponente.
Il motivo è infondato. La sentenza appare motivata, applicativa in concreto dei principi generali enunciati oltre che puntualmente argomentata anche rispetto alla ritenuta carenza di prova, pertanto assolutamente suscettibile di controllo circa l'esattezza e la logicità del ragionamento effettuato.
Con il settimo motivo censura la sentenza anche là dove non dispone, in via gradata, la minore somma dovuta dall'opponente in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico, finanziari e normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione prodotta e di quella ulteriore da prodursi da parte della Banca opposta o attivabili ex art. 210 c.p.c.
L'infondatezza del motivo consegue al rigetto dei motivi primo, secondo e terzo, all'inammissibilità della c.t.u. e all'irrilevanza dell'acquisizione documentale (quinti motivo), di cui si è già data motivazione.
Con l'ottavo motivo lamenta che il giudice di prime cure di fatto avrebbe eluso la pronuncia sulla domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale assumendo genericamente che un debito di tale ammontare giustifichi la segnalazione alla Centrale Rischi. La segnalazione sarebbe avvenuta senza il previo accertamento della effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza patrimoniale, ovvero di uno stato persistente di instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario. La banca ha anche violato il codice di deontologia e buona condotta che prevede la preventiva informazione all'interessato dell'imminente registrazione dei dati in uno dei sistemi di informazione creditizia e in ordine all'obbligo di immediata rimozione di iscrizioni che si ravvisino inesatte o del tutto erronee. I danni conseguenti alla indebita segnalazione, quali la lesione della reputazione e dell'immagine, possono essere liquidati anche equitativamente.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va rimarcato che, a fronte della puntuale argomentazione circa l'assenza della segnalazione e della relativa tipologia, nulla ha dedotto sul punto l'appellante.
In ogni caso restano del tutto indimostrate, non solo la lamentata lesione della reputazione e dell'immagine, ma anche le effettive conseguenze dannose.
Invero il danno non patrimoniale e in particolare il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione, non pagina 12 di 13 costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. Di contro, nulla ha allegato e tanto meno provato l'appellante né rispetto all'evento lesivo, come ad esempio l'effettivo rifiuto della concessione di credito, né con riguardo al danno -conseguenza.
Pertanto, in assenza della prova della sussistenza del danno non è possibile procedersi alla liquidazione equitativa.
Rigettato integralmente l'appello, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di secondo i parametri medi di cui al D.M. Controparte_5
55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istruttoria.
Nulla sulle spese quanto a non costituita in appello. PA
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di Parte_3
quale mandataria di delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_3
liquida per compensi professionali in euro 9.500,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di PA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Perugia, 1.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347/2023 promossa da:
, in persona del titolare , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Sinante Colucci con domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE contro
(già quale mandataria di PA PA [...]
Controparte_2
APPELLATA -CONTUMACE
E nei confronti di
" , C.F. in persona del legale rappresentante, e per essa quale Controparte_3 P.IVA_1
mandataria giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. Controparte_4
del 18.10.2022 rep 311663 racc. 41583 a socio unico, c.f. e p. iva Controparte_5
in persona del Dott. che la rappresenta in virtù di procura autenticata P.IVA_2 Persona_1
dal Notaio del 21/10/2022 rep. 5488 e racc. 4129 rilasciata dal Dott. Persona_2 Persona_3
pagina 1 di 13 in forza della delibera del consiglio di Amministrazione del 14.10.2022, Controparte_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Marialucrezia Turco del Foro di Roma (C.F. – pec: C.F._1
, ed elettivamente presso il suo Studio sito in Roma (RM), via Barberini Email_2
n. 47
APPELLATA avente ad
OGGETTO:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) – impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.
682/2023 pubblicata il 3.05.2023
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 682/2023 del Tribunale di Perugia con la quale Parte_1
veniva respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso proposta contro PA
, quale mandataria di (già e nei
[...] Controparte_2 PA
confronti di , quale mandataria di Controparte_5 Controparte_3
Il Tribunale di Perugia aveva ingiunto a , quale fideiussore della società Parte_1 [...]
il pagamento in solido con altri della somma di euro 103.279,94 in favore di CP_7 [...]
