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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa AR MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4915 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Fabrizio Ardizzone, presso il cui studio a Palermo, Piazza G. Amendola n. 43,
è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe, presso il cui studio a Palermo, via A. Pasculli n.
12, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20/10/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 19/07/2002 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2882/2019 emesso da questo
Tribunale in data 11-25/06/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 20/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di decidere la propria residenza con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minorenni ed rimarranno affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 domicilio prevalente presso la madre, ovunque la stessa si rechi ad abitare.
3) il sig. potrà incontrare e tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà Controparte_1 previo tempestivo accordo con la sig.ra tuttavia, in caso di mancato accordo il sig. Pt_1
potrà incontrare e tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì dalle ore 14:00 CP_1
(prendendoli da scuola) alle 20:30 e, a settimane alterne, dalle ore 14:00 del venerdì fino alle ore 8:00 del lunedì (accompagnandoli a scuola).
I figli, inoltre, trascorreranno con il padre sei giorni consecutivi durante le festività natalizie e di fine anno (comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno) e 15 giorni consecutivi nella stagione estiva (il mese di luglio o il mese di agosto ad anni alterni), anche frazionabili in due distinti periodi, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno.
Ad anni alterni il sig. potrà tenere con sé i figli dalle ore 20:00 della vigilia di Pasqua CP_1 alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua alle ore 20:00 del lunedì dell'Angelo con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno.
I coniugi potranno concordemente modificare tutti i sopradetti orari, giorni e modalità nell'applicazione del regime di visita, in ogni caso dovranno tenere conto delle volontà e del desiderio che di volta in volta verrà manifestato dai minori evitando id forzare la volontà degli stessi.
4) Il sig. corrisponderà alla moglie un contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli ed di un importo pari ad € 1.100,00 mensili Persona_1 Per_2 rivalutandoli annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese, tale importo è comprensivo della somma di € 500,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile nella quale la stessa vive unitamente ai figli.
2 5) I coniugi concorreranno nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli, previamente concordate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
6) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tra i coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Resta inteso che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente durante il periodo in cui i figli staranno con lo stesso.
7) Entrambi i coniugi si rendono disponibili al rilascio dei reciproci passaporti e di ogni documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
8) I coniugi concordano di dare efficacia ed esecuzione immediata ai superiori accordi con la sottoscrizione del presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
19/07/2002 da , nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] , alle Controparte_1 C.F._2 condizioni indicate nel ricorso congiunto del 20/10/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 49, parte II, serie A dell'anno 2002).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA ES MI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa AR MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4915 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Fabrizio Ardizzone, presso il cui studio a Palermo, Piazza G. Amendola n. 43,
è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe, presso il cui studio a Palermo, via A. Pasculli n.
12, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20/10/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 19/07/2002 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2882/2019 emesso da questo
Tribunale in data 11-25/06/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 20/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di decidere la propria residenza con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minorenni ed rimarranno affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 domicilio prevalente presso la madre, ovunque la stessa si rechi ad abitare.
3) il sig. potrà incontrare e tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà Controparte_1 previo tempestivo accordo con la sig.ra tuttavia, in caso di mancato accordo il sig. Pt_1
potrà incontrare e tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì dalle ore 14:00 CP_1
(prendendoli da scuola) alle 20:30 e, a settimane alterne, dalle ore 14:00 del venerdì fino alle ore 8:00 del lunedì (accompagnandoli a scuola).
I figli, inoltre, trascorreranno con il padre sei giorni consecutivi durante le festività natalizie e di fine anno (comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno) e 15 giorni consecutivi nella stagione estiva (il mese di luglio o il mese di agosto ad anni alterni), anche frazionabili in due distinti periodi, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno.
Ad anni alterni il sig. potrà tenere con sé i figli dalle ore 20:00 della vigilia di Pasqua CP_1 alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua alle ore 20:00 del lunedì dell'Angelo con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno.
I coniugi potranno concordemente modificare tutti i sopradetti orari, giorni e modalità nell'applicazione del regime di visita, in ogni caso dovranno tenere conto delle volontà e del desiderio che di volta in volta verrà manifestato dai minori evitando id forzare la volontà degli stessi.
4) Il sig. corrisponderà alla moglie un contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli ed di un importo pari ad € 1.100,00 mensili Persona_1 Per_2 rivalutandoli annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese, tale importo è comprensivo della somma di € 500,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile nella quale la stessa vive unitamente ai figli.
2 5) I coniugi concorreranno nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli, previamente concordate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
6) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tra i coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Resta inteso che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente durante il periodo in cui i figli staranno con lo stesso.
7) Entrambi i coniugi si rendono disponibili al rilascio dei reciproci passaporti e di ogni documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
8) I coniugi concordano di dare efficacia ed esecuzione immediata ai superiori accordi con la sottoscrizione del presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
19/07/2002 da , nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] , alle Controparte_1 C.F._2 condizioni indicate nel ricorso congiunto del 20/10/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 49, parte II, serie A dell'anno 2002).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA ES MI
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