, per il mancato pagamento di due rate di interessi di Controparte_8
preammortamento relativi a somme erogate in regime di preammortamento a seguito di atto di mutuo del 7.09.2010 tra e per l'importo di euro 120.000,00. PA CP_7
L'opponente odierno appellante esponeva che:
- le somme, portate dal decreto ingiuntivo opposto, erano servite esclusivamente per ridurre il debito derivante da rapporti di conto corrente intrattenuti dalla con Controparte_7 PA
nell'ambito dei quali erano stati applicati illegittimi interessi anatocistici, commissioni di massimo
[...]
scoperto, tassi usurari e spese varie non dovute;
- pertanto, era evidente il collegamento funzionale fra il contratto di mutuo fondiario condizionato del
7.09.2010, oggetto del procedimento monitorio, ed i rapporti di conto corrente precedentemente intrattenuti dalla stessa società con PA
pagina 2 di 13 - di conseguenza, tale comportamento illecito era riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1343 c.c. per illiceità della causa, ovvero all'art. 1344 c.c., per il fatto che i contratti erano stati stipulati tra le parti al solo fine di coprire una illecita scopertura di conto corrente, in ogni caso, il contratto in oggetto doveva considerarsi nullo per difetto di causa;
- pertanto, anche la fideiussione da egli prestata doveva essere dichiarata priva di efficacia giuridica;
- ad ogni modo, era sussistente il diritto di alla ripetizione ex art. 2033 delle somme CP_7
indebitamente percepite dalla per l'applicazione di interessi anatocistici, Cms e altre spese non CP_1
dovute, con conseguente diminuzione del credito presuntivamente vantato dall'Istituto di credito e portato nel decreto ingiuntivo;
-oltre a ciò, egli risultava illegittimamente iscritto alla Centrale Rischi della Banca d'Italia avendogli ciò impedito di operare pienamente con le banche egli aveva diritto, in via riconvenzionale, ad un adeguato risarcimento per i relativi danni subiti.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione e la domanda riconvenzionale. Il giudice di primo grado, in particolare, ha evidenziato che la dazione di somme alla per l'importo CP_7
mutuato di euro 101.400,00 (doc. 4 e 5 monitorio) è risultata documentalmente provata e, aderendo a
Cass. n. 23149/2022, ha affermato la validità del mutuo stipulato per ripianare un preesistente debito.
Ha poi ritenuto indimostrati i vizi dei rapporti di conto corrente, l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di acquisizione dei relativi estratti conto e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente per essere stato segnalato presso la Centrale Rischi. In primo luogo, per difetto di legittimazione passiva dell'Ente Ponte, non essendo stato trasferito allo stesso passività occulte, emerse solo successivamente alla data di efficacia della costituzione dell'ente. In ogni caso, per difetto di prova, non avendo l'opponente documentato la segnalazione a suo carico e la tipologia della stessa;
comunque, ad avviso del Giudice di prime cure l'eventuale iscrizione non potrebbe ritenersi illegittima, in considerazione dell'esposizione debitoria oggetto di causa.
Ha ritenuto altresì infondata l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'opponente per contrarietà alla normativa Antitrust, sollevata per la prima volta con la memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Ad avviso del giudice di prime cure, l'opponente è venuto meno all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo prodotto in giudizio il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 nonché il modulo di fideiussione omnibus vietato, predisposto dall'ABI nel 2003.
L'appellante ha chiesto, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello la sua riforma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo pagina 3 di 13 opposto;
in via subordinata che sia accertata e dichiarata la minore somma dovuta e, in via riconvenzionale, che siano accertati, dichiarati e quantificati i danni allo stesso prodotti da
[...]
a seguito della iscrizione a sofferenza dell'importo a debito alla Centrale Rischi e CP_1
condannarla al risarcimento del danno da perdita di chances nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa;
che siano disposti i mezzi istruttori e c.t.u., con accoglimento delle conclusioni di primo grado
Si è costituita , quale mandataria di resistendo Controparte_5 Controparte_3
e chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza, con vittoria di spese.
Non si è costituita PA
*****
Preliminarmente deve accogliersi l'istanza di rimessione in termini depositata dall'appellante ai fini del deposito della comparsa conclusionale in considerazione della documentazione medica
(certificato dell'Azienda Ospedaliera di Perugia) prodotta con l'istanza depositata il 21.04.2025, attestante un impedimento assoluto ed imprevedibile del difensore.
Sempre in via preliminare, l'eccezione sollevata con la memoria conclusionale da parte appellante di carenza di legittimazione dell'appellata, perché non avrebbe dimostrato l'esistenza della cessione e dell'inclusione dei crediti ceduti per cui è causa, è tardiva e quindi inammissibile.
Giova sottolineare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nella specie l'opponente solo in appello con la memoria conclusionale ha eccepito la carenza di titolarità del diritto di credito azionato in capo alla cessionaria, sul presupposto che la produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non integra una prova sufficiente dell'intervenuta cessione.
Ebbene, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione, deve ritenersi che l'opponente abbia implicitamente riconosciuto l'intervenuta cessione in favore della cessionaria, esonerando così la cessionaria dall'onere di integrare ulteriormente la prova documentale della titolarità del credito.
Peraltro, la cessione è intervenuta nel corso del giudizio di opposizione dove si era costituita CP_1
pagina 4 di 13 CP_
la quale in seguito all'intervento della , avendone l'interesse, non ha tuttavia CP_1 CP_3
contestato la cessione dei crediti in suo favore.
*****
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto valido il mutuo per ripianare un preesistente debito, evidenziando che sarebbe ininfluente “la CP dazione di somme alla per l'importo mutuato di euro 101.400,00” perché “il thema CP_9
centrale di diritto non è la dazione (apparente) delle somme, ma la finalità delle stesse” che, come esposto nell'opposizione, “non sono servite per realizzare i lavori di costruzione di immobili di cui al predetto contratto di mutuo”, ma per ripianare i debiti pregressi.
Sottolinea la pertinenza della domanda di acquisizione degli estratti conto, formulata con istanza (cfr. memoria 183 n. 2) puntuale: “comprensivi di scalare dall'apertura alla chiusura dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la società nonché quelli relativi al rapporto di conto Controparte_7
corrente sul quale sarebbe stato appoggiato il contratto condizionato di mutuo fondiario di cui all'atto a
Rogito Notaio di Perugia del 7.09.2010 [ Rep. N. 194552/19051 ], acceso Persona_4
presso la Filiale di Perugia”. PA
Assume di aver «precisato, che ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, T.U.B. D.Lgs. 385/93 “il cliente …… hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre
…”, referente altrimenti violato» e che il contratto condizionato di mutuo fondiario del 7.09.2010 è stato prodotto dall'opposta in fase monitoria quale materiale probatorio comune alle parti.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va ribadita la validità del mutuo fondiario stipulato tra e CP_7 CP_1
rispetto al quale ra fideiussore.
[...] Pt_1
La Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n.5841/2025 ha affermato che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
"solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
pagina 5 di 13 Un mutuo “solutorio” che mascheri una frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento rileverebbe sotto il profilo della inefficacia e non della invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. Sez. Un. 5841/2025 cit.). Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento.
Si esclude, poi, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui
è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» ( Cass. Sez. Un.
4841/2025; Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del
2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007).
Nella specie, il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non è finalizzato alla realizzazione di determinati lavori, di uno specifico progetto, ma è, appunto, fondiario ed espressamente sottoposto alla disciplina dell'art. 38 Tub nonché condizionato perché sottoposto a determinate condizioni risolutive. Quindi il finanziamento in esame non si caratterizza per la sua destinazione ad una finalità specifica, ma piuttosto prevede tra le condizioni l'impegno della parte mutuataria ad eseguire i lavori di costruzione degli immobili offerti in garanzia entro il 30 settembre
2012 (DOC. 3 fascicolo primo grado appellata ). CP_5
Appurato che il mutuo fondiario è valido anche se utilizzato per ripianare un preesistente debito del mutuatario – rilevando eventualmente, come già evidenziato, sul piano della inefficacia a fini revocatori- la circostanza resta comunque indimostrata e, a fronte dello specifico rilievo sul punto da parte del giudice di primo grado, nulla l'appellante ha specificamente dedotto in questa sede.
Quanto al rilievo – a dire il vero poco chiaro - relativo all'art. 119 d.lgs. 385/1993, vale rimarcare che il diritto del cliente di cui all'ultimo comma può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 23861/2022; Cass. n.
9082/2023). Tuttavia, va evidenziato che il decreto ingiuntivo oggetto di causa riguarda la somma data a mutuo con il contratto del 7.09.2010, non i rapporti di conto corrente ritenuti viziati, e, in ogni caso, la rilevata infondatezza della censura formulata dall'appellante rende l'acquisizione documentale (i pagina 6 di 13 relativi estratti conto) non necessaria e del tutto ininfluente per la decisione. Non ricorrono quindi i presupposti richiesti dall'art. 210 c.p.c., sussistendo in ogni caso l'onere dell'appellante di provare la fondatezza del fatto che sostiene in giudizio.
Con i motivi secondo e terzo l'appellante censura la sentenza rispettivamente nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla capitalizzazione degli interessi passivi e sulla nullità ed inefficacia della
Commissione di Massimo scoperto, da cui deriverebbe che le somme corrisposte dalla 2008 o CP_7
alla stessa addebitate a titolo di C.m.s. sarebbero prive di causa e costituirebbero indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. In ogni caso ove non ritenuta nulla, contesta la capitalizzazione trimestrale della C.m.s.
I motivi sono infondati.
Non si rileva infatti alcuna omissione di pronuncia. La sentenza impugnata invero ha ritenuto indimostrati i lamentati vizi dei rapporti di conto corrente, rilevando che rispetto a questi parte opponente non ha nemmeno prodotto i relativi contratti, limitandosi a chiedere solo l'acquisizione degli estratti conto, peraltro irrilevanti senza i suddetti contratti.
Ebbene, l'appellante nulla ha specificamente dedotto sul punto, né sulla ritenuta inammissibilità dell'istanza di acquisizione poiché secondo il giudice di primo grado estremamente generica, non essendo concretamente individuati i rapporti di conto corrente di cui si è chiesta l'esibizione. Infatti, i motivi di appello si sostanziano nella mera ripetizione - sembrerebbe un vero e proprio “copia e incolla” – dell'atto di citazione in opposizione, risultando del tutto scollegati rispetto alle specifiche e puntuali argomentazioni date in sentenza.
Peraltro, va ribadito che con l'opposizione si è impugnato il debito vantato dalla banca e derivante dal contratto di mutuo del 7.09.2010, è pertanto onere dell'opponente dar prova del fatto modificativo o estintivo del diritto vantato dall'opposto (attore in senso sostanziale). Nel caso di specie, ancor prima di un difetto di prova si riscontra, pertanto, un difetto di allegazione: non sono individuati i contratti di conto corrente che si ritengono viziati, così come, oltre ad una generica ed astratta doglianza, non sono esposte le ragioni per cui si ritiene l'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto illegittime ed in base a quali parametri.
Tanto è confermato dallo stesso appellante che nel motivo quinto esclude che la richiesta c.t.u. sia esplorativa in quanto giustificata dall'impossibilità di verificare “i tassi effettivi globali applicati ai rapporti di conto corrente sul quale sono state versate parte delle somme mutuate dalla banca, l'effetto anatocistico prodotto ed il confronto con i cosiddetti tassi soglia di cui alla Legge n. 108/96”.
pagina 7 di 13 La genericità delle censure rende l'azione meramente esplorativa limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con la banca, restando comunque l'opponente, odierno appellante, onerato dall'allegazione e dalla prova in concreto dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Con il quarto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità della fideiussione prestata per contrarietà all'art. 2, c. 2 lett. A) L. n. 287/1990, in quanto la fideiussione in questione conterrebbe clausole identiche allo schema predisposto dall' ABI riconosciuto illecito con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
In particolare, l'appellante deduce la violazione dei principi enucleati nella sentenza n.
9479/2023 delle Sezioni Unite secondo cui nella fase monitoria il giudice deve svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo.
Registra così una “sovversione” dell'onere della prova, in luogo del controllo officioso che già doveva compiersi all'atto del decreto ingiuntivo ed anche nel giudizio di opposizione.
A detta dell'appellante, la nullità investirebbe integralmente il contratto essendo stato esplicitato dalle parti l'interesse all'estensione totalitaria della nullità e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
Inoltre, deduce che la normativa antitrust si applicherebbe anche alle fideiussioni specifiche e non solo omnibus, per cui la distinzione sarebbe irrilevante poiché non riguarda le condizioni della garanzia, oggetto di esame dell'Autorità Antitrust ed identiche per entrambe, ragione per cui, come concluso a più riprese dalla giurisprudenza di merito, i contratti di fideiussione contenenti clausole conformi allo schema ABI devono essere radicalmente nulle, nella loro totalità.
Il motivo non può trovare accoglimento.
A prescindere dal rilievo attinente alla rilevabilità d'ufficio nella fase monitoria della clausola abusiva, la censura è priva di pregio per le seguenti considerazioni.
I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa pagina 8 di 13 vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021).
La rilevazione della nullità – ancorché d'ufficio – non esonera però la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla
(v. Cass. Sez. 1 n. 30885-22). Invero, anche la rilevabilità d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 4867-24, Cass. Sez. 3 n. 34053-23). In breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati
(Cass. n. 1170/2025)
Inoltre, secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024, “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento
n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul
pagina 9 di 13 fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria
e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n. 1170/2025).
Va richiamata anche la pronuncia della Cassazione per cui “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass.
21841/2024).
Infine, deve osservarsi che la nullità delle clausole anticoncorrenziali del contratto di fideiussione si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (Cass. n. 6685/2024).
Ebbene, nella specie, la fideiussione è specifica, contenuta nel contratto di mutuo e ad esso riferita, tanto basta a ritenere infondato il motivo in esame e irrilevante la produzione documentale
(schema ABI e polizze fideiussorie specifiche), effettuata peraltro solo con la memoria di replica.
In ogni caso, giova evidenziare che l'appellante elenca, riferendosi “alle fideiussioni prestate” e non specificamente indicate, determinati articoli che sarebbero riproduttivi dello schema ABI censurato, tuttavia non individua quali clausole contenute nel contratto di mutuo disciplinanti la fideiussione sarebbero censurabili perché, in quanto compresenti, corrispondenti con quelle dichiarate anticoncorrenziali né deduce che la Banca abbia invocato le clausole asseritamente illecite per far valere nei suoi confronti l'odierna pretesa, idonea ad essere paralizzata una volta accertata l'illiceità delle clausole pretesamente invalide.
pagina 10 di 13 In sostanza non è dato comprendere nello specifico e in concreto quali clausole della fideiussione intende censurare perché riproduttive delle clausole anticoncorrenziali di cui allo schema
ABI, né se ciò abbia infine rileivo sulla pretesa del creditore ingiungente.
Inoltre, deve rilevarsi una palese carenza di prova circa l'interdipendenza della fideiussione dalle clausole asseritamente nulle, pertanto, fermo quanto sopra, si riscontrerebbe in ogni caso una nullità solo parziale delle stesse.
Infatti, del tutto indimostrata è rimasta la circostanza che la porzione di fideiussione colpita da invalidità sarebbe in correlazione inscindibile con il resto del contratto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
L'appellante, per sua stessa ammissione socio di capitale della società debitrice, e quindi legato economicamente al debitore principale, non ha dato prova che non avrebbe firmato la garanzia senza le clausole – solo astrattamente – censurate, così come non ha fornito prova del venir meno, in assenza delle predette clausole, dell'interesse della banca alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria;
che, invece, si presume la banca avrebbe comunque sottoscritto, posta l'alternativa dell'assenza di una ulteriore garanzia.
Né può ritenersi esaustivo ai fini della suddetta prova il generico rilievo per cui “avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, le stesse non avrebbero voluto dette abnormi pattuizioni … se avessero conosciuto la nullità e senza tali ulteriori pattuizioni il prestito non sarebbe stato concesso”, rivelandosi totalmente disancorato dal fatto concreto e meramente riproduttivo di principi enunciati in via generale, risolvendosi altresì in una vuota affermazione priva di riscontri concreti e, prima ancora, di puntuali allegazioni.
Con il quinto motivo censura il capo di sentenza là dove non ha ammesso i mezzi di prova richiesti in ordine alla esibizione dei documenti e della c.t.u.
Il motivo è privo di pregio e non può essere accolto.
Alla luce di quanto già esposto in relazione ai motivi primo, secondo e terzo, l'acquisizione documentale relativa agli estratti conto dei contratti di conto corrente risulta non necessaria e del tutto ininfluente per la decisione. Il difetto di allegazione e la genericità delle censure già rilevati rendono la c.t.u. meramente esplorativa e quindi inammissibile.
Con il sesto motivo lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132, comma 2, n.4) e 118 disp. Att. c.p.c. essendo la sentenza priva di pagina 11 di 13 motivazione essendo basata su affermazioni apodittiche che non tengono in minima considerazione le argomentazioni difensive e le eccezioni sollevate dall'opponente.
Il motivo è infondato. La sentenza appare motivata, applicativa in concreto dei principi generali enunciati oltre che puntualmente argomentata anche rispetto alla ritenuta carenza di prova, pertanto assolutamente suscettibile di controllo circa l'esattezza e la logicità del ragionamento effettuato.
Con il settimo motivo censura la sentenza anche là dove non dispone, in via gradata, la minore somma dovuta dall'opponente in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico, finanziari e normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione prodotta e di quella ulteriore da prodursi da parte della Banca opposta o attivabili ex art. 210 c.p.c.
L'infondatezza del motivo consegue al rigetto dei motivi primo, secondo e terzo, all'inammissibilità della c.t.u. e all'irrilevanza dell'acquisizione documentale (quinti motivo), di cui si è già data motivazione.
Con l'ottavo motivo lamenta che il giudice di prime cure di fatto avrebbe eluso la pronuncia sulla domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale assumendo genericamente che un debito di tale ammontare giustifichi la segnalazione alla Centrale Rischi. La segnalazione sarebbe avvenuta senza il previo accertamento della effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza patrimoniale, ovvero di uno stato persistente di instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario. La banca ha anche violato il codice di deontologia e buona condotta che prevede la preventiva informazione all'interessato dell'imminente registrazione dei dati in uno dei sistemi di informazione creditizia e in ordine all'obbligo di immediata rimozione di iscrizioni che si ravvisino inesatte o del tutto erronee. I danni conseguenti alla indebita segnalazione, quali la lesione della reputazione e dell'immagine, possono essere liquidati anche equitativamente.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va rimarcato che, a fronte della puntuale argomentazione circa l'assenza della segnalazione e della relativa tipologia, nulla ha dedotto sul punto l'appellante.
In ogni caso restano del tutto indimostrate, non solo la lamentata lesione della reputazione e dell'immagine, ma anche le effettive conseguenze dannose.
Invero il danno non patrimoniale e in particolare il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione, non pagina 12 di 13 costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. Di contro, nulla ha allegato e tanto meno provato l'appellante né rispetto all'evento lesivo, come ad esempio l'effettivo rifiuto della concessione di credito, né con riguardo al danno -conseguenza.
Pertanto, in assenza della prova della sussistenza del danno non è possibile procedersi alla liquidazione equitativa.
Rigettato integralmente l'appello, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di secondo i parametri medi di cui al D.M. Controparte_5
55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istruttoria.
Nulla sulle spese quanto a non costituita in appello. PA
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di Parte_3
quale mandataria di delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_3
liquida per compensi professionali in euro 9.500,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti di PA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Perugia, 1.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
pagina 13 di 13